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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 11/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2664 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PIROSO CLAUDIA, con domicilio eletto in Milano alla via Garian n.64, presso il difensore avv. PIROSO
CLAUDIA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GRASSO GIORGIO, con domicilio eletto in Milano alla via Manfredo Camperio n.9 presso il difensore avv. GRASSO GIORGIO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio l'architetto esponendo: di aver sottoscritto, in data 17.5.2022, un contratto per Controparte_1
l'esecuzione di servizi professionali di architettura di una villa sita in Arona, via Belvedere n. 5/A; che il suddetto contratto aveva ad oggetto “ristrutturazione edilizia, ampliamento e giardino esterno immobile di tipo residenziale”; che il compenso professionale pattuito era pari ad €38.500, oltre Iva, e il budget per l'intera ristrutturazione era pari ad €350.000; che il convenuto aveva redatto un primo progetto di massima il quale prevedeva la realizzazione di un piano sopraelevato e il collocamento di una piscina sul terrazzo (doc. 6); che tale primo progetto, confermato dall'attore in data 29.10.2022, veniva redatto senza alcuna verifica preliminare circa la conformità normativa, urbanistica e strutturale (doc. 6); che in data 18.7.2022 il convenuto gli aveva inoltrato un computo metrico di €490.378,80 oltre iva, necessario per ottenere l'erogazione di un mutuo bancario;
che solo in data 2.11.2022 il convenuto gli aveva comunicato la necessità di eseguire alcune verifiche strutturali sull'immobile e aveva pertanto nominato un ingegnere (Ing. il quale, una volta eseguite le Per_1 verifiche, aveva ritenuto irrealizzabile il progetto prospettato in quanto avrebbe reso necessario demolire quasi tutta la struttura esistente;
che, pertanto, in data 13.11.2022 il convenuto aveva comunicato all'attore di non poter procedere all'esecuzione del suddetto progetto (doc. 22, cfr. doc. 1); che l'architetto aveva pertanto redatto un secondo progetto di massima con previsione di un ampliamento del piano rialzato e ridistribuzione degli spazi
- 1 - interni;
che il suddetto progetto, accettato dall'attore nonostante l'elevato importo (computo metrico per
€426.522,80 oltre Iva, docc. 24 e 24 bis), veniva depositato presso il Comune di Arona in data 12.12.2022 (doc.
26) senza alcuna previa verifica strutturale;
che da una verifica strutturale successiva al deposito comunale risultava la irrealizzabilità di tale progetto in quanto rendeva necessaria, oltre alla demolizione del tetto (già prevista nel progetto), anche la demolizione del solaio del piano rialzato e delle pareti perimetrali (doc. 39); che il convenuto gli aveva formulato una terza proposta di ristrutturazione, in relazione alla quale tuttavia non era stato redatto alcun progetto di massima, la quale prevedeva la quasi totale demolizione della costruzione esistente e la ricostruzione mediante un prefabbricato in legno o in muratura, ad un costo di €485.000, proposta dallo stesso rifiutata.
L'attore ha chiesto, pertanto, in via principale, previo accertamento del grave inadempimento del convenuto, la risoluzione del contratto sottoscritto in data 17.5.2022 e la condanna dello stesso alla restituzione dell'importo versatogli, pari ad €19.920,16.
Ha chiesto, inoltre, il risarcimento di €16.011,50 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
In via subordinata ha chiesto, previo accertamento della responsabilità professionale del convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti, di cui €19.920,16 a titolo di compensi corrisposti ed
€16.011,50 a titolo di ulteriori danni patiti.
Si è costituito in giudizio esponendo: che l'unico vero progetto definitivo presentato al Controparte_1
Comune di Arona era quello avente ad oggetto l'ampliamento del primo piano dell'immobile (doc. 1), progetto accettato dall'attore; che la prima ipotesi di progetto formulata, avente ad oggetto la sopraelevazione, non era divenuta definitiva in quanto troppo onerosa per l'attore e non per “mancanza di fattibilità strutturale” (cfr. pag. 9 comparsa); che la mancanza di documentazione strutturale relativa al progetto di ampliamento dell'immobile (da trasmettere al Comune prima del rilascio della concessione a costruire, previo studio ingegneristico appropriato)
non era ascrivibile alla sua negligenza, ma alla circostanza che, nelle more del reperimento della documentazione strutturale necessaria, il aveva revocato il suo incarico;
che, in ogni caso, la redazione Pt_1 del progetto definitivo avrebbe postulato prima la redazione della proposta architettonica e, solo successivamente, l'analisi strutturale;
che l'ingegnere dallo stesso incaricato aveva valutato la struttura dell'immobile e aveva ritenuto che, essendo la struttura non conforme alla normativa antisismica, per procedere al consolidamento necessario dell'immobile, sia da un punto di vista normativo che di sicurezza, si sarebbe dovuto procedere alla quasi totale demolizione dell'immobile; che non era vero che, a seguito della richiesta del
Comune di integrazione dello studio di fattibilità strutturale, il progetto risultava “non realizzabile”, piuttosto, il progetto era realizzabile previo consolidamento della struttura che, considerate le pessime condizioni dei muri dell'immobile, comportava la demolizione di quasi tutta la struttura esistente con costi aggiuntivi significativi;
che entrambi i progetti (quello di sopraelevazione e quello di ampliamento) erano, pertanto, tecnicamente realizzabili, previa integrazione degli interventi strutturali richiesti dalle norme tecniche di costruzione e conseguente revisione degli importi dei lavori;
che, in ogni caso, il contratto sottoscritto (doc. 16) non includeva le prestazioni di progettazione e direzione lavori delle strutture quanto, piuttosto, la fornitura, da parte dell'attore, degli elaborati relativi all'immobile, tra i quali i calcoli statici dell'edificio.
