Sentenza 18 febbraio 1999
Massime • 2
La decorrenza della prescrizione quinquennale per il risarcimento del danno derivante dall'irreversibile trasformazione del bene occupato non coincide con l'ultimazione dell'opera pubblica, bensì con la modifica dello stato anteriore del medesimo, rivelato dalle immutazioni che individuano la nuova destinazione impressa ad esso, indipendentemente dalla percezione del proprietario, poiché non trova applicazione in subiecta materia il requisito della visibilità dell'opera, come invece è necessario per la costituzione delle servitù non apparenti.
Il soggetto delegato al compimento delle funzioni amministrative per una procedura espropriativa non è obbligato ne' per il pagamento dell'indennità di occupazione, ne' per il risarcimento conseguente all'accessione invertita, essendo invece obbligata l'autorità che l'ha promossa e nel cui interesse essa è svolta (nella specie, ai sensi delle leggi regionali campane del 19 aprile 1977 n. 23 - art. 1 - e 31 ottobre 1978 n. 51, il Comune era stato delegato ad emettere il decreto di occupazione temporanea di un'area per la costruzione di un impianto sportivo, il cui progetto era stato approvato dalla Provincia, che lo aveva realizzato, e pertanto non era passivamente legittimato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere
Dott.Giammarco CAPPUCCIO Cons. Relatore
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE S.MARIA CAPUA VETERE, in persona del Sindaco prof. Domenico De Pascale, elettivamente domiciliato in Roma, via Serpieri n.8, presso l'avv.Vincenzo Bove, rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Parente del foro di S.M.Capua Vetere, giusta delega in atti;
ricorrente contro
NO OL (n.1927), NO OL (n.1964), NO Assunta, NO NO, LOMBARDI Angelina, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Aran del foro di S.Maria C.V., il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Aurelia 477/b, presso l'avv. Roberto Gava, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n.2135 del 17.7/22.8.96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/98 dal Relatore Cons.G.Cappuccio;
Udito l'avv. Bove per il ricorrente principale ed Aran per i ricorrenti incindentali;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi, che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine rigetto del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo
Con sentenza 17.7/22.8.96 la Corte d'appello di Napoli esponeva, in fatto, che NO OL e litisconsorti avevano convenuto in giudizio dinanzi al competente tribunale, con atti notificati il 30.3 ed il 2.4.90, il Comune di S.M.Capua Vetere e la Provincia di Caserta chiedendo il pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione ed il risarcimento danni da accessione invertita di un loro terreno, occupato in forza di decreto sindacale del 4.10.80 per la realizzazione di un impianto sportivo e mai espropriato, nonostante che l'opera pubblica fosse stata, da tempo, realizzata. Il Tribunale di S.M.Capua Vetere, con sentenza 8.2.94, aveva escluso la legittimazione passiva del Comune, aveva ritenuto la occupazione illegittima sin dall'origine, perché effettuata a termine scaduto ed aveva respinto, perché prescritta, la richiesta di risarcimento avanzata dai NO.
Rilevava, in diritto, la sentenza d'appello che la legittimazione del Comune era stata a ragione esclusa, perché l'opera era di competenza della Provincia di Caserta, che ne aveva approvato il progetto ed aveva provveduto a realizzarla e perché la Provincia, e non il Comune, aveva tratta vantaggio dall'occupazione ed era divenuta proprietaria del terreno, a seguito dell'accessione. E Comune era intervenuto, in forza delle leggi regionali n.51 del 1978 e n.23 del 1977, solo per pronunciare, su richiesta della Provincia, il decreto d'occupazione.
Non era poi esatto che la occupazione fosse stata tardiva, come aveva ritenuto H tribunale, trascurando la proroga disposta dall'art. 4 della legge 874/80, e doveva quindi essere liquidata l'indennità
d'occupazione, sulla base degli interessi legali sul valore venale del bene per il triennio trascorso dall'inizio dell'occupazione sino al 21.1.84.
