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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3225 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 6986/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI NA,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
SAta MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI NA
1
N. 6986/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SAta MA Capua Vetere, in persona del giudice unico Dr.
DI NA ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n° 6986 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Dario De Parte_1
LA e CA De LA e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
ricorrente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Controparte_1
IU MB e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
resistente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Lu- Controparte_2 ca Fabrizio e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difen- sore;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate all'esito dell'udienza del 20.10.2025 ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
2
Con ricorso ex art. 702 bis, depositato in data 07.09.2021, Parte_2
[...
adiva l'intestato Tribunale per chiedere la condanna al risarcimento danni da responsabilità professionale, per negligenza da parte dei sanitari della che lo ebbero in cura. Controparte_1
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva:
1. che essendo affetto da cardiopatia ischemica e già sottoposto ad intervento di rivascolarizzazio- CP_ ne coronarica, in data 04.10.2011 si ricoverava presso la “ CP_1
per essere sottoposto ad intervento chirurgico di sostituzione pro-
[...] tesica dell'aorta addominale per un aneurisma sottorenale;
2. che in data
10.10.2011 veniva eseguito l'intervento chirurgico a cui seguivano nel corso dei mesi, numerosi accertamenti clinici e strumentali che, già nel febbraio
2013, ponevano in evidenza la persistenza di un aneurisma dell'aorta addo- minale sottorenale, a monte della protesi;
3. che con il passare dei mesi, il calibro del suddetto aneurisma aumentò e nel mese di giugno 2015 si rese necessario il ricovero presso l' di Napoli, finalizzato ad Controparte_3 un nuovo intervento chirurgico di “messa a piatto” dell'aneurisma e succes- sivo innesto protesico aorto-aortico;
4. che durante l'intervento, effettuato in data 03.06.2015, si verificava una trombosi dell'arteria renale sinistra con conseguente infarto renale con perdita della funzionalità del rene sinistro e progressiva ipotrofia dell'organo;
5. che l'operato professionale dei medici che hanno avuto in cura l'attore, nell'ottobre 2011 presso la Casa di Cura
“ , non è stato adeguato, venendosi a configurare una “mal- CP_1 practice medica”;
6. che l'indicazione al suddetto intervento era del tutto corretta, tuttavia, va censurato il consenso informato in quanto generico, la- cunoso ed indicativo di una scarsa informazione resa al paziente in relazione alla tipologia di intervento da praticare;
7. che la principale criticità è rappre- sentata dalle modalità con cui venne effettuato l'intervento poiché il chirur- go vascolare provvide ad anastomizzare la protesi con un tratto di aorta pa- tologica, già aneurismatica, lasciandola in sede piuttosto che sostituirla del tutto;
8. che l'errore tecnico-chirurgico, connotato da imperizia, imprudenza e negligenza, ha inevitabilmente condizionato il successivo iter clinico e chi- rurgico del paziente il quale ha dovuto sottoporsi ad un ulteriore intervento di chirurgia vascolare, eseguito presso l' “ di Napoli in da- CP_3 CP_3 ta 03.06.2015; 9. che il danno biologico temporaneo riportato dal sig.
[...]
è quantificabile in 150 gg. di invalidità temporanea (di cui 60 Parte_3
3
gg. per ITT, 30 gg. per ITP al 75% e 60 gg. di ITP al 50%) come da CTP depositata;
10. che sussistono postumi che configurano un danno biologico permanente del 38-40% nonché un danno permanente alla capacità lavora- tiva attitudinale pari al 35-40% (essendo il ricorrente autotrasportatore) e il complesso plurimenomativo descritto, con particolare riferimento alla pato- logia psichica, ne compromette significativamente la capacità lavorativa;
11. che messa in mora, la clinica convenuta forniva gli estremi della polizza as- sicurativa stipulata con e che nonostante le due consulenze ef- Pt_4 fettuate da propri medici fiduciari, la suddetta Compagnia non ha provvedu- to al risarcimento del danno.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattua- le della convenuta e/o la responsabilità professionale dei clinici della struttura sanitaria intervenuti sulla persona dell'attore, come in premessa, ed in presenza in ogni caso di im- medesimazione organica della struttura coi suoi sanitari, per effetto di tanto, condannare la stessa in persona ut supra al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non pa- trimoniale (maggior danno biologico e da invalidità temporanea) a personalizzarsi al massimo secondo le valutazioni ormai invalse, stante anche il pregiudizio relazional- esistenziale, danno morale e ogni altro aspetto valutato, essendo quelli agitati descritti in elenco esemplificativo e non limitativo e dovendosi riconoscere all'attore, quindi, un risar- cimento adeguato e onnicomprensivo a mente anche delle note sentenze gemelle delle S.U.
n° 26972/2008 e segg.). Disporsi C.T.U. medica, anche percipiente, con quesiti adegua- ti, che premettano la considerazione della alta Specialità di cardiologia medico chirurgica della struttura in questione. Con facoltà di articolare mezzi istruttori e depositare ulterio- re documentazione nel termine ex art. 183 c.p.c. VI co. già qui chiesto. Vinte le spese e competenze, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la resistente adducendo:
1. l'improcedibilità della domanda secondo il rito sommario, ex art. 702 bis cpc, per non essere la prova ancora formata e stante la necessità di chiamare in garanzia la compa- gnia assicurativa della convenuta;
2. l'infondatezza nel merito essendo l'operato dei sanitari della in linea con i parametri Controparte_1 dei vigenti protocolli, e pertanto esente da qualsiasi profilo di responsabilità;
3. che il rischio di complicanze alle arterie viscerali è insito nella tipologia di intervento cui è stato sottoposto il ricorrente;
4. che l'intervento chirurgico si limita al trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale, e certamente non va a risolvere la patologia dilatativa che a distanza di quattro anni
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dall'intervento cui venne sottoposto il ricorrente era prevedibile che si ripre- sentasse;
5. che anche la consulenza di parte, redatta dal dott. Persona_1
per conto della compagnia assicurativa riconosce che non si
[...] Pt_4
CP_ rilevano profili di responsabilità professionale dei sanitari della
[...] di AL;
6. Che, se anche si volesse per ipotesi ritenere er- CP_1 roneo l'intervento del 2011, in ogni caso non può ad esso imputarsi la suc- cessiva trombosi dell'arteria renale sinistra e la successiva perdita del rene;
7. di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della compagnia AM Trust
Assicurazioni SpA.
Ciò posto la resistente concludeva: 1. Preliminarmente fissare nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. autorizzando nel contempo la chiamata in causa in garanzia del terzo AM Trust Assicurazioni SpA, plrpt;
2. Sempre in via prelimina- re dichiarare improcedibile l'azione per il mancato esperimento della procedura di media- zione obbligatoria;
3. nel merito, eventualmente, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
4. in subordine, nella denegata quanto improbabile ipotesi di condanna della al pagamento di una somma di denaro nei Controparte_1 confronti dell'attrice in ragione della presente azione, dichiarare la chiamata in garanzia
AM Trust Assicurazioni SpA tenuta a manlevare l'assicurata .
