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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/08/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3327/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3327/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 31 luglio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18 dicembre 2024 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1081/2024 (R.G. 2643/2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17 ottobre 2024, dando conto, in via preliminare che la a cui era stato Controparte_2
notificato il decreto ingiuntivo opposto era incorporata nella società attorea e, nel merito, rilevando che la somma oggetto dell'ingiunzione atteneva al prezzo di merce priva delle qualità promesse, difettosa, affetta da vizi e carente delle qualità essenziali, con contestazione per le vie brevi alla controparte, con conseguente eccezione ex art. 1460 c.c. in ordine al pagamento del prezzo della relativa merce.
Concludeva con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 5 maggio 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che parte Controparte_1
opponente aveva riconosciuto il debito tramite due missive del 22.10.2024 e del 3.12.2024 con cui proponeva piani di rientro, poi revocati. In ordine ai vizi eccepiti dalla controparte rilevava che essi non erano mai stati oggetto di denuncia alla convenuta, con conseguente decadenza della controparte dalla pagina 1 di 5 relativa garanzia. Nel merito rilevava che i vizi lamentati erano inesistenti e che l'impianto commissionato era stato eseguito e consegnato secondo le specifiche tecniche fornite da controparte.
Concludeva con la richiesta di reiezione dell'opposizione e integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché con condanna per lite temeraria alla luce del contegno processuale della controparte.
***
L'opposizione è manifestamente infondata e temeraria.
In via preliminare va rilevato, in punto di titolarità passiva dell'obbligazione per cui è causa, che il provvedimento monitorio è stato emesso in danno della Controparte_2 quest'ultima, per quanto allegato da parte attrice in seno all'atto di citazione in opposizione è stata incorporata per fusione nella Controparte in sede di costituzione nulla ha Parte_1
eccepito, in fatto sul punto, espletando le proprie difese di merito nei confronti della
[...]
Deve, quindi, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del Parte_1
quale la mancata contestazione specifica di un fatto rende lo stesso pacifico. Orbene, nel caso di specie va affermata la titolarità passiva dell'odierna opponente risultando elemento pacifico tra le parti che la sia stata incorporata nell'odierna attrice con conseguente subentro Controparte_2 della incorporante in tutti i rapporti obbligatorio che facevano capo all'incorporata.
Nel merito, parte attrice solleva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. analizzando correttamente i principi di diritto applicabili nei seguenti termini:
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, sia sufficiente poi osservare come, al fine dell'utile invocazione dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod.civ., l'esponente abbia solo l'obbligo di allegare
l'inadempimento avversario, gravando invece sul preteso creditore l'onere di dimostrare il proprio esatto e puntuale adempimento (Cass., Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12051).
Salvo, poi, omettere di applicarli nel caso di specie, in quanto essa omette l'allegazione dell'inadempimento avversario.
Parte attrice, in fatto, ha, infatti, dimenticato di allegare quale sia l'inadempimento della controparte, inserendo una mera clausola di stile astratta e contraddittoria, nei seguenti termini:
La merce non è stata pagata in quanto vi è stata contestazione circa la corrispondenza alle qualità promesse: in altri termini, non ha potuto utilizzare i prodotti nel proprio corso aziendale in Pt_1
quanto difettosi, affetti da vizi e, in alcuni casi, mancanti delle qualità essenziali. pagina 2 di 5 E' evidente che o la merce è carente di qualità ed è onere di parte attrice allegare quali siano le singole qualità promesse o carenti o la merce è difettosa (con duplicazione del termine nel sinonimo di viziata)
e nel qual caso la parte attrice deve allegare quali siano i vizi da cui è affetta o ancora è un aliud pro alio e nel qual caso l'allegazione è soddisfatta solo dall'indicazione delle qualità carente e dei motivi per i quali rendono essenziale tale qualità per il normale uso del bene. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto in un paio di righe una doglianza del tutto astratta e contraddittoria senza allegare nemmeno una sola riga che attenga al singolo caso di specie, sì che essa non soddisfa minimamente l'onere allegatorio utile per l'eccezione di inadempimento. Da ciò discende che sulla controparte non grava alcun onere probatorio in quanto la prova dell'esatto adempimento che incombe sul creditore in caso di eccezione ex art. 1460 c.c. è solo e soltanto quella che attiene ai fatti di inadempimento specificatamente allegati dalla controparte, che sono inesistenti nel caso di specie.
