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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 485/2023 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Pizzuto, Fabio Pizzuto e Maurizio Pizzuto ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Sergio e Fabio Pizzuto in Palermo, via Nettuno n. 11 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante, attrice in riassunzione,
e nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), , nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_2
(c.f. ), , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
16.01.1972 (c.f. , , nato a [...] il C.F._4 Parte_4
14.05.1975 (c.f. ), in proprio e quale tutore di C.F._5
1 , nata a [...] il [...], (c.f. ), e CP_2 C.F._6
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Ganci C.F._7 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monreale (PA), Via Venero n. 67 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuti,
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Asaro ed C.F._8 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Nettuno n. 11 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 31 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv.ti Fabio e Maurizio Pizzuto per : Parte_1
contro i resistenti sigg. CP_1
Insistendo in quanto dedotto e chiesto in fasi del giudizio sino alla Cassazione e in odierna citazione, e premettendo che il presente giudizio, come disposto dalla S.C., è limitato all'esame, nel merito, dell'eccezione riconvenzionale di usucapione secondo atti e prove di qualsiasi genere ammessi ed espletati in Tribunale, e con conseguente preclusione di esame di altre presunte prove, anche documentali, il tutto rilevato e rilevabile dall'intero giudizio sino alla sentenza della S.C. Così, ad ogni buon fine, si chiede: A)-Preliminarmente e processualmente -. accogliendo quanto qui sopra prospettato e le conseguenti relative eccezioni, peraltro rilevabili d'ufficio - in via principale ovvero, alternativamente o anche ad abundantiam, Si insiste:
2 1) Dichiarare inammissibili, irricevibili e precluse le domande (e/o eccezioni) istruttorie orali
o documentali degli intimati diverse da quelle in Tribunale espletate, formulate ed ammesse sino alla memoria del secondo termine ex art. 183, 6° co:; con conseguente inammissibilità o nullità per quelle d'ogni genere successive o non ammesse. 2) Dichiarare inammissibili, irricevibili e precluse le deduzioni e richieste in memoria e con deposito documenti in Tribunale oltre i termini di legge, rigettando tutte le domande eccezioni e difese di controparte, inammissibili, precluse, sfornite di prove, infondate e travolte ex art. 336 cpc., eccezione estesa alla ultima produzione di atti e documenti., ché, da qualunque punto di vista esaminata la questione, eguale è la conseguenza giuridica;
3) In sub. - senza recesso e con riserva di impugnativa delle rilevate ed eccepite inammissibilità e preclusioni sia pel thema decidendum che probandum ex cit. 6° co., peraltro rilevabili d'ufficio, e comunque senza volere invertire l'onere della prova, insistendo in quanto già dedotto ed eccepito: Ritenere e dichiarare inammissibili e irricevibili né probanti gli ampiamente contestati, sia nella forma che nei contenuti, foto e documenti prodotti ex adverso oltre termini e comunque contraddetti da prove acquisite, come loro deduzioni. In particolare si insiste in preclusioni ed eccezioni eccepite ed esposte nel giudizio di Tribunale, ma rilevabili anche d'ufficio, riportate in relativa comparsa conclusionale e in quella del giudizio di appello, da ritenere qui tutto integralmente ripetuto e trascritto, con riserva di illustrazione. B- Nel merito
4) Dare atto delle deduzioni di cui al cap. 17) della citazione riassuntiva, emettendone dichiarazione, ché col presente processo ed emittenda decisione è data esecuzione alla decisione della S.C. riguardante la istante contro i sigg. . CP_1
5) - Dichiarare non ricorrere dipendenza ex art. 336 c.p.c. solo pel capo di sentenza cassata riguardante e non per gli altri capi, tutti travolti ex stessa norma, con rigetto Controparte_3 di infondata richiesta di controparte di definitività di altro capo della sentenza cassata, per evidente sua dipendenza.
6) - Dichiarare raggiunta la prova, da parte istante, del possesso/uso esclusivo ad usucapionem quale individuato e precisato dalla Ord. de qua della S.C., come dedotto e dimostrato in citazione riassuntiva, nei cui cap. tutti insiste comunque, e come sarà ulteriormente precisato in rituali memorie e comparse anche in risposta alle infondate ed inammissibili eccezioni ed argomentazioni di controparte, travisanti fatti ed eventi, e sfornite di prove cui onerato, e così, ammettendo l'atto riassuntivo:
7) Accogliere, in luogo di quanto disposto dalla sentenza cassata, le domande, eccezioni e difese, da ritenere qui ripetute e trascritte, proposte dalla odierna istante nel giudizio R.G. 1537/'13 di appello avverso la sentenza del Tribunale n.3310 del 26/04/2013 dep. il 15/7 succ., con conseguente suo annullamento o revoca o riforma, domande oggi riproposte in citazione riassuntiva - sia nelle premesse che nella esposizione in fatto e in diritto - - su cui si insiste in ogni caso, applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte:
3 8) -- Accogliere le domande, eccezioni e difese proposte dall'odierna istante in precedenti fasi, tutte paralizzanti le avverse domande di natura reale,
9) -Ritenere e dichiarare che la odierna istante, avendo ritualmente proposto eccezione di usucapione del diritto de quo - ed avendolo provato - ha diritto a mantenere l'uso esclusivo della porzione di terrazza de qua, unitamente alla restante tutta con le relative servitù attive di veduta, avendo acquisito per usucapione quello stesso diritto vantato da controparti riguardante la porzione di terrazza sopra il loro immobile di piano terra sito in Palermo, viale Margherita di Savoia n.89 C- Domande riconvenzionali
10) Ammettendo la domanda riconvenzionale, condannare attore e terzi chiamati, odierni convenuti-intimati, a demolire le costruzioni abusivamente realizzate sul loro terreno addossate a due muri della ex-stalla, già F. R. part.lla 72 del F° mappa 11 del catasto terreni di Palermo (oggi part.lla 2100 del cat. urbano), quali accertate del c.t.u., e comunque riportarle almeno a tre metri in tutte le direzioni dal parapetto della terrazza de qua accessibile unicamente da casa oggetto di usucapione di cui sopra;
Parte_1
D- Spese dei giudizi e/o fasi 11) .Condannare gli odierni resistenti in solido al pagamento in favore della concludente delle spese e compensi di tutte le fasi e gradi del giudizio con gli accessori di legge, compresi quelli del giudizio di Cassazione, mentre nulla da disporre per le spese di lite del precedente giudizio di Corte d'Appello tra e i risultandovi già disposta in favore Controparte_3 CP_1 del primo la condanna alle spese con il relativo capo di esclusione di sua corresponsabilità, non impugnato e costituente così giudicato per insussistenza dipendenza ex art. 336 cpc. . Revocare, ovvero dichiarare travolta anche la condanna, operata dalla sentenza cassata, al versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo di contributo unificato Parte_1
nei confronti di Controparte_3
12) -Dare atto che le domande e difese dello stesso coincidono, per la questione de qua, con quelle qui sopra prospettate dalla odierna concludente ai punti 5 e 11, e pertanto accoglierle se ritenuto retto, e comunque disporre come di giustizia, dando altresì atto di mancata contestazione, in comparsa di costituzione dei resistenti, a quanto già esposto e richiesto espressamente in nostra citazione riassuntiva ai cap. 14 e 17, Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.
- avv. Francesco Ganci per , Controparte_1 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_4
:
[...]
4
1. respingere tutte le domande ed eccezioni, tutte incluse e nessuna esclusa, formulate dalla sig.ra , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] di Savoia n. 89, cod. fisc. , quale parte riassumente, con atto di CodiceFiscale_9 citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., portato alla notifica in data 02.03.2023, e con i precedenti avversari atti di I e II grado e di cassazione, in quanto totalmente inammissibili e infondate in fatto e in diritto e in quanto, comunque, integralmente sprovviste di prova, per tutti i motivi indicati nel corpo della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2023 e di tutti i propri precedenti scritti difensivi di I e II grado e di cassazione, che espressamente si richiamano;
2. quindi, in ogni caso, respingere integralmente la domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dalla predetta parte riassumente dell'area scoperta soprastante l'immobile sito in Palermo in Viale Margherita di Savoia n. 89 (ex Fondo ), piano terra, oggi CP_5 catastalmente identificato al N.C.E.U. al foglio 11, part. 2100 (ma già in N.C.T. foglio 11, part.lla n. 72), ricadente sul terreno identificato al N.C.T. al foglio n. 11, part. 2101 (già part.lla n. 28);
3. dichiarare ed accertare che l'area in questione è, quindi, libera anche da diritti reali minori
o d'uso pretesi dalla;
Parte_1
4. dichiarare ed accertare anche l'assenza di un diritto di veduta e di affaccio in favore della sig.ra , a qualsiasi titolo, sul terreno di proprietà (in Catasto Parte_1 CP_1
Terreni al Foglio 11, part. 2101);
5. dichiarare ed accertare, quindi, che la predetta parte riassumente non ha diritto a mantenere l'uso dell'area oggetto del contendere;
6. dichiarare ed accertare, quindi, l'assenza di qualsiasi titolo a giustificazione dell'occupazione da parte della predetta parte riassumente della predetta area;
7. quindi, respingere integralmente la domanda riconvenzionale della sig.ra Parte_1 di demolizione della costruzione realizzata dal padre dei sig. insistente CP_1 interamente sul terreno degli stessi ed in appoggio al vano terraneo sottostante la copertura in questione, e posto immediatamente al di sotto della stessa;
8. conseguentemente, dare atto della inidoneità della eccezione di usucapione avversaria a paralizzare la domanda di rivendica accolta dei sigg. sigg. Controparte_1 Parte_2
, , e
[...] Controparte_4 Parte_3 Parte_4 [...] sull'area contesa e della conseguente piena efficacia dell'affermazione di Parte_5 proprietà della stessa in capo ai predetti, odierni comparenti, nonché dare atto della piena efficacia della condanna della sig.ra a rilasciarla ai legittimi proprietari Parte_1
(sigg. libera e sgombra da persone e cose, nonché a corrispondere agli stessi CP_1
l'indennità per occupazione senza titolo, nella misura quantificata dal Tribunale di Palermo, e confermata in appello, in € 50,00 mensili a far data dal 30.03.2008 fino all'effettivo
5 rilascio: statuizioni tutte contenute nella Sentenza n. 1012/2018 della Corte di Appello di Palermo, Sezione II Civile, resa nel giudizio in grado appello iscritto al n. 1537/2013 del R.G., depositata il 17.05.2018, non impugnate e non cassate dall'ordinanza di rinvio della Cassazione e delle quali si chiede, ove occorra, la conferma;
9. condannare parte riassumente alle spese e compensi di tutte le fasi e gradi del giudizio, con gli accessori di legge, compresi quelli del giudizio di Cassazione;
- avv. Fabrizio Asaro per : Controparte_3
- ritenere e dichiarare che il capo della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1021/2018, che ha escluso responsabilità solidale di condannando (per Controparte_3
€ 4.550,00 oltre accessori di legge) i sigg. alle spese del relativo giudizio, costituisce CP_1 giudicato, giacché non dipendente, ex art. 336 c.p.c., dalla sua cassazione, con conseguente dichiarazione che rimane efficace detta condanna, oltre eventuale dichiarazione di sua conferma, ove ritenuto opportuno.
