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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 04 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2060/2020 R.G.,
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Salvatore Carroccio, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per la terza intervenuta, l'avv. Alessandra Aricò, per delega dell'avv. Giorgi, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2060/2020 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Carroccio, opponenti contro
(c.f. e p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maria Ciano;
opposta
e con l'intervento di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), e per questa, quale mandataria, (c.f. Parte_3 P.IVA_2 Parte_4
), in persona dl legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Gabriele Giorgi;
terza intervenuta
e con l'intervento di
(c.f. ), in persona dl legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Giorgi;
terza intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5 giugno 2020, e Parte_1 Parte_2
(quest'ultima in qualità di fideiussore) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
287/2020 del 14 febbraio 2020, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 31.353,64, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dai due Controparte_1
contratti di finanziamento stipulati in data 24 novembre 2009 ed in data 24 gennaio 2012.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, contestando il quantum richiesto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 gennaio 2021, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 13 luglio 2023, è intervenuta in giudizio
[...]
quale cessionaria del diritto di credito oggetto di lite, aderendo alle difese già svolte CP_3
dalla cedente.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 26 gennaio 2024, è intervenuta in giudizio quale nuova cessionaria del diritto di credito oggetto di lite, aderendo alle Controparte_4
difese già svolte dalla opponente e dalla sua cedente. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando i contratti di finanziamento sottoscritti da e da (quale fidesiussore), Parte_1 Parte_2 con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta, così come emerge dagli estratti conto prodotti dalla società opposta ed indicanti dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, evidenziando i medesimi le rate del finanziamento che sono state versate dall'opponente, nonché il capitale rimasto insoluto per rate TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
scadute e non pagate e per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, oltre che gli interessi applicati e calcolati (v. all. 3 e 5 al fascicolo monitorio). Tale allegazione della opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Deve, pertanto, rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di e in ordine Parte_1 Parte_2 all'impossibilità di verificare la correttezza dell'importo richiesto dalla società opposta, ovvero all'applicazione da parte di quest'ultima di interessi superiori rispetti a quelli pattuiti non avendo la medesima parte opponente specificamente indicato in che termini la società creditrice avrebbe erroneamente calcolato gli interessi, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve in primo luogo rigettarsi la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di capitalizzazione trimestrale degli interessi, considerato che la medesima non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Le contestazioni avanzate dagli opponenti appaiono, invero, generiche, essendosi questi ultimi limitati a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Va, a questo punto, osservato che gli opponenti, a seguito dell'intervento in giudio di
[...]
ne hanno eccepito l'inammissibilità per omessa prova da parte della terza intervenuta CP_4
della cessione del credito nei suoi confronti.
Ritiene il presente Giudice che l'eccezione non possa essere condivisa.
Deve, infatti, ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione dei contratti di finanziamento stipulati da tra quelli oggetto dell'operazione di cessione da parte di in Parte_1 Controparte_5 favore di avendo quest'ultima prodotto in atti documentazione idonea a Controparte_4 provare la propria titolarità del credito oggetto dell'atto di precetto, e precisamente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, dal quale risulta l'avvenuta cessione in blocco dei crediti
“che sono stati acquistati dalla Cedente ai sensi di un contratto di cessione con
[...]
(…) come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 52 del 4 Controparte_1 maggio 2023” (circostanza non oggetto di contestazione da parte degli opponenti, i quali non hanno contestato l'intervento in giudizio di e la circostanza che quest'ultima sia Controparte_5
cessionaria del credito da parte di Cass. Civ., sez. III, Controparte_1
27.06.2018, n. 16904, per la quale “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”), “che sono denominati in euro” e che “i relativi debitori ceduti sono classificati in sofferenza nella Centrale dei Rischi” (tra i quali rientra quello oggetto del presente giudizio, così come allegato dagli stessi opponenti).
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che ha provato l'avvenuta cessione del Controparte_4 credito nei suoi confronti, potendosi ciò evincere dall'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass.
