CA
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, elettivamente domiciliata in Milano, via Adeodato Ressi 32, presso lo studio degli Parte_1
avv.ti Alessandro Cortesi e Paolo Prandini, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliata in Milano, viale Marche 70, presso lo studio Controparte_1 dell'avv.to Patrick Morselli, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3244/2023, resa dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, pubblicata il 20 aprile
2023,, notificata a mezzo pec il 22 maggio 2023;
OGGETTO: impugnazione testamento pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 4.2.2025 ex artt 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis: in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3244/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, dal Collegio composto dalla Presidente dott.ssa Tragni, dal Giudice Relatore dott.ssa Cozzi e dal Giudice a latere, dott. Perrotti – R.G. n. 5738/2021, pubblicata il 20 aprile 2023 (all. I), notificata a mezzo Pec il 22 maggio 2023 (all. II), accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto d'appello.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: “la richiesta di chiamare il nominato C.T.U. a chiarimenti, in ordine al mancato riscontro alle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte convenuta”.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previ i necessari accertamenti e declaratorie
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto con riguardo agli scritti difensivi sin ad ora depositati, inammissibile l'appello proposto con atto di citazione dalla Sig.ra in forza Parte_1 dell'accertanda violazione ed omissione dei requisiti e contenuti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c. e comunque dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
NEL MERITO
In via principale:
pagina 2 di 16 - respingere tutti i motivi d'appello ex adverso formulati, per tutti i motivi in fatto ed in diritto con riguardo agli scritti difensivi sin ad ora depositati, poiché totalmente infondati in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare i capi della sentenza n. 3244/2023, emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 20 aprile 2023, notificata a mezzo Pec dalla difesa il 22 maggio 2023; CP_1
- condannare la Sig.ra a ristorare la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. i Parte_1 Controparte_1
danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo: “ conveniva in Controparte_1
giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'invalidità per mancanza di Parte_1
autografia del testamento olografo datato 26.2.2020, pubblicato in data 8.6.2020 dal
Notaio dott. , rep. 143766, racc. 57152, del fratello deceduto Persona_1 Persona_2
il 26.3.2020, che istituiva erede la convenuta.
L'attrice esponeva che, nell'aprile 2020, la convenuta le aveva comunicato di essere erede del de cuius in forza di un testamento olografo e che, il 26 maggio 2020, le Persona_2
aveva inviato, tramite un proprio legale, una scheda testamentaria olografa priva di data, la cui validità era stata immediatamente contestata dal legale dell'attrice che aveva invitato la convenuta a non avvalersi della predetta scheda testamentaria.
Nel giugno 2020 l'attrice aveva attivato la mediazione ed al primo incontro il nuovo legale della convenuta aveva informato l'attrice dell'esistenza di un'altra scheda testamentaria, ossia del testamento olografo datato 26.2.2020, pubblicato l'8.6.2020, che istituiva erede la convenuta.
L'attrice agiva quindi in giudizio per sentir dichiarare la nullità del testamento olografo del 26.2.2020, di cui assumeva l'apocrifia sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica di parte del dott. ed evidenziando la singolarità della Persona_3
redazione di due schede testamentarie, una delle quali solo 30 giorni prima del decesso, da parte del fratello che non soffriva di alcuna grave patologia - essendo poi deceduto in
pagina 3 di 16 breve tempo a seguito dell'infezione da Covid 19.
L'attrice concludeva chiedendo di dichiarare l'invalidità del testamento olografo del
26.2.2020, conseguentemente di dichiarare che la convenuta non è erede del de cuius
e di condannarla a restituire e consegnare all'attrice i beni ereditari in suo Persona_2
possesso.
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 dell'attrice affermando di essere l'unica erede del de cuius in forza del Persona_2
testamento olografo del 26.2.2020, la cui autografia era stata confermata dalla consulenza tecnica di parte del prof. che produceva. Per_4
La convenuta esponeva di essere stata convivente more uxorio di il quale da Persona_2
molti anni non aveva rapporti con la famiglia di origine ed in particolare con la sorella.
Allegava che il allo scoppiare della pandemia da Covid 19, le aveva espresso la CP_1
volontà di lasciarle i propri beni ed entrambi avevano deciso di predisporre dei testamenti
a favore l'uno dell'altra, meditando anche di contrarre matrimonio, ma che i propositi del matrimonio e di redigere un testamento pubblico o comunque di depositare il testamento presso un Notaio, erano stati resi impossibili dal dilagare della pandemia. Infine, nel marzo 2020 entrambi i conviventi avevano contratto il Covid 19, il 14 marzo il era CP_1
stato ospedalizzato ed il 26 marzo 2020 era deceduto.
Sul rinvenimento del testamento, la convenuta esponeva di aver ricercato nell'abitazione, tra le cose del defunto, il testamento e di aver ritrovato la scheda testamentaria priva di data che aveva trasmesso al legale dell'attrice pensando che quello fosse l'unico testamento del de cuius. Il legale dell'attrice aveva contestato la validità della scheda testamentaria per mancanza di data, ma ciò era irrilevante in quanto dopo qualche giorno la convenuta aveva trovato nell'appartamento un'altra scheda testamentaria, avente lo stesso contenuto, munita di data (26.2.2020), che la convenuta faceva pubblicare.
Quanto ai beni ereditari, la convenuta esponeva di aver spontaneamente consegnato ai nipoti del de cuius (figli dell'attrice) i gioielli appartenenti allo stesso, di aver presentato la denuncia di successione versando le relative imposte, di aver provveduto per le esequie del
di aver goduto e di godere dei beni ereditari ed in particolare di avere accesso e di CP_1
pagina 4 di 16 disporre dei conti correnti, quale unica erede in forza del testamento olografo del
26.2.2020 pubblicato l'8.6.2020.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e con ordinanze del
7.10.2021 e del 2.12.2021, veniva disposta la c.t.u. grafologica sulla scheda testamentaria del 26.2.2020 sulla base delle scritture di comparazione di provenienza certa del de cuius in quanto autenticate da un pubblico ufficiale e non contestate (la sottoscrizione apposta sulla carta d'identità rilasciata dal Comune di Robecco sul Naviglio e sul tesserino svizzero del 13.8.1988, nonché la sottoscrizione del cartellino presente presso il Comune che ha rilasciato la carta di identità del de cuius).
Espletata la c.t.u. grafologica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1° febbraio 2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ridotti di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Il Tribunale di Milano, sezione IV civile, in composizione collegiale, pronunciava sentenza n.
3244/2023, pubblicata in data 20/04/2023, con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità del testamento olografo datato 26.2.2020, pubblicato in data
8.6.2020 dal Notaio dott. , rep. 143766, racc. 57152, del de cuius Persona_1 Persona_2 per la mancanza di autografia e per l'effetto accerta e dichiara che non è erede Parte_1
testamentaria del de cuius Persona_2
2) condanna alla restituzione dei beni ereditari del de cuius a favore Parte_1 Persona_2
di Controparte_1
3) condanna la conventa alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessive € 4.900,00 per compenso, € 518,00 per spese anticipate, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
4) pone in via definitiva a totale carico della convenuta le spese della c.t.u. liquidate con decreto del 12.5.2022”.
In sostanza il Tribunale ha dichiarato la nullità del testamento olografo datato 26.2.2020, invocato da pagina 5 di 16 sulla scorta della ctu calligrafica svolta nel corso del giudizio di primo grado che aveva Parte_1 concluso per l'apocrifia del testo e della sottoscrizione della scheda testamentaria;
inoltre aveva evidenziato, come ulteriore elemento che induceva a dubitare dell'autenticità del testamento, le modalità di rinvenimento della scheda testamentaria, trovata nell'abitazione qualche giorno dopo che il legale dell'attrice aveva contestato la validità del testamento rinvenuto per primo, ma privo di data;
il
Tribunale osservava altresì che non era coerente che il testatore avesse tenuto celata alla compagna convivente l'esistenza delle due schede testamentarie, dal momento che, secondo quanto allegato dalla convenuta, i due conviventi avevano comunicato, l'uno all'altra, la volontà di testare e il contenuto dei testamenti era conforme al dichiarato. Il Tribunale, a fronte delle contestazioni della convenuta sulla ctu svolta, affermava che la stessa non poteva dirsi esplorativa, posto che le parti avevano prodotto consulenze di parte di segno opposto;
che le scritture di comparazione utilizzate dal consulente erano di sicura provenienza del defunto, in quanto autenticate da pubblico ufficiale;
che l'utilizzo di scritture di comparazioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal giudice aveva dato luogo a nullità sanata ex art. 157 cpc perché non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della stessa e che per le scritture di comparazione trova applicazione il principio di acquisizione della prova, che consente al giudice di indicare scritture allegate anche da parte diversa da quella che ha chiesto la verificazione. Il Tribunale, infine, precisava che la stessa convenuta aveva indicato come mera bozza testamentaria la prima scheda rinvenuta priva di data e aveva fatto pubblicare e scelto di avvalersi solo della scheda reperita per seconda. Accertata la nullità del testamento, il Tribunale accoglieva la domanda di petizione ereditaria proposta dall'attrice, dando atto che era pacifico in causa che la convenuta fosse nel possesso dei beni ereditari.
