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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/03/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 06 marzo 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3172/2021 R.G. e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ciro Palumbo e Stefano Palumbo ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1
dall'avv. Francesco Capaccio;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2021 e ritualmente notificato a parte resistente, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla
[...]
decorrere dal 3 febbraio 2014, con mansioni di operaio e con Parte_2
inquadramento al Livello C del CCNL Chimica - Piccola e Media industria;
di aver percepito e di percepire a tutt'oggi, una retribuzione di gran lunga inferiore a quella dovutagli, atteso che la resistente non ha provveduto, nel corso degli anni, ad adeguare il suo stipendio agli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento;
di non aver ricevuto le indennità per lavoro straordinario e il premio per obiettivi come da prefato CCNL;
ha dedotto che, a far data dall' 1 settembre 2020, è stato continuativamente collocato in Cassa Integrazione Guadagni e/o in ferie, sebbene mai richieste;
di essere stato, dalla , da circa nove mesi, Controparte_1 ingiustificatamente sospeso, continuativamente ed ininterrottamente, dall'espletamento delle sue mansioni, in violazione ai principi di parità di trattamento e dei criteri di “rotazione”, accordati agli altri dipendenti al fine di consentirne la collocazione periodica e/o alternata in Cig;
che tale scelta datoriale ha inciso gravemente sulla propria situazione economica, giacché percepisce una ridotta integrazione salariale, in sostituzione della sua retribuzione contrattuale;
di essere, in conseguenza di tale condotta assunta dalla resistente società, creditore del pagamento delle differenze retributive e di ogni altra somma dovuta, anche a titolo risarcitorio;
che tale importo, con riferimento al periodo
Gennaio 2016 - Aprile 2021, risulta complessivamente pari ad €. 19.423,3 di cui:
- €. 8.243,75 per differenze retributive afferenti al periodo Gennaio 2016 - Agosto 2020, comprensivi del saldo della tredicesima mensilità 2020;
- €. 9.613,58 quale differenza fra l'integrazione salariale erogatagli per il periodo Settembre 2020 -
Aprile 2021 e le somme che avrebbe percepito qualora non fosse stato ingiustamente collocato in
Cig;
- €. 930,99 ad integrazione dell'indennità per lavoro straordinario riconosciutagli in misura inferiore al dovuto e in violazione dei parametri di cui al contratto collettivo di riferimento;
- €. 635,00 quale premio per obiettivi ad egli spettante per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 32 del CCNL e mai corrispostogli;
Su tali premesse, parte ricorrente ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, la società resistente chiedendo di accertare e dichiarare la manifesta violazione, da parte della , dei parametri retributivi e/o Controparte_1
delle clausole di cui al CCNL applicato al suo contratto lavorativo nonché delle disposizioni di legge, dei principi normativi e dei criteri di “rotazione” osservati ai fini della collocazione in Cig del personale dipendente e, per l'effetto, la condanna della Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo
[...] lordo di €. 19.423,32, comprensivo del saldo degli emolumenti dovutigli, nonché della differenza fra il trattamento erogatogli per il periodo Settembre 2020 - Aprile 2021 e le somme che egli avrebbe dovuto percepire qualora non fosse stato ingiustamente collocato in Cig, somma pari ad €. 9.613,58, nonché il proprio ricollocamento allo svolgimento delle sue mansioni lavorative;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte resistente ha chiesto, con articolate argomentazioni, di rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e la condanna alla refusione delle spese, con attribuzione.
Fallite le trattative di bonario componimento della lite, disposto il libero interrogatorio di parte ricorrente e del legale rappresentate di parte resistente, istruita la causa mediante l'escussione dei testi di parte resistente, acquisita la documentazione depositata, all'udienza odierna, all'esito di trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In primo luogo, parte ricorrente lamenta la non corretta applicazione delle tabelle retributive del
CCNL Chimica – Piccola e Meda Industria – applicato al rapporto di lavoro. Al riguardo, parte resistente si è difesa deducendo la mancata iscrizione ad alcuna associazione sindacale e, dunque,
l'impossibilità, per parte ricorrente, di richiedere istituti retributivi contenuti nel CCNL invocato.
