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Sentenza 27 novembre 2024
Sentenza 27 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/11/2024, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1788/2021
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1788/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 novembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. CREGUT LORENZO Parte_1 Per l'avv. BALDI GABRIELLA Controparte_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse Beatrice Zani e Francesca Zirri
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In particolare, il procuratore di parte ricorrente insiste per la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla mancata fruizione della pausa pranzo/cena per l'intero periodo oggetto di causa, sulla base delle risultanze della svolta istruttoria orale e delle presunzioni semplici.
L'avv. Baldi contesta le odierne deduzioni di parte ricorrente. Insiste per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1788/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREGUT Parte_1 C.F._1
LORENZO, con elezione di domicilio in PIAZZA SAN MARCO 6 50121 FIRENZE, presso il difensore avv. CREGUT LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELLA, elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 35 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. BALDI GABRIELLA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.09.2021, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato dipendente di dal 15.05.1993 al 30.09.2019 (data Controparte_1
del suo pensionamento), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro, dapprima, full time (n. 40 ore settimanali) e, dal gennaio 2016, part time (n. 33 ore e
22 minuti settimanali), con inquadramento, al momento dell'assunzione, nel IV livello CCNL
Turismo Confindustria Alberghi e, poi, nel livello B2 CCNL Turismo Confindustria Alberghi, con mansioni di chef de rang e, da ultimo, di capo barman;
b) di avere prestato, dal 1.01.2014 al 30.09.2019, numerose ore di lavoro straordinario, notturno, diurno e domenicale, senza fruire della pausa di 30 minuti per il pranzo/cena;
c) di avere maturato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sulla base dei calendari delle presenze di cui ai doc. n.
5-10 del proprio fascicolo, un credito residuo in banca ore di n. 717,18 ore;
2 d) di essere, quindi, creditore della somma lorda di euro 13.794,65, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, straordinaria, festività, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e
TFR, per il periodo 1.01.2014-30.09.2019.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) Condannare la società
[...]
con sede in Firenze (FI) Piazza Dell'Unita' Italiana 6, al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma di € 13.794,65, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione Controparte_1
quinquennale delle pretese creditorie del ricorrente, con riferimento ai cinque anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione (ovvero la diffida stragiudiziale ricevuta il 12.02.2020) e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte alle udienze del 17.01.2023 e del 10.05.2023) e con una CTU contabile (depositata il 2.04.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Per quanto attiene alla domanda relativa alle differenze retributive connesse con la prestazione di ore di lavoro straordinario, va premesso che, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nella fattispecie, tale onere probatorio risulta essere stato assolto dal ricorrente, con i limiti indicati nel prosieguo.
In particolare, il teste portiere del Gran Hotel Baglioni di Firenze fino al novembre 2015, Tes_1 ha dichiarato che: “Sul 3: (…) io non ho mai visto il ricorrente andare a pranzo o venire in mensa a mangiare da noi, preciso che io facevo la pausa pranzo perché mi sostituiva un collega, il ricorrente non aveva nessun collega che lo sostituisse in pausa pranzo e non era pensabile chiudere il bar in presenza di clienti nell'orario del pranzo, il servizio del bar si svolgeva ininterrottamente;
Sul 4: confermo. ADR avv. Baldi: il ricorrente faceva i turni, quando non era in turno in turno c'era un altro
3 collega, preciso che il ricorrente si occupava anche di coffee break e di altre attività che si svolgevano nell'albergo, preciso che per ogni turno era presente un barman, quando questi doveva allontanarsi, all'interno del suo turno, nessuno lo sostituiva.”.