- Condannarli, altresì, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2008, Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e Controparte_3
, esponendo: Parte_1
- di essere comproprietario di un appartamento sito in Palermo, viale Regina Margherita di Savoia n. 89, piano terra – meglio identificato in catasto al fg. 11, p.lla 2100 (già fg. 11, p.lla 72) – nonché dell'area coperta sovrastante;
- che i convenuti, rispettivamente padre e figlia, abitanti nelle strette vicinanze ma in edifici separati da quello dell'attore, detenevano ed occupavano, nella piena consapevolezza dei proprietari, ed in origine del loro padre defunto, , e per tolleranza degli stessi, la Persona_1 copertura in questione, adibendola a terrazzo e posandovi vasi, piante, sedie ed altro;
6 - che, in particolare, la tolleranza era sorta in ragione del fatto che i calpestavano la copertura adiacente dell'immobile della sig.ra Parte_1
sicchè, prima che l'appartamento fosse stato, in data 17 marzo Per_2
2008, adibito a residenza dell'attore, era mancato l'interesse ad opporsi all'uso in questione ed i proprietari avevano bonariamente tollerato lo sconfinamento anche sulla loro copertura;
- che, inviata invano diffida al rilascio del bene entro il 30 marzo 2008, l'occupazione da parte dei convenuti doveva considerarsi sine titulo e fonte dell'obbligo di corrispondere all'attore una congrua indennità, nonché di quello di risarcire i danni causati dal mancato pieno godimento del bene, dalla momentanea minore utilità dell'uso e dall'illegittimo affaccio sulla proprietà dell'esponente,
e chiedendo che il giudice adito accertasse e dichiarasse l'assenza di titolo atto a giustificare l'occupazione da parte dei convenuti e condannasse questi al rilascio dell'area, alla corresponsione di una indennità per l'occupazione illegittima ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la sola , deducendo di essere lei la Parte_1 proprietaria dell'area oggetto di controversia, per averla ricevuta in eredità da
, e sostenendo che essa non era invece ricompresa nell'atto di Controparte_6 compravendita del 24 settembre 1958 richiamato da controparte.
Lamentava, altresì, che l'attore avesse ampliato il suo vano terreno, un tempo adibito a stalla, realizzando su di esso delle costruzioni in appoggio ai due lati del locale, in violazione delle servitù di inspectio e prospectio attive, quale fondo servente, su di esso.
In ragione di quanto sopra – previa chiamata in causa dei germani dell'attore, comproprietari dell'immobile oggetto di causa – chiedeva il rigetto delle domande avversarie, nonché, in via riconvenzionale, la condanna di convenuti e terzi chiamati alla demolizione delle costruzioni addossate ai due lati dell'ex stalla o al loro arretramento fino alla distanza di tre metri dalla proprietà dei
, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Parte_1
Autorizzata la chiamata, i terzi , Parte_2 Parte_4 [...]
e si costituivano in giudizio, Parte_5 Controparte_4
7 invocando il rigetto della domanda riconvenzionale formulata nei loro confronti ed insistendo per l'accoglimento di quelle principali.
Istruito il procedimento mediante consulenza tecnica d'ufficio e prove per testi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3310/2013 pubblicata il 15 luglio 2013, qualificata la domanda principale come di rivendicazione, così statuiva:
1) dichiara rinunciata la domanda di rilascio proposta da nei Controparte_1 confronti di Controparte_3
2) accerta e dichiara che l'area sovrastante il corpo di fabbrica catastalmente identificato al N.C.E.U. al foglio n.11 part. n. 2100 (già identificato N.C.T. al foglio n. 11 part. n. 72) è di proprietà di Controparte_1 Parte_2 Pt_4
e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_5 Controparte_4 alla immediata restituzione dell'area in favore dei proprietari;
Parte_1
3) condanna al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore di Parte_1
Controparte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
e a titolo di indennità di occupazione dell'area sub 2 nel
[...] Controparte_4 periodo decorrente dal 30.03.2008 al 30.03.2013;
4) rigetta le restanti domande proposte dall'attore e dai terzi chiamati;
5) rigetta la domanda riconvenzionale di rivendica proposta da Parte_1
6) dichiara assorbito l'esame delle ulteriori domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
7) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore e dei Parte_1 terzi chiamati, che liquida in complessivi euro 7.252,50 di cui 7.102,50 per compensi professionali, euro 150,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a..”.
Interposti appello principale da parte di ed appello incidentale Parte_1 ad opera dei la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n. CP_1
1012/2018, pubblicata il 17 maggio 2018, rigettava entrambi i gravami, condannando la al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Parte_1 [...]
questi ultimi, in solido, alla rifusione delle stesse in favore di CP_1 CP_3
.
[...]
Pronunciandosi sul ricorso proposto da , la Corte di Parte_1
Cassazione, con l'ordinanza n. 4196/2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.
8 La Suprema Corte ha ritenuto fondati i due motivi di impugnazione con cui
- premesso di avere eccepito nelle difese conseguenti alla Parte_1 concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. che la terrazza era rimasta nel godimento pacifico per il periodo usucapibile in capo alla sua dante causa e a lei, ragione per cui aveva diritto a mantenerne l'uso esclusivo Controparte_7
e all'esercizio delle connesse servitù attive di veduta - lamentava che il Tribunale non si fosse pronunciato e che la Corte avesse ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'eccezione, con conseguente inammissibilità anche delle prove dedotte per riscontrare il possesso vantato per un periodo idoneo all'acquisto per usucapione dell'area oggetto di causa, negando altresì la tutela del diritto al riconoscimento delle distanze legali dalle vedute godute dalla terrazza stessa mediante la demolizione delle costruzioni abusive realizzate in loro violazione.
Secondo la Corte, può dirsi accertato che la convenuta aveva dedotto, nel giudizio di primo grado, sotto forma di eccezione riconvenzionale, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., che la terrazza era stata nel pacifico godimento per un periodo idoneo al suo acquisto per usucapione da parte della dante causa e poi della stessa, così rivendicando il suo diritto a Controparte_6 mantenerne l'uso esclusivo, ed aveva riproposto l'eccezione in appello.
Dunque, si afferma, la , pur non avendo avanzato una domanda Parte_1 riconvenzionale di usucapione, aveva inteso, in ogni caso, pur non adottando non necessarie formule sacramentali, formulare una “…un'eccezione riconvenzionale paralizzativa dell'avversa domanda di natura reale, come tale legittimamente ammissibile”.
Inoltre, si soggiunge nell'ordinanza, la Corte di Appello ha errato nel ritenere l'inammissibilità dell'eccezione anche in secondo grado, contravvenendo al consolidato principio secondo cui “…non incorre nella violazione del divieto dello “ius novarum” la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito (anche) ad altro titolo l'acquisto della proprietà dell'area medesima (come verificatosi nella specie, avendo l'attuale ricorrente chiestone il riconoscimento sulla scorta del suddetto titolo derivativo dalla dante causa ” (cfr., ad es., Cass. n. 40/2015 e Cass. n. Controparte_8
21641/2019).
Da ciò la cassazione della sentenza della Corte di Appello, con rinvio per l'esame, nel merito, della eccezione riconvenzionale di usucapione.
9 Con atto di citazione notificato il 03 marzo 2023, ha Parte_1 riassunto il giudizio dinnanzi alla Corte di appello di Palermo.
L'attrice in riassunzione ha insistito nell'eccezione riconvenzionale e chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna dei germani
[...] lla demolizione delle costruzioni realizzate sul fondo di loro proprietà, CP_1 considerate violative delle servitù di veduta ed affaccio attive sulla terrazza oggetto di controversia, o comunque di riportare le stesse alla distanza di tre metri.
