Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
Non può ritenersi idonea a documentare l'effettiva sussistenza di un impedimento assoluto dell'imputato a comparire, una certificazione sanitaria che attesti la mera illustrazione dello stato di fatto della degenza in un reparto specialistico di un nosocomio, senza indicazione della specifica patologia in atto e senza attestazione dell'assoluta impossibilità per il paziente di lasciare l'ospedale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/07/2004, n. 38290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38290 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI AR - Presidente - del 07/07/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 871
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 011183/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DE PE N. IL 19/09/1966;
2) ZZ IG N. IL 13/03/1960;
3) CE MARIO, N. IL 20/05/1959;
avverso SENTENZA del 19/01/2004 CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Veneziano G. che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv. Cimmelli per LI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Avv. Nicola Nagoniello per PO e ES, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 10.12.2001 la Corte d'assise di Salerno - sezione prima penale - dichiarava:
GI PO e AR ES colpevoli del delitto di concorso in tentato omicidio volontario, esclusa l'aggravante di cui all'art. 576 n. 1 in relazione all'art. 61 n. 2 c.p., consumato in danno di AL OS in Eboli l'1.7.1983 (capo a), condannandoli, previa concessione della diminuente del rito per il giudizio abbreviato, ciascuno alla pena di anni sei di reclusione, oltre alle pene accessorie;
IU LI colpevole dei delitti di concorso in detenzione e porto continuato aggravato di armi da guerra alterate (capo e) e di omicidio volontario commesso in danno di AL OS in Eboli il 25.3.1988 (capo d), condannandolo, ritenuta la continuazione tra i reati e previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/1991 dichiarata prevalente sulle contestate aggravanti e della diminuente del rito per il giudizio abbreviato, alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, oltre alle pene accessorie;
assolveva tra gli altri, PO e ES dal delitto di concorso in detenzione e porto di un'arma comune da sparo (capo b) per essere il reato estinto per prescrizione La Corte d'assise d'appello di Salerno, con sentenza del 19.1.2004, in parziale riforma della pronunzia di primo grado appellata dagli imputati, dichiarava, tra l'altro, non doversi procedere nei confronti di LI in ordine ai reati contestati sub e) per essere i medesimi reati estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, riduceva ad anni dieci la pena irrogata ad LI.
Da entrambe le sentenze emergeva che il tentato omicidio e, successivamente, l'omicidio di AL erano riconducigli all'aperta ribellione della vittima, estrinsecatasi nel rifiuto di sottostare alle pretese estorsive formulate nei suoi confronti nell'anno 1983, al predominio criminoso del gruppo di AN AI, operante in territorio di Piana del Sele ed inserito nella più ampia organizzazione camorristica della Nuova Famiglia. L'affermazione di penale responsabilità degli imputati si basava sulle dichiarazioni auto ed eteroacusatorie di AI, AD, LI, DE VE, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate, oltre che vicendevolmente, dalla perizie medico-legale e balistica, dagli accertamenti di p.g. esperiti e dalla testimonianza di NG ME, concernente il danneggiamento di alcune armi in disponibilità dei ricorrenti, destinate ad essere utilizzate nell'azione
contro
AL.
Avverso la citata sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, AM, ES, LI, i quali formulano le seguente doglianze:
- PO e ES: a) violazione degli artt. 178 e 486 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza di secondo grado, per omesso erroneo riconoscimento dell'assoluto impedimento dell'imputato ES a presenziare al dibattimento;
b) violazione dell'alt. 192 c.p.p. in relazione alla valutazione delle chiamate in correità, prive dei requisiti di credibilità, univocità, concordanza;
c) erronea qualificazione giuridica, quale tentato omicidio, del ferimento di AL, per assenza del dolo omicidiario;
d) violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche;
- LI: violazione di legge in relazione all'omessa concessione delle attenuanti generiche.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, prospettato dalla difesa di ES, non è fondato.
La sospensione o il rinvio dell'udienza per l'assenza dell'imputato sono subordinati alla sussistenza di un'assoluta impossibilità a comparire per un legittimo impedimento. Incombe all'imputato l'onere di offrire la prova piena dell'impedimento che non consente la presenza all'udienza e che contemporaneamente impone il rinvio del dibattimento.
Il giudice valuta liberamente ed autonomamente le condizioni per ritenere sussistente un tale impedimento (Cass. 24.9.1997, ric. Sgarbi). In particolare ben può disattendere la prognosi contenuta in un certificato medico senza ricorrere a nuovi ed ulteriori accertamenti ed avvalendosi di comuni regole di esperienza e di conoscenze mediche di base, specie se si considera, tra l'altro, che la legge richiede l'assoluta impossibilità di comparire e che la prognosi di una malattia è pur sempre un giudizio fondato sulla probabilità e non sulla certezza.