Alla scadenza dell'occupazione legittima -non prorogata da alcuna delle norme richiamate dagli appellante NO- l'opera era già stata completata perché la Provincia di Caserta ha esibito il verbale di ultimazione dei lavori di costruzione dell'opera pubblica,- redatto dal direttore dei lavori in data 30 luglio 1982, dal quale risulta che a tale data l'opera pubblica era ultimata in ogni sua parte". Na conseguiva che, verificatasi il 21.1.84 l'accessione invertita la prescrizione quinquennale si era maturata prima della citazione in giudizio della Provincia e gli atti interruttivi indicati dai NO, anche trascurando le carenze probatorie, erano irrilevanti perché successivi al maturarsi della prescrizione.
Quanto alle spese processuali, la contumacia del Comune giustificava il non liquet, mentre nei confronti della Provincia le spese dei due gradi dovevano essere compensate per due terzi, ponendo il residuo a carico della provincia stessa.
Su istanza dei NO la sentenza, spedita in forma esecutiva, veniva notificata, insieme al precetto, al Comune direttamente, in data 23.11.96.
Contro la sentenza proponeva ricorso, con atto notificato il 20 e 21.2.97, il Comune di S.M.Capua Vetere lamentando, con un unico motivo, che la sentenza impugnata avesse inopinatamente, nel dispositivo, condannato il Comune, anziché la Provincia, ad erogare l'indennità di occupazione legittima. Proponevano controricorso e ricorso incidentale i NO, con atto notificato il 26.2.97, avanzando quattro motivi di censura.
Si costituiva, resistendo con controricorso al ricorso incidentale dei NO, la Provincia di Caserta. Sia i NO che il Comune depositavano memorie. Inoltre, con note d'udienza, i NO segnalavano che, in data 9/18.7.97 la Corte d'appello di Napoli aveva accolto la loro istanza di correzione della sentenza, disponendo che là dove, nel dispositivo, era scritto "condanna il detto Comune a depositare" dovesse leggersi ed intendersi "condanna la detta Provincia a depositare" e, all'udienza di discussione, depositavano copia dell'ordinanza di correzione.
Motivi della decisione
La censura avanzata dal Comune, ricorrente principale, è inammissibile, in quanto rivolta alla correzione di un errore materiale, che la ordinanza 9/18.7.97 ha già eliminato: ogni discussione sul carattere materiale dell'errore risulta perciò superata.
Col primo motivo del ricorso incidentale, dopo aver ribadito che l'errore denunciato dal Comune costituisce errore materiale, come tale suscettibile di correzione e non di ricorso per cassazione, si assume che la responsabilità del Comune sussisterebbe perché in forza della normativa regionale richiamata (l.r.31.10.78 n. 31 e 19.4.77 n. 23) "il Comune di S.M.C.P.V. rimane passivamente legittimato e tenuto ad emettere e farsi carico dei provvedimenti di legge nei confronti dei terzi occupati o espropriati legittimamente", fermo l'obbligo sostanziale a carico della Provincia. La censura è infondata. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata la esclusione della legittimazione passiva del Comune, siccome intervenuto nella procedura espropriativa in forza della delega, disposta dall'art. 1 della legge regionale n.23/1977 ("Le funzioni amministrative regionali di cui all'articolo 3 del d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia espropriazione per causa di pubblica utilità, sono delegate ai comuni...") delega ribadita e precisata, in funzione acceleratoria, dall'art 37 della legge regionale 51/1978 ("Per le occupazioni temporanee di urgenza, la determinazione delle indennità provvisorie nonché per tutti gli altri adempimenti riguardanti l'acquisizione dei beni occorrenti per la realizzazione di opere connesse alla presente legge ed in genere per tutte le procedure relative a materie trasferite o delegate alla regione, si applica la procedura fissata dal titolo II dellalegge 22 ottobre 1971, ti. 865 e successive modificazioni ed integrazioni. // I relativi provvedimenti sono emessi dall'organo competente ai sensi della L r. del 19 aprile 1977,n^23").