Con comparsa del 15 maggio 2023, si è costituito , Controparte_3 chiedendo di ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza 1021/2018 nella parte in cui ha escluso la sua responsabilità, con condanna dei al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 31 maggio 2023, si sono infine costituiti i germani , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , chiedendo il rigetto dell'eccezione di usucapione ex Parte_5 CP_4 adverso formulata e della domanda riconvenzionale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Le questioni residue a seguito della pronuncia della Suprema Corte attengono alla fondatezza della eccezione riconvenzionale di usucapione formulata da e delle conseguenti domande riconvenzionali tese al rispetto Parte_1 delle distanze legali dalla terrazza oggetto della contesa.
Risulta, infatti, oramai escluso con la forza del giudicato che l'area in questione possa appartenere alla odierna attrice in riassunzione in forza dei titoli di acquisto invocati.
Cio chiarito, ritiene la Corte che l'eccezione riconvenzionale proposta da sia sprovvista di prova e vada, pertanto, rigettata. Parte_1
10 Innanzi tutto, occorre interrogarsi su quale sia il diritto reale che la attrice in riassunzione ha allegato di avere usucapito attraverso il possesso.
Sulla scorta del tenore delle difese svolte dalla predetta e di quanto affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che simile diritto sia quello di proprietà sull'area soprastante l'immobile appartenente ai CP_1
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ove l'eccezione era stata per la prima volta formulata, la aveva fatto riferimento ad un Parte_1
“godimento pacifico per periodo usucapibile”.
Tale difesa faceva seguito, peraltro, alla deduzione, in prima battuta, della titolarità del diritto di proprietà in capo alla esponente a titolo derivativo, in ragione dei titoli di acquisto.
La Suprema Corte, nel censurare la omessa pronuncia riguardo alla eccezione riconvenzionale, ha, innanzi tutto, evidenziato che la aveva “dedotto Parte_1 che la contesa terrazza era stata nel pacifico godimento per un periodo idoneo al suo acquisto per usucapione (cumulando il possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c.) da parte della dante causa
e poi della stessa…così rivendicando il suo diritto a mantenere l'uso esclusivo Controparte_6 di detta terrazza” e precisato che ciò era avvenuto “ponendo riferimento al presupposto titolo rappresentato dallo stesso atto pubblico di compravendita del 24 settembre 1958, interpretato sia dal giudice di primo grado che di secondo con in senso contrario alla ricostruzione da ella prospettata in sede di costituzione in giudizio”.
Ancora, la Corte ha chiaramente fatto riferimento al diritto di proprietà, allorchè, in ordine al secondo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione riconvenzionale inammissibile anche nel secondo grado, disapplicando il principio per cui “non incorre nella violazione del divieto dello “ius novorum” la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito (anche) ad altro titolo l'acquisto della proprietà medesima (come verificatosi nella specie, avendone l'attuale ricorrente chiestone il riconoscimento sulla scorta del suddetto titolo derivativo dalla dante causa ”. Controparte_6
Ciò posto, le prove acquisite nel giudizio non consentono di configurare l'esistenza, in capo a ed alla sua dante causa , Parte_1 Controparte_6
11 di un possesso ventennale idoneo ad usucapire il diritto di proprietà sulla terrazza.
Iniziando dai testi escussi nel corso dei giudizi che hanno visto la Parte_1 contrapposta a vario titolo a - riguardanti la porzione di Parte_6 terrazza posta sopra alla proprietà di quest'ultima e collocata fra la proprietà della attrice in riassunzione e quella dei passaggio obbligato per CP_1 accedere all'area contesa - ha riferito che, “dopo la Testimone_1 ricostruzione nel 1989”, la aveva continuato a servirsi integralmente CP_6 dell'intera area “sino al limite orientale”.
La teste ha ricordato, in particolare, che, in occasione del cosiddetto “festino”, la sua amica organizzava riunioni e si occupava “l'intero terrazzo”.
, già conduttore, fra il dicembre 1984 ed il settembre 1993, di un CP_9 appartamento sito nel baglio al piano terra, ha affermato che la CP_5 CP_6 gli dava la chiave del suo appartamento, posto al primo piano, tramite il quale si accedeva al terrazzo, dove egli “gironzolava”, precisando in occasione della seconda audizione che si recava in tale luogo “ogni tanto”, che vi andava a raccogliere l'uva che si trovava nel tratto terminale e che ciò era accaduto fino al 1990/1991.
, zio della , ha ricordato che dal 1980 al 1992 la Persona_3 Parte_1 CP_6 aveva avuto il possesso dell'intera terrazza, senza ulteriormente specificare cosa con tale affermazione intendesse.
altro zio della predetta, ha affermato che, “dopo la Controparte_10 ricostruzione della prima parte del terrazzo”, anche la rimanente parte era stata calpestata e posseduta dalla sino al 1992, anche lui non aggiungendo CP_6 ulteriori particolari sulla esplicazione di tale potere di fatto.
, marito di una cugina della , ha dichiarato di Persona_4 Parte_1 conoscere i luoghi dal 1984 e che spesso, anche con alcuni amici, tra cui il fidanzato della suddetta, percorreva la copertura della proprietà per Per_2 raggiungere l'altra parte della terrazza. Su tempi, modalità e ragioni degli accessi alla terrazza oggetto di causa, ove anche ad essa il teste si riferisse, non è stata offerta alcuna specificazione.
12 Nell'ambito del presente giudizio sono state, invece, acquisite, in primo grado, le testimonianze di e . Testimone_2 Testimone_3
Il primo, premesso di essere stato compagno di liceo di dal Parte_1
1979 al 1984 e di avervi mantenuto rapporti di frequentazione negli anni successivi, ha riferito che la terrazza era “integralmente nella disponibilità della sig.ra che vi collocava piante, sdraio ecc.. e che era utilizzata per feste e riunioni Parte_1 conviviali”.
Il secondo, anch'egli amico di ha ricordato di conoscere i Parte_1 luoghi dai primi anni '80 e di averli frequentati sino agli anni '90 e riferito che l'intero piano di calpestio della terrazza era stato nella disponibilità della sig.ra
, la quale lo utilizzava per la collocazione di vasi, sdraio e Parte_1 organizzazioni di feste.
Di una occupazione della copertura dell'appartamento dei da parte CP_1 dei , “adibendolo a terrazza”, ha genericamente parlato anche il teste Parte_1 di parte attrice (riconducendo la circostanza alla cortesia di Parte_7
e dei suoi figli). Controparte_11
Dunque, quello che è emerso altro non è che un utilizzo in parte saltuario ed occasionale (legato alla festa patronale, celebrata una volta all'anno, o alle sporadiche incursioni di un inquilino del piano sottostante, per lo più praticate nel breve periodo di maturazione dell'uva, o a non meglio precisate, nella loro frequenza, occasioni conviviali), in parte non altrimenti specificato, in generale del tutto inidoneo a realizzare quell'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, n. 30438/2022) e a manifestare un dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. Civ., sez. II, n. 31238/2021).
In proposito, seppure è pacifico che l'accesso diretto e più agevole al sito sia collegato con l'abitazione della e della sua dante causa, non consta in Parte_1 alcun modo che nel ventennio antecedente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (intervenuta il 29 luglio 2008), interruttivo di un eventuale possesso utile ad usucapionem, i suddetti abbiano mai manifestato ai CP_1
13 l'intenzione, anche preventiva, di inibire loro l'ingresso alla terrazza, o abbiano realizzato alcuna opera significativa di tale intendimento ed idonea a realizzarlo.
E, d'altro canto, nel periodo di tempo in considerazione la conformazione dei luoghi non avrebbe impedito ai proprietari di accedere alla copertura del loro immobile dall'esterno tramite scale mobili o altri strumenti precari.
Difetta, quindi, la prova di quel possesso, richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili, continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, ove il requisito della continuità si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 27376/2021).
A tali assorbenti considerazioni deve aggiungersi che, peraltro, sulla stessa consistenza e continuità del possesso descritto dai testi rilevanti perplessità possono trarsi dalle aerofogrammetrie versate in atti dalla difesa di parte attrice.
Tali documenti, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di Parte_1
risultano sicuramente utilizzabili ai fini della decisione.
[...]
La relativa produzione, avvenuta in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c., deve considerarsi tempestiva.
Con essa, infatti, la difesa dei ha inteso proporre prova contraria a CP_1 quella articolata dalla controparte con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e riguardante proprio la eccezione riconvenzionale di usucapione che, a sua volta, era stata introdotta per la prima volta solo con la memoria ex comma 6 n. 1.
Ad ogni modo, ogni eventuale rilievo di nullità/inammissibilità della produzione in questa sede risulterebbe definitivamente inibito.
Se, infatti, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione
14 è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione, resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. (Cass. Civ., sez. III, n. 16800/2018; sez. lav., n. 20678/2016; sez. III, n. 21529/2021; sez. III, n. 6762/2021).
Nella fattispecie, non risulta che la questione sia mai stata posta in sede di precedente giudizio di appello, né dinanzi alla Corte di Cassazione.
In ordine alla forza dimostrativa dei documenti in questione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i rilievi aerofotogrammetrici possono costituire uno strumento attraverso cui il consulente può accertare, ad esempio, la sagoma di un edificio, non essendovi alcun divieto posto dalla legge all'utilizzo di tale indagine tecnica, atteso che l'ordinamento, fatta eccezione per le prove legali, rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle prova, tenendo conto delle evidenze scientifiche e tecniche, e trattandosi di tecnica la cui attendibilità viene condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa, che l'ha ritenuta utilizzabile per verificare il momento della realizzazione di un'opera (Cass. Civ., sez. II, n. 12061/2023; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6608/2019; Consiglio di Stato, sez. V, n. 740/1980).
