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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4516/2015
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4516/2015
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 13.30 innanzi alla dott.SA Sara Lanzetta, sono comparsi:
per parte attrice è presente l'avv.to ND De RI anche in sostituzione dell'avv.to LE
OM il quale si riporta alla comparsa conclusionale depositata in atti insistendo per tutte le istanze e le conclusioni formulate in atti;
per è presente l'avv.to Mario Panebianco il quale si riporta a tutte le difese ed istanze in atti CP_1 ed in particolare alla conclusionale depositata;
per è presente l'avv.to Chistian Franchitti il quale si riporta a tutte le difese ed Controparte_2 istanze in atti ed in particolare alla conclusionale depositata;
a questo punto il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Terminata la discussione il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
L'avv.to De RI conclude come in atti.
L'avv.to Panebianco conclude come in atti
L'avv.to Franchitti conclude come in atti e si riporta alle conclusione contenute nelle note conclusionali.
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di conSIlio.
Successivamente all'esito della camera di conSIlio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.SA Sara Lanzetta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott. SA Sara Lanzett a nel procedim ento r.g. n. 4516/201 5 avent e ad oggett o: azione di risol uzi one del contratto di comodat o e di fornitura c arburanti ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A
TRA
c. f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti LE OM e ND De RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castelliri (Fr) alla Via Santa Maria Salomè n. 7
ATTORE
E
(c. f. ), in proprio e nella qualità di Controparte_2 C.F._1 titolare della ditta , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Christian Franchitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino alla Via degli Eroi n. 12
CO NVE NUT A
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Panebianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Vito Fornari n. 4
TERZA INTERVENIENTE VOLONTARIA
CONCLUS IONI: come da at ti introdutt i v i e da verbal e d'ud i enza del 05.03.202 5
MOTI VI DELL A DECISIO NE
2 Il fatto
La società ha cit at o in gi udi zio i n propri o e i n Parte_1 Controparte_2
qualità di tit ol are dell a ditt a individual e , Controparte_3
deducendo: che con ri corso ex art. 700 c.p.c . o in subordine ex art . 670 n. 1 cpc ante caus am , la adiva il Tribunale di Cassino per ottenere l'immediata riconsegn a o, in Pt_1
subordi ne, il s equestro giudizi ario del propri o impi anto di dist ribuzione di carburanti sito in C assi no, Cors o dell a Repubbli ca n. 139, d a part e dell a SI.ra
, qual e gest ore del suddetto punto vendit a, avendo l a ri solto Controparte_2 Pt_1
o avendo com unque es erci t ato il recesso dai contratti di concessi one in com odato dell'area e di fornitura in esclusiva di carburante;
che con ordinanza del 15.10.2015 il Tri bunal e di C assi no accogli eva la dom anda della e disponeva il sequestro giudiziario dell'impianto, Parte_1 nominando custode la società medesima e fiSAndo termine per l'introduzione del giudi zio di merit o;
che l a i ntr oduceva, pertant o, l a p resente causa di merit o;
Controparte_5
che l a aveva concesso all a Controparte_6 Controparte_3
l'uso gratuito di un proprio impianto di distribuzione carburanti sito in Cassino,
Corso dell a R epubblica n. 139, con contratt o di com odato pet roli fero del
25.11.2004, parzi al m ent e m odi fi cat o con successi vo accordo dell '8.03.2012; che abbinato a t al e accordo vi era, com e p er prassi, anche un contratto di fornit ura in esclusi va di carburant e e lubri fi c anti del 30.11.2004; che i n base ai suddetti accordi la si g.ra si era i mpegnata a gest ire il CP_2
punto vendit a acquist ando carburant e in via esclusiva dall a Com pagni a e conducendo l'impianto nel modo più diligente possibile;
che a partire dal 2013 il gest ore s i è reso inade m pi ent e all e obbligazi oni assunt e i n quanto: ha t enuto l'impi anto compl et ament e chiuso per al cuni gi orni s enza preavviso;
non ha rispettato gli orari di a pertura al pubbli co in vari giorni t ra sett embre 2014 e gennaio 2015; ha t enut o chi uso l'im pi anto per insuffi ci enza del prodott o i n dat a 19 e 29.9.2014, 3 -8-23.10.2014 e i n m olti altri giorni precedenti;
ha ripet ut am ent e di satt es o l'obbli go di trasm ettere un det erm inato num ero di info rm ative all a Soci età ci rca i prezzi prati cati dai di stri butori nell e vi ci nanze dell'impianto gestito;
ha posto in essere 3 dirot tamenti delle forniture in 6 mesi
(luglio 2014, novem bre 2014 e gennaio 2015), con conseguente aggravio di costi di trasporto a carico di;
ha im pedito all a societ à di effett uare i cont roll i Pt_1
3 periodici cui sono s ottoposti tutti gl i i mpianti di dist ribuzione a m archio , Pt_1 volti a garantire la qualità e sicurezza del prodotto e dell'ambiente; ha ridotto gli ordi nativi di carburante al di sott o del li mite con t rattualm ent e stabil it o;
ha det ratt o il valore dei buoni carburant e ri cevuti in pagam ento dai cli e nti dall 'im port o dovut o dal gestore a per il pagamento dell e forni ture;
non ha più effettuat o Pt_1
ordi ni di carburante dal 28.2.2015, i nterrompendo di fatt o il rapporto cont ratt ual e con l a;
ha t r asgredito il cont enut o dell a com uni cazi one di sospensi va spedit a Pt_1 all'UTF, laddove dapprima ha dichiarato che intendeva chiudere il punto vendita dal 2 al 12.2.2015 e poi lo ha ri aperto al pubbl ico nella giornat a del 11.2.2015; ha viol ato l'obbli go di es cl usiva i n più occasioni, ri fornendosi da altre compagni e petrolifere, sia prima che dopo l'oscuramento dei marchi;
in data 11.3.2015 ha oscurato i segni disti ntivi della;
Pt_1
che, pertanto, con nota del 2.4.2015, com uni cava la ri soluzione del cont ratt o Pt_1
di fornit ura, del contratto di com odato e di ogni alt ro cont ratto ad esso connes so, coll egat o o access ori o , cont est ualment e i ntimando il pagam ento dell a penal e di cui all'art. 9 del contratto di fornitura ed il rilascio del punto ve ndita;
che il gestore rifiutava la riconsegna dell'impianto, invocando perdura nti e gravi inadem pi enze dell a s oci et à ; che pertanto Esso comuni cava alle com pet enti Aut orità la “meSA i n sospensiva” dell'autorizzazione petrolifera e l'avvenuta risoluzione de i contratti;
che l'occupazione abusiva e l'u tilizzazione illegittima dell'impianto continuavano fino al 4.11.2015, data in cui l'ex gestore rilasciava l'immobile a seguito dell'ordinanza di sequestro;
Ha concluso chiedendo “1) in via prel imi nare, conf ermar e l 'ordinanza di sequestro giudi ziar i o ant e caus am ex art. 670 n. 1), c.p.c. e meSA il 15.10.2015 dal Tri bunale Civile di Cass ino, Dott. G. Sordi , R.G. n. 2344/ 2015; 2) N el merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della SI.ra CP_2
i n propri o e in qualità di tit olare dell a Ditta Esso Servi ce di
[...] CP_2 nell'esecuzione dei contratti intercorsi con la
[...] Controparte_7 relativamente all'impianto di distribuzione di carburanti sito in Cassino (Fr),
Corso del la Repu bbl ica, n. 139, per t utt e l e ragioni indicate in narrati va;
3) Per
l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione ex art. 1456 c.c.
e/o del recesso da parte del la in persona del l egale rapp.t e Parte_1
pro -tempore, in rel az ione a tutti i contratti stipulati dall 'attri ce con la si g.r a
, precis ament e indicat i sub docc. 5, 6 e 7, nonché ogni altr o Controparte_2
4 accordo o contratt o a essi connesso, collegato o accessorio;
4) In subordine rispetto al punt o 3), s empr e per quant o esposto i n part e moti va , per l 'eff etto, risol vere ex artt. 1453 e 1455 c.c. i contratti indicati al punto precedent e per grave inadempiment o da part e della si g.ra , in propri o e i n Controparte_2
qualit à di tit olar e della Di tta Esso Service di IZ a MA;
5) Condannar e la SI.ra , al definitivo rilascio immediato dell'impianto di Controparte_2
distri buzi one di car buranti sito in Cassi no (FR), C orso del l a Repubblica, n. 139, meglio identifi cat o nei contratti sub docc. 5 e 6, in f avore della Ess o It aliana
S.r.l ., in pers ona del legal e rapp.t e pro t empore;
6) Condannare la Si g.ra CP_2
in pr opr io e in qualit à di tit ol are del la Di tta Esso
[...] Controparte_3
al pagament o in favore della in persona del leg al e
[...] Parte_1
rapp.te p.t. delle s eguenti somme : (i ) penale per vi olazi one del l'obbli go di esclusiva ex art . 9 del Contr atto di f orni tura, oltre int eressi legali e ri valutazione monetaria, a far dat a dalla mess a i n mora – o comunque dalla maturazi one del credit o – si no all'ef fetti vo soddisfo nell a misura che sarà acclarata in corso di causa, anche a mezz o CTU;
(ii ) penal e per la ritardat a ri consegna dell 'i mpianto, ex art . 16 del C ontratt o di comodat o, olt re int eressi l egali e ri val utazione monetaria, a far dat a dal 13 .4.2015 – o comunque dalla mat urazi one del credit o – sino all'effettivo soddisfo, nella somma che verrà acclarata in corso di causa, anche a seguito di C TU;
(iii ) ri sarci ment o di ogni ult eriore danno, anche arrecat o all'immagine e alla reputazione commerci ale della nonché del Parte_1 danno da dispersione dell'avviament o commerciale e da perdita della clientela, nell a misura che s arà rit enuta di giusti zia, il t utto da det erminarsi anche i n vi a equitati va;
7) Con vi ttoria di spes e e compet enze d i lit e, olt re spese generali (1% ),
IVA e CPA come per legge, del present e giudi zio e del procediment o caut el are n.
R.G. 2344/ 2015 del Tribunal e Ci vil e di Cassino”.
Si è costituita in giudizi o , i n propri o e nel la qualit à di titolare Controparte_2
dell a dit ta , i mpugnando e cont est ando l a Controparte_3
dom anda att orea e deducendo: che l'impianto di distribuzione per cui è causa è stato gestito dalla famiglia sin dal 1978, s enza al cuna cont est azione da parte di .l .; CP_2 Controparte_6 che a partire dall'inverno 2014 la per il tramite della propria Parte_1
Territory Manger (Dott . E. ) ha im post o limiti e condi zioni CP_8
contrattualm ente non previst e che hanno messo in gravissim a diffi colt à l a gestione dell'impianto da parte della convenuta;
5 che, in part icolare, la . ha pret eso ordinativi di carburant e di Controparte_6
alm eno 15.000 lit ri non amm ett endone i n misura i nferiore benchè non vi foss e al cun accordo che prevedess e t al e sogli a ed im pedendo al contem po al la s i g.ra di adeguare l e proprie ri chiest e all e effettive eSIenze di m ercato , così CP_2
com e sem pre fatto in pass ato;
che a segui to dell e pressioni subit e dall a Territory Manager, l a si g.ra ha CP_2
invi ato due not e al capo area com petent e della per un Controparte_9
com ponim ento bonario dell a controversia, ri maste tutt avi a pri ve di riscontro;
che, anzi, è stato preclus o all a SI.ra di fare ordinat ivi inferi ori a 15.000 CP_2
litri imponendo l a s ogli a pret es a sul portal e web della soci et à (CS - on l ine) unico utilizzabile per i rifornimenti, cui è seguito l'oscuramento del suddetto portale, che ha defi nitivam ente preclus o all a convenuta di effett uare qualsiasi ordi ne;
che, inolt re, in dat a 02.04.2015 l a ha com uni cat o la risol uzione Parte_1
del contratt o l am ent ando una seri e di inade mpim enti riferiti ad asserit e pregresse condott e m ai oggetto di contestazi one;
che si no all a ricons egna i l punto vendi ta è st ato efficiente e funzi onale ed è sempre stat o m ess o a disposi zione dell a , tant'è che sono stat i Controparte_10
regol arment e effettuati i cont roll i di m anutenzi one e sicurezza;
che la copia del contratto di fornitura depositato dall'attrice è contraffatto e mai intercorso tra l e part i;
che infat ti i l docum ento prodotto reca l a sot toscri zione solo nell 'ultim a pagi na ed
è pal esem ent e alterata , m entre tutti gli alt ri accordi int er corsi t ra le p arti sono stati sot to s critti pagina per pagi na;
non reca al cuna at testazi one di regi strazione presso l a com pet ente Agenzi a dell e Ent rat e;
che p arte att ri ce s osti ene che i l cont rat to di forni tura (contestat o) sarebbe coll egat o al contratt o di comodat o, m a il cont ratto di comodato è st at o modi fi cato due volt e, il 16.8.2015 e il 8.3.2015, mentre la st eSA cosa non è avvenuta per il contratto di forn itura;
i regist ri di carico e s cari co prodotti mostrano che è st at a ordinata e consegnat a merce quasi sem pre al di s otto della sogl ia;
che la non ha mai prodotto l'or iginale del contratto contestato, Controparte_6
deposit ato uni camente i n copi a , di cui, pertanto , ne contesta l a conformit à all'originale ed in ogni caso nega di avere mai apposto la pro pria sottoscrizione sul docum ento cont estat o;
che, i n ogni cas o, il contratto sarebbe p ri vo di effetti i n quant o recante l a scadenza
6 del 30 .11.2010 e non sarebbe stato rinnovato;
che sussist e una condot ta dell a contrari a alle regol e di Controparte_11
corrett ezza e buona fede;
che l'attrice ha posto in essere un abuso del diritto arrivando ad invocare la risol uzione di diri tto del rappo rto cont rat tu al e;
che, olt re al ri spetto del pri nc ipio di economi cit à dell a pr op ri a atti vit à, sussist e i n capo all a SI.ra un vero e proprio obbli go a t enere aperto i l Controparte_2
punto vendit a impost o dall e di sposi zioni di cui all a L.R. Lazi o n. 08/ 01; che i n tutti i precedenti anni nessuna cont est azi one era m ai st ata effettuat a nei confront i dell 'operat o dell a si g.ra ; CP_2
che l e asserite inadempi enze l am ent at e dall a sono prive di Controparte_6
fondam ento;
che i n ordi ne alla dom anda di pa gam ento dell ' att rice per i profili inerent i l a dispersione dell'avviamento, la perdita di clientela, il danno all'immagine ed alla reput azione commercial e, t ali voci di dann o sono del t utto inesistenti;
che le violazioni poste in essere dall'attrice unit amente alla condotta (permanente) tenuta com port ano una pronu nci a di risoluzi one in capo alla st eSA ex art . 1455
c.c. o ex art. 1463 c.c.; che non ri corre al cun pres upposto t al e da l egittim are una pronunci a di risol uzione favorevol e all a società att ri ce;
ch e non suss ist ono l e condi zi oni di appl i cabilit à dell a cl ausol a risolut iva espress a ex art. 1456 c.c. ; che, infine, la domanda di recesso svolta dall'attrice non può trovare accoglimento ril evandosi i ncompat ibile con gli alt ri r im edi ri solut ivi i nvocat i;
ch e l a rilevanza dell 'inadempi mento dell a nonché la condotta Controparte_6
da quest a tenut a, l egitt imano da part e della conve nut a la ri ch i esta di retta ad ottenere il ri sarcim ento di tutti i danni subiti .
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimeno del tentativo di mediazione ex art. 5, legge 28/10 così come argomentato nella narrativa del presente atto;
in via principale, rigettare tutte le domande spiegate dalla società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto che qui abbiansi integralmente riportate e trascritte;
in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di fornitura carburanti (allegato n. 7 produzione parte attrice) così come argomentato, documentato e dimostrato nella narrativa del presente atto
e/o comunque, nella denegata ipotesi di ritenuta esistenza dell'accordo, rilevare e dichiarare
7 ceSAti tutti i suoi obblighi, così come in atti esposto e dedotto;
b) rilevare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso per causa imputabile alla così Parte_1
come argomentato nella narrativa del presente atto;
c) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per una pronuncia di risoluzione in favore della nonchè Parte_1
l'inapplicabilità/inoperatività della clausola risolutiva espreSA;
d) per l'effetto, condannare la società attrice al risarcimento in favore della convenuta di tutti i danni subiti e ciò per i motivi esposti, documentati e motivati nella narrativa del presente atto;
danni che vengono quantificati in euro 557.785,00 (cinquecentocinquantasettemilasettecentottantacinque/00) e/o – in caso di diversa adozione di parametri di riferimento – nella misura di E. 300.883,00
(trecentomilaottocentottantatrè), così come argomentato nella narrativa del presente atto e/o comunque, in altra misura, determinata anche secondo equità, che verrà ritenuta di giustizia dall'adito Giudice;
e) in ogni caso, condannare la al risarcimento dei danni Parte_1 all'immagine che si quantificano nella misura di E. 50.000,00 (cinquantamila/00) – così come argomentato nella narrativa del presente atto – e/o in altra misura, determinata anche secondo equità, che verrà ritenuta di giustizia”. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con le prime memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice, preso atto della domanda riconvenzionale della convenuta, così modificava le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adìto, contrariis rejectis:1) In via preliminare, confermare l'ordinanza di sequestro giudiziario ante causam ex art. 670, n. 1), c.p.c. emeSA il 15.10.2015 dal Tribunale Civile di
Cassino, Dott. G. Sordi, R.G. n. 2344/2015; 2) Nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della SI.ra , in proprio e in qualità di titolare della Ditta Esso Controparte_2
Service di nell'esecuzione dei contratti intercorsi con la Controparte_2 Parte_1
relativamente all'impianto di distribuzione di carburanti sito in Cassino (FR), Corso della
Repubblica, Km 139, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione ex art. 1456 c.c. e/o del recesso da parte della
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore, in relazione a tutti i contratti stipulati Parte_1 dall'attrice con la SI.ra , in proprio e in qualità di titolare della Ditta Controparte_2 [...]
, precisamente indicati sub docc. 5, 6 e 7, nonché ogni altro accordo o Controparte_3
contratto ad essi connesso, collegato o accessorio;
4) In subordine rispetto al punto 3), sempre per quanto esposto in parte motiva, per l'effetto, risolvere ex artt. 1453 e 1455 c.c. i contratti indicati al punto precedente per grave inadempimento da parte della SI.ra , in proprio e in Controparte_2
qualità di titolare della
Ditta Esso Service di IZa MA;
5) Condannare la SI.ra , in proprio e Controparte_2
in qualità di titolare della Ditta Esso Service di , al definitivo rilascio immediato Controparte_2 dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in Cassino (FR), Corso della Repubblica, Km 139,
8 meglio identificato nei contratti sub docc. 5 e 6, in favore della in persona del Parte_1
legale rapp.te pro-tempore; 6) Condannare la SI.ra , in proprio e in qualità di Controparte_2
titolare della Ditta di , al pagamento in favore della CP_3 Controparte_2 Parte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore della seguenti somme: (i) penale per la violazione
[...] dell'obbligo di esclusiva ex art. 9 del Contratto di fornitura, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a far data dalla meSA in mora – o comunque dalla maturazione del credito - sino all'effettivo soddisfo nella misura che sarà acclarata in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
(ii) penale per la ritardata riconsegna dell'impianto, ex art. 16 del Contratto di comodato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a far data dal 13.4.2015 - o comunque dalla maturazione del credito - sino all'effettivo soddisfo, nella somma che verrà acclarata in corso di causa, anche a seguito di CTU;
(iii) risarcimento di ogni ulteriore danno, anche arrecato all'immagine e alla reputazione commerciale della nonché del danno da dispersione Parte_1 dell'avviamento commerciale e da perdita della clientela, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto da determinarsi anche in via equitativa;
7) In via di eccezione e di domanda riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle conclusioni spiegate dalla convenuta in via riconvenzionale, dichiarare l'eventuale compensazione tra qualunque somma dovuta dalla in persona del l.r.p.t., alla SI.ra Parte_1 CP_2
, in proprio e quale titolare delle ditta e tutte quelle
[...] Controparte_3 effettivamente dovute da quest'ultima alla in persona del l.r.p.t., come richieste Parte_1
e motivate nell'atto di citazione;
per l'effetto di quanto sopra, a seconda del saldo, condannare la
SI.ra , in proprio e quale titolare delle ditta , Controparte_2 Controparte_3 al pagamento dell'eventuale differenza in esubero in favore della in persona del Parte_1
l.r.p.t., oppure ridurre conseguentemente l'importo dovuto dalla in virtù della Parte_1
compensazione steSA;
8) Rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto o in diritto;
9) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge, del presente giudizio e del procedimento cautelare n. R.G. 2344/2015 del
Tribunale Civile di Cassino”.
E' intervenuta volontariamente in causa rappresentando di avere rilevato dalla CP_4 [...]
con atto di cessione d'azienda, una serie di impianti di distribuzione carburanti, tra cui Parte_1
quello sito in Cassino (FR) al corso della Repubblica n. 139, in precedenza gestito dalla SI.ra in proprio ed in qualità di titolare della Ditta Esso Service di e Controparte_2 Controparte_2
di essere dunque successore a titolo particolare della nei diritti controversi nel Parte_1
presente procedimento.
Ha aderito integralmente a tutte le difese e richieste spiegate dalla ed ha concluso Parte_1 chiedendo: “1) In via preliminare, confermare l'ordinanza di sequestro giudiziario ante causam ex
9 art.670 n.1 cpc emeSA il 15.10.2015 dal Tribunale Civile di Cassino, dott. G.Sordi, RG
n.2344/2015; 2) Nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della SI.ra
in proprio ed in qualità di titolare della Ditta Esso Service di Controparte_2 Controparte_2 nell'esecuzione dei contratti intercorso con la reativamente all'impianto di Parte_1
distribuzione di carburanti sito in Cassino (FR) al corso della Repubblica n.139 per tutte le ragioni indicate in narrativa dell'atto di citazione della che ha determinato il presente Parte_1
giudizio; 3) Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione ex art.1456 cc e del recesso da parte della in persona del legale rappr. p.t. in relazione a tutti i Parte_1 contratti stipulati dall'attrice con la SI.ra in proprio ed in qualità di titolare Controparte_2
della Ditta Esso Service di precisamente indicati nei documenti numeri 5,6 e 7 Controparte_2
della produzione di parte della nonché ogni altro accordo o contratto ad esso Parte_1
connesso, collegato o accessorio;
4) In subordine rispetto al punto 3, sempre per quanto esposto in parte motiva dell'atto di citazione della per l'effetto risolvere ex artt.1453 e 1455 Parte_1
cc i contratti indicati al punto precedente per grave inadempimento da parte della SI.ra CP_2
in proprio ed in qualità di titolare della Ditta Esso Service di;
5)
[...] Controparte_2
Condannare la SI.ra in proprio ed in qualità di titolare della Ditta Esso Service Controparte_2
di al definitivo rilascio immediato dell'impianto di distribuzione di carburanti Controparte_2
sito in Cassino al Corso della Repubblica n.139, meglio identificato nei contratti sub doc. 5 e 6 contenuti nella produzione di parte della in favore della , in persona Parte_1 CP_4
del legale rappresentante pro tempore;
6) Condannare la SI.ra in proprio ed in Controparte_2
qualità di titolare della Ditta Esso Service di al pagamento in favore della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite”. CP_4
La causa è stata istruita con acquisizione documentale, ctu grafologica, assunzione di prova testimoniale e ctu per il calcolo dell'importo dovuto a titolo di penale.
Le parti hanno prodotto documentazione attestante lo svolgimento del procedimento di mediazione, concluso con esito negativo.
Tanto prem es so , l a dom and a dell'att ri ce è parzi alm ente fondat a e va accolt a nei termini che s eguono .
In punto di diritto, giova premettere che ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la steSA cosa ricevuta. Il bene concesso in comodato resta di proprietà del comodante, mentre il comodatario ne acquista solo la detenzione. Se non previsto diversamente dalle parti, il comodato è essenzialmente gratuito.
10 Il comodato è un contratto a forma libera: non è quindi richiesta, ai fini della sua validità, alcuna forma scritta, neanche nel caso in cui oggetto del godimento sia un bene immobile ovvero sia prevista una durata superiore a nove anni. Se il contratto di comodato viene stipulato in forma scritta e ha ad oggetto beni immobili deve essere registrato.
Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
non adibire la cosa ad uso diverso da quello indicato nel contratto o proprio di eSA, secondo la sua natura;
non concedere a terzi il godimento della cosa, senza il consenso del comodante.
L'inadempimento di tali obblighi legittima il comodante a chiedere immediatamente la restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Il comodato avente per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è disciplinato dal d. lgs. n.
32/1998.
Ciò posto, nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che in data 25.11.2004 le parti hanno sottoscritto un contratto di comodato gratuito con il quale la ha ceduto a Parte_1
l'uso dell'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi di sua Controparte_3
proprietà sito in Cassino Corso della Repubblica n. 139 per la durata di 6 anni a decorrere dal
01.12.2004 fino al 30.11.2010, rinnovabile automaticamente per ulteriori 6 anni salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r nei primi 6 mesi dell'ultimo anno contrattuale.
Il contratto di comodato risulta registrato in data 25.11.2004 presso l'Agenzia delle Entrare – ufficio di Cassino al n. 1008A serie 3.
Nessuna delle parti ha dedotto che vi sia stata disdetta, anzi il comportamento concludente di entrambe, che hanno continuato spontaneamente a darvi attuazione induce a ritenere che il contratto si sia automaticamente rinnovato per ulteriori 6 anni sino al 30.11.2016.
Successivamente, in data 16.08.2005 le parti hanno sottoscritto un contratto parzialmente modificativo del contratto di comodato con il quale, preso atto della modificazione apportata alla configurazione del punto vendita a seguito di lavori effettuati da , è stato mutato l'oggetto del Pt_1 contratto con l'indicazione delle attrezzature comprese nel punto vendita, senza modificare le altre pattuizioni, delle quali è stata confermata la validità ed efficacia sino alla scadenza del contratto di comodato. Detto contratto risulta registrato in data 23.01.2006 serie 3 n. 87.
Infine, in data 08.03.2012 le parti hanno sottoscritto un ulteriore contratto, anch'esso parzialmente modificativo del precedente contratto di comodato, con il quale è stato modificato l'elenco delle attrezzature petrolifere oggetto di comodato, quale conseguenza dei lavori effettuati dalla , che Pt_1
avevano modificato la configurazione del punto vendita, nonché la consistenza degli impianti, attrezzature e accessori. Anche detto contratto risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n.
5852 serie 3 in data 08.03.2012 (cfr documento allegato n. 6 al fascicolo di parte attrice).
11 Alla luce del documento versato in atti dall'attrice risulta evidente che devono ritenersi infondate ed inconferenti le contestazioni mosse da parte convenuta in ordine alla asserita nullità di tale contratto per omeSA registrazione. Parte attrice ha prodotto l' “atto modificativo di contratto di cessione in uso gratuito di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” del 08.03.2012 sul quale risulta apposto il timbro dell'Agenzia delle Entrate, con relativa indicazione di numero, serie e data della registrazione, del quale non si ha motivo di dubitare e che non risulta essere stato oggetto di alcun tipo di contestazione da parte della convenuta, la quale, a fronte di tale produzione non ha nè dedotto nè prodotto alcun elemento di segno contrario, quali ad esempio una certificazione dell'Agenzia delle Entrate che dichiarasse la mancata registrazione del contratto.
Né diversamente può desumersi dalla perizia depositata in atti dal consulente grafologo, come ritenuto dalla convenuta, in quanto il consulente alla pagina 60 precisa che da informazioni assunte presso l'Agenzia delle Entrate è risultato che “nell'anno 2004, esiste solo un contratto registrato
[…]”; è chiaro che la specificazione dell'anno (2004) in riferimento al quale era stata avanzata la richiesta impedisce, a monte, di ritenere esclusa la registrazione di contratti in anni diversi e successivi, com'è appunto per il contratto del 08.03.2012.
Parte attrice ha, inoltre, prodotto il c.d. “contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti” datato 30.11.2004 sottoscritto da , rispetto al quale quest'ultima ha Controparte_2
asserito di non averlo mai firmato ed ha formalmente disconosciuto che quella apposta sul documento fosse la propria firma. Sul punto, in ragione dell'istanza di verificazione della parte attrice, che ha espreSAmente dichiarato di volersi avvalere del suddetto documento, è stata disposta
CTU grafologica.
La consulente nominata Dr.SA , all'esito delle verifiche svolte, ha depositato Persona_1
elaborato peritale chiaro e preciso, rispetto al quale non vi è motivo di discordare, nel quale ha accertato l'autografia della sottoscrizione apposta da sul contratto di fornitura del Controparte_2
30.11.2004.
La consulente è giunta a tale conclusione dopo un esame attento, chiaro e coerente delle scritture in verifica e in comparazione, che si è sviluppato principalmente attraverso il confronto delle sottoscrizioni apposte in calce a documenti di certa riferibilità e del saggio grafico acquisiti nel contraddittorio delle parti.
Il consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo all'ispezione del contratto in verifica, all'esame dei documenti di comparazione e al relativo confronto, secondo il metodo analitico comparativo su base grafologica prendendo in considerazione non solo l'aspetto formale delle firme, ma anche e soprattutto l'aspetto dinamico della scrittura.
La valutazione tecnica compiuta dal consulente dell'ufficio, coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione in atti e frutto di un accurato accertamento condotto con corretti criteri tecnici
12 ed iter logico, merita di essere condivisa in quanto supportata da diffusa e convincente motivazione, non efficacemente contestata dalle parti.
Orbene, occorre, al riguardo, riportare alcuni paSAggi della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, anche in risposta ai rilievi formulati dai consulenti di parte: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n.
1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
Preliminarmente si rileva che l'oggetto dell'indagine peritale è costituito dalle sottoscrizioni ad apparente nome “ ” apposte sul ““Contratto Di Fornitura Esclusiva Di Controparte_2
Carburanti E Lubrificanti Del 30.11.2004” e nello specifico da numero 2 firme che sono state indicate dal c.t.u. con le SIle: V1, V2 o “Verifica”.
Il consulente ha rilevato che “le firme in verifica presentano le stesse caratteristiche presenti nelle firme autografe e precisamente: Si rilevano: • SteSA Capacità grafica: la grafia si presenta originale , buona per il grafismo dinamico, presenza di personalizzazioni, le firme sono a volte illeggibili altre intuibili;
• SteSA Impostazione: si sviluppano sviluppandosi verso destra, verso l' alto;
Stesso Tratto: variabile con la presenza di tratti ascendenti ed in arretro più leggeri di quelli discendenti che sono più marcati. • Stesso Movimento: moderato;
• Stessi Allineamenti: irregolari.
• SteSA Curvilineità: prevalenza di curve alla base, qualche angolo;
• SteSA inclinazione: variabile verso destra variando spesso il grado d'inclinazione.
