Sentenza 19 novembre 2010
Massime • 1
Non costituisce legittimo ed assoluto impedimento a partecipare al processo la necessità dell'imputato di sottoporsi ad un accertamento medico certificato come indifferibile a causa delle esigenze organizzative della struttura sanitaria presso cui deve essere eseguito e non in ragione delle specifiche ed impellenti condizioni di salute del medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2010, n. 45659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45659 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 19/11/2010
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1977
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 37096/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI LU;
2) IA FE;
3) IA LO;
4) \P NT;
5) \\ UR;
6) RA OV;
Avverso la sentenza 426/2006 della Corte di appello di Trento, del 5.10.2007;
Visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi;
Udita nella pubblica udienza del 18.11.2010 la relazione fatta dal Consigliere dott. Citterio;
Udito il Procuratore generale in persona del dott. Fraticelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Calaiacono in sost. dell'avv. Ripamonti per la parte civile;
Avv. Madia Marcello in sost. Titta Madia, Lauriola, Bertuol e Piccirilli per gli imputati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Nel contesto di un complesso procedimento in cui a più soggetti (imprenditori di varie regioni e funzionari pubblici) erano contestati numerosi episodi di turbata libertà degli incanti, un delitto associativo e reati contro la pubblica amministrazione, e varie posizioni processuali erano state separate in modo conforme alle richieste corrispondenti di trattazione con riti differenti, la Corte d'appello di Trento, con sentenza del 5.10.2007-7.5.2008 e definendo le posizioni di imputati che erano stati processati con rito abbreviato, concluso in primo grado dalla sentenza del locale GUP del 19.4-5.7.2006, tra l'altro, confermava le condanne alle pene di giustizia e risarcitorie degli imputati RA OV (capi 88 e 91 - entrambi art. 353 c.p.), LI LU (capo 22 - art.319 c.p. - e capo 24 - art. 353 c.p.), IA FE e
IA LO (capo 72 - art. 353 c.p.); assolveva \P NT e \\ UR da talune imputazioni, confermando le condanne rispettivamente per i capi 80, 88, 89, 90 e 91 il \P\, e per i capi 82, 88, 89, 90 e 91 - tutti art. 353 c.p. - \\\, riducendo le pene ed il danno liquidato in favore della parte civile Anas. I fatti risultano consumati nel *2004* e nei primi mesi del *2005*.
2.1 Il ricorso in favore di LI\ deduce i seguenti motivi:
violazione di legge e nullità della sentenza in relazione all'art.24 Cost., art. 599 c.p.p., comma 2 e art. 178 c.p.p., lett. C,
perché all'udienza del 5.10.2007 il processo d'appello sarebbe stato trattato nonostante il comprovato legittimo impedimento dell'LI\, documentato con specifico certificato medico *1.10.2007* attestante l'indifferibilità del test dinamico diagnostico di cinque ore cui l'imputato doveva sottoporsi, mentre la mera presentazione del certificato medico, insieme con la richiesta di rinvio da parte del difensore, costituirebbe idonea "manifestazione della propria volontà di comparire". Nel caso di specie l'impedimento sarebbe stato assoluto, la certificazione attestando il carattere urgente ed indifferibile dell'esame diagnostico cui doveva sottoporsi l'imputato.
- violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 192 c.p.p., quanto:
alla credibilità soggettiva ed oggettiva della chiamata in correità di DAL RI, perché la motivazione d'appello sarebbe sul punto "scarna e parziale"; il richiamo alla valutazione dei dati probatori in una visione di insieme non adempirebbe all'obbligo motivazionale in relazione alle discordanze tra le versioni fornite dal DA RI in ordine al numero ed alle ragioni delle dazioni di denaro, nonché alla dedotta inverosimiglianza del contesto riferito;
manifestamente illogica sarebbe aver ritenuto inesistente un intento punitivo del DAL RI, atteso che questi era socio al 50% della madre della persona che aveva accusato lo stesso DAL RI, sicché invece appariva logica la volontà di accusare falsamente LI\ per colpire, attraverso la madre, il proprio accusatore;
ai riscontri esterni, tali non essendo le due conversazioni richiamate dalla Corte distrettuale, perché relative a gara cui la CMS non aveva poi partecipato, o la presenza di pratica di tale società presso l'ufficio di DAL RI, dipendente addetto alla contabilità nell'ufficio tecnico comunale o l'ammissione dell'imputato di incontri con DAL RI e di ricezione di allusioni su gare future;
- violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'art. 353 c.p.: perché, irrilevante la conversazione del novembre 2004,
afferente periodo diverso, residuerebbe solo la comunicazione del numero di imprese partecipanti, condotta irrilevante ad integrare il reato.
2.1.1 Con atto pervenuto il 2.11.2010 è stata depositata memoria, cui sono allegati atti processuali ai quali si sono richiamati i motivi di ricorso.
2.2 RA\ ricorre con i seguenti cinque motivi di violazione di legge e vizi di motivazione in ordine:
- agli artt. 353 e 49 c.p., perché le condotte in concreto attribuite al ricorrente sarebbero state inidonee ad alterare effettivamente, ed ex ante, il normale svolgimento della gara. In particolare, quanto al capo 88, la mancata prestazione della fideiussione bancaria, determinando l'esclusione dalla gara, avrebbe reso la condotta quantomeno inidonea, costituendo fatto antecedente alla "gara"; così anche quanto al capo 91, per l'avvenuta esclusione dell'offerta per ragioni formali connesse alla mancanza di documentazione allegata all'offerta;
- all'art. 192, perché la Corte trentina non avrebbe motivato la riferibilità al RA\ degli elementi solo indiziari indicati, in contesto in cui la GE OL non era comunque capogruppo delle ATI che avevano presentato le offerte;
- agli artt. 132 e 133 c.p.: per l'assoluta mancanza di motivazione sulla concreta determinazione della pena, e sul relativo calcolo, pur applicando pena finale distante dal minimo edittale;
- all'art. 2059 c.c. e art. 185 c.p., perché il GUP avrebbe riconosciuto il danno morale e non quello non patrimoniale, ma il primo non sarebbe riconoscibile agli enti, e del secondo non sarebbe stata argomentata la prova della sussistenza, riferendosi a gare per le quali vi era stata esclusione dalla partecipazione ed a reato di mero pericolo;
- all'art. 174 c.p. e alla L. n. 241 del 2006, per l'omessa motivazione in ordine alla non applicazione dell'indulto.
2.3 Due gli atti di ricorso proposti dal medesimo difensore nell'interesse di \ANTONIO @PEPE\.
Con il primo (depositato il 17.7.2008 e presentato dall'avv. AU) sono dedotti i seguenti motivi:
- violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'art. 27 Cost., artt. 40 e 353 c.p., perché la sua colpevolezza sarebbe stata basata solo sul ruolo formale di amministratore, in particolare, quanto al capo 80 per l'interpretazione data alla telefonata *2183 del 2004* in ordine all'identificazione dell'interlocutore nel \Pepe\ e al rilievo probatorio sulla gara de qua, irrilevanti i rapporti pregressi con MA e la situazione logistica degli uffici delle due società; quanto al capo 88 per l'illogicità del rilievo probatorio attribuito al mero post it e per l'omessa motivazione sulla partecipazione personale di \Pepe\ alla specifica vicenda;
così per il capo 89; per il capo 90, sarebbe manifestamente illogica, e generica, la condanna di \Pepe\ in relazione all'argomentata responsabilità del solo MA;
anche quanto al capo 91, sarebbe stata omessa la motivazione sul personale coinvolgimento consapevole del ricorrente. Con il secondo, depositato il 17 ottobre 2008 e sempre proposto dall'avv. AU, che richiama la notifica della sentenza al codifensore avv. EP avvenuta il 18.7, i motivi deducono:
- violazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 c.p.p., perché le notifiche di atti di impulso procedimentale successive al 29.9.2005 (quando nell'udienza preliminare il \P\ aveva nominato gli avvocati AU e EP, revocando espressamente l'elezione di domicilio presso il precedente difensore) non sono state eseguite personalmente all'imputato. In ogni caso, se ritenuta la tardività dell'eccezione, il ricorrente deduce che sarebbe nulla la notifica delle motivazioni della sentenza di secondo grado, depositate oltre il termine assegnato nel dispositivo, "con conseguente nullità di tutto quanto successivamente compiuto".
violazione di legge perché non sarebbero state trascritte tre intercettazioni telefoniche, come richiesto con la domanda di giudizio abbreviato condizionato;
- violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 27 Cost., artt. 40 e 353 c.p., perché dall'esame dei verbali di gara - cui secondo il ricorrente questa Corte di legittimità dovrebbe procedere - si evincerebbe l'impossibilità di influenzare o alterare i risultati.
