Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
RG 4894 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4894 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per modifica delle condizioni di separazione personale
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. SANTOIANNI INGEGNO PATRIZIO C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. SANTOIANNI INGEGNO C.F._2
PATRIZIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/03/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la modifica delle condizioni di separazione personale ovvero del decreto del
Tribunale di Napoli di omologa depositato in data 2/12/2013 nel giudizio RG. 17376/2013.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 21/06/2003, maggiorenne non Persona_1
economicamente indipendente e il 17/04/2009, minorenne. Per_2
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno modificato i patti di cui all'omologa di separazione, alle seguenti condizioni: il sig. si è dichiarato disponibile a versare la somma di euro 500,00 per il Pt_1
mantenimento dei figli minorenni ed economicamente non autosufficienti.
La sig.ra ha accettato tale somma e ha dichiarato di rinunciare a qualsiasi tipo di CP_1
mantenimento in suo favore essendo economicamente autosufficiente.
Quanto all'assegno unico questo verrà ripartito al 50% tra i coniugi.
In ordine agli accordi si rileva preliminarmente che il figlio (21/06/2003) è Persona_1
maggiorenne, anche se non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale ritiene inoltre che non vi sia alcuna necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto del minore atteso che il ricorso attiene solo alle determinazioni economiche.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene i poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• dispone la parziale modifica del decreto del Tribunale di Napoli di omologa depositato in data
2/12/2013 nel giudizio RG. 17376/2013 nei sensi dell'accordo sopra riportato;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
2