La qualità e la quantità dei riscontri emersi dal confronto tra la firme in verifica e le firme comparative permettono di affermare con certezza che le firme in verifica sono state apposte dalla mano della SInora ”. Controparte_2
Il consulente ha così argomentato “Dallo studio separato delle firme in verifica e delle firme comparative della SInora , e dal successivo confronto con le firme autografe, Controparte_2
sono emersi numerosi e SInificativi elementi di corrispondenza sia tra le caratteristiche generali che tra quelle particolari. Esistono tra le due grafie corrispondenze di stile grafico, di struttura, di rapporti dimensionali, d'inclinazione, di distribuzione della pressione, di modalità esecutive delle singole unità grafiche, che permettono di attribuire le firme in verifica alla steSA mano che ha tracciato le firme autografe di comparazione. L'esecuzione del tracciato, ha messo ancora di più in evidenza le caratteristiche grafiche proprie dello scrivente che emergono anche da piccoli segni che fanno parte della sua normale gestualità grafica e proprio per questo difficilmente sopprimibili, come il tratto finale o le iniziali”. Rispondendo al quesito formulato ha, dunque,
13 concluso “Le firme “V1,V2,” presenti sul Doc.1 “Contratto Di Fornitura Esclusiva Di Carburanti
E Lubrificanti Del 30.11.2004”, sono state apposte dalla mano della SInora CP_2
, quindi sono autografe”.
[...]
In risposta alle osservazioni ciritiche di parte convenuta il consulente ha chiarito che le firme autografe utilizzate per la verifica dal consulente di parte “rappresentano alcune delle variabile della SInora , la quale firma in tanti modi diversi. Ma ne basta anche una sola come la CP_2
C21 che mostri le stesse caratteristiche per giungere al giudizio di autografia. Resta da dire che
l'esecuzione del cognome è identico. Il gesto finale è identico” e che in numerose altre firme comparative, analiticamente indicate nella relazione di replica, si riscontra lo stesso modo di eseguire la lettera “P” iniziale del nome come una sorta di chiave di violino, come nelle CP_2
firme in verifica.
Viste, dunque, e fatte proprie le conclusioni della consulente in ordine alla autografia delle sottoscrizioni in verifica, la firma sul contratto di fornitura con obbligo di esclusiva del 30.11.2004 deve ritenersi riconducibile alla convenuta , con conseguente utilizzabilità del Controparte_2
documento ai fini del presente giudizio.
A tale riguardo deve rilevarsi che con il suddetto contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti le parti, dopo avere dato atto della diretta connessione con il contratto di comodato del punto vendita di Cassino Corso della Repubblica 139, hanno concordato che il gestore si impegnava ad acquistare in esclusiva dalla tutto il fabbisogno di carburanti e lubrificanti esitati tramite il Pt_1
punto vendita, impegnandosi altresì ad effettuare ordinativi di carburanti in misura non inferiore a litri 15000 complessivi per ogni consegna, stabilendo una penale nel caso di violazione dell'impegno di esclusiva.
La sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di comodato e il contratto di fornitura è non contestata e pacifica tra le parti, come chiaramente ammesso dalla steSA parte convenuta nella propria comparsa conclusionale, anche se non può accedersi alla tesi per la quale il collegamento varrebbe per l'ipotesi di nullità, che travolgerebbe entrambi i contratti indifferentemente e non invece per l'ipotesi del rinnovo, che, secondo la tesi della convenuta, riguarderebbe unicamente il comodato.
Deve, infatti, osservarsi che in punto di diritto il collegamento negoziale ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti a realizzare un interesse superiore unitario (cd causa in concreto), nel senso che sono parti di un'operazione unitaria, con la conseguenza che la disciplina e le vicende di uno si comunicano all'altro.
In applicazione dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti, che impongono di tenere conto di quella che è la volontà delle parti, sia espreSA nelle clausole contrattuali sia con riferimento allo scopo ed all'interesse che le parti intendono perseguire con il contratto, deve
14 affermarsi che il collegamento negoziale esistente tra i due contratti sussiste anche nell'ipotesi di tacito rinnovo del contratto di comodato, cui consegue il tacito rinnovo del contratto di fornitura.
Quest'ultimo, peraltro, all'art. 1 collega espreSAmente la propria durata a quella del suddetto comodato;
ciò in ragione del fatto che in tema di distribuzione di carburanti è la legge steSA a prescrivere, a pena di nullità del rapporto, che il contratto di fornitura di carburante accompagni quello di comodato (art. 1 comma 6, 6 bis e 10 del D. Lgs. n. 32/98).
Nel caso di specie, peraltro, già all'art. 6 del contratto di comodato il gestore si impegnava ad usare il punto vendita e le relative attrezzature per vendere o utilizzare attraverso lo stesso prodotti petroliferi di diretta provenienza ESSO.
Deve, pure, essere rilevato che il contratto di fornitura non necessita di forma scritta, dunque ben poteva essere prorogato anche verbalmente e che l'art. 1 comma 10 del D. Lgs. n. 32/98 prevede che le clausole previste da detto articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di CaSAzione (Sez. VI civ. - 3, Ordinanza,
09/03/2018, n. 5684) “Non può escludersi una qualificazione unitaria dell'accordo tra compagnia petrolifera e gestore di impianto per la somministrazione di carburante, essendosi la normativa all'uopo dettata arrestata all'incidenza su alcuni contenuti dell'accordo stesso, senza contrastare, bensì, anzi, in ultima analisi rafforzando il dato che tale accordo non si confina, per così dire, ad essere un negozio riconducibile ai tipi offerti dal codice, oppure una catena di negozi in tal senso tipici, facendone emergere invece una sua "originalità" globale che discende, appunto, dalla causa che per l'intero lo intride e sostiene. Di talché, l'ontologica interdipendenza fra comodato immobiliare, relativo all'immobile e ad ogni attrezzatura fiSA, comodato mobiliare, relativo all'attrezzatura mobile, e somministrazione del carburante, che si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli altri, implica proprio la creazione di un'unica causa che, pertanto, fonde in un unicum l'esito della volontà negoziale manifestata dalle parti cosi da generare, appunto, un solo contratto atipico, frutto dell'utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto di perdere l'originaria
– nel senso pure di tipica - autonomia, onde il contratto di cd. comodato petrolifero risulta un negozio unico”.
Ritenuto, dunque, sussistente il collegamento negoziale tra i due contratti, intesi quale unico contratto di comodato petrolifero, deve affermarsi che al tacito rinnovo del contratto di comodato, dopo la prima scadenza di 6 anni, sia conseguito anche il tacito rinnovo del contratto di fornitura, come peraltro attestato anche dal comportamento concludente di entrambe le parti che hanno continuato a darvi spontaneo adempimento e della steSA convenuta che, anche dopo il 30.11.2010 ha continuato volontariamente e spontaneamente ad acquistare prodotti in esclusiva dalla , Pt_1
15 almeno sino al 2014 (anno dal quale nel registro di carico e scarico risultano rifornimenti da altri fornitori).
Deve osservarsi che parte attrice ha agito in giudizio lamentando il grave inadempimento del gestore rispetto alle obbligazioni assunte sia con il contratto di comodato che con il contratto di esclusiva e per tali motivi ha chiesto dichiararsi la risoluzione di entrambi i contratti, tra loro strettamente collegati.
In subiecta materia non possono non trovare applicazione i principi generali espressi dalla Suprema
Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
I principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
In base ai principi sopra richiamati, che presiedono al riparto dell'onere della prova, spetta dunque a parte attrice fornire la prova del contratto concluso con la convenuta.
Nel caso di specie sono stati prodotti in atti sia il contratto di comodato, del quale la resistente ha confermato la sottoscrizione, sia il contratto di fornitura, la cui firma da parte della resistente deve ritenersi accertata in seguito alla espletata consulenza grafologica, che costituiscono la fonte negoziale dei diritti vantati dalla parte attrice;
l'attrice ha inoltre allegato l'inadempimento della resistente sotto vari profili, rispetto ad entrambi i contratti.
In particolare, è emersa in giudizio la prova dell'intervenuto oscuramento del marchio Pt_1 sull'insegna del punto vendita in violazione dell'art. 5 del contratto di comodato (documentato da fotografie e video e confermato dai testimoni escussi), dei dirottamenti di carburante (attestati dai documenti da 54 e 57 del fascicolo di parte attrice e confermati dalla teste ), dei giorni Testimone_1 di chiusura dell'impianto in violazione dell'art. 12 del contratto di comodato (anche questi attestati dai documenti 43 e 44 di parte attrice e confermati dalla teste ), dell'acquisto di Testimone_1
ordinativi di carburante in misura inferiore a litri 15000 stabiliti nel contratto di fornitura e di violazione dell'impegno di acquistare i carburanti in esclusiva da (cfr registro di carico e Pt_1
scarico).
16 Dal suo canto, la resistente non ha fornito la prova di avere adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte;
al contrario, dalla documentazione versata in atti dalla steSA convenuta è stata accertato che la ha eseguito numerosi rifornimenti da parte di altri fornitori, diversi da , CP_2 Pt_1 violando così l'impegno assunto di rifornirsi in via esclusiva da (cfr registro di carico e scarico Pt_1
– documento allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Deve, inoltre, essere rilevato che, nel caso di specie parte attrice ha dichiarato di avere agito, in via principale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., essendosi avvalsa della facoltà riconosciuta dalle clausole risolutive espresse apposte all'art. 14 del contratto di comodato e all'art. 12 del contratto di fornitura, avendo comunicato con propria lettera raccomandata a/r anticipata via pec la propria volontà di risolvere i contratti a causa dei perduranti inadempimenti del gestore;
lettera che la convenuta conferma espreSAmente di avere ricevuto.
Entrambi i contratti, infatti, contengono una c.d. clausola risolutiva espreSA con la quale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., è stato convenuto che, in ipotesi di violazione di determinati obblighi contrattuali, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la parte dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
In punto di diritto, allorchè le parti inseriscano nel contratto una clausola risolutiva espreSA, la volontà delle parti nell'indicare l'obbligazione la cui violazione determina la risoluzione si sostituisce al controllo del giudice in ordine alla gravità dell'inadempimento, in quanto la valutazione circa la gravità dell'inadempimento è preventiva e rimeSA alle parti stesse. In tali casi la risoluzione opera automaticamente, al momento in cui la dichiarazione fatta dal contraente non inadempiente perviene a conoscenza del destinatario, trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia.
La clausola risolutiva espreSA, dunque, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza (Cass. Civ. n. 17693/2018).
Nel caso di specie, l'art. 14 del contratto di comodato attribusice alla la facoltà di avvalersi Pt_1
della clausola risolutiva espreSA in ipotesi di violazione da parte del gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti degli articoli 5 (conduzione del punto vendita e salvaguardia del marchio), 7 (osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti) e 11 (divieto di cessione e di modifica del punto vendita) del medesimo contratto, mentre il contratto di fornitura all'art. 12 attribuisce alla la medesima facoltà nel caso che il Gestore non adempia esattamente Pt_1
epuntualmente uno qualsiasi degli obblighi contenuti negli articoli 2.1 (Impegno di esclusiva carburanti e lubrificanti), 3 (Divieto di alterazione dei prodotti). 5.2 (Osservanza del prezzo massimo di rivendita dei carburanti), 7 (Osservanza dei termini e modalità di pagamento) e 11.1.
(Violazione di leggi o regolamenti).
17 All'esito del giudizio sono emersi inadempimenti della convenuta degli obblighi rientranti nelle clausole legittimanti la risoluzione espreSA del contratto, in particolare è stata accertata la violazione dell'art. 5 del contratto di comodato attuata mediante l'oscuramento del marchio Pt_1
del punto vendita e dell'art. 6 per aver venduto prodotti petroliferi non di diretta provenienza della nonchè la violazione dell'art.
2.1. del contratto di fornitura, essendo stati accertati acquisti di Pt_1
rilevanti quantità di carburanti da fornitori diversi da in violazione dell'obbligo di esclusiva. Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi legittima la risoluzione dei contratti dichiarata dalla parte attrice con propria lettera del 02.04.2015 portata a conoscenza della convenuta.
Gli ulteriori inadempimenti del gestore, in violazione di altri obblighi contrattuali, pur emersi in giudizio, come sopra riportati, devono ritenersi assorbiti ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per la quale assumono rilevanza assorbente le violazioni degli obblighi cui il contratto espreSAmente ricollega tale effetto.
Tenuto conto degli illustrati principi in tema di collegamento negoziale nonché dell'espreSA pattuizione inserita nell'art. 14.2 del contratto di comodato (in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del contratto di fornitura dei prodotti petroliferi anche il presente contratto si risolverà automaticamente ai sensi dello stesso art. 1456 c.c., secondo comma, e viceversa), nonché della citata legislazione speciale che disciplina la distribuzione dei prodotti petroliferi, deve dunque essere dichiarata l'intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto di comodato del
25.11.2004, dei successivi atti modificativi del 16.08.2005 e del 08.03.2012 e del contratto di fornitura in esclusiva del 30.11.2004.
In punto di diritto deve osservarsi che la risoluzione del contratto per inadempimento legittima la parte non inadempiente a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, dei quali deve offrire prova in ordine all'an, al quantum ed al nesso causale. Deve, tuttavia, rilevarsi che l'art. 1382 c.c. consente alle parti di inserire nel contratto una c.d. clausola penale, con la quale si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il contraente inadempiente è tenuto ad una determinata prestazione, che ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promeSA ed esonerare il creditore dalla prova del danno, a meno che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, per il quale varranno invece gli ordinari principi in tema di onere della prova.
Nel caso di specie, nel contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti del 30.11.2004 le parti hanno inserito una clausola penale all'art. 9), stabilendo che, nel caso di violazione dell'impegno di acquisto in esclusiva, il gesotre si impegna a corrispondere alla , salvo il diritto Pt_1 ai maggiori danni, in relazione ai carburanti “un importo pari al doppio dello sconto riconosciuto al gestore per ogni litro acquistato in violazione dell'impegno di esclusiva” e per i lubirifcanti un importo di Euro 20.000,00.
18 Proprio al fine di quantificare l'importo della penale sulla base dei parametri fiSAti dal contratto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con l'ausilio del Dott. . Il consulente, pur Persona_2
avendo verificato che dal “Registro di carico e scarico per le stazioni di servizio e i distributori di carburante ad imposta assolta” prodotta dalla parte convenuta, relativo agli anni compresi tra il
2005 e il 2015, risultano annotati acquisti di carburante da fornitori diversi da Parte_1
negli anni 2014 e 2015, non è stato tuttavia in grado di calcolare l'importo dovuto a titolo di penale macando nel fascicolo la documentazione da cui evincere lo “sconto” riconosciuto al gestore, così come stabilito dall'art. 9 del contratto di fornitura.
Il consulente ha, infatti, chiarito che “Riguardo la penale di cui alla lettera a) dell'art.9, nel corso della seduta di inizio operazioni peritali del 26.2.2024 (doc.3), sia la che la SI.ra Pt_1 CP_2
hanno convenuto che per “sconto” deve intendersi il differenziale tra il prezzo di vendita
[...]
conSIliato al Gestore da praticare al pubblico e il prezzo di acquisto praticato dalla compagnia al
Gestore [...] Al fine dell'implementazione della formula e quindi del calcolo della penale è neceSArio che siano conoscibili entrambe le grandezze intereSAte: litri acquistati in violazione dell'esclusiva e lo “sconto” (o margine di guadagno) riconosciuto al gestore. I litri acquistati in violazione del diritto di esclusiva sono stati quantificati nel paragrafo precedente attraverso
l'analisi del registro di carico e scarico. Lo “sconto” non è invece determinabile mancando nel fascicolo la documentazione da cui evincere tale grandezza”.
Riguardo a tale problematica deve ribadirsi l'inammissiblità della produzione documentale offerta dall'attrice dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art 183 c.p.c.; devono essere rigettate le contestazioni mosse dall'attrice in ordine all'utilizzabilità da parte del consulente di documenti non prodotti in giudizio entro i termini di preclusione fiSAti dal c.p.c., ritenendosi non applicabile al caso di specie l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di CaSAzione citato dall'attore, riferito a controversia in materia bancaria ed alla relativa consulenza tecnica di tipo contabile, che ha una sua specifica disciplina nell'ambito del c.p.c.
Ed invero si ritiene, di non potersi discostare dal consolidato orientamento giurispridenziale che afferma che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio (“Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento neceSArio per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti” cfr
Cass. civ. n. 12921/2015).
Nel caso di specie, la clausola penale fa espresso riferimento all'importo dello sconto applicato al gestore ai fini della quantificazione della somma dovuta per l'ipotesi di violazione dell'impegno di acquisto di carburanti in esclusiva, pertanto la parte attrice che ha agito in giudizio facendo valere
19 l'inadempimento della convenuta e chiedendone la condanna al pagamento della penale, aveva l'onere di produrre in giudizio tutti gli elementi di prova utili e neceSAri per procedere a tale calcolo, secondo i criteri indicate nella clausula di cui ha invocato l'applicazione, trattandosi di documentazione principale afferente ad un presupposto essenziale della domanda risarcitoria proposta. Non può consentirsi alla consulenza tecnica di colmare le carenze probatorie delle parti e supplire alle decadenze nelle quali sono incorse per lo spirare dei termini entro i quali avrebbero dovuto procedere al deposito dei documenti. Né può ritenersi applicabile al caso di specie la normativa in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto specificamente dettata per le controversie giuslavoristiche ed in relazione ai poteri d'ufficio esercitabili dal giudice del lavoro.
Per dette motivazioni non vi sono elementi per determinare l'importo della penale ai sensi dell'art. 9 lettera a) del contratto di fornitura e pertanto la relativa domanda non può essere accolta.
In relazione alla penale fiSAta dalla lettera b) del medesimo articolo relativa alla violazione dell'impegno di esclusiva per l'acquisto di lubrificanti, il ctu ha accertato che “Dall'esame dei registri UTF per l'anno 2014/2015 in atti nonché alle chiusure riepilogative delle medesime annualità trasmesse dall' non risultano acquisti di lubrificanti (né da Controparte_12 fornitori diversi, né da ). Non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della penale Pt_1 in questione”.
Deve, da ultimo, osservarsi che benchè il suddetto articolo 9 faccia salva, in ipotesi, la possibilità per Esso di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti, oltre a quanto stabilito a titolo di penale, in concreto tali eventuali ulteriori danni non risultano provati.
Infatti, benchè l'attrice lamenti di aver subito anche un danno da dispersione dell'avviamento, perdita di clienti oltre che un danno all'immagine e alla reputazione, non supporta tali affermazioni con idonei strumenti probatori alla cui carenza non è possibile sopperire con la richiesta pronuncia in via equitativa, in quanto quest'ultima presuppone che comunque di un danno sia stata accertata l'esistenza.
Per le suddette motivazioni nessuna somma a titolo di penale e/o di ulteoriori danni può essere riconosciuta a per la violazione dell'impegno di esclusiva di cui al contratto di fornitura del Pt_1
30.11.2004.
Deve, infine, essere rilevato che le parti inserivano una clausola penale anche nel contratto di comodato del punto vendita, il quale all'art. 15 rubricato “Riconsegna del punto di vendita” dispone che: “Alla scadenza del contratto o in caso di sua anticipata risoluzione per qualsiasi motivo, il
Gestore dovrà riconsegnare alla ESSO il Punto di vendita libero da persone e cose e completo di tutte le attrezzature dalla steSA ricevute. La riconsegna dovrà avvenire nel giorno e nell'ora indicata nella raccomandata A.R. inviata dalla e non potrà essere ritardata per alcun motivo o ragione. Pt_1
Il Gestore, fermo restando ogni suo eventuale diritto da farsi valere in separata sede, non potrà
20 opporre eccezioni né esperire azioni al fine di evitare o ritardare la consegna” e all'art. 16 “Penale per ritardata consegna” stabilisce che: “Qualora il Punto di Vendita e le attrezzature relative non fossero puntualmente riconsegnate ai sensi dell'art. 15, il Gestore sarà tenuto a pagare alla Esso una penale fiSA di Euro 7.700,00 (settemilasettecento) nei 15 gg. successivi alla constatazione della mancata riconsegna, salvo ogni diritto al maggior risarcimento dei danni;
per ogni successivo giorno di ritardo nella riconsegna, verrà inoltre riconosciuta una ulteriore penale, pari al 50% della differenza giornaliera tra il prezzo di vendita al pubblico e il prezzo di vendita da parte della Pt_1
dei carburanti al Gestore, calcolata sulla media giornaliera delle vendite di carburanti effettuate negli ultimi tre mesi prima della scadenza”.
E' stato documentalmente provato in giudizio e comunque non contestato ma anzi confermato dalla convenuta che la con nota del 2.4.2015, ha comunicato alla SI.ra Parte_1
la risoluzione del contratto di fornitura, intimando contestualmente il rilascio del Controparte_2
punto vendita per il giorno 13.4.2015 alle ore 11:00. L'effettivo rilascio del punto vendita, però, si è avuto solo il 16.11.2015 con la meSA in esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario da parte della . Pertanto, ai sensi del suddetto articolo 16 sarà dovuto, oltre all'importo di € Pt_1
7.700, una ulteriore penale per ogni giorno compreso tra il 14.4.2015 (primo giorno di ritardo successivo alla data fiSAta per la riconsegna) e il 16.11.2015 (data di effettivo rilascio) e così per complessivi 217 giorni.
Il Dott. consulente incaricato di procedere al calcolo della somma dovuta a titolo di penale Per_2 secondo quanto stabilito dall'art. 16 del contratto di comodato, tenuto conto degli effettivi giorni di ritardo, come sopra determinati, ha indicato l'importo complessivamente dovuto in € 99.048,08.
Con argomentazione chiara, logica e precisa, e dalla quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, il consulente ha chiarito che “Per il computo, occorrerà far riferimento alla media giornaliera delle vendite di carburanti effettuate nel periodo compreso tra l'1.2.2015 e il 12.4.2015 ovvero nei tre mesi precedenti la data di scadenza fiSAta per la riconsegna dell'impianto. In formula: Penale art. 16 = 50% x (prezzo di vendita al pubblico – prezzo di vendita da al Pt_1
Gestore) x litri venduti x 217 gg. + € 7.700,00 ove: - prezzo di vendita al pubblico: è il prezzo medio di vendita al pubblico rilevato nel periodo compreso tra il 1.2.2015 e il 12.4.2015; - prezzo di vendita da al gestore: è il prezzo medio di acquisto di carburante da parte del Gestore Pt_1
rilevato nel periodo compreso tra il 1.2.2015 e il 12.4.2015; - litri venduti: sono i volumi medi giornalieri di vendita di carburanti rilevati nel periodo compreso tra il 1.2.2015 e il 12.4.2015.
Al fine dell'implementazione della formula e quindi del computo della penale è neceSArio che siano determinabili tutte e tre le grandezze intereSAte: prezzo di vendita medio al pubblico, i volumi medi giornalieri di vendita1 e il prezzo di vendita2 medio da al gestore. L'allegato 31 Pt_1
alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice (doc.11) contiene i volumi di vendita
21 giornalieri e i prezzi applicati dal Gestore rilevati nel periodo compreso tra il 10.3.2015 e il
30.04.2015 (quindi di un periodo diverso da quello d'interesse 1.2.2015-12.4.2015). Pur in assenza dei dati completi relativi al trimestre di riferimento, lo scrivente ausiliario ritiene comunque opportuno procedere al calcolo dei valori mediani considerando i dati dell'intervallo temporale
10.3.2015 – 12.4.2015 comunque compreso nel più ampio periodo 1.2.2015 – 12.4.2015. Sulla base di tali dati, il volume medio giornaliero di vendita è pari a 3.130,97 litri di carburante mentre il prezzo di vendita medio al pubblico è pari a € 1,478 (doc.12).
Per quanto attiene il prezzo di vendita medio da al gestore, nel periodo compreso tra il Pt_1
1.2.2015 e il 12.4.2015 risultano in atti soltanto due acquisti di carburante documentati dalla
Fattura n. 40032913 del 11.2.2015 (doc.13) e della Fattura n. 40041267 del 21.2.2015 (doc.14).
Sulla base di tali dati, il prezzo di vendita medio da Esso al Gestore è pari a € 1,2091 (doc.15).
Implementando la formula, si ottiene l'importo della penale di cui all'art.16: Penale art. 16 = 50%
x (prezzo di vendita al pubblico – prezzo di vendita da al Gestore) x litri venduti x 217 gg. + € Pt_1
7.700,00 Penale art. 16 = 50% x (€ 1,478 – € 1,2091) x 3.130,97 x 217 gg. + € 7,700,00 art. Pt_2
16 = € 91.348,08 + € 7.700,00 = € 99.048,08”.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda, come richiesti;
non è invece dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Deve, infine, osservarsi che parte attrice non ha allegato, prodotto o dato prova della sussistenza di eventuali maggiori danni, del nesso causale e del loro esatte ammontare, dei quali la clausola penale faceva salva la risarcibilità.
In ordine al richiesto ordine di rilascio del punto vendita deve rilevarsi che il provvedimento di sequestro giudiziario, avendo natura cautelare, è destinato ad essere sostituito dalla definitiva pronuncia sul merito della controversia. La finalità del sequestro giudiziario, infatti, è quella di garantire che determinati beni siano conservati e resi indisponibili per il tempo neceSArio alla definizione della controversia e all'eventuale soddisfacimento dei diritti vantati dall'attore, mediante l'apposizione di uno specifico vincolo. Ne consegue che con la sentenza che definisce il giudizio di merito, accertando e dichiarando l'intervenuta risoluzione del contratto, come nel caso di specie, dovrà anche essere disposto il rilascio del bene che ne costituiva l'oggetto, previa revoca del provvedimento di sequestro.
Nel caso di specie sia l'attrice che la terza intervenuta hanno Parte_1 CP_4
chiesto disporsi in proprio favore il rilascio del punto vendita di Cassino Corso della Repubblica n.
139.
A tale riguardo deve osservarsi che è intervenuta nel presente giudizio ai sensi CP_4
dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso, senza richiesta di estromissione di Controparte_13
22 In tali ipotesi la norma prevede che il processo continua tra le parti originarie, a meno che l'alienante non sia estromesso, con facoltà del successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio ad adiuvandum della posizione del proprio dante causa, senza però poter proporre autonome domande, in quanto, in ogni caso, la sentenza pronunciata tra le parti origimarie spiega effetti anche nei suoi confronti.
Per detti motivi la domanda di di rilascio del punto vendita in suo favore deve CP_14
ritenersi inammissibile in quanto nuova e diversa rispetto alla richiesta della di rilascio del Pt_1
punto vendita in suo favore, che merita, invece, accoglimento.
Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di inadempimento e la consequenziale domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalla convenuta, mancando in atti qualsiasi prova dell'eccepito inadempimento della ai propri obblighi contrattuali e nello specifico Parte_1
agli obblighi di buona fede e correttezza, così come lamentato dalla convenuta. Deve, infatti, rilevarsi che in applicazione del contratto di fornitura del 30.11.2004 legittimamente ha Pt_1
richiesto alla convenuta di procedere a rifornimenti di carburante non inferiori a 15000 Lt, trattandosi di obbligo espreSAmente assunto dal gestore, a nulla valendo la circostanza che alcune volte avesse consentito rifornimenti di quantità inferiori, non potendo certo detto Pt_1
comportamento avere efficacia modificativa del contratto scritto né estintiva dell'obbligo assunto dalla convenuta. Né può ritenersi sussistente il reclamato danno all'immagine della convenuta asseritamente causato dalle note inviate dall'attrice agli enti preposti, trattandosi di atti amministrativi dovuti, tenuto conto della speciale normativa disciplinante il commercio di carburanti.
In ordine alle richieste istruttorie reiterate da parte convenuta, deve confermarsi l'inammissibilità e irrilevanza della prova testimoniale sui capitoli indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in quanto formulati in modo generico, in parte relativi a circostanze nuove non dedotte in giudizio entro il termine di preclusione della prima memoria ex art. 183 c.p.c. (capitoli da 1 a 5) ed in parte non rilevanti ai fini del decidere (capitoli da 6 a 13).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del convenuto e del terzo intervenuto con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (da 52.000,01 euro a 260.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Anche per la fase cautelare – sequestro giudiziario le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
Le spese di entrambe le consulenze tecniche disposte vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
23 Il Tri bunal e di C assi no, P rim a S ezione Ci vile, definiti vament e pronunziando sull a controversia r.g.n. 4516/2015 , com e innanzi propost a, così provvede:
1- accerta e dichiara intervenuta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. del
“contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” del 25.11.2004, del successivo “atto modificativo di contratto di cessione in uso gratuito di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” del 16.08.2005, del successivo “atto modificativo di contratto di cessione in uso gratuito di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” 08.03.2012 e del “contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti” del 30.11.2004, per inadempimento della , in persona della Controparte_3
titolare ; Controparte_2
2- in accoglimento della domanda proposta nel merito da revoca il sequestro Parte_1
giudiziario del punto di vendita di carburanti corrente in Cassino, Corso della Repubblica n.
139 disposto dal Tribunale di Cassino, Dr. Sordi, con provvedimento del 14.10.2015 depositato in cancelleria il 15.10.2015 nel procedimento R.G. n. 2344/2015 e condanna in via definitiva la convenuta al definitivo rilascio del suddetto punto vendita in favore di
Parte_1
3- condanna parte convenuta a pagare in favore di la somma complessiva di Parte_1
€ 99.048,08 a titolo di penale per ritardata riconsegna del punto vendita, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
4- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
5- condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro Parte_1
560,40 per spese ed euro 14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
6- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio cautelare in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro Parte_1
286,00 per spese ed euro 6.637,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
7- condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro CP_4
14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
8- pone le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio a carico della parte convenuta soccombente.
Cassino 05.03.2025
24 Il giudice dot t.SA S ara Lanzett a
25 pagina 26 di 26
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4516/2015
Oggi 5 marzo 2025 alle ore 13.30 innanzi alla dott.SA Sara Lanzetta, sono comparsi:
per parte attrice è presente l'avv.to ND De RI anche in sostituzione dell'avv.to LE
OM il quale si riporta alla comparsa conclusionale depositata in atti insistendo per tutte le istanze e le conclusioni formulate in atti;
per è presente l'avv.to Mario Panebianco il quale si riporta a tutte le difese ed istanze in atti CP_1 ed in particolare alla conclusionale depositata;
per è presente l'avv.to Chistian Franchitti il quale si riporta a tutte le difese ed Controparte_2 istanze in atti ed in particolare alla conclusionale depositata;
a questo punto il giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.
Terminata la discussione il giudice invita le parti a precisare le conclusioni
L'avv.to De RI conclude come in atti.
L'avv.to Panebianco conclude come in atti
L'avv.to Franchitti conclude come in atti e si riporta alle conclusione contenute nelle note conclusionali.
Il Giudice preso atto di quanto sopra si ritira in camera di conSIlio.
Successivamente all'esito della camera di conSIlio il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dando pubblica lettura in udienza dell'allegata sentenza.
