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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Giampiero Fiore Presidente
- dott. Anna Maria Rossi Consigliere
- dott. Nicola Bellotti Giudice Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 1261/2022 trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 7 gennaio 2025
promossa da:
con l'avvocato DI MAURO GIUSEPPE Parte_1 con domicilio eletto in C/O AVV. ILARIA MURMURA PIAZZA MARTINEZ 6
GENOVA
- appellante –
contro con l'avvocato DEYLA ALESSANDRA e con domicilio eletto in CP_1
VIA DEL CANE, 8 40100 BOLOGNA
- appellata –
in punto di: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 1682/2022 pubbl. il 27/06/2022
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti come in atti.
1 LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. dott. Nicola Bellotti;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1682/2022 il Tribunale di Bologna, definitivamente decidendo nella causa n. 6880/2020 R.G. promossa da in opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n. 328/2020 – n. 2162/2019 R.G. emesso a favore di Parte_1
per la somma di € 124.517,02, oltre interessi e spese di lite, per il
[...]
mancato pagamento della fattura emessa in data 18/11/2017 a titolo di consumi di energia elettrica, relativi al periodo agosto 2012-agosto 2017:
- Ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha revocato il decreto ingiuntivo;
- Ha rigettato la domanda riconvenzionale;
- Ha condannato l'opposta al pagamento delle spese processuali.
Deduceva l'opponente di essere nella disponibilità materiale dell'immobile sito in
Piazzetta Carlo Musi, n. 1/b, Bologna solamente dall' 01.06.2016, in forza di contratto di affitto regolarmente registrato e nel quale è stata attestata da parte della proprietà la conformità degli impianti, compreso quello elettrico.
Deduceva di aver fatto revisionare l'impianto al proprio elettricista, il quale non vi aveva apportato alcuna modifica, cui seguiva la stipula del contratto per la fornitura in data
06.04.2016;
Nonostante i numerosi reclami da questa inviati, aveva attivato la pratica di CP_2 servizio di maggior tutela “per mancata ricezione di fatturazione nell'arco di 1 anno” con riferimento al POD IT001E00041622, e, solo con comunicazione del 22/08/2017, confermava di aver avuto problemi tecnici, per i quali la fornitura era stata attivata in data
03/08/2017 e che, per la mancata fatturazione relativa al periodo 4/06/2016-10/08/2017, era stata concessa una rateizzazione.
Deduceva, altresì, l'eccessività della somma richiesta come evidenziato dalla fatturazione di altro venditore, Hera Comm Spa, relativa al periodo luglio 2017-luglio 2018 per i consumi effettuati, pari ad € 5.500,00,
Evidenziava che S.E.N., nonostante l'evidenza dell'errore commesso, invece di rivolgersi all'opponente, aveva sporto querela per furto di energia elettrica, procedimento poi archiviato.
2 Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 40.000,00, o la diversa di giustizia, a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 2043, 1218 e 1275 c.c.
Si costituiva l'opposta deducendo che a seguito di verifica tecnica su P.O.D.
IT001E54938376 sito in Piazza Carlo Musi n. 11b, veniva accertato l'allaccio abusivo alla rete, cui seguiva la ricostruzione dei consumi per il periodo 03/08/2012 al 03/08/2017;
a seguito di ciò, il 06/09/2017, il Distributore inoltrava denuncia alla Procura e all
[...]
CP_3
Evidenziava che la verifica era stata effettuata su POD diverso da quello relativo all'allaccio tardivo eseguito nel giugno 2016, riguardante POD IT001E00041622, sempre situato al medesimo numero civico, per cui la deduzione dell'opponente in punto di verifica degli impianti effettuata nel 2016 era irrilevante, in quanto l'utente risultava responsabile per le manomissioni del contatore;
specificava come i consumi erano stati ricostruiti da Enel e trasmessi a S.E.N. e il verbale di accertamento redatto dai tecnici aveva valore di fede privilegiata, con presunzione di veridicità e di accertamento fiscale.
Sospesa la provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa veniva decisa su base documentale.