5. Il tut- CP_1 to con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione.
Con decreto del 08.02.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa AM Trust Assicurazioni SpA.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata adducendo:
1. di aderire all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente;
2.
l'infondatezza della domanda risarcitoria, sia nell'an che nel quantum, posto che alcuna seria censura risulta essere stata formulata dal ricorrente nei con- fronti della struttura sanitaria non avendo il ricorrente allegato specifica- mente il compimento di un errore e/o omissione;
3. l'esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità professionale a carico dei sanitari, anche perché il ripresentarsi dell'aneurisma in epoca successiva rappresenta un evento pre- vedibile ma non per questo prevenibile e non costituisce pertanto un'ipotesi di malpractice nella gestione del paziente;
4. che i moduli di “informazione resa ai fini del consenso libero e consapevole” allegati alla documentazione sanitaria e sottoscritti dal paziente dimostrano che allo stesso furono illu- strati con estrema precisione i rischi connessi alle terapie e agli interventi ri- chiesti in tali delicate situazioni, nonché tutte le possibili complicanze;
5. la
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contestazione di tutte le voci di danno richieste dal ricorrente e la loro quan- tificazione;
6. di eccepire il limite del massimale di polizza ed al netto della franchigia fissa di euro 250.000,00 per sinistro a carico dell'assicurato e la ri- serva di agire in rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili (e dei loro assicuratori) per essere ristorata di ogni esborso effettuato in virtù delle ga- ranzie contrattuali da essa prestate.
Ciò posto la terza chiamata concludeva: - dichiari la inammissibilità dello schema processuale di cui all'art. 702 bis c.p.c. ai sensi del secondo comma di cui all'art. 702 ter
c.p.c. e comunque la infondatezza del postulato del ricorrente;
- qualora sia disposta la conversione del rito, rigetti in ogni caso la domanda del sig. , siccome Parte_1 infondata e non provata;
- in subordine, nel denegato caso di accertamento della responsa- bilità (anche parziale) della in ordine ai fatti di causa, Controparte_1 contenga la prestazione di questo assicuratore nei limiti della frazione di responsabilità della struttura, del massimale di polizza ed al netto della franchigia fissa (SIR) pari ad euro 250.000,00 (a carico del soggetto assicurato), previa applicazione dell'ulteriore fran- chigia discendente dall'art. 2 del contratto (ove applicabile) nonché con riduzione propor- zionale dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., ove ricorrano i presuppo- sti per l'applicazione di tale norma, e con espressa riserva di ripetizione di eventuali esbor- si ex art. 1916 c.c.; - condanni chi di ragione alla refusione delle spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
La domanda è fondata.
In punto di diritto, si rileva che la fattispecie va inquadrata nell'ottica della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico- chirurgica.
In tale ambito, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha chiarito che sussiste la legittimazione passiva dell'ente sanitario il quale risponde ver- so il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e
1228 c.c., per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della pre- stazione medica sia da parte di un medico (paramedico, ausiliare) proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può dubitarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al mo- mento del ricovero dello stesso, un contratto.
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si instaura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si
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perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto, e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicurezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assistiti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio)
(Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n. 9556), con la conseguenza che è configu- rabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle ob- bligazioni ad essa facenti carico.
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra sog- getti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire le- sioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle pre- stazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rap- porto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e pa- ziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività (cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1° luglio 2002, n.
9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. Sezioni Unite n. 577/2008).
Ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria è, in- fatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada
(anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ov- vero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007
n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006).
Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni
Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'ina-
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dempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronuncia, infatti la
Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adem- pimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimen- to. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le Sezioni Unite giun- gono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Su- prema Corte afferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un de- terminato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non dili- genti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qua- lificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affer- mazioni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema Corte nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadem- pimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esi- stendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito an- che in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
così, da ul-
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timo, Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11: “in tema di responsabilità con- trattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordi- ne all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577), ha portato alle estreme conseguenze la contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, abbandonando definitivamente la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte.
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del con- tratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari" (Cass. Sez. 3, Sen- tenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e impreve- dibile.
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, come detto, non ri- leva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valu- tazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità al- la diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame. In ogni caso, con specifico riferimento alla disciplina
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applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve escludersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabiliz- zazione eccessivamente gravosa del professionista persona fisica, mentre ta- le esigenza non si pone per una struttura, per sua natura insensibile a pres- sioni psicologiche;
pertanto, la struttura sanitaria risponderà a titolo contrat- tuale verso il paziente del proprio inadempimento, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiu- ta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d. causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel cri- terio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale, tra con- dotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve esse- re accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causali- tà materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevan- te, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di pro- gnosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare se- condo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n. 581/08). Le
SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ri- costruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragio- nevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi, l'ac- certamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo
Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraver- so un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del me-
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dico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed ap- prezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (così: Sez. III,
17.1.2008, n. 867; Sez. III, 23.9.2004, n. 19133). È necessario accertare, in- somma, che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma logico- razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sa- rebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole vero- simiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) dispo- nibili in relazione al caso concreto.
Nel caso in analisi, si rileva che nell'atto introduttivo del giudizio parte ri- corrente ha effettuato la puntuale ricostruzione della vicenda medica per cui
è causa, allegando e dando prova delle inadempienze contestate alla struttu- ra sanitaria resistente, ed i profili di responsabilità professionale a suo carico, nonché del nesso causale tra condotta posta in essere dai sanitari e il danno patrimoniale e non subito dal paziente.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto la responsabilità professionale dei Curanti di AL (CE) riguardo Controparte_1
l'intervento di aneurismectomia ed impianto di protesi in dacron eseguito sull'aorta addominale in data 10.10.2011, nel quale l'anastomosi protesica non fu correttamente impiantata condizionando la necessità del successivo reintervento per la persistenza di parte dell'originario aneurisma.
Il Tribunale, onde accertare i lamentati profili di responsabilità ravvisabili nella condotta dei SAitari, ha ritenuto opportuno nominare un collegio tec- nico d'ufficio il quale, all'esito di approfondita analisi della documentazione medica in atti e della letteratura medico scientifica nazionale ed internazio- nale, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale in materia, ha rilevato i profili di ina- dempimento addebitabili al personale medico in servizio presso la
[...]
Controparte_1
In particolare, nella relazione depositata il collegio CTU (composta dal Prof.