Il Giudice
dott.SA Sara Lanzetta
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
Il giudi ce dott. SA Sara Lanzett a nel procedim ento r.g. n. 4516/201 5 avent e ad oggett o: azione di risol uzi one del contratto di comodat o e di fornitura c arburanti ha pronunziat o l a seguent e
SENTENZ A
TRA
c. f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti LE OM e ND De RI ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Castelliri (Fr) alla Via Santa Maria Salomè n. 7
ATTORE
E
(c. f. ), in proprio e nella qualità di Controparte_2 C.F._1 titolare della ditta , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
Christian Franchitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino alla Via degli Eroi n. 12
CO NVE NUT A
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Panebianco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Vito Fornari n. 4
TERZA INTERVENIENTE VOLONTARIA
CONCLUS IONI: come da at ti introdutt i v i e da verbal e d'ud i enza del 05.03.202 5
MOTI VI DELL A DECISIO NE
2 Il fatto
La società ha cit at o in gi udi zio i n propri o e i n Parte_1 Controparte_2
qualità di tit ol are dell a ditt a individual e , Controparte_3
deducendo: che con ri corso ex art. 700 c.p.c . o in subordine ex art . 670 n. 1 cpc ante caus am , la adiva il Tribunale di Cassino per ottenere l'immediata riconsegn a o, in Pt_1
subordi ne, il s equestro giudizi ario del propri o impi anto di dist ribuzione di carburanti sito in C assi no, Cors o dell a Repubbli ca n. 139, d a part e dell a SI.ra
, qual e gest ore del suddetto punto vendit a, avendo l a ri solto Controparte_2 Pt_1
o avendo com unque es erci t ato il recesso dai contratti di concessi one in com odato dell'area e di fornitura in esclusiva di carburante;
che con ordinanza del 15.10.2015 il Tri bunal e di C assi no accogli eva la dom anda della e disponeva il sequestro giudiziario dell'impianto, Parte_1 nominando custode la società medesima e fiSAndo termine per l'introduzione del giudi zio di merit o;
che l a i ntr oduceva, pertant o, l a p resente causa di merit o;
Controparte_5
che l a aveva concesso all a Controparte_6 Controparte_3
l'uso gratuito di un proprio impianto di distribuzione carburanti sito in Cassino,
Corso dell a R epubblica n. 139, con contratt o di com odato pet roli fero del
25.11.2004, parzi al m ent e m odi fi cat o con successi vo accordo dell '8.03.2012; che abbinato a t al e accordo vi era, com e p er prassi, anche un contratto di fornit ura in esclusi va di carburant e e lubri fi c anti del 30.11.2004; che i n base ai suddetti accordi la si g.ra si era i mpegnata a gest ire il CP_2
punto vendit a acquist ando carburant e in via esclusiva dall a Com pagni a e conducendo l'impianto nel modo più diligente possibile;
che a partire dal 2013 il gest ore s i è reso inade m pi ent e all e obbligazi oni assunt e i n quanto: ha t enuto l'impi anto compl et ament e chiuso per al cuni gi orni s enza preavviso;
non ha rispettato gli orari di a pertura al pubbli co in vari giorni t ra sett embre 2014 e gennaio 2015; ha t enut o chi uso l'im pi anto per insuffi ci enza del prodott o i n dat a 19 e 29.9.2014, 3 -8-23.10.2014 e i n m olti altri giorni precedenti;
ha ripet ut am ent e di satt es o l'obbli go di trasm ettere un det erm inato num ero di info rm ative all a Soci età ci rca i prezzi prati cati dai di stri butori nell e vi ci nanze dell'impianto gestito;
ha posto in essere 3 dirot tamenti delle forniture in 6 mesi
(luglio 2014, novem bre 2014 e gennaio 2015), con conseguente aggravio di costi di trasporto a carico di;
ha im pedito all a societ à di effett uare i cont roll i Pt_1
3 periodici cui sono s ottoposti tutti gl i i mpianti di dist ribuzione a m archio , Pt_1 volti a garantire la qualità e sicurezza del prodotto e dell'ambiente; ha ridotto gli ordi nativi di carburante al di sott o del li mite con t rattualm ent e stabil it o;
ha det ratt o il valore dei buoni carburant e ri cevuti in pagam ento dai cli e nti dall 'im port o dovut o dal gestore a per il pagamento dell e forni ture;
non ha più effettuat o Pt_1
ordi ni di carburante dal 28.2.2015, i nterrompendo di fatt o il rapporto cont ratt ual e con l a;
ha t r asgredito il cont enut o dell a com uni cazi one di sospensi va spedit a Pt_1 all'UTF, laddove dapprima ha dichiarato che intendeva chiudere il punto vendita dal 2 al 12.2.2015 e poi lo ha ri aperto al pubbl ico nella giornat a del 11.2.2015; ha viol ato l'obbli go di es cl usiva i n più occasioni, ri fornendosi da altre compagni e petrolifere, sia prima che dopo l'oscuramento dei marchi;
in data 11.3.2015 ha oscurato i segni disti ntivi della;
Pt_1
che, pertanto, con nota del 2.4.2015, com uni cava la ri soluzione del cont ratt o Pt_1
di fornit ura, del contratto di com odato e di ogni alt ro cont ratto ad esso connes so, coll egat o o access ori o , cont est ualment e i ntimando il pagam ento dell a penal e di cui all'art. 9 del contratto di fornitura ed il rilascio del punto ve ndita;
che il gestore rifiutava la riconsegna dell'impianto, invocando perdura nti e gravi inadem pi enze dell a s oci et à ; che pertanto Esso comuni cava alle com pet enti Aut orità la “meSA i n sospensiva” dell'autorizzazione petrolifera e l'avvenuta risoluzione de i contratti;
che l'occupazione abusiva e l'u tilizzazione illegittima dell'impianto continuavano fino al 4.11.2015, data in cui l'ex gestore rilasciava l'immobile a seguito dell'ordinanza di sequestro;
Ha concluso chiedendo “1) in via prel imi nare, conf ermar e l 'ordinanza di sequestro giudi ziar i o ant e caus am ex art. 670 n. 1), c.p.c. e meSA il 15.10.2015 dal Tri bunale Civile di Cass ino, Dott. G. Sordi , R.G. n. 2344/ 2015; 2) N el merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della SI.ra CP_2
i n propri o e in qualità di tit olare dell a Ditta Esso Servi ce di
[...] CP_2 nell'esecuzione dei contratti intercorsi con la
[...] Controparte_7 relativamente all'impianto di distribuzione di carburanti sito in Cassino (Fr),
Corso del la Repu bbl ica, n. 139, per t utt e l e ragioni indicate in narrati va;
3) Per
l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione ex art. 1456 c.c.
e/o del recesso da parte del la in persona del l egale rapp.t e Parte_1
pro -tempore, in rel az ione a tutti i contratti stipulati dall 'attri ce con la si g.r a
, precis ament e indicat i sub docc. 5, 6 e 7, nonché ogni altr o Controparte_2
4 accordo o contratt o a essi connesso, collegato o accessorio;
4) In subordine rispetto al punt o 3), s empr e per quant o esposto i n part e moti va , per l 'eff etto, risol vere ex artt. 1453 e 1455 c.c. i contratti indicati al punto precedent e per grave inadempiment o da part e della si g.ra , in propri o e i n Controparte_2
qualit à di tit olar e della Di tta Esso Service di IZ a MA;
5) Condannar e la SI.ra , al definitivo rilascio immediato dell'impianto di Controparte_2
distri buzi one di car buranti sito in Cassi no (FR), C orso del l a Repubblica, n. 139, meglio identifi cat o nei contratti sub docc. 5 e 6, in f avore della Ess o It aliana
S.r.l ., in pers ona del legal e rapp.t e pro t empore;
6) Condannare la Si g.ra CP_2
in pr opr io e in qualit à di tit ol are del la Di tta Esso
[...] Controparte_3
al pagament o in favore della in persona del leg al e
[...] Parte_1
rapp.te p.t. delle s eguenti somme : (i ) penale per vi olazi one del l'obbli go di esclusiva ex art . 9 del Contr atto di f orni tura, oltre int eressi legali e ri valutazione monetaria, a far dat a dalla mess a i n mora – o comunque dalla maturazi one del credit o – si no all'ef fetti vo soddisfo nell a misura che sarà acclarata in corso di causa, anche a mezz o CTU;
(ii ) penal e per la ritardat a ri consegna dell 'i mpianto, ex art . 16 del C ontratt o di comodat o, olt re int eressi l egali e ri val utazione monetaria, a far dat a dal 13 .4.2015 – o comunque dalla mat urazi one del credit o – sino all'effettivo soddisfo, nella somma che verrà acclarata in corso di causa, anche a seguito di C TU;
(iii ) ri sarci ment o di ogni ult eriore danno, anche arrecat o all'immagine e alla reputazione commerci ale della nonché del Parte_1 danno da dispersione dell'avviament o commerciale e da perdita della clientela, nell a misura che s arà rit enuta di giusti zia, il t utto da det erminarsi anche i n vi a equitati va;
7) Con vi ttoria di spes e e compet enze d i lit e, olt re spese generali (1% ),
IVA e CPA come per legge, del present e giudi zio e del procediment o caut el are n.
R.G. 2344/ 2015 del Tribunal e Ci vil e di Cassino”.
Si è costituita in giudizi o , i n propri o e nel la qualit à di titolare Controparte_2
dell a dit ta , i mpugnando e cont est ando l a Controparte_3
dom anda att orea e deducendo: che l'impianto di distribuzione per cui è causa è stato gestito dalla famiglia sin dal 1978, s enza al cuna cont est azione da parte di .l .; CP_2 Controparte_6 che a partire dall'inverno 2014 la per il tramite della propria Parte_1
Territory Manger (Dott . E. ) ha im post o limiti e condi zioni CP_8
contrattualm ente non previst e che hanno messo in gravissim a diffi colt à l a gestione dell'impianto da parte della convenuta;
5 che, in part icolare, la . ha pret eso ordinativi di carburant e di Controparte_6
alm eno 15.000 lit ri non amm ett endone i n misura i nferiore benchè non vi foss e al cun accordo che prevedess e t al e sogli a ed im pedendo al contem po al la s i g.ra di adeguare l e proprie ri chiest e all e effettive eSIenze di m ercato , così CP_2
com e sem pre fatto in pass ato;
che a segui to dell e pressioni subit e dall a Territory Manager, l a si g.ra ha CP_2
invi ato due not e al capo area com petent e della per un Controparte_9
com ponim ento bonario dell a controversia, ri maste tutt avi a pri ve di riscontro;
che, anzi, è stato preclus o all a SI.ra di fare ordinat ivi inferi ori a 15.000 CP_2
litri imponendo l a s ogli a pret es a sul portal e web della soci et à (CS - on l ine) unico utilizzabile per i rifornimenti, cui è seguito l'oscuramento del suddetto portale, che ha defi nitivam ente preclus o all a convenuta di effett uare qualsiasi ordi ne;
che, inolt re, in dat a 02.04.2015 l a ha com uni cat o la risol uzione Parte_1
del contratt o l am ent ando una seri e di inade mpim enti riferiti ad asserit e pregresse condott e m ai oggetto di contestazi one;
che si no all a ricons egna i l punto vendi ta è st ato efficiente e funzi onale ed è sempre stat o m ess o a disposi zione dell a , tant'è che sono stat i Controparte_10
regol arment e effettuati i cont roll i di m anutenzi one e sicurezza;
che la copia del contratto di fornitura depositato dall'attrice è contraffatto e mai intercorso tra l e part i;
che infat ti i l docum ento prodotto reca l a sot toscri zione solo nell 'ultim a pagi na ed
è pal esem ent e alterata , m entre tutti gli alt ri accordi int er corsi t ra le p arti sono stati sot to s critti pagina per pagi na;
non reca al cuna at testazi one di regi strazione presso l a com pet ente Agenzi a dell e Ent rat e;
che p arte att ri ce s osti ene che i l cont rat to di forni tura (contestat o) sarebbe coll egat o al contratt o di comodat o, m a il cont ratto di comodato è st at o modi fi cato due volt e, il 16.8.2015 e il 8.3.2015, mentre la st eSA cosa non è avvenuta per il contratto di forn itura;
i regist ri di carico e s cari co prodotti mostrano che è st at a ordinata e consegnat a merce quasi sem pre al di s otto della sogl ia;
che la non ha mai prodotto l'or iginale del contratto contestato, Controparte_6
deposit ato uni camente i n copi a , di cui, pertanto , ne contesta l a conformit à all'originale ed in ogni caso nega di avere mai apposto la pro pria sottoscrizione sul docum ento cont estat o;
che, i n ogni cas o, il contratto sarebbe p ri vo di effetti i n quant o recante l a scadenza
6 del 30 .11.2010 e non sarebbe stato rinnovato;
che sussist e una condot ta dell a contrari a alle regol e di Controparte_11
corrett ezza e buona fede;
che l'attrice ha posto in essere un abuso del diritto arrivando ad invocare la risol uzione di diri tto del rappo rto cont rat tu al e;
che, olt re al ri spetto del pri nc ipio di economi cit à dell a pr op ri a atti vit à, sussist e i n capo all a SI.ra un vero e proprio obbli go a t enere aperto i l Controparte_2
punto vendit a impost o dall e di sposi zioni di cui all a L.R. Lazi o n. 08/ 01; che i n tutti i precedenti anni nessuna cont est azi one era m ai st ata effettuat a nei confront i dell 'operat o dell a si g.ra ; CP_2
che l e asserite inadempi enze l am ent at e dall a sono prive di Controparte_6
fondam ento;
che i n ordi ne alla dom anda di pa gam ento dell ' att rice per i profili inerent i l a dispersione dell'avviamento, la perdita di clientela, il danno all'immagine ed alla reput azione commercial e, t ali voci di dann o sono del t utto inesistenti;
che le violazioni poste in essere dall'attrice unit amente alla condotta (permanente) tenuta com port ano una pronu nci a di risoluzi one in capo alla st eSA ex art . 1455
c.c. o ex art. 1463 c.c.; che non ri corre al cun pres upposto t al e da l egittim are una pronunci a di risol uzione favorevol e all a società att ri ce;
ch e non suss ist ono l e condi zi oni di appl i cabilit à dell a cl ausol a risolut iva espress a ex art. 1456 c.c. ; che, infine, la domanda di recesso svolta dall'attrice non può trovare accoglimento ril evandosi i ncompat ibile con gli alt ri r im edi ri solut ivi i nvocat i;
ch e l a rilevanza dell 'inadempi mento dell a nonché la condotta Controparte_6
da quest a tenut a, l egitt imano da part e della conve nut a la ri ch i esta di retta ad ottenere il ri sarcim ento di tutti i danni subiti .
Ha concluso chiedendo: “in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimeno del tentativo di mediazione ex art. 5, legge 28/10 così come argomentato nella narrativa del presente atto;
in via principale, rigettare tutte le domande spiegate dalla società attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto che qui abbiansi integralmente riportate e trascritte;
in via riconvenzionale: a) accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di fornitura carburanti (allegato n. 7 produzione parte attrice) così come argomentato, documentato e dimostrato nella narrativa del presente atto
e/o comunque, nella denegata ipotesi di ritenuta esistenza dell'accordo, rilevare e dichiarare
7 ceSAti tutti i suoi obblighi, così come in atti esposto e dedotto;
b) rilevare e dichiarare la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso per causa imputabile alla così Parte_1
come argomentato nella narrativa del presente atto;
c) accertare e dichiarare la carenza dei presupposti per una pronuncia di risoluzione in favore della nonchè Parte_1
l'inapplicabilità/inoperatività della clausola risolutiva espreSA;
d) per l'effetto, condannare la società attrice al risarcimento in favore della convenuta di tutti i danni subiti e ciò per i motivi esposti, documentati e motivati nella narrativa del presente atto;
danni che vengono quantificati in euro 557.785,00 (cinquecentocinquantasettemilasettecentottantacinque/00) e/o – in caso di diversa adozione di parametri di riferimento – nella misura di E. 300.883,00
(trecentomilaottocentottantatrè), così come argomentato nella narrativa del presente atto e/o comunque, in altra misura, determinata anche secondo equità, che verrà ritenuta di giustizia dall'adito Giudice;
e) in ogni caso, condannare la al risarcimento dei danni Parte_1 all'immagine che si quantificano nella misura di E. 50.000,00 (cinquantamila/00) – così come argomentato nella narrativa del presente atto – e/o in altra misura, determinata anche secondo equità, che verrà ritenuta di giustizia”. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con le prime memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice, preso atto della domanda riconvenzionale della convenuta, così modificava le proprie conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adìto, contrariis rejectis:1) In via preliminare, confermare l'ordinanza di sequestro giudiziario ante causam ex art. 670, n. 1), c.p.c. emeSA il 15.10.2015 dal Tribunale Civile di
Cassino, Dott. G. Sordi, R.G. n. 2344/2015; 2) Nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della SI.ra , in proprio e in qualità di titolare della Ditta Esso Controparte_2
Service di nell'esecuzione dei contratti intercorsi con la Controparte_2 Parte_1
relativamente all'impianto di distribuzione di carburanti sito in Cassino (FR), Corso della
Repubblica, Km 139, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione ex art. 1456 c.c. e/o del recesso da parte della
[...]
in persona del legale rapp.te pro-tempore, in relazione a tutti i contratti stipulati Parte_1 dall'attrice con la SI.ra , in proprio e in qualità di titolare della Ditta Controparte_2 [...]
