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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 29/05/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4384 /2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4384/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARUZZI LEONARDO, giusta procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato in AN NI RO (FG) alla Via C. Turbacci, n.10
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. DIMARTINO TOMMASO, giusta procura in atti, CP_1
elettivamente domiciliata in AN NI RO (FG) al C.so Roma, n.40
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica condizioni figlio naturale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.5.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co.4 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 25.9.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver avuto con quest'ultima una relazione more uxorio da cui è nato un figlio PE_1
[...
, attualmente di anni 14 (n.to il 16.9.2010); che con decreto del Tribunale di Foggia del 20.11.2014 emesso nella procedura Rg. 4058/2014 il Tribunale ratificava le condizioni di cui alla scrittura privata del 13.11.2014 con cui le parti regolavano le condizioni relative all'affidamento, collocamento, diritto di visita e assegno di mantenimento da riconoscere in favore del figlio Pio;
che, per quanto qui interessa, gli accordi prevedevano il versamento da parte di in favore del figlio, Parte_1 PE_1
[...
, di un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondere alla;
che il predetto accordo prevedeva anche il versamento da parte del CP_1
a dei “vecchi” assegni familiari riscossi in favore del figlio;
che attualmente sono Pt_1 CP_1 mutate “le condizioni di vita, economiche e familiari” del;
che il ha intrapreso Parte_1 Pt_1
una convivenza con la sua attuale compagna, dalla cui relazione sono nati due figli: (n.ta il PE_2
23.5.2014) e (n.ta il 26.9.2017); che l'attuale compagna è disoccupata;
che ha dovuto PE_3 ristrutturare l'immobile in cui vive a causa della nascita di al fine di adeguare la propria PE_3
abitazione alle nuove esigenze di vita;
che al fine di ristrutturare l'immobile, secondo la propria ricostruzione, avrebbe contratto un mutuo per € 40.000,00, sottoscritto unitamente al padre;
che nel
2020 è venuto a mancare il padre, , per cui ha perso il suo apporto economico anche per le PE_1
esigenze familiari;
che ha contratto anche un prestito per € 6.531,53 per esigenze familiari;
che con il suo stipendio mensile non riesce a far fronte all'assegno di mantenimento, così come rivalutato, di PE
€ 298,50 mensili in favore di;
che la , dal 2015, lavorerebbe come barista e che il suo CP_1
contratto sarebbe stato trasformato a tempo indeterminato.
PEtanto, il ricorrente ha chiesto di “ridurre il contributo di mantenimento per il minore a PE_1 carico del padre, stabilendone la misura in € 150,00 mensili, o quella ritenuta di giustizia, oltre al
50% delle spese straordinarie;
stabilire che l'assegno unico universale venga fruito da entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita che, opponendosi alla domanda CP_1
proposta, ha dedotto: che dal momento della conclusione dei patti e fino al 2020 il ha corrisposto Pt_1
PE quanto pattuito come assegno di mantenimento in favore del figlio , mentre dal 2020 non ha corrisposto l'intera somma pattuita;
che in data 21.02.2024 ha notificato al CI atto di precetto per la somma di € 3.452,00 per assegni non versati in favore del figlio e in particolare € 1.125,00 per l'anno 2020, € 600,00 per l'anno 2021, € 600,00 per l'anno 2022, € 600,00 per l'anno 2023 e € 500,00 per i mesi di gennaio e febbraio 2024; che da un anno e mezzo il si disinteresserebbe del figlio;
Pt_1
che il in spregio degli accordi del 2014, avrebbe richiesto all'INPS il versamento della metà Pt_1
dell'Assegno Unico Universale per l'importo di € 100,00 mensili e che tale importo gli sarebbe stato corrisposto a partire da maggio 2024; che dal maggio 2024 il CI corrisponderebbe l'intero assegno di mantenimento stabilito con gli accordi del 2014; che il CI, benché più volte invitato dalla stessa, non avrebbe voluto adeguare l'assegno di mantenimento stabilito con gli accordi del 2014 all'indice
ISTAT e non avrebbe voluto “riversare” alla l'intero Assegno Unico Universale;
che al CP_1
momento della sottoscrizione dei patti del 2014 il aveva già costituito un nuovo nucleo familiare Pt_1
Pag. 2 di 8 con la nuova compagna e con la nascita di;
che i redditi del non sono diminuiti;
che il PE_4 Pt_1 ricorrente non avrebbe provato come la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio possa aver determinato “una situazione deteriore nei confronti della nuova famiglia”; che il suo lavoro come barista, secondo la propria tesi, non sarebbe influente sul quantum dell'assegno di PE mantenimento da corrispondere in favore di;
che attualmente lei percepisce una retribuzione di ca € 700,00 mensili;
che lei vive con la madre, alla quale, asseritamente, verserebbe la somma di €
311,00 mensili per un mutuo acceso da quest'ultima per la ristrutturazione dell'immobile in cui PE PE vivono unitamente al figlio;
che frequenta il primo anno di scuola superiore presso l'Istituto
Tecnico “Luigi Di Maggio”, per cui le sue esigenze di vita, secondo la tesi della resistente, sarebbero aumentate.