Civ., sez. I, 26.06.2019, n. 17110, per la quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”), unitamente alla circostanza che la stessa non ha contestato Parte_3
l'avvenuta cessione del credito nei confronti di (cfr. Cassazione civile sez. I, Controparte_4
08/01/2025, n. 391, per la quale “in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (…). Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come – ad esempio –
l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”; conf. Cassazione civile sez. III, 24/12/2024, n. 34384; Cassazione civile sez. I, 23/12/2024, n. 34195 ; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia, 22/11/2021, n. 2918, la quale, premesso che “nel corso giudizio di primo grado, dal momento in cui si è costituita, Controparte_6
non ha più svolto alcuna difesa”, ha Controparte_7 concluso che “la condotta processuale tenuta da Controparte_7
nel giudizio di primo grado, dal momento della costituzione di
[...] [...]
appare indubbiamente incompatibile con la permanenza in capo alla medesima Controparte_6 della titolarità del credito”; Tribunale Roma, 30 marzo 2022, n. 4945: “Al riguardo si osserva che la successivamente all'intervento non ha svolto alcuna ulteriore attività Controparte_8
difensiva e che pertanto la ulteriore cessione del credito da si deve Controparte_9 considerare pacifica fra tali soggetti”).
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere condannati in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2
medesime nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_4
Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra gli opponenti e non avendo quest'ultima Parte_3
proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli opponenti, limitandosi a far TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
proprie le difese della società opposta e non avendo gli opponenti esplicato alcuna attività difensiva direttamente rivolta nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2060/2020 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e con l'intervento di e di così provvede:
[...] Parte_3 Controparte_4
1. rigetta l'opposizione promossa da e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 287/2020, emesso dal Tribunale di
Messina in data 14 febbraio 2020;
2. condanna e al pagamento in solido delle spese di giudizio, in Parte_1 Parte_2 favore di che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori Controparte_1
di legge;
3. condanna e al pagamento in solido delle spese di giudizio, in Parte_1 Parte_2 favore di che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_4
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli opponenti e Parte_3
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 04 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2060/2020 R.G.,
E' comparso, per parte opponente, l'avv. Salvatore Carroccio, il quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
E' comparso, per la terza intervenuta, l'avv. Alessandra Aricò, per delega dell'avv. Giorgi, la quale precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.
Valerio Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2060/2020 R.G., promossa da
(c.f. ) e (c.f. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Carroccio, opponenti contro
(c.f. e p.iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Maria Ciano;
opposta
e con l'intervento di TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ), e per questa, quale mandataria, (c.f. Parte_3 P.IVA_2 Parte_4
), in persona dl legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_3
Gabriele Giorgi;
terza intervenuta
e con l'intervento di
(c.f. ), in persona dl legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Giorgi;
terza intervenuta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 5 giugno 2020, e Parte_1 Parte_2
(quest'ultima in qualità di fideiussore) hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
287/2020 del 14 febbraio 2020, con il quale il Tribunale di Messina aveva ingiunto loro il pagamento della somma di € 31.353,64, oltre interessi e spese della fase monitoria, in favore di a titolo di capitale impagato ed interessi derivanti dai due Controparte_1
contratti di finanziamento stipulati in data 24 novembre 2009 ed in data 24 gennaio 2012.
L'opponente, a fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito l'illegittima applicazione di interessi usurari ed anatocistici, contestando il quantum richiesto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 gennaio 2021, si è costituita in giudizio contestando la fondatezza dell'opposizione e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 13 luglio 2023, è intervenuta in giudizio
[...]
quale cessionaria del diritto di credito oggetto di lite, aderendo alle difese già svolte CP_3
dalla cedente.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata in data 26 gennaio 2024, è intervenuta in giudizio quale nuova cessionaria del diritto di credito oggetto di lite, aderendo alle Controparte_4
difese già svolte dalla opponente e dalla sua cedente. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, all'esito della quale il Giudice ha pronunciato la seguente sentenza.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Nel giudizio che si instaura all'esito di opposizione a decreto ingiuntivo, le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ossia il creditore opposto deve considerarsi attore in senso sostanziale e il debitore opponente convenuto di fatto), con la conseguente permanenza dei rispettivi oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., che, in costanza di azione per inadempimento contrattuale, postula che sia il creditore opposto a dover provare l'esistenza del contratto, oltre che allegare l'inadempimento del debitore, incombendo su quest'ultimo l'onere di allegare e di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione posta a suo carico. In tema di responsabilità contrattuale è, infatti, pacifico l'orientamento giurisprudenziale per il quale colui che agisce per l'adempimento ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015 n. 826;
Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328).