2.3.1 Il 5 novembre sono stati depositati "motivi nuovi".
2.4 Il ricorso proposto nell'interesse di \\ CC deduce i seguenti motivi:
- violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 8 c.p.p., perché la motivazione della Corte sarebbe illogica laddove aveva ritenuto irrilevante, ai fini della prova del luogo di costituzione dell'associazione di cui al capo 74, il rinvenimento di documenti e tracce operative presso la sede delle Officine S. Giorgio in *Roccabascerana* (circondario del Tribunale di Avellino), poi contraddittoriamente argomentando nell'escludere il reato associativo - delle stesse Officine come fulcro intorno alle quali ruotavano le varie ditte;
- violazione di legge in relazione all'art. 353 c.p. e vizi di motivazione risultanti dal verbale di interrogatorio del coimputato MA in data *22.4.2006*, del verbale s.i.t. di FR LO del *19.4.2005*, di pag. 64 dell'annotazione della Guardia di finanza *7.3.2005*: la Corte avrebbe tenuto in considerazione oggetti e documenti della Edilfor rinvenuti presso la sede di Officine meccaniche (timbro, fotocopia carta di identità del PI quale legale rappresentante, alcuni post it), pretermettendo la valutazione delle prove a discarico costituite dall'assenza di intercettazioni che lo citassero o lo vedessero protagonista, dalle spiegazioni di MA sulla presenza di timbri e documenti di altre ditte, dalle negazioni del dipendente FR\, e in definitiva dando apprezzamento prettamente soggettivo ad indizi labili. In particolare, quanto al capo 88 il passaggio logico dal post it alla persona del PI sarebbe avvenuto solo sulla base del ruolo oggettivo svolto dal ricorrente;
così pure in relazione al capo 89, per il quale solo suggestivo sarebbe il collegamento logico tra foglietto con le percentuali e dati della gara;
neutra sarebbe la documentazione richiamata dalla Corte distrettuale per il capo 90;
quanto al capo 91, il ragionamento della Corte avrebbe dovuto portare all'esclusione di responsabilità, essendo compatibile con l'azione autonoma della Edilfor al di fuori di accordi preventivi;
quanto al capo 82, la Corte avrebbe travisato il contenuto della nota della Guardia di finanza, che non indicherebbe contatti tra MA e PI o la Edilfor;
- violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato ed al principio di responsabilità personale dell'imputato, perché l'attribuzione dei fatti a PI, ed agli altri imputati, sarebbe avvenuta solo in relazione al loro ruolo di legali rappresentanti.
2.5 a 2.6 Con unico atto di ricorso, CO OC e GE OC deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione:
- all'art. 192 c.p.p., comma 2, perché la partecipazione delle imprese CC e SO alla gara, proprio 'spendendo' i numeri oggetto di due intercettazioni, e di un sms, tra gli originari coimputati D'HA e SA, non sarebbe stato elemento indiziario sufficiente, alla luce della mancata conoscenza diretta del primo e dell'incertezza sul riferimento rispetto ai vari IA\ possibili referenti, emergente dalle dichiarazioni dei due e della segretaria di SA, il che rendeva plausibile la riconducibilità del tutto ad un mero scambio di opinioni;
- al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 75 e D.P.R. n. 34 del 2000, art. 27 per la diversità di disciplina normativa tra le ipotesi di collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti e l'autonomo o unico centro di interessi, essendo irrilevanti precedenti esclusioni da gare per i collegamenti tra le imprese SO e CC (originariamente facenti capo ad unico gruppo), venuti meno a seguito di specifici interventi organizzativi;
all'art. 353 c.p., perché mancherebbe nella fattispecie alcuna condotta idonea a impedire o turbare lo svolgimento della gara, il ridotto numero dei collusi rispetto a quello dei partecipanti essendo inidoneo a determinare alcuna influenza, in mancanza di prova specifica sul punto, ne' potendo configurarsi pericoli presunti;
- all'art. 185 c.p. e art. 2043 c.c., perché il danno all'immagine non sarebbe configurabile in favore dell'ente pubblico Anas spa e, comunque sarebbe mancata ogni prova del danno specificamente patito dall'attività attribuita agli imputati, anche essendo stata immotivata la quantificazione non essendo sufficiente il generico richiamo all'equità.