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e il Dott. ), dopo aver confermato le Persona_2 Persona_3 circostanze allegate dal ricorrente e desumibili dalla documentazione medi- ca, ha accertato i profili di responsabilità addebitabili al personale medico ed il nesso di causalità tra l'intervento eseguito in data 10.10.2011 e la successi- va insorgenza dell'aneurisma riferendo: “Orbene, emerge quindi - dallo studio del- la documentazione in atti ostensibile – che per le caratteristiche della originaria formazio- ne aneurismatica e per i relativi tempi di dilatazione, l'intervento praticato in data
10/10/2011 risultò indicato. Tuttavia, tale intervento non fu correttamente eseguito in quanto l'anastomosi craniale della protesi in dacron fu confezionata su un segmento aorti- co interessato dalla dilatazione aneurismatica (tratto sottorenale), che non fu quindi to- talmente escluso dal manufatto protesico. Ciò spiega in termini di adeguato coefficiente probabilistico – più probabile che non – la rapida ricomparsa dell'aneurisma sottorenale e la sua successiva e progressiva riespansione. È chiaro che la progressiva espansione del re- siduo aneurismatico dipese dalla severa patologia aterosclerotica di base di cui era portato- re il paziente. In effetti – come detto - le Angio-TC post-operatorie (eseguite a distanza di un anno circa dall'intervento) mostrano come l'anastomosi craniale della protesi aortica fosse stata impiantata troppo distalmente agli osti delle renali, favorendo l'espansione del segmento aortico patologico e la conseguente dilatazione dell'aneurisma residuo” (cfr.
CTU pag.21).
In conclusione e circa l'imputabilità delle lesioni ai predetti inadempimenti il
Collegio peritale ha riferito: “Alla luce di quanto argomentato è ragionevole ritenere che della protesi retta in dacron impiantata in data 10/10/2011 fu posizionata in ma- niera non corretta, poiché non consentì di emendare completamente ed efficacemente il noto aneurisma aortico addominale sottorenale, favorendone la recidiva precoce nel segmento compreso tra l'origine aortica delle arterie renali e l'anastomosi craniale della protesi aorti- ca. Sicchè da tale “malpractice” chirurgica conseguì la necessità di un reintervento motiva- to dall'espansione del residuo aneurismatico. Purtroppo, come noto, a seguito del reinter- vento si verificò una complicanza clinica, nota ma non prevenibile, rappresentata da una trombosi dell'arteria renale sinistra con conseguente infarto renale. Ne deriva che gli esiti anatomo-funzionali dell'infarto renale sono causalmente correlabili all'originario errore chirurgico dell'ottobre 2011” (cfr. CTU pag. 22).
L'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coe- rente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della rela- zione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili e non risultano mi-
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nimamente scalfite dalle contestazioni della parte resistente la quale non ha offerto una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussistenza di una circo- stanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di assolvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'evento lesivo dannoso a carico della pa- ziente.
Alla luce delle risultanze della CTU, risulta, quindi, accertata la responsabili- tà della ove è stato eseguito l'intervento, nonché il nesso Controparte_4 causale con l'evento.
Sul danno e sulla quantificazione
In merito al danno esitato al ricorrente i CTU hanno rilevato: “deve precisarsi che nel caso l'inidoneo management assistenziale ha reliquato nel p. esiti menomativi con- seguenti al reintervento chirurgico per ablazione dell'aneurisma aortico sottorenale ed alla conseguente complicanza trombotica. Allo stato residua la perdita funzionale del rene si- nistro (rene grinzo) cui tuttavia corrisponde una normale funzionalità suppletiva del rene adelfo;
in sostanza non ricorre – allo stato – una condizione di insufficienza renale (come documentato dagli esami laboratoristici datati 30/9/2024, acquisiti in corso di accerta- mento medico-legale - che mostrano indici di funzionalità renale nella norma, con normali valori della clearence creatininica). Nel complesso, le menomazioni nel caso residuate an- dranno globalmente valutate con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori con- templati nei principali barèmes di consultazione medico-legale integrando un “danno bio- logico”, o “menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata”, valutabile nella misura del 22% (ventidue per cento) … E' altresì riconoscibile un periodo di inva- lidità/inabilità temporanea, riferibile alle sequele immediate del reintervento chirurgico di risoluzione dell'aneurisma resosi necessario a seguito dell'imperfetto management chirurgi- co riferibile al primo intervento dell'ottobre 2011 (...) indicato in un periodo complessivo di 150 (centocinquanta) giorni, così ripartiti: 30 (trenta) giorni di I.T.T. (Invalidità
Temporanea Totale) riferibili al ricovero del p. presso la UOC di Chirurgia Vascolare
l'AORN “Cardarelli” di Napoli in occasione dell'intervento del giugno 2015. Ulteriori
20 (venti) giorni di I.T.P. (Invalidità Temporanea Parziale) ad un tasso del 50% e 20
(venti) giorni di I.T.P. (Invalidità Temporanea Parziale) ad un tasso del 25%, sono rife- ribili al periodo necessario alla completa stabilizzazione clinica dei postumi chirurgici”
(cfr. CTU pagg. 22 e 23).
In relazione alla pretesa risarcitoria di tutti i pregiudizi non patrimoniali –
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biologico, morale ed esistenziale – patiti dal paziente, si rileva che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarci- mento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Al riguardo è il caso di richiamare l'indirizzo affermatosi nella giurispruden- za di legittimità con le pronunce di SA NO (S.U. 11.11.08 nn. 26972,
26973, 26974, 26975), secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere considerata non già occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e certamente mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ri- condotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patri- moniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto
(configurabile soltanto quando vi sia una lesione dell'integrità psicofisica se- condo i canoni della scienza medica), del danno morale soggettivo tradizio- nalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della me- ra sofferenza psichica, del patema d'animo), nonché dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti pur sempre conseguenza della lesione di un inte- resse costituzionalmente protetto a carattere non patrimoniale. Il danno bio- logico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va dun- que ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla defi- nizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle as- sicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si in- tende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della per- sona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza ne- gativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua ca- pacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata detta- ta, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente ac- quisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi atti- nenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato non-
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ché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – al- lorché tale evento configuri (come nella specie) un illecito penale (nel caso in esame, il reato di lesioni colpose gravissime) (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr.
Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).
Le sofferenze di carattere morale-soggettivo (dolore intimo, turbamento dell'animo, sofferenza morale) non coincidenti col dolore fisico su base or- ganica, e gli aspetti più propriamente dinamico – relazionali del danno alla salute (conseguenze, anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica) sono già considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico e presi a ba- se della determinazione del grado di invalidità permanente risultante dall'ap- plicazione del bareme (vds. da ultimo Cass. 5243/2014).
Da tempo, peraltro, la medicina legale considera la menomazione fisica sot- to due aspetti: quello c.d. statico, attinente ai profili anatomici e funzionali della lesione in sé considerata, e quello dinamico, che considera l'incidenza delle lesioni sulle abitudini di vita e sulle attività extralavorative, familiari e sociali dell'individuo.
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno esteti- co, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di at- teggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo do- vuta in base alle tabelle, operando perciò non sulla percentuale di invalidità bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione ma soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allega- te, che rendano il danno concreto più grave con riferimento agli aspetti in- dicati rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 23778/14).
