Sentenza 22 maggio 2007
Massime • 2
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 96 cod. proc. pen. e 24 disp. att. cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono all'imputato di avere più di due difensori di fiducia anche se la pluralità di patrocinanti si sia determinata a seguito della riunione di più procedimenti, poiché detta limitazione non è in contrasto con alcun principio costituzionale, ed anzi asseconda l'esigenza di celerità imposta dal principio di ragionevole durata del processo. (La S.C. ha affermato inoltre che, in applicazione del criterio di priorità cronologica fissato dall'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., devono ritenersi in eccedenza e quindi inefficaci, anche a seguito della riunione, le nomine successive alla seconda).
Non è legittimamente impedito a comparire in giudizio l'imputato volontariamente ricoverato in ospedale per l'esecuzione di accertamenti clinici routinari (anche se delicati) dei quali non sia dimostrata l'indifferibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2007, n. 22186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22186 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 22/05/2007
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 631
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - rel. Consigliere - N. 21395/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL IA, nato il [...];
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Michele Renzo;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen. Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto la correzione di errore materiale in relazione alla pena o in subordine l'annullamento con rinvio e rigetto nel resto.
Sentito il difensore del ricorrente, avv. STORTONI Luigi del Foro di Bologna, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 18 ottobre 2000 AL IA veniva condannato alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione e L. 140 ml. di multa per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, e numerosi reati specifici attinenti allo stesso ambito. Con sentenza 13 dicembre 2002 questa Suprema Corte, in accoglimento del ricorso dell'imputato, annullava la sentenza relativamente alla dichiarazione di responsabilità per il reato associativo.
La Corte d'Appello di Bologna in sede di rinvio pronunciava sentenza in data 13 dicembre 2005 con la quale assolveva l'AL dal reato associativo e lo condannava per tutti gli altri reati ascrittigli alla pena di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 68.860 di multa. Contro la sentenza ricorre l'AL deducendo quattro motivi:
1. Nullità per mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire all'udienza del 13 dicembre 2005;
2. Omessa dichiarazione di contumacia dell'imputato alla stessa udienza, a seguito del diniego del rinvio per legittimo impedimento;
3. Nullità dell'ordinanza pronunciata dalla Corte d'Appello il 30 settembre 2005, quando aveva respinto l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omesso avviso a uno dei (tre) difensori dell'AL. Era infatti accaduto che il ricorrente fosse imputato in due processi, in uno dei quali era difeso da un solo avvocato, e in un altro da due avvocati, differenti dal primo. A seguito della riunione dei due processi egli si era venuto a trovare con tre difensori, e non aveva mai provveduto alla revoca - implicita o esplicita - di uno di essi. Il decreto di citazione per il giudizio di rinvio non era stato comunicato a uno dei tre difensori, da che l'eccezione di nullità sollevata e respinta. Col presente ricorso l'AL deduce altresì eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 96 c.p.p. e art. 24 disp. att. c.p.p. per contrasto con l'artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono il caso dei processi riuniti e non consentono all'imputato, per tale ipotesi, di munirsi di più di due difensori;
4. Erroneo calcolo della pena poiché la Corte d'Appello aveva applicato sulla pena-base determinata per il reato più grave, tra quelli caduti in continuazione, dieci aumenti di tre mesi e dieci milioni per altri 10 reati. In realtà la Corte d'Appello aveva omesso di considerare che avendo assolto l'AL dal delitto associativo, gli originari 11 capi d'imputazione si erano ridotti a 10, sicché non si sarebbero potuti applicare alla pena base più di 9 aumenti.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La motivazione del giudice di merito relativa al legittimo impedimento è congrua e immune da errori logici, e in ogni caso la stessa formulazione del ricorso ne dimostra l'inesistenza trattandosi di ricovero ospedaliero volontario per l'esecuzione di accertamenti clinici sicuramente delicati, ma inseriti in una routine di controlli periodici della quale non era affatto dimostrata l'inderogabilità. Nessuna nullità può conseguire all'omessa formalizzazione della dichiarazione di contumacia, trattandosi di un caso di nullità non espressamente comminata dalla legge e non altrimenti inquadrabile negli schemi delle nullità assolute previste dagli artt. 178 e 179 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 6487 dep. il 22 febbraio 2005,
secondo cui "l'omissione della dichiarazione formale di contumacia, sussistendo le condizioni per celebrare il processo in assenza dell'imputato, non determina alcuna violazione del contraddittorio e non è causa di nullità della sentenza, la quale non è prevista specificamente dall'ordinamento e nemmeno è comprensibile nel novero delle nullità di ordine generale, stante l'assenza di effetti pregiudizievoli in ordine all'intervento ed all'assistenza dell'imputato").
