Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore
nel procedimento R.G. 45 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAVIOLI Parte_1 C.F._1
ELENA
e
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
GAVIOLI ELENA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 08.01.2025, e Parte_1 Pt_2 avano atto di aver intrattenuto una relazione, ora interrotta, nel corso
[...]
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entrambi.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore:
1) “La FI minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della FI, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla FI. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla FI per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2) Per la concreta attuazione dell'affido condiviso, i genitori hanno concordato che la FI:
Settimana A) starà con il padre il mercoledì che la andrà a prendere presso l'abitazione della nonna materna alle 18:00 circa e la riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina successivo;
Settimana B) starà con il padre dal martedì alle 18:00 circa andandola a prendere presso l'abitazione della nonna materna e la riaccompagnerà a scuola il mercoledì mattina successivo e dal venerdì dalle ore 18:00 circa, che la andrà a prendere presso l'abitazione della nonna materna fino alla domenica sera alle ore 18:30 circa, quando sarà la SI.ra ad andarla a prendere presso l'abitazione del SI. Pt_1 Pt_2
In ogni caso i genitori potranno, previo accordo, modificare i giorni e gli orari di visita per motivi personali o di salute.
pagina 2 di 5 3) Durante le vacanze estive entrambi i genitori avranno la facoltà di trascorrere una settimana ciascuno con la FI. Le vacanze andranno comunicate rispettivamente da ciascun genitore all'altro in tempo congruo per l'opportuna organizzazione delle stesse.
4) Per quanto concerne le festività Natalizie, starà con la madre il giorno della Per_1 vigilia e con il papà i giorni di Natale e Santo Stefano;
i saranno trascorsi Per_2 con ciascun genitore ad anni alterni, così come Pasqua e Pasquetta;
i compleanni saranno trascorsi con ciascun genitore ad anni alterni. In ogni caso i genitori potranno, previo accordo, modificare i giorni e gli orari di visita per motivi personali o di salute.
5) Il SI. si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso per il Pt_2 mantenimento ordinario della FI, la somma complessiva di Euro 350,00
(trecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazioni degli indici
ISTAT.
Il succitato importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione attraverso versamento mediante bonifico ordinario sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla SI.ra entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese solare. Pt_1
Il SI. verserà inoltre Euro 100,00 (cento/00) su un fondo di accantonamento per Pt_2 la FI il fondo in oggetto ha come conto corrente di appoggio quello intestato Per_1 alla SI.ra . Parte_1
La SI.ra versa Euro 90,00 (novanta/00) mensili per la retta scolastica, della Pt_1 quale la stessa si fa carico.
L'Assegno Unico ed Universale per i figli a carico sarà integralmente percepito dalla
SI.ra mentre fiscalmente la FI rimarrà a carico al 50% di ciascun genitore. Pt_1
6) Le spese straordinarie per il mantenimento della FI saranno ripartite fra i Per_1 genitori in ragione del 50% ciascuno, secondo il protocollo stabilito ed in uso al
Tribunale di Modena, conosciuto alle parti e che qui di seguito si riporta
. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del
Servizio Sanitario Nazionale;
pagina 3 di 5 . spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax ecc) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20
(venti) giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
7) Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
8) Il SI. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi alla SI.ra Pt_2 nell'interesse della FI fintanto che la stessa continuerà a convivere con la Pt_1 madre e/o non sarà economicamente indipendente.
pagina 4 di 5 9) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con la FI con ciascuno di essi. Si impegnano inoltre reciprocamente a tutelare la figura materna e paterna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della FI.
10) Le parti si impegnano sin da ora a prestare il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti dalla FI minore.
11) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 04/04/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Bolondi Dott. Riccardo Di Pasquale
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