Ciò detto in punto di an, va precisato che per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito) questo
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Tribunale aderisce ai criteri espressi dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da po- stumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Ta- belle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità han- no riconosciuto una 'vocazione' nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di in- crementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giu- gno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011). I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei su richiamati principi affer- mati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte dell'11.11.2008 (nn. 26972,
26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona su- scettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle me- desime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi pro- vato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, infatti, anche la liquidazione della componen- te del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, sul presup- posto che essa costituisca pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei pos- sibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costi- tuita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla sa- lute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo. E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che ri- chiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminu- zione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la perso- nalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte
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tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
Alla stregua delle previsioni recate dalla citata tabella, tenuto conto dell'età del soggetto all'epoca dell'accertamento della produzione del danno (51 alla data dell'intervento 04.10.2011) il danno non patrimoniale subito da
[...]
, va risarcito nella misura di € 92.201,00 per IP (ivi compresa Parte_3 la componente correlata alla sofferenza soggettiva da ritenersi provata in via presuntiva alla luce delle circostanze emerse nel corso dell'elaborato perita- le).
Si ritiene di non poter ulteriormente personalizzare detto importo tenuto conto del fatto che la patologia psichica che - a detta del ricorrente - avreb- be compromesso significativamente la capacità lavorativa specifica, risulta essere antecedente ai fatti di causa, come dallo stesso ricorrente dichiarato ai
CTU in sede di operazioni peritali (cfr. CTU pagg. 13 e 23).
Va inoltre riconosciuto il danno biologico derivante dalla inabilità tem- poranea assoluta ITT di gg. 30, ITP al 50% di 20 gg e ITP al 25% di
20 gg., come accertato dai CTU e quantificabile in € 5.175,00, secondo le Tabelle Milanesi sopra richiamate.
Nulla va invece riconosciuto a titolo di danno patrimoniale in assenza di documentazione comprovante eventuali spese sostenute.
Pertanto, la resistente va condannata al pagamento delle somme sopra ri- portate nonché al pagamento degli interessi compensativi i quali, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liqui- dazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma do- vuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (21.08.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente senten-
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za;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di manleva avanzata dalla resistente nei confronti del- la terza chiamata essa va rigettata, perché le somme complessive Pt_4 alla cui corresponsione deve essere condannata la Controparte_1 permangono nei limiti della franchigia di euro 250.000,00, la cui previsione è incontestata dalla resistente.
Quanto al regolamento delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inadempimento contrat- tuale della resistente e condanna in per- Controparte_1 sona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_2
[...
dell'importo di € 92.201,00 a titolo di danno biologico e di €
5.175,00 per il danno biologico temporaneo, oltre interessi come speci- ficati in motivazione;
- Rigetta la domanda di manleva;
- Condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t, al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente e della terza chiamata che liquida per ciascuna parte in € 14.103,00 per compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, oltre spese di iscrizione a ruolo, con distrazione, per quanto attiene a parte ricorrente, in favore de procuratori antistatari;
- Pone le spese di CTU a carico di parte resistente.
SAta MA Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. DI NA
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n. 6986/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. DI NA,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
SAta MA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. DI NA
1
N. 6986/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di SAta MA Capua Vetere, in persona del giudice unico Dr.
DI NA ha pronunziato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n° 6986 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: responsabilità professionale tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Dario De Parte_1
LA e CA De LA e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori;
ricorrente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Controparte_1
IU MB e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
resistente
e
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Lu- Controparte_2 ca Fabrizio e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difen- sore;
chiamata in causa
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note difensive depositate all'esito dell'udienza del 20.10.2025 ex art. 127-ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
2
Con ricorso ex art. 702 bis, depositato in data 07.09.2021, Parte_2
[...
adiva l'intestato Tribunale per chiedere la condanna al risarcimento danni da responsabilità professionale, per negligenza da parte dei sanitari della che lo ebbero in cura. Controparte_1
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva:
1. che essendo affetto da cardiopatia ischemica e già sottoposto ad intervento di rivascolarizzazio- CP_ ne coronarica, in data 04.10.2011 si ricoverava presso la “ CP_1
per essere sottoposto ad intervento chirurgico di sostituzione pro-
[...] tesica dell'aorta addominale per un aneurisma sottorenale;
2. che in data
10.10.2011 veniva eseguito l'intervento chirurgico a cui seguivano nel corso dei mesi, numerosi accertamenti clinici e strumentali che, già nel febbraio
2013, ponevano in evidenza la persistenza di un aneurisma dell'aorta addo- minale sottorenale, a monte della protesi;
3. che con il passare dei mesi, il calibro del suddetto aneurisma aumentò e nel mese di giugno 2015 si rese necessario il ricovero presso l' di Napoli, finalizzato ad Controparte_3 un nuovo intervento chirurgico di “messa a piatto” dell'aneurisma e succes- sivo innesto protesico aorto-aortico;
4. che durante l'intervento, effettuato in data 03.06.2015, si verificava una trombosi dell'arteria renale sinistra con conseguente infarto renale con perdita della funzionalità del rene sinistro e progressiva ipotrofia dell'organo;
5. che l'operato professionale dei medici che hanno avuto in cura l'attore, nell'ottobre 2011 presso la Casa di Cura
“ , non è stato adeguato, venendosi a configurare una “mal- CP_1 practice medica”;
6. che l'indicazione al suddetto intervento era del tutto corretta, tuttavia, va censurato il consenso informato in quanto generico, la- cunoso ed indicativo di una scarsa informazione resa al paziente in relazione alla tipologia di intervento da praticare;
7. che la principale criticità è rappre- sentata dalle modalità con cui venne effettuato l'intervento poiché il chirur- go vascolare provvide ad anastomizzare la protesi con un tratto di aorta pa- tologica, già aneurismatica, lasciandola in sede piuttosto che sostituirla del tutto;
8. che l'errore tecnico-chirurgico, connotato da imperizia, imprudenza e negligenza, ha inevitabilmente condizionato il successivo iter clinico e chi- rurgico del paziente il quale ha dovuto sottoporsi ad un ulteriore intervento di chirurgia vascolare, eseguito presso l' “ di Napoli in da- CP_3 CP_3 ta 03.06.2015; 9. che il danno biologico temporaneo riportato dal sig.
[...]
