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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/12/2024, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1560/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1560/2024 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Renzi presso il cui studio e domicilio digitale - - è elettivamente Email_1
domiciliato in Foligno (PG) via N. Sauro n.4/B, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
contro
), residente a [...], Interno 2 CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1 [...]
attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco CP_1
rispetto;
pagina 1 di 3
2- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
3- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di rispettiva residenza dei coniugi perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/7/2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dalla moglie e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Nardò (LE), il 21/6/1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1984, n. 84, p. 2, s. A, deducendo in particolare che dall'unione fossero nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza di comparizione, a cui la parte convenuta è comparsa personalmente senza assistenza del difensore, fallito il tentativo di riconciliazione delle parti, dichiarata la contumacia di autorizzati i coniugi a vivere separatamente, il Giudice relatore ha fatto precisare le CP_1
conclusioni alle parti e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio osserva che le circostanze dedotte, il fallimento del tentativo di riconciliazione e l'insistenza nella domanda di separazione consentono di ritenere verificatasi tra le parti un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Va, quindi, pronunciata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di 12 mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore delegato, la causa possa essere rimessa al
Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1560/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , avendo i coniugi Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Nardò (LE), il 21/6/1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1984, n. 84, p. 2, s. A;
pagina 2 di 3 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nardò (LE) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1560/2024 R.G. avente ad oggetto “separazione giudiziale e divorzio, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Parte_1 C.F._1
Renzi presso il cui studio e domicilio digitale - - è elettivamente Email_1
domiciliato in Foligno (PG) via N. Sauro n.4/B, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORE
contro
), residente a [...], Interno 2 CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Per : “1- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_1 [...]
attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco CP_1
rispetto;
pagina 1 di 3
2- Dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento.
3- Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di rispettiva residenza dei coniugi perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/7/2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dalla moglie e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi la CP_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Nardò (LE), il 21/6/1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1984, n. 84, p. 2, s. A, deducendo in particolare che dall'unione fossero nate due figlie, maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
All'esito dell'udienza di comparizione, a cui la parte convenuta è comparsa personalmente senza assistenza del difensore, fallito il tentativo di riconciliazione delle parti, dichiarata la contumacia di autorizzati i coniugi a vivere separatamente, il Giudice relatore ha fatto precisare le CP_1
conclusioni alle parti e si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio osserva che le circostanze dedotte, il fallimento del tentativo di riconciliazione e l'insistenza nella domanda di separazione consentono di ritenere verificatasi tra le parti un'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Va, quindi, pronunciata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di 12 mesi decorrente dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore delegato, la causa possa essere rimessa al
Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1560/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , avendo i coniugi Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Nardò (LE), il 21/6/1984, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1984, n. 84, p. 2, s. A;
pagina 2 di 3 b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nardò (LE) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 26/11/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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