Avverso tale sentenza proponeva appello , con citazione notificata il 21.6.2023, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza del Tribunale.
Alla prima udienza del 26.3.2024 il consigliere istruttore, su richiesta concorde delle parti, rinviava al 10.9.2024 per una possibile definizione transattiva della lite. All'udienza del 10.9.2024, preso atto dell'esito negativo delle trattative, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava l'udienza del 4.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte pagina 6 di 16 sostitutive dell'udienza, con applicazione del disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.2.2025 e decisa nella camera di consiglio del
12.2.2025.
In via preliminare deve rilevarsi come il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni presupponga l'implicito rigetto dell'eccezione preliminare ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata.
Col primo motivo di appello deduce che l'onere della prova circa la mancanza di Parte_1 autografia della scheda testamentaria incombeva all'attrice, che aveva impugnato il testamento, e assume che quest'ultima –contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale- non ha assolto detto onere.
Sostiene che, nel caso di specie, a) la ctu non avrebbe dovuto essere ammessa;
b) non avrebbe dovuto avere ad oggetto i documenti indicati nel quesito;
c) le operazioni peritali avrebbero dovuto svolgersi diversamente, tanto che la perizia sarebbe affetta da nullità assoluta;
e comunque d) le conclusioni della stessa sono errate. Ciò premesso, col primo motivo di impugnazione lamenta l'assoluta inconsistenza dell'ulteriore elemento -oltre la perizia grafologica- posto dal Tribunale a sostegno della non autenticità del testamento, ossia le modalità di rinvenimento della seconda scheda testamentaria da parte dell'appellante e l'asserita incongruenza del comportamento del de cuius che avrebbe celato alla compagna la scheda testamentaria, nonostante avesse comunicato alla medesima la volontà di testare a suo favore, come in effetti ha fatto.
Sotto quest'ultimo profilo la difesa di evidenzia che il de cuius, che non sentiva da anni la Parte_1
sorella attrice in primo grado, neppure telefonicamente, aveva manifestato la Controparte_1 volontà in vita sia di sposare l'appellante, sia di lasciarle i propri beni per testamento, volendo invece escludere i parenti con cui non intratteneva rapporti da lungo tempo. Tuttavia, dal momento che la coppia godeva di relativa buona salute e riteneva di avere molti anni davanti a sé, redigere testamento non era una priorità. Col dilagare della pandemia da Covid 19 i due anziani rimanevano sgomenti e il sig. esclusa la possibilità di celebrare le nozze e di recarsi da un notaio per redigere il Persona_2
testamento, si orientava per la predisposizione di un testamento olografo, senza nulla riferire alla compagna, per non aggravarne la situazione psicologica, essendo assai sensibile e già colpita fortemente dalle notizie di cronaca e dal momento critico che stavano vivendo. Per tali ragioni, secondo la ricostruzione dell'appellante, il de cuius aveva prima redatto una bozza e poi, forse non trovandola, aveva riscritto, datato e sottoscritto un altro foglio, che è la scheda testamentaria oggetto di causa.
Nessuna incongruità sarebbe dunque rilevabile in detto comportamento.
pagina 7 di 16 Il motivo è privo di fondamento.
E' effettivamente pacifico che l'onere di provare la non autenticità del testamento incombe su chi lo impugna. Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sul punto hanno avuto modo di affermare che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. SU n. 12307 del 16.6.2015).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di detto principio e infatti deve ritenersi che l'attrice abbia assolto all'onere della prova a suo carico, essendo stata raggiunta la dimostrazione dell'apocrifia del testamento.
Il primo giudice ha fondato tale conclusione sulla ctu grafologica e sulle modalità di rinvenimento della scheda testamentaria, unite all'incoerenza del comportamento attribuito al de cuius che, da una parte, avrebbe comunicato apertamente di voler disporre a favore della compagna, dall'altra avrebbe tenuto celate le schede testamentarie redatte, una senza data e l'altra completa, nonostante fossero conformi a tale volontà già pubblicamente manifestata.
Come si dirà oltre, tornando sul punto trattando gli ulteriori motivi di impugnazione, la consulenza d'ufficio svolta in primo grado appare correttamente ammessa ed espletata e già le risultanze della stessa appaiono sufficienti per sostenere l'assunto della non autenticità del testamento.
Cionondimeno, anche le valutazioni ulteriori espresse dal Tribunale appaiono condivisibili.
Come noto, il giudice del merito, benché abbia disposto consulenza grafica per verificare l'autografia di una scrittura, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento di prova obbiettivamente conferente, quali la prova testimoniale, le presunzioni semplici, comprese quelle desunte da fatti acquisiti a mezzo prova testimoniale, ed il comportamento processuale delle parti, senza esser vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità (Cass.
27.7.2015, n. 15686; 1.3.2002, n. 3009; 17.12.99, n. 14227; 6.4.1981, n. 1940).
Nel caso di specie risulta quantomeno singolare che solo dopo che il legale della sorella del de cuius aveva contestato la validità del testamento per assenza della data, la signora sia riuscita a Pt_1
rinvenire altra scheda testamentaria, completa, questa volta, anche di tale elemento. La signora non fornisce, tra l'altro, particolari circa il luogo di rinvenimento e le circostanze che lo hanno accompagnato, né per la prima, né per la seconda scheda testamentaria, entrambe comunque reperite in casa;
anche tale genericità, letta unitamente agli altri elementi, non depone a favore della veridicità dei fatti allegati dall'appellante. Parimenti non pare congruo che il de cuius expressis verbis affermasse di voler testare a favore della compagna e poi tenesse celate le due schede testamentarie redatte, pur conformi alla volontà dichiarata. Questi aspetti vengono a corroborare le risultanze della ctu espletata,
pagina 8 di 16 mentre la spiegazione addotta dall'appellante, secondo cui il compagno non avrebbe voluto turbarla sapendola molto sensibile, vista anche la criticità del momento storico in relazione al dilagare della pandemia, appare di scarsa consistenza e contraddittoria, posto che, da altro punto di vista, è sostenibile che la signora avrebbe potuto essere rassicurata dalla presenza di disposizioni di ultima volontà a suo favore, senza contare che, se è vero che i due conviventi ne parlavano, non si comprende perché concretizzare quanto affermato a parole dovesse essere così traumatizzante per l'appellante. Peraltro può ulteriormente osservarsi che, alla data del 26.2.2020, quando sarebbe stata redatta la seconda scheda testamentaria, la pandemia in Italia era ancora al suo esordio e non si erano ancora manifestati gli effetti devastanti, in termini di mortalità, concretizzatisi nelle settimane successive.
Col secondo motivo di appello lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. Parte_1
214, 215, 216, comma 1, 217 cpc, assumendo che l'attrice, su cui incombeva l'onere di dimostrare la falsità del testamento, non avrebbe prodotto le necessarie scritture comparative né in originale, né in copia, per cui la ctu ammessa sarebbe stata meramente esplorativa. Inoltre le uniche due scritture indicate, e non prodotte, dall'attrice, erano in numero esiguo (solo due appunto), non omologhe rispetto alla scheda testamentaria in verifica se non per la sottoscrizione, per nulla coeve alla stessa, in quanto risalenti l'una a settanta e l'altra a trentaquattro anni prima della data indicata sul testamento, e di incerta autografia. L'inidoneità delle scritture comparative offerte da controparte era stata, del resto, confermata dal giudice istruttore che con ordinanza in data 7.10.2021 le escludeva dalle scritture utilizzabili dal ctu.
Il motivo non ha pregio.
La consulenza ammessa dal Tribunale non può ritenersi esplorativa, tenuto conto che ciascuna parte aveva prodotto una propria perizia sull'autenticità del testamento e le relative risultanze erano opposte.
Dette consulenze di parte indicavano delle scritture di comparazione e il Tribunale ha individuato, tra tutte quelle menzionate in atti, le scritture di provenienza certa dal de cuius.
Il ctu e i consulenti di parte hanno quindi condotto le operazioni peritali su tali scritture senza sollevare alcuna obiezione tecnica sull'idoneità delle stesse a svolgere la propria funzione.
