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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg7455 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7455 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. TROIANO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via G. Amendola n. 10,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. TROIANO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via G. Amendola n. 10,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/04/2025 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1
TORRE DEL GRECO il 10/05/1997 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 22.11.1998 e il 11.10.1999, entrambi Per_1 Per_2
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 7641/2023 del
16.06.2023 resa nel procedimento RG 7208/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a. i ricorrenti sono autorizzati a fissare liberamente la propria residenza e/o il loro domicilio dove crederanno opportuno;
b. i ricorrenti si ammoniscono, reciprocamente, sul dovere di astenersi dal divulgare, a terzi, false motivazioni della loro separazione e del successivo divorzio;
c. i ricorrenti si impegnano a preservare sempre, ed in ogni modo, il bene dei figli anche al fine di garantire agli stessi, nel tempo, la massima tutela;
d. i ricorrenti godono di mezzi adeguati che li rendono economicamente autosufficienti, pertanto, alcun reciproco assegno divorzile dovrà essere fissato a favore dell'uno e a carico dell'altro;
e. i figli e hanno raggiunto, per le motivazioni sopra evidenziate, la loro Per_1 Per_2
indipendenza economica e, per tale motivo, non dovrà essere più stabilito alcun contributo al mantenimento in loro favore ed a carico dei genitori;
f. tra le parti viene raggiunto il seguente accordo di regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali che, si badi, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione definitiva della crisi coniugale, anche per il bene dei figli: il sig. Pt_1
2 si impegna e si obbliga a trasferire gratuitamente al figlio - Pt_1 Controparte_2
c.f. - la nuda proprietà relativa all'appartamento sito C.F._1
Portici (NA) alla via Armando Diaz n. 180 ubicato alla scala B, distinto con il numero interno 7 (sette) e riportato nel catasto fabbricati (N.C.E.U. dl Comune di
Portici) al Foglio 3 Particella 1362 sub. 33 categoria A/3 cl.2 vani 5,5 con rendita
Euro 454,48 e la relativa pertinenza dell'immobile, ossia il locale sito al medesimo indirizzo, piano terra, accessibile sia dal medesimo stabile sia lungo la Via Poli, riportato nel Catasto Fabbricati (N.C.E.U. dl Comune di Portici) al Foglio 3 particella 1362 sub. 6 categoria C/6 cl.5 mq 15 rendita di Euro 72,05; nel contempo, la sig.ra si impegna a trasferire gratuitamente al figlio Controparte_1
– c.f. - la nuda proprietà relativa CP_3 C.F._2
all'appartamento ubicato in Portici (NA) alla via Libertà III Traversa a Destra n.
17 distinto con il numero 5 ed il locale adibito a cantina sito al piano seminterrato
(distinto con il numero interno 5) della consistenza di circa metri quadrati 5, il tutto riportato al Catasto Fabbricati (N.C.E.U. del Comune di Portici) al Foglio 6
Particella 213 sub. 7 categoria A/3 cl.2 vani 6,5 con rendita di Euro 537,12. I ricorrenti si impegnano a perfezionare detti trasferimenti, con separato atto, entro e non oltre il 31.12.2037; ciascun ricorrente sceglierà, per adempiere all'obbligo assunto, un notaio di propria fiducia facendosi carico di tutti gli oneri relativi al trasferimento, compresi gli onorari del notaio e le eventuali spese ed imposte. Le parti dichiarano, espressamente, di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste ex art.