La difesa è infondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass. n. 10213 de 2000; Cass. n. 10375 del 2001; da ultimo, Cass.
n. 24336 del 2013; Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n. 18408 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n. 2665 del 1997; Cass., n. 42001/2021). Nel caso in esame, l'adesione implicita di parte resistente al contratto collettivo richiamato dal ricorrente è dato desumibile sia dal contratto di assunzione acquisito in corso di causa ai sensi dell'art. 421 c.p.c., dove parte resistente richiama esplicitamente l'applicazione del
CCNL Chimici Piccola e Media Industria, sia dai prospetti paga agli atti, dai quali si evince che parte resistente ha sistematicamente applicato istituti tipicamente contrattuali ( come il pagamento delle festività e dei permessi). Del resto, per quanto riguarda l'applicazione degli incrementi periodici dei minimi contrattuali, l'obbligo per la resistente di retribuire il dipendente sulla base dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, discende direttamente dal concetto di giusta retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione, che impone al Giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, di assumere a parametro il contratto collettivo di settore, anche se con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal
CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima ( cfr. in tal senso ex multis, Cass.,
n. 27138/2013). Ne consegue che per il periodo gennaio 2016 – agosto 2020 parte ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivanti dal mancato adeguamento di parte resistente agli aggiornamenti dei minimi retributivi e alla non corretta applicazione delle maggiorazioni percentuali previste dal contratto collettivo per le ore di straordinario prestate e risultanti dai prospetti paga agli atti.
Dai conteggi effettuati, immuni per il resto da vizi di impostazione e di calcolo, deve, essere, tuttavia, espunta la voce denominata “ear” ( elemento aggiuntivo della retribuzione), la quale spetta, in base all'art. 25 del CCNL applicato, nella nuova denominazione di elemento aggiuntivo “ ad personam”, solo ai lavoratori indicati nell'art. 22, vale a dire ai lavoratori inquadrati nel livelli E,F e G del contratto collettivo, e dunque, non al ricorrente, inquadrato pacificamente nel livello C.
Ugualmente non dovuto è il premio per obiettivi il quale, in base all'art. 32 del CCNL di settore, viene direttamente correlato agli incrementi di redditività, produttività, competitività, qualità e di andamento economico e pertanto variabile, in relazione al quale parte ricorrente nulla ha dedotto e provato.
Quanto alla richiesta risarcitoria relativa all'asserito illegittimo uso dello strumento della cassa integrazione guadagni per il periodo compreso tra il primo settembre 2020 e aprile 2021, deve, in linea generale, osservarsi che la complessa ed articolata normativa che ha previsto la c.d. cassa integrazione ID (D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020; D.L. 23/2020, conv. in L. 40/2020; D.L.
104/2020, conv. in L. 106/2020; nonché gli interventi normativi successivi) non ha posto stringenti vincoli alle parti datoriali per ciò che riguarda la scelta dei lavoratori da porre in sospensione, mediante ricorso all'ammortizzatore sociale;
le scelte imprenditoriali sono state in buona parte deformalizzate (per ciò che riguarda il rapporto con lavoratori e con i sindacati si è assistito ad una liberalizzazione sostanzialmente integrale), in quanto l'ammortizzatore sociale esteso dalla normativa sopra citata nel periodo 2020-2021 ha costituito un contraltare al divieto di licenziamento per giustificato motivo introdotto temporaneamente, per evidenti ragioni di ordine pubblico economico, dai medesimi testi normativi. Il Giudicante ritiene, tuttavia, che non possa però ritenersi che la sostanziale liberalizzazione dell'uso della cassa integrazione guadagni cui si è assistito durante il periodo emergenziale abbia attribuito al datore di lavoro un puro potere di arbitrio in merito alle scelte relative ai dipendenti da porre in regime di sospensione dal lavoro ed in fruizione dell'ammortizzatore sociale;