Come noto, in tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, l'onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso, con la conseguenza che, ove manchino, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti da altre parti del processo, purché ne sia certa l'autenticità e la riferibilità all'autore (Cass. n. 31813 del 10.12.2024; Cass. n.
19.279/2014).
pagina 9 di 16 Nel caso in esame, per stessa deduzione della convenuta, l'attrice da anni non aveva rapporti col fratello, per cui aveva a disposizione solo due scritture molto risalenti nel tempo che, in quanto contestate dalla convenuta per mancanza di certezza di autografia, sono state correttamente scartate dal giudicante, che ha invece indicato altre scritture di comparazione riferibili con certezza al defunto, in quanto autenticate da pubblico ufficiale.
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo.
Col terzo motivo di appello assume che il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione Parte_1
del principio di acquisizione della prova, avendo chiesto al ctu di esaminare, come scritture di comparazione, quelle prodotte da parte convenuta, che tuttavia non erano state depositate in originale.
Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe violato il principio dispositivo di cui all'art. 115 cpc e quello della domanda, dal momento che avrebbe ammesso la ctu in contrasto con le richieste delle parti:
l'attrice aveva chiesto di utilizzare le scritture comparative indicate nella propria consulenza di parte e la convenuta si era opposta alla ctu chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e contestando le scritture di comparazione ex adverso indicate.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il giudice di merito -che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione- non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento della autenticità, essendo utilizzabili, per il cosiddetto principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione;
al riguardo l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento espresso ovvero tacito per non esserne stata mai contestata l'autenticità (Cass. n. 17794 del 6.9.2005).
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale, preso atto della contestazione da parte della convenuta delle scritture indicate dall'attrice, correttamente ha individuato altre scritture di comparazione, scegliendole tra quelle indicate dalla convenuta, in quanto di provenienza certa dal de cuius, per intervenuta autenticazione da parte di pubblico ufficiale.
Inoltre, come meglio esposto oltre con riferimento al quarto motivo di impugnazione, l'acquisizione da parte del ctu dell'originale delle scritture di comparazione prodotte in giudizio solo in copia è pienamente legittima, potendo il consulente, nell'osservanza del contraddittorio, acquisire ulteriori documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, quali le scritture di comparazione non prodotte dalle parti funzionali all'accertamento della falsità di un testamento (Cass. n. 21903 del
21.7.2023).
pagina 10 di 16 Col quarto motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della ctu per violazione e falsa applicazione sia dell'art. 157 cpc, sia del principio della domanda e del principio dispositivo, per essere stata eseguita la consulenza d'ufficio su scritture di comparazione diverse da quelle indicate dal giudice istruttore.
Deduce l'appellante che, se la dott.ssa ctu in primo grado, si fosse strettamente attenuta a Per_5
quanto indicato nel quesito dal Giudice istruttore, avrebbe dovuto utilizzare come scritture comparative unicamente il tesserino dei trasporti svizzero e l'ultima carta di identità del defunto, rilasciata dal
Comune di Robecco. La ctu con istanza del 25.11.2021, vista la presenza di sole due scritture di comparazione, chiedeva al giudice istruttore l'autorizzazione ad accedere presso uffici pubblici e studi notarili per acquisire altre scritture autografe del de cuius. Tale istanza del ctu veniva rigettata dal giudice con ordinanza del 7.10.2021. Ciò nonostante, risulta dalla perizia che la dott.ssa ha Per_5 effettuato richiesta presso l'Anagrafe del Comune di Milano -ove in precedenza risiedeva il defunto- ed ha estratto i cartellini anagrafici, che poi ha utilizzato per i confronti in sede di perizia. Assume la difesa della signora che tale estensione documentale non era mai stata autorizzata dal giudice Pt_1 istruttore e l'appellante l'aveva immediatamente rilevata nella comparsa conclusionale, eccependo in tale sede la nullità della ctu, quindi tempestivamente, trattandosi del primo atto difensivo successivo alla perizia.
Il motivo non può essere accolto.
La ctu si è svolta effettivamente sia sui documenti comparativi indicati dal Tribunale –ossia sulla sottoscrizione del tesserino dei trasporti svizzero del 13.8.1998 e sulle firme apposte sulla carta di identità e sul relativo cartellino anagrafico del Comune di Robecco sul Naviglio del 4.1.2017- sia sulle sottoscrizioni apposte sui cartellini anagrafici del Comune di Milano del 19.7.2001 e del 18.7.2006, che non erano state indicate dal giudice istruttore.
Queste ultime ulteriori scritture di comparazione non sono state contestate dai consulenti di parte nel corso delle operazioni peritali e sono di provenienza certa dal defunto, in quanto le sottoscrizioni sono state autenticate da pubblico ufficiale.
Sul punto giova richiamare il recente insegnamento della Sezioni Unite secondo cui, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti- tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non pagina 11 di 16 si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. I fatti principali sono i fatti che, nel rispetto del principio della domanda, possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti, mentre i fatti secondari sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali (Cass., Sez. Un., 28.2.2022, n. 6500).
In applicazione di detti principi, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse integrare causa di nullità di una c.t.u., volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo, la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti
(Cass. n. 21903 del 21.7.2023). In particolare la Corte ha stabilito che le scritture di comparazione reperite dal CTU nel contraddittorio delle parti, anche se dalle stesse non prodotte, non sono dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal testamento olografo asseritamente apocrifo, ma di fatti secondari -la firma di ulteriori atti di certa provenienza del de cuius- funzionali alla dimostrazione dell'autenticità di quel testamento, per cui non è ravvisabile alcuna nullità sotto tale profilo della CTU.
Inoltre la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata ha ribadito l'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in generale, tutti i vizi da cui sia affetta la relazione del c.t.u. sono relativi e, pertanto, ex art. 157 c.p.c., sono suscettibili di essere sanati se non sono eccepiti dalla parte interessata nella prima difesa o nell'udienza successiva. Soltanto in via eccezionale, ove la relazione del c.t.u. si fondi su fatti principali che non sono stati allegati dalle parti, né potevano essere legittimamente conosciuti dal c.t.u., le S.U. hanno chiarito che ricorre un'ipotesi di nullità assoluta, come tale rilevabile dal giudice e, in difetto, suscettibile di essere fatta valere in sede d'impugnazione ex art. 161 c.p.c. (così Cass., Sez. Un., 28.2.2022, n. 6500).
Nel caso di specie la difesa della signora aveva eccepito che la ctu si era svolta anche su Parte_1
scritture comparative non autorizzate dal giudice solo in comparsa conclusionale e dunque non nella prima difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale.
Infatti, dopo il deposito della ctu si erano svolte ben due udienze, quella del 12.5.2022 in cui l'attrice aveva chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la convenuta la chiamata a chiarimenti del ctu perché questi “non ha risposto adeguatamente alle osservazioni del consulente di parte” e poi l'udienza dell' 1.2.2023 di precisazione delle conclusioni.
L'attuale appellante non risulta aver eccepito la nullità della ctu relativamente all'utilizzo di scritture di comparazione non autorizzate né nelle note del proprio ctp, richiamate implicitamente all'udienza del 12.5.2022, né nelle note del difensore nel verbale delle udienze del 12.5.2022 e dell' 1.2.2023, né nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni, ma solo per la prima volta in comparsa conclusionale.
L'eventuale nullità relativa della ctu sarebbe, pertanto, in ogni caso sanata ex art. 157 cpc.
pagina 12 di 16 Infatti, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, è tardiva l'eccezione di nullità della ctu che non sia stata proposta nell'udienza successivo al deposito della stessa (Cass. 8659/1999,
3340/1997, 8383/1995). Anche recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che detta eccezione deve essere sollevata tempestivamente dopo il deposito dell'elaborato peritale e deve essere anche ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, restando altrimenti sanata la nullità lamentata (Cass. ord. n. 17916/2022).
Col quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'illogicità del tessuto argomentativo della ctu grafologica;
in particolare la consulente nominata avrebbe operato un sillogismo erroneo: avendo ritenuta non olografa la sottoscrizione apposta alla scheda testamentaria, ha concluso che l'intero scritto fosse apocrifo. Più correttamente l'ausiliario del tribunale avrebbe dovuto piuttosto limitarsi ad affermare di non poter rispondere al quesito con riguardo al testo delle disposizioni testamentarie, potendo esprimersi solo sulla relativa sottoscrizione. Su tale punto era stata richiesta la chiamata della ctu a chiarimenti, istanza disattesa dal tribunale.
Il motivo non merita accoglimento.
Premesso che, in materia di testamento olografo, la non autenticità della sottoscrizione è già sufficiente a determinarne la nullità ex art. 606 cc, le argomentazioni svolte dal ctu non risultano, in ogni caso, incorrere nel vizio denunciato.
La consulente, nell'ambito delle premesse metodologiche della sua relazione, aveva precisato che in grafologia peritale la firma riveste una grande importanza, in quanto in essa è maggiormente presente l'automatismo grafico, rispetto alle altre parti della grafia. Il percorso grafico nella firma è più veloce, velocità che può determinare la deformazione delle forme letterali fino a renderle inintelligibili. In quanto altamente automatizzata, la firma sfugge alla volontarietà del gesto;
essendo incentrata l'attenzione soprattutto sul significato e non sulla forma letterale, le firme -rispetto alla scrittura
“ordinaria”- hanno fisionomie più intimamente personali, che derivano dall'abitudine di tracciarle e quindi dalla velocità. E' pertanto la firma l'elemento più personalizzato della grafia e maggiormente svincolato dal controllo cerebrale. Il consulente precisava che sia la firma che la sigla sono dunque garanzia di spontaneità; anche in soggetti che abbiano una grafomotricità bassa sono il sigillo della personalità, sono gesti automatizzati, incoscienti o semicoscienti. Il Ctu precisava che non aveva avuto a sua disposizione cifre numeriche autografe da poter comparare, né tantomeno il grafismo del signor da esaminare, essendo lo stesso deceduto e consistendo gli scritti comparativi in sottoscrizioni. Il CP_1
confronto dunque si era fondato sulle firme di natura ufficiale autografe, cosa questa di grande importanza in quanto aveva consentito di poter rilevare le costanti di valore delle modalità sottoscrittive autografe del de cuius.
pagina 13 di 16 Nell'esame della scheda testamentaria in verifica il ctu ha constatato che la firma in calce al testamento era assolutamente compatibile con il grafismo del testo ivi contenuto. Pertanto, per la proprietà transitiva, ha concluso che era possibile estendere anche al testo il giudizio tecnico raggiunto sulla firma. Sul punto, in risposta alle osservazioni critiche del ctp di parte convenuta, il CTU precisava che è logico che per stabilire la compatibilità di mano tra una firma ed un testo non servano altre scritture, se non appunto il testo e la firma, il cui confronto consente di verificarne la coerenza interna.
Una volta stabilita la coerenza interna tra testo e firma, è possibile procedere al confronto con le scritture autografe, consistenti in questo caso in sottoscrizioni. Proprio la coerenza interna è il principio in base al quale è possibile estendere il giudizio sulla sottoscrizione al testo con essa coerente. Se la mano che ha redatto il testo è la stessa che ha redatto la firma ed è diversa da quella che ha redatto le firme autografe in comparazione, ne consegue necessariamente che testo e firma sono entrambi apocrifi, come nel caso che ci occupa.
Il ragionamento in tal modo operato dal ctu appare logicamente corretto e condivisibile: il raffronto tra la sottoscrizione apposta in calce al testamento in verifica e le firme portate dai documenti comparativi ha condotto a concludere per la non autenticità della sottoscrizione del testamento;
posto che quest'ultima era morfologicamente coerente con il testo soprastante contenente le disposizioni testamentarie, il ctu ha concluso per la non autenticità anche di detto testo.
In ogni caso, come sopra precisato, giova ribadire che la mera non autografia della firma del testamento olografo è sufficiente a determinarne la nullità per i fini che ci occupano.
Col sesto ed ultimo motivo di gravame censura le conclusioni della ctu, acriticamente Parte_1
recepita dal Tribunale, rilevando che la consulente ha svolto osservazioni del tutto soggettive, a dir tanto indiziarie, e nettamente contrastate dall'analisi condotta dal prof. , ctp di parte Per_4
convenuta Pt_1
In particolare, l'appellante, ripercorrendo le osservazioni del proprio consulente, minimizza le considerazione del ctu sul riccio di avviamento della “E” di e sull'inizio della sottoscrizione Per_2
esattamente sul rigo della quadrettatura, trattandosi di segni grafici e aspetti irrilevanti, mentre al contempo nega la sussistenza del bottone di arresto nella lettera “M” e dei pretesi irrigidimenti individuati dal ctu, che invece secondo quest'ultimo sarebbero ulteriori sintomi di falsificazione.
Il motivo è infondato.
L'appellante ripropone le osservazioni del proprio ctp alla bozza della ctu, senza tener conto e cercare di confutare le risposte già date dal consulente d'ufficio a dette osservazioni nella stesura della relazione finale.
pagina 14 di 16 Rileva il Collegio che le osservazioni svolte dal ctu sulle contorsioni e curvature delle aste di talune lettere;
sul bottone di sosta della lettera M, sul puntino diacritico della lettera “i” a guisa di lettera “e”, sugli irrigidimenti segnalati in alcune lettere, sulle ammaccature e sui molteplici stacchi inter letterali
-elementi tutti non presenti invece nelle firme autografe comparative- trovano chiaro riscontro nelle foto e negli ingrandimenti inseriti nel corpo della relazione peritale.
Da tali elementi la consulente ha desunto sia aspetti sostanziali di difformità tra la firma in verifica e quelle comparative, sia che il ritmo e la velocità del testo testamentario e della relativa firma fossero da considerarsi discontinui. Il ctu ha poi posto l'attenzione sull'inizio della firma del testamento –la lettera
“E” di poggiante sul rigo, diversamente rispetto a quanto riscontrabile nelle firme in Per_2 comparazione, e ha evidenziato che tale aspetto costituisce un punto cardine per stabilire l'estraneità della sottoscrizione in verifica alla mano del signor citando letteratura del settore che Persona_2 puntualizza come l'avviamento del prodotto grafico rientra tra i segni più difficilmente imitabili da mano aliena. Un ulteriore fondamentale punto di divergenza tra la firma in verifica e quelle in comparazione è stato individuato dal ctu nel riccio istintuale di avviamento del nome , Per_2
osservabile nelle scritture comparative e non nel testamento in verifica, in cui il gesto di abbrivio della lettera iniziale “E” si presenta peraltro irrigidito e appoggiato alla quadrettatura del foglio. Inoltre lo stacco tra la lettera “p” e la lettera “o” in è stato ritenuto dalla consulente anch'esso sintomatico CP_1 dell'estraneità di mano, non essendo mai rilevabile nelle sottoscrizioni autografe in comparazione. La consulente ha pure evidenziato che il ritmo e la velocità della firma in verifica sono caratterizzati da ampie soste redattive, nonché da gesti poco fluidi e poco spontanei, che pure depongono per la falsificazione della sottoscrizione in verifica.
Le conclusioni della ctu risultano, pertanto, fondate su plurime valutazioni tecniche, logicamente argomentate, che trovano riscontro negli ingrandimenti dei grafemi e dei prodotti grafici inseriti nel corpo della ctu e che il Collegio ritiene di condividere.
Conclusivamente, l'appello proposto deve essere integralmente rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
L'esito della lite implica la soccombenza dell'appellante, che pertanto deve essere condannata ex art
91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti -stante la media difficoltà delle questioni trattate- escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
pagina 15 di 16 Il Collegio non ritiene, invece, sussistere i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc, chiesta da parte appellata, non ravvisandone i presupposti.
Deve essere, infine, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3244/2023, così Controparte_1
provvede:
1. rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate nella somma complessiva di € 8.470,00, di cui per fase di studio euro
2.518,00, per fase introduttiva euro 1.665,00 e per fase decisionale euro 4.287,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Caterina Chiulli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Maria Caterina Chiulli Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano Consigliere
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'appello
da
, elettivamente domiciliata in Milano, via Adeodato Ressi 32, presso lo studio degli Parte_1
avv.ti Alessandro Cortesi e Paolo Prandini, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle lite in atti;
APPELLANTE contro
elettivamente domiciliata in Milano, viale Marche 70, presso lo studio Controparte_1 dell'avv.to Patrick Morselli, che la rappresenta e difende in forza di procura alle lite in atti;
APPELLATO
PER LA RIFORMA
della sentenza n. 3244/2023, resa dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, pubblicata il 20 aprile
2023,, notificata a mezzo pec il 22 maggio 2023;
OGGETTO: impugnazione testamento pagina 1 di 16 CONCLUSIONI
Le parti all'udienza del 4.2.2025 ex artt 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis: in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3244/2023, resa inter partes dal Tribunale di Milano, Sezione IV Civile, dal Collegio composto dalla Presidente dott.ssa Tragni, dal Giudice Relatore dott.ssa Cozzi e dal Giudice a latere, dott. Perrotti – R.G. n. 5738/2021, pubblicata il 20 aprile 2023 (all. I), notificata a mezzo Pec il 22 maggio 2023 (all. II), accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto" e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto d'appello.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: “la richiesta di chiamare il nominato C.T.U. a chiarimenti, in ordine al mancato riscontro alle osservazioni formulate dal C.T.P. di parte convenuta”.
Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
PARTE APPELLATA:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e previ i necessari accertamenti e declaratorie
IN VIA PRELIMINARE:
- dichiarare, per tutti i motivi in fatto ed in diritto con riguardo agli scritti difensivi sin ad ora depositati, inammissibile l'appello proposto con atto di citazione dalla Sig.ra in forza Parte_1 dell'accertanda violazione ed omissione dei requisiti e contenuti previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 342 c.p.c. e comunque dichiararlo inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.;
NEL MERITO
In via principale:
pagina 2 di 16 - respingere tutti i motivi d'appello ex adverso formulati, per tutti i motivi in fatto ed in diritto con riguardo agli scritti difensivi sin ad ora depositati, poiché totalmente infondati in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare i capi della sentenza n. 3244/2023, emessa dal Tribunale di Milano, pubblicata il 20 aprile 2023, notificata a mezzo Pec dalla difesa il 22 maggio 2023; CP_1
- condannare la Sig.ra a ristorare la Sig.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. i Parte_1 Controparte_1
danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa;
In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, oltre
IVA e CPA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale così riassumeva lo svolgimento del processo: “ conveniva in Controparte_1
giudizio chiedendo di accertare e dichiarare l'invalidità per mancanza di Parte_1
autografia del testamento olografo datato 26.2.2020, pubblicato in data 8.6.2020 dal
Notaio dott. , rep. 143766, racc. 57152, del fratello deceduto Persona_1 Persona_2
il 26.3.2020, che istituiva erede la convenuta.
L'attrice esponeva che, nell'aprile 2020, la convenuta le aveva comunicato di essere erede del de cuius in forza di un testamento olografo e che, il 26 maggio 2020, le Persona_2
aveva inviato, tramite un proprio legale, una scheda testamentaria olografa priva di data, la cui validità era stata immediatamente contestata dal legale dell'attrice che aveva invitato la convenuta a non avvalersi della predetta scheda testamentaria.
Nel giugno 2020 l'attrice aveva attivato la mediazione ed al primo incontro il nuovo legale della convenuta aveva informato l'attrice dell'esistenza di un'altra scheda testamentaria, ossia del testamento olografo datato 26.2.2020, pubblicato l'8.6.2020, che istituiva erede la convenuta.
L'attrice agiva quindi in giudizio per sentir dichiarare la nullità del testamento olografo del 26.2.2020, di cui assumeva l'apocrifia sulla base delle risultanze di una consulenza tecnica di parte del dott. ed evidenziando la singolarità della Persona_3
redazione di due schede testamentarie, una delle quali solo 30 giorni prima del decesso, da parte del fratello che non soffriva di alcuna grave patologia - essendo poi deceduto in
pagina 3 di 16 breve tempo a seguito dell'infezione da Covid 19.
L'attrice concludeva chiedendo di dichiarare l'invalidità del testamento olografo del
26.2.2020, conseguentemente di dichiarare che la convenuta non è erede del de cuius
e di condannarla a restituire e consegnare all'attrice i beni ereditari in suo Persona_2
possesso.
La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 dell'attrice affermando di essere l'unica erede del de cuius in forza del Persona_2
testamento olografo del 26.2.2020, la cui autografia era stata confermata dalla consulenza tecnica di parte del prof. che produceva. Per_4
La convenuta esponeva di essere stata convivente more uxorio di il quale da Persona_2
molti anni non aveva rapporti con la famiglia di origine ed in particolare con la sorella.
Allegava che il allo scoppiare della pandemia da Covid 19, le aveva espresso la CP_1
volontà di lasciarle i propri beni ed entrambi avevano deciso di predisporre dei testamenti
a favore l'uno dell'altra, meditando anche di contrarre matrimonio, ma che i propositi del matrimonio e di redigere un testamento pubblico o comunque di depositare il testamento presso un Notaio, erano stati resi impossibili dal dilagare della pandemia. Infine, nel marzo 2020 entrambi i conviventi avevano contratto il Covid 19, il 14 marzo il era CP_1
stato ospedalizzato ed il 26 marzo 2020 era deceduto.
Sul rinvenimento del testamento, la convenuta esponeva di aver ricercato nell'abitazione, tra le cose del defunto, il testamento e di aver ritrovato la scheda testamentaria priva di data che aveva trasmesso al legale dell'attrice pensando che quello fosse l'unico testamento del de cuius. Il legale dell'attrice aveva contestato la validità della scheda testamentaria per mancanza di data, ma ciò era irrilevante in quanto dopo qualche giorno la convenuta aveva trovato nell'appartamento un'altra scheda testamentaria, avente lo stesso contenuto, munita di data (26.2.2020), che la convenuta faceva pubblicare.
Quanto ai beni ereditari, la convenuta esponeva di aver spontaneamente consegnato ai nipoti del de cuius (figli dell'attrice) i gioielli appartenenti allo stesso, di aver presentato la denuncia di successione versando le relative imposte, di aver provveduto per le esequie del
di aver goduto e di godere dei beni ereditari ed in particolare di avere accesso e di CP_1
pagina 4 di 16 disporre dei conti correnti, quale unica erede in forza del testamento olografo del
26.2.2020 pubblicato l'8.6.2020.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. e con ordinanze del
7.10.2021 e del 2.12.2021, veniva disposta la c.t.u. grafologica sulla scheda testamentaria del 26.2.2020 sulla base delle scritture di comparazione di provenienza certa del de cuius in quanto autenticate da un pubblico ufficiale e non contestate (la sottoscrizione apposta sulla carta d'identità rilasciata dal Comune di Robecco sul Naviglio e sul tesserino svizzero del 13.8.1988, nonché la sottoscrizione del cartellino presente presso il Comune che ha rilasciato la carta di identità del de cuius).
Espletata la c.t.u. grafologica, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1° febbraio 2023 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ridotti di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Il Tribunale di Milano, sezione IV civile, in composizione collegiale, pronunciava sentenza n.
3244/2023, pubblicata in data 20/04/2023, con il seguente dispositivo:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la nullità del testamento olografo datato 26.2.2020, pubblicato in data
8.6.2020 dal Notaio dott. , rep. 143766, racc. 57152, del de cuius Persona_1 Persona_2 per la mancanza di autografia e per l'effetto accerta e dichiara che non è erede Parte_1
testamentaria del de cuius Persona_2
2) condanna alla restituzione dei beni ereditari del de cuius a favore Parte_1 Persona_2
di Controparte_1
3) condanna la conventa alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in complessive € 4.900,00 per compenso, € 518,00 per spese anticipate, oltre 15% spese generali, iva e cpa;
4) pone in via definitiva a totale carico della convenuta le spese della c.t.u. liquidate con decreto del 12.5.2022”.
In sostanza il Tribunale ha dichiarato la nullità del testamento olografo datato 26.2.2020, invocato da pagina 5 di 16 sulla scorta della ctu calligrafica svolta nel corso del giudizio di primo grado che aveva Parte_1 concluso per l'apocrifia del testo e della sottoscrizione della scheda testamentaria;
inoltre aveva evidenziato, come ulteriore elemento che induceva a dubitare dell'autenticità del testamento, le modalità di rinvenimento della scheda testamentaria, trovata nell'abitazione qualche giorno dopo che il legale dell'attrice aveva contestato la validità del testamento rinvenuto per primo, ma privo di data;
il
Tribunale osservava altresì che non era coerente che il testatore avesse tenuto celata alla compagna convivente l'esistenza delle due schede testamentarie, dal momento che, secondo quanto allegato dalla convenuta, i due conviventi avevano comunicato, l'uno all'altra, la volontà di testare e il contenuto dei testamenti era conforme al dichiarato. Il Tribunale, a fronte delle contestazioni della convenuta sulla ctu svolta, affermava che la stessa non poteva dirsi esplorativa, posto che le parti avevano prodotto consulenze di parte di segno opposto;
che le scritture di comparazione utilizzate dal consulente erano di sicura provenienza del defunto, in quanto autenticate da pubblico ufficiale;
che l'utilizzo di scritture di comparazioni ulteriori rispetto a quelle indicate dal giudice aveva dato luogo a nullità sanata ex art. 157 cpc perché non eccepita nella prima difesa successiva al deposito della stessa e che per le scritture di comparazione trova applicazione il principio di acquisizione della prova, che consente al giudice di indicare scritture allegate anche da parte diversa da quella che ha chiesto la verificazione. Il Tribunale, infine, precisava che la stessa convenuta aveva indicato come mera bozza testamentaria la prima scheda rinvenuta priva di data e aveva fatto pubblicare e scelto di avvalersi solo della scheda reperita per seconda. Accertata la nullità del testamento, il Tribunale accoglieva la domanda di petizione ereditaria proposta dall'attrice, dando atto che era pacifico in causa che la convenuta fosse nel possesso dei beni ereditari.