è quantificabile in 150 gg. di invalidità temporanea (di cui 60 Parte_3
3
gg. per ITT, 30 gg. per ITP al 75% e 60 gg. di ITP al 50%) come da CTP depositata;
10. che sussistono postumi che configurano un danno biologico permanente del 38-40% nonché un danno permanente alla capacità lavora- tiva attitudinale pari al 35-40% (essendo il ricorrente autotrasportatore) e il complesso plurimenomativo descritto, con particolare riferimento alla pato- logia psichica, ne compromette significativamente la capacità lavorativa;
11. che messa in mora, la clinica convenuta forniva gli estremi della polizza as- sicurativa stipulata con e che nonostante le due consulenze ef- Pt_4 fettuate da propri medici fiduciari, la suddetta Compagnia non ha provvedu- to al risarcimento del danno.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattua- le della convenuta e/o la responsabilità professionale dei clinici della struttura sanitaria intervenuti sulla persona dell'attore, come in premessa, ed in presenza in ogni caso di im- medesimazione organica della struttura coi suoi sanitari, per effetto di tanto, condannare la stessa in persona ut supra al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non pa- trimoniale (maggior danno biologico e da invalidità temporanea) a personalizzarsi al massimo secondo le valutazioni ormai invalse, stante anche il pregiudizio relazional- esistenziale, danno morale e ogni altro aspetto valutato, essendo quelli agitati descritti in elenco esemplificativo e non limitativo e dovendosi riconoscere all'attore, quindi, un risar- cimento adeguato e onnicomprensivo a mente anche delle note sentenze gemelle delle S.U.
n° 26972/2008 e segg.). Disporsi C.T.U. medica, anche percipiente, con quesiti adegua- ti, che premettano la considerazione della alta Specialità di cardiologia medico chirurgica della struttura in questione. Con facoltà di articolare mezzi istruttori e depositare ulterio- re documentazione nel termine ex art. 183 c.p.c. VI co. già qui chiesto. Vinte le spese e competenze, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio la resistente adducendo:
1. l'improcedibilità della domanda secondo il rito sommario, ex art. 702 bis cpc, per non essere la prova ancora formata e stante la necessità di chiamare in garanzia la compa- gnia assicurativa della convenuta;
2. l'infondatezza nel merito essendo l'operato dei sanitari della in linea con i parametri Controparte_1 dei vigenti protocolli, e pertanto esente da qualsiasi profilo di responsabilità;
3. che il rischio di complicanze alle arterie viscerali è insito nella tipologia di intervento cui è stato sottoposto il ricorrente;
4. che l'intervento chirurgico si limita al trattamento dell'aneurisma dell'aorta addominale, e certamente non va a risolvere la patologia dilatativa che a distanza di quattro anni
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dall'intervento cui venne sottoposto il ricorrente era prevedibile che si ripre- sentasse;
5. che anche la consulenza di parte, redatta dal dott. Persona_1
per conto della compagnia assicurativa riconosce che non si
[...] Pt_4
CP_ rilevano profili di responsabilità professionale dei sanitari della
[...] di AL;
6. Che, se anche si volesse per ipotesi ritenere er- CP_1 roneo l'intervento del 2011, in ogni caso non può ad esso imputarsi la suc- cessiva trombosi dell'arteria renale sinistra e la successiva perdita del rene;
7. di essere autorizzata alla chiamata in garanzia della compagnia AM Trust
Assicurazioni SpA.
Ciò posto la resistente concludeva: 1. Preliminarmente fissare nuova udienza di comparizione ai sensi dell'art. 269 c.p.c. autorizzando nel contempo la chiamata in causa in garanzia del terzo AM Trust Assicurazioni SpA, plrpt;
2. Sempre in via prelimina- re dichiarare improcedibile l'azione per il mancato esperimento della procedura di media- zione obbligatoria;
3. nel merito, eventualmente, rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto;
4. in subordine, nella denegata quanto improbabile ipotesi di condanna della al pagamento di una somma di denaro nei Controparte_1 confronti dell'attrice in ragione della presente azione, dichiarare la chiamata in garanzia
AM Trust Assicurazioni SpA tenuta a manlevare l'assicurata .
5. Il tut- CP_1 to con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, con attribuzione.
Con decreto del 08.02.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia assicurativa AM Trust Assicurazioni SpA.
Si costituiva in giudizio la terza chiamata adducendo:
1. di aderire all'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente;
2.
l'infondatezza della domanda risarcitoria, sia nell'an che nel quantum, posto che alcuna seria censura risulta essere stata formulata dal ricorrente nei con- fronti della struttura sanitaria non avendo il ricorrente allegato specifica- mente il compimento di un errore e/o omissione;
3. l'esclusione di qualsiasi profilo di responsabilità professionale a carico dei sanitari, anche perché il ripresentarsi dell'aneurisma in epoca successiva rappresenta un evento pre- vedibile ma non per questo prevenibile e non costituisce pertanto un'ipotesi di malpractice nella gestione del paziente;
4. che i moduli di “informazione resa ai fini del consenso libero e consapevole” allegati alla documentazione sanitaria e sottoscritti dal paziente dimostrano che allo stesso furono illu- strati con estrema precisione i rischi connessi alle terapie e agli interventi ri- chiesti in tali delicate situazioni, nonché tutte le possibili complicanze;
5. la
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contestazione di tutte le voci di danno richieste dal ricorrente e la loro quan- tificazione;
6. di eccepire il limite del massimale di polizza ed al netto della franchigia fissa di euro 250.000,00 per sinistro a carico dell'assicurato e la ri- serva di agire in rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili (e dei loro assicuratori) per essere ristorata di ogni esborso effettuato in virtù delle ga- ranzie contrattuali da essa prestate.
Ciò posto la terza chiamata concludeva: - dichiari la inammissibilità dello schema processuale di cui all'art. 702 bis c.p.c. ai sensi del secondo comma di cui all'art. 702 ter
c.p.c. e comunque la infondatezza del postulato del ricorrente;
- qualora sia disposta la conversione del rito, rigetti in ogni caso la domanda del sig. , siccome Parte_1 infondata e non provata;
- in subordine, nel denegato caso di accertamento della responsa- bilità (anche parziale) della in ordine ai fatti di causa, Controparte_1 contenga la prestazione di questo assicuratore nei limiti della frazione di responsabilità della struttura, del massimale di polizza ed al netto della franchigia fissa (SIR) pari ad euro 250.000,00 (a carico del soggetto assicurato), previa applicazione dell'ulteriore fran- chigia discendente dall'art. 2 del contratto (ove applicabile) nonché con riduzione propor- zionale dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., ove ricorrano i presuppo- sti per l'applicazione di tale norma, e con espressa riserva di ripetizione di eventuali esbor- si ex art. 1916 c.c.; - condanni chi di ragione alla refusione delle spese di lite.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
La domanda è fondata.
In punto di diritto, si rileva che la fattispecie va inquadrata nell'ottica della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico- chirurgica.
In tale ambito, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha chiarito che sussiste la legittimazione passiva dell'ente sanitario il quale risponde ver- so il paziente a titolo di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 e
1228 c.c., per i danni subiti a causa della non diligente esecuzione della pre- stazione medica sia da parte di un medico (paramedico, ausiliare) proprio dipendente, sia da parte di personale medico non dipendente, in quanto non può dubitarsi che fra il paziente e la casa di cura sia stato stipulato, al mo- mento del ricovero dello stesso, un contratto.
