Sentenza 4 aprile 2014
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire sulla base di un certificato medico attestante il ricovero in ospedale, ma privo di indicazioni in ordine alla effettiva, assoluta impossibilità di comparire o comunque di partecipare lucidamente ed attivamente al processo. (In motivazione, la S.C. ha precisato che nessun obbligo di accertamenti grava sul giudice procedente, al quale è prodotto un certificato di degenza privo di specifiche indicazioni, spettando all'istante il compito di dare una compiuta rappresentazione del proprio impedimento).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2014, n. 36373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36373 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 04/04/2014
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - rel. Consigliere - N. 478
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 29462/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2078/2013 della Corte d'appello di Napoli in data 11/04/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Guglielmo Leo;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. È impugnata la sentenza dell'11/04/2013 della Corte d'appello di Napoli, di conferma del provvedimento con il quale il Tribunale di Torre Annunziata, in data 28/10/2008, aveva dichiarato AS EN colpevole di un delitto continuato di evasione, condannandolo alla pena della reclusione per sette mesi.
Come si desume dalla motivazione dei due provvedimenti (quella del primo è integralmente ed adesivamente richiamata da quella del secondo), l'imputato si trovava, nel gennaio del 2007, ristretto in stato di detenzione domiciliare per ragioni di salute, con l'autorizzazione a lasciare la propria abitazione, tra l'altro, fra le ore 17 e le ore 18. Per due giorni consecutivi era stato sorpreso, però, mentre si trovava in luoghi diversi alle ore 16.50, e quindi in sicuro anticipo sull'orario consentito. I Giudici di merito, pur dando atto della relativa esiguità dello scarto, avevano ritenuto la consapevole violazione degli obblighi connessi alla applicazione della misura domiciliare.
2. Con un primo motivo di ricorso, il ricorrente censura l'ordinanza con la quale, nel dibattimento di appello, era stata respinta una richiesta di rinvio per l'asserito impedimento dell'imputato, dovuto ad un ricovero ospedaliero. Vi sarebbero, in proposito, una violazione dell'art. 125 c.p.p., in relazione agli artt. 420, 420 ter e 420 quater c.p.p., e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), e vizio di motivazione, denunciato a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).
In particolare, all'udienza dell'11/04/2008, era stato prodotto un certificato attestante che AS si trovava ricoverato presso il Presidio ospedaliero di Boscotrecase dal giorno precedente. Il Difensore aveva chiesto che il dibattimento fosse appunto rinviato per legittimo impedimento dell'imputato. La Corte territoriale tuttavia aveva respinto la domanda, non rinvenendo nella certificazione amministrativa alcuna dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparire per l'interessato: mancava qualsiasi indicazione sulle ragioni del ricovero e sulla sua eventuale urgenza, nè d'altra parte era stata offerta al Giudice documentazione ulteriore, che comprovasse una qualunque patologia in atto. Secondo il ricorrente, data la sicura attualità del ricovero presso una struttura sanitaria pubblica, il Giudice d'appello avrebbe dovuto almeno disporre una verifica ad horas circa la portata della patologia, e dunque a proposito del carattere assoluto dell'impedimento. Dovrebbe essere riconosciuta, di conseguenza, la nullità del dibattimento celebrato in contumacia e quella conseguente dell'impugnata sentenza.
Con un secondo motivo di ricorso, vengono denunciate violazioni di legge e carenza di motivazione in rapporto agli artt. 125 e 546 c.p.p., ed all'art. 62 bis c.p..
Il ricorrente rileva che, con uno specifico motivo d'appello, distinto da quello che sollecitava una diminuzione della pena inflitta nell'ambito dei valori edittali per il reato in contestazione, egli aveva chiesto alla Corte territoriale di riconoscere la sussistenza di attenuanti generiche, che il primo Giudice aveva escluso in ragione dei numerosi precedenti penali dell'interessato. La Corte invece, contravvenendo all'asserito dovere di deliberare espressamente e di motivare il proprio giudizio sullo specifico punto della decisione impugnata, ha considerato la pena inflitta "congrua, insuscettibile di riduzione", dopo avere evocato i "criteri tutti di cui all'art. 133 c.p.". In particolare, non potrebbe essere affermata la sussistenza di una motivazione implicita, posto che l'appellante aveva specificamente argomentato sulla motivazione del primo giudice (i precedenti penali sarebbero molto risalenti), e d'altra parte nessuna indicazione è stata fornita sui fattori dell'art. 133 c.p. che potrebbero avere orientato la specifica decisione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va dunque rigettato. In conseguenza di tale decisione, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
2. Correttamente la Corte territoriale ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza basata sull'allegazione del legittimo impedimento dell'imputato, e fondata sulla generica certificazione di un ricovero ospedaliero avviato proprio il giorno prima della data fissata per il dibattimento.