- 2 - Il convenuto ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e l'accertamento della responsabilità in capo all'attore ex art. 1227 c.c.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di: €4.427,50 a titolo di compenso integrativo maturato;
€5.775,00, oltre Iva, a titolo di penale contrattuale ex art. 12 del contratto;
€800,00 oltre Iva per la relazione termotecnica;
€1.400,00 oltre Iva da corrispondere all'Ing. Doc. 17); Euro 300,00 oltre Iva Pt_2
a titolo di compenso del geometra er i rilievi eseguiti sul terreno (importo anticipato dal convenuto e non CP_2 rimborsato (Doc. 18); €18.478,75 (doc. 19) a titolo di compensi spettanti al convenuto e non ancora corrisposti;
€15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per lo stress subito dall'esponente nonché l'ulteriore danno patrimoniale relativo al mancato incasso professionale e il conseguente ricorso ad un finanziamento che, a causa del mancato saldo da parte dell'attore, ha dovuto accendere per far fronte alle spese;
il valore dell'idea progettuale architettonica;
il valore delle informazioni sulla struttura dell'immobile e sulle vulnerabilità.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui al prosieguo.
Sulla domanda di risoluzione contrattuale
Parte attrice agisce in giudizio chiedendo in via principale, previo accertamento del grave inadempimento del convenuto, la risoluzione del contratto sottoscritto in data 17.5.2022 e la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'importo versatogli, pari ad €19.920,16.
Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, occorre accertare innanzitutto l'esistenza del contratto e del relativo inadempimento.
Con riguardo al caso di specie, è pacifica e riconosciuta da entrambe le parti la conclusione di un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia dell'immobile sito ad Arona, via
Belvedere n. 5/A (doc. 5 di parte attrice).
Sussiste, inoltre, il grave inadempimento del convenuto, posto che lo stesso ha redatto due progetti irrealizzabili.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il contratto d'opera per la realizzazione di un progetto edilizio rappresenta una fase preparatoria e strumentale alla realizzazione concreta dell'opera. Il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica «ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente» (Cass. 8014/2012; Cass. 18342/2019).
La giurisprudenza, inoltre, è costante nell'affermare che il progettista (architetto, ingegnere o geometra) nello svolgimento della propria attività – che consiste nel redigere un progetto di costruzione o ristrutturazione – è debitore di un risultato. Infatti, il progettista deve realizzare un progetto che sia utilizzabile sia dal punto di vista tecnico che giuridico. Pertanto, se l'opera è irrealizzabile perché il progetto è errato o inadeguato, il professionista risulta inadempiente e il committente può rifiutare il pagamento del compenso sollevando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. 3686/2021; Cass. 1214/2017; Cass.14759/2016; Cass.
8197/2010; Cass. 2257/2007; Cass. 22487/2004; Cass. 11728/2002).
- 3 - Le Sezioni Unite ritengono, più precisamente, che anche l'attività professionale della redazione di un progetto di ingegneria o di architettura costituisca un'obbligazione di risultato e non soltanto di mezzi, in quanto il debitore-
professionista è sempre tenuto ad un comportamento diligente finalizzato a soddisfare l'interesse del creditore e, quindi, teleologicamente orientato a realizzare il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo. In ogni tipo di obbligazione, infatti, il debitore – tanto più se si tratta di un professionista, destinatario di un obbligo di diligenza più gravoso – è tenuto ad un facere cum effecto e cioè, è tenuto ad osservare un comportamento causalmente efficiente ai fini della realizzazione del risultato (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, nn. 577-
585; Si vedano anche: Cass. civ., sez. III, 05 agosto 2015, n. 16445; Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2013, n.
28575; Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2013, n. 23342).
Inoltre, allo scopo di adempiere esattamente la propria prestazione, l'architetto deve tenere un comportamento adeguato ad uno standard professionale medio, secondo il parametro dell'homo eiusdem condicionis et professionis e cioè, secondo lo standard richiesto al professionista nella stessa condizione e con la medesima competenza professionale, finalizzato al perseguimento del risultato e quindi al soddisfacimento dell'interesse del creditore della prestazione professionale.
Ciò premesso, entrambi i progetti redatti dal convenuto erano non solo irrealizzabili per motivi strutturali, ma altresì incompleti.