, precisamente indicati sub docc. 5, 6 e 7, nonché ogni altro accordo o Controparte_3
contratto ad essi connesso, collegato o accessorio;
4) In subordine rispetto al punto 3), sempre per quanto esposto in parte motiva, per l'effetto, risolvere ex artt. 1453 e 1455 c.c. i contratti indicati al punto precedente per grave inadempimento da parte della SI.ra , in proprio e in Controparte_2
qualità di titolare della
Ditta Esso Service di IZa MA;
5) Condannare la SI.ra , in proprio e Controparte_2
in qualità di titolare della Ditta Esso Service di , al definitivo rilascio immediato Controparte_2 dell'impianto di distribuzione di carburanti sito in Cassino (FR), Corso della Repubblica, Km 139,
8 meglio identificato nei contratti sub docc. 5 e 6, in favore della in persona del Parte_1
legale rapp.te pro-tempore; 6) Condannare la SI.ra , in proprio e in qualità di Controparte_2
titolare della Ditta di , al pagamento in favore della CP_3 Controparte_2 Parte_1
in persona del legale rapp.te pro tempore della seguenti somme: (i) penale per la violazione
[...] dell'obbligo di esclusiva ex art. 9 del Contratto di fornitura, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a far data dalla meSA in mora – o comunque dalla maturazione del credito - sino all'effettivo soddisfo nella misura che sarà acclarata in corso di causa, anche a mezzo di CTU;
(ii) penale per la ritardata riconsegna dell'impianto, ex art. 16 del Contratto di comodato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a far data dal 13.4.2015 - o comunque dalla maturazione del credito - sino all'effettivo soddisfo, nella somma che verrà acclarata in corso di causa, anche a seguito di CTU;
(iii) risarcimento di ogni ulteriore danno, anche arrecato all'immagine e alla reputazione commerciale della nonché del danno da dispersione Parte_1 dell'avviamento commerciale e da perdita della clientela, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, il tutto da determinarsi anche in via equitativa;
7) In via di eccezione e di domanda riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo in parte, delle conclusioni spiegate dalla convenuta in via riconvenzionale, dichiarare l'eventuale compensazione tra qualunque somma dovuta dalla in persona del l.r.p.t., alla SI.ra Parte_1 CP_2
, in proprio e quale titolare delle ditta e tutte quelle
[...] Controparte_3 effettivamente dovute da quest'ultima alla in persona del l.r.p.t., come richieste Parte_1
e motivate nell'atto di citazione;
per l'effetto di quanto sopra, a seconda del saldo, condannare la
SI.ra , in proprio e quale titolare delle ditta , Controparte_2 Controparte_3 al pagamento dell'eventuale differenza in esubero in favore della in persona del Parte_1
l.r.p.t., oppure ridurre conseguentemente l'importo dovuto dalla in virtù della Parte_1
compensazione steSA;
8) Rigettare in ogni caso tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto o in diritto;
9) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge, del presente giudizio e del procedimento cautelare n. R.G. 2344/2015 del
Tribunale Civile di Cassino”.
E' intervenuta volontariamente in causa rappresentando di avere rilevato dalla CP_4 [...]
con atto di cessione d'azienda, una serie di impianti di distribuzione carburanti, tra cui Parte_1
quello sito in Cassino (FR) al corso della Repubblica n. 139, in precedenza gestito dalla SI.ra in proprio ed in qualità di titolare della Ditta Esso Service di e Controparte_2 Controparte_2
di essere dunque successore a titolo particolare della nei diritti controversi nel Parte_1
presente procedimento.
Ha aderito integralmente a tutte le difese e richieste spiegate dalla ed ha concluso Parte_1 chiedendo: “1) In via preliminare, confermare l'ordinanza di sequestro giudiziario ante causam ex
9 art.670 n.1 cpc emeSA il 15.10.2015 dal Tribunale Civile di Cassino, dott. G.Sordi, RG
n.2344/2015; 2) Nel merito accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della SI.ra
in proprio ed in qualità di titolare della Ditta Esso Service di Controparte_2 Controparte_2 nell'esecuzione dei contratti intercorso con la reativamente all'impianto di Parte_1
distribuzione di carburanti sito in Cassino (FR) al corso della Repubblica n.139 per tutte le ragioni indicate in narrativa dell'atto di citazione della che ha determinato il presente Parte_1
giudizio; 3) Per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della risoluzione ex art.1456 cc e del recesso da parte della in persona del legale rappr. p.t. in relazione a tutti i Parte_1 contratti stipulati dall'attrice con la SI.ra in proprio ed in qualità di titolare Controparte_2
della Ditta Esso Service di precisamente indicati nei documenti numeri 5,6 e 7 Controparte_2
della produzione di parte della nonché ogni altro accordo o contratto ad esso Parte_1
connesso, collegato o accessorio;
4) In subordine rispetto al punto 3, sempre per quanto esposto in parte motiva dell'atto di citazione della per l'effetto risolvere ex artt.1453 e 1455 Parte_1
cc i contratti indicati al punto precedente per grave inadempimento da parte della SI.ra CP_2
in proprio ed in qualità di titolare della Ditta Esso Service di;
5)
[...] Controparte_2
Condannare la SI.ra in proprio ed in qualità di titolare della Ditta Esso Service Controparte_2
di al definitivo rilascio immediato dell'impianto di distribuzione di carburanti Controparte_2
sito in Cassino al Corso della Repubblica n.139, meglio identificato nei contratti sub doc. 5 e 6 contenuti nella produzione di parte della in favore della , in persona Parte_1 CP_4
del legale rappresentante pro tempore;
6) Condannare la SI.ra in proprio ed in Controparte_2
qualità di titolare della Ditta Esso Service di al pagamento in favore della Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese e competenze di lite”. CP_4
La causa è stata istruita con acquisizione documentale, ctu grafologica, assunzione di prova testimoniale e ctu per il calcolo dell'importo dovuto a titolo di penale.
Le parti hanno prodotto documentazione attestante lo svolgimento del procedimento di mediazione, concluso con esito negativo.
Tanto prem es so , l a dom and a dell'att ri ce è parzi alm ente fondat a e va accolt a nei termini che s eguono .
In punto di diritto, giova premettere che ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all'altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la steSA cosa ricevuta. Il bene concesso in comodato resta di proprietà del comodante, mentre il comodatario ne acquista solo la detenzione. Se non previsto diversamente dalle parti, il comodato è essenzialmente gratuito.
10 Il comodato è un contratto a forma libera: non è quindi richiesta, ai fini della sua validità, alcuna forma scritta, neanche nel caso in cui oggetto del godimento sia un bene immobile ovvero sia prevista una durata superiore a nove anni. Se il contratto di comodato viene stipulato in forma scritta e ha ad oggetto beni immobili deve essere registrato.
Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia;
non adibire la cosa ad uso diverso da quello indicato nel contratto o proprio di eSA, secondo la sua natura;
non concedere a terzi il godimento della cosa, senza il consenso del comodante.
L'inadempimento di tali obblighi legittima il comodante a chiedere immediatamente la restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
Il comodato avente per oggetto la cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione è disciplinato dal d. lgs. n.
32/1998.
Ciò posto, nel caso di specie emerge dalla documentazione in atti che in data 25.11.2004 le parti hanno sottoscritto un contratto di comodato gratuito con il quale la ha ceduto a Parte_1
l'uso dell'impianto di distribuzione di prodotti petroliferi di sua Controparte_3
proprietà sito in Cassino Corso della Repubblica n. 139 per la durata di 6 anni a decorrere dal
01.12.2004 fino al 30.11.2010, rinnovabile automaticamente per ulteriori 6 anni salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata a/r nei primi 6 mesi dell'ultimo anno contrattuale.
Il contratto di comodato risulta registrato in data 25.11.2004 presso l'Agenzia delle Entrare – ufficio di Cassino al n. 1008A serie 3.
Nessuna delle parti ha dedotto che vi sia stata disdetta, anzi il comportamento concludente di entrambe, che hanno continuato spontaneamente a darvi attuazione induce a ritenere che il contratto si sia automaticamente rinnovato per ulteriori 6 anni sino al 30.11.2016.
Successivamente, in data 16.08.2005 le parti hanno sottoscritto un contratto parzialmente modificativo del contratto di comodato con il quale, preso atto della modificazione apportata alla configurazione del punto vendita a seguito di lavori effettuati da , è stato mutato l'oggetto del Pt_1 contratto con l'indicazione delle attrezzature comprese nel punto vendita, senza modificare le altre pattuizioni, delle quali è stata confermata la validità ed efficacia sino alla scadenza del contratto di comodato. Detto contratto risulta registrato in data 23.01.2006 serie 3 n. 87.
Infine, in data 08.03.2012 le parti hanno sottoscritto un ulteriore contratto, anch'esso parzialmente modificativo del precedente contratto di comodato, con il quale è stato modificato l'elenco delle attrezzature petrolifere oggetto di comodato, quale conseguenza dei lavori effettuati dalla , che Pt_1
avevano modificato la configurazione del punto vendita, nonché la consistenza degli impianti, attrezzature e accessori. Anche detto contratto risulta registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n.
5852 serie 3 in data 08.03.2012 (cfr documento allegato n. 6 al fascicolo di parte attrice).
11 Alla luce del documento versato in atti dall'attrice risulta evidente che devono ritenersi infondate ed inconferenti le contestazioni mosse da parte convenuta in ordine alla asserita nullità di tale contratto per omeSA registrazione. Parte attrice ha prodotto l' “atto modificativo di contratto di cessione in uso gratuito di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” del 08.03.2012 sul quale risulta apposto il timbro dell'Agenzia delle Entrate, con relativa indicazione di numero, serie e data della registrazione, del quale non si ha motivo di dubitare e che non risulta essere stato oggetto di alcun tipo di contestazione da parte della convenuta, la quale, a fronte di tale produzione non ha nè dedotto nè prodotto alcun elemento di segno contrario, quali ad esempio una certificazione dell'Agenzia delle Entrate che dichiarasse la mancata registrazione del contratto.
Né diversamente può desumersi dalla perizia depositata in atti dal consulente grafologo, come ritenuto dalla convenuta, in quanto il consulente alla pagina 60 precisa che da informazioni assunte presso l'Agenzia delle Entrate è risultato che “nell'anno 2004, esiste solo un contratto registrato
[…]”; è chiaro che la specificazione dell'anno (2004) in riferimento al quale era stata avanzata la richiesta impedisce, a monte, di ritenere esclusa la registrazione di contratti in anni diversi e successivi, com'è appunto per il contratto del 08.03.2012.
Parte attrice ha, inoltre, prodotto il c.d. “contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti” datato 30.11.2004 sottoscritto da , rispetto al quale quest'ultima ha Controparte_2
asserito di non averlo mai firmato ed ha formalmente disconosciuto che quella apposta sul documento fosse la propria firma. Sul punto, in ragione dell'istanza di verificazione della parte attrice, che ha espreSAmente dichiarato di volersi avvalere del suddetto documento, è stata disposta
CTU grafologica.
La consulente nominata Dr.SA , all'esito delle verifiche svolte, ha depositato Persona_1
elaborato peritale chiaro e preciso, rispetto al quale non vi è motivo di discordare, nel quale ha accertato l'autografia della sottoscrizione apposta da sul contratto di fornitura del Controparte_2
30.11.2004.
La consulente è giunta a tale conclusione dopo un esame attento, chiaro e coerente delle scritture in verifica e in comparazione, che si è sviluppato principalmente attraverso il confronto delle sottoscrizioni apposte in calce a documenti di certa riferibilità e del saggio grafico acquisiti nel contraddittorio delle parti.
Il consulente ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo all'ispezione del contratto in verifica, all'esame dei documenti di comparazione e al relativo confronto, secondo il metodo analitico comparativo su base grafologica prendendo in considerazione non solo l'aspetto formale delle firme, ma anche e soprattutto l'aspetto dinamico della scrittura.
La valutazione tecnica compiuta dal consulente dell'ufficio, coerente con i dati oggettivi desumibili dalla documentazione in atti e frutto di un accurato accertamento condotto con corretti criteri tecnici
12 ed iter logico, merita di essere condivisa in quanto supportata da diffusa e convincente motivazione, non efficacemente contestata dalle parti.
Orbene, occorre, al riguardo, riportare alcuni paSAggi della relazione di Consulenza Tecnica
d'Ufficio (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, anche in risposta ai rilievi formulati dai consulenti di parte: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n.
1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
Preliminarmente si rileva che l'oggetto dell'indagine peritale è costituito dalle sottoscrizioni ad apparente nome “ ” apposte sul ““Contratto Di Fornitura Esclusiva Di Controparte_2
Carburanti E Lubrificanti Del 30.11.2004” e nello specifico da numero 2 firme che sono state indicate dal c.t.u. con le SIle: V1, V2 o “Verifica”.
Il consulente ha rilevato che “le firme in verifica presentano le stesse caratteristiche presenti nelle firme autografe e precisamente: Si rilevano: • SteSA Capacità grafica: la grafia si presenta originale , buona per il grafismo dinamico, presenza di personalizzazioni, le firme sono a volte illeggibili altre intuibili;
• SteSA Impostazione: si sviluppano sviluppandosi verso destra, verso l' alto;
Stesso Tratto: variabile con la presenza di tratti ascendenti ed in arretro più leggeri di quelli discendenti che sono più marcati. • Stesso Movimento: moderato;
• Stessi Allineamenti: irregolari.
• SteSA Curvilineità: prevalenza di curve alla base, qualche angolo;
• SteSA inclinazione: variabile verso destra variando spesso il grado d'inclinazione.
La qualità e la quantità dei riscontri emersi dal confronto tra la firme in verifica e le firme comparative permettono di affermare con certezza che le firme in verifica sono state apposte dalla mano della SInora ”. Controparte_2
Il consulente ha così argomentato “Dallo studio separato delle firme in verifica e delle firme comparative della SInora , e dal successivo confronto con le firme autografe, Controparte_2
sono emersi numerosi e SInificativi elementi di corrispondenza sia tra le caratteristiche generali che tra quelle particolari. Esistono tra le due grafie corrispondenze di stile grafico, di struttura, di rapporti dimensionali, d'inclinazione, di distribuzione della pressione, di modalità esecutive delle singole unità grafiche, che permettono di attribuire le firme in verifica alla steSA mano che ha tracciato le firme autografe di comparazione. L'esecuzione del tracciato, ha messo ancora di più in evidenza le caratteristiche grafiche proprie dello scrivente che emergono anche da piccoli segni che fanno parte della sua normale gestualità grafica e proprio per questo difficilmente sopprimibili, come il tratto finale o le iniziali”. Rispondendo al quesito formulato ha, dunque,
13 concluso “Le firme “V1,V2,” presenti sul Doc.1 “Contratto Di Fornitura Esclusiva Di Carburanti
E Lubrificanti Del 30.11.2004”, sono state apposte dalla mano della SInora CP_2
, quindi sono autografe”.