Il 2.11.2010 sono stati presentati, sempre con unico atto, motivi nuovi, richiamando l'insegnamento di cui alla sentenza 22124/2009 di questa sezione e sviluppando il punto dell'interpretazione della disciplina anche Europea del rapporto tra imprese collegate.
3.1 Il ricorso di LI\ è infondato.
Quanto al primo motivo, in rito, va innanzitutto dato atto della fondatezza del rilievo difensivo secondo cui, quando è presentata una certificazione che si assume documentare un legittimo assoluto impedimento relativo all'imputato, è sufficiente che la richiesta di rinvio - necessaria manifestazione oggettiva ed inequivoca della volontà di comparire, posto che altrimenti la mera produzione è equivoca, essendo per sè compatibile anche con il mero intento di spiegare e giustificare la propria assenza così escludendo il 'disinteressè dell'imputato al suo processo - venga proposta dal difensore (Sez. 6, sent. 2811 del 18.12.2006 - 25.1.2007; Sez. 6, sent. 43201 dell'11.10 - 4.11.2004). Tuttavia correttamente la Corte distrettuale ha giudicato che comunque nella fattispecie la documentazione presentata non documentasse un legittimo assoluto impedimento a comparire. Tale certificazione, infatti, non illogicamente ne' in modo incongruo rispetto al contenuto letterale del testo è stata ritenuta dar conto di un'indifferibilità per ragioni organizzative della struttura sanitaria e non per esigenze sanitarie relative specificamente alla persona dell'imputato.
Se nel certificato fosse stato affermato che l'esame in questione doveva essere svolto in quel giorno perché, in relazione agli accertamenti precedenti e successivi o alle terapie in atto, solamente in quel momento temporale esso avrebbe avuto significatività e utilità medica, l'impedimento sarebbe stato assoluto e legittimo, in tal caso l'indifferibilità afferendo ad esigenze personali, specifiche, impellenti della salute della persona- imputato. Ma dare rilievo assorbente e non discutibile alla generica affermazione dell'indifferibilità di un accertamento medico per esigenze organizzative interne alla struttura significherebbe affermare il principio generale che le esigenze della struttura sanitaria prevalgono, per sè, sulle esigenze di giustizia, con il corollario inevitabile che i processi dovrebbero essere sempre differiti quando venisse attestata la sussistenza di un'esigenza organizzativa sanitaria, dalla stessa organizzazione sanitaria qualificata come indifferibile. Principio inconsistente: infatti, le esigenze di giustizia sono presidiate con immediatezza da specifici principi costituzionali (primo tra tutti quelli della ragionevole durata del processo e dell'efficienza della giurisdizione), mentre la tutela costituzionale in ambito sanitario riguarda con immediatezza la salute degli individui (art. 32 Cost., comma 1) e solo poi, e in modo mediato e non con pari rilievo, le esigenze organizzative del servizio sanitario.
Gli altri due motivi sono inammissibili perché si risolvono nella sollecitazione ad un apprezzamento del materiale probatorio diverso da quello, conforme, dei due giudici del merito. In particolare la Corte d'appello ha trattato espressamente gli aspetti riproposti nel ricorso, argomentando specificamente della credibilità del DAL RI e spiegando perché i rilievi difensivi non fossero determinanti. E, quanto ai riscontri, ha non illogicamente ritenuto che il tenore delle telefonate costituisse un riscontro oggettivo ed inequivoco di quella che era la qualità del rapporto tra LI\ e DAL RI, per sè - ed a prescindere quindi dal non riferirsi esse a quello specifico episodio - del tutto compatibile ad attribuire veridicità piena alla narrazione del DAL RI, insieme alle parziali ammissioni dello stesso imputato.
