Sentenza 16 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2004, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ ND, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANASTASIO II 80, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO BARBATO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato UMBERTO BIONDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA S LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DEL PRATO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
LS IS, NUOVA MAA ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2949/99 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 2^ Civile, emessa il 17/11/99 e depositata il 03/12/99 (R.G. 1575/96);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Adriano BARBATO;
udito l'Avvocato Enrico DEL PRATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 19.3.1989 un'autovettura condotta dal proprietario CH OR ed assicurata dalla Compagnia NA di Assicurazioni spa venne a collisione con un motociclo condotto da ZI RO, che in conseguenza dello scontro subì lesioni personali con postumi. Con citazione dell'11-12.9.1989 il ZI, sostenendo che il sinistro aveva tratto causa esclusiva dalla imprudente condotta di guida del CH, convenne dinanzi al Tribunale di Corno il CH e la tirrena per esserne risarcito. I convenuti resistettero alla domanda. In corso di causa la NA fu posta in liquidazione coatta amministrativa ed il ZI riassunse il giudizio nei confronti del commissario liquidatore della NA e chiamò in causa la M.A.A., impresa designata alla liquidazione dei sinistri per conto dell'I.N.A. - Fondo di garanzia per le vittime della strada. Con sentenza dell'8.10.1994 il Tribunale, ritenuta la colpa esclusiva del CH quanto alla produzione del sinistro, lo condannò, in solido con la M.A.A., al pagamento della somma di L. 67.734.975 in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, di quello biologico e di quello morale. Su appello principale della NA e su appello incidentale del ZI la Corte di Milano, con sentenza del 3.12.1999, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato il CH e la M.A.A., in solido, al pagamento della somma di L. 79.734.975 in favore del ZI, osservando: 1) che nulla poteva attribuirsi all'infortunato a titolo di danno patrimoniale da lucro cessante, in relazione ai postumi delle lesioni da lui subite;
2) che andavano, invece, aumentati gli importi dei risarcimenti dovuti al ZI per il danno biologico e per quello morale. Ricorre il ZI con tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste la NA in liquidazione con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente eccepisce pregiudizialmente la inammissibilità del controricorso, in quanto notificato oltre il termine perentorio di legge. L'eccezione è fondata, giacché il ricorso è stato notificato alla NA in liquidazione il 3.11.2000, mentre il controricorso è stato notificato al ZI il 12.1.2001 e, quindi, oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 370 co. 1^ cod.proc.civ.. Col primo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 81 e 100 cod.proc.civ. e 19 legge 24.12.1969 n. 990. Lamenta che la Corte di merito abbia considerato ammissibile l'appello proposto dalla NA in liquidazione, quantunque la NA non avesse interesse ad impugnare la sentenza pronunziata nel giudizio di primo grado, giacché in quel giudizio non era risultata soccombente e - ad avviso del ricorrente - non vi avrebbe assunto neppure la qualità di parte. La doglianza non ha fondamento. Nel giudizio di primo grado la NA in liquidazione, quale litisconsorte necessaria dell'impresa designata M.A.A., ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969, aveva assunto la qualità di parte (Cass. 25.11.1998 n.
11966) ed il suo interesse alla impugnazione della sentenza del Tribunale derivava dalla facoltà dell'impresa designata M.A.A., condannata a risarcire il danneggiato, di surrogarsi a quest'ultimo e all'assicurato, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 990, insinuando il proprio credito nello stato passivo della procedura concorsuale. Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 cod.civ. e 36 cost., nonché vizi motivazionali. Lamenta che la Corte di merito gli abbia denegato il risarcimento del danno patrimoniale relativo alla invalidità permanente conseguita a suo carico dalle lesioni subite. Sostiene che la Corte milanese avrebbe, invece, dovuto tener conto della accentuata probabilità di future riduzioni della capacità lavorativa dell'infortunato, con conseguente perdita di redditi. La doglianza è priva di fondamento. È orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per cui in tema di risarcimento del danno i postumi di invalidità personale di piccola entità (cd. micropermanente) - in quanto non superiori al 10 per cento (come appunto quelli conseguiti alle lesioni subite dal ZI ) - non incidendo sulla capacità del danneggiato di produrre reddito, non hanno rilevanza sul danno di natura patrimoniale, ma, riguardando la menomazione del bene salute, possono essere valutati soltanto sotto l'aspetto del danno biologico (Cass. 30.10.2002, n. 15289; Cass. 21.11.2000, n. 15027; Cass. 25.9.1997 n. 9399), il cui risarcimento
è stato, nella specie, debitamente incrementato dalla Corte di merito.
Col terzo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 2056, 1219, 1223, 1224 e 1499 cod.civ., nonché vizi motivazionali. Lamenta che la Corte di merito abbia fatto decorrere gli interessi sulla somma complessiva liquidata a titolo di risarcimento dalla pronunzia della sentenza di primo grado, anziché dal giorno del sinistro. La doglianza è fondata. Effettivamente la Corte territoriale ha disposto la decorrenza degli interessi legali dalla sentenza di primo grado. Avrebbe, invece, dovuto far decorrere gli interessi dal giorno del sinistro sugli incrementi nominali, via via susseguitisi, della somma dovuta a titolo di risarcimento calcolata in base ai valori monetari correnti al momento del sinistro, oppure attribuire gli interessi, con la stessa decorrenza, sulla stessa somma, rivalutata in base ad un indice medio (Cass. S.U. 17.2.1995 n. 1712; Cass. 17.1.2003, n. 608). La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente al punto investito dalla censura accolta con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato.
Stimasi di compensare le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso e rigetta gli altri. Cassa in relazione e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004