19 L. 74/1987;
g. le parti hanno adempiuto alle condizioni contenute nell'accordo di separazione ed ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto, ad eccezione di quanto previsto al punto f) del presente ricorso;
h. le competenze e le spese della presente procedura sono poste a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura del 50%;
i. i patti del seguente accordo avranno efficacia, per espressa volontà delle parti, sin dal deposito in Tribunale del presente atto;
j. per quant'altro le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a TORRE DEL GRECO il 10/05/1997
(atto n.162, parte II, s. A, ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno
1997);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TORRE DEL GRECO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7455 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1
atti, dall'avv. TROIANO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via G. Amendola n. 10,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. TROIANO ANTONIO presso il quale elettivamente domicilia in Portici (NA) alla Via G. Amendola n. 10,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 11/04/2025 e Controparte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_1
TORRE DEL GRECO il 10/05/1997 e che dalla loro unione nascevano due figli: il 22.11.1998 e il 11.10.1999, entrambi Per_1 Per_2
1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di
Napoli era intervenuta separazione in forza di sentenza n. 7641/2023 del
16.06.2023 resa nel procedimento RG 7208/2023, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a. i ricorrenti sono autorizzati a fissare liberamente la propria residenza e/o il loro domicilio dove crederanno opportuno;
b. i ricorrenti si ammoniscono, reciprocamente, sul dovere di astenersi dal divulgare, a terzi, false motivazioni della loro separazione e del successivo divorzio;
c. i ricorrenti si impegnano a preservare sempre, ed in ogni modo, il bene dei figli anche al fine di garantire agli stessi, nel tempo, la massima tutela;
d. i ricorrenti godono di mezzi adeguati che li rendono economicamente autosufficienti, pertanto, alcun reciproco assegno divorzile dovrà essere fissato a favore dell'uno e a carico dell'altro;
e. i figli e hanno raggiunto, per le motivazioni sopra evidenziate, la loro Per_1 Per_2
indipendenza economica e, per tale motivo, non dovrà essere più stabilito alcun contributo al mantenimento in loro favore ed a carico dei genitori;
f. tra le parti viene raggiunto il seguente accordo di regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali che, si badi, è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione definitiva della crisi coniugale, anche per il bene dei figli: il sig. Pt_1
2 si impegna e si obbliga a trasferire gratuitamente al figlio - Pt_1 Controparte_2
c.f. - la nuda proprietà relativa all'appartamento sito C.F._1
Portici (NA) alla via Armando Diaz n. 180 ubicato alla scala B, distinto con il numero interno 7 (sette) e riportato nel catasto fabbricati (N.C.E.U. dl Comune di
Portici) al Foglio 3 Particella 1362 sub. 33 categoria A/3 cl.2 vani 5,5 con rendita
Euro 454,48 e la relativa pertinenza dell'immobile, ossia il locale sito al medesimo indirizzo, piano terra, accessibile sia dal medesimo stabile sia lungo la Via Poli, riportato nel Catasto Fabbricati (N.C.E.U. dl Comune di Portici) al Foglio 3 particella 1362 sub. 6 categoria C/6 cl.5 mq 15 rendita di Euro 72,05; nel contempo, la sig.ra si impegna a trasferire gratuitamente al figlio Controparte_1
– c.f. - la nuda proprietà relativa CP_3 C.F._2
all'appartamento ubicato in Portici (NA) alla via Libertà III Traversa a Destra n.
17 distinto con il numero 5 ed il locale adibito a cantina sito al piano seminterrato
(distinto con il numero interno 5) della consistenza di circa metri quadrati 5, il tutto riportato al Catasto Fabbricati (N.C.E.U. del Comune di Portici) al Foglio 6
Particella 213 sub. 7 categoria A/3 cl.2 vani 6,5 con rendita di Euro 537,12. I ricorrenti si impegnano a perfezionare detti trasferimenti, con separato atto, entro e non oltre il 31.12.2037; ciascun ricorrente sceglierà, per adempiere all'obbligo assunto, un notaio di propria fiducia facendosi carico di tutti gli oneri relativi al trasferimento, compresi gli onorari del notaio e le eventuali spese ed imposte. Le parti dichiarano, espressamente, di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali previste ex art.
19 L. 74/1987;
g. le parti hanno adempiuto alle condizioni contenute nell'accordo di separazione ed ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta dai coniugi al di fuori di questo atto, ad eccezione di quanto previsto al punto f) del presente ricorso;
h. le competenze e le spese della presente procedura sono poste a carico di entrambe le parti, ciascuno nella misura del 50%;
i. i patti del seguente accordo avranno efficacia, per espressa volontà delle parti, sin dal deposito in Tribunale del presente atto;
j. per quant'altro le parti richiamano esplicitamente la normativa vigente in materia.”
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a TORRE DEL GRECO il 10/05/1997
(atto n.162, parte II, s. A, ufficio 1, reg. Atti Matrimonio anno
1997);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi,
• prende atto delle ulteriori pattuizioni,
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di TORRE DEL GRECO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 04/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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