Il teste ex dipendente della società resistente, in qualità di barman, ha riferito che: Testimone_2
“Sull'1 e 2: presa visione dei doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente, sono gli orari che facevamo quando lavoravamo, l'orario veniva fatto dal caposervizio e poi veniva firmato dal direttore, se andava bene;
il ricevimento mandava l'orario della settimana, in base al personale presente il caposervizio, ovvero il ricorrente, stilava l'orario, in base alle esigenze di servizio, il direttore controllava e Per_1
se andava tutto bene firmava;
capitava sulla base delle esigenze di servizio di fare una o due ore in più, rispetto all'orario previsto, gli orari mensili li stampava il programma del lavoro era Per_1
settimanale, quindi gli orari erano compilati settimanalmente, quelli che mi si mostrano sono orari mensili, l'orario settimanale veniva fatto dal capo servizio sulla base dell'orario comunicato dal ricevimento e poi firmato dal direttore, ogni lavoratore firmava l'orario giornaliero e timbrava con il badge, poi sulla base degli orari giornalieri e settimanali veniva compilato l'orario mensile, da parte della direzione, ribadisco sulla base degli orari giornalieri e settimanali compilati e corrispondenti alle ore lavorate;
per un periodo gli orari li ha fatti anche il direttore;
Sul 3: a volte è capitato che io ed il ricorrente lavorassimo insieme, in caso di esigenze di lavoro, per esempio per coffee break, room service, ecc. la pausa pranzo la facevamo quando potevamo, capitava che venissimo chiamati per la presenza dei clienti, io non andavo nemmeno più a mangiare, mangiavo nel retro del bar, il ricorrente lo stesso, facevamo tutti così quando eravamo in servizio da soli;
Sul 4: confermo;
ADR avv. Baldi: le ore fatte in più venivano recuperate e qualche volta venivano levate, arrotondate dal direttore, quando erano troppe o quando non gli tornavano, in pratica queste ore non venivano né recuperate, né pagate, anche a me sono avanzate delle ore, come al ricorrente, ma ho ritenuto di non agire in giudizio.”.
Il teste dipendente della società resistente, in qualità di maitre, ha dichiarato che: Testimone_3
“Sul 2 e 3: a fine servizio si inseriva in un file Excel l'orario di inizio e fine lavoro dei dipendenti, i giorni di riposo, ferie, rol, tutte le informazioni inerenti all'orario di servizio, il file veniva compilato dal capo servizio, in caso di ore giornaliere lavorate in più si recuperavano nei giorni successivi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, preciso che le ore lavorate in più dovevano essere autorizzate dalla direzione, ci doveva essere un motivo;
preciso che, per quanto riguarda il bar, il responsabile che compilava il file Excel di cui ho riferito era il ricorrente, in sua assenza lo faceva il suo secondo, io tuttora lo compilo per il personale del ristorante, in mia assenza se ne occupa un collega;
c'era poi un controllo effettuato dall'amministrazione, preciso che i dipendenti hanno un badge per registrare entrate ed uscite, poi c'è la compilazione dei file di Excel di cui ho riferito e poi
4 un foglio diaria dove venivano inseriti manualmente gli orari e che veniva firmato dai singoli operatori, il controllo della amministrazione della società resistente veniva effettuato su questi fogli presenza Sul 4: il meccanismo previsto dalla banca ore a volte consentiva di pareggiare le ore, a volte no, dipendeva dalle necessità di lavoro;
io non lavoravo nel reparto bar, quindi non mi occupavo di segnare l'ora di entrata ed uscita dei baristi;
non so cosa succedeva in caso di mancato pareggio tra ore lavorate in più e ore recuperate, so che qualcosa veniva pagato, a me le ore in più venivano pagate;
Sul 5: confermo;
Sul 6: il ricorrente faceva la pausa cena, io mandavo un collega del mio reparto a sostituirlo per la pausa cena, la pausa dura normalmente 30 minuti, dalle 18.00/18.30, spesso capitava che non venisse effettuata per tutta la mezz'ora, dipendeva dalle esigenze del lavoro;
il mio orario di lavoro è 17.00-24.15, io mi occupo del servizio serale (…) non sono in grado di rispondere sulla pausa pranzo, non me ne occupavo io, c'era un collega che si occupava del turno mattutino Sul 7: all'ora di pranzo l'american bar era aperto, c'era sempre una persona in turno a mezzogiorno, non so riferire sulle sostituzioni, non me ne occupavo io, io mi occupavo del turno serale;
per quanto riguarda la frequentazione del bar, dipende dal periodo, ci sono periodi di maggiore o minore afflusso di clienti;
Sul 9 e 10: presa visione dei doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente, preciso che dove c'è scritto RO si tratta di recupero ore, G.R. è giorno libero, RC sono i Part si tratta del file Excel di cui ho riferito, nel quale vengono indicati gli orari di ingresso ed uscita dei singoli lavoratori, dovrebbero corrispondere agli orari comunicati in amministrazione tramite i fogli presenze, si tratta di file ad uso interno nostro, all'amministrazione arrivano gli altri fogli presenza, i documenti che mi si mostrano sono stati compilati dal capo reparto o dal suo secondo, il ricorrente quando era presente doveva compilarli;
i documenti venivano compilati per avere una idea dell'andamento del personale, per fare il punto della situazione su ore lavorate, ferie, riposi ecc. il documento ufficiale che poi andava in amministrazione era un altro, sempre compilato dal capo reparto e sottoscritto da ciascun lavoratore”.
