CASS
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2025, n. 6549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6549 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. U Num. 6549 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 12/03/2025 cui alla seconda, del 5/9/2016. L’art. 56, co. 3, della l. n. 247 del 31 dicembre 2012 dispone: <<il termine della prescrizione è interrotto con la comunicazione all'iscritto notizia dell'illecito. il anche dalla notifica decisione del consiglio distrettuale di disciplina e sentenza pronunciata dal cnf su ricorso. da ogni interruzione decorre un nuovo durata cinque anni. se gli atti interruttivi sono più uno, dall'ultimo essi, ma in nessun caso stabilito nel comma 1 può essere 4 5 prolungato oltre quarto. non si computa tempo delle eventuali sospensioni>>. Queste Sezioni unite hanno già avuto modo di osservare che <<nel nuovo ordinamento professionale forense, la prescrizione, al di là degli effetti della sospensione e dell’interruzione, non può comunque essere prolungata oltre un quarto rispetto ai sei anni indicati nel comma 1 dell’art. 56; pertanto, il termine complessivo prescrizione dell’azione disciplinare deve intendersi in sette mezzo. si tratta una novità nuova legge professionale, quale segue, sotto questo profilo, criteri natura penalistica, laddove secondo disciplina previgente, ispirata a criterio civilistica, volta interrotta, riprendeva decorrere nuovamente per altri cinque>> (sent. n. 32634/2022). Non è dubbio che entrambi gli illeciti hanno natura istantanea, poiché l’offesa si è consumata col fatto stesso dell’esternazione delle frasi censurate. Di conseguenza, il termine di sette anni e sei mesi risulta ampiamente trascorso. L’azione disciplinare relativa al primo degli episodi contestati, risalente al 13/5/2015, era già prescritta al tempo del deposito della sentenza del C.N.F. in data 13/4/2024 (ma, comunque, già lo era al momento della deliberazione del 14/9/2023). L’azione disciplinare relativa al secondo episodio, risalente al 5/9/2016, si è prescritta il 5/3/2024, prima della notifica del ricorso per cassazione (5/4/2024). Infine, va soggiunto che la prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti degli avvocati è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, qualora non comporti indagini fattuali che sarebbero precluse in sede di legittimità (S.U., n. 36204, 28/12/2023, Rv. 669891 – 01). 5 di 5 3. Assorbita, pertanto, nel resto la doglianza, l’intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare determina la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. 4. La sopravvenuta maturazione della prescrizione giustifica la declaratoria d’irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2025, nella camera di
P.Q.M.
cassa senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare. Dichiara irripetibili le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 4 febbraio 2025, nella camera di