Decreto 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, decreto 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1893 /2024
TRIBUNALE DI TRAPANI
Decreto di omologazione del requisito sanitario
Letto il ricorso proposto da , C.F. Parte_1 C.F._1
contro
; CP_1
Viste le conclusioni di insussistenza del requisito sanitario raggiunte dal
Consulente Tecnico nella relazione depositata;
rilevato che, nel termine perentorio precedentemente fissato ex art. 445-bis co. 4° cpc., le parti non hanno provveduto a depositare in cancelleria le proprie contestazioni circa le dette conclusioni;
Letto l'art. 445-bis co. 5° cpc.; ritenuto che le spese di lite possono compensarsi per metà avuto riguardo al complessivo quadro clinico documentato, per il resto seguono la soccombenza;
IL GIUDICE
- Omologa l'INSUSSISTENZA del requisito sanitario sotteso ai benefici previdenziali indicati in ricorso, così come è stato accertato dal CTU nominato, e dichiara definito il presente giudizio.
- Compensa le spese di lite per metà e condanna parte ricorrente al pagamento della restante parte in favore dell' , che liquida in euro 600,00;
- Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico dell' .
- Autorizza le parti a ritirare i rispettivi fascicoli.
Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Trapani, 31/05/2025
Il Giudice del lavoro Antonino Marra