Infine, il teste ex dipendente della e poi di Aurora S.p.A., Testimone_4 Parte_3
in qualità di direttore amministrativo, ha riferito che: “Sul 2: conosco il sistema della banca ore, le ore mi venivano segnalate tramite fogli presenza, che mi venivano consegnati dal capo servizio, erano segnalate le ore in eccesso o in diminuzione come recupero orario, preciso che il recupero orario poteva riguardare l'intera giornata o alcune ore nella giornata lavorativa, i recuperi orari venivano decisi dalla direzione aziendale, io non so quando venivano effettuati, come programmazione, ma li vedevo nei fogli;
Sul 3: nei fogli presenza era indicato l'orario di ingresso e di uscita del dipendente e in una colonna separata l'eccesso di ore, se il dipendente era in ferie o in permesso veniva inserito il codice relativo, per consentirci di inviare i dati al centro di elaborazione delle buste paga, io trovavo i
5 fogli presenza nella cassetta della posta dell'amministrazione, firmati dal capo servizio in turno, i fogli erano divisi per tipologia di lavoro, breackfast, lunch ecc., non so materialmente chi compilava il foglio, so che il foglio era firmato dal capo servizio in turno;
Sul 4: io so che alla fine del rapporto del ricorrente quello che risultava come eccedenza oraria non recuperata è stato inserito nel cedolino dal datore di lavoro, così come accaduto anche per altri dipendenti alla cessazione dei relativi rapporti, preciso che il recupero orario era deciso dalla direzione aziendale secondo le sue esigenze organizzative, potevano esserci picchi di lavoro in cui era più difficile concedere i riposi compensativi.
In ogni caso il sistema della banca ore è stato applicato anche al ricorrente;
(…) Sul 6: l'ufficio amministrazione è a sé rispetto all'albergo, quindi non so se il ricorrente effettuasse effettivamente la pausa pranzo, dai documenti che io visionavo risultava la fruizione della pausa;
Sul 9 e 10: presa visione dei doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente (…) erano documenti interni che servivano ad una molteplicità di scopi, per esempio per la programmazione di ferie e riposi, è un documento che conosco ma che non è mai pervenuto in amministrazione, so che lo tenevano in reparto, non so chi abbia compilato/redatto questi documenti;
Sul 13: le buste paga venivano redatte sulla base dei fogli presenza, che non sono i doc. n.
5-10 che mi sono stati mostrati. ADR avv. Cregut: io riconoscevo le firme dei capi servizio sui fogli presenza perché avevo visto i loro contratti di assunzione da loro firmati. Su alcuni dei doc. n.
5-10 riconosco la firma del direttore, non dei capi servizio.”.
Ciò posto, la Suprema Corte ha precisato che è ammissibile la valutazione di elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere in termini sufficientemente concreti e realistici ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale e che tale valutazione è diversa da quella equitativa e, quindi, non affetta da illegittimità (v. Cass. Sez. Lav. sent. n. 6623 del
2001 (“il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale”) e, conformi, 8.11.1995
n. 11615; 9.11.1999 n. 12884).
Ora, in relazione alla mancata fruizione della pausa giornaliera di 30 minuti per il pranzo/cena, deve farsi riferimento alle dichiarazioni del teste che ha riferito per il periodo 1.01.2014-novembre Tes_1
2015, secondo il quale il ricorrente non fruiva della pausa pranzo, poiché era l'unico dipendente addetto al bar, che non poteva essere chiuso nell'orario del pranzo e il cui servizio si svolgeva ininterrottamente, non avendo il teste mai visto il ricorrente andare a pranzo o recarsi presso la mensa.
