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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5704 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. SCARNATO ANTONIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ROCCO ADRIANO;
Controparte_1
, AVV. CARNOVALE MARCELLO;
CP_2
, contumace, Controparte_3 Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/12/2022, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2022 9004978409 000, notificata da parte di in data 14/07/2022, con riferimento Controparte_4 agli avvisi di addebito n. 33420120004580510000, n. 33420130000863523000,
n. 33420130004983221000 e n. 33420160005181803000.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995. CP_2
Costituitisi in giudizio l' e l' hanno contestato con varie CP_2 CP_5 argomentazioni la domanda della ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
L' ha domandato, in subordine, la cessazione della materia del contendere CP_5 in relazione agli avvisi di addebito n. 33420120004580510000, n.
33420130000863523000 e n. 33420130004983221000, in quanto automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, i singoli carichi agli stessi sottesi, poiché di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
La non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione Controparte_6 del ricorso.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
*** 1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_4 pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo rendendo l' Controparte_4 CP_5 legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. CP_2
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_6
peraltro non costituita, nonostante la regolarità della notificazione.
[...]
Premettendo infatti che tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino CP_2 al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, co. 8 della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla predetta data, poiché i crediti vantati riguardano i contributi dovuti per il periodo 2011, 2012 e
2015, non ne sussiste la legittimazione passiva. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della società convenuta.
2. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i carichi sottesi a 3 dei 4 avvisi di addebito per cui è causa, n. 33420120004580510000, n. 33420130000863523000 e n.
33420130004983221000, i quali risultano interamente azzerati, come comprovato dall'estratto di ruolo versato in atti, per stralcio/annullamento ex lege.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito suindicati, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
3. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alle somme oggetto dell'avviso di addebito n. 33420160005181803000.
Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in “funzione recuperatoria”, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale
(per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 6/12/2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione, avvenuta in data 14/07/2022 (cfr. relata notifica in allegati . CP_5
Analogamente, risulta tardiva e, dunque, inammissibile, la domanda, proposta in funzione recuperatoria, essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 14/07/2022, rispetto alla data del deposito del ricorso giudiziale, effettuato il 6/12/2022, innanzi all'intestato Tribunale, Sezione Lavoro.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
4. La doglianza è infondata.
Non risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in relazione all'avviso di addebito n. 33420160005181803000. Tale atto risulta regolarmente notificato, con raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 18/11/2016.
Deve tenersi conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva, imposta dalla normativa emergenziale dettata al fine di fronteggiare l'epidemia da Covid-
19, di cui al D.L. n. 18/2020, a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
In proposito, osserva il giudicante, che l'articolo 37 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal
31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Non risulta, dunque, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive. Infatti, per quanto riguarda l'avviso di addebito notificato nella data sopra precisata, tenendo presente la data di notifica dell'intimazione opposta
(14/07/2022) e la sospensione della prescrizione nel periodo Covid, risulta per tabulas che detto termine quinquennale non è spirato.
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
5. Considerato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto dell'annullamento di degli avvisi di addebito sopra indicati, conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo (ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito n. 33420120004580510000, n. 33420130000863523000 e n.
33420130004983221000.
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. SCARNATO ANTONIO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ROCCO ADRIANO;
Controparte_1
, AVV. CARNOVALE MARCELLO;
CP_2
, contumace, Controparte_3 Parte resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6/12/2022, la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 034 2022 9004978409 000, notificata da parte di in data 14/07/2022, con riferimento Controparte_4 agli avvisi di addebito n. 33420120004580510000, n. 33420130000863523000,
n. 33420130004983221000 e n. 33420160005181803000.
Parte ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti di spettanza dell' , ai sensi dell'art. 3, co. 9 della L. 335/1995. CP_2
Costituitisi in giudizio l' e l' hanno contestato con varie CP_2 CP_5 argomentazioni la domanda della ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli avvisi di addebito e degli atti seguenti, sino alla notifica dell'intimazione di pagamento e l'interruzione del termine di prescrizione;
le parti resistenti hanno altresì eccepito, rispettivamente, la propria carenza di legittimazione passiva.
L' ha domandato, in subordine, la cessazione della materia del contendere CP_5 in relazione agli avvisi di addebito n. 33420120004580510000, n.
33420130000863523000 e n. 33420130004983221000, in quanto automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, i singoli carichi agli stessi sottesi, poiché di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
La non si è costituita, nonostante la regolarità della notificazione Controparte_6 del ricorso.
Acquisita, dunque, la documentazione prodotta, la causa viene decisa, stante la natura documentale della stessa.
*** 1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la Controparte_4 pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.,
7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell' , in tal modo rendendo l' Controparte_4 CP_5 legittimata passiva sul punto. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati. CP_2
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della CP_6
peraltro non costituita, nonostante la regolarità della notificazione.
[...]
Premettendo infatti che tale soggetto è cessionario dei crediti maturati fino CP_2 al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 13, co. 8 della legge n. 448/98, che lo indica come litisconsorte necessario dei crediti maturati fino alla predetta data, poiché i crediti vantati riguardano i contributi dovuti per il periodo 2011, 2012 e
2015, non ne sussiste la legittimazione passiva. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione della società convenuta.
2. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i carichi sottesi a 3 dei 4 avvisi di addebito per cui è causa, n. 33420120004580510000, n. 33420130000863523000 e n.
33420130004983221000, i quali risultano interamente azzerati, come comprovato dall'estratto di ruolo versato in atti, per stralcio/annullamento ex lege.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, i singoli carichi sottesi agli avvisi di addebito suindicati, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
3. Residua, invece, la posizione di contrasto fra le parti in relazione alle somme oggetto dell'avviso di addebito n. 33420160005181803000.
Ebbene, posto che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge, a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi, deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione in “funzione recuperatoria”, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale
(per ipotesi, per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del
22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o
“eventuale”) notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui si eccepiscono vizi formali afferenti all'intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato in data 6/12/2022, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica dell'intimazione, avvenuta in data 14/07/2022 (cfr. relata notifica in allegati . CP_5
Analogamente, risulta tardiva e, dunque, inammissibile, la domanda, proposta in funzione recuperatoria, essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, risalente al 14/07/2022, rispetto alla data del deposito del ricorso giudiziale, effettuato il 6/12/2022, innanzi all'intestato Tribunale, Sezione Lavoro.
Pertanto, unico motivo di opposizione ammissibile in questa sede è l'eccepita prescrizione successivamente alla notifica del titolo, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
4. La doglianza è infondata.
Non risulta infatti decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive in relazione all'avviso di addebito n. 33420160005181803000. Tale atto risulta regolarmente notificato, con raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 18/11/2016.
Deve tenersi conto della sospensione forzosa dell'attività riscossiva, imposta dalla normativa emergenziale dettata al fine di fronteggiare l'epidemia da Covid-
19, di cui al D.L. n. 18/2020, a far data dall'8.03.2020 e fino al 31.08.2021, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione.
In proposito, osserva il giudicante, che l'articolo 37 del decreto-legge n.
18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono
a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione.
Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal
31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma
2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2.
Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Non risulta, dunque, decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive. Infatti, per quanto riguarda l'avviso di addebito notificato nella data sopra precisata, tenendo presente la data di notifica dell'intimazione opposta
(14/07/2022) e la sospensione della prescrizione nel periodo Covid, risulta per tabulas che detto termine quinquennale non è spirato.
A tanto consegue il rigetto del ricorso in parte qua.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
5. Considerato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto dell'annullamento di degli avvisi di addebito sopra indicati, conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo (ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Anna CAPUTO - in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine agli avvisi di addebito n. 33420120004580510000, n. 33420130000863523000 e n.
33420130004983221000.
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Raffaella Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 07/04/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO