Sentenza 4 febbraio 2005
Massime • 1
L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale dell'imputato a fare ingresso nell'aula di udienza che sia superiore a qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psico-fisiche in cui versa il soggetto. Ed invero la facoltà di comparire è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, sicchè deve affermarsi che la garanzia sottesa a questo diritto comporta che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge. (Nella specie la Corte ha ritenuto che la sciatalgia acuta, diagnosticata dalla certificazione medica, comporti una incapacità assoluta a deambulare e a comparire all'udienza per chi voglia esercitare, con la necessaria tranquillità, il diritto di difesa).
Commentario • 1
- 1. Procedimento di sorveglianza: il giudice deve rinviare l’udienza se il detenuto è impedito da gravi ragioni di salute (Cass. Pen. n. 33402/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2025
La massima La Prima sezione, in tema di procedimento di sorveglianza e diritto del detenuto a presenziare all'udienza, ha affermato che il legittimo impedimento per motivi di salute è rilevante anche in tale fase processuale, purché il condannato abbia chiesto di essere sentito personalmente. Rientra tra le ipotesi di impedimento non solo la malattia che impedisce fisicamente la comparizione, ma anche quella che compromette la capacità di partecipazione vigile e consapevole all'udienza. In tali casi, il giudice deve rinviare l'udienza e non può procedere in assenza del detenuto, pena la nullità del provvedimento. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 02/10/2025, (ud. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2005, n. 12836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12836 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 04/02/2005
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 177
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 32354/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU OS, n. a Napoli il 29.5.1942;
avverso la sentenza in data 5 aprile 2002 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VENEZIANO Antonio G., che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado e rinvio al Tribunale di Roma.
FATTO
Con sentenza in data 7 marzo 2001, il Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava QU OS, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi dieci di reclusione, in quanto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 314 cpv. c.p., in quanto, quale Presidente del Tribunale militare di Roma, ripetutamente utilizzava l'auto di servizio ed il relativo autista, anche in ore serali, per esigenze di natura privata, facendone un uso momentaneo, allo scopo di farsi accompagnare, in periodi concomitanti la ristrutturazione dell'appartamento di proprietà in via Grossi Gondi, presso il suddetto appartamento, ovvero in diversi esercizi commerciali per l'acquisto di materiale necessario alla detta ristrutturazione (maioliche, marmi, porte blindate, infissi in alluminio).
In particolare, verso la metà del dicembre 1997, si faceva accompagnare dall'aviere autista Marco Saffiotti, a tarda ora, dalla sua abitazione di via del Grande in un negozio di marmi in via Tuscolana;
in data 28 gennaio 1998, si faceva accompagnare dall'autista Giuseppe GR in via dei Volsci, presso negozi di marmo, in via Case Rosse, presso un negozio di materiali edili, e, a due riprese, presso la nuova casa in ristrutturazione di via Grossi Gondi;
in data 2 febbraio 1998, verso le ore 21, si faceva prelevare a casa dall'autista GR, che lo accompagnava in via Merulana, per motivi estranei a ragioni di ufficio, e quindi lo riportava a casa verso le ore 22;
in data 4 febbraio 1998, durante un periodo di congedo per malattia, si faceva accompagnare in via dei Volsci presso negozi di marmi, poi presso la stazione Termini, e a due riprese nella casa in ristrutturazione di via Grossi Gondi.
A seguito di impugnazione dell'imputato, la Corte di appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riconosceva l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., e riduceva la pena (sia per effetto della detta attenuante sia commisurando la pena base al minimo edittale) a mesi due e giorni venti di reclusione, sostituiti con euro 3.098 di multa. La Corte di merito riteneva provata la responsabilità penale dell'imputato sulla base delle dichiarazioni degli autisti Saffiotti e GR, dei fogli di marcia relativi alle due autovetture di servizio, da cui risultava il reiterato uso improprio dell'autovettura di servizio, in relazione a visite effettuate presso rivendite di materiali edili finalizzate alla ristrutturazione del nuovo appartamento dell'imputato.
Ricorre per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore avv. Giorgio Angelozzi Gariboldi, che con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 420-ter c.p.p. e il vizio di motivazione sul punto relativo alla violazione del diritto di difesa conseguente al mancato rinvio richiesto alla udienza del 7 marzo 2001 davanti al Tribunale in relazione al legittimo impedimento a comparire dell'imputato, affetto da sciatalgia acuta che determinava una sua incapacità a deambulare per giorni tre, come documentato dal certificato medico in data 6 marzo 2001.
Il Tribunale aveva incongruamente ritenuto che l'imputato avrebbe potuto ovviare alla infermità "con altri mezzi di locomozione"; e la Corte di appello ha confermato tale erronea valutazione, rilevando che non risultava certificata la prescrizione di rimanere a letto, che invece era evidentemente compresa nella attestazione circa l'incapacità di deambulare, e assumendo che l'imputato avrebbe potuto ovviare all'impedimento locomotorio ricorrendo a non meglio precisati "comuni mezzi offerti dalla tecnica".
Trattandosi di invalidità di ordine generale a regime intermedio tempestivamente eccepita con l'atto di appello, da essa discendeva la nullità dell'ordinanza reiettiva e quella consequenziale del giudizio di primo e di secondo grado.
DIRITTO
Il ricorso appare fondato.