In particolare, come evidenziato di recente dalla S.C., quello che si instaura tra paziente e struttura sanitaria è un rapporto complesso ed atipico che si
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perfeziona con l'accettazione del paziente all'interno dell'istituto, e che non si sostanzia unicamente nella prestazione terapeutica in senso stretto, ma comprende anche prestazioni di carattere organizzativo (sicurezza dell'attrezzatura e degli impianti, vigilanza e custodia degli assistiti) e persino prestazioni di natura alberghiera (somministrazione di vitto ed alloggio)
(Cass. civ., S. U., 1 luglio 2002 n. 9556), con la conseguenza che è configu- rabile una responsabilità autonoma e diretta dell'istituto, ove il danno subito dal paziente risulti causalmente riconducibile ad una inadempienza delle ob- bligazioni ad essa facenti carico.
Per effetto del ricovero sorgono, dunque, una serie di obbligazioni tra sog- getti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire le- sioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle pre- stazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rap- porto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e pa- ziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività (cfr., in tal senso ed ex plurimis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1° luglio 2002, n.
9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. Sezioni Unite n. 577/2008).
Ai fini della configurabilità della responsabilità della struttura sanitaria è, in- fatti, sufficiente che la stessa comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada
(anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ov- vero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tale ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente
(cfr. Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007
n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589;
Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del
2006).
Dalla pacifica natura contrattuale della responsabilità, la Suprema Corte fa discendere la conseguente applicazione dei principi già espressi dalle Sezioni
Unite nella sentenza n.13533/2001 in tema di onere della prova dell'ina-
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dempimento e dell'inesatto adempimento. In tale storica pronuncia, infatti la
Suprema Corte ha affermato che il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. Tali principi sono stati affermati anche con riferimento ai casi in cui si lamenti un inesatto adempimento dell'obbligazione: anche in questo caso, secondo la Cassazione, il creditore istante deve limitarsi ad allegare l'inesatto adem- pimento, gravando sulla controparte l'onere di provare l'esatto adempimen- to. E da questa premessa, nella sentenza n.577/2008 le Sezioni Unite giun- gono ad affermare l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, compiendo un ulteriore passaggio: considerando oramai superata la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato (che conserva una valenza descrittiva ma non è più foriera di conseguenze sul piano probatorio), la Su- prema Corte afferma che in tema di responsabilità medica l'allegazione del creditore non può essere limitata ad un qualsiasi inadempimento, ma deve riguardare un inadempimento cd. qualificato, ovvero un inadempimento che costituisca causa astrattamente efficiente della produzione del danno. In altri termini, secondo la Suprema Corte, proprio perché chi agisce facendo valere la responsabilità contrattuale lamenta la produzione in relazione ad un de- terminato comportamento, non tenuto o tenuto secondo modalità non dili- genti (inadempimento-inesatto adempimento), è necessario che alleghi non un qualsiasi inadempimento, ma quell'inadempimento specifico (rectius qua- lificato che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno). Tali affer- mazioni sono state quindi cristallizzate dalla Suprema Corte nel seguente principio di diritto: “in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto
(o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadem- pimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esi- stendo, esso non è stato eziologicamente rilevante”. Tale principio è stato seguito an- che in successive pronunce della Suprema Corte di Cassazione;
così, da ul-
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timo, Corte di Cassazione, sentenza n.15993/11: “in tema di responsabilità con- trattuale del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività di carattere sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”.
L'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza in tema di riparto dell'onere della prova nel campo della responsabilità medica, anche in ordi- ne all'elemento causale (cfr. Cass. sez. un. 11.1.2008, n. 577), ha portato alle estreme conseguenze la contrattualizzazione della responsabilità in campo medico, abbandonando definitivamente la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato in nome della regola della distribuzione dell'onere della prova in base al principio della prossimità rispetto alla fonte.
In applicazione di tale principio, il paziente dovrà fornire la prova del con- tratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari" (Cass. Sez. 3, Sen- tenza n. 975 del 16/01/2009), restando a carico del sanitario la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e impreve- dibile.
La distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, come detto, non ri- leva dunque - come voleva la precedente giurisprudenza - quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma dovrà essere apprezzata per la valu- tazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando comunque a carico del sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà. Affinché possa dirsi raggiunta la prova liberatoria posta a carico del sanitario, quindi, nell'interpretazione della Corte, il medico è chiamato a provare che il risultato anomalo o anormale del trattamento sanitario, e cioè il suo scostamento rispetto ad una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, non sia ascrivibile alla sua condotta, tenuta in conformità al- la diligenza in concreto dovuta, parametrata alle specifiche circostanze della fattispecie in esame. In ogni caso, con specifico riferimento alla disciplina
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applicabile alla responsabilità contrattuale in esame deve escludersi il ricorso all'art. 2236 c.c.: infatti, la ratio di tale norma è di evitare una responsabiliz- zazione eccessivamente gravosa del professionista persona fisica, mentre ta- le esigenza non si pone per una struttura, per sua natura insensibile a pres- sioni psicologiche;
pertanto, la struttura sanitaria risponderà a titolo contrat- tuale verso il paziente del proprio inadempimento, potendosi rivalere sul singolo professionista. La valutazione del nesso di causalità, poi, sotto il profilo della dipendenza dell'evento dai suoi antecedenti fattuali, va compiu- ta secondo criteri di probabilità scientifica. Anche nell'illecito civile, quindi, la c.d. causalità materiale trova disciplina negli artt. 40 e 41 c.p., ossia nel cri- terio della condicio sine qua non riempito di contenuto dalla teoria della sussunzione sotto leggi scientifiche. Come da ultimo chiarito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, insomma, il nesso di causalità materiale, tra con- dotta ed evento lesivo, anche nella responsabilità da illecito civile, deve esse- re accertato secondo i principi penalistici di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per cui un evento è causato da un altro se non si sarebbe verificato in assenza del secondo. Tuttavia, ha ulteriormente precisato la suprema Corte, una causali- tà materiale non è sufficiente per avere una causalità giuridicamente rilevan- te, la quale impone di dare rilievo, secondo la teoria della regolarità causale o della causalità adeguata, con cui va integrata la teoria della condicio sine qua non, a quei soli eventi che, al momento in cui si produce l'evento causante, non siano inverosimili e imprevedibili, secondo un giudizio ex ante (di pro- gnosi postuma), da ricondurre al momento della condotta e da effettuare se- condo le migliori conoscenze scientifiche disponibili (SS.UU. n. 581/08). Le
SS.UU. della Suprema Corte hanno, però, precisato che, pur essendo gli stessi i principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ri- costruzione del nesso causale, ciò che muta tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola oltre il ragio- nevole dubbio, nel secondo la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non (SS.UU. n. 581/08). In materia civile, quindi, l'ac- certamento della causalità materiale richiede una certezza probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, che questo
Giudice ritiene di condividere, il nesso causale fra il comportamento del medico e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraver- so un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del me-
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dico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed ap- prezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi (così: Sez. III,
17.1.2008, n. 867; Sez. III, 23.9.2004, n. 19133). È necessario accertare, in- somma, che il comportamento diligente e perito del sanitario avrebbe avuto la probabilità di prevenire o elidere le conseguenze dannose concretamente verificatesi. Probabilità, ovviamente, non meramente statistica, ma logico- razionale. Deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, in conclusione, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sa- rebbe verificato: giudizio da compiere non sulla base di calcoli statistici o probabilistici, ma unicamente sulla base di un giudizio di ragionevole vero- simiglianza, che va compiuto alla stregua degli elementi di conferma (tra cui soprattutto l'esclusione di altri possibili e alternativi processi causali) dispo- nibili in relazione al caso concreto.