La Suprema Corte ha aggiunto che, nonostante il rilievo aerofogrammetrico non sia incontrovertibile, essendo in genere formato non da un pubblico ufficiale ma da un operatore privato, e pur riconoscendosi che la sua attendibilità può essere condizionata da una molteplicità di fattori tecnologici, come la maggiore o minore risoluzione, o da fattori ambientali, la parte che intende disconoscerne l'efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario.
Nel caso in esame, nessun elemento concreto, al di là di censure di carattere generale in ordine all'utilizzabilità ed attendibilità dello strumento, è stato evidenziato dalla attrice in riassunzione.
15 Ciò chiarito, dalle fotografie aeree del marzo 1987 e del 10 marzo 1989 (le precedenti attenendo a periodi estranei alle prove sul possesso assunte) si evince come le coperture della proprietà (il cui calpestio risultava necessario Per_2 al fine di raggiungere i luoghi in contestazione) fossero o inesistenti o, comunque, collocate su un piano decisamente inferiore a quello della parte di terrazza oggetto di causa, dando luogo ad una condizione sicuramente di non agevole accessibilità a quest'ultima.
Circostanza che induce, logicamente, a escludere che la già precaria frequentazione dei luoghi emersa dalle deposizioni avesse i caratteri di una reale continuità.
D'altro canto, se il teste ha parlato di locali scoperchiati e Testimone_4 impraticabili, ma verosimilmente riferendosi ad un periodo antecedente, in cui egli aveva abitato presso l'abitazione della , nell'atto di transazione Parte_1
Spengler – Allione del 18 ottobre 1989 si parlava dell'interesse della prima all'esecuzione di opere di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà e di
“spese della soletta” da porsi a carico della medesima, con ciò confermandosi che simile struttura necessitava quanto meno di rifacimento.
Lo stesso geometra nominato c.t.u. nella causa tra Persona_5 CP_6
e definita con la sentenza del Pretore di Palermo
[...] Parte_6
n. 3114/1996, aveva riscontrato, portandosi sui luoghi nel gennaio 1994, che i solai dei terrazzi sovrastanti la proprietà (terrazzi B e C) erano stati Per_2 rifatti, mentre nella restante parte (terrazzo E) era stato ricavato un piano ammezzato con piano di calpestio a quota mt. 3,60 ed una terrazza a livello, provvista di una scaletta in ferro che consentiva di accedere, in modo “non agevole, al terrazzo C.
Tanto a conferma del fatto che negli anni precedenti i luoghi ben potevano presentarsi come apprezzabili dalle fotogrammetrie in precedenza richiamate.
La richiesta prova del possesso ad usucapionem non può certamente trarsi dai giudicati intervenuti nei vari contenziosi tra la e Parte_8 Per_2 giudizi cui sono rimasti estranei i e che hanno riguardato non l'area CP_1 oggetto di causa ma le terrazze sovrastanti la proprietà Per_2
16 E' noto, infatti, che il il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 8101/2020; sez. III, n. 12433/2021).
Nella fattispecie, i risultano titolari di un diritto di proprietà su un CP_1 immobile distinto da quello oggetto di controversia nei giudizi di cui sopra.
Peraltro, l'accertamento contenuto nelle cause in questione attiene soltanto al possesso esercitato da sulla porzione di terrazzo sovrastante Parte_8 la proprieta e non a quella che copre la proprietà Per_2 CP_1
Le relative fonti di prova, inoltre, risultano le medesime in precedenza richiamate e confluite nel presente procedimento.
Ancora, nulla di significativo aggiunge al compendio probatorio la lettera del 03 marzo 1994 inviata da a . Controparte_7 Persona_1
Nella missiva, la donna affermava che la copertura del “magazzino” CP_1 era parte integrante della terrazza di cui deteneva “l'uso e il calpestio”, dichiarava di sentirsi in obbligo di contribuire alle spese e invitava la controparte a non apportare innovazioni alla terrazza ed a consolidare (a sue spese) le colonnine che sostengono la ringhiera in ferro battuta.
Nessuna condizione di possesso ad usucapionem emerge dalla missiva, che denota invece la piena consapevolezza da parte della del fatto che CP_7 abilitato a compiere materialmente attività manutentive sull'immobile fosse il suo proprietario e non lei, circostanza incompatibile con la sussistenza in capo alla dante causa dell'attrice in riassunzione della necessaria consapevolezza e volontà di agire uti dominus.
In effetti, nessuna opera risulta mai realizzata da sulla terrazza Parte_8 in questione.
17 Esclusa, dunque, la configurabilità di una usucapione del diritto di proprietà, non potrebbe, in ogni caso, configurarsi, ove pure fosse stata invocata, neppure l'usucapione di diritti reali minori, quali quelli di superficie, servitù o di uso.
Il primo, difettando la realizzazione ed il mantenimento di una costruzione al di sopra del suolo.
Il secondo, in mancanza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio.
Il terzo, in presenza, anche in questo caso, di un possesso saltuario, non esclusivo, limitato all'apposizione di vasi e sedie ed allo svolgimento occasionale di incontri conviviali e, dunque, non esteso, come il diritto, in modo pieno, a tutte le utilità concretamente ricavabili dal bene, fra cui, a mero titolo esemplificativo, ove non in contrasto con la destinazione economica della cosa, anche la costruzione di opere stabili e permanenti (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 17320/2015; sez. II, n. 7811/2006; n. 2502/1963; sez. II, n. 5034/2008).
Da quanto detto, deriva che l'eccezione riconvenzionale non merita accoglimento.
Lo stesso deve dirsi riguardo alla domanda riconvenzionale, formulata da tesa a conseguire la condanna della controparte alla Parte_1 demolizione o all'arretramento delle costruzioni realizzate in violazione della normativa sulle distanze dalle vedute.
Va chiarito, al riguardo, che anche ove ne fosse emersa la fondatezza, la eccezione riconvenzionale non avrebbe potuto fungere da fondamento per la stessa proposizione, ancor prima che per l'accoglimento, della domanda riconvenzionale.
Tanto in ragione del fatto che la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria, si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale;
per contro, se persegue una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita, si è in presenza di una domanda riconvenzionale (ed plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 4131/2024; sez. III, n. 31010/2023).
18 Ne deriva che la parte che ha proposto una mera eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto reale, non potendo conseguire una statuizione di riconoscimento del diritto stesso ma solo il rigetto delle domande avverse, non è abilitata all'esercizio delle azioni che ne presuppongono la titolarità.
*****
Ai fini della regolamentazione delle spese, deve richiamarsi il principio secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
In ragione di ciò, tenuto conto del rigetto dell'appello, va Parte_1 condannata al pagamento delle spese sostenute dai suoi contraddittori nei vari gradi di giudizio successivi al primo.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
19 - per il primo giudizio di appello: complessivi €8.400,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase di trattazione ed €3.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €2.850,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €650,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €8.400,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase di trattazione ed €3.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Nessuna spesa ripetibile, invece, da , destinatario della notifica Controparte_3 dell'atto di riassunzione solo quale litis denuntiatio, la cui posizione risulta definita, con forza di giudicato, dalla precedente pronuncia della Corte di Appello.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione,
20 legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
*****
La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando - a seguito della ordinanza di annullamento con rinvio n. 4196-2023 del 25 gennaio 2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3310/2013, del 26 aprile 2013, pubblicata il 15 luglio 2013, emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento già iscritto al n. 11875/2008 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e quale tutore di , e Controparte_4 Parte_5
, delle spese sostenute nei vari gradi di giudizio, che liquida:
[...]