Nella certificazione medica in data 6 marzo 2 001, esibita alla udienza del giorno successivo, si attesta che l'imputato era "affetto da sciatalgia acuta con rigor muscolare lombosacrale e incapacità a deambulare", con prognosi di "tre giorni s.c".
Il Tribunale rigettava la richiesta di rinvio formulata dal difensore, limitandosi a rilevare che "la patologia indicata nel certificato medico non costituisce impedimento assoluto a comparire, potendosi ovviare con altri mezzi di locomozione".
Nell'esaminare la censura di nullità del dibattimento di primo grado, per violazione del diritto di difesa, la Corte di appello, confermava la valutazione del Tribunale, osservando che l'impedimento denunciato era "agevolmente vincibile coi comuni mezzi offerti dalla tecnica per sopperire alle esigenze di locomozione di quanti versano, temporaneamente o definitivamente, nell'impossibilità di deambulare"; e ciò in quanto, pur essendo stata attestata "una temporanea inidoneità alla deambulazione di origine muscolare e di tipo per così dire meccanico", non risultava certificata "nè eventuale prescrizione di restare a letto - men che mai immobile (...) - ne' eventuale inibizione di natura sanitaria a uscir di casa".
Evidentemente i giudici di merito, dato per accertato che l'imputato non potesse deambulare, ritengono fosse suo onere procurarsi mezzi di trasporto (quali, a quanto è dato intuire, lettiga e ambulanza) idonei a che egli fosse prelevato sin dall'interno del suo appartamento, trasportato fino all'aula di udienza e, al termine di questa, ricondotto nell'abitazione.
Va sul punto osservato che l'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento materiale dell'imputato a fare ingresso nell'aula di udienza che sia superiore a qualsiasi sforzo umano e che prescinda dalle condizioni psico-fisiche in cui versa il soggetto. Se si intendesse per impossibilità a comparire la sola materiale impossibilità per l'imputato ad essere presente nel luogo ove si svolge il processo, difficilmente potrebbero ipotizzarsi situazioni nelle quali, facendosi ricorso ai "comuni mezzi offerti dalla tecnica" (per usare l'espressione contenuta nella sentenza impugnata), la sua persona non possa essere prelevata e trasportata in un'aula di giustizia.
invece, posto che la facoltà di comparire è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, deve affermarsi che la garanzia sottesa a questo diritto comporta che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico come parte attiva della vicenda che lo coinvolge.
Sicché, nel caso in cui sussista uno stato morboso che incida seriamente sulla salute, potrà solo esigersi che l'interessato spinga il proprio sforzo diretto a partecipare al processo sino a dove non esista una condizione psico-fisica incompatibile con tale impegno.
Ora, la sciatalgia acuta di cui era affetto l'imputato, oltre ad aver prodotto, come attestato dalla certificazione medica, una incapacità assoluta di deambulare, è per sua natura una infermità che, secondo lo stesso portato lessicale, inevitabilmente provoca al paziente forti dolori a ogni movimento corporeo. Richiedere all'imputato che versi in tali condizioni, e che voglia comparire all'udienza, di impegnarsi mentalmente e materialmente per assicurarsi il tempestivo ausilio di mezzi di trasporto che sopperiscano integralmente alla sua incapacità locomotoria, e pretendere per di più che egli assista, in simili condizioni di sofferenza, allo svolgimento della udienza, va al di là di ciò che può legittimamente richiedersi a chi voglia esercitare effettivamente, con la necessaria tranquillità d'animo e capacità intellettiva, il suo diritto di difesa.
in una fattispecie quale quella qui considerata, lo sforzo che il LL avrebbe dovuto esercitare incontrava dunque due ostacoli, che discendono da altrettanti principi fondamentali del nostro ordinamento: quello del diritto alla salute, che implica la inesigibilità di imporre al malato stress psico-fisici tali da poter aggravare le condizioni di salute o provocare sofferenze apprezzabili;
quello del diritto di difesa, esplicabile solo in condizioni di lucidità mentale che non siano compromesse da patologie rilevanti.
A tale ultimo riguardo va richiamato l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui la nozione di "intervento dell'imputato" (evocata dall'art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p.) non può essere restrittivamente intesa nel senso di mera presenza fisica nel procedimento, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale dell'imputato, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare (Cass., sez. 1^, sent. n. 4242, c.c. 20 giugno 1997). In termini non dissimili, la Corte costituzionale ha avuto occasione di precisare che "la garanzia costituzionale del diritto di difesa comporta la necessità che l'imputato sia in grado non solo di essere fisicamente presente, se lo ritiene, al processo, ma anche di partecipare in modo consapevole e attivo alla vicenda processuale (...), interloquendo con gli altri soggetti del processo medesimo, allo scopo di esercitare l'autodifesa, e di comunicare con il proprio difensore" (sent. n. 39 del 2004; che richiama anche la sent. n. 341 del 1999). Queste condizioni non possono ritenersi soddisfatte in una situazione di incapacità locomotoria accompagnata da una sintomatologia dolorosa quale quella riferibile alla patologia nella specie riscontrata, dal che deriva la nullità, per violazione del diritto di difesa, dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e, conseguentemente, delle sentenze di primo e di secondo grado. Gli atti devono pertanto essere rimessi ad altra sezione del Tribunale di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nonché quella emessa dal Tribunale di Roma in data 7 marzo 2001, e rinvia per il giudizio ad altra sezione del Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2005