In ordine agli elementi costitutivi della pretesa creditoria va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in quanto parte attrice non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dalla convenuta a supporto dell'azione monitoria, financo riconoscendolo esplicitamente, né ha mosso alcuna contestazione in ordine al corrispettivo pattuito. D'altro canto le contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale sono incompatibili con l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che ha sollevato parte attrice, sì che l'esistenza del titolo a fondamento della pretesa creditoria deve affermarsi comprovata anche in forza della difesa incompatibile sostenuta da parte attrice. In diritto va affermato come “Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento”. (Cass., sez. III, 18/07/2016, n. 14652; Cass., sez. III, 10/07/2014, n. 15759; Cass., sez. III, 24/11/2010, n.
23816; Cass., sez. II, 12/02/2004, n. 2699; Cass., sez. II, 17/11/200 , n. 17371).
Deve, quindi, concludersi con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, risultando comprovati i fatti posti alla base della domanda di pagamento e inesistente l'allegazione di alcun elemento che renda ammissibile l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..
In ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta essa è fondata e merita accoglimento. Sussiste l'evidente colpa grave della parte attrice che ha agito sollevando con mera formula standard, priva di alcun riferimento al caso concreto, l'eccezione di inadempimento, quale unico motivo ostativo alla domanda di pagamento avanzata da controparte in sede monitoria. Tale
pagina 3 di 5 comportamento di colpa grave è stato perpetrato dalla parte attrice anche nel successivo utilizzo delle memorie istruttorie, avendo essa utilizzato la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. senza nulla meglio allegare in termini fattuali e limitandosi ad una generica negazione in ordine all'applicazione dell'art. 115 c.p.c., senza avvedersi che essa, a contrario della controparte, nulla ha mai narrato in fatto deducendo, anche in sede di prima memoria, elementi di inadempimento del tutto generici ed astratti ed ignorando totalmente il dovere di precisa allegazione dei fatti attinenti alla contestazione dei vizi nei termini decadenziali, così come l'onere di contestazione specifica dell'art. 115 c.p.c. certo non è assolto dalla seguente dicitura “In particolare, devono ritenersi contestate le affermazioni riportate da pagina
2 a pagina 10 della comparsa avversaria, che contengono una ricostruzione incompatibile con i fatti esposti nella citazione introduttiva del giudizio.”, risultando piuttosto onere della parte attrice indicare quali comunicazioni siano avvenute tra le parti e quali piano di rientro in contrasto con le deduzioni dell'opposta sia avvenuto e quali i comportamenti delle parti in ordine alla prosecuzione dei rapporti commerciali, elementi che all'evidenza non sono stati contestati specificatamente in quanto comprovati per tabulas dalle missive allegate alla comparsa di costituzione avversaria, sì che la loro generica contestazione è il frutto di una lite svolta in maniera generica e connotata da gravissima colpa grave. A ciò si aggiunga che la parte attrice ha prodotto come assunta seconda memoria istruttoria un atto non autorizzato in quanto la seconda memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c. contiene le istanze istruttorie portate a supporto della domanda, elemento carente in quanto depositato dalla parte e volto ad argomentazioni giuridiche ripetitive di quanto già contenuto nell'atto introduttivo in violazione del contenuto tipico dell'atto, oltrechè del dovere di sinteticità. Infine, non può essere sottaciuta l'estrema gravità del comportamento ostruzionistico tenuto in udienza dalla parte attrice in quanto essa ha omesso di comparire personalmente alla prima udienza rammostrando un totale disinteresse alla conciliazione della vertenza, elemento che è contrario al disposto del codice che impone la presenza personale della parte volta al tentativo di conciliazione, oltrechè sintomatico della lite defatigatoria e meramente ostruzionistica alla tutela del diritto di credito della controparte. Ne consegue che la domanda di condanna per lite temeraria avanzata da parte convenuta va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause da €.52.001,00 ad €.260.000,00, determinato pagina 4 di 5 in base al decreto ingiuntivo confermato nella presente sede e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la natura documentale della controversia e la decisione a mezzo di discussione orale in cui non sono state trattate nuove questioni giuridiche rispetto a quelle dell'atto introduttivo. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.145,50 per esborsi e in