Quanto, in particolare, al progetto avente ad oggetto l'ampliamento dell'immobile, ovvero l'unico depositato presso il Comune di Arona, la irrealizzabilità dello stesso risulta:
- dalla e-mail inoltrata dal convenuto all'attore in data 26.1.2023 (doc. 39 di parte attrice), ove si legge:
“Viste le considerazioni dell'ing. strutturista incaricato Ing. avvenute dopo l'avvenuto deposito della Per_1 pratica edilizia in Comune e la stesura del nostro capitolato e vista la sicura considerazione di demolizione del solaio superiore e pareti perimetrali, necessitano nuove considerazioni”;
- dalla e-mail inoltrata dall'ingegnere strutturista al convenuto (doc. 42 di parte attrice), Persona_2 ove si legge “a parere del sottoscritto le opere in progetto possono essere eseguite solo previa demolizione completa dei solai esistenti, di cui non esiste progetto strutturale (orditura, armatura); di conseguenza possono essere mantenuti in essere i soli muri perimetrali del piano seminterrato, peraltro non armati”. L'ingegnere conclude, poi, ritenendo che il mancato rispetto delle norme tecniche per le costruzioni non avrebbe consentito il collaudo statico e l'ottenimento dell'agibilità dell'immobile.
Ebbene ciò precisato va osservato che se è vero, infatti, che dal contratto stipulato tra le parti sono espressamente esclusi, tra le prestazioni richieste al professionista convenuto, i “Calcoli strutturali-redazione documentazione DM 14/01/2008 nuove norme tecniche per le costruzioni” (doc. 5 di parte attrice, Allegato A pagina 6) e che la suddetta circostanza risulta confermata dall'art. 5 del suddetto contratto, ove si legge che il committente (dunque il si sarebbe impegnato a fornire al professionista (il ) la Pt_1 CP_1
“documentazione per l'espletamento dell'incarico” e, più precisamente, “elaborati di qualsiasi tipo” tra i quali vengono espressamente menzionati i calcoli statici, occorre rilevare che il convenuto si era impegnato a realizzare un progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera (in quanto indicato nell'allegato A allo stesso) e si era impegnato in tal senso indicando un costo presunto dell'opera pari ad euro 350.000,00 (articolo 4 del contratto).
- 4 - Poiché anche i rilievi erano parte integrante del contenuto dell'accordo, era onere del convenuto di effettuare prima della sottoscrizione del contratto, i saggi sulle murature, sui pilastri e sulle fondazioni al fine di verificare sia la fattibilità della realizzazione di un progetto esecutivo (che mai quindi sarebbe stato possibile realizzare senza una fattibilità strutturale del progetto) sia di valutare i presupposti economici necessari per il raggiungimento del risultato.
Come emerge dalla corrispondenza intercorsa con l'attore viene proposta, alla fine, dal convenuto una soluzione con un costo molto superiore a quello indicato in contratto ( oltre 135.000,00 euro) il che denota una estrema superficialità nell'aver assunto l'incarico sulla base di determinati presupposti impegnandosi, alle cifre indicate in contratto, comunque, a raggiungere l'obiettivo di un progetto esecutivo che, ovviamente, per poterlo essere necessita dello studio di fattibilità strutturale.
E di tale incombenza l'unico responsabile deve essere ritenuto il convenuto, non potendosi lo stesso trincerare dietro la circostanza di non avere competenze sul punto.
Il progetto esecutivo necessita evidentemente delle verifiche strutturali che avrebbero dovuto essere effettuate dal magari anche con la collaborazione di altro professionista. CP_1
La circostanza che il convenuto fosse consapevole della necessità della fattibilità strutturale al fine di poter adempiere al proprio incarico, d'altronde, emerge sia dall'e-mail inoltrata dall'architetto convenuto all'attore in data 2.11.2022, ove il primo chiede al secondo la possibilità di eseguire un sopralluogo presso l'immobile al fine di procedere con “assaggi murature”, fondazioni e pilastri ( rilievo che però doveva essere effettuato prima della sottoscrizione del contratto) nonché dalla circostanza che le comunicazioni con lo strutturista venivano intrattenute direttamente dal convenuto (si vedano le e-mail di cui ai docc. 17, di parte attrice) il quale, tra l'altro, era stato colui il quale lo aveva scelto (come riferito da quest'ultimo a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ne discende che tra le obbligazioni rientranti nel contratto stipulato tra le parti doveva ritenersi compresa anche la fattibilità strutturale dei lavori e che il convenuto si è reso inadempiente rispetto alla stessa, sia per non aver effettuato i rilievi prima della stipula del contratto e sia perché non ha valutato accortamente i costi necessari per l'esecuzione dei lavori ritenendo necessari alla fine, per l'esecuzione degli stessi, un aumento dei costi preventivati di oltre 130.000,00 euro.
In conclusione, dunque, non essendo gli inadempimenti imputabili al di scarsa importanza atteso che CP_1
i progetti dallo stesso redatti sono risultati irrealizzabili, il contratto deve essere risolto secondo la regola generale di cui all'art. 1455 c.c.
Accertata l'intervenuta risoluzione, ne consegue l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo corrisposto dall'attore al convenuto, pari ad €19.920,16 e non la minor somma indicata da parte convenuta che non tiene conto del 4% della cassa nazionale previdenza ( doc. 7 e 30 di parte attrice).
