Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
L'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica, come causa ostativa del giudizio contumaciale, non va intesa come impedimento esclusivamente meccanico dell'imputato a fare ingresso nell'aula d'udienza, in quanto la facoltà di comparire, che è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, implica che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile ed attivo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che la patologia riscontrata all'imputato - consistita in una sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata ad entrambi gli arti inferiori e trattata con oppioidi forti - non solo comportasse una difficoltà nella deambulazione, ma anche l'incapacità a comparire all'udienza per chi volesse esercitare, con la necessaria tranquillità, il diritto di difesa).
Commentario • 1
- 1. Procedimento di sorveglianza: il giudice deve rinviare l’udienza se il detenuto è impedito da gravi ragioni di salute (Cass. Pen. n. 33402/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2025
La massima La Prima sezione, in tema di procedimento di sorveglianza e diritto del detenuto a presenziare all'udienza, ha affermato che il legittimo impedimento per motivi di salute è rilevante anche in tale fase processuale, purché il condannato abbia chiesto di essere sentito personalmente. Rientra tra le ipotesi di impedimento non solo la malattia che impedisce fisicamente la comparizione, ma anche quella che compromette la capacità di partecipazione vigile e consapevole all'udienza. In tali casi, il giudice deve rinviare l'udienza e non può procedere in assenza del detenuto, pena la nullità del provvedimento. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 02/10/2025, (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/11/2008, n. 43885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43885 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 05/11/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1419
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 029343/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LAMBERTI ALFONSO, N. IL 30/01/1937;
avverso SENTENZA del 20/02/2007 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Uditi i difensori Avv.ti PANSINI e ZECCA che si sono riportati al ricorso.
FATTO
Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di calunnia (art. 368 c.p.), per avere, con denuncia presentata ai Carabinieri, incolpato CC NG, che sapeva innocente, del reato di peculato aggravato, consistito nell'avere usato un'autovettura di Stato senza averne titolo. Deduce che:
1.- illegittimamente e con illogica motivazione è stato escluso un legittimo impedimento dell'imputato a partecipare all'udienza fissata per la trattazione del giudizio di appello;
2.- illegittimamente sono state utilizzate nel giudizio le dichiarazioni predibattimentali di un teste chiave, sulla base della mera attestazione dei CC che lo stesso aveva abbandonato il suo domicilio, ed è stata respinta la richiesta di audizione di due testi della difesa;
3.- il fatto riferito nella denuncia non integrava un'effettiva ipotesi di reato, dovendosi escludere la configurabilità del peculato in relazione a un uso meramente occasionale di un bene pubblico;
4.- non è stata adeguatamente valutata l'incidenza, sul dolo del reato, della accertata condizione di alterazione psichica in cui versava l'imputato all'epoca del fatto;
5.- non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3 in materia di prescrizione.
DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporta l'assorbimento degli altri motivi.
La motivazione con cui, invero, il giudice d'appello (in contrasto con il P.G. di udienza) ebbe a disattendere, all'udienza del 20.02.2007, l'allegato impedimento dell'imputato a comparire in giudizio per motivi di salute, è radicalmente viziata. Da un lato, infatti, essa valorizza del tutto impropriamente il dato, puramente estrinseco, della identità, quanto a diagnosi e prognosi, della certificazione sanitaria prodotta con altra presentata in precedenza, laddove, com'è evidente, quello che rilevava era la portata, valenza e attualità intrinseca della ultima certificazione prodotta, relativa alle condizioni in atto del soggetto. Dall'altro, a fronte dell'attestazione di una sindrome algica lombo-sacrale acuta irradiata a entrambi gli arti inferiori, di grado severo, richiedente l'assunzione giornaliera di terapia analgesica con oppioidi forti e confinante il paziente a letto o su sedia, non poteva certo la Corte di merito limitarsi a rilevare, senza alcun accertamento diretto, che la patologia segnalata era sì indice di uno stato di malessere e di incerta deambulazione, ma non di totale impossibilità a comparire con idoneo accompagnamento, familiare o sanitario. In tal modo la Corte d'appello, dando rilievo solo alla difficoltà deambulatoria dell'imputato, ha ritenuto fosse suo onere procurarsi ausilii idonei ad assicurarne il trasporto e la presenza in udienza. Così facendo, però, ha inaccettabilmente inteso l'assoluta impossibilità a comparire derivante da infermità fisica come impedimento esclusivamente meccanico dell'imputato a fare ingresso nell'aula di udienza, senza considerare che la facoltà di comparire è estrinsecazione dell'esercizio del diritto di difesa, implicante che l'imputato sia in grado di presenziare al processo a suo carico in modo vigile e attivo (cfr. Corte cost. sent. n. 39 del 2004 e sent. n. 341 del 1999; Cass. n. 12836 del 06.04.2005; n. 4242, c.c. 20.06.1997).
La condizione patologica da cui era affetto l'imputato, oltre ad aver prodotto una seria insicurezza deambulatoria, gli produceva, stando alla certificazione (non superata da verifiche tecniche o argomenti dirimenti), una sintomatologia dolorosa diffusa e grave, richiedente un trattamento continuativo con oppiodi forti. In una situazione del genere, richiedere all'imputato, interessato a comparire all'udienza, di impegnarsi mentalmente e materialmente, sia per assicurarsi il tempestivo ausilio di mezzi di trasporto atti a sopperire alla sua difficoltà locomotoria, sia per assistere, in una condizione di sofferenza fisica e/o pesante sedazione farmacologica, allo svolgimento della udienza, va al di là di ciò che può
legittimamente esigersi da chi voglia esercitare effettivamente, con la necessaria tranquillità d'animo e capacità intellettiva, il suo diritto di difesa, evitando, altresì, stress psico-fisici suscettibili di aggravare le sue condizioni di salute o provocare sofferenze apprezzabili, in modo incompatibile con la tutela (costituzionalmente garantita) del diritto alla salute. La situazione di insicurezza locomotoria accompagnata da una sintomatologia dolorosa quale quella riferibile alla patologia nella specie riscontrata, comportava, quindi, nella sostanza, una assoluta impossibilità a comparire dell'imputato. Dal che deriva la nullità dell'ordinanza dichiarativa della contumacia e degli atti conseguenti, fino alla sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008