Ordinanza presidenziale 13 agosto 2025
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 6291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6291 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06291/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04668/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4668 del 2020, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alexander Kritzinger, Federica Scafarelli e Stefano Bonagura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio Federica Scafarelli in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Interno n. -OMISSIS- del 13.1.2020, notificato in data 13.2.2020, di diniego di concessione della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , il dott. SC ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, straniero di origine -OMISSIS-, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Ministro dell’Interno ha respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91.
1.1. Il gravato decreto reiettivo, preceduto dal c.d. preavviso di diniego ex art. 10- bis della l. n. 241/1990 e da successive osservazioni dell’istante che non sono state ritenute condivisibili “ in quanto non fanno venir meno i rilievi di carattere penale contestati in sede del sopracitato preavviso di diniego ”, si fonda sul fatto che nel “ rapporto informativo della Legione Carabinieri -OMISSIS- del 17/06/2015 ” si evidenzia “ una segnalazione del 14/05/2013 per la violazione degli artt. -OMISSIS- ”. Nel decreto, dunque, si rileva che dai “ pregiudizi di carattere penale […] si evince che la condotta del richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione
nella comunità nazionale desumibile da un complesso di situazioni e comportamenti, posti in essere nel corso della permanenza nel territorio nazionale – e, in particolare, nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda – idonei a fondare l’opportunità della concessione del nuovo status civitatis ”, e si conclude che “ per quanto sopra esposto, non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ”.
1.2. Il ricorrente, oltre a lamentare la “ violazione dei canoni di buon andamento ed efficienza ”, in quanto “ l’Amministrazione adottava il provvedimento di diniego oltre il termine a tal fine previsto ” ex art. 3 del d.P.R. n. 362/1994, pur riconoscendo che “ tale inerzia da parte dell’Amministrazione non renda il provvedimento illegittimo, né comporti un assenso della stessa ”, deduce i seguenti motivi di ricorso:
1) “ Illegittimità del provvedimento per travisamento dei fatti e insufficiente istruttoria: eccesso di potere ”, in quanto:
- “ l’Amministrazione ha posto in essere un vero e proprio travisamento dei fatti, integrando nella propria motivazione una situazione di fatto del tutto avulsa dalla realtà storica ”, poiché “ fa discendere da una non meglio specificata né altrimenti circostanziata ‘segnalazione’ […] la trasgressione di norme penali da parte del ricorrente ”, a suo dire mai avvenuta;
- come esposto in sede di osservazioni ex art. 10- bis della l. n. 241/1990, il ricorrente non sarebbe mai stato condannato in sede penale, né tantomeno sarebbe mai stato sottoposto a processo da quando risiede in Italia e a riprova di ciò aveva inoltrato all’Amministrazione la visura delle iscrizioni nel casellario giudiziale, dal quale ‘NULLA’ emergeva, ma di ciò il Ministero non ha tenuto conto;
- l’istruttoria è insufficiente, considerato che “ la decisione poggia su una non meglio specificata segnalazione ”, mentre “ non è dato sapere quali siano i fatti storici che sarebbero stati segnalati, né in quale modo essi sarebbero riconducibili al ricorrente ”;
2) “ Illegittimità del provvedimento; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 per carente/insufficiente/illogica motivazione: eccesso di potere ”, in quanto “ il diniego si fonda esclusivamente su asseriti “pregiudizi di carattere penale”, mai accertati e pertanto inesistenti ”, con conseguente vizio di motivazione, “ la quale risulta essere irragionevole oltre che illogica e incoerente ”.
1.3. Si è costituito con memoria di stile l’Amministrazione intimata.
1.4. Con ordinanza presidenziale n. -OMISSIS- sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione, al fine di acquisire agli atti di causa “ il fascicolo del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, accompagnato da un rapporto illustrativo ”.
1.5. L’Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta in data 30 settembre 2025.
1.6. In vista dell’udienza di discussione il ricorrente ha depositato documenti e una memoria di replica, insistendo per l’accoglimento del gravame.
1.7. All’udienza straordinaria di smaltimento del 9 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è manifestamente fondato, per le ragioni che di seguito si espongono nella forma redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
2.1. Come visto sopra, il gravato diniego è stato adottato in ragione di una segnalazione dei Carabinieri per violazione degli artt. -OMISSIS- (-OMISSIS-) e -OMISSIS-- bis (-OMISSIS-) c.p.
Null’altro traspare dagli atti di causa.
Dal rapporto informativo menzionato nel decreto impugnato e depositato dal Ministero (v. doc. 4) emerge soltanto che la predetta segnalazione all’A.G. sarebbe avvenuta in data -OMISSIS- ad opera dei Carabinieri di -OMISSIS-.
Non è dato comprendere, quindi, quale sia stata in concreto la condotta ascritta al ricorrente nella predetta segnalazione, né in quale contesto sarebbe avvenuta, con quali modalità e contro quali soggetti.
Né risulta prodotto gli atti di causa alcun documento da cui risulti che dalla segnalazione in questione sia scaturito un procedimento penale a carico del ricorrente.
Il vizio di motivazione da cui è affetto il decreto impugnato è dunque evidente e tale vizio denota anche un palese difetto di istruttoria nell’esame dell’istanza presentata dal ricorrente.
2.2. In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato e l’obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente, tenendo conto dei rilievi sopra svolti.
2.3. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto del complesso della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, svoltasi in modalità da remoto sulla piattaforma Teams , con l'intervento dei magistrati:
IC SA, Presidente
SC ON, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC ON | IC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.