Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 2
La prova del legittimo impedimento deve essere fornita dall'imputato ai fini della dimostrazione dell'assoluta impossibilità di comparizione (art. 420 ter cod. proc. pen.) e nessun obbligo ha il giudice di merito di disporre accertamenti al fine di completare l'insufficiente documentazione prodotta, che pure non abbia attestato univocamente la suddetta "assoluta impossibilità". (Fattispecie relativa ad una certificazione medica in cui erano prescritti in favore dell'imputato giorni sette di riposo per colica renale).
Ai fini della legittimità della lettura e acquisizione al fascicolo del dibattimento delle sommarie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari da persone che non siano poi comparse al dibattimento in quanto irreperibili per cause non prevedibili al momento dell'esame, correttamente il giudice del merito ha ritenuto imprevedibile l'ipotesi della irripetibilità dell'atto per la sola circostanza che i testimoni siano cittadini stranieri, in quanto, risultando il loro stabile insediamento nel nostro Paese, la probabilità di una loro irreperibilità, valutata con giudizio "ex ante", non appariva maggiore di quanto non fosse per qualunque cittadino italiano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2004, n. 48284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48284 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 10/11/2004
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1688
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 005341/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI GI N. IL 14/03/1965;
avverso SENTENZA del 03/11/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv.to Pasquale Cofrancesco del foro di Cantù per i ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
NI IO ricorre per Cassazione, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, confermativa della di lui condanna alla pena (sospesa) di mesi 10 di reclusione, pronunciata con sentenza del Tribunale di Milano 16.3.2001 in ordine al reato di cui all'art. 610 cod. pen.; reato commesso dall'imputato costringendo tale ET ID, dietro minaccia di investirlo con la propria macchina, a spostarsi dalla sua traiettoria di marcia. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento a) all'ordinanza reiettiva della richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dell'imputato; b) all'applicazione dell'art. 512 cod. proc. pen. (lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria); c) alla qualificazione giuridica del fatto;
d) al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il motivo sub a), invero, è palesemente infondato, atteso che lo stesso ricorrente riconosce come il certificato medico - rilasciato all'imputato in data 30.10.2003 - prescrivesse, in ragione di un fatto di colica renale, semplicemente il riposo (per gg. 7), e dunque non indicava l'assoluta impossibilità di comparire (all'udienza 3.11.2003, tenutasi quindi in data intermedia rispetto a quella massima prescritta a fine di recupero della piena valetudine); tanto puntualmente evidenziato nell'ordinanza reiettiva della richiesta di rinvio dell'udienza, erano inesigibili dal giudice dibattimentale sia una più ampia motivazione sia, ed a maggior ragione, una verifica circa le reali condizioni dell'imputato per finalità meramente esplorative in una situazione che neppure denunciava la probabilità di una causa di assoluta impossibilità. Infondato è poi motivo sub b), con cui si assume che non avrebbe potuto ritenersi imprevedibile l'irreperibilità dei testi le dichiarazioni dei quali, rese alla P.G., sono state acquisite al dibattimento con il meccanismo di lettura previsto all'art. 512 cod. proc. pen.; vero è, infatti, che la lettura di tali atti ai sensi della citata norma risulta giustificata, nel testo della sentenza, dalla verifica di impossibilità della ripetizione degli atti per fatti imprevedibili al momento della loro assunzione, rappresentati da sopravvenuta irreperibilità di testimoni che avevano avuto domicilio in Italia (MI FI) o avevano altresì svolto una regolare attività sul territorio nazionale (DI) o, infine, erano titolari di un regolare permesso di soggiorno soltanto successivamente non rinnovato (ET). A tale valutazione non può evidentemente sostituirsi quella opposta, come preteso dal ricorrente, sostanzialmente utilizzando una equazione - "soggetti extracomunitari - soggetti inevitabilmente destinati a rendersi irreperibili" - che non tiene conto della concreta condizione dei singoli che, allorché riescono a trovarsi sul territorio nazionale un domicilio, ovvero a munirsi di un regolare permesso di soggiorno o, infine, a reperire un lavoro, tendono piuttosto a non allontanarsi ed a rendersi "invisibili", come è per gli "irregolari".