In particolare, nell'ambito delle controversie bancarie inerenti al contratto di finanziamento, la giurisprudenza è costante nell'affermare che, in tema di distribuzione dell'onere probatorio, l'attore che chiede la restituzione di somme è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna della somma di denaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della pretesa restituzione (Cass. Civ., sez. II, 08.01.2018, n. 180).
Ciò posto, nel caso di specie, deve ritenersi che l'istituto di credito, ricorrente in monitorio e attore in senso sostanziale, abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante, allegando i contratti di finanziamento sottoscritti da e da (quale fidesiussore), Parte_1 Parte_2 con la conseguenza che, non essendo l'effettiva dazione di denaro oggetto di specifica contestazione da parte degli opponenti, non può dubitarsi dell'esistenza del credito vantato da parte opposta, così come emerge dagli estratti conto prodotti dalla società opposta ed indicanti dettagliatamente le operazioni di calcolo del credito richiesto in sede monitoria, evidenziando i medesimi le rate del finanziamento che sono state versate dall'opponente, nonché il capitale rimasto insoluto per rate TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
scadute e non pagate e per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, oltre che gli interessi applicati e calcolati (v. all. 3 e 5 al fascicolo monitorio). Tale allegazione della opposta non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. Deve, pertanto, rilevarsi che generiche appaiono le allegazioni di e in ordine Parte_1 Parte_2 all'impossibilità di verificare la correttezza dell'importo richiesto dalla società opposta, ovvero all'applicazione da parte di quest'ultima di interessi superiori rispetti a quelli pattuiti non avendo la medesima parte opponente specificamente indicato in che termini la società creditrice avrebbe erroneamente calcolato gli interessi, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale verifica, limitandosi a richiedere la nomina da parte dell'Ufficio di un consulente tecnico, da ritenersi inammissibile.
Passando ad analizzare i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo, deve in primo luogo rigettarsi la generica eccezione svolta da parte opponente in ordine all'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito di capitalizzazione trimestrale degli interessi, considerato che la medesima non ha specificamente indicato in che termini la capitalizzazione sia stata concretamente applicata dalla società opposta, ovvero da quale documento prodotto in sede monitoria emergerebbe l'applicazione di tale forma di anatocismo.
Parimenti infondata è l'eccezione di parte opponente in ordine all'illegittima applicazione al rapporto in oggetto di interessi usurari.
Sul punto, va, preliminarmente, ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
Per costante giurisprudenza, è onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in concreto applicati dall'istituto di credito (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880; Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530; Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 5.2.2013;
Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178).
Le contestazioni avanzate dagli opponenti appaiono, invero, generiche, essendosi questi ultimi limitati a sostenere la natura usuraria della relativa clausola contrattuale senza allegare quale sarebbe il tasso effettivamente applicato dall'istituto di credito al rapporto negoziale ovvero il tasso soglia ratione temporis vigente, né specificamente indicare in che termini si sarebbe verificata l'usurarietà contestata, ovvero prodotto documentazione utile ad effettuare tale accertamento (cfr.
Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Milano, sez.
VI, 18.02.2020, n. 1530, per il quale “in questa situazione processuale non può essere disposta ctu contabile sul punto perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa”; conf. Corte appello
Napoli, sez. VII, 10.03.2021, n. 880).
Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr. Cass. Civ., 06.12.2019, n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487;
Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887;
Tribunale Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”).
Alla luce di quanto fin qui dedotto, deve quindi essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Va, a questo punto, osservato che gli opponenti, a seguito dell'intervento in giudio di
[...]
ne hanno eccepito l'inammissibilità per omessa prova da parte della terza intervenuta CP_4
della cessione del credito nei suoi confronti.
Ritiene il presente Giudice che l'eccezione non possa essere condivisa.
