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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/12/2024, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 3920/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore nella causa r.g. n. 3920/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 5 settembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Elisabetta Fronza
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'avv. Cinzia di Lucia ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle
1 condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli
, nato a [...] in data [...], e , nata a Trento in [...] 13 Per_1 Pt_3
agosto 2016 dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e vengono affidati Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Caldonazzo (TN), via Roma n. 94;
2) Il signor rimarrà a vivere nella casa già familiare ubicata in Parte_2
Caldonazzo (Trento) Via Prati n. 20/F di sua proprietà esclusiva, con rinuncia della signora a qualsivoglia pretesa sul medesimo immobile, sui suoi arredi e Parte_2
corredi, avendo già ella asportato da tempo quanto di suo interesse;
3) La ripartizione del tempo di accudimento dei figli avverrà secondo il seguente calendario:
a) prima settimana:
- lunedì con il padre, che passerà a prenderli a casa della madre a fine lavoro
(indicativamente alle 18.30), con pernotto;
il padre accompagnerà a scuola il Pt_3
martedì mattina;
- martedì con la madre;
- mercoledì con il padre, che passerà a prenderli a casa della madre a fine lavoro
(indicativamente alle 18.30), con pernotto;
il padre accompagnerà a scuola il Pt_3
giovedì mattina;
- giovedì con la madre;
- venerdì il signor andrà a prendere a scuola alle 12.30, portandola Parte_2 Pt_3
presso di sé o presso i propri genitori, e la signora la passerà a prendere Pt_1
al termine del proprio lavoro, indicativamente alle 16;
- dal sabato mattina al lunedì mattina con il padre, quando il sig. Parte_2
accompagnerà a scuola;
Pt_3
b) seconda settimana:
- lunedì con la madre;
- martedì con la madre
2 - mercoledì con il padre, che passerà a prenderli a casa della madre a fine lavoro
(indicativamente alle 18.30), con pernotto;
il padre accompagnerà a scuola il Pt_3
giovedì mattina;
- giovedì con la madre;
- venerdì il signor andrà a prendere a scuola alle 12.30, portandola Parte_2 Pt_3
presso di sé o presso i propri genitori, e la signora la passerà a prendere Pt_1
al termine del proprio lavoro, indicativamente alle 16; il signor passerà Parte_2
poi a prendere i figli a casa della madre a fine lavoro (indicativamente alle 18.30), tenendoli con sé per il pernotto e li riporterà alla signora il sabato mattina;
Pt_1
- dal sabato mattina fino a lunedì mattina con la madre.
c) durante le vacanze di Natale, ad anni alterni: Vigilia con un genitore con consegna dei figli all'altro genitore la mattina di Natale. Lì rimarranno fino al pomeriggio del 31 dicembre. Dal pomeriggio del 31 dicembre staranno con l'altro genitore fino al6 gennaio. durante le vacanze di Pasqua: dal venerdì Santo al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua in poi con l'altro genitore, ad anni alterni;
d) le vacanze scolastiche per ponti o altro, diverse da quelle di Natale e Pasqua già disciplinate, saranno suddivise tra i genitori, in modo che ognuno utilizzi lo stesso numero di giorni di ferie;
e) durate le vacanze estive: i figli staranno 2 settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori;
per il restante periodo estivo rimarrà in vigore il solito protocollo. Si precisa come trascorrerà almeno 2/3 settimane di colonia o altra Pt_3
attività extrascolastica, i cui costi saranno suddivisi a metà, mentre per Per_1 sarà individuata dai genitori un'attività consona alla sua età.
f) I figli potranno inoltre trascorrere un periodo in Puglia con i nonni paterni, quando e se sarà possibile. I genitori dovranno accordarsi sul piano di ferie estivo entro il 10 maggio di ogni anno, per consentire la tempestiva iscrizione ad eventuali attività estive.
g) Qualora, per esigenze lavorative di entrambi i genitori fosse necessario ricorrere all'aiuto di una baby sitter, i relativi costi saranno divisi a metà (qualora effettivamente necessaria e sempre che nessuno dei due genitori abbia la possibilità di stare con i bambini).
3 h) Si concorda sin d'ora che per uno/due pomeriggi in settimana (per Per_1
l'anno scolastico appena concluso era il giovedì), quando non avrà scuola al pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30 si rechi a casa di una studentessa universitaria residente a [...], già nota alle parti, per svolgere i compiti ad avere compagnia. La relativa spesa sarà suddivisa a metà tra le parti.
i) In caso di malattia dei figli, essi resteranno con il genitore presso il quale dovrebbero trascorre la notte successiva all'insorgere della malattia, fino a guarigione.
j) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento dei figli, mediante bonifico da effettuare sul suo conto corrente entro il 5 di ogni mese, la somma di € 175 per ogni figlio (per un totale di € 350), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
k) La signora potrà beneficiare per l'intero dei sussidi a sostegno della Pt_1
famiglia (assegno unico provinciale, assegno unico universale ed altri eventuali ulteriori benefici);
l) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori;
quanto ad identificazione delle spese e modalità di rimborso, si richiamano le Linee guida del
CNF del 2017, che le parti dichiarano di conoscere, impegnandosi ad osservarle.
Le parti concordano di far rientrare nelle spese straordinarie il materiale scolastico di inizio anno.
m) Le parti concordano di dare attuazione al presente protocollo a partire dal mese di agosto 2024.
n) spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale.
o) Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra le parti, in particolare all'utenza
Wind intestata alla signora e dalla stessa sempre pagata, ma di cui ha Pt_1
beneficiato anche il signor le parti concordano un rimborso forfetario Parte_2
in favore della signora di € 400, oltre alla metà delle spese di chiusura Pt_1
(ancora in corso).
p) Spese e compensi del presente procedimento interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei sottoscritti difensori, ai sensi dell'art. 13 co. 8 della Legge professionale”.
4 Le parti hanno dato atto che la signora lavora come impiegata presso la Ebli Pt_1
s.r.l. di Pergine Valsugana con contratto a tempo indeterminato a part-time di sei ore al giorno, mentre il signor è dipendente della società Trentinofuoristrada Parte_2
s.a.s. di Levico Terme con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.
I ricorrenti hanno allegato di essere ciascuno proprietario di un'autovettura e che il signor è proprietario dell'abitazione familiare sita a Caldonazzo, per la Parte_2
quale versa circa € 2.700,00 a semestre a titolo di mutuo ipotecario e nella quale attualmente risiede, mentre la signora si è trasferita assieme ai figli in un Pt_1 appartamento in locazione a Caldonazzo con un canone mensile di € 450,00.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in Per_1 Pt_3
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli , Per_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], siano Pt_3
5 disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore nella causa r.g. n. 3920/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 5 settembre 2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. Elisabetta Fronza
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 con l'avv. Cinzia di Lucia ricorrenti
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 337 bis e ss. e 473-bis.12 e bis.51 c.p.c, i ricorrenti in epigrafe hanno agito in questa sede per la regolamentazione delle
1 condizioni relative all'affidamento, collocazione, visite e mantenimento dei figli
, nato a [...] in data [...], e , nata a Trento in [...] 13 Per_1 Pt_3
agosto 2016 dalla loro relazione sentimentale, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) i figli minori e vengono affidati Persona_2 Persona_3
congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, in Caldonazzo (TN), via Roma n. 94;
2) Il signor rimarrà a vivere nella casa già familiare ubicata in Parte_2
Caldonazzo (Trento) Via Prati n. 20/F di sua proprietà esclusiva, con rinuncia della signora a qualsivoglia pretesa sul medesimo immobile, sui suoi arredi e Parte_2
corredi, avendo già ella asportato da tempo quanto di suo interesse;
3) La ripartizione del tempo di accudimento dei figli avverrà secondo il seguente calendario:
a) prima settimana:
- lunedì con il padre, che passerà a prenderli a casa della madre a fine lavoro
(indicativamente alle 18.30), con pernotto;
il padre accompagnerà a scuola il Pt_3
martedì mattina;
- martedì con la madre;
- mercoledì con il padre, che passerà a prenderli a casa della madre a fine lavoro
(indicativamente alle 18.30), con pernotto;
il padre accompagnerà a scuola il Pt_3
giovedì mattina;
- giovedì con la madre;
- venerdì il signor andrà a prendere a scuola alle 12.30, portandola Parte_2 Pt_3
presso di sé o presso i propri genitori, e la signora la passerà a prendere Pt_1
al termine del proprio lavoro, indicativamente alle 16;
- dal sabato mattina al lunedì mattina con il padre, quando il sig. Parte_2
accompagnerà a scuola;
Pt_3
b) seconda settimana:
- lunedì con la madre;
- martedì con la madre
2 - mercoledì con il padre, che passerà a prenderli a casa della madre a fine lavoro
(indicativamente alle 18.30), con pernotto;
il padre accompagnerà a scuola il Pt_3
giovedì mattina;
- giovedì con la madre;
- venerdì il signor andrà a prendere a scuola alle 12.30, portandola Parte_2 Pt_3
presso di sé o presso i propri genitori, e la signora la passerà a prendere Pt_1
al termine del proprio lavoro, indicativamente alle 16; il signor passerà Parte_2
poi a prendere i figli a casa della madre a fine lavoro (indicativamente alle 18.30), tenendoli con sé per il pernotto e li riporterà alla signora il sabato mattina;
Pt_1
- dal sabato mattina fino a lunedì mattina con la madre.
