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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9004/2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza del 14 maggio 2025, alle ore 10:26, sono comparsi l'avv. Salvatore Cacioppo, in sostituzione dell'avv. Luigi La Valle per l' Istituto attore, e l'avv. Sandro Geraci, in sostituzione CP_1
dell'avv. Daniela Cascio, per la compagnia assicurativa convenuta, i quali discutono oralmente la causa riportandosi agli atti difensivi.
In particolare, l'avv. Cacioppo si riporta alle note conclusive.
Il Giudice
si riserva di dare lettura del dispositivo e della motivazione all'esito della camera di consiglio.
dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in assenza delle parti.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela Notaro, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9004/23 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Parte_1
Sede di Palermo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato ai fini del giudizio in Palermo, viale del Fante n. 58/D, presso l'Avvocatura Regionale INAIL, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi La Valle, giusta procura generale alle liti in Notaio dott. registrata il 26.1.2023 (rep. n. 2536; racc. n. 1915); Persona_1
ATTORE
CONTRO
n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, in via Mariano Stabile n.
172, presso lo studio dell'avv. Daniela Cascio, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato depositato telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
OGGETTO: surroga sinistro in itinere CP_1
Il Tribunale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così
provvede:
condanna definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
così provvede:
1) condanna la n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, al pagamento in favore dell' Parte_1
, della somma di € 83.423,73, oltre interessi legali dalla presente sentenza al
[...]
soddisfo;
2) condanna la n.q. di Impresa designata per la liquidazione dei Controparte_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Sicilia, al pagamento in favore dell' Parte_1
, delle spese di lite dallo stesso sostenute, che liquida in complessivi € 14.902,97, di
[...]
cui € 799,97 per spese ed € 14.103,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
3) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della n.q. CP_2
4) indica nella n.q. la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da fatto CP_2
costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il giorno 5 luglio 2023, l' Parte_1
(d'ora innanzi per brevità denominato soltanto ), citava dinanzi
[...] CP_1
a questo Tribunale la società n.q. di Impresa designata per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione
Sicilia (di seguito denominata soltanto n.q.), in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, per sentirla condannare al rimborso, ex art. 1916 c.c., della somma complessiva di €
126.493,68, quale costo delle prestazioni erogate in favore di , in dipendenza di un Parte_2
infortunio in itinere, oltre interessi e rivalutazioni dal fatto illecito sino al soddisfo e salve ulteriori elevazioni dovute agli adeguamenti delle somme corrisposte, nonché alle successive variazioni di legge.
Deduceva, infatti, che:
- detto infortunio si era verificato in occasione di un sinistro stradale, occorso in Palermo il
Con 14.6.2021, intorno alle ore 12:10 circa, in cui , dipendente della società di Palermo, Parte_2
mentre percorreva la via Messina Marine con direzione di marcia verso il Porto di Palermo, alla guida del suo ciclomotore targato DD20497, al fine di recarsi presso la propria abitazione al rientro dal lavoro, giunto altezza del civico n. 27/29, ove si trovava l' “Autocarrozzeria F.lli DE”,
veniva improvvisamente tamponato da tergo da altro ciclomotore, finendo per perdere l'equilibrio e rovinare al suolo;
- il conducente del ciclomotore tamponante si era dato alla fuga senza prestare soccorso, sicché
non era stato possibile procedere alla sua identificazione;
- la responsabilità del sinistro era da ascrivere esclusivamente al ciclomotore tamponante, per non avere lo stesso mantenuto la distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva nella marcia;
- l' aveva provveduto a corrispondere al gli indennizzi di legge per l'infortunio sul CP_1 Pt_2
lavoro, per i quali aveva diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1916 c.c.. La costituitasi, contestava la fondatezza della domanda attorea sia in ordine all'an CP_4
(sotto il profilo della mancanza di prova circa il coinvolgimento di un veicolo rimasto sconosciuto),
che con riferimento al quantum, e ne chiedeva il rigetto.
L' nella memoria conclusiva del 05.03.2025, precisava l'importo richiesto nella somma di € CP_1
183.595,13, quale costo aggiornato delle prestazioni erogate dall'Istituto in dipendenza dell'infortunio sul lavoro subito dal Pt_2
Quindi la causa, all'odierna udienza di discussione orale, dopo l'assunzione della prova orale e l'espletamento della c.t.u. medico-legale, è stata posta in decisione all'esito della discussione orale.
