Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48284
CASS
Sentenza 10 novembre 2004

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La prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparizione (art. 420 ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità". (Fattispecie relativa ad una certificazione medica in cui erano prescritti in favore dell'imputato giorni sette di riposo per colica renale).

Ai fini della legittimità della lettura e acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da persone che non siano poi comparse al dibattimento in quanto irreperibili per cause non prevedibili al momento dell'esame, correttamente il giudice del merito ha ritenuto imprevedibile l'ipotesi della irripetibilità dell'atto per la sola circostanza che i testimoni siano cittadini stranieri, in quanto, risultando il loro stabile insediamento nel nostro Paese, la probabilità di una loro irreperibilità, valutata con giudizio "ex ante", non appariva maggiore di quanto non fosse per qualunque cittadino italiano.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48284
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48284
    Data del deposito : 10 novembre 2004

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