Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/02/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 6 FEBBRAIO 2025 la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 1894/2024 R.G lavoro vertente
TRA
nato il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Odierna (C.F.: ) e C.F._2
Alfonso Leperino (C.F.: unitamente ai quali elettivamente C.F._3 domicilia presso lo studio del primo in Napoli alla via Fiorentini n. 61, ove chiede riceversi ogni eventuale notifica e/o comunicazione anche a mezzo fax al numero 081.5529977 ovvero a mezzo P.E.C. agli indirizzi: e ai sensi Email_1 Email_2 dell'art. 136 c.p.c., come da mandato alle liti di cui al ricorso di primo grado
APPELLANTE
E
(C. F.- P. IVA ), con sede legale in Napoli alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale dott. ing.
[...]
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati CP_2
Massimiliano De Masi (C.F. - PEC CodiceFiscale_4
e Domenica Coppola (C. F. Email_3
- PEC , in C.F._5 Email_4 virtù di procura in atti (all. 1), tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n. 13/A, presso il Servizio Legale della . I CP_3 procuratori dichiarano che, ai sensi dell'art. 125, comma 1, c.p.c. e dell'art. 16,
1
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.06.2023 presso il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro il ricorrente-odierno appellante, sul presupposto: di essere dipendente della con profilo di “collaboratore professionale Controparte_1 sanitario - infermiere professionale”, inquadrato nella categoria D;
di svolgere presso l'Ospedale del Mare un turno di lavoro articolato su cinque giorni secondo il seguente schema: mattina dalla 08:00 alle 14:00, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:00, notte dalle 20:00 alle 08:00 del giorno seguente e riposo, come documentato dal c.d. Cartellino Sanitario in atti contenente la rilevazione dei turni prestati;
di avere prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali, come attestato dai fogli di servizio allegati, nel periodo dal marzo 2020 alla fine di ottobre del 2022, superando l'ordinario orario di lavoro settimanale esigibile dal datore di lavoro, eccepì che Contr l' non aveva riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 29, co. 6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, che ha sostituito l'art. 9 del CCNL 20.9.2001 integrativo del C.C.N.L. del 07/04/1999. Controparte_4
Richiamato, in punto di diritto, il più recente orientamento giurisprudenziale circa la cumulabilità delle indennità previste dall'art. 44 commi 3) e 12) con quelle di cui all'art. 9 CCNL 20.09.2001 e non avendo mai goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario con relativa maggiorazione in alcuna delle occasioni in cui aveva prestato lavoro nei giorni festivi, dedusse di avere diritto all'importo di € 1.001,08 per le causali sopra indicate, così calcolato in applicazione delle maggiorazione del 30%, assumendo come imponibile quello indicato nei cedolini dalla resistente e, precisamente, l'importo orario ottenuto dividendo la retribuzione base più il rateo 13^ per 156.
Chiese quindi di accertare e dichiarare il diritto a percepire il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali, nelle date indicate nel prospetto riportato nel ricorso e per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle somme sopra indicate, in subordine a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2116 c.c., oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino al soddisfo Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. Con sentenza n.1746/2024 pubbl. il 05/03/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, pur adeguandosi in diritto all'orientamento della Suprema Corte secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 è cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, in punto di fatto aveva ritenuto infondata la pretesa per non aver il ricorrente dimostrato ma neppure allegato che il lavoro festivo sia stato prestato al di fuori dei turni di lavoro prestabiliti o che la prestazione abbia ecceduto il normale orario di lavoro.
2 Avverso tale decisione è stato proposto appello dal ricorrente con atto depositato l'8.7.2024, eccependo l'errata valutazione delle allegazioni in fatto e della documentazione prodotta al fine di provare la fondatezza della pretesa. Ha sottolineato che nel ricorso erano state considerate solo le prestazioni di lavoro rese dall'odierno appellante nei giorni festivi infrasettimanali eccendenti l'orario di lavoro ordinario settimanale esigibile dal datore di lavoro;
che la circostanza era stata documentalmente provata con il deposito dei cartellini marcatempo (c.d.