Ciò premesso, deve darsi atto, in primo luogo, della proponibilità in rito della domanda di surroga proposta dall' , avendo quest'ultimo provveduto ad inviare richiesta stragiudiziale CP_1
alla e alla Consap a norma dell'art. 287 C.d.A., con lettere raccomandate dei gg. Parte_3
23.12.2021, 27.06.2022 e 23.03.2023 (vedi documenti allegati all'atto di citazione) ed avendo poi intrapreso il giudizio decorso il termine di moratoria di legge.
Nel merito, la domanda dell' è parzialmente fondata e, per quanto di ragione, va accolta. CP_1
Secondo l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice -, “il lavoratore che
abbia subito danni alla persona in conseguenza di un sinistro stradale, ed abbia per questo ottenuto la
CP_ costituzione di una rendita vitalizia in suo favore – o di un indennizzo capitale - da parte dell'
conserva la legittimazione ad agire nei confronti del responsabile del danno per ottenere l'eventuale residuo
CP_ risarcimento, qualora il danno sofferto sia stato coperto solo in parte dalla prestazione assicurativa
mentre l'istituto può esercitare l'azione di surroga nei confronti del responsabile del danno per la quota
corrispondente all'indennizzo corrisposto” (Cass. civ. n. 15022/2005).
Le S.U. della Suprema Corte hanno ricostruito l'istituto della surroga nei seguenti termini:
“In tale contesto risulta convalidata la ricostruzione dell'istituto della surroga come peculiare forma di
successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento dell'infortunato, successione che si realizza nel
momento in cui l'assicuratore abbia comunicato al terzo responsabile che l'infortunato è stato ammesso ad
usufruire dell'assistenza e degli indennizzi previsti dalla legge e abbia manifestato la volontà di avvalersi della surroga. Nella relativa azione non viene, dunque, in considerazione il rapporto assicurativo di carattere
pubblicistico concernente gli infortuni sul lavoro, ma soltanto la responsabilità aquiliana dell'autore dell'atto
illecito, obbligato a risarcire il danneggiato o in sua vece l'assicuratore che gli abbia anticipato l'indennizzo,
sicché il responsabile non è legittimato ad opporre all'assicuratore eccezioni concernenti il contenuto del
rapporto, salvo che esse incidano sulla misura del risarcimento del danno cui egli sarebbe tenuto nei confronti
del danneggiato (cfr. ex plurimis Cass. 05 maggio 2003, n. 6796 cit. anche nella sentenza impugnata). È
appena il caso di osservare che - contrariamente a quanto profilato dalla ricorrente - non c'è alcuna
contraddizione logico- giuridica tra l'escludere che il danneggiante e per esso (nel caso di azione ex art. 28 cit.)
l'assicuratore della R.C.A. possa opporre all'assicuratore che abbia anticipato l'indennizzo al danneggiato
eccezioni concernenti il contenuto del rapporto di assicurazione e, nel contempo, nell'ammettere, che la stessa
parte possa opporre quelle eccezioni che incidano sulla misura del risarcimento del danno cui essa sarebbe
tenuto nei confronti del danneggiato (cfr. Cass. n. 6797/2003 cit.). Siffatta affermazione appare, invero,
perfettamente congruente con la ricostruzione dell'istituto in termini di successione nel rapporto risarcitorio,
con la conseguenza che le eccezioni che il danneggiante (o il suo assicuratore per la R.C.A.) può opporre
all'assicuratore sociale che agisce in surroga sono tutte e sole le eccezioni inerenti al rapporto di
danneggiamento che avrebbe potuto far valere nei riguardi del danneggiato ovvero quelle attinenti ai
presupposti dell'azione di surroga, come nel caso di non coincidenza dell'oggetto della surroga rispetto al
credito che l'assicurato poteva far valere nei confronti del responsabile.” (in termini un passo della motivazione di Cass. S.U. n. 8620/2015).
Con successiva sentenza conforme, inoltre, la Suprema Corte ha precisato che “La surrogazione
dell'assicuratore di cui all'art. 1916 c. c. è una successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento
spettante all'assicurato…Ne consegue che:
( a) in tanto l'assicuratore sociale può surrogarsi alla vittima, in quanto questa vanti un diritto di credito
verso il responsabile;
…
(c) se l'assicuratore sociale, in forza della speciale legislazione che ne disciplina i doveri, è tenuto ad
indennizzare obbligatoriamente un pregiudizio che, dal punto di vista civilistico, la vittima non risulta avere subito, per il relativo importo non può esservi surrogazione;
” (in termini un passo della sentenza della
Cass. n. 17407/2016).