come si è già osservato nella giurisprudenza di merito, con riferimento alla necessità di adottare un criterio di rotazione tra i diversi lavoratori aventi mansioni fungibili anche in caso di adozione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (che non conosce, positivamente, tale limite, come invece la Cassa Integrazione Straordinaria), il datore di lavoro, nell'esecuzione del contratto, è tenuto ad osservare i canoni generali di buona fede e correttezza, così dovendo comunque adottare un sistema di turnazione, analogo alla fattispecie della CIG straordinaria, tra i lavoratori in sospensione ed in attività (v., nella giurisprudenza più risalente ma ormai consolidata, Trib. Milano 30/12/2006 e
Trib. Milano 13/12/2007); deve quindi ritenersi che, similmente a quanto osservato con riferimento alla Cassa Integrazione Ordinaria, l'applicazione dei precetti di buona fede contrattuale nell'esecuzione del rapporto di lavoro abbiano imposto comunque dei limiti alle scelte imprenditoriali anche nell'applicazione della Cassa Integrazione emergenziale;
in particolare, imponendo l'adozione di criteri di rotazione tra lavoratori (ove possibili) o in ogni caso imponendo di non sospendere dall'attività lavorativa dipendenti che potessero risultare utili quanto altri alla prosecuzione della vita aziendale ( set. N. 201/2022 Tribunale di Torino). Ciò premesso in linea generale, va detto che nel caso in esame parte resistente ha dedotto, oltre alla circostanza non condivisibile per le ragioni appena esposte, della mancata esistenza di un obbligo di rotazione, anche la circostanza che parte ricorrente, durante il periodo di CIGO, non era stato richiamato al lavoro secondo il criterio della rotazione, in quanto la sua professionalità non si era resa necessaria in questo periodo. Occorre, allora, riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate, al fine di verificare se la tesi di parte resistente sia stata confermata o meno dai testi escussi.
Il teste di parte resistente sig. escusso all'udienza del 4 ottobre 2023, ha Testimone_1
dichiarato:
“ADr: Sono dipendente della resistente da quasi venti anni con mansioni di autoclavista, sono addetto ai forni per la cottura dei pezzi. Ho sempre svolto questa mansione. ADr: Conosco il ricorrente il quale era addetto al taglio delle tele che sono materiali compositi che servono per realizzare dei pezzi.
ADr: Sono stato posto in cassa integrazione guadagni nel periodo dell'emergenza covid continuativamente dall'inizio dell'emergenza di marzo 2020 fino agli inizi del 2021.
ADr: Dopo questo periodo non sono più stato posto in cigs.
ADR: Durante questo periodo sono stato posto in cassa integrazione al 50%, nel senso che una settimana lavorava e una no.
ADr: Che io sappia questo criterio valeva per tutti gli operai.
ADr: Che io sappia nessun operaio è stato posto in Cig a zero ore.
ADR: Il ricorrente era addetto alla GFM, vale a dire alla macchina a taglio numerico.
Part ADR: Questa macchina ha funzionato anche nel periodo di e non è mai stata ferma.
ADR: Nel periodo di CIG non ho mai visto il ricorrente, ma addetto a questa macchina vi era un altro operaio di nome . Lo vedevo a settimane alterne in quanto lavoravamo nelle stesse Persona_1 settimane. Non so dire, nelle settimane in cui io non c'ero, chi fosse addetto a quella macchina e se la macchina funzionasse. ADR: So che nel periodo in cui siamo stati in CIGS al 50% lavoravamo per un appalto della denominato Bombardier. Pt_4
Il secondo teste di parte resistente, sig. , escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2
dichiarato: ADR: Sono stato dipendente della resistente da aprile 2013 ad agosto del 2023, con Parte mansioni di magazziniere e operatore , una macchina che si utilizza in azienda.
ADr: Mi sono dimesso in quanto ho trovato un altro lavoro;
non ho nessun contenzioso nei confronti della resistente.
ADr: Dall'inizio dell'emergenza COVId fino a giugno del 2022 sono stato posto in CIGS al 50%, nel senso che di regola lavoravo a settimane alterne, poi in caso di necessità, potevo lavorare una settimana in più o in meno a seconda dei casi.