Al contrario, le dichiarazioni degli ulteriori testi escussi non appaiono sufficienti a sostenere che il ricorrente non abbia fruito della pausa pranzo/cena per il periodo successivo al novembre 2015; anzi, il teste (assunto nell'aprile 2016) ha dichiarato che il ricorrente fruiva della pausa cena, mentre Tes_3
6 il teste (pensionato nel 2015/2016) ha riferito che la pausa pranzo veniva fatta, quando si Tes_2
poteva, anche mangiando nel retro del bar.
Per quanto attiene ai calendari presenza di cui ai doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente (oggetto di contestazione da parte della società resistente in memoria di costituzione), gli stessi sono stati confermati dal teste (“sono gli orari che facevamo quando lavoravamo”), che ha, altresì, Tes_2
dichiarato che non tutte le ore lavorate in più venivano recuperate mediante il meccanismo della banca ore;
inoltre, il teste ha dichiarato che si trattava di file Excel redatti dal responsabile del Tes_3
servizio (per il bar, il responsabile era il ricorrente), con l'indicazione degli orari di inizio e di fine lavoro, oltre a riferire che il meccanismo della banca ore non sempre consentiva il pareggio delle ore, tenuto conto delle necessità del lavoro;
infine, il teste ha riconosciuto su alcuni dei fogli di cui Tes_4
ai doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente la firma del direttore dell'albergo.
Pertanto, ai fini della prova del lavoro straordinario deve tenersi conto anche dei predetti documenti, riconosciuti dai testi escussi.
Conseguentemente, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, è stata disposta CTU contabile con il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiute le necessarie indagini, determini in sorte capitale lorda le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, festività, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e TFR, con riferimento al periodo 1.01.2014-30.09.2019, secondo i seguenti parametri: a) rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro di n. 40 ore settimanali sino al dicembre 2015 e di n. 33 ore e 22 minuti settimanali dal gennaio 2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, con inquadramento nel livello B2 CCNL Turismo Confindustria
Alberghi, tenuto conto degli orari indicati nei calendari di cui ai doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente e della mancata fruizione della pausa giornaliera di 30 minuti per il periodo 1.01.2014- novembre 2015; b) detratto il percepito, come risultante dalle buste paga in atti”.
Deve, a questo punto, farsi riferimento alle risultanze della disposta CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, tanto da potere essere posta a fondamento della presente decisione, avendo il CTU compiutamente risposto alle osservazioni del CT di parte resistente (v. pagg.
2-3 della relazione) e non avendo il CT di parte ricorrente formulato osservazioni sulla consulenza tecnica.
In particolare, il CTU ha quantificato le differenze retributive dovute per lavoro straordinario (non risultando differenze retributive per lavoro ordinario), festività, mensilità aggiuntive, ferie non godute,
ROL, TFR in complessivi euro 5.803,64 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, non potendosi
7 tenere conto, a tal fine, del saldo della banca ore al 31.12.2013, poiché la domanda di cui al ricorso concerne esclusivamente il periodo 1.01.2014-30.09.2019.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda di euro 5.803,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovuta a titolo di lavoro straordinario, festività, mensilità aggiuntive, ferie non godute, ROL, TFR, per il periodo 1.01.2014-30.09.2019.
Deve essere, infine, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione n. 26246/2022 del 6.09.2022, secondo la quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 17.05.2024, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda di euro 5.803,64, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 17.05.2024, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
8 Firenze, 27 novembre 2024
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
9
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1788/2021 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 27 novembre 2024 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per 'avv. CREGUT LORENZO Parte_1 Per l'avv. BALDI GABRIELLA Controparte_1
Sono altresì presenti ai fini della pratica forense le dott.sse Beatrice Zani e Francesca Zirri
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Le parti si riportano ai rispettivi atti ed alle note depositate in telematico, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In particolare, il procuratore di parte ricorrente insiste per la condanna di parte resistente al pagamento delle differenze retributive derivanti dalla mancata fruizione della pausa pranzo/cena per l'intero periodo oggetto di causa, sulla base delle risultanze della svolta istruttoria orale e delle presunzioni semplici.