€.7.052,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La parte attrice va condannata in favore della controparte al pagamento di una somma pari ad
€.5.000,00 nei limiti della richiesta avanzata dalla parte convenuta, ex art. 96 comma 1 c.p.c., nonché al pagamento della somma di €.3.000,00 a favore della cassa delle ammende dello stato ex art. 96 quarto comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla (C.F. ; Parte_1 P.IVA_1
- conferma in ogni sua parte e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1081/2024
(R.G. 2643/2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17 ottobre 2024;
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 P.IVA_1 della (C.F. ) che liquida nella somma €.145,50 per esborsi e di Controparte_1 P.IVA_2
€.7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- condanna la (C.F. al pagamento della somma di €.5.000,00 Parte_1 P.IVA_1
in favore di (C.F. ) a titolo di lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.; Controparte_1 P.IVA_2
- condanna la (C.F. al pagamento della somma di €.3.000,00 Parte_1 P.IVA_1
in favore della cassa della ammende dello stato ex art. 96 quarto comma c.p.c..
Ivrea, 10 agosto 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3327/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 31 luglio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 18 dicembre 2024 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 1081/2024 (R.G. 2643/2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17 ottobre 2024, dando conto, in via preliminare che la a cui era stato Controparte_2
notificato il decreto ingiuntivo opposto era incorporata nella società attorea e, nel merito, rilevando che la somma oggetto dell'ingiunzione atteneva al prezzo di merce priva delle qualità promesse, difettosa, affetta da vizi e carente delle qualità essenziali, con contestazione per le vie brevi alla controparte, con conseguente eccezione ex art. 1460 c.c. in ordine al pagamento del prezzo della relativa merce.
Concludeva con la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 5 maggio 2025 si costituiva in giudizio la rilevando che parte Controparte_1
opponente aveva riconosciuto il debito tramite due missive del 22.10.2024 e del 3.12.2024 con cui proponeva piani di rientro, poi revocati. In ordine ai vizi eccepiti dalla controparte rilevava che essi non erano mai stati oggetto di denuncia alla convenuta, con conseguente decadenza della controparte dalla pagina 1 di 5 relativa garanzia. Nel merito rilevava che i vizi lamentati erano inesistenti e che l'impianto commissionato era stato eseguito e consegnato secondo le specifiche tecniche fornite da controparte.
Concludeva con la richiesta di reiezione dell'opposizione e integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché con condanna per lite temeraria alla luce del contegno processuale della controparte.
***
L'opposizione è manifestamente infondata e temeraria.
In via preliminare va rilevato, in punto di titolarità passiva dell'obbligazione per cui è causa, che il provvedimento monitorio è stato emesso in danno della Controparte_2 quest'ultima, per quanto allegato da parte attrice in seno all'atto di citazione in opposizione è stata incorporata per fusione nella Controparte in sede di costituzione nulla ha Parte_1
eccepito, in fatto sul punto, espletando le proprie difese di merito nei confronti della
[...]
Deve, quindi, trovare applicazione il disposto di cui all'art. 115 c.p.c., in forza del Parte_1
quale la mancata contestazione specifica di un fatto rende lo stesso pacifico. Orbene, nel caso di specie va affermata la titolarità passiva dell'odierna opponente risultando elemento pacifico tra le parti che la sia stata incorporata nell'odierna attrice con conseguente subentro Controparte_2 della incorporante in tutti i rapporti obbligatorio che facevano capo all'incorporata.