Sul punto si precisa che la parte attrice non ha chiesto il pagamento degli interessi e quindi gli stessi non possono essere riconosciuti.
- 5 - Ed infatti si osserva che come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 23603/2010 “fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche di ufficio,
in tutti gli altri casi gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente,
in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.”
Nel caso di specie, in assenza di domanda e venendo in rilievo un debito di valuta non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma sopra indicata.
Sulla domanda di risarcimento del danno
Parte attrice ha chiesto, inoltre, la condanna di parte convenuta alla corresponsione di €16.011,50 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Tale domanda deve essere rigettata per i motivi di cui al prosieguo.
Quanto al danno patrimoniale patito, nulla è dovuto in quanto:
- €4.658,00, pagati dall'attore a titolo di Imu 2023 per l'immobile sito in Arona, via Belvedere n. 5/A. La suddetta somma non è dovuta in quanto non vi è prova che le opere di ristrutturazione sarebbero terminate entro il 2023 e l'attore avrebbe pertanto potuto spostare la residenza e non pagare l'Imu dell'immobile oggetto di causa. Piuttosto, vi è prova che, almeno sino al gennaio 2023, le parti si accordavano per esaminare i preventivi al fine di scegliere le imprese cui affidare l'esecuzione dei lavori (si veda la chat di cui al doc. 1 di parte attrice) e quindi, in assenza di indicazioni di termine per l'esecuzione dei lavori in sede contrattuale, tale somma non può essere posta a carico di parte convenuta.
Per le stesse motivazioni non risultano dovuti €1.353,50 non risultando inoltre la prova che fosse necessario affittare un magazzino per custodire i mobili utilizzati nella precedente abitazione, potendo essere poste a carico di parte convenuta solo le conseguenze immediate e dirette del proprio inadempimento ex articolo 1223 c.c.
Da ultimo, non è dovuto neppure il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dal Pt_1
Sul punto, la giurisprudenza ha di recente ribadito che “In caso di inadempimento contrattuale, l'eventuale danno non patrimoniale richiesto dalla parte adempiente non può essere riconosciuto automaticamente, ma deve essere adeguatamente allegato e provato dimostrando le sofferenze ed i disagi subìti dal danneggiato a causa dell'inadempimento” (Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, n.17757).
In applicazione dei suindicati principi al caso di specie, il non ha, prima ancora che provato, allegato le Pt_1 conseguenze non patrimoniali patite, limitandosi a riferire di aver patito, per la mancata realizzazione dei lavori, stress e disagio.
La suddetta domanda non può pertanto trovare accoglimento.
Sulla domanda riconvenzionale
- 6 - Accertata l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale da quest'ultimo formulata e avente ad oggetto la condanna dell'attore all'adempimento del contratto mediante il pagamento di: €4.427,50 a titolo di compenso integrativo maturato;
€5.775,00, oltre Iva, a titolo di penale contrattuale;
€800,00 oltre IVA per la relazione termotecnica;
€1.400,00 oltre IVA da corrispondere all'Ing. Doc. 17); €300,00 oltre IVA a titolo di compenso del geometra er Pt_2 CP_2
i rilievi eseguiti sul terreno (Doc. 18); €18.478,75 (doc. 19) a titolo di compensi spettanti al convenuto e non ancora corrisposti;
€15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale nonché le ulteriori somme richieste a titolo di danno patrimoniale e cioè: il mancato incasso professionale del convenuto;
la necessità di ricorso ad un finanziamento;
il valore dell'idea progettuale architettonica;
il valore delle informazioni sulla struttura immobiliare e sulle vulnerabilità.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del convenuto e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo conto dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva, dei parametri minimi della fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000 euro sulla base del criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale per grave inadempimento di e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 della somma di €19.920,16;
2. rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
4. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite liquidate in Controparte_1 Parte_1 complessivi euro 3.932,00 (di cui 3.387,00€ a titolo di compensi ed euro 545,00 a titolo di spese) oltre rimborso spese generali (15 %), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 7 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2664 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. PIROSO CLAUDIA, con domicilio eletto in Milano alla via Garian n.64, presso il difensore avv. PIROSO
CLAUDIA;
PARTE ATTRICE
CONTRO
(nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GRASSO GIORGIO, con domicilio eletto in Milano alla via Manfredo Camperio n.9 presso il difensore avv. GRASSO GIORGIO;
PARTE CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Parte_1
Arsizio l'architetto esponendo: di aver sottoscritto, in data 17.5.2022, un contratto per Controparte_1
l'esecuzione di servizi professionali di architettura di una villa sita in Arona, via Belvedere n. 5/A; che il suddetto contratto aveva ad oggetto “ristrutturazione edilizia, ampliamento e giardino esterno immobile di tipo residenziale”; che il compenso professionale pattuito era pari ad €38.500, oltre Iva, e il budget per l'intera ristrutturazione era pari ad €350.000; che il convenuto aveva redatto un primo progetto di massima il quale prevedeva la realizzazione di un piano sopraelevato e il collocamento di una piscina sul terrazzo (doc. 6); che tale primo progetto, confermato dall'attore in data 29.10.2022, veniva redatto senza alcuna verifica preliminare circa la conformità normativa, urbanistica e strutturale (doc. 6); che in data 18.7.2022 il convenuto gli aveva inoltrato un computo metrico di €490.378,80 oltre iva, necessario per ottenere l'erogazione di un mutuo bancario;
che solo in data 2.11.2022 il convenuto gli aveva comunicato la necessità di eseguire alcune verifiche strutturali sull'immobile e aveva pertanto nominato un ingegnere (Ing. il quale, una volta eseguite le Per_1 verifiche, aveva ritenuto irrealizzabile il progetto prospettato in quanto avrebbe reso necessario demolire quasi tutta la struttura esistente;
che, pertanto, in data 13.11.2022 il convenuto aveva comunicato all'attore di non poter procedere all'esecuzione del suddetto progetto (doc. 22, cfr. doc. 1); che l'architetto aveva pertanto redatto un secondo progetto di massima con previsione di un ampliamento del piano rialzato e ridistribuzione degli spazi
- 1 - interni;
che il suddetto progetto, accettato dall'attore nonostante l'elevato importo (computo metrico per
€426.522,80 oltre Iva, docc. 24 e 24 bis), veniva depositato presso il Comune di Arona in data 12.12.2022 (doc.