Avverso tale sentenza proponeva appello , con citazione notificata il 21.6.2023, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza per i motivi dedotti.
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma della Controparte_1
sentenza del Tribunale.
Alla prima udienza del 26.3.2024 il consigliere istruttore, su richiesta concorde delle parti, rinviava al 10.9.2024 per una possibile definizione transattiva della lite. All'udienza del 10.9.2024, preso atto dell'esito negativo delle trattative, visti gli artt. 127 ter ce 352 c.p.c., fissava l'udienza del 4.2.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando termine perentorio alle parti calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito di comparse conclusionali, di giorni 15 per il deposito di note di replica. Assegnava altresì termine perentorio sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte pagina 6 di 16 sostitutive dell'udienza, con applicazione del disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusionali e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 4.2.2025 e decisa nella camera di consiglio del
12.2.2025.
In via preliminare deve rilevarsi come il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni presupponga l'implicito rigetto dell'eccezione preliminare ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata.
Col primo motivo di appello deduce che l'onere della prova circa la mancanza di Parte_1 autografia della scheda testamentaria incombeva all'attrice, che aveva impugnato il testamento, e assume che quest'ultima –contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale- non ha assolto detto onere.
Sostiene che, nel caso di specie, a) la ctu non avrebbe dovuto essere ammessa;
b) non avrebbe dovuto avere ad oggetto i documenti indicati nel quesito;
c) le operazioni peritali avrebbero dovuto svolgersi diversamente, tanto che la perizia sarebbe affetta da nullità assoluta;
e comunque d) le conclusioni della stessa sono errate. Ciò premesso, col primo motivo di impugnazione lamenta l'assoluta inconsistenza dell'ulteriore elemento -oltre la perizia grafologica- posto dal Tribunale a sostegno della non autenticità del testamento, ossia le modalità di rinvenimento della seconda scheda testamentaria da parte dell'appellante e l'asserita incongruenza del comportamento del de cuius che avrebbe celato alla compagna la scheda testamentaria, nonostante avesse comunicato alla medesima la volontà di testare a suo favore, come in effetti ha fatto.
Sotto quest'ultimo profilo la difesa di evidenzia che il de cuius, che non sentiva da anni la Parte_1
sorella attrice in primo grado, neppure telefonicamente, aveva manifestato la Controparte_1 volontà in vita sia di sposare l'appellante, sia di lasciarle i propri beni per testamento, volendo invece escludere i parenti con cui non intratteneva rapporti da lungo tempo. Tuttavia, dal momento che la coppia godeva di relativa buona salute e riteneva di avere molti anni davanti a sé, redigere testamento non era una priorità. Col dilagare della pandemia da Covid 19 i due anziani rimanevano sgomenti e il sig. esclusa la possibilità di celebrare le nozze e di recarsi da un notaio per redigere il Persona_2
testamento, si orientava per la predisposizione di un testamento olografo, senza nulla riferire alla compagna, per non aggravarne la situazione psicologica, essendo assai sensibile e già colpita fortemente dalle notizie di cronaca e dal momento critico che stavano vivendo. Per tali ragioni, secondo la ricostruzione dell'appellante, il de cuius aveva prima redatto una bozza e poi, forse non trovandola, aveva riscritto, datato e sottoscritto un altro foglio, che è la scheda testamentaria oggetto di causa.
Nessuna incongruità sarebbe dunque rilevabile in detto comportamento.
pagina 7 di 16 Il motivo è privo di fondamento.
E' effettivamente pacifico che l'onere di provare la non autenticità del testamento incombe su chi lo impugna. Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, sul punto hanno avuto modo di affermare che la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo (Cass. SU n. 12307 del 16.6.2015).
Il Tribunale ha fatto corretta applicazione di detto principio e infatti deve ritenersi che l'attrice abbia assolto all'onere della prova a suo carico, essendo stata raggiunta la dimostrazione dell'apocrifia del testamento.
Il primo giudice ha fondato tale conclusione sulla ctu grafologica e sulle modalità di rinvenimento della scheda testamentaria, unite all'incoerenza del comportamento attribuito al de cuius che, da una parte, avrebbe comunicato apertamente di voler disporre a favore della compagna, dall'altra avrebbe tenuto celate le schede testamentarie redatte, una senza data e l'altra completa, nonostante fossero conformi a tale volontà già pubblicamente manifestata.
Come si dirà oltre, tornando sul punto trattando gli ulteriori motivi di impugnazione, la consulenza d'ufficio svolta in primo grado appare correttamente ammessa ed espletata e già le risultanze della stessa appaiono sufficienti per sostenere l'assunto della non autenticità del testamento.
Cionondimeno, anche le valutazioni ulteriori espresse dal Tribunale appaiono condivisibili.
Come noto, il giudice del merito, benché abbia disposto consulenza grafica per verificare l'autografia di una scrittura, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di qualsiasi elemento di prova obbiettivamente conferente, quali la prova testimoniale, le presunzioni semplici, comprese quelle desunte da fatti acquisiti a mezzo prova testimoniale, ed il comportamento processuale delle parti, senza esser vincolato ad alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento della verità (Cass.
27.7.2015, n. 15686; 1.3.2002, n. 3009; 17.12.99, n. 14227; 6.4.1981, n. 1940).
Nel caso di specie risulta quantomeno singolare che solo dopo che il legale della sorella del de cuius aveva contestato la validità del testamento per assenza della data, la signora sia riuscita a Pt_1
rinvenire altra scheda testamentaria, completa, questa volta, anche di tale elemento. La signora non fornisce, tra l'altro, particolari circa il luogo di rinvenimento e le circostanze che lo hanno accompagnato, né per la prima, né per la seconda scheda testamentaria, entrambe comunque reperite in casa;
anche tale genericità, letta unitamente agli altri elementi, non depone a favore della veridicità dei fatti allegati dall'appellante. Parimenti non pare congruo che il de cuius expressis verbis affermasse di voler testare a favore della compagna e poi tenesse celate le due schede testamentarie redatte, pur conformi alla volontà dichiarata. Questi aspetti vengono a corroborare le risultanze della ctu espletata,
pagina 8 di 16 mentre la spiegazione addotta dall'appellante, secondo cui il compagno non avrebbe voluto turbarla sapendola molto sensibile, vista anche la criticità del momento storico in relazione al dilagare della pandemia, appare di scarsa consistenza e contraddittoria, posto che, da altro punto di vista, è sostenibile che la signora avrebbe potuto essere rassicurata dalla presenza di disposizioni di ultima volontà a suo favore, senza contare che, se è vero che i due conviventi ne parlavano, non si comprende perché concretizzare quanto affermato a parole dovesse essere così traumatizzante per l'appellante. Peraltro può ulteriormente osservarsi che, alla data del 26.2.2020, quando sarebbe stata redatta la seconda scheda testamentaria, la pandemia in Italia era ancora al suo esordio e non si erano ancora manifestati gli effetti devastanti, in termini di mortalità, concretizzatisi nelle settimane successive.
Col secondo motivo di appello lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. Parte_1
214, 215, 216, comma 1, 217 cpc, assumendo che l'attrice, su cui incombeva l'onere di dimostrare la falsità del testamento, non avrebbe prodotto le necessarie scritture comparative né in originale, né in copia, per cui la ctu ammessa sarebbe stata meramente esplorativa. Inoltre le uniche due scritture indicate, e non prodotte, dall'attrice, erano in numero esiguo (solo due appunto), non omologhe rispetto alla scheda testamentaria in verifica se non per la sottoscrizione, per nulla coeve alla stessa, in quanto risalenti l'una a settanta e l'altra a trentaquattro anni prima della data indicata sul testamento, e di incerta autografia. L'inidoneità delle scritture comparative offerte da controparte era stata, del resto, confermata dal giudice istruttore che con ordinanza in data 7.10.2021 le escludeva dalle scritture utilizzabili dal ctu.
Il motivo non ha pregio.
La consulenza ammessa dal Tribunale non può ritenersi esplorativa, tenuto conto che ciascuna parte aveva prodotto una propria perizia sull'autenticità del testamento e le relative risultanze erano opposte.
Dette consulenze di parte indicavano delle scritture di comparazione e il Tribunale ha individuato, tra tutte quelle menzionate in atti, le scritture di provenienza certa dal de cuius.
Il ctu e i consulenti di parte hanno quindi condotto le operazioni peritali su tali scritture senza sollevare alcuna obiezione tecnica sull'idoneità delle stesse a svolgere la propria funzione.