Nel merito, parte attrice solleva l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. analizzando correttamente i principi di diritto applicabili nei seguenti termini:
Quanto alla distribuzione dell'onere della prova, sia sufficiente poi osservare come, al fine dell'utile invocazione dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod.civ., l'esponente abbia solo l'obbligo di allegare
l'inadempimento avversario, gravando invece sul preteso creditore l'onere di dimostrare il proprio esatto e puntuale adempimento (Cass., Sez. I, 17 giugno 2015, n. 12051).
Salvo, poi, omettere di applicarli nel caso di specie, in quanto essa omette l'allegazione dell'inadempimento avversario.
Parte attrice, in fatto, ha, infatti, dimenticato di allegare quale sia l'inadempimento della controparte, inserendo una mera clausola di stile astratta e contraddittoria, nei seguenti termini:
La merce non è stata pagata in quanto vi è stata contestazione circa la corrispondenza alle qualità promesse: in altri termini, non ha potuto utilizzare i prodotti nel proprio corso aziendale in Pt_1
quanto difettosi, affetti da vizi e, in alcuni casi, mancanti delle qualità essenziali. pagina 2 di 5 E' evidente che o la merce è carente di qualità ed è onere di parte attrice allegare quali siano le singole qualità promesse o carenti o la merce è difettosa (con duplicazione del termine nel sinonimo di viziata)
e nel qual caso la parte attrice deve allegare quali siano i vizi da cui è affetta o ancora è un aliud pro alio e nel qual caso l'allegazione è soddisfatta solo dall'indicazione delle qualità carente e dei motivi per i quali rendono essenziale tale qualità per il normale uso del bene. Nel caso di specie, parte attrice ha dedotto in un paio di righe una doglianza del tutto astratta e contraddittoria senza allegare nemmeno una sola riga che attenga al singolo caso di specie, sì che essa non soddisfa minimamente l'onere allegatorio utile per l'eccezione di inadempimento. Da ciò discende che sulla controparte non grava alcun onere probatorio in quanto la prova dell'esatto adempimento che incombe sul creditore in caso di eccezione ex art. 1460 c.c. è solo e soltanto quella che attiene ai fatti di inadempimento specificatamente allegati dalla controparte, che sono inesistenti nel caso di specie.
In ordine agli elementi costitutivi della pretesa creditoria va fatta applicazione del disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in quanto parte attrice non ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale dedotto dalla convenuta a supporto dell'azione monitoria, financo riconoscendolo esplicitamente, né ha mosso alcuna contestazione in ordine al corrispettivo pattuito. D'altro canto le contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto contrattuale sono incompatibili con l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. che ha sollevato parte attrice, sì che l'esistenza del titolo a fondamento della pretesa creditoria deve affermarsi comprovata anche in forza della difesa incompatibile sostenuta da parte attrice. In diritto va affermato come “Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento”. (Cass., sez. III, 18/07/2016, n. 14652; Cass., sez. III, 10/07/2014, n. 15759; Cass., sez. III, 24/11/2010, n.
23816; Cass., sez. II, 12/02/2004, n. 2699; Cass., sez. II, 17/11/200 , n. 17371).
Deve, quindi, concludersi con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, risultando comprovati i fatti posti alla base della domanda di pagamento e inesistente l'allegazione di alcun elemento che renda ammissibile l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c..
