Sentenza 20 maggio 2008
Massime • 3
Il deposito in cancelleria, invece che in udienza, per l'allegazione al relativo verbale delle memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle conclusioni dibattimentali, non determina nullità, bensì una mera irregolarità.
L'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammissibile se non contiene un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuol conseguire.
In tema di abuso di ufficio, non integra la fattispecie criminosa, per difetto di ricorrenza di un dovere di astensione, la condotta del direttore di un pubblico ente di ricerca che vada a comporre la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di personale presso l'ente stesso, al quale partecipino, come candidati, soggetti già ivi impiegati con qualifiche inferiori a quella relativa al posto messo a concorso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2008, n. 25525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25525 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/05/2008
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 621
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 001868/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GA AN N. IL 14/05/1946;
contro
2) GA BO N. IL 23/08/1975;
contro
3) OC MI N. IL 27/01/1947;
4) DU MA N. IL 13/04/1969;
5) PI CO N. IL 07/02/1979;
avverso SENTENZA del 01/06/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GI Ciampoli che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
udito, per le parti civili GA NI e GA DE, l'avv. Giacquinto SE che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
udito, per PI OC, il difensore avv. Salmeri Ferdinando che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto dei ricorsi;
udito, per DU IA, il difensore avv. Panuccio IU che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito, per OC CA, il difensore avv. D'Ascola Vincenzo Nico che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto dei ricorsi.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 1-6-2007 la Corte di Appello di EG AL, decidendo sugli appelli del P.G. e delle parti civili GA NI e GA DE, confermava la sentenza in data 12-5-2005 del locale G.U.P. di assoluzione di OC CA, DU IA e PI OC dai reati ad essi rispettivamente ascritti, e, precisamente, quanto a OC CA dai reati di truffa ai capi A) e B) per non avere commesso il fatto, dal reato di falso al capo C) perché il fatto non costituisce reato e da tutti gli altri reati contestatigli (dal capo D) sino al capo V)) perché il fatto non sussiste e, quanto a DU IA e a PI CO per i reati ad essi rispettivamente ascritti in concorso con lo OC perché il fatto non sussiste.
I fatti per cui è processo traggono origine da una denuncia presentata il 28-5-2002 da GA NI (cui ha fatto seguito la denuncia-querela di GA DE in data 3-1-2003). L'oggetto delle contestazioni che in esito a ciò vennero mosse a OC CA, direttore del Centro di fisiologia clinica del C.N.R. di EG AL, possono ricondursi a quattro vicende che di seguito di riassumono.
VICENDA cd. LN: capi A) (artt. 81 e 110 c.p. e art. 640 c.p., 2 cpv.), B) (artt. 110, 81 e 640 c.p.), C) (artt. 81 e 480 c.p.) e D)
(artt. 81 cpv. e 323 c.p.). La vicenda si incentra sull'assenteismo di LN LI, dipendente del C.N.R. di EG AL, già imputata nel presente processo, la cui posizione è stata però separata per non avere la stessa optato per il rito abbreviato. In relazione a tale vicenda sono stati contestati allo OC e alla LN due ipotesi di truffa rispettivamente al capo A) (per avere la LN, in qualità di dipendente, in concorso con lo OC, quale direttore del Centro, indotto in errore l'amministrazione pubblica, procurando alla LN l'ingiusto profitto della percezione dello stipendio e dei connessi benefici economici con artifici e raggiri, consistiti da parte della LN nel figurare falsamente presente nel luogo di lavoro, mediante la timbratura del cartellino di entrata e di uscita) e al capo B) (per avere lo OC, quale direttore del Centro sopraindicato, in concorso con la diretta interessata LN, indotto in errore l'amministrazione pubblica, procurando alla medesima dipendente l'ingiusto profitto della percezione dello stipendio e dei connessi benefici economici, mediante artifici e raggiri, consistiti nelle false attestazioni di cui all'atto di verifica del 14-3-2001 e, quindi, omettendo di segnalare la mancata esecuzione dell'attività lavorativa da parte della dipendente) e al solo OC i connessi reati di falso al capo C) (per avere falsamente attestato la regolare attività lavorativa della LN, in particolare nell'atto di verifica del 14-3-2001) e di abuso di ufficio al capo D) (per avere, violando la legge e, cioè, omettendo di segnalare all'amministrazione di appartenenza l'assenza continuativa dal servizio della LN, procurato intenzionalmente alla medesima dipendente un vantaggio patrimoniale, rappresentato dalla percezione della retribuzione e dei connessi benefici).
VICENDA cd. PI: capi E (artt. 110 e 323 c.p.), F) (artt. 110 e 480 c.p., art. 61 c.p., n. 2), G (artt. 110 e 480 c.p., art. 61 c.p., n. 2), H (art. 479 c.p.) e I (art. 110 c.p. e art. 640 cpv. c.p., n.
1)
La vicenda si incentra sull'assunzione per concorso di PI OC, in qualità di collaboratore tecnico sesto livello professionale degli enti di ricerca da assegnare al Centro di Fisiologia Clinica C.N.R. di EG AL in relazione alla quale sono stati ipotizzati a carico dello OC e del PI, in concorso tra loro, il reato di abuso di ufficio al capo E) (per avere lo OC procurato al PI, risultato vincitore, un ingiusto vantaggio ammettendolo al concorso sulla base della valutazione di una falsa certificazione e non astenendosi dal partecipare alla commissione esaminatrice, nonostante l'esistenza di gravi ragioni di convenienza e di opportunità), i connessi reati di falso ai capi F) e G) (per essersi il PI procurato certificazione che attestava falsamente che si era occupato della gestione e manutenzione degli strumenti del Laboratorio di neurofisiopatologia del Controllo Cardiovascolare Riflesso "M. De Luca" nel periodo luglio 1996- settembre 1998 e per avere lo OC rilasciato siffatta certificazione) e di truffa al capo I) (per avere indotto in errore gli altri componenti della commissione esaminatrice, mediante artifici e raggiri consistiti nel presentare il predetto falso certificato, procurato al PI l'ingiusto profitto dell'assunzione al C.N.R.) e sempre di falso ascritto al solo OC al capo H) (per avere falsamente attestato l'insussistenza di ragioni tali da giustificare la sua astensione, nonostante il PI fosse stato collaboratore e borsista dell'NE, di cui l'imputato era presidente e nonostante fosse stato egli stesso a rilasciare la falsa certificazione di cui al capo precedente). VICENDA cd. DU capi L) (artt. 110 e 479 c.p.), M) (art. 479 c.p.), N) (artt. 110 e 323 c.p.), O) (art. 110 c.p. e art. 640 cpv.
c.p., n. 1), P) (artt. 110 e 323 c.p.), Q) (art. 110 c.p., art. 640 cpv. c.p., n. 1). La vicenda si incentra sull'assunzione per concorso di DU IA, in qualità di collaboratore di amministrazione settimo livello professionale presso il Centro di Fisiologia Clinica C.N.R. di EG AL, in relazione alla quale vengono ipotizzati a carico dello OC e della DU, in concorso tra loro, il reato di falso al capo L) (per essersi procurato la DU una certificazione attestante falsamente lo svolgimento di attività di segreteria scientifica editoriale per conto del Journal of GY, certificazione rilasciata dall'editore della rivista, D'Amico, su interessamento dello OC), di abuso di ufficio al capo N) (per avere lo OC, in concorso con la diretta interessata, procurato alla DU l'ingiusto vantaggio patrimoniale dell'assunzione al C.N.R., con danno ingiusto per gli altri candidati, tra cui la concorrente GA DE, non astenendosi dal partecipare alla commissione esaminatrice nonostante l'esistenza di gravi ragioni di opportunità e convenienza, indicando e facendo recepire tra i requisiti del concorso un titolo di cui lo OC forniva la falsa certificazione alla DU, accettando per la valutazione un certificato ideologicamente falso, quale quello rilasciato dal Journal of GY considerandolo abusivamente equivalente a quello dell'NE riportato nel curriculum, valutando tale certificato in misura eccessiva e in mancanza di analitici criteri predeterminati), il reato di truffa al capo O) (per avere lo OC, in concorso con la diretta interessata, procurato alla DU l'ingiusto profitto, consistito nell'assunzione al C.N.R., con danno per la P.A. e per gli altri concorrenti, tra cui la GA DE, mediante artifici e raggiri, consistiti nella presentazione di un falso titolo di pregressa esperienza in materia di segreteria scientifica ed editoriale ai fini dell'ammissione al concorso e dell'attribuzione di un maggiore punteggio, inducendo in errore gli altri componenti la commissione esaminatrice, nonché depositando relazione patimenti falsa innanzi al T.A.R., inducendo in errore anche i Giudici amministrativi) e a carico del solo OC anche il reato di falso al capo M) (per avere falsamente attestato l'insussistenza di ragioni tali da giustificarne l'astensione dal concorso, nonostante all'epoca del concorso, la DU fosse una collaboratrice retribuita dell'NE, di cui lo OC era presidente e nonostante egli stesso si fosse adoperato perché venisse rilasciata la falsa certificazione di attività di segreteria scientifica).