Come noto, in tema di verificazione di scrittura privata disconosciuta, l'onere di produzione delle scritture private di comparazione che incombe sul richiedente non è assoluto, ma subordinato alla circostanza che le predette scritture esistano e siano in suo possesso, con la conseguenza che, ove manchino, la comparazione può essere affidata a scritture provenienti da altre parti del processo, purché ne sia certa l'autenticità e la riferibilità all'autore (Cass. n. 31813 del 10.12.2024; Cass. n.
19.279/2014).
pagina 9 di 16 Nel caso in esame, per stessa deduzione della convenuta, l'attrice da anni non aveva rapporti col fratello, per cui aveva a disposizione solo due scritture molto risalenti nel tempo che, in quanto contestate dalla convenuta per mancanza di certezza di autografia, sono state correttamente scartate dal giudicante, che ha invece indicato altre scritture di comparazione riferibili con certezza al defunto, in quanto autenticate da pubblico ufficiale.
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo.
Col terzo motivo di appello assume che il Tribunale avrebbe fatto erronea applicazione Parte_1
del principio di acquisizione della prova, avendo chiesto al ctu di esaminare, come scritture di comparazione, quelle prodotte da parte convenuta, che tuttavia non erano state depositate in originale.
Il giudice di prime cure, dunque, avrebbe violato il principio dispositivo di cui all'art. 115 cpc e quello della domanda, dal momento che avrebbe ammesso la ctu in contrasto con le richieste delle parti:
l'attrice aveva chiesto di utilizzare le scritture comparative indicate nella propria consulenza di parte e la convenuta si era opposta alla ctu chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e contestando le scritture di comparazione ex adverso indicate.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che il giudice di merito -che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione- non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento della autenticità, essendo utilizzabili, per il cosiddetto principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione;
al riguardo l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede il dato positivo del riconoscimento espresso ovvero tacito per non esserne stata mai contestata l'autenticità (Cass. n. 17794 del 6.9.2005).
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale, preso atto della contestazione da parte della convenuta delle scritture indicate dall'attrice, correttamente ha individuato altre scritture di comparazione, scegliendole tra quelle indicate dalla convenuta, in quanto di provenienza certa dal de cuius, per intervenuta autenticazione da parte di pubblico ufficiale.
Inoltre, come meglio esposto oltre con riferimento al quarto motivo di impugnazione, l'acquisizione da parte del ctu dell'originale delle scritture di comparazione prodotte in giudizio solo in copia è pienamente legittima, potendo il consulente, nell'osservanza del contraddittorio, acquisire ulteriori documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, quali le scritture di comparazione non prodotte dalle parti funzionali all'accertamento della falsità di un testamento (Cass. n. 21903 del
21.7.2023).
pagina 10 di 16 Col quarto motivo di gravame l'appellante deduce la nullità della ctu per violazione e falsa applicazione sia dell'art. 157 cpc, sia del principio della domanda e del principio dispositivo, per essere stata eseguita la consulenza d'ufficio su scritture di comparazione diverse da quelle indicate dal giudice istruttore.
Deduce l'appellante che, se la dott.ssa ctu in primo grado, si fosse strettamente attenuta a Per_5
quanto indicato nel quesito dal Giudice istruttore, avrebbe dovuto utilizzare come scritture comparative unicamente il tesserino dei trasporti svizzero e l'ultima carta di identità del defunto, rilasciata dal
Comune di Robecco. La ctu con istanza del 25.11.2021, vista la presenza di sole due scritture di comparazione, chiedeva al giudice istruttore l'autorizzazione ad accedere presso uffici pubblici e studi notarili per acquisire altre scritture autografe del de cuius. Tale istanza del ctu veniva rigettata dal giudice con ordinanza del 7.10.2021. Ciò nonostante, risulta dalla perizia che la dott.ssa ha Per_5 effettuato richiesta presso l'Anagrafe del Comune di Milano -ove in precedenza risiedeva il defunto- ed ha estratto i cartellini anagrafici, che poi ha utilizzato per i confronti in sede di perizia. Assume la difesa della signora che tale estensione documentale non era mai stata autorizzata dal giudice Pt_1 istruttore e l'appellante l'aveva immediatamente rilevata nella comparsa conclusionale, eccependo in tale sede la nullità della ctu, quindi tempestivamente, trattandosi del primo atto difensivo successivo alla perizia.
Il motivo non può essere accolto.
La ctu si è svolta effettivamente sia sui documenti comparativi indicati dal Tribunale –ossia sulla sottoscrizione del tesserino dei trasporti svizzero del 13.8.1998 e sulle firme apposte sulla carta di identità e sul relativo cartellino anagrafico del Comune di Robecco sul Naviglio del 4.1.2017- sia sulle sottoscrizioni apposte sui cartellini anagrafici del Comune di Milano del 19.7.2001 e del 18.7.2006, che non erano state indicate dal giudice istruttore.
Queste ultime ulteriori scritture di comparazione non sono state contestate dai consulenti di parte nel corso delle operazioni peritali e sono di provenienza certa dal defunto, in quanto le sottoscrizioni sono state autenticate da pubblico ufficiale.
Sul punto giova richiamare il recente insegnamento della Sezioni Unite secondo cui, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti- tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non pagina 11 di 16 si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. I fatti principali sono i fatti che, nel rispetto del principio della domanda, possono essere introdotti nel processo solo per l'iniziativa delle parti, mentre i fatti secondari sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali (Cass., Sez. Un., 28.2.2022, n. 6500).
In applicazione di detti principi, la Corte di Cassazione ha escluso che potesse integrare causa di nullità di una c.t.u., volta ad accertare la natura apocrifa di un testamento olografo, la circostanza che il consulente avesse utilizzato, quali scritture di comparazione, anche documenti non prodotti dalle parti
(Cass. n. 21903 del 21.7.2023). In particolare la Corte ha stabilito che le scritture di comparazione reperite dal CTU nel contraddittorio delle parti, anche se dalle stesse non prodotte, non sono dirette a fornire prova del fatto principale, rappresentato dal testamento olografo asseritamente apocrifo, ma di fatti secondari -la firma di ulteriori atti di certa provenienza del de cuius- funzionali alla dimostrazione dell'autenticità di quel testamento, per cui non è ravvisabile alcuna nullità sotto tale profilo della CTU.
Inoltre la pronuncia delle Sezioni Unite sopra richiamata ha ribadito l'orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in generale, tutti i vizi da cui sia affetta la relazione del c.t.u. sono relativi e, pertanto, ex art. 157 c.p.c., sono suscettibili di essere sanati se non sono eccepiti dalla parte interessata nella prima difesa o nell'udienza successiva. Soltanto in via eccezionale, ove la relazione del c.t.u. si fondi su fatti principali che non sono stati allegati dalle parti, né potevano essere legittimamente conosciuti dal c.t.u., le S.U. hanno chiarito che ricorre un'ipotesi di nullità assoluta, come tale rilevabile dal giudice e, in difetto, suscettibile di essere fatta valere in sede d'impugnazione ex art. 161 c.p.c. (così Cass., Sez. Un., 28.2.2022, n. 6500).
Nel caso di specie la difesa della signora aveva eccepito che la ctu si era svolta anche su Parte_1
scritture comparative non autorizzate dal giudice solo in comparsa conclusionale e dunque non nella prima difesa successiva al deposito dell'elaborato peritale.
Infatti, dopo il deposito della ctu si erano svolte ben due udienze, quella del 12.5.2022 in cui l'attrice aveva chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e la convenuta la chiamata a chiarimenti del ctu perché questi “non ha risposto adeguatamente alle osservazioni del consulente di parte” e poi l'udienza dell' 1.2.2023 di precisazione delle conclusioni.
L'attuale appellante non risulta aver eccepito la nullità della ctu relativamente all'utilizzo di scritture di comparazione non autorizzate né nelle note del proprio ctp, richiamate implicitamente all'udienza del 12.5.2022, né nelle note del difensore nel verbale delle udienze del 12.5.2022 e dell' 1.2.2023, né nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni, ma solo per la prima volta in comparsa conclusionale.
L'eventuale nullità relativa della ctu sarebbe, pertanto, in ogni caso sanata ex art. 157 cpc.
pagina 12 di 16 Infatti, secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte, è tardiva l'eccezione di nullità della ctu che non sia stata proposta nell'udienza successivo al deposito della stessa (Cass. 8659/1999,
3340/1997, 8383/1995). Anche recentemente la Corte di Cassazione ha precisato che detta eccezione deve essere sollevata tempestivamente dopo il deposito dell'elaborato peritale e deve essere anche ribadita in sede di precisazione delle conclusioni, restando altrimenti sanata la nullità lamentata (Cass. ord. n. 17916/2022).
