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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/04/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15171/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15171/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12561/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Mauriello, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 02/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità o per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 67%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'I.N.P.S.; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli
1 Per_ Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, pensione di inabilità o assegno mensile di assistenza, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “la perizianda sig.ra è da Parte_1 ritenersi: “INVALIDO CIVILE con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73%: 67%”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30/06/2022)”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “La documentazione sanitaria
2 in Atti, unitamente all'esame clinico, consente di affermare che di anni 54, è affetta Parte_1
da: Sindrome depressiva endoreattiva grado grave cod. 2206 40% Cardiopatia ipertensiva I NYHA cod. 6445 11% Artrosi polidistrettuale cod. 7008 per analogia 12% Asma bronchiale estrinseco cod. 6003 21% Tireopatia ed ipoacusia a sx protesizzabile patologie non invalidanti
L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. La perizianda è affetta da una depressione endoreattiva di tipo grave in trattamento farmacologico da molti anni come risulta anche dalla certificazione psichiatrica del 15/09/2023. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 40% cod.2206. La perizianda è affetta da cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico ed in trattamento farmacologico. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 11% cod.6445. La perizianda è affetta asma bronchiale estrinseco che gestisce con terapia medica occasionale, tabagismo cronico. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del
21% cod.6003. La perizianda è affetta inoltre artrosi polidistrettuale, che necessita di terapia medica occasionale. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 12% cod.7008 per analogia. ”.
In relazione alle contestazioni operate dalla parte ricorrente alla summenzionata consulenza, invece, deve osservarsi che la cardiopatia ipertensiva è stata pacificamente correttamente inquadrata, mentre parte ricorrente non spiega le ragioni per le quali il CTU avrebbe dovuto riconoscere una percentuale maggiore;
allo stesso modo la patologia respiratoria risulta valutata dal consulente, con la conseguenza che il diverso incasellamento nella tabella si configura come un mero dissenso nella diagnosi medica;
stessa conclusione deve essere raggiunta con riguardo alle altre contestazioni avanzate, poiché la ricorrente non illustra le motivazioni secondo le quali il CTU nominato sarebbe incorso nel vizio di omessa valutazione, dovendosi al contrario – sulla base della lettura della perizia in atti – ritenere che il perito abbia valutato tutta la documentazione e sulla base di tale documentazione, nonché dell'esame obiettivo in atti abbia ritenuto di non riconoscere l'incidenza delle patologie individuate dalla ricorrente.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
3 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in solido e sono liquidate come da separato decreto.
4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per la pensione di inabilità o per l'assegno mensile di assistenza in capo alla sig.ra ; Parte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.697,00, oltre accessori, se dovuti;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15171/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 12561/2023
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla Piazza Carlo III n. 42, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Mauriello, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso come in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 02/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità o per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stata sottoposta a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 67%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'I.N.P.S.; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli
1 Per_ Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per conseguire il riconoscimento della summenzionata prestazione.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, pensione di inabilità o assegno mensile di assistenza, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “la perizianda sig.ra è da Parte_1 ritenersi: “INVALIDO CIVILE con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al
73%: 67%”, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30/06/2022)”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “La documentazione sanitaria
2 in Atti, unitamente all'esame clinico, consente di affermare che di anni 54, è affetta Parte_1
da: Sindrome depressiva endoreattiva grado grave cod. 2206 40% Cardiopatia ipertensiva I NYHA cod. 6445 11% Artrosi polidistrettuale cod. 7008 per analogia 12% Asma bronchiale estrinseco cod. 6003 21% Tireopatia ed ipoacusia a sx protesizzabile patologie non invalidanti
L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. La perizianda è affetta da una depressione endoreattiva di tipo grave in trattamento farmacologico da molti anni come risulta anche dalla certificazione psichiatrica del 15/09/2023. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 40% cod.2206. La perizianda è affetta da cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico ed in trattamento farmacologico. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 11% cod.6445. La perizianda è affetta asma bronchiale estrinseco che gestisce con terapia medica occasionale, tabagismo cronico. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del
21% cod.6003. La perizianda è affetta inoltre artrosi polidistrettuale, che necessita di terapia medica occasionale. Tale condizione ha determinato un quadro clinico che si ritiene sia da valutarsi - avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 12% cod.7008 per analogia. ”.
In relazione alle contestazioni operate dalla parte ricorrente alla summenzionata consulenza, invece, deve osservarsi che la cardiopatia ipertensiva è stata pacificamente correttamente inquadrata, mentre parte ricorrente non spiega le ragioni per le quali il CTU avrebbe dovuto riconoscere una percentuale maggiore;
allo stesso modo la patologia respiratoria risulta valutata dal consulente, con la conseguenza che il diverso incasellamento nella tabella si configura come un mero dissenso nella diagnosi medica;
stessa conclusione deve essere raggiunta con riguardo alle altre contestazioni avanzate, poiché la ricorrente non illustra le motivazioni secondo le quali il CTU nominato sarebbe incorso nel vizio di omessa valutazione, dovendosi al contrario – sulla base della lettura della perizia in atti – ritenere che il perito abbia valutato tutta la documentazione e sulla base di tale documentazione, nonché dell'esame obiettivo in atti abbia ritenuto di non riconoscere l'incidenza delle patologie individuate dalla ricorrente.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito,
3 senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Ne deriva, con tutta evidenza che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
È evidente che non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Le spese di CTU vanno poste a carico di entrambe le parti in solido e sono liquidate come da separato decreto.
4
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per la pensione di inabilità o per l'assegno mensile di assistenza in capo alla sig.ra ; Parte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, che liquida in € 2.697,00, oltre accessori, se dovuti;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 05.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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