Nel caso in analisi, si rileva che nell'atto introduttivo del giudizio parte ri- corrente ha effettuato la puntuale ricostruzione della vicenda medica per cui
è causa, allegando e dando prova delle inadempienze contestate alla struttu- ra sanitaria resistente, ed i profili di responsabilità professionale a suo carico, nonché del nesso causale tra condotta posta in essere dai sanitari e il danno patrimoniale e non subito dal paziente.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto la responsabilità professionale dei Curanti di AL (CE) riguardo Controparte_1
l'intervento di aneurismectomia ed impianto di protesi in dacron eseguito sull'aorta addominale in data 10.10.2011, nel quale l'anastomosi protesica non fu correttamente impiantata condizionando la necessità del successivo reintervento per la persistenza di parte dell'originario aneurisma.
Il Tribunale, onde accertare i lamentati profili di responsabilità ravvisabili nella condotta dei SAitari, ha ritenuto opportuno nominare un collegio tec- nico d'ufficio il quale, all'esito di approfondita analisi della documentazione medica in atti e della letteratura medico scientifica nazionale ed internazio- nale, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate presso la comunità scientifica nazionale ed internazionale in materia, ha rilevato i profili di ina- dempimento addebitabili al personale medico in servizio presso la
[...]
Controparte_1
In particolare, nella relazione depositata il collegio CTU (composta dal Prof.
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e il Dott. ), dopo aver confermato le Persona_2 Persona_3 circostanze allegate dal ricorrente e desumibili dalla documentazione medi- ca, ha accertato i profili di responsabilità addebitabili al personale medico ed il nesso di causalità tra l'intervento eseguito in data 10.10.2011 e la successi- va insorgenza dell'aneurisma riferendo: “Orbene, emerge quindi - dallo studio del- la documentazione in atti ostensibile – che per le caratteristiche della originaria formazio- ne aneurismatica e per i relativi tempi di dilatazione, l'intervento praticato in data
10/10/2011 risultò indicato. Tuttavia, tale intervento non fu correttamente eseguito in quanto l'anastomosi craniale della protesi in dacron fu confezionata su un segmento aorti- co interessato dalla dilatazione aneurismatica (tratto sottorenale), che non fu quindi to- talmente escluso dal manufatto protesico. Ciò spiega in termini di adeguato coefficiente probabilistico – più probabile che non – la rapida ricomparsa dell'aneurisma sottorenale e la sua successiva e progressiva riespansione. È chiaro che la progressiva espansione del re- siduo aneurismatico dipese dalla severa patologia aterosclerotica di base di cui era portato- re il paziente. In effetti – come detto - le Angio-TC post-operatorie (eseguite a distanza di un anno circa dall'intervento) mostrano come l'anastomosi craniale della protesi aortica fosse stata impiantata troppo distalmente agli osti delle renali, favorendo l'espansione del segmento aortico patologico e la conseguente dilatazione dell'aneurisma residuo” (cfr.
CTU pag.21).
In conclusione e circa l'imputabilità delle lesioni ai predetti inadempimenti il
Collegio peritale ha riferito: “Alla luce di quanto argomentato è ragionevole ritenere che della protesi retta in dacron impiantata in data 10/10/2011 fu posizionata in ma- niera non corretta, poiché non consentì di emendare completamente ed efficacemente il noto aneurisma aortico addominale sottorenale, favorendone la recidiva precoce nel segmento compreso tra l'origine aortica delle arterie renali e l'anastomosi craniale della protesi aorti- ca. Sicchè da tale “malpractice” chirurgica conseguì la necessità di un reintervento motiva- to dall'espansione del residuo aneurismatico. Purtroppo, come noto, a seguito del reinter- vento si verificò una complicanza clinica, nota ma non prevenibile, rappresentata da una trombosi dell'arteria renale sinistra con conseguente infarto renale. Ne deriva che gli esiti anatomo-funzionali dell'infarto renale sono causalmente correlabili all'originario errore chirurgico dell'ottobre 2011” (cfr. CTU pag. 22).
L'elaborato peritale redatto dai predetti consulenti è chiaro, completo e coe- rente con le risultanze documentali e con le emergenze cliniche e costituisce un valido supporto tecnico ai fini della decisione;
le conclusioni della rela- zione tecnica sono, pertanto, pienamente condivisibili e non risultano mi-
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nimamente scalfite dalle contestazioni della parte resistente la quale non ha offerto una ricostruzione sostenibile in ordine alla sussistenza di una circo- stanza imprevedibile sulla base del quadro sanitario della paziente da parte dei sanitari e pertanto in grado di assolvere alla prova liberatoria su di essa gravante che abbia determinato l'evento lesivo dannoso a carico della pa- ziente.
Alla luce delle risultanze della CTU, risulta, quindi, accertata la responsabili- tà della ove è stato eseguito l'intervento, nonché il nesso Controparte_4 causale con l'evento.
Sul danno e sulla quantificazione
In merito al danno esitato al ricorrente i CTU hanno rilevato: “deve precisarsi che nel caso l'inidoneo management assistenziale ha reliquato nel p. esiti menomativi con- seguenti al reintervento chirurgico per ablazione dell'aneurisma aortico sottorenale ed alla conseguente complicanza trombotica. Allo stato residua la perdita funzionale del rene si- nistro (rene grinzo) cui tuttavia corrisponde una normale funzionalità suppletiva del rene adelfo;
in sostanza non ricorre – allo stato – una condizione di insufficienza renale (come documentato dagli esami laboratoristici datati 30/9/2024, acquisiti in corso di accerta- mento medico-legale - che mostrano indici di funzionalità renale nella norma, con normali valori della clearence creatininica). Nel complesso, le menomazioni nel caso residuate an- dranno globalmente valutate con criterio analogico/proporzionale rispetto ai valori con- templati nei principali barèmes di consultazione medico-legale integrando un “danno bio- logico”, o “menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata”, valutabile nella misura del 22% (ventidue per cento) … E' altresì riconoscibile un periodo di inva- lidità/inabilità temporanea, riferibile alle sequele immediate del reintervento chirurgico di risoluzione dell'aneurisma resosi necessario a seguito dell'imperfetto management chirurgi- co riferibile al primo intervento dell'ottobre 2011 (...) indicato in un periodo complessivo di 150 (centocinquanta) giorni, così ripartiti: 30 (trenta) giorni di I.T.T. (Invalidità
Temporanea Totale) riferibili al ricovero del p. presso la UOC di Chirurgia Vascolare
l'AORN “Cardarelli” di Napoli in occasione dell'intervento del giugno 2015. Ulteriori
20 (venti) giorni di I.T.P. (Invalidità Temporanea Parziale) ad un tasso del 50% e 20
(venti) giorni di I.T.P. (Invalidità Temporanea Parziale) ad un tasso del 25%, sono rife- ribili al periodo necessario alla completa stabilizzazione clinica dei postumi chirurgici”
(cfr. CTU pagg. 22 e 23).
