Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2007, n. 22186
CASS
Sentenza 22 maggio 2007

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È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 96 cod. proc. pen. e 24 disp. att. cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono all'imputato di avere più di due difensori di fiducia anche se la pluralità di patrocinanti si sia determinata a seguito della riunione di più procedimenti, poiché detta limitazione non è in contrasto con alcun principio costituzionale, ed anzi asseconda l'esigenza di celerità imposta dal principio di ragionevole durata del processo. (La S.C. ha affermato inoltre che, in applicazione del criterio di priorità cronologica fissato dall'art. 24 disp. att. cod. proc. pen., devono ritenersi in eccedenza e quindi inefficaci, anche a seguito della riunione, le nomine successive alla seconda).

Non è legittimamente impedito a comparire in giudizio l'imputato volontariamente ricoverato in ospedale per l'esecuzione di accertamenti clinici routinari (anche se delicati) dei quali non sia dimostrata l'indifferibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 22/05/2007, n. 22186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22186
    Data del deposito : 22 maggio 2007

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