PEtanto, così concludeva: “- rigettare il ricorso avverso e rideterminare in € 400,00 (compreso assegno INPS e aggiornamento ISTAT) l'assegno di mantenimento a carico di per il Parte_1
PE figlio;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese e competenze del giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Con proprio provvedimento il Presidente ha designato il precedente Giudice quale relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 23.12.2024, all'esito della quale, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha rinviato la causa all'udienza del 12.05.2025, previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 12.5.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
PE
1. Sulla rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio .
Il ricorrente ha chiesto di rideterminarsi in € 150,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento PE da corrispondere in favore del figlio , in quanto sono mutate alcune sue condizioni economiche rispetto al momento della conclusione dei patti di cui alla scrittura privata del 13.11.2014, ratificati dal Tribunale di Foggia con decreto del 20.11.2014. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che: 1) ha creato un nuovo nucleo familiare con la sua nuova compagna e che sono nati due figli, (n.ta PE_2
il 23.5.2014) e (n.ta il 26.9.2017); 2) che in conseguenza della nascita di ha dovuto PE_3 PE_3
realizzare interventi di ristrutturazione all'immobile in cui vive al fine di adeguarlo alla nuova situazione familiare;
3) che per tali motivi ha dovuto contrarre un mutuo insieme al padre, , PE_1 deceduto nel 2020, per € 40.000,00 e un prestito per € 6.531,53; 4) che la ha incominciato a CP_1
lavorare dapprima con contratti a tempo determinato, sempre rinnovati, e attualmente lavora come barista con contratto a tempo indeterminato. Infine, ha affermato che da febbraio 2025, la ricorrente percepisce l'intero Assegno Unico Universale, che, invece, dal maggio 2024 lui aveva riscosso al
Pag. 3 di 8 50%.
La resistente si è opposta, affermando: 1) che il aveva già costituito una nuova famiglia al Pt_1
momento della sottoscrizione dei patti;
2) che il reddito del non ha subito contrazioni;
3) che la Pt_1
PE corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di non ha determinato una situazione deteriore per la famiglia del Inoltre, ha affermato che il ha corrisposto interamente Pt_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento fino al 2020, ricominciando a versarlo dal maggio 2024, seppure non volendo adeguarlo all'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT. La resistente, infine, ha dedotto che dal maggio 2024 il ha percepito la metà dell'Assegno Unico Universale, di ca € Pt_1
100,00, in spregio ai patti del 2014.
Si deve premettere che secondo l'art. 473 bis.29 c.p.c. “qualora sopravvengono giustificati motivi” le parti, in ogni tempo, possono chiedere “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Quanto appena affermato si ricollega anche a quanto previsto dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo”.
I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni già adottate sono ravvisabili in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi stipulati, con la conseguenza che non rientrano in tale novero i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (si veda Cass. civ. n.28436/2017; Cass. civ. n.11488/2008).
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae, cioè di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra le parti al mutamento della situazione di fatto, nel caso in cui tale modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio. PEtanto, il Giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, comportando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al momento in cui è stato adottato il relativo provvedimento.