L'avv. Baldi contesta le odierne deduzioni di parte ricorrente. Insiste per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti,
pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1788/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CREGUT Parte_1 C.F._1
LORENZO, con elezione di domicilio in PIAZZA SAN MARCO 6 50121 FIRENZE, presso il difensore avv. CREGUT LORENZO
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDI Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELLA, elettivamente domiciliata in VIALE GIUSEPPE MAZZINI 35 50132 FIRENZE, presso il difensore avv. BALDI GABRIELLA
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2.09.2021, ha esposto e dedotto: Parte_1
a) di essere stato dipendente di dal 15.05.1993 al 30.09.2019 (data Controparte_1
del suo pensionamento), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro, dapprima, full time (n. 40 ore settimanali) e, dal gennaio 2016, part time (n. 33 ore e
22 minuti settimanali), con inquadramento, al momento dell'assunzione, nel IV livello CCNL
Turismo Confindustria Alberghi e, poi, nel livello B2 CCNL Turismo Confindustria Alberghi, con mansioni di chef de rang e, da ultimo, di capo barman;
b) di avere prestato, dal 1.01.2014 al 30.09.2019, numerose ore di lavoro straordinario, notturno, diurno e domenicale, senza fruire della pausa di 30 minuti per il pranzo/cena;
c) di avere maturato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro e sulla base dei calendari delle presenze di cui ai doc. n.
5-10 del proprio fascicolo, un credito residuo in banca ore di n. 717,18 ore;
2 d) di essere, quindi, creditore della somma lorda di euro 13.794,65, a titolo di differenze retributive per retribuzione ordinaria, straordinaria, festività, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e
TFR, per il periodo 1.01.2014-30.09.2019.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale di: “a) Condannare la società
[...]
con sede in Firenze (FI) Piazza Dell'Unita' Italiana 6, al pagamento in favore di parte Controparte_1 ricorrente della somma di € 13.794,65, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. b) Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, e con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la prescrizione Controparte_1
quinquennale delle pretese creditorie del ricorrente, con riferimento ai cinque anni antecedenti al primo atto interruttivo della prescrizione (ovvero la diffida stragiudiziale ricevuta il 12.02.2020) e, nel merito, contestando il ricorso e chiedendone la reiezione, in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti, con prove orali (assunte alle udienze del 17.01.2023 e del 10.05.2023) e con una CTU contabile (depositata il 2.04.2024) e discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Per quanto attiene alla domanda relativa alle differenze retributive connesse con la prestazione di ore di lavoro straordinario, va premesso che, in ordine alla rivendicazione economica delle ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'allegazione e la prova dei fatti costitutivi del diritto a tale compenso è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c., dovendo riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale o contrattuale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria, non potendosi fare ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 c.p.c., attenendo quest'ultimo alla valutazione del valore economico della prestazione lavorativa, e non già all'esistenza e quantità di essa.
Nella fattispecie, tale onere probatorio risulta essere stato assolto dal ricorrente, con i limiti indicati nel prosieguo.
In particolare, il teste portiere del Gran Hotel Baglioni di Firenze fino al novembre 2015, Tes_1 ha dichiarato che: “Sul 3: (…) io non ho mai visto il ricorrente andare a pranzo o venire in mensa a mangiare da noi, preciso che io facevo la pausa pranzo perché mi sostituiva un collega, il ricorrente non aveva nessun collega che lo sostituisse in pausa pranzo e non era pensabile chiudere il bar in presenza di clienti nell'orario del pranzo, il servizio del bar si svolgeva ininterrottamente;
Sul 4: confermo. ADR avv. Baldi: il ricorrente faceva i turni, quando non era in turno in turno c'era un altro
3 collega, preciso che il ricorrente si occupava anche di coffee break e di altre attività che si svolgevano nell'albergo, preciso che per ogni turno era presente un barman, quando questi doveva allontanarsi, all'interno del suo turno, nessuno lo sostituiva.”.
