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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 14868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14868/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.04.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 14/04/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 26/11/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
In particolare, si eccepiva la ridotta valutazione della cardiopatia ipertensiva e dell'incontinenza urinaria e della k vescicale.
Inoltre, si assumeva la mancata valutazione del deficit cognitivo, aterosclerosi, decadimento intellettivo, bpco, artrosi polidistrettuale, deambulazione possibile solo con appoggio, fibrillazione atriale, depressione.
2 Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetto da “Diabete mellito tipo 2, Cardiopatia ipertensiva, Incontinenza urinaria, K vescicale trattato con TURV in attuale radioterapia ”.
Difatti, il ctu concludeva ritenendo il ricorrente: “invalido grave 100%, non abbisognevole di assistenza continua per la deambulazione e per il compimento degli atti quotidiani della vita.”
E, tuttavia, ha concluso che nonostante la presenza di tali minorazioni, il ricorrente è ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Non sussistono, pertanto, i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
È dunque priva di pregio l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata considerazione delle predette patologie, dal momento che dalla perizia si evince una scrupolosa valutazione delle stesse e una motivata attribuzione dei relativi codici, come sopra evidenziato.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
3 Si comunichi.
Aversa, 19/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Chiara Cucinella ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 18.02.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14868/2024 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ERRICO MADDALENA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARZOCCHELLA AMODIO
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11.04.2024, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitarie legittimanti il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non riconosciuto a seguito di domanda del 14/04/2023.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 26/11/2024, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza.
***
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Parte ricorrente si è limitata ad elencare le patologie riconosciute dal consulente e ad affermare, in modo assiomatico, l'erroneità delle conclusioni.
A ben vedere, le doglianze come espresse si sostanziano in un mero dissenso diagnostico, che si traduce in una pura e semplice richiesta di revisione del convincimento espresso dal CTU che non assume alcun rilievo in questa sede ove rilevano, invece, eventuali errori e lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica.
Difatti, il Ctu ha accuratamente valutato tutte le patologie di cui è affetto il ricorrente.
In particolare, si eccepiva la ridotta valutazione della cardiopatia ipertensiva e dell'incontinenza urinaria e della k vescicale.
Inoltre, si assumeva la mancata valutazione del deficit cognitivo, aterosclerosi, decadimento intellettivo, bpco, artrosi polidistrettuale, deambulazione possibile solo con appoggio, fibrillazione atriale, depressione.
2 Orbene il consulente nominato da questo Tribunale ha ritenuto che il periziando è affetto da “Diabete mellito tipo 2, Cardiopatia ipertensiva, Incontinenza urinaria, K vescicale trattato con TURV in attuale radioterapia ”.
Difatti, il ctu concludeva ritenendo il ricorrente: “invalido grave 100%, non abbisognevole di assistenza continua per la deambulazione e per il compimento degli atti quotidiani della vita.”
E, tuttavia, ha concluso che nonostante la presenza di tali minorazioni, il ricorrente è ancora in grado di deambulare autonomamente e di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua. Non sussistono, pertanto, i requisiti biologici richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
È dunque priva di pregio l'eccezione sollevata dal ricorrente in ordine alla mancata considerazione delle predette patologie, dal momento che dalla perizia si evince una scrupolosa valutazione delle stesse e una motivata attribuzione dei relativi codici, come sopra evidenziato.
Le conclusioni del c.t.u. risultano dunque corrette sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo al tipo di prestazione assistenziale richiesta, la diagnosi viene attuata con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate e segnatamente alla eventuale perdita di autonomia e di relazioni interpersonali.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per un approfondimento diagnostico e/o una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Visto l'art.152 disp. att. c.p.c., nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a. rigetta il ricorso in opposizione;
b. nulla per le spese;
c. liquida le spese di CTU con separato decreto.
3 Si comunichi.
Aversa, 19/02/2025 il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Cucinella
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