Si afferma ciò in ragione del consolidato principio secondo cui in materia di diritto di famiglia, le decisioni passano in cosa giudicata rebus sic stantibus. PEtanto, tali decisioni sono “suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio
Pag. 4 di 8 che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (Cass. civ. ord. n.944/2023; si vedano anche Cass. Civ. n.19020/2020;
Cass. civ. n.2953/2017; Cass. civ. 30033/2011; Cass. Civ. 17320/2005).
Orbene, nel caso di specie, dopo i patti del 13.11.2014, si sono verificati, pacificamente, i seguenti eventi, che hanno modificato le condizioni economiche del ricorrente, restando, invece, inalterati i suoi redditi.
Dalla relazione tra l'attuale ricorrente e la sua nuova compagna, con la quale convive già dal 2014
(cfr. certificato situazione familiare), il 26.9.2017 è nata un'ulteriore figlia, che ha portato a PE_3
quattro i componenti del nuovo nucleo familiare del (cfr. ricorso e certificato situazione Pt_1
familiare).
Dalle difese e argomentazioni svolte dalle parti, nonché dagli atti allegati, è emerso come il ricorrente in data 24.4.2018 ha contratto un “mutuo chirografario CCD – Ristrutturazione Immobile
Residenziale TF” per € 40.000,00 con rate di 404,98 al mese per 120 mesi e interessi (cfr. mutuo).
Tale mutuo, contratto anche con il padre , deceduto nel 2020 (cfr. ricorso), ha scadenza, PE_1
quindi, il 24.4.2028 (cfr. mutuo). Ulteriormente è emerso che in data 18.9.2018 il ha contratto Pt_1 un prestito di € 6.531,53 con rate da € 102,00 al mese per 84 mesi, quindi prossimo alla scadenza (cfr. prestito).
Tra le parti risulta pacifico che i redditi del non sono mutati rispetto al 2014 (cfr. comparsa Pt_1 conclusionale “pur restando invariato il reddito da lavoro dipendente”; comparsa di Pt_1 costituzione e risposta “non vi è prova di una diminuzione reddituale del rispetto al 2014”). Pt_1
Infatti, da ultima dichiarazione dei redditi depositata dal ricorrente, quest'ultimo ha dichiarato redditi pari ad € 18.593,48 per l'anno di imposta 2023 (cfr Unico 2024; vedi anche Unico 2023 di € 18.277,00
e Unico 2022 per € 17.757,23).
Infine, circostanza rimasta incontestata tra le parti è che la abbia dal 2015 dapprima lavorato CP_1 con contratti a tempo determinato come barista e all'attualità con contratto a tempo indeterminato
(cfr. ricorso;
comparsa di costituzione e risposta “a suo tempo, quando è stata concordata l'entità PE dell'assegno di mantenimento a favore del figlio , non è affatto tenuto conto dello stato di disoccupazione della , per cui è del tutto ininfluente la circostanza che attualmente essa lavori CP_1 come barista”; certificato C2 storico ). La ricorrente ha, infatti, depositato proprie CP_1 dichiarazioni di redditi per € 8.739,00 per l'anno di imposta 2021 (cfr. dichiarazione redditi 2022) e per l'anno di imposta 2022 di € 9.062,00 (cfr. dichiarazioni redditi 2023, depositata due volte come dichiarazione redditi 2024).
Invece, non costituisce circostanza nuova sia la nascita di (n.ta il 23.5.2014), avvenuta prima PE_4
della stipula dei patti del 13.11.2014, sia la convivenza con l'attuale compagna. PEtanto, gli obblighi
Pag. 5 di 8 nascenti da tale situazione sono già stati considerati dal al momento della conclusione dei patti Pt_1
PE del 2014, con la previsione di un assegno di mantenimento in favore dell'altro figlio , nato dalla precedente relazione.
Le nuove circostanze economiche esposte dal e dalla hanno influito sull'equilibrio Pt_1 CP_1
economico raggiunto in sede di patti e pertanto determinano una revisione parziale dell'assegno di
PE mantenimento da corrispondere in favore di , in maniera da adeguarlo anche alla nuova situazione patrimoniale.