Il teste ex dipendente della società resistente, in qualità di barman, ha riferito che: Testimone_2
“Sull'1 e 2: presa visione dei doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente, sono gli orari che facevamo quando lavoravamo, l'orario veniva fatto dal caposervizio e poi veniva firmato dal direttore, se andava bene;
il ricevimento mandava l'orario della settimana, in base al personale presente il caposervizio, ovvero il ricorrente, stilava l'orario, in base alle esigenze di servizio, il direttore controllava e Per_1
se andava tutto bene firmava;
capitava sulla base delle esigenze di servizio di fare una o due ore in più, rispetto all'orario previsto, gli orari mensili li stampava il programma del lavoro era Per_1
settimanale, quindi gli orari erano compilati settimanalmente, quelli che mi si mostrano sono orari mensili, l'orario settimanale veniva fatto dal capo servizio sulla base dell'orario comunicato dal ricevimento e poi firmato dal direttore, ogni lavoratore firmava l'orario giornaliero e timbrava con il badge, poi sulla base degli orari giornalieri e settimanali veniva compilato l'orario mensile, da parte della direzione, ribadisco sulla base degli orari giornalieri e settimanali compilati e corrispondenti alle ore lavorate;
per un periodo gli orari li ha fatti anche il direttore;
Sul 3: a volte è capitato che io ed il ricorrente lavorassimo insieme, in caso di esigenze di lavoro, per esempio per coffee break, room service, ecc. la pausa pranzo la facevamo quando potevamo, capitava che venissimo chiamati per la presenza dei clienti, io non andavo nemmeno più a mangiare, mangiavo nel retro del bar, il ricorrente lo stesso, facevamo tutti così quando eravamo in servizio da soli;
Sul 4: confermo;
ADR avv. Baldi: le ore fatte in più venivano recuperate e qualche volta venivano levate, arrotondate dal direttore, quando erano troppe o quando non gli tornavano, in pratica queste ore non venivano né recuperate, né pagate, anche a me sono avanzate delle ore, come al ricorrente, ma ho ritenuto di non agire in giudizio.”.
Il teste dipendente della società resistente, in qualità di maitre, ha dichiarato che: Testimone_3
“Sul 2 e 3: a fine servizio si inseriva in un file Excel l'orario di inizio e fine lavoro dei dipendenti, i giorni di riposo, ferie, rol, tutte le informazioni inerenti all'orario di servizio, il file veniva compilato dal capo servizio, in caso di ore giornaliere lavorate in più si recuperavano nei giorni successivi, compatibilmente con le esigenze di lavoro, preciso che le ore lavorate in più dovevano essere autorizzate dalla direzione, ci doveva essere un motivo;
preciso che, per quanto riguarda il bar, il responsabile che compilava il file Excel di cui ho riferito era il ricorrente, in sua assenza lo faceva il suo secondo, io tuttora lo compilo per il personale del ristorante, in mia assenza se ne occupa un collega;
c'era poi un controllo effettuato dall'amministrazione, preciso che i dipendenti hanno un badge per registrare entrate ed uscite, poi c'è la compilazione dei file di Excel di cui ho riferito e poi
4 un foglio diaria dove venivano inseriti manualmente gli orari e che veniva firmato dai singoli operatori, il controllo della amministrazione della società resistente veniva effettuato su questi fogli presenza Sul 4: il meccanismo previsto dalla banca ore a volte consentiva di pareggiare le ore, a volte no, dipendeva dalle necessità di lavoro;
io non lavoravo nel reparto bar, quindi non mi occupavo di segnare l'ora di entrata ed uscita dei baristi;
non so cosa succedeva in caso di mancato pareggio tra ore lavorate in più e ore recuperate, so che qualcosa veniva pagato, a me le ore in più venivano pagate;
Sul 5: confermo;
Sul 6: il ricorrente faceva la pausa cena, io mandavo un collega del mio reparto a sostituirlo per la pausa cena, la pausa dura normalmente 30 minuti, dalle 18.00/18.30, spesso capitava che non venisse effettuata per tutta la mezz'ora, dipendeva dalle esigenze del lavoro;
il mio orario di lavoro è 17.00-24.15, io mi occupo del servizio serale (…) non sono in grado di rispondere sulla pausa pranzo, non me ne occupavo io, c'era un collega che si occupava del turno mattutino Sul 7: all'ora di pranzo l'american bar era aperto, c'era sempre una persona in turno a mezzogiorno, non so riferire sulle sostituzioni, non me ne occupavo io, io mi occupavo del turno serale;
per quanto riguarda la frequentazione del bar, dipende dal periodo, ci sono periodi di maggiore o minore afflusso di clienti;
Sul 9 e 10: presa visione dei doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente, preciso che dove c'è scritto RO si tratta di recupero ore, G.R. è giorno libero, RC sono i Part si tratta del file Excel di cui ho riferito, nel quale vengono indicati gli orari di ingresso ed uscita dei singoli lavoratori, dovrebbero corrispondere agli orari comunicati in amministrazione tramite i fogli presenze, si tratta di file ad uso interno nostro, all'amministrazione arrivano gli altri fogli presenza, i documenti che mi si mostrano sono stati compilati dal capo reparto o dal suo secondo, il ricorrente quando era presente doveva compilarli;
i documenti venivano compilati per avere una idea dell'andamento del personale, per fare il punto della situazione su ore lavorate, ferie, riposi ecc. il documento ufficiale che poi andava in amministrazione era un altro, sempre compilato dal capo reparto e sottoscritto da ciascun lavoratore”.
