Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2008, n. 25525
CASS
Sentenza 20 maggio 2008

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Il deposito in cancelleria, invece che in udienza, per l'allegazione al relativo verbale delle memorie scritte presentate dalle parti a sostegno delle conclusioni dibattimentali, non determina nullità, bensì una mera irregolarità.

L'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento è inammissibile se non contiene un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuol conseguire.

In tema di abuso di ufficio, non integra la fattispecie criminosa, per difetto di ricorrenza di un dovere di astensione, la condotta del direttore di un pubblico ente di ricerca che vada a comporre la commissione giudicatrice di un concorso per l'assunzione di personale presso l'ente stesso, al quale partecipino, come candidati, soggetti già ivi impiegati con qualifiche inferiori a quella relativa al posto messo a concorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2008, n. 25525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25525
    Data del deposito : 20 maggio 2008

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