È indubbio che il ha obblighi, anche di natura economica, nei confronti di nata nel Pt_1 PE_3
PE 2017, che devono coesistere con quelli già assunti nei confronti degli altri figli e (vedi PE_4
Cass. civ. 14175/2016 “se è vero che la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale e se è vero che la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare è altresì pacifico che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione
o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto”).
Infatti, “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo alla contribuzione alla eventuale situazione patrimoniale” (Cass. civ. 18608/2021).
Nel caso di specie, da una parte i nuovi obblighi economici discendenti dalla nascita di (uniti PE_3
PE ai precedenti nei confronti di , e di contribuzione del nuovo familiare) e le rate del mutuo PE_4 contratto dal dall'altra la circostanza che i redditi di quest'ultimo non siano mutati, inducono Pt_1
a ritenere esserci stata una modifica in peius delle condizioni economiche del ricorrente, essendo il
Pag. 6 di 8 gravato non solo dalle spese da sostenersi nei confronti di della “nuova” famiglia e di Pt_1 PE_3
PE
, ma anche dal mutuo contratto per ragioni familiari.
Bisogna, infine, aggiungere che la , che continua a vivere presso la madre (cfr. comparsa di CP_1
costituzione e risposta), ha, da qualche tempo, trovato un impiego lavorativo come barista, seppur con una retribuzione modesta. Infatti, come già visto, la resistente ha presentato dichiarazione di redditi di € 8.739,00 per il 2022 e di € 9.062,00 per il 2023. Di contro non vi è prova, invece, che la sostenga rate del mutuo per la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione sua e del CP_1
figlio, oltre che della madre.
PE tali ragioni, alla luce dei sopraggiunti giustificati motivi come indicati in precedenza, deve essere
PE rivisto, seppur parzialmente, l'assegno di mantenimento da corrispondere in favore di da parte del Pt_1
Il Tribunale, pertanto, ritiene opportuno, sulla base dei motivi sopra esposti, ridurre l'assegno di mantenimento che deve versare in favore del figlio, , alla madre, Parte_1 PE_5 CP_1
, ad € 180,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita
[...] accertata all'ISTAT, concorrendo, inoltre, nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
PE quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, costituisce regola generale che, in assenza di diverse previsioni, l'assegno unico sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli.
Tale principio generale, fissato per legge, può essere derogato soltanto ove vi sia un'intesa tra i coniugi nello stabilire diverse percentuali, ovvero quando, pur in assenza di accordo, ciò risulti opportuno per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Nel caso in esame, non si ritiene di dover derogare allo schema generale previsto per legge, non essendovi uno squilibrio tra le posizioni delle parti tale da giustificare l'erogazione al 100% dell'assegno unico nei confronti di un solo genitore in assenza, anche, di un diverso accordo tra di loro. Ad entrambi i genitori, pertanto, l'Assegno Unico Universale deve essere corrisposto in misura del 50%.
2. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito della controversia e della parziale reciproca soccombenza in punto di quantum del mantenimento, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Pag. 7 di 8 • Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dispone la modifica del provvedimento del Tribunale di Foggia del 20.11.2014 emesso nella procedura RG
4058/2014, prevedendo, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, l'obbligo a carico di
PE
di contribuire al mantenimento in favore del figlio minore , versando a Parte_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 180,00, da rivalutarsi annualmente in base CP_1 alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel procollo del 18..3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
l'A.U.U. sarà corrisposto nella misura del 50% ad entrambi i genitori;
• spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 27 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 4384 /2024
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4384/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MARUZZI LEONARDO, giusta procura in atti, Parte_1
elettivamente domiciliato in AN NI RO (FG) alla Via C. Turbacci, n.10
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. DIMARTINO TOMMASO, giusta procura in atti, CP_1
elettivamente domiciliata in AN NI RO (FG) al C.so Roma, n.40
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: modifica condizioni figlio naturale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.5.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co.4 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 25.9.2024 conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
deducendo: di aver avuto con quest'ultima una relazione more uxorio da cui è nato un figlio PE_1
[...
