Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12648 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12648/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09461/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9461 del 2024, proposto da
NI MI, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
della Sentenza Tribunale di Roma n. 1759/2022 pubbl. il 21/02/2022 RG n. 20806/2021 passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premettendo che:
1) con la sentenza indicata in epigrafe, passata in giudicato, il Tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento, in favore della ricorrente, a titolo di CIA maturato su rapporti di supplenza temporanea dal 24/09/2020 al 31/5/2021, della somma di € 550,81, oltre alla maggior somma tra rivalutazione Istat ed agli interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo nonché alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in € 20,00 per spese e € 500,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
2) in ragione della mancata esecuzione da parte dell’Amministrazione, la ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo che venga data ottemperanza alla suddetta sentenza in riferimento alla sorte e non per le spese legali;
3) il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, ma non ha depositato documenti;
4) alla camera di consiglio del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione;
Il ricorso deve essere accolto.
Il Collegio ricorda che il giudizio di ottemperanza è limitato all’esecuzione del giudicato di cui è chiesta l’attuazione, i cui presupposti non possono essere oggetto di sindacato in codesta sede.
Nel caso in esame, non avendo fornito l’Amministrazione resistente delucidazioni in ordine all’esecuzione della sentenza de quo, la pretesa fatta valere dalla ricorrente con il presente ricorso deve essere accolta.
In ragione di ciò, si dispone che l’Amministrazione resistente provveda entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza al pagamento delle somme di cui sopra, salvo le spese di lite.
In caso di ulteriori inadempienze e dunque infruttuoso decorso del termine, di nomina sin da ora un commissario ad acta che, senza ricevere compenso, provvederà alla esecuzione della sentenza in epigrafe.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, mentre l’importo del contributo unificato deve essere rimborsato per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in € 1000,00 oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO