Articolo 17 della Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 16Articolo 18
Versione
6 marzo 1992
Art. 17. (Societa' di capitali unipersonali: criteri di delega) 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/667/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) esclusione della responsabilita' limitata qualora il socio unico sia una persona giuridica ovvero quando una persona fisica sia il socio unico di piu' societa', prevedendo una disciplina analoga a quella dell' articolo 2497, secondo comma, del codice civile ;
b) eventuale previsione di sanzioni amministrative o penali, nei limiti di cui all'articolo 2 della presente legge, qualora non siano rispettati gli oneri e gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 paragrafo 2, e 5 della direttiva;
c) applicazione della direttiva alle societa' a responsabilita' limitata.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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