, attualmente di anni 14 (n.to il 16.9.2010); che con decreto del Tribunale di Foggia del 20.11.2014 emesso nella procedura Rg. 4058/2014 il Tribunale ratificava le condizioni di cui alla scrittura privata del 13.11.2014 con cui le parti regolavano le condizioni relative all'affidamento, collocamento, diritto di visita e assegno di mantenimento da riconoscere in favore del figlio Pio;
che, per quanto qui interessa, gli accordi prevedevano il versamento da parte di in favore del figlio, Parte_1 PE_1
[...
, di un assegno di mantenimento di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie da corrispondere alla;
che il predetto accordo prevedeva anche il versamento da parte del CP_1
a dei “vecchi” assegni familiari riscossi in favore del figlio;
che attualmente sono Pt_1 CP_1 mutate “le condizioni di vita, economiche e familiari” del;
che il ha intrapreso Parte_1 Pt_1
una convivenza con la sua attuale compagna, dalla cui relazione sono nati due figli: (n.ta il PE_2
23.5.2014) e (n.ta il 26.9.2017); che l'attuale compagna è disoccupata;
che ha dovuto PE_3 ristrutturare l'immobile in cui vive a causa della nascita di al fine di adeguare la propria PE_3
abitazione alle nuove esigenze di vita;
che al fine di ristrutturare l'immobile, secondo la propria ricostruzione, avrebbe contratto un mutuo per € 40.000,00, sottoscritto unitamente al padre;
che nel
2020 è venuto a mancare il padre, , per cui ha perso il suo apporto economico anche per le PE_1
esigenze familiari;
che ha contratto anche un prestito per € 6.531,53 per esigenze familiari;
che con il suo stipendio mensile non riesce a far fronte all'assegno di mantenimento, così come rivalutato, di PE
€ 298,50 mensili in favore di;
che la , dal 2015, lavorerebbe come barista e che il suo CP_1
contratto sarebbe stato trasformato a tempo indeterminato.
PEtanto, il ricorrente ha chiesto di “ridurre il contributo di mantenimento per il minore a PE_1 carico del padre, stabilendone la misura in € 150,00 mensili, o quella ritenuta di giustizia, oltre al
50% delle spese straordinarie;
stabilire che l'assegno unico universale venga fruito da entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno”.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita che, opponendosi alla domanda CP_1
proposta, ha dedotto: che dal momento della conclusione dei patti e fino al 2020 il ha corrisposto Pt_1
PE quanto pattuito come assegno di mantenimento in favore del figlio , mentre dal 2020 non ha corrisposto l'intera somma pattuita;
che in data 21.02.2024 ha notificato al CI atto di precetto per la somma di € 3.452,00 per assegni non versati in favore del figlio e in particolare € 1.125,00 per l'anno 2020, € 600,00 per l'anno 2021, € 600,00 per l'anno 2022, € 600,00 per l'anno 2023 e € 500,00 per i mesi di gennaio e febbraio 2024; che da un anno e mezzo il si disinteresserebbe del figlio;
Pt_1
che il in spregio degli accordi del 2014, avrebbe richiesto all'INPS il versamento della metà Pt_1
dell'Assegno Unico Universale per l'importo di € 100,00 mensili e che tale importo gli sarebbe stato corrisposto a partire da maggio 2024; che dal maggio 2024 il CI corrisponderebbe l'intero assegno di mantenimento stabilito con gli accordi del 2014; che il CI, benché più volte invitato dalla stessa, non avrebbe voluto adeguare l'assegno di mantenimento stabilito con gli accordi del 2014 all'indice
ISTAT e non avrebbe voluto “riversare” alla l'intero Assegno Unico Universale;
che al CP_1
momento della sottoscrizione dei patti del 2014 il aveva già costituito un nuovo nucleo familiare Pt_1
Pag. 2 di 8 con la nuova compagna e con la nascita di;
che i redditi del non sono diminuiti;
che il PE_4 Pt_1 ricorrente non avrebbe provato come la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio possa aver determinato “una situazione deteriore nei confronti della nuova famiglia”; che il suo lavoro come barista, secondo la propria tesi, non sarebbe influente sul quantum dell'assegno di PE mantenimento da corrispondere in favore di;
che attualmente lei percepisce una retribuzione di ca € 700,00 mensili;
che lei vive con la madre, alla quale, asseritamente, verserebbe la somma di €
311,00 mensili per un mutuo acceso da quest'ultima per la ristrutturazione dell'immobile in cui PE PE vivono unitamente al figlio;
che frequenta il primo anno di scuola superiore presso l'Istituto
Tecnico “Luigi Di Maggio”, per cui le sue esigenze di vita, secondo la tesi della resistente, sarebbero aumentate.