Presupposto basilare del diritto di surroga è, quindi, l'accertamento del diritto di credito della vittima verso i responsabili, sia in ordine all'an (responsabilità del sinistro e rapporto causale tra sinistro e lesioni subite dal lavoratore) che in ordine al quantum (determinazione del danno risarcibile).
Ora, per quanto concerne la ricostruzione della dinamica del sinistro, l'assunto attoreo ha trovato idoneo riscontro nella deposizione resa dal teste , il quale ha dichiarato quanto Testimone_1
segue:
“DR Sono a conoscenza dei fatti di causa perché ho assistito all'incidente
DR Il sinistro si è verificato nel giugno del 2021, non ricordo il giorno, ma ricordo l'orario. Potevano essere
circa le 12/ 12:30 era la pausa pranzo
Par Io mi trovavo davanti alla mia azienda, una Carrozzeria denominata Autocarrozzeria Fratelli DE,
sita in via Messina Marina n.27/29
Par L'incidente è avvenuto proprio davanti a me sulla corsia adiacente al marciapiede della mia azienda
Par Ho visto un signore con la moto Honda SH di colore amaranto che percorreva la via Messina
Marine in direzione Porto e veniva tamponato da dietro da un'altra moto grossa scura di cui non
ricordo il modello
Par A seguito dell'urto cadeva sulla sua destra e la moto gli ricadeva addosso
Par Siamo accorsi io e i miei dipendenti per liberarlo dalla moto e ci siamo accorti che gli era rimasto il piede
sotto il cavalletto della moto e gli penzolava
Par La moto che lo aveva tamponato non si è proprio fermata e si è dileguata
Par Noi ovviamente ci siamo concentrati sul signore che era stato tamponato ed era a terra
Par Io ho tenuto il signore in braccio fino a quando non sono arrivati i soccorsi ossia l'ambulanza del 118;
in un primo momento il signore ha avuto momenti di mancamento per il forte dolore
Par Altri hanno chiamato i soccorsi
Par Non mi sono recato in ospedale con l'incidentato Par Non conoscevo l'incidentato prima del sinistro
Par Dopo un periodo di degenza, il sig. è venuto a trovarmi in Carrozzeria per ringraziarmi e per Pt_2
chiedermi se potessi testimoniare
Par Il sig. è stato lì per parecchio tempo prima del trasporto in ospedale e si è reso conto che ero il Pt_2
proprietario dell'azienda trovandomi lì con i miei dipendenti a soccorrerlo
Par Il sig. percorreva la sua corsia di marcia che era occupata sul margine destro dalla auto Pt_2
parcheggiate
Par Il sig. comunque si trovava all'interno della sua corsia e non era in sorpasso Pt_2
Par La moto che lo ha tamponato si trovava dietro il sig. nella linea di sua percorrenza” Pt_2
(vedi verbale di udienza del 17.10.2024).
Ora, il teste DE deve ritenersi attendibile, in quanto non è legato da vincoli di parentela o di conoscenza con il e la sua deposizione è scevra da contraddizioni e conforme alle dichiarazioni Pt_2
spontanee rese dal predetto testimone oculare all in sede di istruttoria della pratica di CP_1
indennizzo in data 12.01.2022 (vedi allegato denominato “dichiarazione_teste_DE.pdf” dell'atto di citazione).
Il teste, in particolare, ha confermato che nella data e nell'ora dedotte in citazione, , Parte_2
alla guida del proprio motociclo, mentre percorreva la via Messina Marine con direzione verso il
Porto di Palermo, veniva tamponato da tergo da un ciclomotore di grossa cilindrata e di colore scuro,
il quale subito dopo l'urto non arrestava la marcia, rimanendo così non identificato.
La verificazione del sinistro e il trasporto in ambulanza presso il P.S. trovano conferma anche nel certificato di accettazione del paziente del Servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La
Ferla, dal quale risulta, nella sezione denominata “Tipo Incidente” la dicictura “STRADALE”; “Data e
ora di entrata” “14/06/2021 12:45”; “Località incidente” VIA MESSINA MARINE “; “Modalità di arrivo”
“AMBULANZA 118” (vedi allegato denominato “referto_pronto_soccorso.pdf” dell'atto di citazione).
Non rileva, di contro, la mancata presentazione di una denuncia querela contro ignoti e il mancato intervento della P.M.. Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide - “In tema di sinistri
stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non
è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24
dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto
l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce
un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma
la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.” (in termini la massima di Cass. n.27541/2016; conforme Cass. n. 23434/2014).