In relazione a detta vicenda vengono, altresì, ipotizzati a carico del solo OC il reato di abuso di ufficio al capo P) (per avere procurato alla DU l'ingiusto vantaggio patrimoniale degli oneri di stipendio e contributivi, con danno della P.A., tacendo agli organi del C.N.R. che la DU, dopo l'assunzione, aveva continuato a prestare la propria opera presso gli enti privati NE e Journal of GY) e, in concorso tra loro, a carico della DU e dello OC il connesso reato di truffa al capo Q) (per avere indotto in errore gli organi del C.N.R., procurando alla DU l'ingiusto profitto degli oneri di stipendio e contributivi, con danno della P.A., tacendo che la DU continuava a prestare la sua opera presso gli indicati enti privati dopo l'assunzione al C.N.R.)
VICENDA cd. GA NI: capi R) (art. 640 cpv. c.p., n. 1), S) (art. 616 c.p.), T) (artt. 56 e 110 c.p.), U) (artt. 479 e 482 c.p.) e V) (art. 323 c.p.). La vicenda si incentra sul trasferimento del dipendente GA NI dal C.N.R. di EG AL (presso il quale si trovava in posizione di distacco dal 4-4-1977 dall'Azienda Ospedaliera ad altro settore della A.S.L.) in relazione alla quale vengono ipotizzati a carico dello OC al capo R) il reato di truffa (per avere concorso al trasferimento del GA, procurando un illecito vantaggio a una dipendente meno anziana che rimaneva al suo posto e un ingiusto danno per il GA, comunicando falsamente alla A.S.L. di non avere più necessità del personale distaccato e tacendo all'amministrazione che rimaneva, invece, l'altra dipendente avente minore titolo), ai capi S) ed U) i reati di violazione di corrispondenza e di falso (per avere preso cognizione di una lettera chiusa destinata al GA, contenente l'ordine di trasferimento e per avere falsamente firmato per ricevuta nel registro di passaggio, al posto del GA, per ricezione della stessa lettera), al capo T) il reato di tentata violenza privata (per avere tentato, con la minaccia di procedimento disciplinare, di indurre il GA al trasferimento) e al capo V) quello di abuso di ufficio (per avere disposto il trasferimento del GA, in violazione del regolamento del C.N.R. e dichiarando falsamente che tale trasferimento era avvenuto per volontà esclusiva dell'Azienda Ospedaliera).
1.1.1. In motivazione la Corte territoriale, preliminarmente, rigettava l'eccezione di nullità sollevata dagli appellanti in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. B) e C) e art. 179 c.p.p. con riguardo all'avvenuto esame da parte del G.U.P. di una memoria depositata dalla difesa dello OC in cancelleria nelle more della discussione finale, osservando che era doveroso da parte del G.U.P. l'esame delle memoria che le parti possono depositare ex art.121 c.p.p. "in ogni stato e grado del procedimento" e che la documentazione allegata alla memoria non era stata affatto introdotta "clandestinamente" (come sostenuto dal difensore di parte civile), trattandosi di atti già presenti nel fascicolo, in quanto depositati nella fase delle indagini.
1.1.2. Relativamente alla cd. vicenda LN la Corte territoriale rilevava che - proprio sulla base della giurisprudenza allegata dall'organo pubblico appellante - doveva escludersi una culpa in vigilando in relazione a violazioni di evidente natura episodica;
condivideva il convincimento del G.U.P. secondo cui non vi era prova della consapevolezza da parte dell'imputato dell'irregolare svolgimento dell'attività lavorativa da parte della dipendente;
escludeva, inoltre, che dalla convenzione stipulata tra il C.N.R., la Regione AL e l'A.S.L. si potesse desumere l'esistenza di un obbligo di vigilanza sul personale da parte del direttore del Centro;
rilevava, quindi, che - sebbene lo OC non fosse obbligato - aveva introdotto l'orologio marcatempo proprio al fine di un maggiore controllo sulle presenze;
il che confermava l'insussistenza dei reati di truffa ai capi A) e B); mentre, relativamente al falso contestato al capo C), osservava che l'atto redatto dall'imputato in data 14 marzo 2001 veniva emesso sulla base di una relazione predisposta dalla LN e che lo OC aveva attestato la corrispondenza di quanto dichiarato dalla LN nella sua relazione e quanto risultante agli atti del C.N.R., constatando il regolare svolgimento dell'attività svolta dalla LN nel periodo che interessa;
in particolare, richiamando il contenuto della relazione, l'imputato aveva dato implicitamente atto del fatto che l'attività era stata, secondo quanto riportato nella stessa relazione, "la massima attuabile"; il fatto, poi, che lo OC non avesse dato seguito alle ripetute richieste della LN di essere impiegata, sebbene sollecitata dal Dirigente generale, poteva ragionevolmente attribuirsi ai rapporti conflittuali esistenti tra la LN e gli altri dipendenti del Centro, in relazione ai quali l'imputato aveva anche disposto (in data 2-4-1998) il trasferimento della dipendente, sospeso in via di autotutela;
la conflittualità esistente tra l'imputato e la LN, documentata in atti, induceva ad escludere che lo OC avesse voluto procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla LN, il che confermava le ragioni dell'assoluzione anche con riferimento al falso e all'abuso di ufficio (capi C) e D)).
1.1.3. In ordine alla vicenda cd. PI la Corte territoriale riteneva inconferente il rilievo degli appellanti, secondo cui la Delib. n. 84 del 2000 del C.N.R. (che raccomandava come presidente della commissione esaminatrice lo stesso direttore dell'organo di ricerca che aveva bandito il concorso) riguardasse le commissioni di concorso per ricercatori, mentre nel caso di specie si trattava di personale con qualifica inferiore, osservando che dalla copiosa documentazione allegata dalla difesa risultava la puntuale corrispondenza della composizione delle commissioni di concorso svoltisi nel medesimo lasso di tempo presso altri CNR d'Italia;
condivideva, inoltre, le osservazioni del primo Giudice in ordine all'insussistenza, nel caso specifico, di un dovere di convenienza di astenersi ex art. 51 c.p.p. da parte dello OC, all'uopo non rilevando il rapporto di collaborazione del PI, quale borsista dell'NE, anche perché trattavasi di associazione senza fini speculativi o di lucro;
dal che l'assoluzione relativamente all'abuso di ufficio al capo E) e al falso di cui al capo H).