PEtanto, così concludeva: “- rigettare il ricorso avverso e rideterminare in € 400,00 (compreso assegno INPS e aggiornamento ISTAT) l'assegno di mantenimento a carico di per il Parte_1
PE figlio;
- condannare il ricorrente alla refusione delle spese e competenze del giudizio, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore quale antistatario”.
Con proprio provvedimento il Presidente ha designato il precedente Giudice quale relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 23.12.2024, all'esito della quale, adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti, ha rinviato la causa all'udienza del 12.05.2025, previa concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 12.5.2025, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
PE
1. Sulla rideterminazione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio .
Il ricorrente ha chiesto di rideterminarsi in € 150,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento PE da corrispondere in favore del figlio , in quanto sono mutate alcune sue condizioni economiche rispetto al momento della conclusione dei patti di cui alla scrittura privata del 13.11.2014, ratificati dal Tribunale di Foggia con decreto del 20.11.2014. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che: 1) ha creato un nuovo nucleo familiare con la sua nuova compagna e che sono nati due figli, (n.ta PE_2
il 23.5.2014) e (n.ta il 26.9.2017); 2) che in conseguenza della nascita di ha dovuto PE_3 PE_3
realizzare interventi di ristrutturazione all'immobile in cui vive al fine di adeguarlo alla nuova situazione familiare;
3) che per tali motivi ha dovuto contrarre un mutuo insieme al padre, , PE_1 deceduto nel 2020, per € 40.000,00 e un prestito per € 6.531,53; 4) che la ha incominciato a CP_1
lavorare dapprima con contratti a tempo determinato, sempre rinnovati, e attualmente lavora come barista con contratto a tempo indeterminato. Infine, ha affermato che da febbraio 2025, la ricorrente percepisce l'intero Assegno Unico Universale, che, invece, dal maggio 2024 lui aveva riscosso al
Pag. 3 di 8 50%.
La resistente si è opposta, affermando: 1) che il aveva già costituito una nuova famiglia al Pt_1
momento della sottoscrizione dei patti;
2) che il reddito del non ha subito contrazioni;
3) che la Pt_1
PE corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore di non ha determinato una situazione deteriore per la famiglia del Inoltre, ha affermato che il ha corrisposto interamente Pt_1 Pt_1
l'assegno di mantenimento fino al 2020, ricominciando a versarlo dal maggio 2024, seppure non volendo adeguarlo all'indice del costo della vita accertato dall'ISTAT. La resistente, infine, ha dedotto che dal maggio 2024 il ha percepito la metà dell'Assegno Unico Universale, di ca € Pt_1
100,00, in spregio ai patti del 2014.
Si deve premettere che secondo l'art. 473 bis.29 c.p.c. “qualora sopravvengono giustificati motivi” le parti, in ogni tempo, possono chiedere “la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Quanto appena affermato si ricollega anche a quanto previsto dall'art. 337 quinquies c.c., secondo cui “i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti
l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo”.
I “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni già adottate sono ravvisabili in fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi stipulati, con la conseguenza che non rientrano in tale novero i fatti preesistenti, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (si veda Cass. civ. n.28436/2017; Cass. civ. n.11488/2008).
La legge, infatti, attribuisce al procedimento di modifica natura non di revisio prioris istantiae, cioè di rivisitazione delle determinazioni già adottate nel giudizio, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti (economici) tra le parti al mutamento della situazione di fatto, nel caso in cui tale modificazione incida concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio. PEtanto, il Giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, comportando il riferimento alla sopravvenienza dei “giustificati motivi” l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al momento in cui è stato adottato il relativo provvedimento.
Si afferma ciò in ragione del consolidato principio secondo cui in materia di diritto di famiglia, le decisioni passano in cosa giudicata rebus sic stantibus. PEtanto, tali decisioni sono “suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all'affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio
Pag. 4 di 8 che vi ha dato luogo rimane viceversa esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile” (Cass. civ. ord. n.944/2023; si vedano anche Cass. Civ. n.19020/2020;
Cass. civ. n.2953/2017; Cass. civ. 30033/2011; Cass. Civ. 17320/2005).