3.2 Il ricorso di RA\ è infondato.
È innanzitutto infondato il primo motivo. Va ricordato che, come correttamente argomentato dalla Corte distrettuale, secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità la produzione concreta di un danno o il conseguimento di uno specifico profitto non sono necessari per la consumazione del reato ex art. 353 c.p. (Sez. 2, sent. 13505 del 13-31.3.2008) e la condotta di turbamento si verifica quando comunque si altera - anche a seguito di collusione, quindi di ogni accordo clandestino diretto ad influire sulla determinazione delle offerte - il normale svolgimento della gara, essendo sufficiente il danno mediato e potenziale, attesa la sua natura di reato di pericolo (Sez. 6, sent. 37337 del 10.7 - 30.9.2003). Conseguentemente, le condotte di cui ai capi 88 e 91, pur caratterizzate da irregolarità dell'offerta che tendenzialmente conducono alla concreta successiva esclusione, sono inidonee ad escludere il turbamento della gara - inteso come pericolo di determinazione di danno mediato e potenziale - e conseguentemente la configurabilità del reato, perché, invece, per sè idonee ad alterare concretamente il normale svolgimento della gara medesima. In particolare l'avvenuta presentazione dell'"offerta collusa" rileva prescindendo dalla sua sorte, tra l'altro la tempestiva individuazione dell'eventuale irregolarità essendo mera evenienza probabile. Si deve poi tener presente che quando siano presentate, dai medesimi "sodali", più offerte "colluse", ciascuno risponde anche per le offerte materialmente presentate da soggetti fisicamente o giuridicamente distinti (essendo irrilevante, a questi fini, la questione, solo di natura sistematica, della configurabilità di un concorso nell'altrui offerta ovvero di un unico reato che abbia ad oggetto la pluralità di offerte presentate da soggetti diversi). Il secondo motivo è inammissibile perché la rilevanza data al rinvenimento di documenti e strumenti relativi alla GE OL, presso le Officine s. Giorgio, e all'effettiva presentazione di offerte secondo importi concordati costituisce apprezzamento di stretto merito, congruo ai dati riferiti ed immune da vizi di ordine logico rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E, rispetto al quale le censure del ricorso si risolvono nella sollecitazione ad una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimità.
Inammissibile perché pone questioni di merito è la doglianza sull'entità della pena, la quantificazione essendo stata espressamente oggetto di specifica rivalutazione e conferma da parte della Corte distrettuale, mentre non sussiste un interesse attuale e concreto del ricorrente - neppure dedotto - all'indicazione specifica del calcolo, una volta che, come nella specie, la pena applicata sia legittima.
Il motivo sulla statuizione civile è infondato. Rispetto alla qualificazione del titolo di danno riconosciuto all'ente ANAS, è innanzitutto assorbente la considerazione che la Corte distrettuale lo ha comunque definito espressamente danno non patrimoniale;
in ordine alla quantificazione, la liquidazione deliberata secondo equità e con specifico apprezzamento dell'essere la stessa "contenuta" (pag. 48 sent. app.), rispetto ad una condotta che, richiedendo comunque una deliberazione di esclusione, per le ragioni appena esposte ha comunque determinato il turbamento della procedura, risponde ai criteri di corretta determinazione, in relazione alla peculiare natura non patrimoniale (Sez. 6, sent. 2963 del 4.10.2004 - 31.1.2005; Sez. 1, sent. 8.11 - 25.1.2008; Sez. 3, sent. 38835 del 19.6 - 15.10.2008; Cass. Civ. Sez. 3, sent. 29185/08). L'ultimo motivo è inammissibile perché nuovo e generico, in quanto la questione non risulta dedotta nell'atto di appello (nè il ricorrente indica in quale atto sarebbe stata presentata la corrispondente istanza) e, in ogni caso, non sussiste un interesse specifico attuale alla pronuncia, che può essere richiesta al giudice dell'esecuzione senza pregiudizio, oltretutto essendo quello il giudice che migliore conoscenza può avere della complessiva "storia processuale" dell'imputato, in relazione ad eventuali altri precedenti o pendenze, che influiscono sul contenuto della deliberazione di applicazione concreta dell'indulto ai reati per i quali qui è intervenuta condanna.