26) senza alcuna previa verifica strutturale;
che da una verifica strutturale successiva al deposito comunale risultava la irrealizzabilità di tale progetto in quanto rendeva necessaria, oltre alla demolizione del tetto (già prevista nel progetto), anche la demolizione del solaio del piano rialzato e delle pareti perimetrali (doc. 39); che il convenuto gli aveva formulato una terza proposta di ristrutturazione, in relazione alla quale tuttavia non era stato redatto alcun progetto di massima, la quale prevedeva la quasi totale demolizione della costruzione esistente e la ricostruzione mediante un prefabbricato in legno o in muratura, ad un costo di €485.000, proposta dallo stesso rifiutata.
L'attore ha chiesto, pertanto, in via principale, previo accertamento del grave inadempimento del convenuto, la risoluzione del contratto sottoscritto in data 17.5.2022 e la condanna dello stesso alla restituzione dell'importo versatogli, pari ad €19.920,16.
Ha chiesto, inoltre, il risarcimento di €16.011,50 a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
In via subordinata ha chiesto, previo accertamento della responsabilità professionale del convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti, di cui €19.920,16 a titolo di compensi corrisposti ed
€16.011,50 a titolo di ulteriori danni patiti.
Si è costituito in giudizio esponendo: che l'unico vero progetto definitivo presentato al Controparte_1
Comune di Arona era quello avente ad oggetto l'ampliamento del primo piano dell'immobile (doc. 1), progetto accettato dall'attore; che la prima ipotesi di progetto formulata, avente ad oggetto la sopraelevazione, non era divenuta definitiva in quanto troppo onerosa per l'attore e non per “mancanza di fattibilità strutturale” (cfr. pag. 9 comparsa); che la mancanza di documentazione strutturale relativa al progetto di ampliamento dell'immobile (da trasmettere al Comune prima del rilascio della concessione a costruire, previo studio ingegneristico appropriato)
non era ascrivibile alla sua negligenza, ma alla circostanza che, nelle more del reperimento della documentazione strutturale necessaria, il aveva revocato il suo incarico;
che, in ogni caso, la redazione Pt_1 del progetto definitivo avrebbe postulato prima la redazione della proposta architettonica e, solo successivamente, l'analisi strutturale;
che l'ingegnere dallo stesso incaricato aveva valutato la struttura dell'immobile e aveva ritenuto che, essendo la struttura non conforme alla normativa antisismica, per procedere al consolidamento necessario dell'immobile, sia da un punto di vista normativo che di sicurezza, si sarebbe dovuto procedere alla quasi totale demolizione dell'immobile; che non era vero che, a seguito della richiesta del
Comune di integrazione dello studio di fattibilità strutturale, il progetto risultava “non realizzabile”, piuttosto, il progetto era realizzabile previo consolidamento della struttura che, considerate le pessime condizioni dei muri dell'immobile, comportava la demolizione di quasi tutta la struttura esistente con costi aggiuntivi significativi;
che entrambi i progetti (quello di sopraelevazione e quello di ampliamento) erano, pertanto, tecnicamente realizzabili, previa integrazione degli interventi strutturali richiesti dalle norme tecniche di costruzione e conseguente revisione degli importi dei lavori;
che, in ogni caso, il contratto sottoscritto (doc. 16) non includeva le prestazioni di progettazione e direzione lavori delle strutture quanto, piuttosto, la fornitura, da parte dell'attore, degli elaborati relativi all'immobile, tra i quali i calcoli statici dell'edificio.
- 2 - Il convenuto ha concluso chiedendo, in via principale, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e l'accertamento della responsabilità in capo all'attore ex art. 1227 c.c.