Orbene, nel caso di specie, dopo i patti del 13.11.2014, si sono verificati, pacificamente, i seguenti eventi, che hanno modificato le condizioni economiche del ricorrente, restando, invece, inalterati i suoi redditi.
Dalla relazione tra l'attuale ricorrente e la sua nuova compagna, con la quale convive già dal 2014
(cfr. certificato situazione familiare), il 26.9.2017 è nata un'ulteriore figlia, che ha portato a PE_3
quattro i componenti del nuovo nucleo familiare del (cfr. ricorso e certificato situazione Pt_1
familiare).
Dalle difese e argomentazioni svolte dalle parti, nonché dagli atti allegati, è emerso come il ricorrente in data 24.4.2018 ha contratto un “mutuo chirografario CCD – Ristrutturazione Immobile
Residenziale TF” per € 40.000,00 con rate di 404,98 al mese per 120 mesi e interessi (cfr. mutuo).
Tale mutuo, contratto anche con il padre , deceduto nel 2020 (cfr. ricorso), ha scadenza, PE_1
quindi, il 24.4.2028 (cfr. mutuo). Ulteriormente è emerso che in data 18.9.2018 il ha contratto Pt_1 un prestito di € 6.531,53 con rate da € 102,00 al mese per 84 mesi, quindi prossimo alla scadenza (cfr. prestito).
Tra le parti risulta pacifico che i redditi del non sono mutati rispetto al 2014 (cfr. comparsa Pt_1 conclusionale “pur restando invariato il reddito da lavoro dipendente”; comparsa di Pt_1 costituzione e risposta “non vi è prova di una diminuzione reddituale del rispetto al 2014”). Pt_1
Infatti, da ultima dichiarazione dei redditi depositata dal ricorrente, quest'ultimo ha dichiarato redditi pari ad € 18.593,48 per l'anno di imposta 2023 (cfr Unico 2024; vedi anche Unico 2023 di € 18.277,00
e Unico 2022 per € 17.757,23).
Infine, circostanza rimasta incontestata tra le parti è che la abbia dal 2015 dapprima lavorato CP_1 con contratti a tempo determinato come barista e all'attualità con contratto a tempo indeterminato
(cfr. ricorso;
comparsa di costituzione e risposta “a suo tempo, quando è stata concordata l'entità PE dell'assegno di mantenimento a favore del figlio , non è affatto tenuto conto dello stato di disoccupazione della , per cui è del tutto ininfluente la circostanza che attualmente essa lavori CP_1 come barista”; certificato C2 storico ). La ricorrente ha, infatti, depositato proprie CP_1 dichiarazioni di redditi per € 8.739,00 per l'anno di imposta 2021 (cfr. dichiarazione redditi 2022) e per l'anno di imposta 2022 di € 9.062,00 (cfr. dichiarazioni redditi 2023, depositata due volte come dichiarazione redditi 2024).
Invece, non costituisce circostanza nuova sia la nascita di (n.ta il 23.5.2014), avvenuta prima PE_4
della stipula dei patti del 13.11.2014, sia la convivenza con l'attuale compagna. PEtanto, gli obblighi
Pag. 5 di 8 nascenti da tale situazione sono già stati considerati dal al momento della conclusione dei patti Pt_1
PE del 2014, con la previsione di un assegno di mantenimento in favore dell'altro figlio , nato dalla precedente relazione.
Le nuove circostanze economiche esposte dal e dalla hanno influito sull'equilibrio Pt_1 CP_1
economico raggiunto in sede di patti e pertanto determinano una revisione parziale dell'assegno di
PE mantenimento da corrispondere in favore di , in maniera da adeguarlo anche alla nuova situazione patrimoniale.