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €8.400,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi
€2.850,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €650,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio di rinvio, in complessivi €8.400,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
- nessuna spesa ripetibile per il presente grado di giudizio da CP_3
;
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a Parte_1
21 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo CP_1
22
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) dott.ssa Rossana Guzzo Presidente;
2) dott. Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 485/2023 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente, dagli avv.ti Sergio Pizzuto, Fabio Pizzuto e Maurizio Pizzuto ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Sergio e Fabio Pizzuto in Palermo, via Nettuno n. 11 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellante, attrice in riassunzione,
e nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
), , nata a [...] il [...] C.F._2 Parte_2
(c.f. ), , nata a [...] il C.F._3 Parte_3
16.01.1972 (c.f. , , nato a [...] il C.F._4 Parte_4
14.05.1975 (c.f. ), in proprio e quale tutore di C.F._5
1 , nata a [...] il [...], (c.f. ), e CP_2 C.F._6
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_5
), tutti rappresentati e difesi dall' avv. Francesco Ganci C.F._7 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Monreale (PA), Via Venero n. 67 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuti,
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Asaro ed C.F._8 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Palermo, via Nettuno n. 11 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 31 maggio 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- avv.ti Fabio e Maurizio Pizzuto per : Parte_1
contro i resistenti sigg. CP_1
Insistendo in quanto dedotto e chiesto in fasi del giudizio sino alla Cassazione e in odierna citazione, e premettendo che il presente giudizio, come disposto dalla S.C., è limitato all'esame, nel merito, dell'eccezione riconvenzionale di usucapione secondo atti e prove di qualsiasi genere ammessi ed espletati in Tribunale, e con conseguente preclusione di esame di altre presunte prove, anche documentali, il tutto rilevato e rilevabile dall'intero giudizio sino alla sentenza della S.C. Così, ad ogni buon fine, si chiede: A)-Preliminarmente e processualmente -. accogliendo quanto qui sopra prospettato e le conseguenti relative eccezioni, peraltro rilevabili d'ufficio - in via principale ovvero, alternativamente o anche ad abundantiam, Si insiste:
2 1) Dichiarare inammissibili, irricevibili e precluse le domande (e/o eccezioni) istruttorie orali
o documentali degli intimati diverse da quelle in Tribunale espletate, formulate ed ammesse sino alla memoria del secondo termine ex art. 183, 6° co:; con conseguente inammissibilità o nullità per quelle d'ogni genere successive o non ammesse. 2) Dichiarare inammissibili, irricevibili e precluse le deduzioni e richieste in memoria e con deposito documenti in Tribunale oltre i termini di legge, rigettando tutte le domande eccezioni e difese di controparte, inammissibili, precluse, sfornite di prove, infondate e travolte ex art. 336 cpc., eccezione estesa alla ultima produzione di atti e documenti., ché, da qualunque punto di vista esaminata la questione, eguale è la conseguenza giuridica;
3) In sub. - senza recesso e con riserva di impugnativa delle rilevate ed eccepite inammissibilità e preclusioni sia pel thema decidendum che probandum ex cit. 6° co., peraltro rilevabili d'ufficio, e comunque senza volere invertire l'onere della prova, insistendo in quanto già dedotto ed eccepito: Ritenere e dichiarare inammissibili e irricevibili né probanti gli ampiamente contestati, sia nella forma che nei contenuti, foto e documenti prodotti ex adverso oltre termini e comunque contraddetti da prove acquisite, come loro deduzioni. In particolare si insiste in preclusioni ed eccezioni eccepite ed esposte nel giudizio di Tribunale, ma rilevabili anche d'ufficio, riportate in relativa comparsa conclusionale e in quella del giudizio di appello, da ritenere qui tutto integralmente ripetuto e trascritto, con riserva di illustrazione. B- Nel merito
4) Dare atto delle deduzioni di cui al cap. 17) della citazione riassuntiva, emettendone dichiarazione, ché col presente processo ed emittenda decisione è data esecuzione alla decisione della S.C. riguardante la istante contro i sigg. . CP_1
5) - Dichiarare non ricorrere dipendenza ex art. 336 c.p.c. solo pel capo di sentenza cassata riguardante e non per gli altri capi, tutti travolti ex stessa norma, con rigetto Controparte_3 di infondata richiesta di controparte di definitività di altro capo della sentenza cassata, per evidente sua dipendenza.
6) - Dichiarare raggiunta la prova, da parte istante, del possesso/uso esclusivo ad usucapionem quale individuato e precisato dalla Ord. de qua della S.C., come dedotto e dimostrato in citazione riassuntiva, nei cui cap. tutti insiste comunque, e come sarà ulteriormente precisato in rituali memorie e comparse anche in risposta alle infondate ed inammissibili eccezioni ed argomentazioni di controparte, travisanti fatti ed eventi, e sfornite di prove cui onerato, e così, ammettendo l'atto riassuntivo:
7) Accogliere, in luogo di quanto disposto dalla sentenza cassata, le domande, eccezioni e difese, da ritenere qui ripetute e trascritte, proposte dalla odierna istante nel giudizio R.G. 1537/'13 di appello avverso la sentenza del Tribunale n.3310 del 26/04/2013 dep. il 15/7 succ., con conseguente suo annullamento o revoca o riforma, domande oggi riproposte in citazione riassuntiva - sia nelle premesse che nella esposizione in fatto e in diritto - - su cui si insiste in ogni caso, applicando i principi enunciati dalla Suprema Corte:
3 8) -- Accogliere le domande, eccezioni e difese proposte dall'odierna istante in precedenti fasi, tutte paralizzanti le avverse domande di natura reale,
9) -Ritenere e dichiarare che la odierna istante, avendo ritualmente proposto eccezione di usucapione del diritto de quo - ed avendolo provato - ha diritto a mantenere l'uso esclusivo della porzione di terrazza de qua, unitamente alla restante tutta con le relative servitù attive di veduta, avendo acquisito per usucapione quello stesso diritto vantato da controparti riguardante la porzione di terrazza sopra il loro immobile di piano terra sito in Palermo, viale Margherita di Savoia n.89 C- Domande riconvenzionali
10) Ammettendo la domanda riconvenzionale, condannare attore e terzi chiamati, odierni convenuti-intimati, a demolire le costruzioni abusivamente realizzate sul loro terreno addossate a due muri della ex-stalla, già F. R. part.lla 72 del F° mappa 11 del catasto terreni di Palermo (oggi part.lla 2100 del cat. urbano), quali accertate del c.t.u., e comunque riportarle almeno a tre metri in tutte le direzioni dal parapetto della terrazza de qua accessibile unicamente da casa oggetto di usucapione di cui sopra;
Parte_1
D- Spese dei giudizi e/o fasi 11) .Condannare gli odierni resistenti in solido al pagamento in favore della concludente delle spese e compensi di tutte le fasi e gradi del giudizio con gli accessori di legge, compresi quelli del giudizio di Cassazione, mentre nulla da disporre per le spese di lite del precedente giudizio di Corte d'Appello tra e i risultandovi già disposta in favore Controparte_3 CP_1 del primo la condanna alle spese con il relativo capo di esclusione di sua corresponsabilità, non impugnato e costituente così giudicato per insussistenza dipendenza ex art. 336 cpc. . Revocare, ovvero dichiarare travolta anche la condanna, operata dalla sentenza cassata, al versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo di contributo unificato Parte_1
nei confronti di Controparte_3
12) -Dare atto che le domande e difese dello stesso coincidono, per la questione de qua, con quelle qui sopra prospettate dalla odierna concludente ai punti 5 e 11, e pertanto accoglierle se ritenuto retto, e comunque disporre come di giustizia, dando altresì atto di mancata contestazione, in comparsa di costituzione dei resistenti, a quanto già esposto e richiesto espressamente in nostra citazione riassuntiva ai cap. 14 e 17, Salvo ogni altro diritto, azione e ragione.
- avv. Francesco Ganci per , Controparte_1 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_4
:
[...]
4
1. respingere tutte le domande ed eccezioni, tutte incluse e nessuna esclusa, formulate dalla sig.ra , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] di Savoia n. 89, cod. fisc. , quale parte riassumente, con atto di CodiceFiscale_9 citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., portato alla notifica in data 02.03.2023, e con i precedenti avversari atti di I e II grado e di cassazione, in quanto totalmente inammissibili e infondate in fatto e in diritto e in quanto, comunque, integralmente sprovviste di prova, per tutti i motivi indicati nel corpo della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.05.2023 e di tutti i propri precedenti scritti difensivi di I e II grado e di cassazione, che espressamente si richiamano;
2. quindi, in ogni caso, respingere integralmente la domanda o eccezione riconvenzionale di usucapione proposta dalla predetta parte riassumente dell'area scoperta soprastante l'immobile sito in Palermo in Viale Margherita di Savoia n. 89 (ex Fondo ), piano terra, oggi CP_5 catastalmente identificato al N.C.E.U. al foglio 11, part. 2100 (ma già in N.C.T. foglio 11, part.lla n. 72), ricadente sul terreno identificato al N.C.T. al foglio n. 11, part. 2101 (già part.lla n. 28);
3. dichiarare ed accertare che l'area in questione è, quindi, libera anche da diritti reali minori
o d'uso pretesi dalla;
Parte_1
4. dichiarare ed accertare anche l'assenza di un diritto di veduta e di affaccio in favore della sig.ra , a qualsiasi titolo, sul terreno di proprietà (in Catasto Parte_1 CP_1
Terreni al Foglio 11, part. 2101);
5. dichiarare ed accertare, quindi, che la predetta parte riassumente non ha diritto a mantenere l'uso dell'area oggetto del contendere;
6. dichiarare ed accertare, quindi, l'assenza di qualsiasi titolo a giustificazione dell'occupazione da parte della predetta parte riassumente della predetta area;
7. quindi, respingere integralmente la domanda riconvenzionale della sig.ra Parte_1 di demolizione della costruzione realizzata dal padre dei sig. insistente CP_1 interamente sul terreno degli stessi ed in appoggio al vano terraneo sottostante la copertura in questione, e posto immediatamente al di sotto della stessa;
8. conseguentemente, dare atto della inidoneità della eccezione di usucapione avversaria a paralizzare la domanda di rivendica accolta dei sigg. sigg. Controparte_1 Parte_2
, , e
[...] Controparte_4 Parte_3 Parte_4 [...] sull'area contesa e della conseguente piena efficacia dell'affermazione di Parte_5 proprietà della stessa in capo ai predetti, odierni comparenti, nonché dare atto della piena efficacia della condanna della sig.ra a rilasciarla ai legittimi proprietari Parte_1
(sigg. libera e sgombra da persone e cose, nonché a corrispondere agli stessi CP_1
l'indennità per occupazione senza titolo, nella misura quantificata dal Tribunale di Palermo, e confermata in appello, in € 50,00 mensili a far data dal 30.03.2008 fino all'effettivo
5 rilascio: statuizioni tutte contenute nella Sentenza n. 1012/2018 della Corte di Appello di Palermo, Sezione II Civile, resa nel giudizio in grado appello iscritto al n. 1537/2013 del R.G., depositata il 17.05.2018, non impugnate e non cassate dall'ordinanza di rinvio della Cassazione e delle quali si chiede, ove occorra, la conferma;
9. condannare parte riassumente alle spese e compensi di tutte le fasi e gradi del giudizio, con gli accessori di legge, compresi quelli del giudizio di Cassazione;
- avv. Fabrizio Asaro per : Controparte_3
- ritenere e dichiarare che il capo della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.1021/2018, che ha escluso responsabilità solidale di condannando (per Controparte_3
€ 4.550,00 oltre accessori di legge) i sigg. alle spese del relativo giudizio, costituisce CP_1 giudicato, giacché non dipendente, ex art. 336 c.p.c., dalla sua cassazione, con conseguente dichiarazione che rimane efficace detta condanna, oltre eventuale dichiarazione di sua conferma, ove ritenuto opportuno.