2.1. L'impedimento che comporta la necessità di rinvio dell'udienza, a mente dell'art. 420 ter c.p.p., è solo quello "assoluto". Quando l'impossibilità viene prospettata in rapporto alle condizioni di salute dell'interessato, è dirimente anzitutto l'eventualità che lo stesso non sia fisicamente in grado di presenziare al giudizio. La giurisprudenza ha doverosamente assimilato a tale situazione quella del soggetto che, al fine di partecipare all'udienza, dovrebbe mettere in pericolo grave e non evitabile la propria salute, cioè creare le condizioni per una evoluzione in senso deteriore della patologia in atto, senza alcuna possibilità di ridurre i rischi (Sez. 6, Sentenza n. 11678 del 19/03/2012, rv. 252318). È chiaro, per converso, che non possono assumere rilievo patologie, anche gravi e fastidiose, che tuttavia ragionevolmente consentirebbero, senza la probabilità di sviluppi drammatici, la presenza dell'interessato in udienza (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 4284 del 10/01/2013, rv. 254896; Sez. 5, Sentenza n. 44845 del 24/09/2013, rv. 257133), sempreché non risulti pregiudicata la possibilità di una partecipazione vigile ed attiva (Sez. 6, Sentenza n. 43885 del 05/11/2008, rv. 241913; Sez. 6, Sentenza n. 12836 del 04/02/2005, rv. 231720).
In questo quadro, la condizione di ricovero ospedaliero del soggetto preso in considerazione non risulta di per sè significativa. È fin troppo ovvio - anche senza illazioni sul carattere eventualmente strumentale del medesimo o sulla tolleranza delle strutture ricettive in merito a richieste non supportate da stringente necessità medica - che il ricovero si connette ad una scelta volontaria dell'interessato, se non sempre sull'an, molto spesso a proposito del quando.
Non è dunque la permanenza in ospedale ad assumere rilievo, ma la risolutiva necessità che tale permanenza coincida con la data di celebrazione dell'udienza. Tale necessità, a sua volta, deve tendenzialmente dipendere dalla impossibilità fisica di lasciare il nosocomio, oppure dalla creazione di un rischio grave ed ineluttabile che si connetterebbe al rinvio del ricovero, od alla sua (eventualmente momentanea) interruzione. Se le condizioni di salute dell'interessato non impongono - senza ragionevoli alternative - che lo stesso si trovi in ospedale proprio in concomitanza con il processo, l'impedimento non può considerarsi assoluto. Ed infatti, più volte, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la rilevanza di situazioni di ricovero ospedaliero non dovuto a gravi ed urgenti ragioni di salute (Sez. 2, Sentenza n. 42595 del 27/10/2009, rv. 255119; Sez. 2, Sentenza n. 22186 del 22/05/2007, rv. 236686; Sez. 1, Sentenza n. 38290 del 07/07/2004, rv. 229736). Deve aggiungersi, per completezza, che il giudice ben può esercitare con ragionevolezza il proprio sindacato, valutando nel loro complesso le conseguenze che deriverebbero dal rinvio o dall'interruzione del ricovero. Ad esempio, se lo stesso risultasse programmato in piena autonomia dalla struttura ricettiva, magari dopo una lunga attesa, e con il rischio di una nuova e pericolosa dilazione di cure mediche necessarie, anche se non indispensabili nell'immediato, il carattere cogente della concomitanza potrebbe essere ammesso (si veda per altro Sez. 6, Sentenza n. 45659 del 19/11/2010, rv. 249034). È chiaro, ad ogni modo, che le condizioni necessarie affinché l'impedimento possa considerarsi "assoluto" nei termini anzidetti dovrebbero essere compiutamente rappresentate dall'interessato.