In relazione alla pretesa risarcitoria di tutti i pregiudizi non patrimoniali –
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biologico, morale ed esistenziale – patiti dal paziente, si rileva che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarci- mento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Al riguardo è il caso di richiamare l'indirizzo affermatosi nella giurispruden- za di legittimità con le pronunce di SA NO (S.U. 11.11.08 nn. 26972,
26973, 26974, 26975), secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. dev'essere considerata non già occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e certamente mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ri- condotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e del danno non patri- moniale, quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto
(configurabile soltanto quando vi sia una lesione dell'integrità psicofisica se- condo i canoni della scienza medica), del danno morale soggettivo tradizio- nalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della me- ra sofferenza psichica, del patema d'animo), nonché dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti pur sempre conseguenza della lesione di un inte- resse costituzionalmente protetto a carattere non patrimoniale. Il danno bio- logico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va dun- que ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c.
e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla defi- nizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle as- sicurazioni private (il cui art. 139 statuisce che “per danno biologico si in- tende la lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della per- sona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza ne- gativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua ca- pacità di produrre reddito”), suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes materiae in cui è stata detta- ta, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente ac- quisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi atti- nenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato non-
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ché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 c.p. – al- lorché tale evento configuri (come nella specie) un illecito penale (nel caso in esame, il reato di lesioni colpose gravissime) (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr.
Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).
Le sofferenze di carattere morale-soggettivo (dolore intimo, turbamento dell'animo, sofferenza morale) non coincidenti col dolore fisico su base or- ganica, e gli aspetti più propriamente dinamico – relazionali del danno alla salute (conseguenze, anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica) sono già considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico e presi a ba- se della determinazione del grado di invalidità permanente risultante dall'ap- plicazione del bareme (vds. da ultimo Cass. 5243/2014).
Da tempo, peraltro, la medicina legale considera la menomazione fisica sot- to due aspetti: quello c.d. statico, attinente ai profili anatomici e funzionali della lesione in sé considerata, e quello dinamico, che considera l'incidenza delle lesioni sulle abitudini di vita e sulle attività extralavorative, familiari e sociali dell'individuo.
Esclusa, dunque, la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche tipologie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno esteti- co, danno esistenziale) patite dal danneggiato, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, delle peculiari e specifiche modalità di at- teggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso concreto il Giudice ha il dovere di tener conto in sede di liquidazione della prestazione risarcitoria tramite l'eventuale incremento personalizzante della somma a tale titolo do- vuta in base alle tabelle, operando perciò non sulla percentuale di invalidità bensì con aumento equitativo della corrispondente liquidazione ma soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allega- te, che rendano il danno concreto più grave con riferimento agli aspetti in- dicati rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età (cfr. Cass. 23778/14).
Ciò detto in punto di an, va precisato che per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale (omnicomprensivo nel senso sopra chiarito) questo
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Tribunale aderisce ai criteri espressi dalle più recenti pronunce della Corte di
Cassazione in materia;
in particolare, per la liquidazione del danno da po- stumi stabilizzati il Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nelle Ta- belle già in uso presso il Tribunale di Milano cui i giudici di legittimità han- no riconosciuto una 'vocazione' nazionale, indicandoli come parametri equi, cioè idonei a garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti peculiarità che suggeriscano di in- crementarne o ridurne l'entità (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 14402 del 30 giu- gno 2011; conf. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 12408 del 7 giugno 2011). I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei su richiamati principi affer- mati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte dell'11.11.2008 (nn. 26972,
26973, 26974 e 26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona su- scettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle me- desime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi pro- vato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
Le tabelle milanesi inglobano, infatti, anche la liquidazione della componen- te del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, sul presup- posto che essa costituisca pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei pos- sibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso.
In altri termini, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costi- tuita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita – secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla sa- lute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo. E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che ri- chiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminu- zione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la perso- nalizzazione, esplicitando in motivazione se e come abbia considerato tutte
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tali circostanze (Cass. 9231/13; 5243/14).
Alla stregua delle previsioni recate dalla citata tabella, tenuto conto dell'età del soggetto all'epoca dell'accertamento della produzione del danno (51 alla data dell'intervento 04.10.2011) il danno non patrimoniale subito da
[...]
, va risarcito nella misura di € 92.201,00 per IP (ivi compresa Parte_3 la componente correlata alla sofferenza soggettiva da ritenersi provata in via presuntiva alla luce delle circostanze emerse nel corso dell'elaborato perita- le).
Si ritiene di non poter ulteriormente personalizzare detto importo tenuto conto del fatto che la patologia psichica che - a detta del ricorrente - avreb- be compromesso significativamente la capacità lavorativa specifica, risulta essere antecedente ai fatti di causa, come dallo stesso ricorrente dichiarato ai
CTU in sede di operazioni peritali (cfr. CTU pagg. 13 e 23).
Va inoltre riconosciuto il danno biologico derivante dalla inabilità tem- poranea assoluta ITT di gg. 30, ITP al 50% di 20 gg e ITP al 25% di
20 gg., come accertato dai CTU e quantificabile in € 5.175,00, secondo le Tabelle Milanesi sopra richiamate.
Nulla va invece riconosciuto a titolo di danno patrimoniale in assenza di documentazione comprovante eventuali spese sostenute.
Pertanto, la resistente va condannata al pagamento delle somme sopra ri- portate nonché al pagamento degli interessi compensativi i quali, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712 del 1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liqui- dazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Se- zioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma do- vuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo (21.08.2018) e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 21.08.2018 fino alla presente senten-
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za;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di manleva avanzata dalla resistente nei confronti del- la terza chiamata essa va rigettata, perché le somme complessive Pt_4 alla cui corresponsione deve essere condannata la Controparte_1 permangono nei limiti della franchigia di euro 250.000,00, la cui previsione è incontestata dalla resistente.
Quanto al regolamento delle spese di lite, queste seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo in base ai parametri medi di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto dell'attività svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inadempimento contrat- tuale della resistente e condanna in per- Controparte_1 sona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di Parte_2
[...
dell'importo di € 92.201,00 a titolo di danno biologico e di €
5.175,00 per il danno biologico temporaneo, oltre interessi come speci- ficati in motivazione;
- Rigetta la domanda di manleva;
- Condanna in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t, al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente e della terza chiamata che liquida per ciascuna parte in € 14.103,00 per compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso forfettario Iva e cpa come per legge, oltre spese di iscrizione a ruolo, con distrazione, per quanto attiene a parte ricorrente, in favore de procuratori antistatari;
- Pone le spese di CTU a carico di parte resistente.
SAta MA Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. DI NA
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