Infine, il teste ex dipendente della e poi di Aurora S.p.A., Testimone_4 Parte_3
in qualità di direttore amministrativo, ha riferito che: “Sul 2: conosco il sistema della banca ore, le ore mi venivano segnalate tramite fogli presenza, che mi venivano consegnati dal capo servizio, erano segnalate le ore in eccesso o in diminuzione come recupero orario, preciso che il recupero orario poteva riguardare l'intera giornata o alcune ore nella giornata lavorativa, i recuperi orari venivano decisi dalla direzione aziendale, io non so quando venivano effettuati, come programmazione, ma li vedevo nei fogli;
Sul 3: nei fogli presenza era indicato l'orario di ingresso e di uscita del dipendente e in una colonna separata l'eccesso di ore, se il dipendente era in ferie o in permesso veniva inserito il codice relativo, per consentirci di inviare i dati al centro di elaborazione delle buste paga, io trovavo i
5 fogli presenza nella cassetta della posta dell'amministrazione, firmati dal capo servizio in turno, i fogli erano divisi per tipologia di lavoro, breackfast, lunch ecc., non so materialmente chi compilava il foglio, so che il foglio era firmato dal capo servizio in turno;
Sul 4: io so che alla fine del rapporto del ricorrente quello che risultava come eccedenza oraria non recuperata è stato inserito nel cedolino dal datore di lavoro, così come accaduto anche per altri dipendenti alla cessazione dei relativi rapporti, preciso che il recupero orario era deciso dalla direzione aziendale secondo le sue esigenze organizzative, potevano esserci picchi di lavoro in cui era più difficile concedere i riposi compensativi.
In ogni caso il sistema della banca ore è stato applicato anche al ricorrente;
(…) Sul 6: l'ufficio amministrazione è a sé rispetto all'albergo, quindi non so se il ricorrente effettuasse effettivamente la pausa pranzo, dai documenti che io visionavo risultava la fruizione della pausa;
Sul 9 e 10: presa visione dei doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente (…) erano documenti interni che servivano ad una molteplicità di scopi, per esempio per la programmazione di ferie e riposi, è un documento che conosco ma che non è mai pervenuto in amministrazione, so che lo tenevano in reparto, non so chi abbia compilato/redatto questi documenti;
Sul 13: le buste paga venivano redatte sulla base dei fogli presenza, che non sono i doc. n.
5-10 che mi sono stati mostrati. ADR avv. Cregut: io riconoscevo le firme dei capi servizio sui fogli presenza perché avevo visto i loro contratti di assunzione da loro firmati. Su alcuni dei doc. n.
5-10 riconosco la firma del direttore, non dei capi servizio.”.
Ciò posto, la Suprema Corte ha precisato che è ammissibile la valutazione di elementi di prova, comprese le presunzioni semplici, al fine di giungere in termini sufficientemente concreti e realistici ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale e che tale valutazione è diversa da quella equitativa e, quindi, non affetta da illegittimità (v. Cass. Sez. Lav. sent. n. 6623 del
2001 (“il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale”) e, conformi, 8.11.1995
n. 11615; 9.11.1999 n. 12884).
Ora, in relazione alla mancata fruizione della pausa giornaliera di 30 minuti per il pranzo/cena, deve farsi riferimento alle dichiarazioni del teste che ha riferito per il periodo 1.01.2014-novembre Tes_1
2015, secondo il quale il ricorrente non fruiva della pausa pranzo, poiché era l'unico dipendente addetto al bar, che non poteva essere chiuso nell'orario del pranzo e il cui servizio si svolgeva ininterrottamente, non avendo il teste mai visto il ricorrente andare a pranzo o recarsi presso la mensa.
