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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/12/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa SC Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 1958/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BIAGGI STEFANO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 15.5.25, richiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Per_1 secondo le condizioni indicate nel ricorso, ed in particolare:” 1. Fermo il regime dell'affido condiviso, il minore avrà la residenza prevalente presso la madre, come del pagina 1 di 5 resto sino ad oggi ha avuto, presso l'abitazione sita in Genzano di Roma, Via Alcide De
Gasperi, 55; 2. Il padre potrà vedere il figlio un giorno a settimana, da concordare tra le parti in base ai turni lavorativi di ciascuno;
3. In ordine alle festività i genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità;
4. Il padre provvederà a corrispondere una somma per il mantenimento del minore pari ad euro
350 mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del seguente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, considerando che risiede ed ha sempre risieduto, sin dal termine della relazione intercorsa, presso la residenza di proprietà dei genitori, entrambi pensionati. Ciò comporta, di fatto, che i costi sostenuti dal resistente sono a tutti gli effetti minori rispetto a quelli affrontati mensilmente dalla ricorrente, che vive in una casa di sua proprietà, per la quale affronta un mutuo e le varie spese di gestione quotidiana. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul seguente iban intestato alla sig.ra
: [...] entro e non oltre il 20 di ogni Parte_1 mese;
5. Il padre provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In particolare, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda la spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione e libri di testo). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di esso, si impegnano, inoltre, a tutelare le figure, materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi A) SPESE
ORDINARIE DA RICOMPRENDERSI NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, comprensivi anche antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie stagionali;
spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista eccetera), spese collegate pagina 2 di 5 ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici, ovvero a eventi ad oggetto i regali d'uso in occasione di ricorrenze. B) SPESE
STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI,
SUDDIVISI NELLE SEGUENTI SUB CATEGORIE: SCOLASTICHE: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione a rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative dove fuori sede, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso CP_1 abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori sede, di partecipazione a stages nonchè, comunque, tutti gli esborsi riferitesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatto eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
SPESE DI NATURA LUDICA,
PARASCOLASTICA E SPORTIVA corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pittura) corsi d'informatica, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino e moto). Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportiva anche ove consigliati per scopi terapeutici. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. SPESE MEDICHE SANITARIA: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate dal SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ovvero il costo integrale delle stesse ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. C) SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON È
RICHIESTA LA PREVIA CONCERTAZIONE Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese odontoiatriche, oculistiche e pagina 3 di 5 sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. In ogni caso anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trova dinnanzi ad una richiesta formalmente avanzato dall'altro (per iscritto, a titolo esemplificativo ed esaustivo, a mezzo mail, lettera raccomandata AR, fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 giorni, ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 10 giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Si precisa che con riferimento alle spese, che pur potendo considerarsi ordinarie per il loro carattere di prevedibilità , anche se occasionali e saltuarie, il rimborso è senza dubbio da ritenersi dovuto nella percentuale determinata se nell'arco del mese la singola spesa abbia comportato un esborso complessivo superiore al 20% dell'assegno di mantenimento. Infine, la quota spesa straordinaria di competenza (cioè in ipotesi in cui sia senz'altro dovuta) qualora anticipata ove non sia stato possibile pagarla nell'immediato, dovrà essere rimborsate al genitore che la ha anticipata entro 7 giorni dalla esibizione della documentazione comprovante il sostenimento della spesa. I genitori dovranno reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio”.
All'udienza del 29 ottobre 2025 le parti sono comparse dinanzi al giudice relatore, dichiarando di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso. Disposta integrazione documentale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di pagina 4 di 5 mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1 Parte_2 per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore
[...]