Relativamente all'avviso ai tre difensori, e pur considerando la particolarità del caso, in cui la non consentita pluralità di patrocinio si è creata a seguito di riunione di procedimenti, la Corte non vede motivo per disapplicare la tassativa previsione dell'art. 96 c.p.p., che limita a due i difensori per ogni imputato. Il codice non detta norme espresse per individuare quale tra i tre (o, in ipotesi, quattro, cinque e più, a seconda di quanti siano i processi riuniti e di quanti difensori in quelli patrocinassero) patrocinatori rivenienti da processi riuniti debba considerarsi revocato, ma prevede all'art. 24 disp. att. c.p.p. un criterio di ordine generale fondato sulla priorità cronologica, nel senso che l'ultima nomina in eccedenza si considera inefficace fino a revoca che riduca i difensori al numero consentito.
In applicazione analogica di questo criterio, anche nel caso in discussione la nomina formulata da ultima è da ritenersi inefficace, perché soprannumeraria. Nè può obiettarsi che tutte le nomine sono contestuali alla riunione, poiché esse conservano integre la loro singola identità di atti processuali e la loro collocazione nel tempo, sicché sarà sempre possibile istituire tra loro una gerarchia cronologica, che il ricorrente non si è curato di descrivere nei motivi di ricorso, incorrendo in difetto di specificità, e rendendo impossibile stabilire quale delle tre nomine fosse inefficace, perché ultima nel tempo. Non è perciò possibile stabilire con certezza se il difensore pretermesso potesse esercitare il suo mandato, ed avesse quindi diritto all'avviso. L'eccezione relativa all'omesso avviso al difensore, e il motivo che la illustra, devono essere dunque ritenuti inammissibili perché non sufficientemente specifici. L'eccezione di costituzionalità dell'art. 96 c.p.p. e art. 24 disp. att. c.p.p. è manifestamente infondata, poiché la limitazione del numero dei difensori per ogni imputato non contrasta con alcun principio costituzionale, anche quando il processo si alimenti da più giudizi riuniti, ed anzi asseconda le esigenze di celerità imposte dal principio della ragionevole durata del processo.
Il numero di due difensori è ordinariamente sufficiente a garantire nel modo migliore i diritti dell'imputato e le ipotesi marginali argomentate dal ricorrente, di processi articolati su più materie specialistiche, non ricorrono certamente nel caso di specie;
ciò che implicherebbe, pur volendo dilatare l'area della non manifesta infondatezza, la certa irrilevanza della questione nel presente giudizio.
Il motivo relativo al calcolo della pena è privo di fondamento, in quanto nasce da un equivoco sul numero dei reati contestati. Con la sentenza del 2000 la Corte d'Appello di Bologna stabiliva un aumento per la continuazione nella misura di mesi 3 e L. 10 ml. per ciascun reato oltre il più grave, e definiva complessivamente tale aumento in 33 mesi e L. 110 ml., sul presupposto che i reati contestati fossero 12, e che quindi gli aumenti per continuazione dovessero essere 11. Su questo punto si è formato il giudicato, a seguito della sentenza di questa Corte del dicembre 2002; la Corte territoriale in sede di rinvio, nel mantenere ferma l'entità dei singoli aumenti, non ne ha calcolati più 11 come la sentenza del 2000, ma soltanto 10 (cfr. sentenza del 2000 e la terza pagina manoscritta della motivazione della sentenza impugnata), tenendo così conto dell'assoluzione dal delitto associativo che pronunciava contestualmente.
In conclusione, il ricorso è manifestamente infondato e deve essere perciò dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali, nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi proposti, al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si ritiene di determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2007