Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/03/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6165/2018 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6165/2018 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in C.SO PADOVANO 80 PAGANI, presso lo studio dell'Avv. SABATINO
CARMELA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
VIA G. MESSINA 13 84012 ANGRI, presso lo studio dell'Avv. LONGOBARDI
GIANPIERO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: ; Controparte_2 C.F._5
CONVENUTO contumace
(c.f.: ); Controparte_3 C.F._6
CONVENUTA contumace
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni: Come in atti.
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Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 CP_3
non costituitisi in giudizio sebbene ritualmente citati.
[...]
La domanda di pagamento azionata dall'attore è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Invero, in base ai principi generali in tema di onere della prova (art. 2697 c.c.) chi agisce per l'adempimento deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o, comunque, di un'altra fattispecie idonea a provare tale effetto (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie, l'attore non ha fornito la prova del titolo negoziale dell'asserito credito vantato nei confronti dei propri germani.
La scrittura privata del 28.3.2012, prodotta dall'attore in copia fotostatica, è stata disconosciuta quanto al contenuto e alla sottoscrizione da parte del convenuto costituito.
Orbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, dal quale il Tribunale non intende discostarsi, “se si disconosce la fotocopia di una scrittura privata, la parte che se ne vuole avvalere deve produrre l'originale, e altresì che, se poi di questo si verifica ulteriore disconoscimento, deve chiederne la verificazione;
ulteriore giurisprudenza (come Cass.
7267/2014) insegna poi che il disconoscimento dell'autenticità della firma della scrittura privata fa sì che la parte che se ne voglia avvalere debba produrre l'originale per ottenerne la verificazione, altrimenti potrà essere possibile provare con i mezzi ordinari il contenuto del documento, ma giammai la firma. E infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento”.
L'insegnamento apportato da Cass. 7267/2014 è stato poi confermato di recente da Cass.
33769/2019; e già anteriormente erano uscite le conformi Cass. 9202/2004, Cass. 11739/1999
e Cass. 9869/2000.
D'altronde, è evidente il significato dell'articolo 217 c.p.c. giacché se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di "cautele opportune per la custodia del documento" diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte.
Pagina 2 di 4 Pertanto, nel caso di specie, il precedente G.I correttamente non ha ammesso la verificazione perché in questo caso si sarebbe compiuta su un documento mai acquisito (cfr.
Cassazione civile sez. III, 27/03/2024 n.8304).
Quanto all'atto di transazione prodotto dall'attore con la memoria I termine ex art. 183
VI co.cpc, esso è inutilizzabile in quanto introduce inammissibilmente una domanda nuova.
Giova, anzitutto, rammentare la distinzione che corre tra diritti c.d. autodeterminati, in cui la domanda viene individuata esclusivamente in base al petitum sostanziale, rimanendo priva di rilevanza, ai fini della mutatio libelli, qualsiasi eventuale successiva modifica della causa petendi (Cass. S.U., n. 26242/2015; Cass. 19186/2020), e diritti c.d. eterodeterminati (come nel caso di specie), in cui assume rilevanza, ai fini della sua identificazione, la specificità del fatto costitutivo da cui il diritto scaturisce: a fronte di un identico petitum, infatti, possono radicarsi pretese differenti in quanto fondate su distinti fatti generatori. Concorrono a identificare la causa petendi all'interno dei diritti eterodeterminati il fatto costitutivo della pretesa azionata, nonché il bene della vita anelato dal privato (Cass. n.
26274/2018; Cass. n. 19186 2020).
Ciò posto, il diritto di credito azionato da nell'atto di citazione trova Parte_1
origine nella scrittura privata del 28.3.2012; dunque, viene in rilievo un diritto eterodeterminato la cui causa petendi è individuata specificamente dall'anzidetta scrittura.
Del resto, sovviene a conferma di quanto appena evidenziato la considerazione più generale per cui tra le medesime parti possano sussistere distinti rapporti obbligatori, contemporaneamente vigenti, ma tra loro autonomi e distinti;
distinzione che può essere apprezzata soltanto in relazione allo specifico fatto costitutivo da cui ogni singolo rapporto obbligatorio sorge.
La proposizione soltanto nella memoria I termine ex art. 183 VI co cpc della domanda di pagamento nei confronti del convenuto costituito fondata sull'atto transattivo del 28.6.2017, integra, quindi, domanda nuova vietata.
In ogni caso, anche l'atto di transazione, prodotto in copia, è stato disconosciuto quanto al contenuto ed alla sottoscrizione dal convenuto ed in relazione a tale Controparte_1
disconoscimento non è stata richiesta la verificazione, né è stato prodotto l'originale di detto documento.
Pagina 3 di 4 In ogni caso e quanto alla posizione degli altri convenuti rimasti contumaci, alcun obbligo di pagamento della somma pretesa con l'atto introduttivo del giudizio risulta emergere dall'atto pubblico di divisione del 27.4.2012.
Invero, dall'esame di detto atto (ultima pagina, paragrafo 6), si legge testualmente: “i costituiti dichiarano che la massa divisa ha il valore complessivo di Euro 436.500,00 e che i beni assegnati al condividente sig. hanno un valore complessivo di Controparte_1
Euro 164.900,00 e che i beni assegnati a ciascuno dei condividenti signori CP_3
, , e hanno un valore
[...] Controparte_2 Controparte_4 Parte_1
complessivo di Euro 67.900,00; pertanto ciascun lotto è corrispondente alla quota di diritto di spettanza di ciascun condividente, per cui essi riconoscono di non doversi procedere al alcun conguaglio e si rilasciano corrispondente reciproca quietanza, liberazione e discarico”.
Ne discende, che le parti hanno regolato i loro rapporti interamente con il successivo atto di divisione del 27.4.2012, nel quale ciascuno degli eredi (compreso Parte_1
) dichiara espressamente di non aver diritto ad alcun conguaglio, rilasciandosi
[...]
reciproca quietanza e liberazione.
Pertanto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore nei confronti del convenuto costituito e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Parte_1
Giampiero Longobardi, difensore di dichiaratosi antistatario, Controparte_1
che si liquidano in euro 5.000,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. Forf. del 15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 25/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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