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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/04/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 861/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 861/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LC (GO), alla Via San Francesco n. 31, presso lo studio dell'avv. BROILI
MARZIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
LC (GO), alla Via San Francesco n. 31, presso lo studio dell'avv. BROILI
MARZIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 03.04.2025, il difensore ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2025, e , premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in data 22.08.1998 a Ronchi dei Legionari, nel corso del quale sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Per_2
1 R.G. 861/2025 V.G.
indipendenti, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, nel reciproco rispetto l'uno dell'altra.
2) La GN , con il consenso del marito, ha reperito una nuova Parte_1 collocazione per sé ove si è già trasferita e vi porterà la propria residenza entro il
30.05.2025.
3) Il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, vive Persona_1 nella casa famigliare assieme al padre mentre il secondogenito , Persona_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, è attualmente domiciliato per esigenze lavorative in quel di Milano, pur mantenendo la propria residenza nella casa famigliare;
4) I coniugi separandi, economicamente indipendenti, non prevedono alcun contributo al mantenimento l'uno dell'altra.
5) I genitori provvederanno in ogni caso, nella misura del 50% ciascuno, alle eventuali spese straordinarie dei figli, godendo, conseguentemente, nella medesima misura della relativa detrazione fiscale.
6) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi, salvo quanto meglio descritto ai successivi punti 7) e 8), dichiarano di essere ognuno intestatario di veicolo e, in particolare:
a) : OPEL tg. GN 194 YS, telaio n. Parte_1 CP_2
VXKUSHNSSRW011085;
b) di: FIAT 500L tg. EV 210 MC, telaio n. ZFA19900005046018 Controparte_1
e convengono che a ciascuno sia attribuita la proprietà esclusiva del veicolo a sé intestato con conseguente cessione della quota del veicolo intestato all'altro e rinuncia a qualsivoglia pretesa per la vettura non intestata a proprio nome.
7) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare innanzi al dott. , Notaio in Ronchi dei Persona_4
Legionari, entro un paio di mesi dalla comunicazione alle parti della sentenza di separazione, le attribuzioni di cui appresso precisando che, per l'appunto, il trasferimento degli immobili da parte della moglie in favore del marito avviene a titolo oneroso mediante la corresponsione del minor importo derivante dal valore di tali beni
(€ 153.000,00) e l'importo dovuto dalla moglie al marito per quanto si dirà al successivo punto 8).
Tale cessione è connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi discendendone l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
2 R.G. 861/2025 V.G.
La GN conviene di cedere al Signor la sua Parte_1 Controparte_1 proprietà del 50% degli immobili siti in San Pier d'Isonzo (GO), Via E. Berlinguer n.
21, così identificati:
- presso l'Ufficio Tavolare di LC (GO):
1) P.T. 1683 del C.C. di San Pier d'Isonzo, c.t. 1°, p.c. 78/42, ente urbano di mq. 568
- presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, Ufficio Provinciale -
Territorio, Servizi Catastali:
1) Unità immobiliari site nel Comune di San Pier d'Isonzo - Catasto dei Fabbricati:
- Sezione urbana: B, Foglio: 3, Particella: .1073, Subalterno: 1, Categoria: A/7, Classe:
1, Consistenza: 8 vani, Superficie catastale: Totale 221 m², Totale escluse aree scoperte
208 m², Rendita: Euro 785,01, Indirizzo: Via Enrico Berlinguer n. 21, Piano S1-T-1
Intestazione: 1. (CF ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
LC (GO) il 02.01.1963: diritto di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con;
2. (CF ), nata a Parte_1 Parte_1 CodiceFiscale_4
Gorizia (GO) il 12.05.1969: diritto di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con;
Controparte_1
- Sezione urbana: B, Foglio: 3, Particella: .1073, Subalterno: 2, Categoria: C/6, Classe:
1, Consistenza: 12 m², Superficie catastale: Totale 12 m², Totale escluse aree scoperte
12 m², Rendita: Euro 11,16, Indirizzo: Via Enrico Berlinguer n. 21, Piano T
Intestazione: 1. (CF ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
LC (GO) il 02.01.1963: diritto di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con;
2. (CF ), nata a Parte_1 Parte_1 CodiceFiscale_4
Gorizia (GO) il 12.05.1969: diritto di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con . Controparte_1
La quota del 50% dei suddetti immobili verrà trasferita dalla GN al Parte_1
Signor nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova Controparte_1 con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi servitù attive e passive, apparenti e non, e con tutti i vincoli convenzionali o legali esistenti.