- Condannarli, altresì, al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 29 luglio 2008, Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e Controparte_3
, esponendo: Parte_1
- di essere comproprietario di un appartamento sito in Palermo, viale Regina Margherita di Savoia n. 89, piano terra – meglio identificato in catasto al fg. 11, p.lla 2100 (già fg. 11, p.lla 72) – nonché dell'area coperta sovrastante;
- che i convenuti, rispettivamente padre e figlia, abitanti nelle strette vicinanze ma in edifici separati da quello dell'attore, detenevano ed occupavano, nella piena consapevolezza dei proprietari, ed in origine del loro padre defunto, , e per tolleranza degli stessi, la Persona_1 copertura in questione, adibendola a terrazzo e posandovi vasi, piante, sedie ed altro;
6 - che, in particolare, la tolleranza era sorta in ragione del fatto che i calpestavano la copertura adiacente dell'immobile della sig.ra Parte_1
sicchè, prima che l'appartamento fosse stato, in data 17 marzo Per_2
2008, adibito a residenza dell'attore, era mancato l'interesse ad opporsi all'uso in questione ed i proprietari avevano bonariamente tollerato lo sconfinamento anche sulla loro copertura;
- che, inviata invano diffida al rilascio del bene entro il 30 marzo 2008, l'occupazione da parte dei convenuti doveva considerarsi sine titulo e fonte dell'obbligo di corrispondere all'attore una congrua indennità, nonché di quello di risarcire i danni causati dal mancato pieno godimento del bene, dalla momentanea minore utilità dell'uso e dall'illegittimo affaccio sulla proprietà dell'esponente,
e chiedendo che il giudice adito accertasse e dichiarasse l'assenza di titolo atto a giustificare l'occupazione da parte dei convenuti e condannasse questi al rilascio dell'area, alla corresponsione di una indennità per l'occupazione illegittima ed al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la sola , deducendo di essere lei la Parte_1 proprietaria dell'area oggetto di controversia, per averla ricevuta in eredità da
, e sostenendo che essa non era invece ricompresa nell'atto di Controparte_6 compravendita del 24 settembre 1958 richiamato da controparte.
Lamentava, altresì, che l'attore avesse ampliato il suo vano terreno, un tempo adibito a stalla, realizzando su di esso delle costruzioni in appoggio ai due lati del locale, in violazione delle servitù di inspectio e prospectio attive, quale fondo servente, su di esso.
In ragione di quanto sopra – previa chiamata in causa dei germani dell'attore, comproprietari dell'immobile oggetto di causa – chiedeva il rigetto delle domande avversarie, nonché, in via riconvenzionale, la condanna di convenuti e terzi chiamati alla demolizione delle costruzioni addossate ai due lati dell'ex stalla o al loro arretramento fino alla distanza di tre metri dalla proprietà dei
, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Parte_1
Autorizzata la chiamata, i terzi , Parte_2 Parte_4 [...]
e si costituivano in giudizio, Parte_5 Controparte_4
7 invocando il rigetto della domanda riconvenzionale formulata nei loro confronti ed insistendo per l'accoglimento di quelle principali.
Istruito il procedimento mediante consulenza tecnica d'ufficio e prove per testi, il Tribunale adito, con sentenza n. 3310/2013 pubblicata il 15 luglio 2013, qualificata la domanda principale come di rivendicazione, così statuiva:
1) dichiara rinunciata la domanda di rilascio proposta da nei Controparte_1 confronti di Controparte_3
2) accerta e dichiara che l'area sovrastante il corpo di fabbrica catastalmente identificato al N.C.E.U. al foglio n.11 part. n. 2100 (già identificato N.C.T. al foglio n. 11 part. n. 72) è di proprietà di Controparte_1 Parte_2 Pt_4
e, per l'effetto, condanna
[...] Parte_5 Controparte_4 alla immediata restituzione dell'area in favore dei proprietari;
Parte_1
3) condanna al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore di Parte_1
Controparte_1 Parte_2 Parte_4 Parte_5
e a titolo di indennità di occupazione dell'area sub 2 nel
[...] Controparte_4 periodo decorrente dal 30.03.2008 al 30.03.2013;
4) rigetta le restanti domande proposte dall'attore e dai terzi chiamati;
5) rigetta la domanda riconvenzionale di rivendica proposta da Parte_1
6) dichiara assorbito l'esame delle ulteriori domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
7) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore e dei Parte_1 terzi chiamati, che liquida in complessivi euro 7.252,50 di cui 7.102,50 per compensi professionali, euro 150,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a..”.
Interposti appello principale da parte di ed appello incidentale Parte_1 ad opera dei la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza n. CP_1
1012/2018, pubblicata il 17 maggio 2018, rigettava entrambi i gravami, condannando la al pagamento delle spese di giudizio in favore dei Parte_1 [...]
questi ultimi, in solido, alla rifusione delle stesse in favore di CP_1 CP_3
.
[...]
Pronunciandosi sul ricorso proposto da , la Corte di Parte_1
Cassazione, con l'ordinanza n. 4196/2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.
8 La Suprema Corte ha ritenuto fondati i due motivi di impugnazione con cui
- premesso di avere eccepito nelle difese conseguenti alla Parte_1 concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. che la terrazza era rimasta nel godimento pacifico per il periodo usucapibile in capo alla sua dante causa e a lei, ragione per cui aveva diritto a mantenerne l'uso esclusivo Controparte_7
e all'esercizio delle connesse servitù attive di veduta - lamentava che il Tribunale non si fosse pronunciato e che la Corte avesse ritenuto inammissibile, perché tardiva, l'eccezione, con conseguente inammissibilità anche delle prove dedotte per riscontrare il possesso vantato per un periodo idoneo all'acquisto per usucapione dell'area oggetto di causa, negando altresì la tutela del diritto al riconoscimento delle distanze legali dalle vedute godute dalla terrazza stessa mediante la demolizione delle costruzioni abusive realizzate in loro violazione.
Secondo la Corte, può dirsi accertato che la convenuta aveva dedotto, nel giudizio di primo grado, sotto forma di eccezione riconvenzionale, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., che la terrazza era stata nel pacifico godimento per un periodo idoneo al suo acquisto per usucapione da parte della dante causa e poi della stessa, così rivendicando il suo diritto a Controparte_6 mantenerne l'uso esclusivo, ed aveva riproposto l'eccezione in appello.
Dunque, si afferma, la , pur non avendo avanzato una domanda Parte_1 riconvenzionale di usucapione, aveva inteso, in ogni caso, pur non adottando non necessarie formule sacramentali, formulare una “…un'eccezione riconvenzionale paralizzativa dell'avversa domanda di natura reale, come tale legittimamente ammissibile”.
Inoltre, si soggiunge nell'ordinanza, la Corte di Appello ha errato nel ritenere l'inammissibilità dell'eccezione anche in secondo grado, contravvenendo al consolidato principio secondo cui “…non incorre nella violazione del divieto dello “ius novarum” la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito (anche) ad altro titolo l'acquisto della proprietà dell'area medesima (come verificatosi nella specie, avendo l'attuale ricorrente chiestone il riconoscimento sulla scorta del suddetto titolo derivativo dalla dante causa ” (cfr., ad es., Cass. n. 40/2015 e Cass. n. Controparte_8
21641/2019).
Da ciò la cassazione della sentenza della Corte di Appello, con rinvio per l'esame, nel merito, della eccezione riconvenzionale di usucapione.
9 Con atto di citazione notificato il 03 marzo 2023, ha Parte_1 riassunto il giudizio dinnanzi alla Corte di appello di Palermo.
L'attrice in riassunzione ha insistito nell'eccezione riconvenzionale e chiesto l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna dei germani
[...] lla demolizione delle costruzioni realizzate sul fondo di loro proprietà, CP_1 considerate violative delle servitù di veduta ed affaccio attive sulla terrazza oggetto di controversia, o comunque di riportare le stesse alla distanza di tre metri.
Con comparsa del 15 maggio 2023, si è costituito , Controparte_3 chiedendo di ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato del capo della sentenza 1021/2018 nella parte in cui ha escluso la sua responsabilità, con condanna dei al pagamento delle spese del giudizio. CP_1
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 31 maggio 2023, si sono infine costituiti i germani , , , Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e , chiedendo il rigetto dell'eccezione di usucapione ex Parte_5 CP_4 adverso formulata e della domanda riconvenzionale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31 maggio 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Le questioni residue a seguito della pronuncia della Suprema Corte attengono alla fondatezza della eccezione riconvenzionale di usucapione formulata da e delle conseguenti domande riconvenzionali tese al rispetto Parte_1 delle distanze legali dalla terrazza oggetto della contesa.
Risulta, infatti, oramai escluso con la forza del giudicato che l'area in questione possa appartenere alla odierna attrice in riassunzione in forza dei titoli di acquisto invocati.