È vero che, mentre il giudice di primo grado ha ritenuto la occupazione illegittima ab initio ed ha quindi ritenuto che i NO avessero proposto solo una domanda risarcitoria, comprensiva di tutta l'attività della P.A., la Corte d'appello ha considerato legittima l'occupazione ed ha quindi distinto una domanda di indennità da occupazione legittima dalla pretesa di risarcimento da accessione invertita.
Ma la diversa impostazione non incide sulla leggittimazione passiva perché la delega al Comune, da parte della regione, della sola attività formale inerente alla procedura espropriativa esclude che, al deposito e/o pagamento dell'indennità di occupazione debba provvedere l'autorità che ha autorizzato l'occupazione anziché il soggetto che l'ha promossa e nel cui interesse la procedura espropriativa viene svolta (da ultimo, Cass. 5924/98). Col secondo motivo dell'impugnazione incidentale si deduce la illegittimità della sentenza impugnata per omessa o insufficiente motivazione circa la pretesa individuazione del termine a quo di decorrenza della prescrizione in data o epoca anteriore al 15.3.85 e conseguente regime delle spese, il tutto in relazione all'art. 360 n.5 cpc. Assumono i ricorrenti che, dal contenuto della loro nota
14.3.90, prodotta e non contestata, si doveva dedurre che, in data 18.7.89 il Consiglio provinciale aveva deliberato di riconoscere a loro favore l'indennità d'esproprio e che, dalla loro nota 4.10.95, parimenti prodotta e non contestata, si doveva desumere che vi era stato riconoscimento da parte della Provincia del loro diritto all'indennità d'esproprio, giusta riferimento al prot.6474/L.P. in data 14.11.88 della Provincia stessa. Assumono inoltre i ricorrenti che la irreversibile trasformazione del terreno al 3 1.7.82 non risultava provata, sia perché la Provincia -nonostante l'ampia documentazione sicuramente disponibile- si era limitata a produrre un verbale di ultimazione del 1^ lotto dei lavori datato 31.7.82 redatto dal direttore dei lavori e costituente quindi una mera attestazione di parte, incompleta e parziale, di per sè di discutibile attendibilità, valore ed opponibilità e della quale la sentenza impugnata aveva fornito una lettura errata, ritenendo che attestasse la ultimazione dell'opera, mentre risultava relativa ad uno solo, tra i vari impianti da realizzare sul terreno espropriato (di complessivi mq. 6.195, di cui 3.243 di proprietà dei NO), impianto peraltro privo di autonomia e funzionalità non visibile all'esterno e non utilizzato perché solo il 18.5.85 era stata richiesta licenza di agibilità al Comune per l'esercizio dell'opera ancora in corso di costruzione, tanto che il tribunale aveva individuato nel 15.3.85 il dies a quo della prescrizione, potendosi a tale data intravedere nell'opera realizzata la destinazione pubblicistica. Conseguente a tale censura H rilievo della ingiustizia della compensazione delle spese processuali nei vari gradi del giudizio.
In sintesi, i ricorrenti assumono che l'onere di provare il momento dell'irreversibile trasformazione incombe all'occupante; che il verbale 31 (o 30) luglio 1982 non fornisce tale prova sia perché è documento di parte, sia perché è relativo al solo primo lotto dell'opera -e quindi ha errato la sentenza impugnata nel ritenere che dimostrasse l'ultimazione in ogni sua parte dell'opera pubblica- sia perché è in contrasto con la data dell'irreversibile trasformazione riferita, dai giudici di primo grado, al 15.3.85 -con assunto peraltro illegittimo, infondato e contestato dai ricorrenti. La contraddittorietà tra la data di irreversibile trasformazione indicata dal tribunale e quella indicata dal giudice d'appello va esclusa sulla base del rilievo che il verbale 31.7.82 fu prodotto solo in secondo grado e quindi la Corte d'appello venne ad operare su di un materiale probatorio differente da quello a disposizione del giudice di primo grado. La attendibilità della documentazione prodotta dalla P.A. rappresenta poi un giudizio di merito che il giudice di legittimità, in assenza di errori logici o giuridici emergenti dalla motivazione non può censurare.