Alla stregua di questi principi, il giudice, nel valutare la prova dell'impedimento dell'imputato a comparire, ben può disattendere senza disporre preliminarmente ulteriori accertamenti, come è avvenuto nel caso in esame, la certificazione sanitaria che contenga la mera illustrazione di uno stato di fatto, quale la degenza presso un reparto specialistico di un nosocomio, ma sia priva della indicazione della specifica patologia in atto cui si correla il ricovero e, soprattutto, della attestazione dell'assoluta impossibilità per il paziente di lasciare l'ospedale.
2. Con riferimento al motivo di ricorso riguardante la violazione dell'art. 192 c.p.p. sotto i profili dell'assenza di credibilità soggettiva e dell'inattendibilità intrinseca del racconto dei dichiaranti, la Corte osserva che la sentenza impugnata non merita censura, essendo supportata da adeguato e logico apparato argomentativo, immune da vizi sindacabili in sede di legittimità, avuto riguardo alla personalità di coloro che hanno reso le dichiarazioni, alle loro condizioni socio-economiche e familiari, al loro passato, ai loro rapporti con gli accusati, alla genesi remota e prossima della scelta processuale compiuta, alle caratteristiche di precisione, coerenza, costanza, spontaneità, mancanza di un movente calunniatorio delle dichiarazioni accusatorie, caratterizzate innanzitutto dall'ammissione delle proprie responsabilità. Considerazioni analoghe valgono per l'affidabilità dei riscontri esterni di carattere generico, poiché la sentenza impugnata ha puntualmente indicato le coerenze, con altre significative risultanze processuali, di quanto narrato, in relazione alla composizione complessiva del sodalizio criminoso, alle dinamiche spazio-temporali dei rapporti con organizzazioni avverse, alle modalità e alle circostanze di tempo e di luogo di commissione dei singoli delitti. E però, la presenza di riscontri esterni dimostrativi della sicura conoscenza da parte dei chiamanti delle modalità obiettive dei fatti dedotti nelle imputazioni non giustifica ancora l'affermazione giudiziale di responsabilità e la pronuncia di condanna in assenza di riscontri "individualizzanti", attinenti cioè anche alla partecipazione del singolo imputato a ciascuno degli episodi criminosi a lui addebitati.
Risulta, invero, ormai compiutamente delineata nella giurisprudenza di legittimità, in tema d'interpretazione del canone di valutazione probatoria fissato dall'art. 192, comma 3, c.p.p., l'indicazione dell'operazione logica conclusiva di verifica giudiziale della chiamata in correità, secondo cui essa, perché possa assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato e possa essere posta a fondamento di un'affermazione di responsabilità, abbisogna, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci, i quali debbono avere carattere "individualizzante", cioè riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati.
E, per il principio di frazionabilità della chiamata in correità, si aggiunge che, quando essa contenga più accuse in confronto di più persone per il medesimo episodio o per una pluralità di episodi, l'affermazione di responsabilità postula che a carico di ciascuno dei chiamati sia ravvisabile un elemento esterno di riscontro individualizzante, non potendo l'affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli accertati elementi del fatto criminoso e soggettivi nei confronti di uno dei chiamati, estendersi congetturalmente nei confronti di un altro chiamato sulla base di non consentite, reciproche, inferenze totalizzanti.
È inoltre, pacifico che il riscontro possa consistere in altre chiamate in correità, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi indipendenti, convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione e specifiche: la convergenza del molteplice dev'essere, cioè, individualizzante, nel senso che le plurime dichiarazioni accusatorie, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite. Con l'ulteriore ed ovvio corollario che le accuse introdotte mediante dichiarazioni de relato, aventi ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per conoscenza diretta, ma perché apprese da terzi, possono integrare una valida prova di responsabilità a carico dell'imputato solo se sorrette da riscontri estrinseci individualizzanti, in relazione al fatto che forma oggetto dell'accusa e alla persona incolpata, essendo necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto della stessa.
Nel caso di specie la sentenza impugnata è conforme ai principi giuridici in precedenza illustrati, in quanto, con motivazione compiuta ed esente da vizi logici e giuridici, ha puntualmente analizzato, in relazione alle posizioni dei singoli ricorrenti, i motivi per i quali le dichiarazioni acquisite sono da ritenere intrinsecamente attendibili e sono confortate da elementi di riscontro esterno "individualizzante", costituiti dalla testimonianza di NG ME, relativa, in particolare, al danneggiamento di alcune armi in disponibilità dei ricorrenti,
destinate ad essere utilizzate nell'azione
contro
AL, dalle dichiarazioni rese dagli altri coimputati, dalle risultanze dei rilievi effettuati nell'immediatezza dei fatti, dalle perquisizioni e dei sequestri operati, dalle deposizioni testimoniali degli ufficiali di polizia giudiziaria, dagli accertamenti medico-legali e balistici svolti.
