Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 43885
CASS
Sentenza 5 novembre 2008

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell'imputato a fare ingresso nell'aula d'udienza, in quanto la facoltà di comparire, che è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, implica che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile ed attivo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la patologia riscontrata all'imputato - consistita in una sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori e trattata con oppioidi forti - non solo comportasse una difficoltà nella deambulazione, ma anche l'incapacità a comparire all'udienza per chi volesse esercitare, con la necessaria tranquillità, il diritto di difesa).

Commentario1

  • 1Procedimento di sorveglianza: il giudice deve rinviare l’udienza se il detenuto è impedito da gravi ragioni di salute (Cass. Pen. n. 33402/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2025

    La massima La Prima sezione, in tema di procedimento di sorveglianza e diritto del detenuto a presenziare all'udienza, ha affermato che il legittimo impedimento per motivi di salute è rilevante anche in tale fase processuale, purché il condannato abbia chiesto di essere sentito personalmente. Rientra tra le ipotesi di impedimento non solo la malattia che impedisce fisicamente la comparizione, ma anche quella che compromette la capacità di partecipazione vigile e consapevole all'udienza. In tali casi, il giudice deve rinviare l'udienza e non può procedere in assenza del detenuto, pena la nullità del provvedimento. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 02/10/2025, (ud. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 43885
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43885
Data del deposito : 5 novembre 2008

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