ADR: Questo periodo di CIGS credo sia durato quasi per tutti i dipendenti.
ADr: Nel periodo che va da marzo 2020 fino a giugno 2022 non ho mai visto il ricorrente.
ADr: Anche il ricorrente, nell'ultimo periodo, era addetto alla macchina cui ero addetto anche io , Parte vale a dire la .
ADr: Nel periodo di CIg era addetto a questa macchina e in maniera sporadica la Persona_1 utilizzavo io . Quando non c'era il a volte era ferma, a volte la utilizzavo io. La mia mansione Per_1
principale era quella di magazziniere.
ADR: Non so dire con certezza se quando io non c'ero il ricorrente andasse a lavorare, ma le informazioni sulla macchina le ho scambiate sempre con il mai con il ricorrente. Per_1 ADR: So che nel periodo dell'emergenza COVId la resistente stava lavorando all'appalto bombardier della , anche se in misura ridotta. Pt_4
ADR: Capitava anche che io e il fossimo presenti entrambi lo stesso giorno a lavoro. Per_1
Orbene, dal tenore delle deposizioni dei testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in quanto dipendenti della resistente all'epoca dei fatti e, dunque, a diretta conoscenza dei fatti di causa, è emerso che durante i periodo di CIGO la generalità dei dipendenti ha osservato una rotazione al 50%, lavorando, di regola, a settimane alterne, mentre il ricorrente, pacificamente, non è mai stato richiamato a lavoro nel periodo dedotto in ricorso. Dalle stesse testimonianze è, poi, risultato che la macchina alla quale era addetto il ricorrente è stata sempre utilizzata durante il periodo di
CIGO, pur essendovi stati addetti altri lavoratori. La difesa di parte resistente, dunque, è stata smentita dai testi escussi, per cui ne deriva, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione in Cigo del ricorrente.
Pertanto, la società resistente va condannata al pagamento (a titolo di risarcimento dei danni) della somma corrispondente al differenziale tra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e per voci fisse e ricorrenti) spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito con riferimento al periodo da settembre ad aprile 2021, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 75 del 06/01/1983). È evidente che nel caso che ci occupa non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di una ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credenti del datore di lavoro (come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto: vedi Cass. S.U.
8 ottobre 2002, n. 14381), siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo mette in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione
(vedi. (Cfr. Cass. n. 10236 del 4.05.2009; Cass. 6 novembre 2002, n. 15593).
Ai fini della quantificazione, può farsi riferimento ai conteggi redatti da parte ricorrente detraendo dal dovuto l'ear calcolata, per i motivi anzidetti, e considerando quale percepito la somma dedotta da parte ricorrente e risultante pure dal cassetto previdenziale del cittadino prodotto in corso di causa, non avendo parte resistente provato il pagamento del maggiore importo dedotto nella memoria difensiva. Alla luce di tali considerazioni, parte resistente va condannata la pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 17.063,32, di cui euro 6743,75 a titolo di adeguamento dei minimi retributivi, euro 930,99 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario prestato ed euro 9388,58 a titolo di risarcimento del danno per illegittima collocazione in a zero ore, oltre accessori come CP_2
per legge.
Il pagamento delle spese di lite segue il regime della soccombenza sulla base dei parametri minimi data la non complessità delle questioni e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro 17.063,32, oltre interessi sulle somme di anno in anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.695,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 27 marzo 2025
Il GDL
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 06 marzo 2025,
all'esito della trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c lette le note di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3172/2021 R.G. e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ciro Palumbo e Stefano Palumbo ed Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1
dall'avv. Francesco Capaccio;
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 giugno 2021 e ritualmente notificato a parte resistente, il ricorrente ha dedotto di essere stato assunto, con contratto a tempo indeterminato, dalla
[...]