Le sopra acclarate modalità di verificazione del fatto individuano quindi come responsabile del sinistro il ciclomotore non identificato, il quale ha posto in essere una condotta contraria alle prescrizioni dettate dall'art. 149, comma 1, cod. strada (D.Lgs. 285/1992), a mente del quale “Durante
la marcia i veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito
in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono”.
In proposito, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di cassazione – che si condivide – “Ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve
essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che
precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto"
di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari
colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria,
dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da
cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (in termini la massima di Cass. n. 18708/2021; conforme
Cass. n. 8051/2016; Cass. n. 17206/2015 relativa ad un rimorchio staccatosi dalla motrice ed arrestatosi sulla corsia di marcia, Cass. n.6193/2014; Cass. n. 27134/2006, n.2080/1997). Invero, l'art.149, primo comma, C.d.S. prevede una presunzione “ipso facto” secondo cui, in caso di tamponamento tra veicoli, si presume che il tamponante non abbia tenuto una distanza di sicurezza adeguata.
L'applicazione della norma di cui all'art.149, primo comma, C.d.S. esclude l'operatività della presunzione del concorso di colpa tra conducenti di cui all'art.2054, secondo comma, c.c..
Inoltre, la presunzione ipso facto di cui all'art.149 C.d.S. può essere superata soltanto ove il tamponante fornisca la prova liberatoria – il cui onere è a suo carico - che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, causa che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale.
Giova, ancora, precisare che detto ostacolo deve essere imprevedibile ed estraneo alla circolazione stradale (quale ad esempio, secondo la casistica esaminata dalla Suprema Corte di
Cassazione, il rimorchio che si stacca e va a costituire un ostacolo fermo), mentre l'arresto improvviso di un veicolo viene considerato un normale fenomeno della circolazione stradale (anche se l'arresto è dovuto ad un guasto).
Nel caso di specie, la non ha fornito alcun elemento probatorio di segno contrario CP_4
che smentisca l'accadimento dei fatti come sopra ricostruiti e dimostri l'esclusione della responsabilità del ciclomotore non identificato e/o un suo concorso di colpa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che l' ha assolto pienamente Pt_1
al suo onere probatorio in ordine alla dinamica del sinistro e alla individuazione del suo responsabile.
Provato che la condotta del conducente del ciclomotore non identificata è stata l'unica causa dell'incidente e, dunque, del conseguente pregiudizio patito dal deve concludersi nel senso di Pt_2
ritenere obbligata al risarcimento del danno sofferto dal in conseguenza del sinistro medesimo, Pt_2
la n.q., data la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 283 CdA. CP_2 Passando alla determinazione dei danni risarcibili al lavoratore ( a cui si ricollega il diritto di surroga ), il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott.ssa ha accertato che Persona_2 [...]
ha riportato, nelle circostanze di tempo, modo e luogo del sinistro, una “la frattura Parte_2
pluriframmentaria di tibia e perone destri, la frattura dell'epifisi prossimale del radio sinistro e la frattura della
falange distale del II dito della mano sinistra.” e che “A causa delle lesioni subite e del decorso clinico post-
operatorio sono residuati dei postumi, il cui nesso di causalità con le lesioni e con il sinistro in esame risulta
soddisfatto, caratterizzati da esiti cicatriziali, algici e disfunzionali di pregressa frattura pluriframmentaria di
tibia e perone destri, sottoposta a riduzione chirurgica, con residua lieve zoppia. Esiti di pregressa frattura
dell'epifisi distale del radio sinistro e della falange distale del II dito della mano sinistra con lievi limitazioni
funzionali.” (vedi pag. 5 della relazione di c.t.u.).
Ha, quindi, concluso che “Sulla base delle tabelle e considerando nell'insieme la limitazione funzionale
residua dei distretti anatomici interessati e il pregiudizio estetico a carico della gamba destra, si ritiene
opportuno attribuire al periziando un danno biologico permanente complessivamente pari al 13% (tredici per
cento). Si ritiene inoltre equo riconoscere allo stesso un periodo di inabilità temporanea totale pari a giorni 7,
un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30, un periodo di inabilità temporanea parziale
al 50% pari a giorni 15. I postumi riportati riducono in parte la capacità lavorativa generica del periziando e
sono compatibili con l'attuale mansione specifica che lo stesso espleta nel C.C.R della i Palermo. Dalla CP_3
documentazione esibita agli atti non si riscontrano spese mediche.” (vedi pag. 6 della relazione citata).
