Ordinanza 6 novembre 2024
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, i motivi d'impugnazione, se prospettano una pluralità di questioni precedute dalla elencazione unitaria delle norme violate, sono inammissibili, in quanto costituiscono una negazione della regola della chiarezza e richiedono un intervento della S.C. volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
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FATTI DI CAUSA 1. Nel processo esecutivo immobiliare n. 312/2018 r.g.esec. del Tribunale di Foggia e relativo al pignoramento di terreni agricoli di proprietà di Alessio D.C., in data 1° marzo 2022 il giudice dell'esecuzione conferiva incarico di esperto stimatore all'ing. Antonio Salandra; col provvedimento non venivano indicati giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali e del sopralluogo e si fissava termine all'1 giugno 2022 per il deposito della relazione con udienza ex art. 569 c.p.c. al 28 giugno 2022. 2. All'udienza del 28 giugno 2022, l'esperto, in ragione di difficoltà nelle ricerche catastali, chiedeva proroga, concessa dal giudice con rinvio dell'udienza al 3 …
Leggi di più… - 3. ESPERTO STIMATORE e CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO: ecco le differenze tra le figure professionaliAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 16 dicembre 2025
ISSN 2385-1376 In materia di processo esecutivo immobiliare, la Corte di cassazione ha distinto in modo netto la figura dell'esperto stimatore da quella del consulente tecnico d'ufficio. Hanno chiarito infatti i giudici che, mentre il CTU è un ausiliario del giudice istruttore nel processo di cognizione, chiamato a contribuire alla formazione della prova tecnica e a svolgere le sue attività in contraddittorio con le parti, lo stimatore opera in un contesto e con finalità differenti. L'incarico conferito all'esperto estimatore è di carattere pubblicistico e funzionale alla buona riuscita della vendita forzata: non ha come scopo la risoluzione di una controversia, né quello di accertare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 06/11/2024, n. 28541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28541 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.400,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso nella camera di consiglio del 26/09/2024.