decorrere dal 3 febbraio 2014, con mansioni di operaio e con Parte_2
inquadramento al Livello C del CCNL Chimica - Piccola e Media industria;
di aver percepito e di percepire a tutt'oggi, una retribuzione di gran lunga inferiore a quella dovutagli, atteso che la resistente non ha provveduto, nel corso degli anni, ad adeguare il suo stipendio agli incrementi previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento;
di non aver ricevuto le indennità per lavoro straordinario e il premio per obiettivi come da prefato CCNL;
ha dedotto che, a far data dall' 1 settembre 2020, è stato continuativamente collocato in Cassa Integrazione Guadagni e/o in ferie, sebbene mai richieste;
di essere stato, dalla , da circa nove mesi, Controparte_1 ingiustificatamente sospeso, continuativamente ed ininterrottamente, dall'espletamento delle sue mansioni, in violazione ai principi di parità di trattamento e dei criteri di “rotazione”, accordati agli altri dipendenti al fine di consentirne la collocazione periodica e/o alternata in Cig;
che tale scelta datoriale ha inciso gravemente sulla propria situazione economica, giacché percepisce una ridotta integrazione salariale, in sostituzione della sua retribuzione contrattuale;
di essere, in conseguenza di tale condotta assunta dalla resistente società, creditore del pagamento delle differenze retributive e di ogni altra somma dovuta, anche a titolo risarcitorio;
che tale importo, con riferimento al periodo
Gennaio 2016 - Aprile 2021, risulta complessivamente pari ad €. 19.423,3 di cui:
- €. 8.243,75 per differenze retributive afferenti al periodo Gennaio 2016 - Agosto 2020, comprensivi del saldo della tredicesima mensilità 2020;
- €. 9.613,58 quale differenza fra l'integrazione salariale erogatagli per il periodo Settembre 2020 -
Aprile 2021 e le somme che avrebbe percepito qualora non fosse stato ingiustamente collocato in
Cig;
- €. 930,99 ad integrazione dell'indennità per lavoro straordinario riconosciutagli in misura inferiore al dovuto e in violazione dei parametri di cui al contratto collettivo di riferimento;
- €. 635,00 quale premio per obiettivi ad egli spettante per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'art. 32 del CCNL e mai corrispostogli;
Su tali premesse, parte ricorrente ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, la società resistente chiedendo di accertare e dichiarare la manifesta violazione, da parte della , dei parametri retributivi e/o Controparte_1
delle clausole di cui al CCNL applicato al suo contratto lavorativo nonché delle disposizioni di legge, dei principi normativi e dei criteri di “rotazione” osservati ai fini della collocazione in Cig del personale dipendente e, per l'effetto, la condanna della Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, del complessivo importo
[...] lordo di €. 19.423,32, comprensivo del saldo degli emolumenti dovutigli, nonché della differenza fra il trattamento erogatogli per il periodo Settembre 2020 - Aprile 2021 e le somme che egli avrebbe dovuto percepire qualora non fosse stato ingiustamente collocato in Cig, somma pari ad €. 9.613,58, nonché il proprio ricollocamento allo svolgimento delle sue mansioni lavorative;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese e compensi del presente giudizio, con attribuzione.
Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte resistente ha chiesto, con articolate argomentazioni, di rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto e la condanna alla refusione delle spese, con attribuzione.
Fallite le trattative di bonario componimento della lite, disposto il libero interrogatorio di parte ricorrente e del legale rappresentate di parte resistente, istruita la causa mediante l'escussione dei testi di parte resistente, acquisita la documentazione depositata, all'udienza odierna, all'esito di trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale.
***
La domanda è fondata e va accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
In primo luogo, parte ricorrente lamenta la non corretta applicazione delle tabelle retributive del
CCNL Chimica – Piccola e Meda Industria – applicato al rapporto di lavoro. Al riguardo, parte resistente si è difesa deducendo la mancata iscrizione ad alcuna associazione sindacale e, dunque,
l'impossibilità, per parte ricorrente, di richiedere istituti retributivi contenuti nel CCNL invocato.