[...]
In risposta alle osservazioni ciritiche di parte convenuta il consulente ha chiarito che le firme autografe utilizzate per la verifica dal consulente di parte “rappresentano alcune delle variabile della SInora , la quale firma in tanti modi diversi. Ma ne basta anche una sola come la CP_2
C21 che mostri le stesse caratteristiche per giungere al giudizio di autografia. Resta da dire che
l'esecuzione del cognome è identico. Il gesto finale è identico” e che in numerose altre firme comparative, analiticamente indicate nella relazione di replica, si riscontra lo stesso modo di eseguire la lettera “P” iniziale del nome come una sorta di chiave di violino, come nelle CP_2
firme in verifica.
Viste, dunque, e fatte proprie le conclusioni della consulente in ordine alla autografia delle sottoscrizioni in verifica, la firma sul contratto di fornitura con obbligo di esclusiva del 30.11.2004 deve ritenersi riconducibile alla convenuta , con conseguente utilizzabilità del Controparte_2
documento ai fini del presente giudizio.
A tale riguardo deve rilevarsi che con il suddetto contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti le parti, dopo avere dato atto della diretta connessione con il contratto di comodato del punto vendita di Cassino Corso della Repubblica 139, hanno concordato che il gestore si impegnava ad acquistare in esclusiva dalla tutto il fabbisogno di carburanti e lubrificanti esitati tramite il Pt_1
punto vendita, impegnandosi altresì ad effettuare ordinativi di carburanti in misura non inferiore a litri 15000 complessivi per ogni consegna, stabilendo una penale nel caso di violazione dell'impegno di esclusiva.
La sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di comodato e il contratto di fornitura è non contestata e pacifica tra le parti, come chiaramente ammesso dalla steSA parte convenuta nella propria comparsa conclusionale, anche se non può accedersi alla tesi per la quale il collegamento varrebbe per l'ipotesi di nullità, che travolgerebbe entrambi i contratti indifferentemente e non invece per l'ipotesi del rinnovo, che, secondo la tesi della convenuta, riguarderebbe unicamente il comodato.
Deve, infatti, osservarsi che in punto di diritto il collegamento negoziale ricorre quando due o più contratti, autonomi e distinti, sono diretti a realizzare un interesse superiore unitario (cd causa in concreto), nel senso che sono parti di un'operazione unitaria, con la conseguenza che la disciplina e le vicende di uno si comunicano all'altro.
In applicazione dei principi generali in tema di interpretazione dei contratti, che impongono di tenere conto di quella che è la volontà delle parti, sia espreSA nelle clausole contrattuali sia con riferimento allo scopo ed all'interesse che le parti intendono perseguire con il contratto, deve
14 affermarsi che il collegamento negoziale esistente tra i due contratti sussiste anche nell'ipotesi di tacito rinnovo del contratto di comodato, cui consegue il tacito rinnovo del contratto di fornitura.
Quest'ultimo, peraltro, all'art. 1 collega espreSAmente la propria durata a quella del suddetto comodato;
ciò in ragione del fatto che in tema di distribuzione di carburanti è la legge steSA a prescrivere, a pena di nullità del rapporto, che il contratto di fornitura di carburante accompagni quello di comodato (art. 1 comma 6, 6 bis e 10 del D. Lgs. n. 32/98).
Nel caso di specie, peraltro, già all'art. 6 del contratto di comodato il gestore si impegnava ad usare il punto vendita e le relative attrezzature per vendere o utilizzare attraverso lo stesso prodotti petroliferi di diretta provenienza ESSO.
Deve, pure, essere rilevato che il contratto di fornitura non necessita di forma scritta, dunque ben poteva essere prorogato anche verbalmente e che l'art. 1 comma 10 del D. Lgs. n. 32/98 prevede che le clausole previste da detto articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
Secondo l'orientamento espresso dalla Corte di CaSAzione (Sez. VI civ. - 3, Ordinanza,
09/03/2018, n. 5684) “Non può escludersi una qualificazione unitaria dell'accordo tra compagnia petrolifera e gestore di impianto per la somministrazione di carburante, essendosi la normativa all'uopo dettata arrestata all'incidenza su alcuni contenuti dell'accordo stesso, senza contrastare, bensì, anzi, in ultima analisi rafforzando il dato che tale accordo non si confina, per così dire, ad essere un negozio riconducibile ai tipi offerti dal codice, oppure una catena di negozi in tal senso tipici, facendone emergere invece una sua "originalità" globale che discende, appunto, dalla causa che per l'intero lo intride e sostiene. Di talché, l'ontologica interdipendenza fra comodato immobiliare, relativo all'immobile e ad ogni attrezzatura fiSA, comodato mobiliare, relativo all'attrezzatura mobile, e somministrazione del carburante, che si concretizza in una finalizzazione reciproca di ognuno di tali profili negoziali rispetto agli altri, implica proprio la creazione di un'unica causa che, pertanto, fonde in un unicum l'esito della volontà negoziale manifestata dalle parti cosi da generare, appunto, un solo contratto atipico, frutto dell'utilizzazione causalmente avvinta di negozi tipici che in esso hanno riversato la loro sostanza al punto di perdere l'originaria
– nel senso pure di tipica - autonomia, onde il contratto di cd. comodato petrolifero risulta un negozio unico”.
Ritenuto, dunque, sussistente il collegamento negoziale tra i due contratti, intesi quale unico contratto di comodato petrolifero, deve affermarsi che al tacito rinnovo del contratto di comodato, dopo la prima scadenza di 6 anni, sia conseguito anche il tacito rinnovo del contratto di fornitura, come peraltro attestato anche dal comportamento concludente di entrambe le parti che hanno continuato a darvi spontaneo adempimento e della steSA convenuta che, anche dopo il 30.11.2010 ha continuato volontariamente e spontaneamente ad acquistare prodotti in esclusiva dalla , Pt_1
15 almeno sino al 2014 (anno dal quale nel registro di carico e scarico risultano rifornimenti da altri fornitori).
Deve osservarsi che parte attrice ha agito in giudizio lamentando il grave inadempimento del gestore rispetto alle obbligazioni assunte sia con il contratto di comodato che con il contratto di esclusiva e per tali motivi ha chiesto dichiararsi la risoluzione di entrambi i contratti, tra loro strettamente collegati.
In subiecta materia non possono non trovare applicazione i principi generali espressi dalla Suprema
Corte in tema di onere della prova dell'inadempimento. Invero, secondo i suddetti principi, al creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni o l'inadempimento incombe solo l'onere di provare la fonte del proprio diritto (contratto o disposizione di legge) ed allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte (e il nesso causale tra la violazione del contratto e i danni), mentre grava sul debitore convenuto l'onere di provare la non imputabilità dell'inadempimento, o dell'inesatto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/01, confermata, tra le altre, da Cass. n. 2387/04 e n. 3373/10). Dall'applicazione di tali principi discende che è onere del convenuto eccepire l'inesistenza del credito azionato, ovvero l'avvenuto adempimento dell'obbligazione.
I principi appena richiamati vanno ulteriormente coordinati con il principio di non contestazione sancito all'art 115 c.p.c. che impone al convenuto di prendere posizione sulle singole circostanze e contestarle specificamente al fine di evitare che, altrimenti, i fatti si ritengano ammessi e provati.
In base ai principi sopra richiamati, che presiedono al riparto dell'onere della prova, spetta dunque a parte attrice fornire la prova del contratto concluso con la convenuta.
Nel caso di specie sono stati prodotti in atti sia il contratto di comodato, del quale la resistente ha confermato la sottoscrizione, sia il contratto di fornitura, la cui firma da parte della resistente deve ritenersi accertata in seguito alla espletata consulenza grafologica, che costituiscono la fonte negoziale dei diritti vantati dalla parte attrice;
l'attrice ha inoltre allegato l'inadempimento della resistente sotto vari profili, rispetto ad entrambi i contratti.
In particolare, è emersa in giudizio la prova dell'intervenuto oscuramento del marchio Pt_1 sull'insegna del punto vendita in violazione dell'art. 5 del contratto di comodato (documentato da fotografie e video e confermato dai testimoni escussi), dei dirottamenti di carburante (attestati dai documenti da 54 e 57 del fascicolo di parte attrice e confermati dalla teste ), dei giorni Testimone_1 di chiusura dell'impianto in violazione dell'art. 12 del contratto di comodato (anche questi attestati dai documenti 43 e 44 di parte attrice e confermati dalla teste ), dell'acquisto di Testimone_1
ordinativi di carburante in misura inferiore a litri 15000 stabiliti nel contratto di fornitura e di violazione dell'impegno di acquistare i carburanti in esclusiva da (cfr registro di carico e Pt_1
scarico).
16 Dal suo canto, la resistente non ha fornito la prova di avere adempiuto alle obbligazioni contrattuali assunte;
al contrario, dalla documentazione versata in atti dalla steSA convenuta è stata accertato che la ha eseguito numerosi rifornimenti da parte di altri fornitori, diversi da , CP_2 Pt_1 violando così l'impegno assunto di rifornirsi in via esclusiva da (cfr registro di carico e scarico Pt_1
– documento allegato n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta).
Deve, inoltre, essere rilevato che, nel caso di specie parte attrice ha dichiarato di avere agito, in via principale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., essendosi avvalsa della facoltà riconosciuta dalle clausole risolutive espresse apposte all'art. 14 del contratto di comodato e all'art. 12 del contratto di fornitura, avendo comunicato con propria lettera raccomandata a/r anticipata via pec la propria volontà di risolvere i contratti a causa dei perduranti inadempimenti del gestore;
lettera che la convenuta conferma espreSAmente di avere ricevuto.
Entrambi i contratti, infatti, contengono una c.d. clausola risolutiva espreSA con la quale, ai sensi dell'art. 1456 c.c., è stato convenuto che, in ipotesi di violazione di determinati obblighi contrattuali, la risoluzione del contratto si verifica di diritto quando la parte dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.
In punto di diritto, allorchè le parti inseriscano nel contratto una clausola risolutiva espreSA, la volontà delle parti nell'indicare l'obbligazione la cui violazione determina la risoluzione si sostituisce al controllo del giudice in ordine alla gravità dell'inadempimento, in quanto la valutazione circa la gravità dell'inadempimento è preventiva e rimeSA alle parti stesse. In tali casi la risoluzione opera automaticamente, al momento in cui la dichiarazione fatta dal contraente non inadempiente perviene a conoscenza del destinatario, trattandosi di dichiarazione unilaterale recettizia.
La clausola risolutiva espreSA, dunque, attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza (Cass. Civ. n. 17693/2018).
Nel caso di specie, l'art. 14 del contratto di comodato attribusice alla la facoltà di avvalersi Pt_1
della clausola risolutiva espreSA in ipotesi di violazione da parte del gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti degli articoli 5 (conduzione del punto vendita e salvaguardia del marchio), 7 (osservanza delle disposizioni legislative e dei regolamenti) e 11 (divieto di cessione e di modifica del punto vendita) del medesimo contratto, mentre il contratto di fornitura all'art. 12 attribuisce alla la medesima facoltà nel caso che il Gestore non adempia esattamente Pt_1
epuntualmente uno qualsiasi degli obblighi contenuti negli articoli 2.1 (Impegno di esclusiva carburanti e lubrificanti), 3 (Divieto di alterazione dei prodotti). 5.2 (Osservanza del prezzo massimo di rivendita dei carburanti), 7 (Osservanza dei termini e modalità di pagamento) e 11.1.
(Violazione di leggi o regolamenti).
17 All'esito del giudizio sono emersi inadempimenti della convenuta degli obblighi rientranti nelle clausole legittimanti la risoluzione espreSA del contratto, in particolare è stata accertata la violazione dell'art. 5 del contratto di comodato attuata mediante l'oscuramento del marchio Pt_1
del punto vendita e dell'art. 6 per aver venduto prodotti petroliferi non di diretta provenienza della nonchè la violazione dell'art.
2.1. del contratto di fornitura, essendo stati accertati acquisti di Pt_1
rilevanti quantità di carburanti da fornitori diversi da in violazione dell'obbligo di esclusiva. Pt_1
Deve, pertanto, ritenersi legittima la risoluzione dei contratti dichiarata dalla parte attrice con propria lettera del 02.04.2015 portata a conoscenza della convenuta.
Gli ulteriori inadempimenti del gestore, in violazione di altri obblighi contrattuali, pur emersi in giudizio, come sopra riportati, devono ritenersi assorbiti ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. per la quale assumono rilevanza assorbente le violazioni degli obblighi cui il contratto espreSAmente ricollega tale effetto.
Tenuto conto degli illustrati principi in tema di collegamento negoziale nonché dell'espreSA pattuizione inserita nell'art. 14.2 del contratto di comodato (in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del contratto di fornitura dei prodotti petroliferi anche il presente contratto si risolverà automaticamente ai sensi dello stesso art. 1456 c.c., secondo comma, e viceversa), nonché della citata legislazione speciale che disciplina la distribuzione dei prodotti petroliferi, deve dunque essere dichiarata l'intervenuta risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c. del contratto di comodato del
25.11.2004, dei successivi atti modificativi del 16.08.2005 e del 08.03.2012 e del contratto di fornitura in esclusiva del 30.11.2004.
In punto di diritto deve osservarsi che la risoluzione del contratto per inadempimento legittima la parte non inadempiente a richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, dei quali deve offrire prova in ordine all'an, al quantum ed al nesso causale. Deve, tuttavia, rilevarsi che l'art. 1382 c.c. consente alle parti di inserire nel contratto una c.d. clausola penale, con la quale si conviene che in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il contraente inadempiente è tenuto ad una determinata prestazione, che ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promeSA ed esonerare il creditore dalla prova del danno, a meno che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore, per il quale varranno invece gli ordinari principi in tema di onere della prova.
Nel caso di specie, nel contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti del 30.11.2004 le parti hanno inserito una clausola penale all'art. 9), stabilendo che, nel caso di violazione dell'impegno di acquisto in esclusiva, il gesotre si impegna a corrispondere alla , salvo il diritto Pt_1 ai maggiori danni, in relazione ai carburanti “un importo pari al doppio dello sconto riconosciuto al gestore per ogni litro acquistato in violazione dell'impegno di esclusiva” e per i lubirifcanti un importo di Euro 20.000,00.
18 Proprio al fine di quantificare l'importo della penale sulla base dei parametri fiSAti dal contratto, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio con l'ausilio del Dott. . Il consulente, pur Persona_2
avendo verificato che dal “Registro di carico e scarico per le stazioni di servizio e i distributori di carburante ad imposta assolta” prodotta dalla parte convenuta, relativo agli anni compresi tra il
2005 e il 2015, risultano annotati acquisti di carburante da fornitori diversi da Parte_1
negli anni 2014 e 2015, non è stato tuttavia in grado di calcolare l'importo dovuto a titolo di penale macando nel fascicolo la documentazione da cui evincere lo “sconto” riconosciuto al gestore, così come stabilito dall'art. 9 del contratto di fornitura.
Il consulente ha, infatti, chiarito che “Riguardo la penale di cui alla lettera a) dell'art.9, nel corso della seduta di inizio operazioni peritali del 26.2.2024 (doc.3), sia la che la SI.ra Pt_1 CP_2
hanno convenuto che per “sconto” deve intendersi il differenziale tra il prezzo di vendita
[...]
conSIliato al Gestore da praticare al pubblico e il prezzo di acquisto praticato dalla compagnia al
Gestore [...] Al fine dell'implementazione della formula e quindi del calcolo della penale è neceSArio che siano conoscibili entrambe le grandezze intereSAte: litri acquistati in violazione dell'esclusiva e lo “sconto” (o margine di guadagno) riconosciuto al gestore. I litri acquistati in violazione del diritto di esclusiva sono stati quantificati nel paragrafo precedente attraverso
l'analisi del registro di carico e scarico. Lo “sconto” non è invece determinabile mancando nel fascicolo la documentazione da cui evincere tale grandezza”.