La censura, sul punto, in parte qua si risolve, in realtà, nella contrapposizione del personale giudizio di non imprevedibilità della irreperibilità perché si sarebbe trattato di extracomunitari "alcuni dei quali senza documenti e senza permesso di soggiorno" - con una chiara invasione di campo nel giudizio di merito - e, per il resto, pretende di leggere la norma di cui all'art. 512 cod. pen. come "sottoordinata" rispetto alla previsione dell'art. 195 cod. pen., che, al contrario, è specificamente dettata per il dibattimento e che, in ogni caso, attiene ad un tema, quello della inutilizzabilità della testimonianza indiretta, che nella specie, non è entrata in gioco, non essendo stati sentiti gli agenti della P.G. che raccolsero le dichiarazioni dei testi poi divenuti irreperibili. Nell'ambito dello stesso motivo, poi, il ricorrente assume che non sarebbe stata raggiunta prova della pronuncia della espressione minacciosa, ma anche tale assunto è destituito di fondamento, perché la sentenza ha ritenuto integralmente attendibile il narrato della persona offesa alla luce dei riscontri, forniti dal rinvenimento, presso l'imputato, della somma di danaro consegnatagli della persona offesa e che questa aveva tentato di recuperare;
narrato, nei termini immediatamente riferiti alla P.G., cui si sono rivelate assolutamente conformi, nella descrizione di gran parte del fatto, le dichiarazioni rese alla stessa P.G. dai testi MI FI e DI (nonché indirettamente confermato dalle successive telefonate dell'imputato alla persona offesa, una delle quali ricevuta proprio in presenza del M.llo dei Carabinieri). Inammissibile, a tal punto, per involgere palesemente un giudizio di merito, è la censura, peraltro assolutamente generica, in ordine all'apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa così rilevantemente riscontrate.
Destituito di fondamento è il motivo sub c).
Incontestabile, invero, che la minaccia di investimento con l'auto, rivolta alla persona offesa perché costei "si spostasse" dalla traiettoria di marcia del veicolo, configura la prospettazione di un male idonea a produrre - come ha prodotto - un effetto di coazione, non potrebbe sostenersi che il male non fosse "ingiusto". Risulta, infatti, dal testo delle conformi pronunce di merito - ed è sostanzialmente ammesso dal ricorrente allorché fa cenno al "contesto truffaldino" - che la persona offesa si parò innanzi l'automobile del NI per impedirgli di fuggire con la rilevante somma di danaro (oltre venti milioni) che costui aveva ottenuto con una subdola macchinazione;
l'imputato, cioè, aveva contrattato la consegna di merce della quale in realtà non disponeva minimamente, spingendo il raggiro al punto di mettere in scena il prelievo della stessa salvo poi, una volta entrato in possesso della somma, tentare di allontanarsi con il frutto del "bidone".
Legittima ed adeguata la reazione della persona offesa, nei termini suesposti - in quanto costretta dalla necessità di difendere il proprio patrimonio così ingiustamente e pesantemente aggredito - l'assoluta liceità della posizione della stessa, in uno alla consapevolezza dell'imputato dell'illegittimità della costrizione, assegna alla prospettazione del male futuro - e dipendente dalla esclusiva volontà dell'agente - la connotazione di ingiustizia che la riconduce, in presenza dell'effetto di coazione, al modello di reato disegnato nell'art. 610 cod. pen.; ingiusto, infatti, è il male che è prospettato ad altra persona con il fine di conseguire, in suo danno, un indebito profitto.
Infondato è, infine, anche il motivo sub d), posto che il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato non soltanto con rinvio al giudizio di sicura adeguatezza della pena al fatto ma anche, e del tutto coerentemente, considerando la negativa personalità dell'imputato quale espressa dalla vicenda in esame;
di tal che l'incensuratezza, peraltro non prospettata dal difensore, cede al conclusivo giudizio di immeritevolezza delle attenuanti. Non rilevando, ovviamente, che la pena sia stata sospesa, notoriamente ponendosi le attenuanti generiche, rispetto a tale beneficio, su un piano distinto per l'assoluta diversità della ratio dei due istituti.
Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 10 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004