c) durante le vacanze di Natale, ad anni alterni: Vigilia con un genitore con consegna dei figli all'altro genitore la mattina di Natale. Lì rimarranno fino al pomeriggio del 31 dicembre. Dal pomeriggio del 31 dicembre staranno con l'altro genitore fino al6 gennaio. durante le vacanze di Pasqua: dal venerdì Santo al giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera di Pasqua in poi con l'altro genitore, ad anni alterni;
d) le vacanze scolastiche per ponti o altro, diverse da quelle di Natale e Pasqua già disciplinate, saranno suddivise tra i genitori, in modo che ognuno utilizzi lo stesso numero di giorni di ferie;
e) durate le vacanze estive: i figli staranno 2 settimane anche non consecutive con ciascuno dei genitori;
per il restante periodo estivo rimarrà in vigore il solito protocollo. Si precisa come trascorrerà almeno 2/3 settimane di colonia o altra Pt_3
attività extrascolastica, i cui costi saranno suddivisi a metà, mentre per Per_1 sarà individuata dai genitori un'attività consona alla sua età.
f) I figli potranno inoltre trascorrere un periodo in Puglia con i nonni paterni, quando e se sarà possibile. I genitori dovranno accordarsi sul piano di ferie estivo entro il 10 maggio di ogni anno, per consentire la tempestiva iscrizione ad eventuali attività estive.
g) Qualora, per esigenze lavorative di entrambi i genitori fosse necessario ricorrere all'aiuto di una baby sitter, i relativi costi saranno divisi a metà (qualora effettivamente necessaria e sempre che nessuno dei due genitori abbia la possibilità di stare con i bambini).
3 h) Si concorda sin d'ora che per uno/due pomeriggi in settimana (per Per_1
l'anno scolastico appena concluso era il giovedì), quando non avrà scuola al pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30 si rechi a casa di una studentessa universitaria residente a [...], già nota alle parti, per svolgere i compiti ad avere compagnia. La relativa spesa sarà suddivisa a metà tra le parti.
i) In caso di malattia dei figli, essi resteranno con il genitore presso il quale dovrebbero trascorre la notte successiva all'insorgere della malattia, fino a guarigione.
j) Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Pt_1
mantenimento dei figli, mediante bonifico da effettuare sul suo conto corrente entro il 5 di ogni mese, la somma di € 175 per ogni figlio (per un totale di € 350), somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
k) La signora potrà beneficiare per l'intero dei sussidi a sostegno della Pt_1
famiglia (assegno unico provinciale, assegno unico universale ed altri eventuali ulteriori benefici);
l) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori;
quanto ad identificazione delle spese e modalità di rimborso, si richiamano le Linee guida del
CNF del 2017, che le parti dichiarano di conoscere, impegnandosi ad osservarle.
Le parti concordano di far rientrare nelle spese straordinarie il materiale scolastico di inizio anno.
m) Le parti concordano di dare attuazione al presente protocollo a partire dal mese di agosto 2024.
n) spese legali compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale.
o) Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra le parti, in particolare all'utenza
Wind intestata alla signora e dalla stessa sempre pagata, ma di cui ha Pt_1
beneficiato anche il signor le parti concordano un rimborso forfetario Parte_2
in favore della signora di € 400, oltre alla metà delle spese di chiusura Pt_1
(ancora in corso).
p) Spese e compensi del presente procedimento interamente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale da parte dei sottoscritti difensori, ai sensi dell'art. 13 co. 8 della Legge professionale”.
4 Le parti hanno dato atto che la signora lavora come impiegata presso la Ebli Pt_1
s.r.l. di Pergine Valsugana con contratto a tempo indeterminato a part-time di sei ore al giorno, mentre il signor è dipendente della società Trentinofuoristrada Parte_2
s.a.s. di Levico Terme con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno.
I ricorrenti hanno allegato di essere ciascuno proprietario di un'autovettura e che il signor è proprietario dell'abitazione familiare sita a Caldonazzo, per la Parte_2
quale versa circa € 2.700,00 a semestre a titolo di mutuo ipotecario e nella quale attualmente risiede, mentre la signora si è trasferita assieme ai figli in un Pt_1 appartamento in locazione a Caldonazzo con un canone mensile di € 450,00.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che l'intesa raggiunta dalle parti sia meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento dei figli minori e corrispondenti al loro interesse morale e materiale, in Per_1 Pt_3
mancanza di concreti elementi di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per gli stessi pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa (art. 337 ter, co. 2
c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra i figli ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento dei minori appaiono congrue, tenuto conto della condizione reddituale delle parti come documentata in atti.
Spese di lite compensate sull'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale, in accoglimento del ricorso congiunto, prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che l'affidamento, la collocazione, le visite e il mantenimento dei figli , Per_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], siano Pt_3
5 disciplinati in conformità alle condizioni concordate dalle parti, riportate in parte motiva, da aversi in questa sede integralmente riprodotte.
Spese di lite compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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