In ordine alla domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte convenuta essa è fondata e merita accoglimento. Sussiste l'evidente colpa grave della parte attrice che ha agito sollevando con mera formula standard, priva di alcun riferimento al caso concreto, l'eccezione di inadempimento, quale unico motivo ostativo alla domanda di pagamento avanzata da controparte in sede monitoria. Tale
pagina 3 di 5 comportamento di colpa grave è stato perpetrato dalla parte attrice anche nel successivo utilizzo delle memorie istruttorie, avendo essa utilizzato la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. senza nulla meglio allegare in termini fattuali e limitandosi ad una generica negazione in ordine all'applicazione dell'art. 115 c.p.c., senza avvedersi che essa, a contrario della controparte, nulla ha mai narrato in fatto deducendo, anche in sede di prima memoria, elementi di inadempimento del tutto generici ed astratti ed ignorando totalmente il dovere di precisa allegazione dei fatti attinenti alla contestazione dei vizi nei termini decadenziali, così come l'onere di contestazione specifica dell'art. 115 c.p.c. certo non è assolto dalla seguente dicitura “In particolare, devono ritenersi contestate le affermazioni riportate da pagina
2 a pagina 10 della comparsa avversaria, che contengono una ricostruzione incompatibile con i fatti esposti nella citazione introduttiva del giudizio.”, risultando piuttosto onere della parte attrice indicare quali comunicazioni siano avvenute tra le parti e quali piano di rientro in contrasto con le deduzioni dell'opposta sia avvenuto e quali i comportamenti delle parti in ordine alla prosecuzione dei rapporti commerciali, elementi che all'evidenza non sono stati contestati specificatamente in quanto comprovati per tabulas dalle missive allegate alla comparsa di costituzione avversaria, sì che la loro generica contestazione è il frutto di una lite svolta in maniera generica e connotata da gravissima colpa grave. A ciò si aggiunga che la parte attrice ha prodotto come assunta seconda memoria istruttoria un atto non autorizzato in quanto la seconda memoria di cui all'art. 171-ter c.p.c. contiene le istanze istruttorie portate a supporto della domanda, elemento carente in quanto depositato dalla parte e volto ad argomentazioni giuridiche ripetitive di quanto già contenuto nell'atto introduttivo in violazione del contenuto tipico dell'atto, oltrechè del dovere di sinteticità. Infine, non può essere sottaciuta l'estrema gravità del comportamento ostruzionistico tenuto in udienza dalla parte attrice in quanto essa ha omesso di comparire personalmente alla prima udienza rammostrando un totale disinteresse alla conciliazione della vertenza, elemento che è contrario al disposto del codice che impone la presenza personale della parte volta al tentativo di conciliazione, oltrechè sintomatico della lite defatigatoria e meramente ostruzionistica alla tutela del diritto di credito della controparte. Ne consegue che la domanda di condanna per lite temeraria avanzata da parte convenuta va accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione previsto per le cause da €.52.001,00 ad €.260.000,00, determinato pagina 4 di 5 in base al decreto ingiuntivo confermato nella presente sede e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la natura documentale della controversia e la decisione a mezzo di discussione orale in cui non sono state trattate nuove questioni giuridiche rispetto a quelle dell'atto introduttivo. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.145,50 per esborsi e in
€.7.052,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
La parte attrice va condannata in favore della controparte al pagamento di una somma pari ad
€.5.000,00 nei limiti della richiesta avanzata dalla parte convenuta, ex art. 96 comma 1 c.p.c., nonché al pagamento della somma di €.3.000,00 a favore della cassa delle ammende dello stato ex art. 96 quarto comma c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dalla (C.F. ; Parte_1 P.IVA_1
- conferma in ogni sua parte e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1081/2024
(R.G. 2643/2024) emesso dal Tribunale di Ivrea in data 17 ottobre 2024;
- condanna la (C.F. ) alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 P.IVA_1 della (C.F. ) che liquida nella somma €.145,50 per esborsi e di Controparte_1 P.IVA_2
€.7.052,00 per compensi, oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15% come per legge;
- condanna la (C.F. al pagamento della somma di €.5.000,00 Parte_1 P.IVA_1
in favore di (C.F. ) a titolo di lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.; Controparte_1 P.IVA_2
- condanna la (C.F. al pagamento della somma di €.3.000,00 Parte_1 P.IVA_1
in favore della cassa della ammende dello stato ex art. 96 quarto comma c.p.c..
Ivrea, 10 agosto 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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