Quanto alla pretesa falsa attestazione relativa allo svolgimento dal 1996 al 1998 della gestione e manutenzione degli strumenti di laboratorio, la Corte territoriale osservava che l'attività volontariamente svolta nelle ore pomeridiane dal PI era confermata da numerosi testi;
il fatto che tale presenza non fosse segnalata nelle relazioni annuali dello OC non era significativo, proprio perché si trattava di volontariato;
mentre la circostanza che il nome del cugino dell'imputato EP AN fosse riportato nei lavori pubblicati negli anni 1996-1998 si spiegava col fatto che costui, a differenza del cugino era tra le persone in formazione presso il C.N.R.. Inoltre, quanto al tipo di attività (e cioè la manutenzione degli strumenti di laboratorio), la circostanza che alcuni testi non avessero mai visto svolgere al PI OC tale attività, non poteva indurre automaticamente a ritenere che questi non l'avesse effettivamente svolta, anche perché la conferma si rinveniva in altre deposizioni;
dal che l'insussistenza anche dei reati di falso ai capi F) e G). La Corte sottolineava anche l'inesistenza tra i requisiti previsti dal bando del concorso della gestione e manutenzione degli strumenti di laboratorio;
ne desumeva che la certificazione dello OC, la cui falsità era comunque esclusa, non era volta a trarre in inganno i componenti della commissione esaminatrice, donde anche l'insussistenza della truffa.
1.1.4. Con riferimento alla cd. vicenda DU e al certificato attestante l'attività di segreteria scientifica ed editoriale da costei svolta presso il Journal of GY (di seguito anche J. N.), certificato rilasciato dall'editore capo della rivista, prof. D'Amico, la Corte territoriale osservava che proprio l'autore del presunto falso, inspiegabilmente ritenuto estraneo al processo penale, aveva riferito di avere rilasciato il certificato dopo le opportune informazioni e senza ricevere alcuna pressione dagli imputati;
precisava, altresì, che le dichiarazioni del teste RE, il quale aveva escluso che la DU svolgesse l'attività di segreteria scientifica per la rivista, non erano significative, perché il teste riferiva quanto a sua conoscenza in relazione all'attività dell'NE e non già della rivista;
peraltro - contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti - non risultava che il RE fosse collaboratore della rivista;
per converso la deposizione del teste NI IU (il quale aveva riferito che la DU, facendo parte del J.N., lo informava dell'arrivo degli articoli della predetta rivista), il contenuto del verbale del 20-9- 1998 dell'NE (di cui risultavano chiarite dal teste RE le ragioni della mancata sottoscrizione), nonché la vistosa mole di e.mail prodotte dalla difesa confermavano l'attività di segreteria scientifica svolta dalla DU;
dal che l'insussistenza del falso di cui al capo L) (a prescindere dalla questione di procedibilità agitata dalla difesa in relazione alla natura di scrittura privata dell'atto) e anche della truffa aggravata di cui al capo O), anche perché non vi era ragione di ritenere la falsità neppure della relazione trasmessa al T.A.R. dallo OC, attestante il compimento di siffatta attività di segreteria scientifica ed editoriale.
Relativamente all'altro reato di falso al capo M) e all'abuso di ufficio al capo N) la Corte territoriale escludeva l'esistenza del dovere di astensione, richiamando, tra l'altro, l'esito del giudizio amministrativo e osservando che il ricorso di GA DE era stato accolto dal Consiglio di Stato, per ragioni di carattere formale, riguardanti i titoli indicati nel curriculum dalla DU, senza che venisse ravvisato alcun comportamento illecito a carico dello OC;
condivideva, dunque, il giudizio del G.U.P. in ordine alla rilevanza meramente amministrativa della vicenda. Quanto ai capi P) e Q) (relativi alla prosecuzione della collaborazione all'NE e al J.N. da parte della DU dopo l'assunzione al C.N.R.) la Corte osservava che il rapporto di lavoro con l'NE era cessato il 17-12-2001 e che la collaborazione con la rivista, per la quale era previsto il solo rimborso spese, non era soggetta al regime delle incompatibilità.
1.1.5. Relativamente alla vicenda cd. GA la Corte territoriale - richiamate le vicende che avevano visto contrapposti il GA e lo OC in ordine all'utilizzo dell'orologio marcatempo e rilevato che l'accusa riteneva che le ragioni del trasferimento andavano rinvenute nell'azione presso il T.A.R. nel contempo intrapresa dalla figlia del GA - osservava che il trasferimento del dipendente era stato disposto, non già dallo OC, ma dal direttore aziendale (il quale neppure era stato indagato per la vicenda) e che non era ipotizzabile alcuna responsabilità dell'imputato, dal momento che costui si era limitato a segnalare che erano venuti meno i motivi di utilizzo del GA presso il C.N.R.: il GA, infatti, risultava avviato mediante utilizzo presso il C.N.R. dal 1977, ma veniva pagato dalla ASL, la quale nel 2002 ne aveva disposto l'utilizzo presso altra azienda. Peraltro era insussistente l'elemento del danno patrimoniale, atteso che era incontroversa la circostanza che il trasferimento aveva lasciato inalterato il profilo contributivo e che, anzi, in ultima analisi, esso si era risolto nella nomina del GA ad economo dell'intera azienda;
donde l'insussistenza della truffa al capo R) e anche dell'abuso al capo V); e ciò a prescindere dalla circostanza se la violazione del regolamento del C.N.R. fosse astrattamente idonea o meno a integrare il reato di cui all'art. 323 c.p., dal momento che nessuna violazione era stata commessa e che nessun danno patrimoniale era derivato al GA.
Quanto ai reati di cui ai capi S) e U), relativi alla pretesa violazione della corrispondenza, la Corte riteneva assorbente la circostanza che agli atti era acquisita la prova che nessuna firma era riferibile allo OC;
la sottoscrizione per ricezione della lettera era stata, infatti, riconosciuta dalla teste OR come propria;
peraltro la consulenza aveva escluso che la firma fosse attribuibile all'imputato; dal che la completa estraneità dello OC al fatto, tanto più che il GA aveva contestato in data 8-5-2002 l'ordine di servizio contenuto nella lettera, dimostrando di esserne venuto a conoscenza.
1.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione sia il P.G. di EG AL, sia le parti civili GA NI e GA DE, per mezzo del difensore.
1.2.1. Il Procuratore Generale - dopo avere integralmente riportato i contenuti dell'atto di appello - lamenta a sostegno del ricorso per cassazione: illegittimità, nullità, violazione di leggi ed erroneità della decisione impugnata ed emessa dalla Corte di appello di EG AL per palese disapplicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) (inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale), c) (inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e/o di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza), d) (mancata assunzione di una prova decisiva, quando una parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile) ed e) (se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione) in relazione a quanto specificamente dedotto nell'atto di appello e completamente ignorato o travisato dalla Corte, senza che la stessa motivasse adeguatamente e congruamente le proprie argomentazioni, con evidente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, delle norme processuali e con palesi omissioni, in riferimento alle precise deduzioni della concludente e alla evidente contraddittoria, illogica e apparente motivazione. Enunciati tali motivi, il P.G. deduce quanto segue.
- SULLA DEDOTTA NULLITÀ IN ORDINE ALLA PRESENTAZIONE DI MEMORIE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE - La Corte territoriale avrebbe motivato in maniera insufficiente, sulle eccezioni di natura processuale proposte, con cui si lamentava l'omessa comunicazione alle altre parti dell'avvenuto deposito nella cancelleria del G.U.P. da parte della difesa dello OC di una memoria e allegati documenti. Si osserva, altresì, che il disposto dell'art. 121 c.p.p. non avrebbe, comunque, autorizzato il deposito di documentazione incontrollata dalle altre parti, con correlativa violazione dell'art. 482 c.p.p., comma 1, u.p.; invero non risulterebbe effettuata alcuna comparazione dei documenti prodotti in allegato alla memoria e neppure risulterebbe che gli stessi documenti erano inseriti nel fascicolo dibattimentale.
- SULLA QUESTIONE DELLA NOMINA DEL DIRETTORE DEL C.N.R.- La Corte avrebbe dovuto esaminare le censure dell'appellante avverso le argomentazioni svolte sul punto dal G.U.P., censure da cui sarebbe emersa l'illegittimità della nomina dello OC alla direzione del Centro di fisiologia clinica del C.N.R. di EG AL. - SULLA VICENDA LN FILIPPA - La Corte territoriale avrebbe travisato i contenuti della sentenza n. 19642/2003 di questa S.C. in tema di culpa in vigilando, senza considerare il limitato numero di dipendenti e le ridotte dimensione della struttura diretta dall'imputato OC;
non avrebbe correttamente apprezzato le risultanze dell'interrogatorio dello OC che confermerebbero la consapevolezza da parte del medesimo dell'assenteismo della LN, ne' avrebbe correttamente interpretato il tenore della convenzione che poneva a carico del direttore il dovere di vigilanza sul funzionamento del Centro;
avrebbe, quindi, fornito un'interpretazione induttiva della certificazione rilasciata il 14-3- 2001 con cui lo OC attestava "il regolare svolgimento dell'attività della LN nel periodo in questione", posto che la dipendente nel periodo indicato non aveva svolto alcuna attività e aveva fatto ripetute assenze.
- SULLA VICENDA PI CO - La motivazione della sentenza sarebbe illogica e contraddittoria, laddove ha giustificato, con il carattere volontario della prestazione, la mancata inserzione del PI OC nelle relazioni annuali e laddove ha ritenuto che la composizione della commissione di esame fosse legittima;
inoltre sarebbe stato sussistente l'obbligo di astensione dello OC, per le ragioni già esposte nell'atto di appello, da valutarsi nel loro complesso e non distintamente, come fatto dalla Corte di appello;
in particolare vi sarebbe stata "comunanza di interesse economici o di vita tra i due soggetti", come emergerebbe dalle dichiarazioni non veritiere rilasciate dallo OC in favore del PI.
- SULLA VICENDA DU MA - La Corte non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alle opportune e adeguate verifiche svolte dal prof. D'Amico prima di rilasciare la certificazione attestante l'attività di segreteria scientifica del J. N. da parte della DU, posto che le informazioni, per il periodo antecedente al 2001, sarebbero potuto provenire solo dalla segreteria di EG AL diretta dal dr. OC;
inoltre i Giudici di merito non avrebbero considerato che il teste RE era attendibile, perché collaboratore della stessa rivista;
avrebbero, quindi, errato a desumere lo svolgimento di detta attività dal contratto e dal "verbale" del 20-9-1998 dell'NE che non avrebbe dato alcuna garanzia di veridicità; anche le e.mail non comproverebbero alcunché in ordine allo svolgimento dell'attività di segreteria scientifica;
per altro verso non rileverebbero i contenuti della decisione in sede amministrativa, dal momento che in quella sede era stato chiesto esclusivamente l'annullamento della graduatoria da parte della GA;
infine, esaminando la questione relativa allo svolgimento dell'attività da parte della DU in favore dell'NE e del J. N., la Corte territoriale non avrebbe considerato il danno subito dal C.N.R. per avere retribuito la DU per attività dalla stessa illegittimamente svolta.
- SULLA VICENDA GA AN - Si lamenta, a tal riguardo, che nelle due sentenze di merito non viene detto alcunché sul "dovuto trasferimento della sign. OR al posto del Gattuso" e non viene considerato che gli stipendi del GA NI erano rimborsati dal C.N.R. all'A.S.L.; sarebbero state stravolte le risultanze documentali e probatorie.
1.2.2. Anche le parti civili GA NI e GA DE ritrascrivono i contenuti dell'atto di appello e dichiarano di proporre ricorso "per gli stessi motivi già proposti dalla PROCURA GENERALE" (che ritrascrivono integralmente) oltre che "a quelli che verranno aggiunti per la posizione assunta dalle parti civili". Le parti civili lamentano, quindi, illegittimità, nullità, violazione di leggi ed erroneità della decisione impugnata ed emessa dalla Corte di appello di EG AL per palese disapplicazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) (inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale), c) (inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e/o di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza), d) (mancata assunzione di una prova decisiva, quando una parte ne ha fatto richiesta, sempre che la stessa fosse ammissibile) ed e) (se manca o è contraddittoria o è manifestamente illogica la motivazione) in relazione a quanto specificamente dedotto nell'atto di appello e completamente ignorato o travisato dalla Corte, senza che la stessa motivasse adeguatamente e congruamente le proprie argomentazioni, con evidente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, delle norme processuali e con palesi omissioni, in riferimento alle precise deduzioni "della concludente" e alla evidente contraddittoria, illogica e apparente motivazione.
In particolare i predetti ricorrenti deducono che le indicate violazioni sono maggiormente pregnanti con riguardo alla posizione di esse parti civili per la totale omissione dell'esame da parte della Corte di appello delle deduzioni formulate nella memoria difensiva del 21-5-2007 (il cui contenuto ritrascrivono) e della documentazione specificamente indicata e allegata in copia "dimostrante il contrasto con la sentenza di primo grado e la non attendibilità della tesi sostenuta dal primo Giudice". Lamentano: l'indebita acquisizione di copie degli atti da parte del difensore dello OC che avrebbe agevolato la difesa dell'imputato con specifico riguardo alla vicenda PI, l'illegittimità della nomina dello OC a direttore del Centro, ulteriori illegittimità relative alla partecipazione a commissioni di concorso anche con riguardo alla partecipazione in alcuno di essi della moglie dello OC, la mancanza di sottoscrizione, nonché la redazione in unica soluzione e in epoca coeva all'indagine giudiziaria dei verbali NE, l'errata ricostruzione dei fatti, la valorizzazione di dati inesistenti o non significanti, il travisamento dei principi espressi dalla S.C. in ordine alla culpa in vigilando con riguardo alla vicenda LN. Le parti civili hanno depositato anche una memoria difensiva, allegando copie di ulteriori documenti e toccando tutte e quattro le vicende che ci occupano;
in particolare rilevano - quanto alla vicenda cd. DU - la "svista" in cui sarebbero incorsi i Giudici del merito, con riguardo alla valutazione della deposizione del teste RE, giacché costui era collaboratore della rivista J. N., risultando pertanto meritevole di totale affidabilità quando affermava che la DU non aveva svolto le funzioni ad essa attribuite con il falso certificato e - quanto alla vicenda cd. GA - insistono sull'illegittimità del trasferimento, definendo "argomento di difficile collocazione logica e giuridica" l'affermazione della Corte territoriale, secondo cui dal trasferimento non era derivato alcun danno patrimoniale. Concludono per la cassazione della sentenza per nuovo giudizio.
1.3. La difesa di DU IA ha depositato note difensive, deducendo l'inammissibilità dei ricorsi per cassazione e, comunque, l'infondatezza dei motivi.
1.4. Anche la difesa di OC CA ha depositato memoria difensiva, chiedendo che i ricorsi della Procura generale e delle parti civili vengano dichiarati inammissibili.
1.5. All'udienza del 20-5-2008, presenti i difensori delle parti civili e degli imputati PI, DU e OC, le parti hanno concluso come in epigrafe.