8) Inoltre, per quanto attiene:
1) al c/c n. 321809 BCC Venezia Giulia cointestato a nome di / Controparte_1
(con fido per € 20.000 + mutuo) in ordine al quale alla data del Parte_1
31.07.2024 risultava:
a) utilizzo fido € 10.796,00
b) debito residuo mutuo cointestato € 26.017,00
2) al c/c n. 87211 BCC Venezia Giulia intestato al solo Controparte_1
a) utilizzo fido € 11.889,00 così per un totale debitorio di € 48.702,00
3 R.G. 861/2025 V.G.
i coniugi convengono di attribuire a carico di ciascuno il totale debitorio nella misura del 50% pari ad € 24.351,00.
Pertanto, l'importo complessivo che il Signor corrisponderà alla Controparte_1
GN all'atto della cessione del 50% dell'immobile in comunione sarà Parte_1 pari ad € 128.649,00 (€ 153.000,00 - € 24.351,00).
9) I coniugi concordano che l'efficacia delle suesposte condizioni varrà dal giorno in cui il presente ricorso è sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente presso l'intestato Tribunale.
Ciò posto, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 03.04.2025 dinanzi al
Giudice relatore, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato gli accordi di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa, ritiene il Tribunale sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, le spese del presente procedimento vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Ronchi dei Legionari per gli adempimenti di legge (atto n. 12, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno
1998);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Gorizia, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Signori Magistrati:
1) dott. Riccardo Merluzzi Presidente
2) dott.ssa Laura Di Lauro Giudice rel.
3) dott. ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 861/2025 R.G. V.G., avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
LC (GO), alla Via San Francesco n. 31, presso lo studio dell'avv. BROILI
MARZIA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
LC (GO), alla Via San Francesco n. 31, presso lo studio dell'avv. BROILI
MARZIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 03.04.2025, il difensore ha chiesto l'omologa della separazione alle condizioni concordate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/03/2025, e , premesso di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in data 22.08.1998 a Ronchi dei Legionari, nel corso del quale sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Per_2
1 R.G. 861/2025 V.G.
indipendenti, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni di seguito riportate:
1) I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, nel reciproco rispetto l'uno dell'altra.
2) La GN , con il consenso del marito, ha reperito una nuova Parte_1 collocazione per sé ove si è già trasferita e vi porterà la propria residenza entro il
30.05.2025.
3) Il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, vive Persona_1 nella casa famigliare assieme al padre mentre il secondogenito , Persona_3 maggiorenne ed economicamente autosufficiente, è attualmente domiciliato per esigenze lavorative in quel di Milano, pur mantenendo la propria residenza nella casa famigliare;
4) I coniugi separandi, economicamente indipendenti, non prevedono alcun contributo al mantenimento l'uno dell'altra.
5) I genitori provvederanno in ogni caso, nella misura del 50% ciascuno, alle eventuali spese straordinarie dei figli, godendo, conseguentemente, nella medesima misura della relativa detrazione fiscale.
6) A definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi, salvo quanto meglio descritto ai successivi punti 7) e 8), dichiarano di essere ognuno intestatario di veicolo e, in particolare:
a) : OPEL tg. GN 194 YS, telaio n. Parte_1 CP_2
VXKUSHNSSRW011085;
b) di: FIAT 500L tg. EV 210 MC, telaio n. ZFA19900005046018 Controparte_1
e convengono che a ciascuno sia attribuita la proprietà esclusiva del veicolo a sé intestato con conseguente cessione della quota del veicolo intestato all'altro e rinuncia a qualsivoglia pretesa per la vettura non intestata a proprio nome.
7) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di effettuare innanzi al dott. , Notaio in Ronchi dei Persona_4
Legionari, entro un paio di mesi dalla comunicazione alle parti della sentenza di separazione, le attribuzioni di cui appresso precisando che, per l'appunto, il trasferimento degli immobili da parte della moglie in favore del marito avviene a titolo oneroso mediante la corresponsione del minor importo derivante dal valore di tali beni
(€ 153.000,00) e l'importo dovuto dalla moglie al marito per quanto si dirà al successivo punto 8).
