Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2003, n. 19642
CASS
Sentenza 6 marzo 2003

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Il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata decentrata, mediante una suddivisione preventiva, in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dovendosi presumere "in re ipsa" la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, anche in assenza di un atto scritto. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il legale rappresentante di una società di gestione di autogrill lungo le autostrade non fosse responsabile di una contravvenzione relativa alla detenzione per la vendita di un rilevante numero di bottiglie di acqua minerale in cattivo stato di conservazione)

Commentario1

  • 1Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativa
    Filippo Ferri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Con la sentenza qui pubblicata, la Suprema Corte torna ad affrontare il delicato tema della delega di funzioni nell'ambito di strutture organizzative complesse, questa volta con riguardo ai reati alimentari. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che qualora un'unità produttiva territoriale di una società di notevoli dimensioni operante nel settore alimentare sia dotata di un soggetto investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità relativa al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari vada affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all'interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti contestati, senza che sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2003, n. 19642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19642
Data del deposito : 6 marzo 2003

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