2.1. In via preliminare va dichiarato inammissibile il ricorso congiuntamente proposto dalle parti civili GA NI e GA DE.
Invero la parte civile è legittimata ex art. 576 c.p.p. a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede d'impugnazione, deve fare espresso e diretto riferimento, a pena d'inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che s'intendono conseguire. Ne deriva che le richieste di quelle parti in causa, che riguardano esclusivamente l'affermazione di responsabilità degli imputati prosciolti, senza alcun richiamo alla specificità dell'azione risarcitoria, rendono improponibile l'impugnazione, in quanto si domanda al giudice adito di delibare in merito ad un effetto penale che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile (Cass. Sez. 5A, n. 9374 del 30.11.2005, Rv. 233888;
Cass. pen. Sez. 2A n. 897 del 24.10.2003, Rv. 227966). Nel caso all'esame il pur corposo atto di impugnazione presentato dalle parti civili risulta costituito, come innanzi evidenziato, per la gran parte, dalla trascrizione dell'atto di appello (da pag. 2 a pag. 46) e di una memoria depositata in secondo grado (da pag. 58 a pag. 71) e si risolve, nella sostanza, nella mera riproduzione (da pag. 46 a pag. 57) del ricorso del P.G. (tanto che l'atto è, addirittura, denominato "ricorso per cassazione ai sensi degli artt.606 e 608 c.p.p."), peraltro riferito anche a vicende LN e
PI estranee alle parti civili e, comunque, (come è evidente) funzionale alla mera affermazione di penale responsabilità in relazione ai capi di imputazione. Anche le poche pagine del ricorso per cassazione dichiaratamente riferite alla "posizione assunta dalle deducenti parti civili" sono dedicate a presunte violazioni processuali e a una congerie di dati fattuali, per la gran parte privi di collegamento con le vicende DU e GA, cui sono rispettivamente interessati GA DE e GA NI (peraltro, limitatamente ad alcune delle ipotesi delittuose contestate). Manca, soprattutto, nel ricorso per cassazione qualsiasi riferimento alle statuizioni di carattere civili che i due ricorrenti intendono conseguire, limitandosi le suddette parti civili a concludere per l'annullamento "con o senza rinvio" della sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni di legge.
A mente dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna in solido delle medesime parti civili al pagamento delle spese processuali, nonché, in considerazione della responsabilità connessa alla ragione di inammissibilità, al versamento di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 per ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
2.2. Non si ravvisa, invece, la causa di inammissibilità dedotta dalla difesa della DU con riguardo al ricorso del P.G. in relazione all'art. 136 Cost., sul presupposto di un'originaria inammissibilità dell'appello dell'organo dell'accusa. Al riguardo - precisato che l'appello del P.G. venne proposto in data 20-2-2006, antecedente all'entrata in vigore della L. n. 46 del 2006 (pubblicata nella G.U. 22-2-2006 n. 44) - è assorbente la considerazione che la sentenza dichiarativa dell'incostituzionalità della L. cit., art. 1 (nella parte in cui innovando l'art. 593 c.p.p., escludeva che il pubblico ministero potesse proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento), nonché della disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 2, stessa legge (nella parte in cui prevedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'appello del pubblico ministero proposto avverso la sentenza di proscioglimento prima dell'entrata in vigore della stessa legge) è intervenuta nelle more del giudizio di appello (Corte Cosi, 6 febbraio 2007, n. 26). Orbene l'effetto caducatorio della dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma processuale è equiparabile, non già all'abrogazione (per cui vale il principio "tempus regit actum"), ma all'annullamento, trattandosi di vizio che inficia ab origine la stessa norma. Ne consegue che la sentenza di incostituzionalità opera retroattivamente, incidendo anche sulle situazioni pregresse verificatesi nel corso del giudizio, salvo (ma non è evidentemente questo il caso che ci occupa) che si tratti di situazioni ormai "esaurite", insuscettibili di essere rimosse o modificate per essere intervenuto il giudicato ovvero di situazioni "consolidate" per effetto di norme penali di favore.
2.3. La disamina che segue riguarda, pertanto, il solo ricorso per cassazione del P.G., peraltro - come già rilevato - "ritrascritto" dalle parti civili.
Muovendo dalla censura di carattere processuale con cui si denuncia nullità in relazione agli artt. 121, 178, 179 e 428 c.p.p., si osserva che il ricorrente si duole dell'avvenuto esame da parte del G.U.P. di una memoria e allegati documenti depositati in cancelleria dalla difesa dello OC in data 11-5-2005, successivamente alla presentazione delle conclusioni all'udienza del 6-5-2005; e ciò sia sotto il profilo dell'omessa comunicazione del deposito, sia in considerazione della mancata attestazione nel successivo verbale di udienza del 12-5-2006 dell'avvenuta allegazione in atti dello scritto difensivo e dei documenti.
Ciò posto, si osserva, innanzitutto, che la genericità dell'oggetto della censura non consente di ritenere che la memoria contenesse "richieste" diverse e/o ulteriori rispetto a quelle esposte in udienza dal difensore, il cui esame comportasse un obbligo di comunicazione alle altre parti sancito da invalidità della relativa decisione. Occorre, altresì, precisare che il principio dell'oralità che governa il processo non contrasta con il riconoscimento alla parte della facoltà di illustrare in forma scritta argomenti già svolti in sede di discussione orale. Si rammenta che l'art. 121 c.p.p. distingue le "memorie", aventi mero contenuto argomentativo delle ragioni di colui che le formula, dalle "richieste", che impongono al giudice uno specifico obbligo di delibazione da assolvere, come recita il comma 2, "senza ritardo" e, comunque, in assenza di specifica previsione, entro quindici giorni. Inoltre - pur occorrendo coordinare l'ampiezza della previsione di cui all'art. 121 cit. (che consente il deposito in cancelleria dell'uno e dell'altro tipo di atto "in ogni stato e grado del procedimento") con la specificità della disposizione dell'art. 482 c.p.p., comma 1, u.p. (secondo cui "le memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale") - si osserva che l'irrituale deposito in cancelleria, anziché nel corso dell'udienza, seppure censurabile sotto il profilo della correttezza del comportamento, costituisce una mera irregolarità e non è produttiva di nullità, attesa la regola generale della tassatività delle nullità di cui all'art. 177 c.p.p.. Con specifico riferimento, poi, ai documenti allegati alla stessa memoria - precisato che si potrebbe, al più, parlare di inutilizzabilità (per la quale non vale la regola della comunicabilità operante per la sola categoria della nullità) - è assorbente la considerazione che la Corte di appello ha categoricamente escluso che si trattasse di documentazione "nuova", trattandosi di atti già allegati al fascicolo del P.M.. Il Collegio non comprende, poi, il dubbio formulato dal ricorrente P.G. in ordine all'effettiva allegazione al fascicolo del G.U.P. della documentazione in questione, atteso che, a norma dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, tra gli atti utilizzabili per la decisione vi sono proprio quelli contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416 c.p.p., comma 2 e la documentazione di cui all'art. 419 c.p.p., comma 3. In ogni caso le deduzioni di parte ricorrente sono affette da inammissibile genericità, giacché non individuano gli atti originariamente non inclusi nel fascicolo del G.U.P., che (ciononostante) sarebbero stati utilizzati per la decisione.
2.4. Relativamente alla questione della nomina dello OC a direttore del Centro di fisiologia Clinica del C.N.R. si osserva che correttamente la Corte territoriale ha evidenziato che il tema esulava dall'ambito della decisione, non involgendo alcuno dei capi di imputazione. Il fatto, poi, che la questione fosse stata oggetto di disamina da parte del G.U.P., non comporta alcun interesse a impugnare sul punto, ne' correlativamente fa sorgere alcun obbligo di motivazione da parte del Giudice di appello. È, infatti, inammissibile il motivo di impugnazione diretto esclusivamente a far rettificare i contenuti della motivazione, per giunta in una parte che non ha specifico riferimento alle condotte penalmente ascritte.
3. Di seguito si esamineranno partitamente le varie doglianze svolte con riguardo alla singole "vicende", seguendo l'ordine esposto in ricorso. Può, comunque, sin da ora osservarsi che la stessa "tecnica" espositiva seguita dal ricorrente - con la pedissequa ritrascrizione dell'atto di appello e l'iniziale sommaria enunciazione di tutte le violazioni dall'art. 606 c.p.p., dalla lett. b) alla lett. d), senza l'individuazione dell'oggetto specifico della censura, seguita da una disamina, pressoché di merito, delle varie vicende - svela con immediatezza come l'atto di impugnazione finisca per esulare, nella sostanza, dall'ambito delle censure formulabili in Cassazione.