È indubbio che il ha obblighi, anche di natura economica, nei confronti di nata nel Pt_1 PE_3
PE 2017, che devono coesistere con quelli già assunti nei confronti degli altri figli e (vedi PE_4
Cass. civ. 14175/2016 “se è vero che la giurisprudenza riconosce che la libertà di formare una nuova famiglia dopo la separazione o il divorzio costituisce l'espressione di un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e dall'ordinamento sovranazionale e se è vero che la stessa giurisprudenza non riconduce automaticamente alla formazione di un nuovo nucleo familiare l'effetto di determinare una riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati precedentemente alla nuova unione familiare è altresì pacifico che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, determinando la nascita di nuovi obblighi di carattere economico, deve essere valutata come circostanza sopravvenuta che può portare alla modifica delle condizioni stabilite nella separazione
o nel divorzio ovvero nel provvedimento del giudice in merito al mantenimento dei figli nati da una unione di fatto”).
Infatti, “il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per analoghe statuizioni patrimoniali pronunciate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori naturali, ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e adeguare l'importo o lo stesso obbligo alla contribuzione alla eventuale situazione patrimoniale” (Cass. civ. 18608/2021).
Nel caso di specie, da una parte i nuovi obblighi economici discendenti dalla nascita di (uniti PE_3
PE ai precedenti nei confronti di , e di contribuzione del nuovo familiare) e le rate del mutuo PE_4 contratto dal dall'altra la circostanza che i redditi di quest'ultimo non siano mutati, inducono Pt_1
a ritenere esserci stata una modifica in peius delle condizioni economiche del ricorrente, essendo il
Pag. 6 di 8 gravato non solo dalle spese da sostenersi nei confronti di della “nuova” famiglia e di Pt_1 PE_3
PE
, ma anche dal mutuo contratto per ragioni familiari.
Bisogna, infine, aggiungere che la , che continua a vivere presso la madre (cfr. comparsa di CP_1
costituzione e risposta), ha, da qualche tempo, trovato un impiego lavorativo come barista, seppur con una retribuzione modesta. Infatti, come già visto, la resistente ha presentato dichiarazione di redditi di € 8.739,00 per il 2022 e di € 9.062,00 per il 2023. Di contro non vi è prova, invece, che la sostenga rate del mutuo per la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione sua e del CP_1
figlio, oltre che della madre.
PE tali ragioni, alla luce dei sopraggiunti giustificati motivi come indicati in precedenza, deve essere
PE rivisto, seppur parzialmente, l'assegno di mantenimento da corrispondere in favore di da parte del Pt_1
Il Tribunale, pertanto, ritiene opportuno, sulla base dei motivi sopra esposti, ridurre l'assegno di mantenimento che deve versare in favore del figlio, , alla madre, Parte_1 PE_5 CP_1
, ad € 180,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita
[...] accertata all'ISTAT, concorrendo, inoltre, nella misura del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio.
PE quanto riguarda l'Assegno Unico Universale, istituito con D.Lgs. n.230 del 2021, costituisce regola generale che, in assenza di diverse previsioni, l'assegno unico sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli.
Tale principio generale, fissato per legge, può essere derogato soltanto ove vi sia un'intesa tra i coniugi nello stabilire diverse percentuali, ovvero quando, pur in assenza di accordo, ciò risulti opportuno per meglio regolare gli assetti economici tra le parti.
Nel caso in esame, non si ritiene di dover derogare allo schema generale previsto per legge, non essendovi uno squilibrio tra le posizioni delle parti tale da giustificare l'erogazione al 100% dell'assegno unico nei confronti di un solo genitore in assenza, anche, di un diverso accordo tra di loro. Ad entrambi i genitori, pertanto, l'Assegno Unico Universale deve essere corrisposto in misura del 50%.
2. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito della controversia e della parziale reciproca soccombenza in punto di quantum del mantenimento, le spese di lite possono essere compensate tra le parti ex art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
Pag. 7 di 8 • Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dispone la modifica del provvedimento del Tribunale di Foggia del 20.11.2014 emesso nella procedura RG
4058/2014, prevedendo, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, l'obbligo a carico di
PE
di contribuire al mantenimento in favore del figlio minore , versando a Parte_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 180,00, da rivalutarsi annualmente in base CP_1 alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, così come individuate nel procollo del 18..3.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
l'A.U.U. sarà corrisposto nella misura del 50% ad entrambi i genitori;
• spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 27 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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