Al contrario, le dichiarazioni degli ulteriori testi escussi non appaiono sufficienti a sostenere che il ricorrente non abbia fruito della pausa pranzo/cena per il periodo successivo al novembre 2015; anzi, il teste (assunto nell'aprile 2016) ha dichiarato che il ricorrente fruiva della pausa cena, mentre Tes_3
6 il teste (pensionato nel 2015/2016) ha riferito che la pausa pranzo veniva fatta, quando si Tes_2
poteva, anche mangiando nel retro del bar.
Per quanto attiene ai calendari presenza di cui ai doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente (oggetto di contestazione da parte della società resistente in memoria di costituzione), gli stessi sono stati confermati dal teste (“sono gli orari che facevamo quando lavoravamo”), che ha, altresì, Tes_2
dichiarato che non tutte le ore lavorate in più venivano recuperate mediante il meccanismo della banca ore;
inoltre, il teste ha dichiarato che si trattava di file Excel redatti dal responsabile del Tes_3
servizio (per il bar, il responsabile era il ricorrente), con l'indicazione degli orari di inizio e di fine lavoro, oltre a riferire che il meccanismo della banca ore non sempre consentiva il pareggio delle ore, tenuto conto delle necessità del lavoro;
infine, il teste ha riconosciuto su alcuni dei fogli di cui Tes_4
ai doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente la firma del direttore dell'albergo.
Pertanto, ai fini della prova del lavoro straordinario deve tenersi conto anche dei predetti documenti, riconosciuti dai testi escussi.
Conseguentemente, all'esito della espletata istruttoria orale e documentale, è stata disposta CTU contabile con il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, compiute le necessarie indagini, determini in sorte capitale lorda le differenze retributive eventualmente spettanti al ricorrente a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, festività, ratei di mensilità aggiuntive, ferie, permessi e TFR, con riferimento al periodo 1.01.2014-30.09.2019, secondo i seguenti parametri: a) rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro di n. 40 ore settimanali sino al dicembre 2015 e di n. 33 ore e 22 minuti settimanali dal gennaio 2016 sino alla cessazione del rapporto di lavoro, con inquadramento nel livello B2 CCNL Turismo Confindustria
Alberghi, tenuto conto degli orari indicati nei calendari di cui ai doc. n.
5-10 del fascicolo di parte ricorrente e della mancata fruizione della pausa giornaliera di 30 minuti per il periodo 1.01.2014- novembre 2015; b) detratto il percepito, come risultante dalle buste paga in atti”.
Deve, a questo punto, farsi riferimento alle risultanze della disposta CTU contabile, che si appalesa immune da vizi logico-giuridici e condivisibile nelle sue conclusioni, tanto da potere essere posta a fondamento della presente decisione, avendo il CTU compiutamente risposto alle osservazioni del CT di parte resistente (v. pagg.
2-3 della relazione) e non avendo il CT di parte ricorrente formulato osservazioni sulla consulenza tecnica.
In particolare, il CTU ha quantificato le differenze retributive dovute per lavoro straordinario (non risultando differenze retributive per lavoro ordinario), festività, mensilità aggiuntive, ferie non godute,
ROL, TFR in complessivi euro 5.803,64 lordi, oltre interessi e rivalutazione monetaria, non potendosi
7 tenere conto, a tal fine, del saldo della banca ore al 31.12.2013, poiché la domanda di cui al ricorso concerne esclusivamente il periodo 1.01.2014-30.09.2019.
Pertanto, parte resistente deve essere condannata al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda di euro 5.803,64, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dovuta a titolo di lavoro straordinario, festività, mensilità aggiuntive, ferie non godute, ROL, TFR, per il periodo 1.01.2014-30.09.2019.
Deve essere, infine, respinta l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente in memoria di costituzione, sulla scorta della pronuncia della Corte di Cassazione n. 26246/2022 del 6.09.2022, secondo la quale il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del D.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
SPESE
Le spese seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. n. 147/2022 (causa di lavoro, con istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 17.05.2024, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna parte resistente al pagamento, a favore del ricorrente, della somma lorda di euro 5.803,64, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di differenze retributive, per le ragioni di cui in parte motiva;
- condanna la società resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA, se dovuta, e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto del 17.05.2024, definitivamente a carico di parte resistente.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
8 Firenze, 27 novembre 2024
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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