3.1. Il nodo centrale delle argomentazioni del ricorrente P.G. relativamente alla vicenda LN si incentra sul rilievo dell'esistenza di un obbligo di controllo da parte del direttore del Centro di fisiologia clinica del C.N.R. circa la presenza in ufficio dei dipendenti, obbligo da ricomprendersi nella generale "responsabilità del funzionamento e dell'organizzazione del Centro". Sulla base di tale premessa di principio e sul presupposto delle asserite ridotte dimensioni della struttura, si perviene, dunque, a individuare le ragioni della responsabilità dell'imputato nella "culpa in vigilando", sulla falsariga di schemi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità dell'amministratore della società per il fatto del dipendente nell'adempimento delle mansioni affidatigli.
Ritiene il Collegio che gli indicati motivi di censura, per un verso, rinviano a dati fattuali, incontrollabili come tali in questa sede e postulano valutazioni alternative rispetto a quelle plausibilmente e del tutto coerentemente compiute da entrambi i Giudici del merito e, per altro verso, non colgono la ratio della doppia decisione conforme, la quale non solo ha escluso l'obbligo del direttore del Centro di controllare de visu la presenza giornaliera della collaboratrice e rilevato la carenza di prova della consapevolezza da parte dello OC dell'irregolare svolgimento dell'attività della predetta dipendente (emersa solo a seguito delle indagini di P.G.), ma ha, altresì, evidenziato chiari e inequivoci elementi fattuali (la situazione conflittuale esistente tra la LN e gli altri dipendenti;
la richiesta di trasferimento della dipendente proveniente proprio dallo OC, richiesta sospesa in via di autotutela;
l'introduzione dell'orologio marcatempo da parte del medesimo direttore del Centro) che portavano ad escludere che l'imputato avesse tenuto un comportamento volto a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla ridetta collaboratrice. A quest'ultimi effetti il richiamo che il ricorrente fa al principio della culpa in vigilando non è pertinente rispetto al tema del decidere, posto che qui non si discute della responsabilità del "fatto" posto in essere dal dipendente della società e della sua riferibilità, quale "atto" dell'ente, al legale rappresentante. D'altra parte è evidente che una cosa è l'(eventuale) colpevole omissione del dovere di vigilanza sulle assenze della dipendente (che potrebbe rilevare agli effetti di una responsabilità disciplinare, amministrativa o contabile) e altra cosa sono "gli artifici e raggiri" necessari a integrare il contestato concorso nella truffa della dipendente (ai cui effetti occorreva dimostrare la dolosa omissione da parte dello stesso imputato del dovere di segnalare le assenze della dipendente e la sua strumentalità al conseguimento dell'ingiusto profitto), come altra cosa ancora è il dolo intenzionale, occorrente all'integrazione dell'abuso di ufficio. Val la pena di rammentare all'organo pubblico ricorrente che in tema di abuso d'ufficio, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento non iure osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Cass. pen., Sez. 6^, 27/06/2007, n. 35814). Alla stesso modo la norma incriminatrice di cui all'art. 640 c.p., descrivendo la figura della truffa, richiede anche il requisito della "ingiustizia" del profitto, termine di qualificazione dell'evento riflettentesi nel dolo dell'agente, che, avendo natura di elemento normativo integrativo della fattispecie, va individuato aliunde - in modo autonomo rispetto all'illiceità del fatto offensivo, siccome già frutto della scelta di repressione penale della condotta criminosa - mediante le altre indicazioni dell'ordinamento extrapenale (così SS.UU. n. 1 1999 in motivazione). Di conseguenza la coscienza e volontà dell'agente deve abbracciare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, dagli artifici e raggiri, all'induzione in errore, all'atto dispositivo della vittima, inclusi il danno e il profitto quali ulteriori conseguenze della condotta ingannatrice.
Questo il panorama normativo di riferimento, deve rilevarsi come sia proprio la rilevata situazione conflittuale tra i principali protagonisti della vicenda (situazione, di cui l'organo pubblico ricorrente appare pienamente consapevole) a smentire l'impianto accusatorio. A questo riguardo non può non osservarsi che l'argomentazione del ricorrente (secondo cui "è più probabile ... che lo OC non sopportando la LN in ufficio, abbia tollerato e stimolato le sue assenze ed il suo nulla fare e che poi per allontanarla dal Centro, non essendoci riuscito con il provvedimento di trasferimento del 2.4.1998 successivamente annullato in via di autotutela, abbia "agevolato " la certificazione anche se falsa" cfr. pag. 27 del ricorso del p.g.), prima ancora che risultare funzionale ad una inammissibile rilettura delle risultanze fattuali, si rivela distonica rispetto alle accuse svolte nel presente giudizio, le quali presupponevano la dimostrazione che l'imputato avesse agito con l'intenzione di procurare un vantaggio patrimoniale alla LN e, con specifico riguardo alla truffa, che lo stesso avesse concorso nell'attività fraudolenta della dipendente, ponendo in essere lo specifico artificio, rappresentato dall'(asseritamente falso) atto di verifica del 14-3-2001.
È appena il caso di aggiungere - con riguardo all'ipotesi di falso - che gli "stralci" di interrogatorio dello OC non consentono a questa Corte di pervenire ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, ne', in particolare, di presumere la consapevolezza dell'assenteismo della dipendente sulla base di elementi fattuali non verificabili in questa sede.
Si rammenta che non c'è nessuna prova, in realtà, che abbia un significato isolato, slegato, disancorato dal contesto in cui è inserita;
al contrario, per poter stabilire se una prova non considerata dal giudice del merito abbia effettivamente un significato probatorio pregnante, occorre comunque una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile. Ecco perché il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per Cassazione attraverso la "selezione" operata dal ricorrente.
3.2. Passando alla vicenda che vede coinvolti in concorso il PI e lo OC, si osserva che le deduzioni di parte ricorrente - per la parte in cui contestano il riscontro della prova dello svolgimento dell'attività di manutenzione degli strumenti di laboratorio - esulano dall'ambito delle censure prospettabili in questa sede. Invero è inammissibile il motivo di ricorso che si risolve nel prospettare una diversa lettura del contesto probatorio, in quanto la Cassazione non è giudice delle prove, ma deve esclusivamente accertare se il giudice di merito abbia dato conto delle ragioni che lo hanno indotto a una determinata soluzione, coordinando in termini logici gli atti sottoposti al suo esame. Ne deriva che il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità non può consistere nella mera prospettazione di una valutazione del contesto probatorio ritenuta dal ricorrente più adeguata (Cass. pen., Sez. 5^, 04/10/2004, n. 45420). In particolare il "novellato" art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), ad opera della L. n. 46 del 2006 non ha certo alterato la natura del giudizio di legittimità nel senso di consentire incursioni nell'ambito dell'apprezzamento delle risultanze fattuali e di trasformare questa S.C. nell'ennesimo giudice di merito. Pertanto, al fine di dimostrare la sussistenza del vizio di motivazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) cit., il ricorrente non può limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione o di "atti" processuali che non sarebbero stati correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata;
dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda. Inoltre dalla connotazione di specificità dell'indicazione gravante sul ricorrente discende per lui l'onere di rappresentare anche la decisività dell'informazione probatoria, e cioè la sua idoneità a minare dalle radici la struttura logica del ragionamento del giudice, sì che essa, ove considerata o correttamente apprezzata, ne avrebbe orientato il convincimento in tutt'altra direzione, giustificando soluzioni alternative a quella prescelta. In ogni caso occorre che la contraddittorietà della motivazione rispetto agli "altri atti del processo" sia percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Cass. pen., Sez. 4^, 28/04/2006, n. 20245). Nel caso all'esame le osservazioni di parte ricorrente non scalfiscono l'impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa;
ma appaiono, piuttosto, ripetitive di argomenti, logicamente e congruamente disattesi nella sentenza impugnata, posto che i Giudici di appello, oltre a richiamare le compiuta disamina della prova effettuata dal G.U.P., hanno, altresì, attentamente vagliato le censure degli appellanti e, in particolare, hanno fornito una plausibile spiegazione dell'omessa menzione del nominativo del PI OC nei lavori pubblicati negli anni 1996-1998 (pag. 14); hanno osservato che il fatto che alcuni testi (NI, RE, RI e TO SA) non avessero visto il PI occuparsi della manutenzione degli apparati non deponeva automaticamente nel senso che tale attività non fosse stata svolta, anche perché altre dichiarazioni (TO IU, EP GI, RU SE), riferendo dello svolgimento dei compiti di manutenzione, smentivano l'impostazione accusatoria (pag. 15); hanno, infine, osservato che lo svolgimento dell'indicata attività non costituiva un requisito richiesto dal bando;
donde l'insussistenza non solo del reato di falso sub F) e G), ma anche della truffa sub I) (contestati in concorso a entrambi gli imputati), dal momento che la certificazione (la cui falsità è stata, comunque, esclusa) non era diretta a trarre in inganno i componenti della commissione di esame.