La sentenza del Tribunale di Bologna che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da che ha chiesto la riforma Parte_1
della pronuncia e il rigetto dell'opposizione e della domanda risarcitoria proposte proposta in primo grado, con conferma del decreto opposto, sulla base dei seguenti motivi:
1 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cpc – Erronea valutazione del riparto dell'onere probatorio e mancato esame della documentazione prodotta.
2 – Erronea motivazione in merito alla asserita mancanza della prova che la manomissione sia imputabile alla sig.ra . CP_1
Si costituiva l'appellante chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
La causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 15.05.2024 con assegnazione di termini per comparse conclusionali e memorie di replica, e quindi, previa rimessione sul ruolo per eccessivo carico del relatore, all'udienza del 08.01.2025 senza concessione di termini ulteriori.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivi l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 115
c.p.c. nonché l'erronea valutazione del riparto dell'onere probatorio e mancato esame della documentazione prodotta.
Cont
Deduce la presunzione di veridicità da cui sono assistite le fatture emesse da , da cui il loro valore probatorio circa il credito azionato, nonché la Verifica Tecnica che assume altresì fede privilegiata, come affermato dal medesimo giudicante di prime cure.
Giova ricordare che in tema di ripartizione egli oneri probatori circa l'esistenza del credito fatto valere in via monitoria, l'opposto deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Ord. n. 25584 del 12/10/2018).
Nella fattispecie, va rilevato che il credito fatto valere con riferimento al POD
IT001E54938376 non risulta supportato da fonte negoziale, in quanto non è stato allegato contratto alcuno.
La riconducibilità di detta fornitura alla sig.ra sulla scorta del verbale di verifica CP_1
tecnica, è, ad avviso di questo collegio, non conforme a diritto.
Infatti, pur risultando, al momento della verifica, la stessa opponente l'effettivo utilizzatore della fornitura, intestata a soggetto diverso, non è provato, né è verosimile, che la medesima sia l'autrice della manomissione e dunque responsabile del periodo di consumo irregolare registrato decorre dall'agosto 2012, atteso il differente numero di
POD (IT001E00041622) relativo al nuovo contratto di fornitura nella sede di P.zza Musi intestato alla stessa rispetto a quello oggetto della verifica, né vi è prova che la medesima, nel periodo anteriore al trasferimento dalla precedente sede di via Ferrarese, avvenuto nel
2016, avesse la disponibilità del misuratore oggetto di verifica.
Dalla documentazione in atti, si evince come l'opponente si sia tempestivamente attivata richiedendo la voltura della fornitura nella nuova sede, reiterando la richiesta di fronte all'inattività del venditore, circostanza confermata dalla comunicazione con cui CP_2 segnalava un'anomalia del sistema che aveva impedito la corretta registrazione della voltura e, conseguentemente, il mancato invio delle fatture, poi pagate ratealmente dalla sig.ra una volta regolarizzata la posizione.
4 Né può darsi credito alla tesi secondo cui le fatture sarebbero assistite da presunzione di veridicità in quanto emesse a seguito della verifica tecnica, non potendo valere la circostanza che la sig.ra fosse l'attuale utilizzatore della fornitura a provare la CP_1
manomissione del misuratore a sua opera fino dal 2012.
A tale proposito va rilevato che il procedimento penale, che ha preso le mosse dalla denuncia sporta da , è stato archiviato con provvedimento del Tribunale Parte_2
di Bologna in data 25/05/2019.
Dalle considerazioni che precedono, segue la non fondatezza del motivo e il conseguente rigetto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di censura della decisione impugnata.
L'impugnazione va respinta, le spese seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1682/2022, ogni altra istanza
[...] disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla refusione a favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1.984,00, oltre accessori, Iva e cpa come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/2012, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione nel caso di integrale rigetto dell'impugnazione per la parte che l'ha proposta.
Così deciso dalla seconda sezione della Corte di Appello di Bologna nella Camera di
Consiglio del 25 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
dott. Nicola Bellotti dott. Giampiero Fiore
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