La corte distrettuale ha identificato i responsabili dei fatti delittuosi, con analitica motivazione, facendo leva su plurimi criteri di convergenza delle propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia circa la causale dei delitti, la generale appartenenza degli imputati a gruppi di criminalità organizzata di stampo camorristico, la specifica partecipazione alle azioni delittuose, con i dati investigativi della generica e della specifica, con le risultanze tecnico-balistiche e con ulteriori specifici elementi fattuali.
Esaminando alla luce di queste premesse generali il percorso seguito dalla Corte territoriale per valutare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in ordine al ruolo di ciascuno dei ricorrenti nella commissione degli illeciti e per rappresentare poi, in motivazione, le ragioni poste a base della decisione adottata, si osserva che la Corte d'assise d'appello ha compiuto una duplice operazione di verifica, di cui ha dato ampiamente conto nella sua sentenza.
In primo luogo il giudice di appello ha analizzato le posizioni dei dichiaranti, ripercorrendo sinteticamente la loro storia personale e giudiziaria, individuando la genesi della loro scelta, discutendo criticamente le motivazioni dell'atteggiamento tenuto nella fase procedimentale ed in quella processuale.
Dopo aver fornito tali articolate e specifiche motivazioni sull'attendibilità dei dichiaranti e sulla credibilità di quanto da loro narrato - desunta dalla genesi, dalla concordanza e dalla verosimiglianza dei racconti - il giudice di appello ha preso in considerazione le dichiarazioni di tali soggetti nella parte della sentenza dedicata alla responsabilità dei ricorrenti per i delitti contro la persona e in materia di armi, unitamente ad un complesso di ulteriori e diversi elementi di conoscenza.
Quanto sin qui riportato sulla complessiva struttura della sentenza impugnata ed in particolare sugli specifici passaggi dedicati all'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori ed alla verifica di quanto da essi narrato, attraverso raffronti con altre dichiarazioni e con i dati storici sui gruppi criminali operanti in territorio di Pian del Sele, consente di affermare che la motivazione della pronuncia si sottrae alla censura relativa alla violazione dell'art. 192, comma, 3 c.p.p., oltre che a quella di manifesta illogicità, secondo quanto meglio precisato di seguito. Da un lato, quindi, la decisione ha rappresentato, in forma logicamente ordinata e senza evidenti incongruenze, le ragioni per cui le dichiarazioni acquisite sono state ritenute veritiere e credibili, fornendo conseguentemente una ricostruzione logica e non contraddittoria della responsabilità dei ricorrenti in ordine ai singoli delitti lo rispettivamente contestati;
dall'altro lato la valutazione critica ed il riscontro di ciascuna delle dichiarazioni rese attraverso gli omogenei e convergenti elementi di conoscenza provenienti dalle narrazioni degli altri soggetti (menzionati in sentenza e motivatamente considerati degni di fede) consente di ritenere rispettato il canone dettato dall'art. 192, 3 comma, c.p.p.. Sotto tutti questi profili, dunque, le censure difensive sul punto non meritano accoglimento.
3. Relativamente alle doglianze difensive, prospettate nell'interesse di PO e ES, relative alla sussistenza del dolo omicidiario e all'esatto inquadramento di una parte della loro condotta nella fattispecie di tentato omicidio, la Corte osserva quanto segue. Il più stretto nesso psichico fra l'agente e il fatto è espresso dall'elemento del dolo, che secondo l'art. 42, comma 2, c.p., costituisce l'archetipo dell'imputazione soggettiva per l'attribuzione della responsabilità nella configurazione delle singole fattispecie incriminatici.
Dalla definizione che di esso offre il successivo art. 43, comma 1, c.p. si evince f che la struttura del dolo risulta normativamente caratterizzata non solo dall'elemento di natura intellettiva della previsione/rappresentazione, ma anche dall'ulteriore dato della volizione dell'evento.
Per quanto riguarda in particolare l'aspetto della condotta, si avverte che, se per i reati a forma vincolata oggetto del dolo è la condotta specificamente descritta nella norma incriminatrice, nei reati a forma libera - e cioè nelle fattispecie casualmente orientate - in cui il legislatore pone l'accento con espressioni come "cagionare", "determinare" e simili, piuttosto che sul tipo di azione, sulla produzione di un certo tipo di risultato naturalistico, la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che sia effettiva la volontà dell'ultimo atto causalmente idoneo a produrre l'evento.
Che la rappresentazione e la volizione debbano in realtà avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica - condotta, evento inteso in senso naturalistico e nesso di causalità materiale - e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta lo si desume chiaramente, d'altra parte, dalla disciplina dell'errore sul fatto costituente reato contenuta nel primo comma dell'art. 47 c.p., secondo cui siffatto errore, facendo venire meno il dolo sotto il profilo della indispensabile consapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa e la punibilità dell'agente.