Tali conclusioni sono da condividere sulla base delle considerazioni cliniche sui dati rilevanti effettuate dal c.t.u., in ordine alle quali non sono stati formulati rilievi dalle parti, non potendo considerarsi alla stregua di un rilievo la richiesta dell' di accertare la inabilità temporanea con CP_1
specifico riferimento all'attività lavorativa svolta dal Pt_2
A tal proposito, il c.t.u., con relazione integrativa depositata il 24.01.2025 su quesito del giudice sollecitato dall' ha accertato che “Pur essendo carente sia la documentazione sanitaria che il raccordo CP_1
anamnestico del lavoratore, date le complicanze infettive riportate a carico dell'arto inferiore sinistro, si ritiene
tuttavia che lo stesso non abbia potuto espletare la sua mansione di operatore ecologico presso la di CP_3
Palermo per un lungo periodo, con una non idoneità assoluta alla mansione specifica di operatore ecologico, trattandosi di un'attività che viene svolta prevalentemente in ortostatismo e con un rischio biologico
significativo. Si ritiene equo pertanto attribuire allo stesso un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro
dal 14/06/2021 al 31/12/2021, aggiungendo un ulteriore periodo attribuito al recupero della situazione
infettiva dal 01/01/2022 al 31/03/2024, per un totale di 290 giorni. Successivamente a tale periodo è
ragionevole attribuire allo stesso una inabilità temporanea parziale al lavoro al 50% per un totale di 90 giorni.
Il periodo di inabilità al lavoro viene valutato sulla base della idoneità al lavoro e in particolare alla mansione
specifica del lavoratore. Tale valutazione ha presupposti e si basa su considerazioni totalmente diverse
dall'inabilità temporanea relativa al danno biologico. Da ciò le differenze osservate con la relazione del
18/10/2024.” (vedi pagg. 2 e 3 della relazione integrativa di c.t.u.).
Passando alla liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione,- condiviso da questo giudice – “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute,
la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici
di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-
relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque
accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva,
pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d.
"danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost.,
mentre non costituisce duplicazione risarcitoria, la differente ed autonoma valutazione compiuta con
riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute”
(in termini la massima di Cass. n.23469/2018; conforme Cass. n. 7513/2018 e n.27482/2018).
Anche l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), peraltro, deve essere oggetto specifico di allegazione e prova ( vedi Cass. n.901/2018).
Invero, “In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore
costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice
di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi
identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi
compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di
quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera
interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della
disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà
compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per l'anno 2024 (il cui utilizzo è stato generalizzato, in materia di cd. “macro-permanenti”,
da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011), spetta a , a titolo di danno non patrimoniale di Parte_5
carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 13% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (61 anni compiuti), la somma complessiva di € 27.046,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto di danno biologico” di € 2.972,04, da moltiplicare per il grado di invalidità (13%) e per il coefficiente (0,700) corrispondente all'età della persona danneggiata.
Nell'ottica della sopra menzionata personalizzazione del risarcimento, si reputa opportuno aumentare l'importo appena indicato (€ 27.046,00) di una percentuale pari al 20% (individuata entro il limite del 46% previsto dalle tabelle), per giungere così ad € 32.455,20, in considerazione dell'acclarata parziale incidenza pregiudizievole dei postumi sulla capacità lavorativa generica (vedi relazione di c.t.u., pag.6).
Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di
€ 4.255,00 in valori attuali (€ 805,00 + € 2.587,50 + 862,50 = € 4.255,00).
Il pregiudizio sofferto dal a causa del sinistro, come sopra complessivamente determinato, Pt_2
ammonta dunque a complessivi € 36.710,20 (€ 32.455,20 + € 4.255,00) per danno non patrimoniale.
Ciò detto, al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della
Suprema Corte devono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione, occorre procedere ad una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale (danno biologico permanente e temporaneo), rapportandole all'equivalente alla data di insorgenza del danno (data del 14.06.2021 assunta come data unica per il danno biologico temporaneo e per il danno da postumi permanenti stabilizzati), e procedere, quindi, alla rivalutazione dalla data di rispettiva insorgenza fino alla data della odierna decisione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) in conformità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di
Cassazione (Cass. S.U. n. 1712/1995; successive conformi tra le altre Cass. civ. n. 2796/2000, n.
7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), tenendo conto dell'inserimento nel montante capitale delle spese mediche sostenute in moneta dell'esborso (assumendo come data unica giugno 2022, stante l'esiguità dell'importo complessivo).