3.3. Una trattazione a sè merita la questione, concernente il preteso obbligo di astensione, che è agitata con riguardo all'altra ipotesi di falso sub H) contestata al solo OC, all'ipotesi di abuso di ufficio sub E), formulata a carico, in concorso, dello OC e del PI e con riguardo alle corrispondenti ipotesi delittuose, sub M) e N) relative all'altra vicenda DU, che sarà oggetto di più specifica disamina di seguito.
Occorre innanzitutto confermare che la circostanza che la Delib. n. 84 del 2000 si riferisse all'ammissione di personale con profilo di ricercatore non sta a significare, in negativo, che per ogni commissione di concorso relativa ad altro profilo professionale (come, per l'appunto, quella del concorso di cui risultò vincitore il PI) la partecipazione del direttore del Centro fosse vietata. A tal riguardo i Giudici a quibus hanno posto in evidenza una prassi costante, significativa della liceità della composizione delle commissioni esaminatrici che qui interessano, rilevando la puntuale corrispondenza della composizione delle commissioni presiedute dallo OC con quella delle commissioni di concorso svoltisi nel medesimo lasso di tempo presso altri C.N.R. d'Italia, che risultavano sempre presiedute dal direttore dell'organo di ricerca che aveva bandito quel determinato concorso (giusta direttiva generale del C.N.R. cui fa riferimento anche il G.U.P.); e ciò anche nel caso in cui si trattava di concorsi riguardanti personale con qualifica inferiore a quella del ricercatore.
Va, altresì, considerato che - secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa - non sussiste l'obbligo di astensione dall'esercizio delle funzioni di componente della commissione giudicatrice di una procedura concorsuale se la situazione di fatto in concreto verificatasi non sia riconducibile ad alcuno dei casi di astensione o di incompatibilità previsti espressamente dalla legge. In particolare costituisce ius receptum che, in assenza di una disciplina ad hoc, le norme sull'incompatibilità dei membri di una commissione di concorso vanno desunte da quelle che regolano il funzionamento dei collegi giurisdizionali, e cioè dagli artt. 51 e ss. c.p.c.. In tale prospettiva la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che non ogni forma di collaborazione scientifica o professionale tra commissario di concorso e candidato al medesimo concorso è causa di incompatibilità e, quindi, di astensione;
in particolare tale obbligo sorge esclusivamente nell'ipotesi di una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base a risultanze oggettive della procedura, ma in virtù di conoscenza personale con il commissario (ex multis: Cons. Stato, Sez. 4^, 08/05/2001, n. 2589; T.A.R. Lazio Roma, 03/07/2007, n. 5980). Le situazioni che generano gravità di ragioni idonee a suscitare l'obbligo dell'astensione a carico di un componente la commissione di concorso attengono, infatti, all'esigenza di salvaguardare l'imparzialità del giudizio collegiale a causa di un particolare interesse all'esito del concorso (art. 51 c.p.c., nn. 1 e 4) o di un particolare rapporto con uno o più concorrenti (art. 51 c.p.c., nn. 2, 3 e 5) (Cons. Stato, Sez. 6^, 06/11/1997, n. 1617). Si
tratta, perciò, di ipotesi tassative e di stretta interpretazione, stante l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione delle commissioni giudicatoci.
Occorre altresì osservare che l'orientamento della giustizia amministrativa risulta in linea con la giurisprudenza processualcivilistica che fa discendere dall'inosservanza dell'obbligo di astensione la nullità del provvedimento adottato solo nell'ipotesi in cui il componente dell'organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento (nemo index in causa sua).
Orbene i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi sopra indicati, anche perché, per quanto emerge dalla sentenza di primo grado, la riferita direttiva del C.N.R. fa specifico richiamo alla normativa per l'incompatibilità prevista per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali, stabilendo che il direttore del Centro non possa presiedere la commissione esaminatrice solo nel caso in cui ricorrano ragioni di incompatibilità previste dall'art. 51 c.p.p., "per rapporti non riconducibili a ragioni d'ufficio" (pag. 33 della sentenza di primo grado).
Ciò posto e considerato che i Giudici del merito hanno accertato in punto di fatto la collegialità delle decisione e l'assenza di parzialità nelle determinazioni adottate dallo OC ed hanno, altresì, escluso la falsità del certificato di cui al capo E), occorre dire (limitando per il momento la disamina alla vicenda PI) che l'altra circostanza contestata nel capo di imputazione, rappresentata dal preesistente rapporto, in qualità collaboratore e borsista, del predetto PI OC con l'NE (di cui lo OC era presidente) non lascia supporre una commistione di interessi economici e/o personali di intensità tale da comportare, di per sè ed oggettivamente, il venire meno delle garanzie di trasparenza, serenità ed imparzialità di giudizio, non rientrando neppure tra le cause di astensione tassativamente indicate dall'art. 51 c.p.p.. Va aggiunto - dal momento che il ricorrente imputa ai Giudici del merito una valutazione "parcellizzata" delle circostanze di fatto - che, in realtà, la valutazione "complessiva" suggerita in ricorso altro non è che una (ri)lettura della vicenda nell'ottica, esclusa dalla doppia decisione conforme, in termini qui insindacabili, della falsità della certificazione di cui al capo G).
3.4. Venendo alla vicenda DU, si osserva che buona parte delle deduzioni di parte ricorrente sono dedicate alla questione dello svolgimento o meno dell'attività di segreteria tecnica del Journal of GY da parte della suddetta imputata. Si tratta all'evidenza di un punto nodale della vicenda, dal momento che la dedotta falsità della certificazione attestante lo svolgimento della suddetta attività, oltre a concretare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 479 c.p. al capo L), dovrebbe concorrere, in vario modo, anche a integrare le altre ipotesi delittuose di falso (capo M)), di abuso di ufficio (capo N)) e di truffa (capo O)).
Senonché le argomentazioni del ricorrente non infirmano la ratio decidendi, la quale riposa essenzialmente nell'evidenza del fatto che la certificazione non venne rilasciata dall'imputato, ma dall'editore capo della rivista, dott. D'Amico, il quale - come risulta dalla sentenza impugnata - in sede di deposizione testimoniale, precisò di avere assunto le opportune informazioni ed escluse ogni pressione da parte degli imputati.