In via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell'attore al pagamento di: €4.427,50 a titolo di compenso integrativo maturato;
€5.775,00, oltre Iva, a titolo di penale contrattuale ex art. 12 del contratto;
€800,00 oltre Iva per la relazione termotecnica;
€1.400,00 oltre Iva da corrispondere all'Ing. Doc. 17); Euro 300,00 oltre Iva Pt_2
a titolo di compenso del geometra er i rilievi eseguiti sul terreno (importo anticipato dal convenuto e non CP_2 rimborsato (Doc. 18); €18.478,75 (doc. 19) a titolo di compensi spettanti al convenuto e non ancora corrisposti;
€15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale per lo stress subito dall'esponente nonché l'ulteriore danno patrimoniale relativo al mancato incasso professionale e il conseguente ricorso ad un finanziamento che, a causa del mancato saldo da parte dell'attore, ha dovuto accendere per far fronte alle spese;
il valore dell'idea progettuale architettonica;
il valore delle informazioni sulla struttura dell'immobile e sulle vulnerabilità.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma del suddetto articolo.
La domanda attorea è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di cui al prosieguo.
Sulla domanda di risoluzione contrattuale
Parte attrice agisce in giudizio chiedendo in via principale, previo accertamento del grave inadempimento del convenuto, la risoluzione del contratto sottoscritto in data 17.5.2022 e la conseguente condanna di quest'ultimo alla restituzione dell'importo versatogli, pari ad €19.920,16.
Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento di una domanda di risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, occorre accertare innanzitutto l'esistenza del contratto e del relativo inadempimento.
Con riguardo al caso di specie, è pacifica e riconosciuta da entrambe le parti la conclusione di un contratto di prestazione d'opera professionale avente ad oggetto la ristrutturazione edilizia dell'immobile sito ad Arona, via
Belvedere n. 5/A (doc. 5 di parte attrice).
Sussiste, inoltre, il grave inadempimento del convenuto, posto che lo stesso ha redatto due progetti irrealizzabili.
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che il contratto d'opera per la realizzazione di un progetto edilizio rappresenta una fase preparatoria e strumentale alla realizzazione concreta dell'opera. Il progettista deve assicurare la conformità del progetto alla normativa urbanistica «ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da assicurare la preventiva soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell'opera richiesta dal committente» (Cass. 8014/2012; Cass. 18342/2019).
La giurisprudenza, inoltre, è costante nell'affermare che il progettista (architetto, ingegnere o geometra) nello svolgimento della propria attività – che consiste nel redigere un progetto di costruzione o ristrutturazione – è debitore di un risultato. Infatti, il progettista deve realizzare un progetto che sia utilizzabile sia dal punto di vista tecnico che giuridico. Pertanto, se l'opera è irrealizzabile perché il progetto è errato o inadeguato, il professionista risulta inadempiente e il committente può rifiutare il pagamento del compenso sollevando l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (Cass. 3686/2021; Cass. 1214/2017; Cass.14759/2016; Cass.
8197/2010; Cass. 2257/2007; Cass. 22487/2004; Cass. 11728/2002).
- 3 - Le Sezioni Unite ritengono, più precisamente, che anche l'attività professionale della redazione di un progetto di ingegneria o di architettura costituisca un'obbligazione di risultato e non soltanto di mezzi, in quanto il debitore-
professionista è sempre tenuto ad un comportamento diligente finalizzato a soddisfare l'interesse del creditore e, quindi, teleologicamente orientato a realizzare il risultato pratico da raggiungere attraverso il vincolo. In ogni tipo di obbligazione, infatti, il debitore – tanto più se si tratta di un professionista, destinatario di un obbligo di diligenza più gravoso – è tenuto ad un facere cum effecto e cioè, è tenuto ad osservare un comportamento causalmente efficiente ai fini della realizzazione del risultato (Cass. civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, nn. 577-
585; Si vedano anche: Cass. civ., sez. III, 05 agosto 2015, n. 16445; Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2013, n.
28575; Cass. civ., sez. II, 15 ottobre 2013, n. 23342).
Inoltre, allo scopo di adempiere esattamente la propria prestazione, l'architetto deve tenere un comportamento adeguato ad uno standard professionale medio, secondo il parametro dell'homo eiusdem condicionis et professionis e cioè, secondo lo standard richiesto al professionista nella stessa condizione e con la medesima competenza professionale, finalizzato al perseguimento del risultato e quindi al soddisfacimento dell'interesse del creditore della prestazione professionale.
Ciò premesso, entrambi i progetti redatti dal convenuto erano non solo irrealizzabili per motivi strutturali, ma altresì incompleti.
