Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2005, n. 43373
CASS
Sentenza 6 ottobre 2005

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Massime1

In tema di impedimento dell'imputato a comparire, essendo rimessa al giudice la valutazione non solo della gravità e del carattere assoluto dello stesso, ma anche della sua attualità, è legittimo il diniego del rinvio chiesto sulla base di un certificato medico nel quale non sia stata indicata la prevedibile durata della malattia. (In motivazione la Corte ha osservato che l'onere di provare l'impedimento grava interamente sull'imputato e che questi non può invocare la normativa sulla "privacy" che prevede la redazione del certificato medico senza indicazione della patologia e dei tempi di degenza connessi, posto che tale normativa è a tutela della riservatezza del privato e non può pertanto essere invocata da chi abbia interesse a provare la natura della malattia atta ad integrare il legittimo impedimento).

Commentario1

  • 1Impedimento del difensore, nessun riservatezza nei certificati medici (Cass. 8415/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

    In riferimento ad impedimento del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire va decisa, con adeguata valutazione del referto, in riferimento alla rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa. Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 16/12/2019) 02-03-2020, n. 8415 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2005, n. 43373
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43373
Data del deposito : 6 ottobre 2005

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