Non è giustificata la identificazione tra irreversibile trasformazione ed ultimazione -anzi, apertura al pubblico- dell'opera che i ricorrenti propongono. Se il termine di riferimento della trasformazione è dato dallo stato anteriore del terreno occupato, l'irreversibilità si verifica quando le immutazioni sono tali da individuare la nuova destinazione impressa al bene, indipendentemente dalla percezione che ne abbiano, o ne possano avere, i proprietari del bene occupato, non trovando qui applicazione il parametro della visibilità richiesto per la costituzione delle servitù non apparenti. Ne consegue che la censura rivolta alla sentenza impugnata, di aver considerato il verbale 30.7.82 come indice che "l'opera pubblica era ultimata in ogni sua parte" non attiene ad un punto decisivo della pronuncia, perché la realizzazione del campo da tennis può ben essere stata considerata dal giudice del merito come momento della irreversibile trasformazione e tale apprezzamento, che è indipendente dalla ultimazione, non risulta affetto da vizi di motivazione o specificamente censurato.
Col terzo motivo di censura si deduce l'omessa e insufficiente motivazione circa la pretesa mancanza o tardiva allegazione degli atti interruttivi della prescrizione dedotti dagli appellanti e comunque sulla pretesa loro relativa irrilevanza e/o inidoneità e/o tardività. Vengono qui in considerazione non solo le argomentazioni, già richiamate riferendo il secondo motivo di impugnazione, sulla portata probatoria delle note di parte NO del 14.3.90 e del 4.10.95. In quest'ultima nota (indicata come nota racc.5.10.95) afferma il ricorso incidentale che " è chiaro e preciso il riferimento specifico agli ivi contestati e riferiti come allegati " ... numerosi - anche recenti - espressi riconoscimenti da parte vostra di esso diritto di credito" (all'indennità di esproprio) che sono appunto (e non vi sono motivi o contestazioni per negarlo) i seguenti documenti: a)nota Prov. Caserta prot.n. 349/S del 17/9/90;
b) Istanza NO del 12/5/89 prot.Prov.CE n.2470/L.P.; c) copia proposta transazione indennità. esproprio sottoscritta dai NO e Segr. Prov. dell'epoca prot. 1026/L.P. del 12/3/88; d) copia delibera Cons.Prov.Caserta n. 161 del 24/2/89 con attestato esecutività del 29/3/89>.
In sintesi, la documentazione richiamata nelle due note che i NO inviarono nel 1990 e nel 1995 alla Provincia costituirebbe valida prova degli atti interruttivi compiuti, in quanto il contenuto di tali note non risulta contestato ex adverso.
La proposta di transazione non costituisce peraltro atto interruttivo, perché non è incompatibile in maniera assoluta(senza cioè alcuna possibilità di diversa interpretazione) con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto dal disposto dell'art. 29-37 cc.; i rimanenti atti, assunti come indicativi di un riconoscimento del diritto dei NO da parte della Provincia sono -come già precisato dalla sentenza impugnata- irrilevanti perché successivi al 21.1.89 e quindi alla scadenza del termine prescrizionale quinquennale. Non risulta eccepita, nel giudizio di merito, la rinuncia alla compiuta prescrizione da parte della Provincia e rimane preclusa, quindi, la valutazione degli atti sotto questo diverso profilo.
Col quarto motivo di censura si deduce l'insufficiente motivazione circa la mancata applicazione del termine di prescrizione ordinaria poiché, secondo i ricorrenti, la nuova disciplina dettata dalla legge 359/92 ha condotto ad una sostanziale equiparazione tra espropriazioni ed occupazioni acquisitive, tale da rendere incostituzionale la differente durata della prescrizione applicabile. La censura, del tutto generica, non offre alcuna argomentazione atta a superare quanto la sentenza impugnata ha già rilevato circa la persistente differenza tra i due istituti, unificati dalla nuova disciplina solo ai fini del calcolo, e circa la costante giurisprudenza che identifica nella accessione invertita un fatto illecito. Va pertanto dichiarata inammissibile.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 1998
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 1999