La somma riconosciuta, liquidata in valori attuali, infatti, se da un lato costituisce l'adeguato equivalente pecuniario, ad oggi, della compromissione di beni giuridicamente protetti, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale,
ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale sopra indicato in valori attuali (€ 36.710,20 per il biologico temporaneo e permanente), si determina il
“danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data di insorgenza dei crediti del
14.06.2021 (€ 31.376,24) e il risultato (€ 31.376,24) si rivaluta dal 14.06.2021 alla data della sentenza (€
36.710,20) al contempo calcolando gli interessi maturati (€ 3.333,18) come sopra indicato.
Si arriva, in tal modo, a determinare la somma spettante al lavoratore con rivalutazione e Pt_2
interessi ponderati a tutt'oggi, pari ad € 40.043,38 (di cui € 3.333,18 per interessi) per danno non patrimoniale.
Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza
(momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Ora, risulta per tabulas che – trattandosi di infortunio in itinere – l' ha erogato al le CP_1 Pt_2
prestazioni previdenziali dovute.
Tenendo conto del prospetto allegato dall'Istituto attore all'atto di citazione - aggiornato alla data del 29.09.2014 -, in relazione alle conseguenze lesive dell'incidente occorso, l' ha erogato CP_1
prestazioni per la complessiva somma di € 126.493,68, di cui:
- € 38.668,45, quale indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro relativa al periodo
16.01.2021 al 02.10.2022;
- € 30,99 per accertamenti medici del 11.11.2022; - € 85.783,26 per valore capitale della rendita calcolata al 21.03.2023 (€ 42.573,72 quale indennizzo del danno biologico ed € 43.209,54 quale indennizzo del danno patrimoniale da lucro cessante) ed € 2.026,95 per ratei di rendita pagati al 21.03.2023 (di cui € 1.003,07 per rateo netto danno biologico ed € 1.007,91 per rateo netto patrimoniale) (vedi prospetti “Pagamento
ratei”, “Liquidazione indennità e rimborso” e “Valore capitale rendita” allegati all'atto di citazione).
L' convenuto ha precisato, nella memoria conclusiva autorizzata, l'importo aggiornato del Pt_1
credito, per effetto degli ulteriori aumenti dovuti alle periodiche rivalutazioni delle rendite , CP_1
disposte con Decreti Ministeriali, alla data del 21.02.2025, nella somma complessiva di € 183.595,13,
così composta: €. 38.668,45 per indennità da inabilità temporanea al lavoro, € 92,97 per accertamenti medici specialistici, € 129.177,40 per valore capitalizzato della rendita ed €. 15.656,31 per ratei di rendita pagati.
Ha precisato, altresì, che la suddetta rendita il cui valore capitalizzato alla data del 21.2.2025 CP_1
è di €. 129.177,40, comprende sia l'indennizzo del danno biologico puro (valore capitalizzato pari ad
€. 44.996,02) sia l'indennizzo della componente patrimoniale da lucro cessante (valore capitalizzato pari ad €. 84.181,383), mentre i ratei di rendita erogati dal 31.10.2022 al 21.2.2025 ammontano a complessivi € 15.656,31, di cui € 5.462,60 per danno biologico ed € 10.193,71 per danno patrimoniale.
E' noto che i prospetti dei conteggi, in quanto atti emanati dall – come attestati dal CP_1
direttore della sede erogatrice -, sono assistiti dalla presunzione di legittimità propria di tutti gli atti amministrativi, che può venir meno solo di fronte a contestazioni precise e puntuali che individuino il vizio da cui l'atto in considerazione sarebbe affetto e offrano contestualmente di provarne il fondamento;
pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, deve ritenersi che la liquidazione delle prestazioni sia avvenuta nel rispetto dei criteri enunciati dalla legge, e che il credito relativo alle prestazioni erogate sia esattamente indicato in sede di regresso sulla base della certificazione del direttore della sede (cfr. Cass. civ. n. 1841/2015, n. 11617/2010, n. 21540/2007 e n. 13377/1999). Nella specie, la convenuta n.q. non ha formulato contestazioni specifiche in merito ai CP_2
criteri di calcolo.
Anche l'aggiornamento del credito, nelle sue varie componenti, esposto nella memoria autorizzata conclusiva dell' non è stato oggetto di alcuna contestazione da parte della CP_1
convenuta sicché può darsi per acclarato in base al principio di non contestazione di CP_4
cui all'art.115 c.p.c..