3.3 Il primo motivo in rito del secondo ricorso proposto nell'interesse dell'imputato \P\ è fondato, il che è assorbente rispetto agli altri motivi.
Nell'atto di nomina degli avv. AU e EP, depositato in udienza preliminare (come comprovato dall'acquisizione di copia dell'atto), risultava effettivamente oltre alla revoca espressa del precedente difensore anche la revoca espressa dell'elezione di domicilio presso di lui, ancorché graficamente collocate in spazi diversi. La notificazione successiva a tale nomina, quella in particolare della citazione per il giudizio di appello (posto che la revoca è intervenuta nella fase dell'udienza preliminare, fase regolarmente incardinata e conclusasi - senza soluzione di continuità - con la sentenza di primo grado, quindi del tutto regolare), è stata tuttavia effettuata ancora presso il domicilio eletto revocato espressamente.
Giudica questa Corte che, nella fattispecie, si configura una notifica omessa e non meramente irregolare: la contestuale revoca della nomina fiduciaria, infatti, realizza una situazione per la quale il professionista che ha ricevuto l'atto era ormai soggetto del tutto estraneo al procedimento: perché non più difensore fiduciario, perché espressamente non più domiciliatario (Sez. 5, sent. 16495 del 20.4 - 15.5.2006; Sez. 4, sent. 6211 del 12.11.2009 - 16.2.2010). È anche non rilevante che in quell'atto vi sia l'indicazione del proprio domicilio non accompagnata da un'espressa affermazione di dichiarazione dello stesso, ai sensi dell'art. 162 c.p.p. e per gli effetti di cui all'art. 161 c.p.p.: rispetto al tema della riconducibilità o meno della mera "indicazione" alla formale "dichiarazione" (per tutte Sez. 5 sent. 2924 del 14.11.2008 - 22.1.2009) è assorbente la considerazione che in questo caso, revocata espressamente la domiciliazione, nel caso di ritenuta inidoneità dell'indirizzo di residenza le notifiche avrebbero dovuto esser fatte presso il nuovo difensore fiduciario, ex art. 161 c.p.p., comma 4. Il fatto pertanto che i difensori fiduciari nel processo d'appello non abbiano eccepito la nullità della notificazione del decreto di citazione all'imputato diviene irrilevante perché, allo stato della normativa codicistica, e pur tale soluzione potendo prospettare dubbi di ragionevolezza (tenuto conto dell'assistenza fiduciaria in atto e del contenuto che tale assistenza deve avere anche in termini di rapporto con l'assistito e con lo stesso giudice, secondo le norme del codice deontologico forense che già sono state ritenute indicative quanto meno di una massima di comune esperienza sul rapporto informativo sempre doverosamente in atto, tra difensore e assistito, salvi i casi di patologica interruzione della reperibilità dell'assistito, casi allora da segnalare al giudice:
Sez. 6, sent. 66 del 2.12.2009 - 7.1.2010), la nullità può essere eccepita in ogni stato e grado del procedimento.
Fondata l'eccezione, la sentenza va annullata quanto alla posizione processuale del \P\, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Trento per nuovo giudizio.
3.4 Il ricorso di \\\ è infondato.
L'eccezione di incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Avellino, è stata respinta da entrambi i Giudici del merito, sostanzialmente sull'apprezzamento di fatto che il rinvenimento, presso la sede della ditta s. Giorgio, del materiale utilizzato per la compilazione delle domande di partecipazione alle gare non desse necessario e certo conto del fatto che proprio in quel luogo fossero intervenute le intese iniziali tra tutti i sodali, tenuto anche conto della prospettiva di operare a livello nazionale, quel rinvenimento di documenti e tracce operative non comprovando il luogo dell'intesa e dovendosi pertanto guardare al primo reato, consumato con certezza nel circondario di *Trento*. Si tratta di argomentazione che muove appunto da un apprezzamento di fatto congruo ai dati probatori richiamati, non intrinsecamente contraddittorio o manifestamente illogico, e insuscettibile in questa sede di rivisitazione. Nè sussiste la dedotta contraddittorietà con le argomentazioni afferenti l'assoluzione del ricorrente, e del coimputato \P\, dal delitto associativo originariamente contestato, quelle incentrandosi sull'autonomia delle singole intese, aspetto assorbente rispetto alla presenza di documenti e materiale relativo ad altre ditte. Correttamente allora i Giudici di merito hanno ritenuto che il primo reato strumentale di pari gravità accertato, il capo 75, incardinasse la competenza trentina.