“Stampa cartellino”) nei quali, per ciascun giorno, erano indicate l'ora di entrata e Contr quella di uscita. Ha confutato le argomentazioni difensive esposte dalla in primo grado con riguardo alla fruizione dei riposi compensativi ed ha concluso come in atti chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, ed in accoglimento della domanda, accertare e dichiarare il diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo dal marzo 2020 a ottobre 2022, e per l'effetto condannare la , in persona del Direttore Generale pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante dell'importo di € 1.001,28, come calcolato nel ricorso di primo grado, o quella diversa misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da attribuirsi ai procuratori costituiti dichiaratisi anticipatari. Contr Costituitasi in giudizio, la ha resistito con argomentazioni in diritto ed in fatto ed ha concluso per il rigetto dell'appello con vittoria di spese ovvero, per il caso di accoglimento, ha chiesto ridurre l'importo rivendicato da parte appellante per effetto dell'eccezione di parziale pagamento di euro 71,98 già corrisposti per la festività del 1° gennaio 2022, per 4 ore di straordinario come indicato nella busta paga di febbraio 2022, con i codici 507 (straordinario rep. festivo o notturno) e 508 (straordinario rep. festivo e notturno). Vinte le spese. Disposta la trattazione scritta, acquisite le note dei procuratori costituiti, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione. 1.La questione controversa riguarda la richiesta di parte ricorrente di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui è stata resa la prestazione come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29,
6° comma CCNL 2016/2018, sul presupposto che la maggiorazione percepita prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 è volta a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL
7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Per una compiuta ricostruzione normativa e contrattuale va rilevato, in condivisione dell'autorevole impostazione giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. Lav., 25.1.2021 n.1505 a Cass., Sez. Lav., 1.8.2022 n.23880, Cass. Sez. Lav. n. 20743 del 18 luglio 2023; Cass. Sez. Lav. n. 19747 del 11 luglio 2023) le cui argomentazioni si vanno a riprodurre, che la disciplina del trattamento economico
3 spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la l. n. 260 del 1949, poi modificata dalla l. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi "e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla l. n. 250 del 1952, con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. Cass., Sez. lav., 7.8.2015 n.16592), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva"; In tale contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del compatto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 1 5 % per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo";
Infine, con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive all'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che: "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del c.c.n.l. 1 settembre 1995 e 34 del c.c.n.l. 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per
4 lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Va, altresì, osservato, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, che le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Ne discende che la tesi aziendale di incumulabilità, al di fuori della prestazione del lavoro straordinario, dell'indennità prevista dall'art. 44 con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del c.c.n.l. 20.9.2001, è priva di fondamento, perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è, anzi, smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17).
Va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale azionata in questa sede è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due
5 istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo, mentre l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Non si può, d'altronde, giungere a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (art. 49 del d.l.vo n. 165 del 2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (cfr. Cass., Sez. Lav., 11.3.2015 n.4878).
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto secondo cui le diverse indennità sarebbero a priori non cumulabili, salvo che sia esplicitamente previsto, in quanto il ragionamento sul cumulo o meno, oltre che sulla base di dati testuali (peraltro ravvisati nel fatto che il limite alla cumulabilità delle indennità di cui all'art. 44 è sancito solo rispetto alle indennità dei commi 5 e 7 di detta norma contrattuale) ben può svolgersi sulla base delle funzioni cui l'indennità è preposta. In tale ambito, l'art. 9 cit., che prevede, per il lavoro in giornata festiva infrasettimanale, il diritto ad un giorno di riposo e l'effetto di riduzione delle giornate di lavoro che da ciò si determina, non può non valere, in assenza di espresse previsioni in contrario, per tutti i lavoratori, per cui anche chi lavora in turno non può non maturare i corrispondenti diritti al riposo o al trattamento sostitutivo, previsto dalla stessa norma contrattuale con il richiamo al lavoro straordinario festivo.
In sintesi e in conclusione, l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
6 In punto di diritto, quindi, deve ribadirsi che la domanda del ricorrente è fondata, Contr risultando la difesa riproposta in questo grado in contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità.
2. Deve quindi verificarsi se nella fattispecie parte ricorrente – che ne era onerata– abbia offerto adeguata allegazione e prova del diritto di credito per il periodo controverso, vertendo su questo profilo la pronuncia di rigetto del Tribunale e quindi il motivo principale di doglianza dell'appellante.
Come rilevato dalla Suprema Corte “…l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività”.