La difesa è infondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto. Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata (Cass. n. 10213 de 2000; Cass. n. 10375 del 2001; da ultimo, Cass.
n. 24336 del 2013; Cass. n. 14944 del 2014; Cass. n. 18408 del 2015; Cass., Sezioni Unite, n. 2665 del 1997; Cass., n. 42001/2021). Nel caso in esame, l'adesione implicita di parte resistente al contratto collettivo richiamato dal ricorrente è dato desumibile sia dal contratto di assunzione acquisito in corso di causa ai sensi dell'art. 421 c.p.c., dove parte resistente richiama esplicitamente l'applicazione del
CCNL Chimici Piccola e Media Industria, sia dai prospetti paga agli atti, dai quali si evince che parte resistente ha sistematicamente applicato istituti tipicamente contrattuali ( come il pagamento delle festività e dei permessi). Del resto, per quanto riguarda l'applicazione degli incrementi periodici dei minimi contrattuali, l'obbligo per la resistente di retribuire il dipendente sulla base dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva di settore, discende direttamente dal concetto di giusta retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione, che impone al Giudice, anche se il datore di lavoro non aderisca ad alcuna delle organizzazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, di assumere a parametro il contratto collettivo di settore, anche se con riferimento limitato ai soli titoli previsti dal
CCNL che integrano il concetto di giusta retribuzione, costituita dai minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione collettiva, e con esclusione dei compensi aggiuntivi, degli scatti di anzianità e delle mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima ( cfr. in tal senso ex multis, Cass.,
n. 27138/2013). Ne consegue che per il periodo gennaio 2016 – agosto 2020 parte ricorrente ha diritto alle differenze retributive derivanti dal mancato adeguamento di parte resistente agli aggiornamenti dei minimi retributivi e alla non corretta applicazione delle maggiorazioni percentuali previste dal contratto collettivo per le ore di straordinario prestate e risultanti dai prospetti paga agli atti.
Dai conteggi effettuati, immuni per il resto da vizi di impostazione e di calcolo, deve, essere, tuttavia, espunta la voce denominata “ear” ( elemento aggiuntivo della retribuzione), la quale spetta, in base all'art. 25 del CCNL applicato, nella nuova denominazione di elemento aggiuntivo “ ad personam”, solo ai lavoratori indicati nell'art. 22, vale a dire ai lavoratori inquadrati nel livelli E,F e G del contratto collettivo, e dunque, non al ricorrente, inquadrato pacificamente nel livello C.
Ugualmente non dovuto è il premio per obiettivi il quale, in base all'art. 32 del CCNL di settore, viene direttamente correlato agli incrementi di redditività, produttività, competitività, qualità e di andamento economico e pertanto variabile, in relazione al quale parte ricorrente nulla ha dedotto e provato.
Quanto alla richiesta risarcitoria relativa all'asserito illegittimo uso dello strumento della cassa integrazione guadagni per il periodo compreso tra il primo settembre 2020 e aprile 2021, deve, in linea generale, osservarsi che la complessa ed articolata normativa che ha previsto la c.d. cassa integrazione ID (D.L. 18/2020, conv. in L. 27/2020; D.L. 23/2020, conv. in L. 40/2020; D.L.