La ricostruzione del fatto risulta incensurabile in questa sede, non ravvisandosi alcun contrasto disarticolante tra le emergenze processuali e il ragionamento seguito;
nel contempo la decisione adottata si rivela coerente con il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale e della necessaria imputazione soggettiva degli elementi più significativi della fattispecie criminosa (Corte Cost. sent. n. 364 e n. 1085 del 1988). È appena il caso di osservare che le deduzioni del ricorrente circa la provenienza dallo stesso OC dalle informazioni assunte dal D'Amico, oltre a fare ricorso a un mero possibilismo, risultano, comunque, non concludenti ai fini per cui è processo, posto che non è neppure allegato, ne' è specificamente contestato che tali (presunte) informazioni fossero idonee a trarre in inganno il D'AMICO. Invero l'addebito non è stato formulato ai sensi dell'art. 48 c.p.; sicché appare corretta l'osservazione svolta dalla Corte di appello circa la singolarità della scelta dell'accusa, che non ha mai sottoposto a indagine l'autore del (presunto) falso, avendo preferito sentirlo come testimone. Le considerazioni che precedono appaiono assorbenti rispetto alle censure, per lo più in fatto, svolte sul punto dal ricorrente. Non si ritiene, però, superfluo aggiungere che trattasi di argomentazioni inidonee a incidere sul controllo della motivazione, rimandando, piuttosto, ad una valutazione alternativa della prova, che, per quanto già evidenziato, è del tutto estranea al giudizio di legittimità. In particolare l'assunto del ricorrente circa l'attendibilità della deposizione del teste RE (il quale ha escluso lo svolgimento dei compiti di segreteria scientifica da parte della DU), oltre a investire attività, quali la selezione e valutazione della prova, riservate al Giudice del merito e a comportare verifiche fattuali non attuabili in questa sede, deve confrontarsi con l'altro argomento svolto nella sentenza impugnata circa l'esistenza di riscontri documentali (apoditticamente svalutati dal ricorrente) dello svolgimento da parte dell'imputata dei compiti in questione.
3.5. Per tutte le questioni agitate con riguardo alla composizione della commissione di concorso (e alle connesse ipotesi delittuose formulate sub M) ed N)) vanno richiamate le considerazioni di principio già svolte sub 3.3., con la precisazione che, anche per questa vicenda, costituisce accertamento in fatto, non sindacabile in questa sede, perché congruamente e logicamente motivato, l'apprezzamento dei Giudici del merito, circa la correttezza del comportamento dello OC, quale presidente della commissione e l'assenza di favoritismi nei confronti della candidata, odierna imputata. In particolare non presta il fianco alla critica dell'illogicità l'osservazione svolta dai Giudici del merito, in ordine ad una specifica circostanza, ritenuta sintomatica della correttezza del comportamento della commissione e del suo presidente (oltre che incompatibile con la volontà di danneggiare l'odierna parte civile), rappresentata dal fatto che alla prova orale venne attribuito un punteggio superiore alla GA DE rispetto a quello riconosciuto alla concorrente, attuale imputata, DU IA.
Ciò premesso, si osserva che non emergono dal testo della decisione impugnata elementi per ritenere che tra la DU e lo OC vi fosse quella "comunanza di interessi economici o di vita", idonea a ingenerare il sospetto che la candidata sia stata giudicata non in base a risultanze oggettive della procedura, ma in virtù di conoscenza personale con il presidente della commissione. In particolare questa Corte non ha motivo per disattendere la valutazione espressa dai Giudici del merito, secondo cui i rapporti di collaborazione della DU con l'NE o con Journal of GY non rilevavano ai fini che ci occupano;
e ciò proprio perché, per quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, si trattava di rapporti dovuti a ragioni di ufficio, intercorrenti con l'associazione e con la rivista e non con la persona dello OC. È il caso di osservare che l'esito del giudizio amministrativo promosso dalla GA nei confronti del C.N.R., della Commissione di concorso ad un posto pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di collaboratore amministrativo settimo livello e nei confronti di DU IA - seppure non è vincolante nel presente giudizio - non fornisce alcun elemento a sostegno dell'impianto accusatorio, dal momento che il T.A.R. di EG AL ha ritenuto che "dalle risultanze degli atti di ricorso non emergesse) la sussistenza tra il prof. OC e la sign.ra DU di una comunanza di interessi economici e professionali tali da determinare, per il primo, una posizione di incompatibilità" (pag. 38 della sentenza di primo grado) e che, dal canto suo, il Consiglio di Stato è pervenuto all'esclusione della predetta DU sulla base di altro ordine di ragioni e precisamente in considerazione del rilievo che il certificato sopra menzionato non potesse essere oggetto di valutazione, perché non indicato nel curriculum della candidata (cfr. pag. 47 sentenza di primo grado). In tale contesto le" considerazioni svolte nella doppia decisione conforme circa la rilevanza meramente amministrativa del vizio in questione si rilevano coerenti con principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di abuso di ufficio (già richiamati sub 3.1.), secondo cui l'elemento soggettivo, assumendo nella vigente formulazione dell'art. 323 c.p. una importanza centrale, restringe notevolmente il campo operativo della norma incriminatrice a vantaggio di forme alternative di tutela avverso l'attività illegittima della pubblica amministrazione (ricorsi amministrativi o giurisdizionali), con la conseguenza che la mera illegittimità dell'atto sotto il profilo amministrativo non è di per sè idonea a integrare la fattispecie penale.
Infine - e chiudendo con la vicenda DU - occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, la Corte di appello non ha affatto omesso motivare sulle altre ipotesi di abuso di ufficio e truffa sub P) e Q), giacché, al contrario, i Giudici di appello, nel confermare le valutazioni espresse dal G.U.P. hanno evidenziato che il rapporto della DU con l'NE era cessato il 17-12-2001, mentre la collaborazione con il giornale per la quale era previsto solo un rimborso spese che non soggiace al regime di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, osservando che l'accusa di avere espletata attività retribuita presso associazioni private con danno della P.A. non era provata.
3.5. Quanto alla vicenda GA - tralasciando le argomentazioni, in fatto e generiche, relative alla questione dell'orologio marcatempo - occorre dire che le lamentazioni del P.G. ricorrente non infirmano la doppia decisione conforme, la quale non si è sottratta all'obbligo di motivazione sul punto e ha fatto corretta applicazione dei principi e delle norme di diritto, rilevanti nella fattispecie. In particolare i Giudici del merito hanno evidenziato in termini logici e congruenti:
- quanto al falso e alla connessa violazione delle norme sulla corrispondenza - l'estraneità ai fatti dello OC per la raggiunta certezza processuale della non riferibilità al medesimo imputato della sottoscrizione per ricezione della lettera diretta dall'amministrazione a GA NI, nonché l'intervenuta conoscenza da parte del predetto dei contenuti della missiva (tant'è che lo stesso ebbe modo di svolgere le sue contestazioni);
- quanto all'abuso di ufficio - la provenienza del provvedimento, non già dallo OC, ma dal direttore del dipartimento amministrativo dott. Morabito e dal direttore aziendale ASL Calvetta (che non era stato neppure indagato nella vicenda);
valgono sul punto considerazioni analoghe a quelle svolte con riguardo alla vicenda DU relativamente al rilascio da parte di terzo della certificazione dello svolgimento dei compiti di segreteria scientifica;
- quanto alla truffa - l'ulteriore circostanza dell'assenza del profilo di danno, necessariamente economico, della persona offesa, che occorre per integrare la fattispecie di cui all'art. 640 c.p.. Si rammenta che, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite da cui il Collegio non intende discostarsi (sentenza n. 1 del 1999 rv. 212080), nella truffa "l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico, consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale".
Nessun vizio di motivazione è specificamente dedotto, limitandosi il ricorrente a prospettare in termini di assoluta vaghezza una diversa valutazione degli elementi di causa e una differente utilizzazione delle risultanze processuali, per trame conclusioni difformi da quelle a cui sono pervenuti i Giudici a quibus. In particolare risultano generiche e comunque, inconferenti le deduzioni del ricorrente in ordine all'asseritamente "dovuto" trasferimento dell'altra dipendente OR in luogo del GA NI, anche perché non risulta che la circostanza sia stata "artatamente nascosta" agli organi della A.S.L., di cui entrambi i soggetti in questione (a quanto è dato comprendere dalle stesse deduzioni del ricorrente) erano dipendenti.
In definitiva i motivi di censura o non riconducibili alla tipologia di cui all'art. 606 c.p.p. o non risultano sufficientemente specifici ovvero ancora sono manifestamente infondati, per cui anche il ricorso del P.G. va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi delle parti civili e del P.G. e condanna le suddette parti civili GA NI e GA DE al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2008