Deve, infatti, ritenersi raggiunta la prova dell'inclusione dei contratti di finanziamento stipulati da tra quelli oggetto dell'operazione di cessione da parte di in Parte_1 Controparte_5 favore di avendo quest'ultima prodotto in atti documentazione idonea a Controparte_4 provare la propria titolarità del credito oggetto dell'atto di precetto, e precisamente l'estratto della
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, dal quale risulta l'avvenuta cessione in blocco dei crediti
“che sono stati acquistati dalla Cedente ai sensi di un contratto di cessione con
[...]
(…) come da avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 52 del 4 Controparte_1 maggio 2023” (circostanza non oggetto di contestazione da parte degli opponenti, i quali non hanno contestato l'intervento in giudizio di e la circostanza che quest'ultima sia Controparte_5
cessionaria del credito da parte di Cass. Civ., sez. III, Controparte_1
27.06.2018, n. 16904, per la quale “in materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un'opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza”), “che sono denominati in euro” e che “i relativi debitori ceduti sono classificati in sofferenza nella Centrale dei Rischi” (tra i quali rientra quello oggetto del presente giudizio, così come allegato dagli stessi opponenti).
Ritiene il presente Giudice, pertanto, che ha provato l'avvenuta cessione del Controparte_4 credito nei suoi confronti, potendosi ciò evincere dall'estratto della Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass.
Civ., sez. I, 26.06.2019, n. 17110, per la quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”), unitamente alla circostanza che la stessa non ha contestato Parte_3
l'avvenuta cessione del credito nei confronti di (cfr. Cassazione civile sez. I, Controparte_4
08/01/2025, n. 391, per la quale “in presenza della contestazione del debitore ceduto, il giudice dovrà procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale, tuttavia, la notificazione ex art. 58 TUB potrà rivestire un valore indiziario, specialmente allorquando la stessa sia avvenuta su iniziativa della parte cedente (…). Parimenti come potranno essere valorizzate dal giudice del merito ulteriori circostanze fattuali come – ad esempio –
l'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, venga a confermare la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo”; conf. Cassazione civile sez. III, 24/12/2024, n. 34384; Cassazione civile sez. I, 23/12/2024, n. 34195 ; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Venezia, 22/11/2021, n. 2918, la quale, premesso che “nel corso giudizio di primo grado, dal momento in cui si è costituita, Controparte_6
non ha più svolto alcuna difesa”, ha Controparte_7 concluso che “la condotta processuale tenuta da Controparte_7
nel giudizio di primo grado, dal momento della costituzione di
[...] [...]
appare indubbiamente incompatibile con la permanenza in capo alla medesima Controparte_6 della titolarità del credito”; Tribunale Roma, 30 marzo 2022, n. 4945: “Al riguardo si osserva che la successivamente all'intervento non ha svolto alcuna ulteriore attività Controparte_8
difensiva e che pertanto la ulteriore cessione del credito da si deve Controparte_9 considerare pacifica fra tali soggetti”).
Le spese di giudizio, liquidate come dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, considerato il valore della causa, seguono la soccombenza, con la conseguenza che e devono essere condannati in solido al pagamento delle Parte_1 Parte_2
medesime nei confronti di e di Controparte_1 Controparte_4
Ritiene il presente Giudice che sussistano, invece, i presupposti di legge (secondo l'interpretazione operata dalla Corte Costituzionale con sentenza del 19.04.2018, n. 77) per integralmente compensare le spese fra gli opponenti e non avendo quest'ultima Parte_3
proposto diverse questioni in merito alle domande avanzate dagli opponenti, limitandosi a far TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
proprie le difese della società opposta e non avendo gli opponenti esplicato alcuna attività difensiva direttamente rivolta nei suoi confronti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
2060/2020 R.G., promossa da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e con l'intervento di e di così provvede:
[...] Parte_3 Controparte_4
1. rigetta l'opposizione promossa da e e, per l'effetto, conferma Parte_1 Parte_2
e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 287/2020, emesso dal Tribunale di
Messina in data 14 febbraio 2020;
2. condanna e al pagamento in solido delle spese di giudizio, in Parte_1 Parte_2 favore di che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori Controparte_1
di legge;
3. condanna e al pagamento in solido delle spese di giudizio, in Parte_1 Parte_2 favore di che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
Controparte_4
4. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra gli opponenti e Parte_3
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, 4 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Valerio Brecciaroli