104/2020, conv. in L. 106/2020; nonché gli interventi normativi successivi) non ha posto stringenti vincoli alle parti datoriali per ciò che riguarda la scelta dei lavoratori da porre in sospensione, mediante ricorso all'ammortizzatore sociale;
le scelte imprenditoriali sono state in buona parte deformalizzate (per ciò che riguarda il rapporto con lavoratori e con i sindacati si è assistito ad una liberalizzazione sostanzialmente integrale), in quanto l'ammortizzatore sociale esteso dalla normativa sopra citata nel periodo 2020-2021 ha costituito un contraltare al divieto di licenziamento per giustificato motivo introdotto temporaneamente, per evidenti ragioni di ordine pubblico economico, dai medesimi testi normativi. Il Giudicante ritiene, tuttavia, che non possa però ritenersi che la sostanziale liberalizzazione dell'uso della cassa integrazione guadagni cui si è assistito durante il periodo emergenziale abbia attribuito al datore di lavoro un puro potere di arbitrio in merito alle scelte relative ai dipendenti da porre in regime di sospensione dal lavoro ed in fruizione dell'ammortizzatore sociale;
come si è già osservato nella giurisprudenza di merito, con riferimento alla necessità di adottare un criterio di rotazione tra i diversi lavoratori aventi mansioni fungibili anche in caso di adozione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (che non conosce, positivamente, tale limite, come invece la Cassa Integrazione Straordinaria), il datore di lavoro, nell'esecuzione del contratto, è tenuto ad osservare i canoni generali di buona fede e correttezza, così dovendo comunque adottare un sistema di turnazione, analogo alla fattispecie della CIG straordinaria, tra i lavoratori in sospensione ed in attività (v., nella giurisprudenza più risalente ma ormai consolidata, Trib. Milano 30/12/2006 e
Trib. Milano 13/12/2007); deve quindi ritenersi che, similmente a quanto osservato con riferimento alla Cassa Integrazione Ordinaria, l'applicazione dei precetti di buona fede contrattuale nell'esecuzione del rapporto di lavoro abbiano imposto comunque dei limiti alle scelte imprenditoriali anche nell'applicazione della Cassa Integrazione emergenziale;
in particolare, imponendo l'adozione di criteri di rotazione tra lavoratori (ove possibili) o in ogni caso imponendo di non sospendere dall'attività lavorativa dipendenti che potessero risultare utili quanto altri alla prosecuzione della vita aziendale ( set. N. 201/2022 Tribunale di Torino). Ciò premesso in linea generale, va detto che nel caso in esame parte resistente ha dedotto, oltre alla circostanza non condivisibile per le ragioni appena esposte, della mancata esistenza di un obbligo di rotazione, anche la circostanza che parte ricorrente, durante il periodo di CIGO, non era stato richiamato al lavoro secondo il criterio della rotazione, in quanto la sua professionalità non si era resa necessaria in questo periodo. Occorre, allora, riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate, al fine di verificare se la tesi di parte resistente sia stata confermata o meno dai testi escussi.
Il teste di parte resistente sig. escusso all'udienza del 4 ottobre 2023, ha Testimone_1
dichiarato:
“ADr: Sono dipendente della resistente da quasi venti anni con mansioni di autoclavista, sono addetto ai forni per la cottura dei pezzi. Ho sempre svolto questa mansione. ADr: Conosco il ricorrente il quale era addetto al taglio delle tele che sono materiali compositi che servono per realizzare dei pezzi.
ADr: Sono stato posto in cassa integrazione guadagni nel periodo dell'emergenza covid continuativamente dall'inizio dell'emergenza di marzo 2020 fino agli inizi del 2021.
ADr: Dopo questo periodo non sono più stato posto in cigs.
ADR: Durante questo periodo sono stato posto in cassa integrazione al 50%, nel senso che una settimana lavorava e una no.
ADr: Che io sappia questo criterio valeva per tutti gli operai.
ADr: Che io sappia nessun operaio è stato posto in Cig a zero ore.
ADR: Il ricorrente era addetto alla GFM, vale a dire alla macchina a taglio numerico.
Part ADR: Questa macchina ha funzionato anche nel periodo di e non è mai stata ferma.
ADR: Nel periodo di CIG non ho mai visto il ricorrente, ma addetto a questa macchina vi era un altro operaio di nome . Lo vedevo a settimane alterne in quanto lavoravamo nelle stesse Persona_1 settimane. Non so dire, nelle settimane in cui io non c'ero, chi fosse addetto a quella macchina e se la macchina funzionasse. ADR: So che nel periodo in cui siamo stati in CIGS al 50% lavoravamo per un appalto della denominato Bombardier. Pt_4
Il secondo teste di parte resistente, sig. , escusso alla medesima udienza, ha Testimone_2
dichiarato: ADR: Sono stato dipendente della resistente da aprile 2013 ad agosto del 2023, con Parte mansioni di magazziniere e operatore , una macchina che si utilizza in azienda.
ADr: Mi sono dimesso in quanto ho trovato un altro lavoro;
non ho nessun contenzioso nei confronti della resistente.