Quanto, in particolare, al progetto avente ad oggetto l'ampliamento dell'immobile, ovvero l'unico depositato presso il Comune di Arona, la irrealizzabilità dello stesso risulta:
- dalla e-mail inoltrata dal convenuto all'attore in data 26.1.2023 (doc. 39 di parte attrice), ove si legge:
“Viste le considerazioni dell'ing. strutturista incaricato Ing. avvenute dopo l'avvenuto deposito della Per_1 pratica edilizia in Comune e la stesura del nostro capitolato e vista la sicura considerazione di demolizione del solaio superiore e pareti perimetrali, necessitano nuove considerazioni”;
- dalla e-mail inoltrata dall'ingegnere strutturista al convenuto (doc. 42 di parte attrice), Persona_2 ove si legge “a parere del sottoscritto le opere in progetto possono essere eseguite solo previa demolizione completa dei solai esistenti, di cui non esiste progetto strutturale (orditura, armatura); di conseguenza possono essere mantenuti in essere i soli muri perimetrali del piano seminterrato, peraltro non armati”. L'ingegnere conclude, poi, ritenendo che il mancato rispetto delle norme tecniche per le costruzioni non avrebbe consentito il collaudo statico e l'ottenimento dell'agibilità dell'immobile.
Ebbene ciò precisato va osservato che se è vero, infatti, che dal contratto stipulato tra le parti sono espressamente esclusi, tra le prestazioni richieste al professionista convenuto, i “Calcoli strutturali-redazione documentazione DM 14/01/2008 nuove norme tecniche per le costruzioni” (doc. 5 di parte attrice, Allegato A pagina 6) e che la suddetta circostanza risulta confermata dall'art. 5 del suddetto contratto, ove si legge che il committente (dunque il si sarebbe impegnato a fornire al professionista (il ) la Pt_1 CP_1
“documentazione per l'espletamento dell'incarico” e, più precisamente, “elaborati di qualsiasi tipo” tra i quali vengono espressamente menzionati i calcoli statici, occorre rilevare che il convenuto si era impegnato a realizzare un progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera (in quanto indicato nell'allegato A allo stesso) e si era impegnato in tal senso indicando un costo presunto dell'opera pari ad euro 350.000,00 (articolo 4 del contratto).
- 4 - Poiché anche i rilievi erano parte integrante del contenuto dell'accordo, era onere del convenuto di effettuare prima della sottoscrizione del contratto, i saggi sulle murature, sui pilastri e sulle fondazioni al fine di verificare sia la fattibilità della realizzazione di un progetto esecutivo (che mai quindi sarebbe stato possibile realizzare senza una fattibilità strutturale del progetto) sia di valutare i presupposti economici necessari per il raggiungimento del risultato.
Come emerge dalla corrispondenza intercorsa con l'attore viene proposta, alla fine, dal convenuto una soluzione con un costo molto superiore a quello indicato in contratto ( oltre 135.000,00 euro) il che denota una estrema superficialità nell'aver assunto l'incarico sulla base di determinati presupposti impegnandosi, alle cifre indicate in contratto, comunque, a raggiungere l'obiettivo di un progetto esecutivo che, ovviamente, per poterlo essere necessita dello studio di fattibilità strutturale.
E di tale incombenza l'unico responsabile deve essere ritenuto il convenuto, non potendosi lo stesso trincerare dietro la circostanza di non avere competenze sul punto.
Il progetto esecutivo necessita evidentemente delle verifiche strutturali che avrebbero dovuto essere effettuate dal magari anche con la collaborazione di altro professionista. CP_1
La circostanza che il convenuto fosse consapevole della necessità della fattibilità strutturale al fine di poter adempiere al proprio incarico, d'altronde, emerge sia dall'e-mail inoltrata dall'architetto convenuto all'attore in data 2.11.2022, ove il primo chiede al secondo la possibilità di eseguire un sopralluogo presso l'immobile al fine di procedere con “assaggi murature”, fondazioni e pilastri ( rilievo che però doveva essere effettuato prima della sottoscrizione del contratto) nonché dalla circostanza che le comunicazioni con lo strutturista venivano intrattenute direttamente dal convenuto (si vedano le e-mail di cui ai docc. 17, di parte attrice) il quale, tra l'altro, era stato colui il quale lo aveva scelto (come riferito da quest'ultimo a pagina 6 della comparsa di costituzione e risposta).
Ne discende che tra le obbligazioni rientranti nel contratto stipulato tra le parti doveva ritenersi compresa anche la fattibilità strutturale dei lavori e che il convenuto si è reso inadempiente rispetto alla stessa, sia per non aver effettuato i rilievi prima della stipula del contratto e sia perché non ha valutato accortamente i costi necessari per l'esecuzione dei lavori ritenendo necessari alla fine, per l'esecuzione degli stessi, un aumento dei costi preventivati di oltre 130.000,00 euro.
In conclusione, dunque, non essendo gli inadempimenti imputabili al di scarsa importanza atteso che CP_1
i progetti dallo stesso redatti sono risultati irrealizzabili, il contratto deve essere risolto secondo la regola generale di cui all'art. 1455 c.c.
Accertata l'intervenuta risoluzione, ne consegue l'accoglimento della domanda di restituzione dell'importo corrisposto dall'attore al convenuto, pari ad €19.920,16 e non la minor somma indicata da parte convenuta che non tiene conto del 4% della cassa nazionale previdenza ( doc. 7 e 30 di parte attrice).
Sul punto si precisa che la parte attrice non ha chiesto il pagamento degli interessi e quindi gli stessi non possono essere riconosciuti.
- 5 - Ed infatti si osserva che come affermato dalla Cassazione con sentenza n. 23603/2010 “fuori dell'ipotesi di interessi su somma dovuta a titolo di risarcimento del danno, i quali devono essere riconosciuti anche di ufficio,
in tutti gli altri casi gli interessi possono essere attribuiti solo se la parte ne abbia fatto richiesta. Infatti, mentre nella prima ipotesi gli interessi, mirando a scongiurare il pregiudizio che deriva al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, costituiscono una componente del danno stesso e nascono dal medesimo fatto generatore della obbligazione risarcitoria, contemporaneamente e inscindibilmente,
in tutti gli altri casi, invece, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria, possono essere attribuiti solo su espressa domanda che ne indichi la fonte e la misura.”
Nel caso di specie, in assenza di domanda e venendo in rilievo un debito di valuta non possono essere riconosciuti gli interessi sulla somma sopra indicata.
Sulla domanda di risarcimento del danno
Parte attrice ha chiesto, inoltre, la condanna di parte convenuta alla corresponsione di €16.011,50 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti.
Tale domanda deve essere rigettata per i motivi di cui al prosieguo.
Quanto al danno patrimoniale patito, nulla è dovuto in quanto:
- €4.658,00, pagati dall'attore a titolo di Imu 2023 per l'immobile sito in Arona, via Belvedere n. 5/A. La suddetta somma non è dovuta in quanto non vi è prova che le opere di ristrutturazione sarebbero terminate entro il 2023 e l'attore avrebbe pertanto potuto spostare la residenza e non pagare l'Imu dell'immobile oggetto di causa. Piuttosto, vi è prova che, almeno sino al gennaio 2023, le parti si accordavano per esaminare i preventivi al fine di scegliere le imprese cui affidare l'esecuzione dei lavori (si veda la chat di cui al doc. 1 di parte attrice) e quindi, in assenza di indicazioni di termine per l'esecuzione dei lavori in sede contrattuale, tale somma non può essere posta a carico di parte convenuta.
Per le stesse motivazioni non risultano dovuti €1.353,50 non risultando inoltre la prova che fosse necessario affittare un magazzino per custodire i mobili utilizzati nella precedente abitazione, potendo essere poste a carico di parte convenuta solo le conseguenze immediate e dirette del proprio inadempimento ex articolo 1223 c.c.
Da ultimo, non è dovuto neppure il risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dal Pt_1
Sul punto, la giurisprudenza ha di recente ribadito che “In caso di inadempimento contrattuale, l'eventuale danno non patrimoniale richiesto dalla parte adempiente non può essere riconosciuto automaticamente, ma deve essere adeguatamente allegato e provato dimostrando le sofferenze ed i disagi subìti dal danneggiato a causa dell'inadempimento” (Cassazione civile sez. III, 27/06/2024, n.17757).
In applicazione dei suindicati principi al caso di specie, il non ha, prima ancora che provato, allegato le Pt_1 conseguenze non patrimoniali patite, limitandosi a riferire di aver patito, per la mancata realizzazione dei lavori, stress e disagio.
La suddetta domanda non può pertanto trovare accoglimento.
Sulla domanda riconvenzionale
- 6 - Accertata l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento del convenuto, deve essere rigettata la domanda riconvenzionale da quest'ultimo formulata e avente ad oggetto la condanna dell'attore all'adempimento del contratto mediante il pagamento di: €4.427,50 a titolo di compenso integrativo maturato;
€5.775,00, oltre Iva, a titolo di penale contrattuale;
€800,00 oltre IVA per la relazione termotecnica;
€1.400,00 oltre IVA da corrispondere all'Ing. Doc. 17); €300,00 oltre IVA a titolo di compenso del geometra er Pt_2 CP_2
i rilievi eseguiti sul terreno (Doc. 18); €18.478,75 (doc. 19) a titolo di compensi spettanti al convenuto e non ancora corrisposti;
€15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale nonché le ulteriori somme richieste a titolo di danno patrimoniale e cioè: il mancato incasso professionale del convenuto;
la necessità di ricorso ad un finanziamento;
il valore dell'idea progettuale architettonica;
il valore delle informazioni sulla struttura immobiliare e sulle vulnerabilità.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente del convenuto e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri e nella misura di cui al D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa ed all'attività effettivamente svolta, tenendo conto dei parametri medi per la fase di studio e introduttiva, dei parametri minimi della fase istruttoria (consistita nel mero deposito delle memorie) e della fase decisionale (consistita nella sola discussione orale) dello scaglione compreso tra 5.201,00 e 26.000 euro sulla base del criterio del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nei confronti di , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Parte_1 Controparte_1 disattesa, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale per grave inadempimento di e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Controparte_1 Parte_1 della somma di €19.920,16;
2. rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3. rigetta la domanda riconvenzionale formulata da;
Controparte_1
4. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite liquidate in Controparte_1 Parte_1 complessivi euro 3.932,00 (di cui 3.387,00€ a titolo di compensi ed euro 545,00 a titolo di spese) oltre rimborso spese generali (15 %), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Busto Arsizio, il 11/06/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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