2.2. A tale ultimo proposito, va notato come sia del tutto infondata la pretesa del ricorrente secondo la quale, ove la Corte territoriale avesse avuto dubbi sulle ragioni e sull'urgenza del ricovero certificato nell'interesse del AS, avrebbe dovuto essere disposte indagini di approfondimento, volte a verificare la prospettazione difensiva.
La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente chiarito che la verifica di allegazioni insufficienti costituisce una possibilità e non un obbligo per il giudice, il quale è ammesso a disporre il rinvio quando l'impedimento assoluto appaia "probabile", ma non è appunto onerato da un dovere di integrazione dell'enunciato difensivo (Sez. 5, Sentenza n. 43373 del 06/10/2005, rv. 233079; Sez. 5, Sentenza n. 35170 del 20/09/2005, rv. 232568; Sez. 5, Sentenza n. 3400 del 15/12/2004, rv. 231410; Sez. 5, Sentenza n. 48284 del 10/11/2004, rv. 230366; Sez. 6, Sentenza n. 9712 del 06/04/1995, rv. 202349; Sez. 6, Sentenza n. 14406 del 13/07/1990, rv. 185643; Sez. 6, Sentenza n. 7225 del 09/12/1989, rv. 184385; relativamente al codice abrogato, ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 4506 del 04/02/1988, rv. 178093).
Spetta a colui che rivendica il diritto al rinvio il compito di dare compiuta rappresentazione dell'impedimento, e del suo connotato di "assolutezza". Declinato sullo specifico terreno del ricovero ospedaliero, il principio si risolve nella necessità che l'interessato non si limiti a produrre un certificato di degenza, privo di indicazioni sulla diagnosi di entrata, sulla patologia in atto, sulla fase di trattamento della stessa, sulla durata presumibile della permanenza ospedaliera. Occorre, invece, che il giudice sia posto a conoscenza di tutti i dati indicati, e dunque messo in condizione di valutare l'effettiva serietà dell'ostacolo alla presenza, con i propri mezzi di conoscenza e valutazione delle cose mediche, od eventualmente mediante l'ausilio di una "visita fiscale".
Il contributo di un esperto medico è richiesto non quando si tratti di accertare quale sia la patologia in atto (che questo, come si è visto, è onere della parte), quanto piuttosto nei casi in cui si tratti di valutare in concreto, e se necessario mediante cognizioni specialistiche, se la patologia documentata abbia carattere completamente impeditivo.
2.3. Ciò premesso sul piano generale, non resta che ricordare come il certificato prodotto nell'interesse di AS si limitasse ad attestare il ricovero intervenuto il giorno prima, "in regime ordinario" e in un reparto di "medicina generale". Una prospettazione del tutto inadeguata, come puntualmente e motivatamente ha stabilito la Corte territoriale con l'ordinanza dibattimentale in atti.
3. Anche il secondo dei motivi di ricorso risulta infondato. Il Giudice di appello ha richiamato integralmente, ed in senso adesivo, la motivazione del Tribunale, il quale ha espressamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, con riferimento ai "numerosi precedenti penali" del AS.
Con motivazione assai sintetica, ma sufficiente con riguardo alle caratteristiche del caso di specie, la Corte territoriale ha sostenuto che, avuto riguardo ai fattori elencati nell'art. 133 c.p. (cioè ai fattori che notoriamente guidano anche la valutazione relativa all'applicazione eventuale dell'art. 62 bis c.p.), la pena inflitta all'odierno ricorrente appariva insuscettibile di riduzione, congrua, in tale giudizio comprendendo anche un tipico strumento di riduzione del trattamento sanzionatorio, qual è appunto la fattispecie in discussione.
È vero che, nei motivi di appello, AS aveva criticato espressamente l'argomento utilizzato dal primo Giudice per motivare la propria decisione, o meglio aveva sostenuto, con sintesi comparabile a quella delle sentenze de quibus, che i precedenti avrebbero potuto essere trascurati "sulla scorta della risalenza". Si tratta però - come ben si vede - di un argomento ben lontano dai requisiti di specificità e decisività che la giurisprudenza costantemente identifica quali presupposti per la configurazione di un obbligo di specifica trattazione da parte del giudice d'appello.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2014