Cio chiarito, ritiene la Corte che l'eccezione riconvenzionale proposta da sia sprovvista di prova e vada, pertanto, rigettata. Parte_1
10 Innanzi tutto, occorre interrogarsi su quale sia il diritto reale che la attrice in riassunzione ha allegato di avere usucapito attraverso il possesso.
Sulla scorta del tenore delle difese svolte dalla predetta e di quanto affermato dalla Suprema Corte, deve ritenersi che simile diritto sia quello di proprietà sull'area soprastante l'immobile appartenente ai CP_1
In sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ove l'eccezione era stata per la prima volta formulata, la aveva fatto riferimento ad un Parte_1
“godimento pacifico per periodo usucapibile”.
Tale difesa faceva seguito, peraltro, alla deduzione, in prima battuta, della titolarità del diritto di proprietà in capo alla esponente a titolo derivativo, in ragione dei titoli di acquisto.
La Suprema Corte, nel censurare la omessa pronuncia riguardo alla eccezione riconvenzionale, ha, innanzi tutto, evidenziato che la aveva “dedotto Parte_1 che la contesa terrazza era stata nel pacifico godimento per un periodo idoneo al suo acquisto per usucapione (cumulando il possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c.) da parte della dante causa
e poi della stessa…così rivendicando il suo diritto a mantenere l'uso esclusivo Controparte_6 di detta terrazza” e precisato che ciò era avvenuto “ponendo riferimento al presupposto titolo rappresentato dallo stesso atto pubblico di compravendita del 24 settembre 1958, interpretato sia dal giudice di primo grado che di secondo con in senso contrario alla ricostruzione da ella prospettata in sede di costituzione in giudizio”.
Ancora, la Corte ha chiaramente fatto riferimento al diritto di proprietà, allorchè, in ordine al secondo motivo di ricorso, ha censurato la sentenza della Corte di Appello, nella parte in cui ha ritenuto l'eccezione riconvenzionale inammissibile anche nel secondo grado, disapplicando il principio per cui “non incorre nella violazione del divieto dello “ius novorum” la deduzione, da parte del convenuto, dell'acquisto per usucapione della proprietà dell'area rivendicata da controparte qualora già in primo grado egli abbia eccepito (anche) ad altro titolo l'acquisto della proprietà medesima (come verificatosi nella specie, avendone l'attuale ricorrente chiestone il riconoscimento sulla scorta del suddetto titolo derivativo dalla dante causa ”. Controparte_6
Ciò posto, le prove acquisite nel giudizio non consentono di configurare l'esistenza, in capo a ed alla sua dante causa , Parte_1 Controparte_6
11 di un possesso ventennale idoneo ad usucapire il diritto di proprietà sulla terrazza.
Iniziando dai testi escussi nel corso dei giudizi che hanno visto la Parte_1 contrapposta a vario titolo a - riguardanti la porzione di Parte_6 terrazza posta sopra alla proprietà di quest'ultima e collocata fra la proprietà della attrice in riassunzione e quella dei passaggio obbligato per CP_1 accedere all'area contesa - ha riferito che, “dopo la Testimone_1 ricostruzione nel 1989”, la aveva continuato a servirsi integralmente CP_6 dell'intera area “sino al limite orientale”.
La teste ha ricordato, in particolare, che, in occasione del cosiddetto “festino”, la sua amica organizzava riunioni e si occupava “l'intero terrazzo”.
, già conduttore, fra il dicembre 1984 ed il settembre 1993, di un CP_9 appartamento sito nel baglio al piano terra, ha affermato che la CP_5 CP_6 gli dava la chiave del suo appartamento, posto al primo piano, tramite il quale si accedeva al terrazzo, dove egli “gironzolava”, precisando in occasione della seconda audizione che si recava in tale luogo “ogni tanto”, che vi andava a raccogliere l'uva che si trovava nel tratto terminale e che ciò era accaduto fino al 1990/1991.
, zio della , ha ricordato che dal 1980 al 1992 la Persona_3 Parte_1 CP_6 aveva avuto il possesso dell'intera terrazza, senza ulteriormente specificare cosa con tale affermazione intendesse.
altro zio della predetta, ha affermato che, “dopo la Controparte_10 ricostruzione della prima parte del terrazzo”, anche la rimanente parte era stata calpestata e posseduta dalla sino al 1992, anche lui non aggiungendo CP_6 ulteriori particolari sulla esplicazione di tale potere di fatto.
, marito di una cugina della , ha dichiarato di Persona_4 Parte_1 conoscere i luoghi dal 1984 e che spesso, anche con alcuni amici, tra cui il fidanzato della suddetta, percorreva la copertura della proprietà per Per_2 raggiungere l'altra parte della terrazza. Su tempi, modalità e ragioni degli accessi alla terrazza oggetto di causa, ove anche ad essa il teste si riferisse, non è stata offerta alcuna specificazione.
12 Nell'ambito del presente giudizio sono state, invece, acquisite, in primo grado, le testimonianze di e . Testimone_2 Testimone_3
Il primo, premesso di essere stato compagno di liceo di dal Parte_1
1979 al 1984 e di avervi mantenuto rapporti di frequentazione negli anni successivi, ha riferito che la terrazza era “integralmente nella disponibilità della sig.ra che vi collocava piante, sdraio ecc.. e che era utilizzata per feste e riunioni Parte_1 conviviali”.
Il secondo, anch'egli amico di ha ricordato di conoscere i Parte_1 luoghi dai primi anni '80 e di averli frequentati sino agli anni '90 e riferito che l'intero piano di calpestio della terrazza era stato nella disponibilità della sig.ra
, la quale lo utilizzava per la collocazione di vasi, sdraio e Parte_1 organizzazioni di feste.
Di una occupazione della copertura dell'appartamento dei da parte CP_1 dei , “adibendolo a terrazza”, ha genericamente parlato anche il teste Parte_1 di parte attrice (riconducendo la circostanza alla cortesia di Parte_7
e dei suoi figli). Controparte_11
Dunque, quello che è emerso altro non è che un utilizzo in parte saltuario ed occasionale (legato alla festa patronale, celebrata una volta all'anno, o alle sporadiche incursioni di un inquilino del piano sottostante, per lo più praticate nel breve periodo di maturazione dell'uva, o a non meglio precisate, nella loro frequenza, occasioni conviviali), in parte non altrimenti specificato, in generale del tutto inidoneo a realizzare quell'esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, n. 30438/2022) e a manifestare un dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui (Cass. Civ., sez. II, n. 31238/2021).
In proposito, seppure è pacifico che l'accesso diretto e più agevole al sito sia collegato con l'abitazione della e della sua dante causa, non consta in Parte_1 alcun modo che nel ventennio antecedente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (intervenuta il 29 luglio 2008), interruttivo di un eventuale possesso utile ad usucapionem, i suddetti abbiano mai manifestato ai CP_1
13 l'intenzione, anche preventiva, di inibire loro l'ingresso alla terrazza, o abbiano realizzato alcuna opera significativa di tale intendimento ed idonea a realizzarlo.
E, d'altro canto, nel periodo di tempo in considerazione la conformazione dei luoghi non avrebbe impedito ai proprietari di accedere alla copertura del loro immobile dall'esterno tramite scale mobili o altri strumenti precari.
Difetta, quindi, la prova di quel possesso, richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili, continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, ove il requisito della continuità si fonda sulla necessità che il possessore esplichi costantemente il potere di fatto corrispondente al diritto reale posseduto e lo manifesti con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria di fatto sulla res (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 27376/2021).
A tali assorbenti considerazioni deve aggiungersi che, peraltro, sulla stessa consistenza e continuità del possesso descritto dai testi rilevanti perplessità possono trarsi dalle aerofogrammetrie versate in atti dalla difesa di parte attrice.
Tali documenti, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di Parte_1
risultano sicuramente utilizzabili ai fini della decisione.
[...]
La relativa produzione, avvenuta in sede di memoria ex art. 183, comma 6 n. 3, c.p.c., deve considerarsi tempestiva.
Con essa, infatti, la difesa dei ha inteso proporre prova contraria a CP_1 quella articolata dalla controparte con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. e riguardante proprio la eccezione riconvenzionale di usucapione che, a sua volta, era stata introdotta per la prima volta solo con la memoria ex comma 6 n. 1.
Ad ogni modo, ogni eventuale rilievo di nullità/inammissibilità della produzione in questa sede risulterebbe definitivamente inibito.
Se, infatti, le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione
14 è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene, qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia omettendo di pronunciare d'ufficio sulla questione, resta precluso l'esercizio del potere di rilievo d'ufficio sulla stessa, per la prima volta, tanto al giudice di appello quanto a quello di cassazione, ove non sia stata oggetto di impugnazione o non sia stata ritualmente riproposta, essendosi formato un giudicato implicito interno in applicazione del principio di conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame previsto dall'art. 161 c.p.c. (Cass. Civ., sez. III, n. 16800/2018; sez. lav., n. 20678/2016; sez. III, n. 21529/2021; sez. III, n. 6762/2021).
Nella fattispecie, non risulta che la questione sia mai stata posta in sede di precedente giudizio di appello, né dinanzi alla Corte di Cassazione.
In ordine alla forza dimostrativa dei documenti in questione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i rilievi aerofotogrammetrici possono costituire uno strumento attraverso cui il consulente può accertare, ad esempio, la sagoma di un edificio, non essendovi alcun divieto posto dalla legge all'utilizzo di tale indagine tecnica, atteso che l'ordinamento, fatta eccezione per le prove legali, rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione delle prova, tenendo conto delle evidenze scientifiche e tecniche, e trattandosi di tecnica la cui attendibilità viene condivisa anche dalla giurisprudenza amministrativa, che l'ha ritenuta utilizzabile per verificare il momento della realizzazione di un'opera (Cass. Civ., sez. II, n. 12061/2023; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 6608/2019; Consiglio di Stato, sez. V, n. 740/1980).