Il secondo motivo è inammissibile perché svolge deduzioni volte a sollecitare la rivalutazione del materiale probatorio, oggetto di un duplice conforme apprezzamento dei due Giudici del merito, non incongruo ai dati fattuali riferiti, sorretto da motivazione ne' apparente ne' viziata ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E: rivalutazione preclusa in questa sede.
Ciò vale anche per il terzo motivo, che rappresentando la possibilità - astratta - della disponibilità del documento personale di identità proprio del \\\ per cause a lui non conosciute ne' riconducibili, svolge deduzione di stretto merito.
3.5 I ricorsi proposti nell'interesse degli imputati IA FE e GE OC sono infondati. Il primo motivo svolge deduzioni di stretto merito, inammissibili in questa sede di legittimità, a fronte di un apprezzamento di fatto articolato, congruo ai dati probatori esposti, sorretto da motivazione non apparente ne' contraddittoria o manifestamente illogica, come quello conforme dei due Giudici del merito. Il secondo motivo è infondato: il pur dotto e articolato richiamo alla disciplina, anche Europea, sulle ipotesi di collegamento tra imprese non è pertinente al caso, dove l'affermazione di responsabilità non è intervenuta in ragione di una ritenuta violazione di tale disciplina ma solo per le prove, di fatti concreti e relative a specifiche condotte - le intercettazioni che parlavano anche delle imprese riconducibili ai due imputati, gli sms con le indicazioni numeriche, la corrispondenza delle offerte concretamente presentate da tali imprese ai dati numerici risultanti dagli sms - del tutto indipendenti da quei riferimenti normativi. L'unico richiamo alle altrove ritenute almeno parziali irregolarità formali nei rapporti tra le due imprese facenti capo allo stesso gruppo è stato fatto in motivazione solo come dichiarato ulteriore riscontro dell'effettivo collegamento esistente in fatto, del tutto prescindendo dalla rilevanza, tantomeno decisiva, di un'eventuale irregolarità formale.
Il terzo motivo è infondato. Alle considerazioni svolte trattando il sostanzialmente medesimo punto, sub 3.2, va aggiunto un rilievo specifico, in ordine alla dedotta inidoneità delle condotte per il ridotto numero dei collusi rispetto al complesso dei partecipanti. Infatti, l'idoneità ad alterare il normale svolgimento della gara emerge dalla mera applicazione della massima di esperienza connessa alla regola matematica dell'influenza di ogni singola offerta sulla determinazione dell'offerta media (Sez. 6, sent. 8443 dell'8.5 - 17.7.1998: si noti, in relazione al contenuto della massima che accompagna questa decisione, che la sentenza non afferma in motivazione il principio secondo cui solo l'influenza in maniera decisiva avrebbe rilevanza, ma argomenta invece, come del resto ovvio, che "l'incidenza sul risultato" - che sempre sussiste in virtù di quella regola matematica - "è tanto maggiore quanto più alto è il numero dei partecipanti all'accordo collusivo"). Anche il quarto motivo è infondato, per le ragioni già argomentate trattando la posizione del coimputato RA, stante l'unicità di motivazione e deliberazione sulle statuizioni civili.
4. Al rigetto dei ricorsi proposti nell'interesse degli imputati RA\, IA FE, IA LO, \\\ e LI\ segue la condanna di ciascuno di loro al pagamento delle spese processuali.
I primi quattro, poi, vanno condannati in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile ANAS che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto delle attività espletate da tale parte.
P.Q.M.
Annulla nei confronti di \P NT la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trento.
Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna inoltre IA FE, IA LO, \\ UR e RA OV in solido alla rifusione delle spese, che liquida nella somma di Euro 2000 oltre accessori, in favore della parte civile spa ANAS.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2010