, secondo le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 15.5.25, da Per_1 intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 3 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa SC Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa SC Picalarga Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al n.rg. 1958/2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
E
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. BIAGGI STEFANO
E
Il Pubblico Ministero – sede-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso depositato in data 15.5.25, richiedevano di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio Per_1 secondo le condizioni indicate nel ricorso, ed in particolare:” 1. Fermo il regime dell'affido condiviso, il minore avrà la residenza prevalente presso la madre, come del pagina 1 di 5 resto sino ad oggi ha avuto, presso l'abitazione sita in Genzano di Roma, Via Alcide De
Gasperi, 55; 2. Il padre potrà vedere il figlio un giorno a settimana, da concordare tra le parti in base ai turni lavorativi di ciascuno;
3. In ordine alle festività i genitori si accorderanno sulla base del principio dell'alternanza e della parità;
4. Il padre provvederà a corrispondere una somma per il mantenimento del minore pari ad euro
350 mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del seguente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, considerando che risiede ed ha sempre risieduto, sin dal termine della relazione intercorsa, presso la residenza di proprietà dei genitori, entrambi pensionati. Ciò comporta, di fatto, che i costi sostenuti dal resistente sono a tutti gli effetti minori rispetto a quelli affrontati mensilmente dalla ricorrente, che vive in una casa di sua proprietà, per la quale affronta un mutuo e le varie spese di gestione quotidiana. Il succitato importo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario sul seguente iban intestato alla sig.ra
: [...] entro e non oltre il 20 di ogni Parte_1 mese;
5. Il padre provvederà altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
In particolare, non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda la spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione e libri di testo). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa;
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto e di serena comunicazione fra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di esso, si impegnano, inoltre, a tutelare le figure, materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi A) SPESE
ORDINARIE DA RICOMPRENDERSI NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco, comprensivi anche antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie stagionali;
spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista eccetera), spese collegate pagina 2 di 5 ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici, ovvero a eventi ad oggetto i regali d'uso in occasione di ricorrenze. B) SPESE
STRAORDINARIE SUBORDINATE AL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI,
SUDDIVISI NELLE SEGUENTI SUB CATEGORIE: SCOLASTICHE: libri scolastici per ciclo di scuola non dell'obbligo, iscrizione a rette di scuole private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative dove fuori sede, ripetizioni, viaggi d'istruzione organizzati dalla scuola, anche giornalieri, pre scuola, doposcuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso CP_1 abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori sede, di partecipazione a stages nonchè, comunque, tutti gli esborsi riferitesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatto eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
SPESE DI NATURA LUDICA,
PARASCOLASTICA E SPORTIVA corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno e pittura) corsi d'informatica, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto
(mini car, macchina, motorino e moto). Spese sportive per attività comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per l'eventuale svolgimento dell'attività agonistica. In particolare sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportiva anche ove consigliati per scopi terapeutici. Spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. SPESE MEDICHE SANITARIA: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate dal SSN, spese mediche di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia, ovvero il costo integrale delle stesse ove specifiche esigenze curative ovvero ragioni di particolare urgenza sconsiglino il ricorso al servizio pubblico. C) SPESE STRAORDINARIE OBBLIGATORIE PER LE QUALI NON È
RICHIESTA LA PREVIA CONCERTAZIONE Libri scolastici per ciclo di scuola dell'obbligo, acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal SSN, spese odontoiatriche, oculistiche e pagina 3 di 5 sanitarie effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. In ogni caso anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trova dinnanzi ad una richiesta formalmente avanzato dall'altro (per iscritto, a titolo esemplificativo ed esaustivo, a mezzo mail, lettera raccomandata AR, fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro 10 giorni, ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a 10 giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. Si precisa che con riferimento alle spese, che pur potendo considerarsi ordinarie per il loro carattere di prevedibilità , anche se occasionali e saltuarie, il rimborso è senza dubbio da ritenersi dovuto nella percentuale determinata se nell'arco del mese la singola spesa abbia comportato un esborso complessivo superiore al 20% dell'assegno di mantenimento. Infine, la quota spesa straordinaria di competenza (cioè in ipotesi in cui sia senz'altro dovuta) qualora anticipata ove non sia stato possibile pagarla nell'immediato, dovrà essere rimborsate al genitore che la ha anticipata entro 7 giorni dalla esibizione della documentazione comprovante il sostenimento della spesa. I genitori dovranno reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio”.
All'udienza del 29 ottobre 2025 le parti sono comparse dinanzi al giudice relatore, dichiarando di non volersi riconciliare e di confermare le condizioni indicate nel ricorso. Disposta integrazione documentale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il visto ai fini dell'intervento.
Il Collegio, rilevato che le parti sono concordi nel definire le modalità di affidamento e di mantenimento del figlio minore, ritenuto che l'accordo in esame non contenga elementi contrari all'interesse morale e materiale del minore, né alla regola generale del regime di affidamento condiviso, quale strumento che consente ai figli di pagina 4 di 5 mantenere un rapporto equilibrato e significativo con ciascuno dei genitori, provvede come da dispositivo.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, stante la domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Velletri, sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: prende atto e omologa l'accordo intervenuto tra e Parte_1 Parte_2 per l'esercizio della responsabilità genitoriale in ordine al figlio minore
[...]
, secondo le condizioni di cui al ricorso congiunto depositato in data 15.5.25, da Per_1 intendersi qui integralmente trascritte;
compensa interamente tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale di Velletri in data 3 dicembre 2025
Il giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa SC Picalarga Dott. Riccardo Massera
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