Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di impedimento dell'imputato a comparire, essendo rimessa al giudice la valutazione non solo della gravità e del carattere assoluto dello stesso, ma anche della sua attualità, è legittimo il diniego del rinvio chiesto sulla base di un certificato medico nel quale non sia stata indicata la prevedibile durata della malattia. (In motivazione la Corte ha osservato che l'onere di provare l'impedimento grava interamente sull'imputato e che questi non può invocare la normativa sulla "privacy" che prevede la redazione del certificato medico senza indicazione della patologia e dei tempi di degenza connessi, posto che tale normativa è a tutela della riservatezza del privato e non può pertanto essere invocata da chi abbia interesse a provare la natura della malattia atta ad integrare il legittimo impedimento).
Commentario • 1
- 1. Impedimento del difensore, nessun riservatezza nei certificati medici (Cass. 8415/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
In riferimento ad impedimento del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire va decisa, con adeguata valutazione del referto, in riferimento alla rilevanza della patologia; il che, evidentemente, presuppone una informazione completa ed esauriente circa la connotazione della patologia e la prognosi della stessa. Nella valutazione della legittimità dell'impedimento, il giudice di merito deve essere posto nella condizione di verificarne la sussistenza, ossia la sua fondatezza, serietà e gravità, nonchè la circostanza che lo stesso determini un'impossibilità assoluta. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 16/12/2019) 02-03-2020, n. 8415 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2005, n. 43373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43373 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/10/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1948
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA PE - Consigliere - N. 032270/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FO GI, N. IL 24/06/1933;
avverso SENTENZA del 06/05/2004 GIUDICE DI PACE di BAGHERIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
udito il difensore avv. LOMBARDO Domenico che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
NA PE ricorre per la Cassazione della sentenza indicata in epigrafe che lo ha dichiarato colpevole dei reati di ingiuria e di lesioni volontarie personali.
Propone due motivi di impugnazione, come segue rubricati e svolti.
1. Violazione di legge in ordine al diniego di differimento dell'udienza per impedimento di esso imputato da malattia. La censura è manifestamente infondata.
Una certificazione medica che, come quella di cui qui si discute, ometta di indicare la durata della malattia è correttamente disattesa dal giudice di merito.
L'impedimento a comparire dell'imputato, invero, oltre che grave e assoluto, deve essere attuale, cioè riferito all'udienza per la quale egli sia stato citato, in quanto l'impossibilità a presenziare alla stessa deve risultare dagli elementi addotti, non altrimenti superabili dal soggetto. E va aggiunto che, diversamente dal dedotto, il giudice di merito non ha alcun obbligo di disporre accertamenti fiscali per accertare l'impedimento a comparire, al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta. È poi del tutto privo di pregio il riferimento alla normativa sulla privacy, che non consentirebbe al medico di indicare nella certificazione la patologia da cui risulta affetto il proprio assistito nei tempi di degenza ad essa connessi: tale normativa garantisce, in ambito sanitario, che il "trattamento dei dati personali" si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona fisica, con particolare riguardo alla "riservatezza" e "all'identità personale", si pone cioè a tutela del paziente e dunque non concerne certamente il caso in cui sia proprio quest'ultimo a richiedere la certificazione medica che ne attesti lo stato di salute onde avvalersene per gli usi che liberamente intende fare, quale quello di esibizione in sede giudiziaria per dimostrare il proprio impedimento a comparire in udienza.
Come pure inconsistente è l'ultimo rilievo difensivo per il quale, nel caso concreto, al medico sarebbe stato "impossibile" rassegnare una prognosi in riferimento ai tempi di degenza.
2. Vizio di motivazione in punto di responsabilità.
Si imputa al giudice a quo di avere fondato la dichiarazione di colpevolezza sulle inattendibili, contraddittorie e travisate deposizioni rese dalle persone offese e dagli altri testimoni escussi, legati tutti da vincoli di parentela e, in quanto tali, animati da "spirito di parte".
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure che attengono al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ad una plausibile ricostruzione dei fatti, basata su un ragionato apprezzamento di attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese, corroborate da altri testimoni, ancorché parenti. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione di fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della somma di 500,00 euro a favore della Cassa del le ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005