Col quinto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'illogicità del tessuto argomentativo della ctu grafologica;
in particolare la consulente nominata avrebbe operato un sillogismo erroneo: avendo ritenuta non olografa la sottoscrizione apposta alla scheda testamentaria, ha concluso che l'intero scritto fosse apocrifo. Più correttamente l'ausiliario del tribunale avrebbe dovuto piuttosto limitarsi ad affermare di non poter rispondere al quesito con riguardo al testo delle disposizioni testamentarie, potendo esprimersi solo sulla relativa sottoscrizione. Su tale punto era stata richiesta la chiamata della ctu a chiarimenti, istanza disattesa dal tribunale.
Il motivo non merita accoglimento.
Premesso che, in materia di testamento olografo, la non autenticità della sottoscrizione è già sufficiente a determinarne la nullità ex art. 606 cc, le argomentazioni svolte dal ctu non risultano, in ogni caso, incorrere nel vizio denunciato.
La consulente, nell'ambito delle premesse metodologiche della sua relazione, aveva precisato che in grafologia peritale la firma riveste una grande importanza, in quanto in essa è maggiormente presente l'automatismo grafico, rispetto alle altre parti della grafia. Il percorso grafico nella firma è più veloce, velocità che può determinare la deformazione delle forme letterali fino a renderle inintelligibili. In quanto altamente automatizzata, la firma sfugge alla volontarietà del gesto;
essendo incentrata l'attenzione soprattutto sul significato e non sulla forma letterale, le firme -rispetto alla scrittura
“ordinaria”- hanno fisionomie più intimamente personali, che derivano dall'abitudine di tracciarle e quindi dalla velocità. E' pertanto la firma l'elemento più personalizzato della grafia e maggiormente svincolato dal controllo cerebrale. Il consulente precisava che sia la firma che la sigla sono dunque garanzia di spontaneità; anche in soggetti che abbiano una grafomotricità bassa sono il sigillo della personalità, sono gesti automatizzati, incoscienti o semicoscienti. Il Ctu precisava che non aveva avuto a sua disposizione cifre numeriche autografe da poter comparare, né tantomeno il grafismo del signor da esaminare, essendo lo stesso deceduto e consistendo gli scritti comparativi in sottoscrizioni. Il CP_1
confronto dunque si era fondato sulle firme di natura ufficiale autografe, cosa questa di grande importanza in quanto aveva consentito di poter rilevare le costanti di valore delle modalità sottoscrittive autografe del de cuius.
pagina 13 di 16 Nell'esame della scheda testamentaria in verifica il ctu ha constatato che la firma in calce al testamento era assolutamente compatibile con il grafismo del testo ivi contenuto. Pertanto, per la proprietà transitiva, ha concluso che era possibile estendere anche al testo il giudizio tecnico raggiunto sulla firma. Sul punto, in risposta alle osservazioni critiche del ctp di parte convenuta, il CTU precisava che è logico che per stabilire la compatibilità di mano tra una firma ed un testo non servano altre scritture, se non appunto il testo e la firma, il cui confronto consente di verificarne la coerenza interna.
Una volta stabilita la coerenza interna tra testo e firma, è possibile procedere al confronto con le scritture autografe, consistenti in questo caso in sottoscrizioni. Proprio la coerenza interna è il principio in base al quale è possibile estendere il giudizio sulla sottoscrizione al testo con essa coerente. Se la mano che ha redatto il testo è la stessa che ha redatto la firma ed è diversa da quella che ha redatto le firme autografe in comparazione, ne consegue necessariamente che testo e firma sono entrambi apocrifi, come nel caso che ci occupa.
Il ragionamento in tal modo operato dal ctu appare logicamente corretto e condivisibile: il raffronto tra la sottoscrizione apposta in calce al testamento in verifica e le firme portate dai documenti comparativi ha condotto a concludere per la non autenticità della sottoscrizione del testamento;
posto che quest'ultima era morfologicamente coerente con il testo soprastante contenente le disposizioni testamentarie, il ctu ha concluso per la non autenticità anche di detto testo.
In ogni caso, come sopra precisato, giova ribadire che la mera non autografia della firma del testamento olografo è sufficiente a determinarne la nullità per i fini che ci occupano.
Col sesto ed ultimo motivo di gravame censura le conclusioni della ctu, acriticamente Parte_1
recepita dal Tribunale, rilevando che la consulente ha svolto osservazioni del tutto soggettive, a dir tanto indiziarie, e nettamente contrastate dall'analisi condotta dal prof. , ctp di parte Per_4
convenuta Pt_1
In particolare, l'appellante, ripercorrendo le osservazioni del proprio consulente, minimizza le considerazione del ctu sul riccio di avviamento della “E” di e sull'inizio della sottoscrizione Per_2
esattamente sul rigo della quadrettatura, trattandosi di segni grafici e aspetti irrilevanti, mentre al contempo nega la sussistenza del bottone di arresto nella lettera “M” e dei pretesi irrigidimenti individuati dal ctu, che invece secondo quest'ultimo sarebbero ulteriori sintomi di falsificazione.
Il motivo è infondato.
L'appellante ripropone le osservazioni del proprio ctp alla bozza della ctu, senza tener conto e cercare di confutare le risposte già date dal consulente d'ufficio a dette osservazioni nella stesura della relazione finale.
pagina 14 di 16 Rileva il Collegio che le osservazioni svolte dal ctu sulle contorsioni e curvature delle aste di talune lettere;
sul bottone di sosta della lettera M, sul puntino diacritico della lettera “i” a guisa di lettera “e”, sugli irrigidimenti segnalati in alcune lettere, sulle ammaccature e sui molteplici stacchi inter letterali
-elementi tutti non presenti invece nelle firme autografe comparative- trovano chiaro riscontro nelle foto e negli ingrandimenti inseriti nel corpo della relazione peritale.
Da tali elementi la consulente ha desunto sia aspetti sostanziali di difformità tra la firma in verifica e quelle comparative, sia che il ritmo e la velocità del testo testamentario e della relativa firma fossero da considerarsi discontinui. Il ctu ha poi posto l'attenzione sull'inizio della firma del testamento –la lettera
“E” di poggiante sul rigo, diversamente rispetto a quanto riscontrabile nelle firme in Per_2 comparazione, e ha evidenziato che tale aspetto costituisce un punto cardine per stabilire l'estraneità della sottoscrizione in verifica alla mano del signor citando letteratura del settore che Persona_2 puntualizza come l'avviamento del prodotto grafico rientra tra i segni più difficilmente imitabili da mano aliena. Un ulteriore fondamentale punto di divergenza tra la firma in verifica e quelle in comparazione è stato individuato dal ctu nel riccio istintuale di avviamento del nome , Per_2
osservabile nelle scritture comparative e non nel testamento in verifica, in cui il gesto di abbrivio della lettera iniziale “E” si presenta peraltro irrigidito e appoggiato alla quadrettatura del foglio. Inoltre lo stacco tra la lettera “p” e la lettera “o” in è stato ritenuto dalla consulente anch'esso sintomatico CP_1 dell'estraneità di mano, non essendo mai rilevabile nelle sottoscrizioni autografe in comparazione. La consulente ha pure evidenziato che il ritmo e la velocità della firma in verifica sono caratterizzati da ampie soste redattive, nonché da gesti poco fluidi e poco spontanei, che pure depongono per la falsificazione della sottoscrizione in verifica.
Le conclusioni della ctu risultano, pertanto, fondate su plurime valutazioni tecniche, logicamente argomentate, che trovano riscontro negli ingrandimenti dei grafemi e dei prodotti grafici inseriti nel corpo della ctu e che il Collegio ritiene di condividere.
Conclusivamente, l'appello proposto deve essere integralmente rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
L'esito della lite implica la soccombenza dell'appellante, che pertanto deve essere condannata ex art
91 c.p.c. alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate come in dispositivo sulla base del vigente D.M. n.55/2014, con riferimento al valore della causa come dichiarato ai fini del contributo unificato giudiziale, in rapporto ai valori medi previsti -stante la media difficoltà delle questioni trattate- escludendo dal computo la voce relativa alla fase istruttoria assente nel presente grado.
pagina 15 di 16 Il Collegio non ritiene, invece, sussistere i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96 cpc, chiesta da parte appellata, non ravvisandone i presupposti.
Deve essere, infine, dichiarata la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3244/2023, così Controparte_1
provvede:
1. rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali del grado in favore della controparte, liquidate nella somma complessiva di € 8.470,00, di cui per fase di studio euro
2.518,00, per fase introduttiva euro 1.665,00 e per fase decisionale euro 4.287,00, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori come per legge;
3. dichiara la sussistenza degli estremi di cui all'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art 13.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Maria Caterina Chiulli
pagina 16 di 16