Articolo 5 della Legge 28 novembre 1965, n. 1329
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 dicembre 1965
Art. 5.
Le macchine contrassegnate, anche se materialmente connesse, incorporate o congiunte ad un immobile, sono sottoposte al regime giuridico dei beni mobili, ai fini della procedura di esecuzione forzata, restando autorizzato il creditore a farle separare dall'immobile al quale fossero connesse, incorporate o congiunte.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965