Inoltre, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione – che si condivide
–“la domanda, a titolo di rivalsa dell'Istituto Assicuratore, di somma maggiore di quella richiesta in primo
grado per effetto dei miglioramenti apportati da sopravvenute norme di legge non costituisce domanda nuova,
come tale vietata in appello, giacché rimane sostanzialmente immutata la causa petendi e viene soltanto
precisato in termini monetari il quantum, costituito pur sempre dalla somma corrispondente al valore capitale
attuale della rendita liquidata, da calcolarsi al momento della pronuncia e non a quello dell'introduzione del
CP_ giudizio, in sintonia con la qualifica del credito come credito di valore”(cfr. Cass. 18.3.1987 n. 2745;
Cass.
1.12.1988 n. 6510; Cass. 29.11.1984 n. 6242).
Ora, il credito aggiornato esposto nella memoria conclusiva autorizzata differisce da quello emergente dai prospetti allegati all'atto di citazione soltanto per il maggiore importo, sia del valore capitalizzato della rendita che dei ratei di rendita erogati, nonché per le spese di accertamenti medici specialistici pari ad € 92,97.
Ora, mentre può senz'altro considerarsi l'aumento del valore capitale della rendita e dei ratei erogati perché discendenti da una maggiorazione ex lege (sempre nei limiti del danno riconoscibile al lavoratore danneggiato), non possono essere riconosciute in favore dell' le ulteriori spese CP_1
di visite specialistiche per la differenza di € 61,98 (€ 92,97 - € 30,99) perché la domanda deve ritenersi tardiva, in assenza di allegazione e prova che dette maggiori spese siano state sostenute successivamente alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art.171 ter n.2 c.p.c..
Occorre dunque verificare in dettaglio quali siano gli indennizzi corrisposti al rimborsabili Pt_2
all' in surroga. CP_1 Giova al riguardo evidenziare che ai sensi dell'art.13 d.lgs n.38/2000, l' eroga all'assicurato, CP_1
per le invalidità permanenti superiori al 16%, una rendita il cui importo è stabilito dalla Tabella che costituisce l'Allegato 5 al d. m. 12.7.2000.
Il valore risultante dalla suddetta tabella (costituente indennizzo per il danno biologico) è poi maggiorato di un quid variabile in funzione del reddito della vittima.
Ciò è stabilito dall'art. 131 comma 2, lettera (b), d. lgs. 38 / 2000, secondo cui: “ Le menomazioni di
grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita (...)
commisurata (...) alla retribuzione dell'assicurato (..) per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali ”.
L'incremento, quindi, costituisce un indennizzo forfettario del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro.
Per inciso, si osserva che le menomazioni permanenti vengono accertate con tabelle medico-legali diverse da quelle usate in ambito di responsabilità civile, per cui è "fisiologico" che menomazioni identiche comportino l'attribuzione di percentuali di invalidità permanente diverse, a seconda che siano valutate con le tabelle piuttosto che con i criteri della responsabilità civile. CP_1
La Corte Suprema di Cassazione, a proposito della quantificazione del danno differenziale spettante al lavoratore, ha statuito che “Il credito risarcitorio residuo spettante a chi, avendo patito una
CP_ lesione della salute, abbia ottenuto dall' un indennizzo del danno biologico ai sensi del d.lgs. n. 38 del
2000, va liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base
CP_ dei criteri civilistici, quello determinato dall' coi criteri dell'assicurazione sociale, bensì, dapprima,
monetizzando l'uno e l'altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell'indennizzo
CP_ dal credito risarcitorio aquiliano.” (in termini la massima di Cass. n. 25327/16).
L'indennità per inabilità temporanea assoluta indennizza, invece, il lavoratore per la perdita di reddito nel periodo di assenza dal lavoro.
In base ai principi enucleati dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – condivisi da questo giudice: - “L' ha sempre diritto di surrogarsi nei confronti del terzo responsabile di un infortunio per le CP_1
somme pagate a titolo di indennità giornaliera, ex art. 68 d.P.R. n. 1124 del 1965, cosi come per quelle
anticipate a titolo di spese di cura, ex art. 86 e segg. d.P.R. cit., perché tali indennizzi non possono
essere erogati se non a fronte di fatti (l'assenza dal lavoro, la necessità di curarsi) che per la vittima
costituiscono pregiudizi teoricamente risarcibili, e che di conseguenza fanno sorgere in capo ad essa il
diritto ad esserne risarcita, diritto che per effetto della percezione dell'indennizzo da parte
dell'assicuratore sociale si trasferisce in capo a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 1916 c.c. A tal fine, nulla
rileva che la vittima dell'illecito non abbia patito alcun pregiudizio alla capacità di lavoro, od altri
pregiudizi patrimoniali di sorta” (in termini la massima di Cass. civ. n. 3296/2018);
- “L'accoglimento della domanda di surroga proposta dall' nei confronti del terzo responsabile di CP_1
un infortunio per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per danno patrimoniale
presunto presuppone, diversamente che per le somme pagate dall'Ente a titolo di indennità giornaliera
e di anticipazione delle spese mediche, l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un
danno civilistico alla capacità di lavoro;
occorre, quindi, dimostrare lo svolgimento, al momento
dell'infortunio, di un'attività produttiva di reddito ed il venir meno della capacità generica di attendere
ad altri lavori confacenti alle attitudini personali, essendo a tali fini irrilevante che la vittima, avendo
continuato a ricevere la retribuzione durante l'assenza dal lavoro, non abbia richiesto il risarcimento
al responsabile.” (in termini la massima di Cass. civ. n. 21961/2018).