ADr: Dall'inizio dell'emergenza COVId fino a giugno del 2022 sono stato posto in CIGS al 50%, nel senso che di regola lavoravo a settimane alterne, poi in caso di necessità, potevo lavorare una settimana in più o in meno a seconda dei casi.
ADR: Questo periodo di CIGS credo sia durato quasi per tutti i dipendenti.
ADr: Nel periodo che va da marzo 2020 fino a giugno 2022 non ho mai visto il ricorrente.
ADr: Anche il ricorrente, nell'ultimo periodo, era addetto alla macchina cui ero addetto anche io , Parte vale a dire la .
ADr: Nel periodo di CIg era addetto a questa macchina e in maniera sporadica la Persona_1 utilizzavo io . Quando non c'era il a volte era ferma, a volte la utilizzavo io. La mia mansione Per_1
principale era quella di magazziniere.
ADR: Non so dire con certezza se quando io non c'ero il ricorrente andasse a lavorare, ma le informazioni sulla macchina le ho scambiate sempre con il mai con il ricorrente. Per_1 ADR: So che nel periodo dell'emergenza COVId la resistente stava lavorando all'appalto bombardier della , anche se in misura ridotta. Pt_4
ADR: Capitava anche che io e il fossimo presenti entrambi lo stesso giorno a lavoro. Per_1
Orbene, dal tenore delle deposizioni dei testi escussi, della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, in quanto dipendenti della resistente all'epoca dei fatti e, dunque, a diretta conoscenza dei fatti di causa, è emerso che durante i periodo di CIGO la generalità dei dipendenti ha osservato una rotazione al 50%, lavorando, di regola, a settimane alterne, mentre il ricorrente, pacificamente, non è mai stato richiamato a lavoro nel periodo dedotto in ricorso. Dalle stesse testimonianze è, poi, risultato che la macchina alla quale era addetto il ricorrente è stata sempre utilizzata durante il periodo di
CIGO, pur essendovi stati addetti altri lavoratori. La difesa di parte resistente, dunque, è stata smentita dai testi escussi, per cui ne deriva, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione in Cigo del ricorrente.
Pertanto, la società resistente va condannata al pagamento (a titolo di risarcimento dei danni) della somma corrispondente al differenziale tra la retribuzione piena (al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e per voci fisse e ricorrenti) spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito con riferimento al periodo da settembre ad aprile 2021, oltre interessi legali e risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex artt. 429 e 150 disp. att. c.p.c., dal sorgere dei singoli crediti al saldo effettivo (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 75 del 06/01/1983). È evidente che nel caso che ci occupa non sia necessario un atto specifico di costituzione in mora, trattandosi di una ipotesi di inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. L'onere del lavoratore di offrire la prestazione in presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, presuppone necessariamente che non sia configurabile mora credenti del datore di lavoro (come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto: vedi Cass. S.U.
8 ottobre 2002, n. 14381), siccome l'adempimento del detto onere è appunto necessario per determinare la mora;
nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo mette in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di esecuzione della prestazione
(vedi. (Cfr. Cass. n. 10236 del 4.05.2009; Cass. 6 novembre 2002, n. 15593).
Ai fini della quantificazione, può farsi riferimento ai conteggi redatti da parte ricorrente detraendo dal dovuto l'ear calcolata, per i motivi anzidetti, e considerando quale percepito la somma dedotta da parte ricorrente e risultante pure dal cassetto previdenziale del cittadino prodotto in corso di causa, non avendo parte resistente provato il pagamento del maggiore importo dedotto nella memoria difensiva. Alla luce di tali considerazioni, parte resistente va condannata la pagamento in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 17.063,32, di cui euro 6743,75 a titolo di adeguamento dei minimi retributivi, euro 930,99 a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario prestato ed euro 9388,58 a titolo di risarcimento del danno per illegittima collocazione in a zero ore, oltre accessori come CP_2
per legge.
Il pagamento delle spese di lite segue il regime della soccombenza sulla base dei parametri minimi data la non complessità delle questioni e si liquida come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro 17.063,32, oltre interessi sulle somme di anno in anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
B) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
2.695,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso in Nola, il 27 marzo 2025
Il GDL
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini