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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/04/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1104/2013 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA quale titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in Parte_1
Vibo Valentia, via Boccaccio n. 7 , presso lo studio dell'Avv. Bruno Ganino (PEC:
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Popilia n. 18, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Maria Grazia Pianura (PEC: ) che la rappresenta e difende, Email_2
giusta procura in atti.
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in cancelleria in data 05.07.2013, parte ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/13, emesso il 16.04.2013 dal Tribunale di
Vibo Valentia in funzione di Giudice del lavoro, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma pari a € 2.037,00, a titolo di TFR, da corrispondere in favore della lavoratrice , Controparte_1 la quale aveva lavorato alle dipendenze dell'opponente dal 10.09.2009, in qualità di parrucchiera, inquadrata nel livello 3/L del CCNL dipendenti artigiani di parrucchieri, barbieri ed estetisti.
L'opponente rappresentava: I) la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto, il Giudice della fase monitoria, non aveva ingiunto il pagamento di€ 1.119,20, richiesto dalla creditrice opposta, ma la diversa e maggior somma pari a € 2.037,00; II) di avere comunque assolto ogni obbligo retributivo, contributivo e previdenziale nei confronti della propria dipendente;
III) di avere diritto al risarcimento dei danni derivante dalla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opposta.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in accoglimento della proposta opposizione revocare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 65 del 16-18.04.2013; - condannare la SI.ra al risarcimento dei danni ex art. Controparte_1
96 c.p.c. che si riterrà di giustizia;
- condannare la SI.ra , al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, oltre Iva e Cap, come per legge.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite riconoscendo in ogni caso che l'importo effettivamente ingiunto fosse pari ad euro 1119,20..
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti costituite e con le dichiarazioni rilasciate dal teste escusso, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alla quantificazione del credito azionato.
2. Parte opposta riconosce l'errore in cui il Giudice della fase monitoria è incorso, ingiungendo l'importo di euro 2037,00, piuttosto che il richiesto importo di euro 1119,20.
3. Dalla documentazione versata in atti (CUD 2011 e busta paga maggio 2011), emerge che il credito azionato, e richiesto a titolo di TFR, corrisponde infatti all'importo di euro 1119,20.
4. L'opponente, allegando la quietanza della busta paga di aprile, non assolve all'onere della prova su di lui incombente, perché la documentazione della mera firma non è sufficiente a provare di aver corrisposto quanto spettante all'opposta lavoratrice in considerazione delle contestazioni della lavoratrice.
5. Per tale ragione, l'opponente è tenuto al versamento dell'importo pari a 1.119,20 euro, preteso dalla lavoratrice a titolo di TFR spettante, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della cessazione del rapporto di lavoro (31 maggio 2011) fino al saldo.
6. Poiché il ricorrente per ingiunzione non avrebbe dovuto notificare il decreto ingiuntivo contenente l'errata quantificazione del credito azionato, sussistono gusti motivi per la compensazione delle spese per la metà ponendo la residua parte a carico dell'opponente nella misura liquidata come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 65/2013, emesso il
16.04.2013;
- condanna al pagamento dell'importo pari a €1.119,20, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione dal 31.5.2011 fino al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1
della residua parte liquidata in complessivi 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte resistente antistatario.
Vibo Valentia, 10/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA quale titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in Parte_1
Vibo Valentia, via Boccaccio n. 7 , presso lo studio dell'Avv. Bruno Ganino (PEC:
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
OPPONENTE
E
, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Popilia n. 18, presso Controparte_1 lo studio dell'Avv. Maria Grazia Pianura (PEC: ) che la rappresenta e difende, Email_2
giusta procura in atti.
OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato in cancelleria in data 05.07.2013, parte ricorrente, in epigrafe indicata, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 65/13, emesso il 16.04.2013 dal Tribunale di
Vibo Valentia in funzione di Giudice del lavoro, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma pari a € 2.037,00, a titolo di TFR, da corrispondere in favore della lavoratrice , Controparte_1 la quale aveva lavorato alle dipendenze dell'opponente dal 10.09.2009, in qualità di parrucchiera, inquadrata nel livello 3/L del CCNL dipendenti artigiani di parrucchieri, barbieri ed estetisti.
L'opponente rappresentava: I) la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto, il Giudice della fase monitoria, non aveva ingiunto il pagamento di€ 1.119,20, richiesto dalla creditrice opposta, ma la diversa e maggior somma pari a € 2.037,00; II) di avere comunque assolto ogni obbligo retributivo, contributivo e previdenziale nei confronti della propria dipendente;
III) di avere diritto al risarcimento dei danni derivante dalla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'opposta.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- in accoglimento della proposta opposizione revocare e/o dichiarare nullo e comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 65 del 16-18.04.2013; - condannare la SI.ra al risarcimento dei danni ex art. Controparte_1
96 c.p.c. che si riterrà di giustizia;
- condannare la SI.ra , al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, oltre Iva e Cap, come per legge.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'opposta contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite riconoscendo in ogni caso che l'importo effettivamente ingiunto fosse pari ad euro 1119,20..
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti costituite e con le dichiarazioni rilasciate dal teste escusso, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente alla quantificazione del credito azionato.
2. Parte opposta riconosce l'errore in cui il Giudice della fase monitoria è incorso, ingiungendo l'importo di euro 2037,00, piuttosto che il richiesto importo di euro 1119,20.
3. Dalla documentazione versata in atti (CUD 2011 e busta paga maggio 2011), emerge che il credito azionato, e richiesto a titolo di TFR, corrisponde infatti all'importo di euro 1119,20.
4. L'opponente, allegando la quietanza della busta paga di aprile, non assolve all'onere della prova su di lui incombente, perché la documentazione della mera firma non è sufficiente a provare di aver corrisposto quanto spettante all'opposta lavoratrice in considerazione delle contestazioni della lavoratrice.
5. Per tale ragione, l'opponente è tenuto al versamento dell'importo pari a 1.119,20 euro, preteso dalla lavoratrice a titolo di TFR spettante, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data della cessazione del rapporto di lavoro (31 maggio 2011) fino al saldo.
6. Poiché il ricorrente per ingiunzione non avrebbe dovuto notificare il decreto ingiuntivo contenente l'errata quantificazione del credito azionato, sussistono gusti motivi per la compensazione delle spese per la metà ponendo la residua parte a carico dell'opponente nella misura liquidata come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 65/2013, emesso il
16.04.2013;
- condanna al pagamento dell'importo pari a €1.119,20, oltre Parte_1
interessi legali e rivalutazione dal 31.5.2011 fino al saldo;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1
della residua parte liquidata in complessivi 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte resistente antistatario.
Vibo Valentia, 10/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani