Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Genova
settima sezione civile Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Andrea Balba ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 724/2025 R.G. promossa da: (C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 P.IVA_1
BERTELLO UGO, MARZI LUIGI e BERTELLO ISABELLA ( ), C.F._1 con elezione di domicilio nello studio dei suddetti avvocati ATTORE Contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. SCHETTINO Controparte_1 P.IVA_2
CARMINE, con elezione di domicilio presso e nello studio dell'avv. SCHETTINO;
CONVENUTO CONCLUSIONI Parte opponente: Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice dell'esecuzione, contrariis reiectis, Previa
- disposizione, ai sensi dell'art. 618, I° comma, C.p.c., dei provvedimenti urgenti ed idonei ad inibire l'utilizzo dell'atto di precetto 17.01.2025, come da narrativa. In via principale
- accertare il vizio formale del titolo esecutivo e dell'atto di precetto 17.01.2025 e per l'effetto dichiararne la nullità, l'inefficacia e l'inidoneità a valere quale titolo per l'esecuzione forzata.
- Con il favore delle spese di lite del presente procedimento, con accessori fiscali e previdenziali di legge, oltre successive occorrende.
Parte opposta: Alla luce delle considerazioni di cui innanzi si conclude confidando a che l'adito Giudicante, acclarato che la mancata allegazione nella notifica del titolo esecutivo è il frutto di un infortunio dovuto ad una errata scansione degli atti, tenga conto della volontà manifestata da questa difesa di risolvere bonariamente la vertenza e di contro della mancata volontà collaborativa dell'opponente di risolverla in tal senso e, quindi, compensando le pagina 1 di 3
Con ricorso in opposizione ex artt. 281 decies e 617 c.p.c. del 23 gennaio 2025,
[...] previa disposizione dei provvedimenti urgenti ex art. 618 co. 1 c.p.c., Parte_1 ha dedotto la nullità del precetto del 17 gennaio 2025, con cui Controparte_1 aveva intimato all'opponente il pagamento della somma di 9.600,00 euro, a causa della mancata allegazione del titolo esecutivo (il decreto ingiuntivo n. 140/2025). L'opposta si è costituita con memoria del 18 febbraio 2025, con la quale - rappresentato che la mancata allegazione del titolo era stato il frutto di un errore materiale - ha domandato la compensazione delle spese di lite o, in subordine, la limitazione della condanna alle sole spese vive sostenute da parte opponente. All'udienza del 28 febbraio 2025 le parti hanno discusso la causa rinunciando agli scritti difensivi ed insistendo come da propri atti.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti. Infatti con PEC del 3 febbraio 2025, parte opposta ha dichiarato di rinunciare alla notifica del ricorso e del precetto del 17 gennaio, e ciò “in considerazione della nullità di cui è affetta”. Successivamente, con la memoria di costituzione nel presente giudizio di opposizione, ha ribadito che l'errore su cui si fonda l'opposizione è alla stessa riconducibile.
Tale fatto, peraltro intervenuto a procedimento iniziato, non può impedire la liquidazione delle spese in favore di parte attrice secondo il principio della soccombenza virtuale come segue:
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere condanna parte opposta a rifondere a parte opponente Controparte_1 Parte_1 le spese di lite, liquidate in complessivi € 2929,05 comprese spese generali, oltre
[...] accessori
Genova, il 3.3.25 il Giudice Andrea Balba
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