Cass. civ., sez. II, sentenza 10/08/1966, n. 2185
CASS
Sentenza 10 agosto 1966

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Legittimamente il giudice di merito puo fondare l'accertamento dei fatti di causa su certificati amministrativi (nella specie, anagrafici), anche se non equiparabili ad Atti pubblici facenti fede sino a querela di falso, ed utilizzabili soltanto come elementi indiziari, quando la parte interessata non contesti l'esattezza della certificazione e delle dichiarazioni in base alle quali la certificazione era stata emessa. ( Cfr.403-65' 111-61).*

Concreta l'ipotesi di domanda nuova, come tale non proponibile in secondo grado, anche una modificazione della causa petendi, che, pur rimanendo fermo il petitum,sia impostata su presupposti di fatto e su conseguenti situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, con mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. ( nella specie, in primo grado si era chiesto, come risarcimento di danni, la perdita dei canoni di locazione di un appartamento abbandonato dall'inquilino, e, in appello, una volta emersa la continuita della locazione con successivo inquilino, la differenza in meno del canone della nuova locazione). ( Cfr 599/65; 389/65).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 10/08/1966, n. 2185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2185
    Data del deposito : 10 agosto 1966

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