Riguardo a tale problematica deve ribadirsi l'inammissiblità della produzione documentale offerta dall'attrice dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie di cui all'art 183 c.p.c.; devono essere rigettate le contestazioni mosse dall'attrice in ordine all'utilizzabilità da parte del consulente di documenti non prodotti in giudizio entro i termini di preclusione fiSAti dal c.p.c., ritenendosi non applicabile al caso di specie l'arresto delle Sezioni Unite della Corte di CaSAzione citato dall'attore, riferito a controversia in materia bancaria ed alla relativa consulenza tecnica di tipo contabile, che ha una sua specifica disciplina nell'ambito del c.p.c.
Ed invero si ritiene, di non potersi discostare dal consolidato orientamento giurispridenziale che afferma che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio (“Il consulente tecnico di ufficio ha il potere di acquisire ogni elemento neceSArio per espletare convenientemente il compito affidatogli, anche se risultanti da documenti non prodotti in giudizio, sempre che non si tratti di fatti che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e delle eccezioni, debbono essere provati dalle parti” cfr
Cass. civ. n. 12921/2015).
Nel caso di specie, la clausola penale fa espresso riferimento all'importo dello sconto applicato al gestore ai fini della quantificazione della somma dovuta per l'ipotesi di violazione dell'impegno di acquisto di carburanti in esclusiva, pertanto la parte attrice che ha agito in giudizio facendo valere
19 l'inadempimento della convenuta e chiedendone la condanna al pagamento della penale, aveva l'onere di produrre in giudizio tutti gli elementi di prova utili e neceSAri per procedere a tale calcolo, secondo i criteri indicate nella clausula di cui ha invocato l'applicazione, trattandosi di documentazione principale afferente ad un presupposto essenziale della domanda risarcitoria proposta. Non può consentirsi alla consulenza tecnica di colmare le carenze probatorie delle parti e supplire alle decadenze nelle quali sono incorse per lo spirare dei termini entro i quali avrebbero dovuto procedere al deposito dei documenti. Né può ritenersi applicabile al caso di specie la normativa in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro in quanto specificamente dettata per le controversie giuslavoristiche ed in relazione ai poteri d'ufficio esercitabili dal giudice del lavoro.
Per dette motivazioni non vi sono elementi per determinare l'importo della penale ai sensi dell'art. 9 lettera a) del contratto di fornitura e pertanto la relativa domanda non può essere accolta.
In relazione alla penale fiSAta dalla lettera b) del medesimo articolo relativa alla violazione dell'impegno di esclusiva per l'acquisto di lubrificanti, il ctu ha accertato che “Dall'esame dei registri UTF per l'anno 2014/2015 in atti nonché alle chiusure riepilogative delle medesime annualità trasmesse dall' non risultano acquisti di lubrificanti (né da Controparte_12 fornitori diversi, né da ). Non ricorrono pertanto i presupposti per l'applicazione della penale Pt_1 in questione”.
Deve, da ultimo, osservarsi che benchè il suddetto articolo 9 faccia salva, in ipotesi, la possibilità per Esso di agire per gli eventuali ulteriori danni subiti, oltre a quanto stabilito a titolo di penale, in concreto tali eventuali ulteriori danni non risultano provati.
Infatti, benchè l'attrice lamenti di aver subito anche un danno da dispersione dell'avviamento, perdita di clienti oltre che un danno all'immagine e alla reputazione, non supporta tali affermazioni con idonei strumenti probatori alla cui carenza non è possibile sopperire con la richiesta pronuncia in via equitativa, in quanto quest'ultima presuppone che comunque di un danno sia stata accertata l'esistenza.
Per le suddette motivazioni nessuna somma a titolo di penale e/o di ulteoriori danni può essere riconosciuta a per la violazione dell'impegno di esclusiva di cui al contratto di fornitura del Pt_1
30.11.2004.
Deve, infine, essere rilevato che le parti inserivano una clausola penale anche nel contratto di comodato del punto vendita, il quale all'art. 15 rubricato “Riconsegna del punto di vendita” dispone che: “Alla scadenza del contratto o in caso di sua anticipata risoluzione per qualsiasi motivo, il
Gestore dovrà riconsegnare alla ESSO il Punto di vendita libero da persone e cose e completo di tutte le attrezzature dalla steSA ricevute. La riconsegna dovrà avvenire nel giorno e nell'ora indicata nella raccomandata A.R. inviata dalla e non potrà essere ritardata per alcun motivo o ragione. Pt_1
Il Gestore, fermo restando ogni suo eventuale diritto da farsi valere in separata sede, non potrà
20 opporre eccezioni né esperire azioni al fine di evitare o ritardare la consegna” e all'art. 16 “Penale per ritardata consegna” stabilisce che: “Qualora il Punto di Vendita e le attrezzature relative non fossero puntualmente riconsegnate ai sensi dell'art. 15, il Gestore sarà tenuto a pagare alla Esso una penale fiSA di Euro 7.700,00 (settemilasettecento) nei 15 gg. successivi alla constatazione della mancata riconsegna, salvo ogni diritto al maggior risarcimento dei danni;
per ogni successivo giorno di ritardo nella riconsegna, verrà inoltre riconosciuta una ulteriore penale, pari al 50% della differenza giornaliera tra il prezzo di vendita al pubblico e il prezzo di vendita da parte della Pt_1
dei carburanti al Gestore, calcolata sulla media giornaliera delle vendite di carburanti effettuate negli ultimi tre mesi prima della scadenza”.
E' stato documentalmente provato in giudizio e comunque non contestato ma anzi confermato dalla convenuta che la con nota del 2.4.2015, ha comunicato alla SI.ra Parte_1
la risoluzione del contratto di fornitura, intimando contestualmente il rilascio del Controparte_2
punto vendita per il giorno 13.4.2015 alle ore 11:00. L'effettivo rilascio del punto vendita, però, si è avuto solo il 16.11.2015 con la meSA in esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario da parte della . Pertanto, ai sensi del suddetto articolo 16 sarà dovuto, oltre all'importo di € Pt_1
7.700, una ulteriore penale per ogni giorno compreso tra il 14.4.2015 (primo giorno di ritardo successivo alla data fiSAta per la riconsegna) e il 16.11.2015 (data di effettivo rilascio) e così per complessivi 217 giorni.
Il Dott. consulente incaricato di procedere al calcolo della somma dovuta a titolo di penale Per_2 secondo quanto stabilito dall'art. 16 del contratto di comodato, tenuto conto degli effettivi giorni di ritardo, come sopra determinati, ha indicato l'importo complessivamente dovuto in € 99.048,08.
Con argomentazione chiara, logica e precisa, e dalla quale questo giudice non ha motivo di discostarsi, il consulente ha chiarito che “Per il computo, occorrerà far riferimento alla media giornaliera delle vendite di carburanti effettuate nel periodo compreso tra l'1.2.2015 e il 12.4.2015 ovvero nei tre mesi precedenti la data di scadenza fiSAta per la riconsegna dell'impianto. In formula: Penale art. 16 = 50% x (prezzo di vendita al pubblico – prezzo di vendita da al Pt_1
Gestore) x litri venduti x 217 gg. + € 7.700,00 ove: - prezzo di vendita al pubblico: è il prezzo medio di vendita al pubblico rilevato nel periodo compreso tra il 1.2.2015 e il 12.4.2015; - prezzo di vendita da al gestore: è il prezzo medio di acquisto di carburante da parte del Gestore Pt_1
rilevato nel periodo compreso tra il 1.2.2015 e il 12.4.2015; - litri venduti: sono i volumi medi giornalieri di vendita di carburanti rilevati nel periodo compreso tra il 1.2.2015 e il 12.4.2015.
Al fine dell'implementazione della formula e quindi del computo della penale è neceSArio che siano determinabili tutte e tre le grandezze intereSAte: prezzo di vendita medio al pubblico, i volumi medi giornalieri di vendita1 e il prezzo di vendita2 medio da al gestore. L'allegato 31 Pt_1
alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. di parte attrice (doc.11) contiene i volumi di vendita
21 giornalieri e i prezzi applicati dal Gestore rilevati nel periodo compreso tra il 10.3.2015 e il
30.04.2015 (quindi di un periodo diverso da quello d'interesse 1.2.2015-12.4.2015). Pur in assenza dei dati completi relativi al trimestre di riferimento, lo scrivente ausiliario ritiene comunque opportuno procedere al calcolo dei valori mediani considerando i dati dell'intervallo temporale
10.3.2015 – 12.4.2015 comunque compreso nel più ampio periodo 1.2.2015 – 12.4.2015. Sulla base di tali dati, il volume medio giornaliero di vendita è pari a 3.130,97 litri di carburante mentre il prezzo di vendita medio al pubblico è pari a € 1,478 (doc.12).
Per quanto attiene il prezzo di vendita medio da al gestore, nel periodo compreso tra il Pt_1
1.2.2015 e il 12.4.2015 risultano in atti soltanto due acquisti di carburante documentati dalla
Fattura n. 40032913 del 11.2.2015 (doc.13) e della Fattura n. 40041267 del 21.2.2015 (doc.14).
Sulla base di tali dati, il prezzo di vendita medio da Esso al Gestore è pari a € 1,2091 (doc.15).
Implementando la formula, si ottiene l'importo della penale di cui all'art.16: Penale art. 16 = 50%
x (prezzo di vendita al pubblico – prezzo di vendita da al Gestore) x litri venduti x 217 gg. + € Pt_1
7.700,00 Penale art. 16 = 50% x (€ 1,478 – € 1,2091) x 3.130,97 x 217 gg. + € 7,700,00 art. Pt_2
16 = € 91.348,08 + € 7.700,00 = € 99.048,08”.
Su detta somma sono dovuti gli interessi legali dalla domanda, come richiesti;
non è invece dovuta la rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valuta e non di valore.
Deve, infine, osservarsi che parte attrice non ha allegato, prodotto o dato prova della sussistenza di eventuali maggiori danni, del nesso causale e del loro esatte ammontare, dei quali la clausola penale faceva salva la risarcibilità.
In ordine al richiesto ordine di rilascio del punto vendita deve rilevarsi che il provvedimento di sequestro giudiziario, avendo natura cautelare, è destinato ad essere sostituito dalla definitiva pronuncia sul merito della controversia. La finalità del sequestro giudiziario, infatti, è quella di garantire che determinati beni siano conservati e resi indisponibili per il tempo neceSArio alla definizione della controversia e all'eventuale soddisfacimento dei diritti vantati dall'attore, mediante l'apposizione di uno specifico vincolo. Ne consegue che con la sentenza che definisce il giudizio di merito, accertando e dichiarando l'intervenuta risoluzione del contratto, come nel caso di specie, dovrà anche essere disposto il rilascio del bene che ne costituiva l'oggetto, previa revoca del provvedimento di sequestro.
Nel caso di specie sia l'attrice che la terza intervenuta hanno Parte_1 CP_4
chiesto disporsi in proprio favore il rilascio del punto vendita di Cassino Corso della Repubblica n.
139.
A tale riguardo deve osservarsi che è intervenuta nel presente giudizio ai sensi CP_4
dell'art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare per atto inter vivos del diritto controverso, senza richiesta di estromissione di Controparte_13
22 In tali ipotesi la norma prevede che il processo continua tra le parti originarie, a meno che l'alienante non sia estromesso, con facoltà del successore a titolo particolare di intervenire nel giudizio ad adiuvandum della posizione del proprio dante causa, senza però poter proporre autonome domande, in quanto, in ogni caso, la sentenza pronunciata tra le parti origimarie spiega effetti anche nei suoi confronti.
Per detti motivi la domanda di di rilascio del punto vendita in suo favore deve CP_14
ritenersi inammissibile in quanto nuova e diversa rispetto alla richiesta della di rilascio del Pt_1
punto vendita in suo favore, che merita, invece, accoglimento.
Deve, infine, essere rigettata l'eccezione di inadempimento e la consequenziale domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalla convenuta, mancando in atti qualsiasi prova dell'eccepito inadempimento della ai propri obblighi contrattuali e nello specifico Parte_1
agli obblighi di buona fede e correttezza, così come lamentato dalla convenuta. Deve, infatti, rilevarsi che in applicazione del contratto di fornitura del 30.11.2004 legittimamente ha Pt_1
richiesto alla convenuta di procedere a rifornimenti di carburante non inferiori a 15000 Lt, trattandosi di obbligo espreSAmente assunto dal gestore, a nulla valendo la circostanza che alcune volte avesse consentito rifornimenti di quantità inferiori, non potendo certo detto Pt_1
comportamento avere efficacia modificativa del contratto scritto né estintiva dell'obbligo assunto dalla convenuta. Né può ritenersi sussistente il reclamato danno all'immagine della convenuta asseritamente causato dalle note inviate dall'attrice agli enti preposti, trattandosi di atti amministrativi dovuti, tenuto conto della speciale normativa disciplinante il commercio di carburanti.
In ordine alle richieste istruttorie reiterate da parte convenuta, deve confermarsi l'inammissibilità e irrilevanza della prova testimoniale sui capitoli indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. in quanto formulati in modo generico, in parte relativi a circostanze nuove non dedotte in giudizio entro il termine di preclusione della prima memoria ex art. 183 c.p.c. (capitoli da 1 a 5) ed in parte non rilevanti ai fini del decidere (capitoli da 6 a 13).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore del convenuto e del terzo intervenuto con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (da 52.000,01 euro a 260.000,00 euro) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche. Anche per la fase cautelare – sequestro giudiziario le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento (indeterminabile) di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche.
Le spese di entrambe le consulenze tecniche disposte vengono poste definitivamente a carico della parte convenuta soccombente.
P.Q.M.
23 Il Tri bunal e di C assi no, P rim a S ezione Ci vile, definiti vament e pronunziando sull a controversia r.g.n. 4516/2015 , com e innanzi propost a, così provvede:
1- accerta e dichiara intervenuta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. del
“contratto di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” del 25.11.2004, del successivo “atto modificativo di contratto di cessione in uso gratuito di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” del 16.08.2005, del successivo “atto modificativo di contratto di cessione in uso gratuito di impianto di distribuzione di prodotti petroliferi” 08.03.2012 e del “contratto di fornitura in esclusiva di carburanti e lubrificanti” del 30.11.2004, per inadempimento della , in persona della Controparte_3
titolare ; Controparte_2
2- in accoglimento della domanda proposta nel merito da revoca il sequestro Parte_1
giudiziario del punto di vendita di carburanti corrente in Cassino, Corso della Repubblica n.
139 disposto dal Tribunale di Cassino, Dr. Sordi, con provvedimento del 14.10.2015 depositato in cancelleria il 15.10.2015 nel procedimento R.G. n. 2344/2015 e condanna in via definitiva la convenuta al definitivo rilascio del suddetto punto vendita in favore di
Parte_1
3- condanna parte convenuta a pagare in favore di la somma complessiva di Parte_1
€ 99.048,08 a titolo di penale per ritardata riconsegna del punto vendita, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
4- rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
5- condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro Parte_1
560,40 per spese ed euro 14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
6- condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio cautelare in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro Parte_1
286,00 per spese ed euro 6.637,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
7- condanna la convenuta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in euro CP_4
14.103,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge;
8- pone le spese di entrambe le consulenze tecniche d'ufficio a carico della parte convenuta soccombente.
Cassino 05.03.2025
24 Il giudice dot t.SA S ara Lanzett a
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