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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 7674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7674 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Pasquale Cabato Giudice Aus. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al n. 4011/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 22.1.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
(c.f rappresentato e difeso come da procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Giovan Candido Di Gioia (cf el. Dom. presso lo C.F._2 studio del difensore in Roma Piazza Mazzini 27, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec:
fax 0637353754 appellante Email_1
e
(cf. ) rappresentato e difeso come da Controparte_1 C.F._3 procura in atti dall'Avv. Felice Fazio (cf ) el. Dom. presso lo C.F._4 studio del difensore in Roma via Taranto 44, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec: fax 067009412 Email_2 appellato
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 13137/2010
Oggetto: recesso preliminare
Conclusioni: come in atti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto in giudizio e la per Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 sentire dichiarare l'inadempimento del al contratto preliminare relativo CP_1 all'immobile sito in Roma via Enzo Paci, per non aver dichiarato che l'immobile era soggetto a vincolo di prezzo massimo di cessione, gravante anche sugli aventi causa del cessionario, in quanto rientrante nell' intervento di edilizia convenzionata ai sensi dell'art. 35 della legge n. 865/71 denominato “Barcaccia 2000”, con conseguente declaratoria di legittimità del recesso dal preliminare esercitato dal Nota. Il Nota ha chiesto in primo grado:
-la condanna del promittente venditore alla restituzione della Controparte_1 somma di € 40.000,00 corrisposta dal Nota a titolo di caparra confirmatoria, la condanna del al risarcimento del danno ex art. 1385 c.2 c.c. quantificato CP_1 nella misura di € 80.000,00
-la condanna in solido del e della quest'ultima quale CP_1 Controparte_2 agenzia che ha proposto in vendita l'immobile vincolato, al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2059 c.c. derivante dall'illecito posto in essere dai convenuti qualificabile come truffa contrattuale, quantificato nella misura di € 10.000,00
-la condanna il per violazione dei doveri di correttezza e buona fede CP_1 durante le trattative ex art.1337 c.c. dei danni patrimoniali subiti dal Nota per perdita di chances, quantificati in € 40.000,00. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande attoree in CP_1 quanto infondate nonché, in via riconvenzionale, l'accertamento della legittimità del recesso dallo stesso esercitato dal contratto ex art. 1385 c.2 c.c. per non avere il Nota stipulato il contratto definitivo nel termine essenziale previsto e, in via subordinata, la risoluzione ex art. 1453 c.c. per inadempimento all'obbligo di conclusione del contratto definitivo con condanna dell'attore al risarcimento del danno nella misura della caparra ricevuta. Si è altresì costituita la chiedendo il rigetto delle domande del Nota Controparte_2 in quanto infondate. Con sentenza n. 13137/2010 il Tribunale di Roma dopo aver affermato che la domanda del Nota concernente l'inadempimento precontrattuale e contrattuale del non poteva essere accolta, poiché il vincolo sul prezzo di cessione
CP_1 risultante dalla convenzione stipulata con il non operava nei CP_3 confronti delle vendite successive alla prima e che non poteva nemmeno ravvisarsi un inadempimento per il mancato rispetto del termine contrattualmente indicato non avendo questo carattere essenziale, ha accolto la domanda dell'attore condannando il al pagamento della somma di € 80.000,00, rigettando la domanda
CP_1 riconvenzionale. Il Tribunale ha altresì compensato per metà le spese del giudizio di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il chiedendone la
CP_1 riforma e la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 601/2017 ha parzialmente riformato la sentenza impugnata dichiarando la nullità del capo relativo alla condanna del al pagamento della somma di € 80.000,00.
CP_1
Si costituiva in appello il Nota chiedendo il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata, con conferma della sentenza di primo grado.
2 Nei confronti della sentenza n. 601/2017 della Corte di Appello ha interposto ricorso per Cassazione il Nota, giudizio nel quale il ha resistito con controricorso. CP_1
Con ordinanza n. 17569/2022 la Cassazione, accogliendo il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo motivo, ha cassato la sentenza n. 601/2017 della Corte di Appello di Roma con rinvio a questa Corte in diversa composizione per provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Il Nota ha riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte in sede di rinvio chiedendo il rigetto dell'appello del con conferma della sentenza n. 13137/2010 del CP_1
Tribunale di Roma e vittoria di spese del doppio grado. Si è costituito nel presente giudizio di rinvio il chiedendo: CP_1
-in via preliminare la declaratoria di estinzione del giudizio di rinvio per tardiva riassunzione da parte del Nota in quanto avvenuta oltre il termine di 3 mesi previsto dall'art. 392 cpc considerata la nullità della notifica del primo atto di citazione in appello per inosservanza dei termini a comparire non sanata dall'ordine di rinnovazione della citazione disposto dalla Corte d'Appello il 22/11/2022;
-nel merito rigettare le domande del Nota in quanto infondate, inammissibili ed improcedibili per tardività;
-con vittoria di spese del giudizio di rinvio;
-compensare integralmente le spese del giudizio di legittimità stante la soccombenza nel merito del Nota. All'udienza del 22/01/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente deve essere scrutinata l'eccezione formulata dall'appellante
[...] circa la estinzione del giudizio per tardiva riassunzione da parte CP_1 dell'appellato Nota in quanto avvenuta oltre il termine di 3 mesi previsto dall'art. 392 cpc. L'eccezione è fondata. L'art. 392 cpc stabilisce che la riassunzione della causa dinanzi al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione con atto di citazione notificato personalmente. Nel caso di specie si tratta di una ipotesi di c.d. rinvio proprio in quanto la Cassazione nell'ordinanza di rinvio, ribadendo il consolidato principio di diritto secondo il quale “il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente;
l'indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità, occorrendo all'uopo verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte”, ha annullato la sentenza di secondo grado per falsa applicazione della disciplina del recesso di cui all'art. 1385 c.c., ritenendo che la Corte di Appello non abbia correttamente valutato il comportamento
3 complessivo di entrambe le parti contraenti e non abbia correttamente considerato la circostanza che entrambe le parti erano inadempienti. Difatti rileva la Cassazione che anche il contraente Nota, che chiedeva l'accertamento della legittimità del proprio recesso, non aveva adempiuto all'obbligo di presentarsi per la stipula del contratto definitivo, ciò risultando dalla circostanza che la Corte d'Appello prende atto di tale inadempimento considerandolo non di gravità tale da giustificare il recesso del , in considerazione della brevità CP_1 del termine, di soli tre giorni, intercorso tra la data in cui avrebbe dovuto stipularsi il rogito e la comunicazione del recesso. Orbene, trattandosi il rinvio disposto dalla Cassazione con l'ordinanza n. 17569/2022 di un rinvio avente natura prosecutoria, l'atto di riassunzione ha la funzione di atto di impulso processuale che deve essere compiuto entro il termine, previsto dall'art 392 cpc, di tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Cassazione che ha disposto il rinvio, termine che deve considerarsi perentorio atteso che, ai sensi dell'art. 393 cpc, il mancato rispetto dello stesso è causa di estinzione del processo. Nel caso in esame rileva questa Corte che dalla copia della relata di notifica dell'atto di citazione in riassunzione in atti, emerge che la raccomandata AR contenente l'atto di riassunzione indirizzato al da parte del Nota, è stata spedita il CP_1 giorno 8/7/2022, data del timbro postale. L'ordinanza di rinvio della Cassazione è stata pubblicata in data 31/5/2022, come si evince dalla annotazione della cancelleria sul frontespizio della stessa e, conseguentemente, l'atto di riassunzione doveva essere notificato alla controparte entro il termine del 30/6/2022. Da ciò discende la tardività dell' atto di riassunzione in quanto notificato oltre il termine previsto dall'art. 392 cpc essendo stata spedita la raccomandata in data successiva allo spirare di detto termine, dovendosi conseguentemente dichiarare l'estinzione dell'intero processo per mancata riassunzione nei termini ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 393 cpc e 307 c. 3 cpc. Costituendo il presente giudizio di rinvio una prosecuzione del giudizio precedente, la declaratoria di estinzione per mancata riassunzione nei termini riguarda l'intero processo, come espressamente indicato dall'art. 393 cpc e non soltanto il giudizio di rinvio, travolgendo l'estinzione anche la sentenza di primo grado eccezion fatta per le statuizioni sulle quali si è eventualmente formato il giudicato in quanto non furono oggetto dell'impugnazione poi annullata (Cass. sez. II n. 21469/2018, sez. III n. 6188/2014, sez. II n. 14927/2012), ferma restando la vincolatività del principio di diritto pronunciato dalla Cassazione nell'ordinanza di rinvio nell'eventuale nuovo processo instaurato con la riproposizione della domanda. L'accoglimento dell'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini è assorbente di ogni altra questione dedotta in giudizio. Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 310 cpc, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, pronunciando in sede di rinvio sull' appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13137 dell'anno 2010, ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così decide:
4 -Dichiara ai sensi degli artt. 307 c. 3 e 393 cpc l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di cui all'art. 392 cpc;
-le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 310 c.4 cpc.
Roma, li 10 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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