Costituisce, invero, consolidata affermazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1^, 19.11.1999, Denaro, rv. 215521; Sez. 1^, 11.2.1998, Andretti, rv. 211534; Sez. 1^, 20.10.1997, Trovato, rv. 208933; Sez. 6^, 10.5.1994, Nannarini, rv. 200940) quella secondo cui, in tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi "diretta" e non "eventuale" la particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo "alternativo", che sussiste allorquando l'agente, al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, si rappresenta e vuole indifferentemente e alternativamente che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché, attesa la sostanziale equivalenza dell'uno o dell'altro evento, egli risponde per quello effettivamente realizzato.
Questa Corte ha poi costantemente affermato che la sola presenza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperazione delittuosa, allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito dell'autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato e abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale (Sez. 1^, 11.10.2000, ric. Moffa, riv. 217347; Sez. 1^, 11.3.1997, ric. Perfetto, riv. 207582). Pertanto, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, il secondo può manifestarsi pure in forme che agevolino la condotta illecita, anche solo assicurando all'altro concorrente stimolo all'azione o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesando chiara adesione alla condotta delittuosa (Sez. 6^, 3.6.1994, ric. Campostrini, riv. 199162; Sez. 6^, 4.12.1996, ric. Famiano, riv. 206786).
La circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pure prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. Un. 30.10.2003, n. 45276, ric. P.G. in proc. Andreotti, riv. 226101).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi sinora enunciati, in quanto ha puntualmente ricostruito, alla luce delle emergenze processuali acquisite, quali in precedenza indicate, le condotte criminose poste in essere da ciascun imputato e il contributo morale o materiale consapevolmente e volontariamente offerto da ciascuno alla commissione delle singole azioni. Con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al delitto di tentato omicidio i giudici di merito hanno ritenuto desumibile l'univocità ed idoneità degli atti dal numero dei colpi esplosi, dalla tipologia dell'arma utilizzata (una pistola cal. 7,65), dalle modalità di utilizzazione della stessa (sono stati al riguardo compiutamente analizzati gli accertamenti medico-legali e balisitici), dalla reciproca posizione tra aggressori e vittima.
In merito alla configurabilità dell'elemento soggettivo si osserva che, nell'ipotesi di omicidio tentato, la prova del dolo ha natura essenzialmente indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quegli elementi della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità semantica, sono i più idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente.
Assume valore determinante, per l'accertamento della sussistenza dell'animus necandi l'idoneità dell'azione, che va apprezzata in concreto, senza essere condizionata dagli effetti realmente raggiunti, perché altrimenti l'azione, per non avere conseguito l'evento, sarebbe sempre inidonea nel delitto tentato. Il giudizio di idoneità consiste, quindi, in una prognosi formulata ex post con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione, in base alle condizioni umanamente prevedibili del caso particolare (Sez. 1^, 15.3.2000, riv. 215511; Sez. 1^, 7.6.1997, riv. 207824). In applicazione di questi principi correttamente la Corte d'assise d'appello di Salerno ha desunto la volontà omicida degli imputati dalla situazione dell'agguato, tale da non lasciare scampo alla vittima, dalla natura e dalla caratteristiche dell'arma, dalla capacità offensiva accertata sulla base delle lesioni cagionate, dal numero dei colpi esplosi in direzione di organi vitali, dalla forza di penetrazione dei colpi stessi.
4. Con riferimento ai rilievi difensivi riguardanti l'omessa concessione delle attenuanti generiche la Corte rileva che, nel concedere o negare le attenuanti generiche- previste con riferimento a non presentabili situazioni che incidono sull'apprezzamento della gravità del reato e della capacità a delinquere e sono finalizzate al più congruo adattamento della pena in concreto, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, in quanto deve esplicitare il percorso logico-argomentativo seguito e i parametri giuridici di riferimento per la concessione o il rifiuto di concessione, e deve illustrare gli elementi ritenuti decisivi nella scelta effettuata, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Sez. 1^, 4.11.1999, n. 12496, ric. Guglielmi ed altri, riv. 214570). Tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e all'incensuratezza dell'imputato (Sez. 6^, 28.5.2002, n. 20818, ric. P.G. in proc. Baia, riv. 222020). In aderenza ai principi di diritto ora enunciati, la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato gli elementi che non consentivano la concessione delle attenuanti generiche e, in particolare, l'estrema gravità dei delitti posti in essere, inquadrabili in contesti di criminalità organizzata di stampo camorristico, le efferate modalità di consumazione dei delitti, l'intensità del dolo, l'abietta causale. La Corte d'assise d'appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha, quindi, correttamente dato conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. che hanno sorretto la decisione in punto di diniego della concessione delle attenuanti generiche e di irrogazione della sanzione ritenuta più adeguata al fatto.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 luglio 2004. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004