Nell'atto di appello è stato illustrato il meccanismo dell'organizzazione dei turni, con la precisazione che le ore per le quali è stata rivendicata la retribuzione in questo giudizio sono quelle eccedenti l'orario settimanale esigibile dal datore di lavoro, e cioè – per questa tipologia di turnisti – le 30 ore, ovvero le 24 ore in caso di doppia festività ricadente nella settimana. Contr In proposito, come già in primo grado, la sostiene di avere fatto fruire al ricorrente riposi compensativi, anche in misura superiore a quelli spettanti in tutto il periodo in contestazione, sulla base della peculiare articolazione in turni all'uopo predisposta e di aver comunque pienamente compensato il lavoro reso in giorni festivi infrasettimanali. Contr Osserva il collegio che l'eccezione dell' pecca per genericità, anche nei riferimenti al supporto documentale, laddove invece la difesa del lavoratore, oltre ad aver depositato documentazione di riscontro, ha svolto un'analitica esposizione dei dati dei cartellini sanitari, riportando un prospetto riassuntivo in ricorso, per illustrare il meccanismo organizzativo: sono stati evidenziati i giorni festivi infrasettimanali oggetto di ricorso con l'indicazione dell'orario settimanale/mensile esigibile dal datore di lavoro e di quello svolto dal ricorrente, sempre in eccedenza. Contr La neppure nelle note di trattazione scritta ha preso specifica posizione sul punto.
Inoltre deve osservarsi che i riposi invocati dall'azienda in via di eccezione sono quelli “normali”, legati all'articolazione dei turni di lavoro e di lavoro straordinario prestato durante l'esecuzione dei turni di lavoro. Ed infatti, come osservato già in precedenti decisioni di questa Corte per il caso di godimento da parte del lavoratore di due giorni liberi dopo il turno di mattina, di pomeriggio e di notte, “la giornata di smonto non è un giorno libero, bensì una giornata lavorativa a tutti gli effetti, visto che il lavoratore termina la propria prestazione di lavoro al mattino, per cui il giorno di smonto non è un giorno libero, fermo che ciò che rileva ai fini del riconoscimento del compenso azionato non è il numero dei giorni di riposi goduti dal dipendente turnista, bensì le ore lavorate nell'arco di una settimana di lavoro laddove ricorrono uno o più giorni di festività”.
7 In ogni caso l'odierno appellante ha prodotto i “cartellini sanitari”, le cui risultanze non sono contestate da controparte: del resto si tratta di documentazione di provenienza datoriale. Da tali atti risulta, in relazione ai giorni festivi infrasettimanali di cui è stato chiesto il pagamento del compenso per cui è causa, che il ricorrente ha superato l'ordinario orario di lavoro settimanale ed anche quello mensile esigibile dal datore.
Considerando, per quanto detto, che il riposo debba riconoscersi non solo dove si ravvisi una prestazione di ore in eccedenza rispetto all'orario ordinario, riconnettendosi semplicemente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva Cont infrasettimanale, l' non ha in ogni caso offerto la prova che l'asserito riposo compensativo concesso sia stato goduto in giornate ordinariamente destinate al lavoro e non lavorate, proprio al fine di godere della compensazione del lavoro prestato in giornate festive infrasettimanali. Sarebbe stato precipuo onere dell' provare gli elementi costitutivi dell'eccezione, espressa dall'avvenuto CP_3 godimento dei riposi, che invece non si comprende quali siano e quando e come siano stati goduti.
Le contestazioni contabili sono generiche, di modo che possono recepirsi i conteggi di parte ricorrente, portando in detrazione l'importo di euro 71,98 oggetto di eccezione specifica di pagamento adeguatamente documentata (v. busta paga- doc. 16 della produzione di primo grado) e non contestata da controparte.
L'appello va quindi accolto per quanto di ragione.
Da quanto sopra esposto consegue, in parziale riforma della gravata sentenza, l'accertamento del diritto alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo per mancata fruizione di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo dal marzo 2020 all'ottobre 2022, e per l'effetto la condanna della
[...]
, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento Controparte_1 in favore dell'appellante dell'importo di 929,3 (dovendosi detrarre dalla somma richiesta € 1.001,28 l'importo di euro 71,98-come da eccezione di pagamento), oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo.
In considerazione della natura delle questioni coinvolte nel presente contenzioso- che ha registrato difformi orientamenti nell'ambito della giurisprudenza di merito anche per le difficoltà di apprezzamento del materiale probatorio – oltre che degli interventi recenti della S.C. con riguardo alla questione di diritto, reputa la Corte equo dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio, secondo il vigente art. 92 c.p.c., come temperato dalla sentenza Corte Cost. n. 77 del 2018.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
8 accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della gravata sentenza condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_5 pagamento in favore di della complessiva somma di euro Parte_1
929,3 per le causale indicate in motivazione:
compensa le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli il 6 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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