Tale cessione è connessa e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti tra i coniugi discendendone l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
2 R.G. 861/2025 V.G.
La GN conviene di cedere al Signor la sua Parte_1 Controparte_1 proprietà del 50% degli immobili siti in San Pier d'Isonzo (GO), Via E. Berlinguer n.
21, così identificati:
- presso l'Ufficio Tavolare di LC (GO):
1) P.T. 1683 del C.C. di San Pier d'Isonzo, c.t. 1°, p.c. 78/42, ente urbano di mq. 568
- presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Gorizia, Ufficio Provinciale -
Territorio, Servizi Catastali:
1) Unità immobiliari site nel Comune di San Pier d'Isonzo - Catasto dei Fabbricati:
- Sezione urbana: B, Foglio: 3, Particella: .1073, Subalterno: 1, Categoria: A/7, Classe:
1, Consistenza: 8 vani, Superficie catastale: Totale 221 m², Totale escluse aree scoperte
208 m², Rendita: Euro 785,01, Indirizzo: Via Enrico Berlinguer n. 21, Piano S1-T-1
Intestazione: 1. (CF ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
LC (GO) il 02.01.1963: diritto di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con;
2. (CF ), nata a Parte_1 Parte_1 CodiceFiscale_4
Gorizia (GO) il 12.05.1969: diritto di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con;
Controparte_1
- Sezione urbana: B, Foglio: 3, Particella: .1073, Subalterno: 2, Categoria: C/6, Classe:
1, Consistenza: 12 m², Superficie catastale: Totale 12 m², Totale escluse aree scoperte
12 m², Rendita: Euro 11,16, Indirizzo: Via Enrico Berlinguer n. 21, Piano T
Intestazione: 1. (CF ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_3
LC (GO) il 02.01.1963: diritto di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con;
2. (CF ), nata a Parte_1 Parte_1 CodiceFiscale_4
Gorizia (GO) il 12.05.1969: diritto di proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con . Controparte_1
La quota del 50% dei suddetti immobili verrà trasferita dalla GN al Parte_1
Signor nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova Controparte_1 con tutti i diritti, azioni, ragioni, usi servitù attive e passive, apparenti e non, e con tutti i vincoli convenzionali o legali esistenti.
8) Inoltre, per quanto attiene:
1) al c/c n. 321809 BCC Venezia Giulia cointestato a nome di / Controparte_1
(con fido per € 20.000 + mutuo) in ordine al quale alla data del Parte_1
31.07.2024 risultava:
a) utilizzo fido € 10.796,00
b) debito residuo mutuo cointestato € 26.017,00
2) al c/c n. 87211 BCC Venezia Giulia intestato al solo Controparte_1
a) utilizzo fido € 11.889,00 così per un totale debitorio di € 48.702,00
3 R.G. 861/2025 V.G.
i coniugi convengono di attribuire a carico di ciascuno il totale debitorio nella misura del 50% pari ad € 24.351,00.
Pertanto, l'importo complessivo che il Signor corrisponderà alla Controparte_1
GN all'atto della cessione del 50% dell'immobile in comunione sarà Parte_1 pari ad € 128.649,00 (€ 153.000,00 - € 24.351,00).
9) I coniugi concordano che l'efficacia delle suesposte condizioni varrà dal giorno in cui il presente ricorso è sottoscritto dalle parti e depositato telematicamente presso l'intestato Tribunale.
Ciò posto, i coniugi, comparsi personalmente all'udienza del 03.04.2025 dinanzi al
Giudice relatore, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato gli accordi di cui al ricorso congiunto.
Orbene, la domanda è meritevole accoglimento, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai intollerabile.
Considerato, inoltre, che i suddetti accordi raggiunti dalle parti non sono contrari ad alcuna norma imperativa, ritiene il Tribunale sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, le spese del presente procedimento vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune Ronchi dei Legionari per gli adempimenti di legge (atto n. 12, parte 2, S. A, reg. Atti Matrimonio anno
1998);
- compensa le spese di lite.
Così deciso Gorizia, nella Camera di Consiglio del 15/04/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Laura Di Lauro dott. Riccardo Merluzzi
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