Alla luce delle considerazioni svolte, all può essere quindi riconosciuta, in surroga, la CP_1
quota capitalizzazione rendita ascrivibile a danno biologico e la quota dei ratei corrisposti per danno biologico, nei limiti, tuttavia, dell'importo riconoscibile al lavoratore danneggiato – in cui l' si CP_1
surroga - di € 40.043,38 a titolo di danno biologico temporaneo e permanente rivalutato con interessi ad oggi, oltre i successivi interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.
Non invece l'importo della quota relativa alla capitalizzazione della rendita e dei ratei già
corrisposti per danno patrimoniale, in difetto di prova del diritto in capo al danneggiato al risarcimento di natura patrimoniale per ridotta capacità lavorativa specifica. Risulta, al contrario, dalle risultanze della c.t.u. che i postumi “sono compatibili con l'attuale
mansione specifica che lo stesso espleta nel C.C.R della di Palermo” (vedi pag. 6 della relazione di CP_3
c.t.u.).
Diversamente opinando, infatti, si snaturerebbe l'istituto della surroga (come ricostruito dalla
Suprema Corte) e si sposterebbero gli oneri della assicurazione sociale obbligatoria dal suo Ente
gestore alla compagnia di assicurazione per la RC auto, la quale è tenuta a risarcire soltanto e non più del danno causato dal responsabile civile del sinistro nella circolazione stradale.
Quanto alla spettanza della somma per spese mediche (accertamenti medici) e indennità
temporanea reddituale, possono essere riconosciute, rispettivamente, le somme di € 30,99 e di €
38.668,45.
Come già detto, è tardiva la domanda relativa alle maggiori spese di visita di € € 61,98 (€ 92,97 -
€ 30,99), in quanto – si ripete - non vi è allegazione e/o prova che dette maggiori spese siano state sostenute successivamente alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art.171 ter n.2
c.p.c...
Quindi, in base ai principi esposti l' , in conclusione, ha diritto di surrogarsi, ex artt. 1916 CP_1
c.c. e 142 C.d.A., per la somma di € 40.043,38, quale quota della rendita capitalizzata ascrivibile al danno biologico e a titolo di quota di ratei corrisposti per danno biologico nei limiti di quanto spettante al lavoratore danneggiato per danno biologico rivalutato con interessi ad oggi, nonché per la somma di € 30,99 per spese mediche di novembre 2022 e di € 38.668,45 per indennità temporanea reddituale sino al 02.10.2022.
Le voci di credito per spese mediche e per indennità temporanea reddituale dovranno essere poi rivalutate dalla data di maturazione (che si assume per semplicità nella data unica del 02.10.2022)
fino alla data odierna, con accantonamento degli interessi sul capitale progressivamente rivalutato.
Invero, anche l' in surroga agisce per un debito di valore, il quale deve essere rivalutato CP_1
con interessi ponderati secondo i principi già esposti. Si perviene così alla somma rivalutata ad oggi di € 40.092,62 e alla mora per interessi di € 3.287,73,
per un totale di € 43.380,35 per spese mediche e indennità reddituale temporanea.
Sulla somma complessiva di € 83.423,73 (€ 40.043,38 + € 43.380,35) devono poi essere riconosciuti gli interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
Surrogandosi l nei diritti spettanti al lavoratore, la n.q. va condannata al CP_1 CP_2
pagamento in suo favore, per intero, della somma di € 83.423,73, oltre interessi legali dalla presente
pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base alla Tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M. n.147/2022, con riferimento allo scaglione in cui rientra il valore della domanda accolta, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio, tenuto conto dell'attività in concreto svolta.
In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro, rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indica nella convenuta la parte nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Così deciso in Palermo, 14 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.