La Suprema Corte ha aggiunto che, nonostante il rilievo aerofogrammetrico non sia incontrovertibile, essendo in genere formato non da un pubblico ufficiale ma da un operatore privato, e pur riconoscendosi che la sua attendibilità può essere condizionata da una molteplicità di fattori tecnologici, come la maggiore o minore risoluzione, o da fattori ambientali, la parte che intende disconoscerne l'efficacia probatoria deve fornire elementi concreti in senso contrario.
Nel caso in esame, nessun elemento concreto, al di là di censure di carattere generale in ordine all'utilizzabilità ed attendibilità dello strumento, è stato evidenziato dalla attrice in riassunzione.
15 Ciò chiarito, dalle fotografie aeree del marzo 1987 e del 10 marzo 1989 (le precedenti attenendo a periodi estranei alle prove sul possesso assunte) si evince come le coperture della proprietà (il cui calpestio risultava necessario Per_2 al fine di raggiungere i luoghi in contestazione) fossero o inesistenti o, comunque, collocate su un piano decisamente inferiore a quello della parte di terrazza oggetto di causa, dando luogo ad una condizione sicuramente di non agevole accessibilità a quest'ultima.
Circostanza che induce, logicamente, a escludere che la già precaria frequentazione dei luoghi emersa dalle deposizioni avesse i caratteri di una reale continuità.
D'altro canto, se il teste ha parlato di locali scoperchiati e Testimone_4 impraticabili, ma verosimilmente riferendosi ad un periodo antecedente, in cui egli aveva abitato presso l'abitazione della , nell'atto di transazione Parte_1
Spengler – Allione del 18 ottobre 1989 si parlava dell'interesse della prima all'esecuzione di opere di ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà e di
“spese della soletta” da porsi a carico della medesima, con ciò confermandosi che simile struttura necessitava quanto meno di rifacimento.
Lo stesso geometra nominato c.t.u. nella causa tra Persona_5 CP_6
e definita con la sentenza del Pretore di Palermo
[...] Parte_6
n. 3114/1996, aveva riscontrato, portandosi sui luoghi nel gennaio 1994, che i solai dei terrazzi sovrastanti la proprietà (terrazzi B e C) erano stati Per_2 rifatti, mentre nella restante parte (terrazzo E) era stato ricavato un piano ammezzato con piano di calpestio a quota mt. 3,60 ed una terrazza a livello, provvista di una scaletta in ferro che consentiva di accedere, in modo “non agevole, al terrazzo C.
Tanto a conferma del fatto che negli anni precedenti i luoghi ben potevano presentarsi come apprezzabili dalle fotogrammetrie in precedenza richiamate.
La richiesta prova del possesso ad usucapionem non può certamente trarsi dai giudicati intervenuti nei vari contenziosi tra la e Parte_8 Per_2 giudizi cui sono rimasti estranei i e che hanno riguardato non l'area CP_1 oggetto di causa ma le terrazze sovrastanti la proprietà Per_2
16 E' noto, infatti, che il il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 8101/2020; sez. III, n. 12433/2021).
Nella fattispecie, i risultano titolari di un diritto di proprietà su un CP_1 immobile distinto da quello oggetto di controversia nei giudizi di cui sopra.
Peraltro, l'accertamento contenuto nelle cause in questione attiene soltanto al possesso esercitato da sulla porzione di terrazzo sovrastante Parte_8 la proprieta e non a quella che copre la proprietà Per_2 CP_1
Le relative fonti di prova, inoltre, risultano le medesime in precedenza richiamate e confluite nel presente procedimento.
Ancora, nulla di significativo aggiunge al compendio probatorio la lettera del 03 marzo 1994 inviata da a . Controparte_7 Persona_1
Nella missiva, la donna affermava che la copertura del “magazzino” CP_1 era parte integrante della terrazza di cui deteneva “l'uso e il calpestio”, dichiarava di sentirsi in obbligo di contribuire alle spese e invitava la controparte a non apportare innovazioni alla terrazza ed a consolidare (a sue spese) le colonnine che sostengono la ringhiera in ferro battuta.
Nessuna condizione di possesso ad usucapionem emerge dalla missiva, che denota invece la piena consapevolezza da parte della del fatto che CP_7 abilitato a compiere materialmente attività manutentive sull'immobile fosse il suo proprietario e non lei, circostanza incompatibile con la sussistenza in capo alla dante causa dell'attrice in riassunzione della necessaria consapevolezza e volontà di agire uti dominus.
In effetti, nessuna opera risulta mai realizzata da sulla terrazza Parte_8 in questione.
17 Esclusa, dunque, la configurabilità di una usucapione del diritto di proprietà, non potrebbe, in ogni caso, configurarsi, ove pure fosse stata invocata, neppure l'usucapione di diritti reali minori, quali quelli di superficie, servitù o di uso.
Il primo, difettando la realizzazione ed il mantenimento di una costruzione al di sopra del suolo.
Il secondo, in mancanza di opere visibili e permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio.
Il terzo, in presenza, anche in questo caso, di un possesso saltuario, non esclusivo, limitato all'apposizione di vasi e sedie ed allo svolgimento occasionale di incontri conviviali e, dunque, non esteso, come il diritto, in modo pieno, a tutte le utilità concretamente ricavabili dal bene, fra cui, a mero titolo esemplificativo, ove non in contrasto con la destinazione economica della cosa, anche la costruzione di opere stabili e permanenti (cfr. Cass. Civ., sez. II, n. 17320/2015; sez. II, n. 7811/2006; n. 2502/1963; sez. II, n. 5034/2008).
Da quanto detto, deriva che l'eccezione riconvenzionale non merita accoglimento.
Lo stesso deve dirsi riguardo alla domanda riconvenzionale, formulata da tesa a conseguire la condanna della controparte alla Parte_1 demolizione o all'arretramento delle costruzioni realizzate in violazione della normativa sulle distanze dalle vedute.
Va chiarito, al riguardo, che anche ove ne fosse emersa la fondatezza, la eccezione riconvenzionale non avrebbe potuto fungere da fondamento per la stessa proposizione, ancor prima che per l'accoglimento, della domanda riconvenzionale.
Tanto in ragione del fatto che la domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria, si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale;
per contro, se persegue una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita, si è in presenza di una domanda riconvenzionale (ed plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 4131/2024; sez. III, n. 31010/2023).
18 Ne deriva che la parte che ha proposto una mera eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto reale, non potendo conseguire una statuizione di riconoscimento del diritto stesso ma solo il rigetto delle domande avverse, non è abilitata all'esercizio delle azioni che ne presuppongono la titolarità.
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Ai fini della regolamentazione delle spese, deve richiamarsi il principio secondo cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 29430/2023; sez. VI, n. 10245/2019).
In ragione di ciò, tenuto conto del rigetto dell'appello, va Parte_1 condannata al pagamento delle spese sostenute dai suoi contraddittori nei vari gradi di giudizio successivi al primo.
Le suddette spese vengono liquidate, come segue, sulla scorta dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 - in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito del giudizio - ed applicando a tutti i gradi di giudizio la disciplina vigente al momento di pubblicazione della presente sentenza, il D.M. n. 55/2014 appunto, in ragione del principio secondo cui in caso di riforma della sentenza di primo grado il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento in cui provvede alla liquidazione ovvero al momento della sentenza d'appello, con la conseguenza che, nella successione tra il dm. n. 140/2012, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado, e il d.m. n. 55/2014, vigente al momento della pronuncia della sentenza di appello, trova applicazione quest'ultimo (Cass. Civ., sez. VI, n. 31884/2018; sez. III, n. 19181/2018):
19 - per il primo giudizio di appello: complessivi €8.400,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia, €1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase di trattazione ed €3.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione: complessivi €2.850,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €650,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio di rinvio: complessivi €8.400,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€2.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.400,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.000,00 per la fase di trattazione ed €3.000,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
Nessuna spesa ripetibile, invece, da , destinatario della notifica Controparte_3 dell'atto di riassunzione solo quale litis denuntiatio, la cui posizione risulta definita, con forza di giudicato, dalla precedente pronuncia della Corte di Appello.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: ”Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione,
20 legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
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La Corte di Appello di Palermo, seconda sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando - a seguito della ordinanza di annullamento con rinvio n. 4196-2023 del 25 gennaio 2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, emessa dalla Suprema Corte di Cassazione - sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
3310/2013, del 26 aprile 2013, pubblicata il 15 luglio 2013, emessa dal Tribunale di Trapani nel procedimento già iscritto al n. 11875/2008 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 in proprio e quale tutore di , e Controparte_4 Parte_5
, delle spese sostenute nei vari gradi di giudizio, che liquida:
[...]
- per il primo giudizio di appello, in complessivi €8.400,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, in complessivi
€2.850,00 per compensi (scaglione valore indeterminabile;
€1.200,00 per la fase di studio della controversia, €1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio ed €650,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- per il giudizio di rinvio, in complessivi €8.400,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
- nessuna spesa ripetibile per il presente grado di giudizio da CP_3
;
[...]
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché versi un ulteriore importo a Parte_1
21 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Maria Laudadio dott.ssa Rossana Guzzo CP_1
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