Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
Il legale rappresentante di una società di notevoli dimensioni non è responsabile allorché l'azienda sia stata decentrata, mediante una suddivisione preventiva, in distinti settori, rami o servizi ed a ciascuno di questi siano stati in concreto preposti soggetti qualificati ed idonei, dovendosi presumere "in re ipsa" la sussistenza di una delega di responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, per le singole sedi, anche in assenza di un atto scritto. (Nella fattispecie è stato ritenuto che il legale rappresentante di una società di gestione di autogrill lungo le autostrade non fosse responsabile di una contravvenzione relativa alla detenzione per la vendita di un rilevante numero di bottiglie di acqua minerale in cattivo stato di conservazione)
Commentario • 1
- 1. Delega di funzioni all'interno di una struttura organizzativaFilippo Ferri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con la sentenza qui pubblicata, la Suprema Corte torna ad affrontare il delicato tema della delega di funzioni nell'ambito di strutture organizzative complesse, questa volta con riguardo ai reati alimentari. In particolare, la Cassazione ha ritenuto che qualora un'unità produttiva territoriale di una società di notevoli dimensioni operante nel settore alimentare sia dotata di un soggetto investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità relativa al rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari vada affrontato con riferimento alla singola struttura aziendale, all'interno della quale dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti contestati, senza che sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/03/2003, n. 19642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19642 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Amedeo Postiglione Presidente
Dott. Nicola Quitadamo Consigliere
Dott. Luigi Piccialli Consigliere
Dott. Mario Gentile Consigliere
Dott. Aldo Fiale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Avv.ti Domenico Pulitanò e Andrea Conte, del Foro di Milano, quali difensori di fiducia dell'imputato:
ROSSETTO Luca, n. il 7 maggio 1962 a Biella, res. in Arese;
avverso la sentenza del Tribunale di Colo, dell'1 marzo 2002. Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. G. Izzo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto;
Uditi i difensori Avv.ti Andrea Conte e Domenico Pulitanò, del Foro di Milano, i quali hanno concluso riportandosi al ricorso. FATTO E DIRITTO
Il Dott. Luca SE, nella qualità di "legale rappresentante" della s.p.a. "Autogrill", esercente tra gli altri un ristorante in un'area di servizio autostradale in tenimento di Cadorago, all'esito di indagini conseguite ad un accertamento ivi eseguito il 6 settembre 1999 dai NAS dei CC. venne tratto al giudizio del Tribunale di Como sotto l'imputazione di cui all'art. 5 lett. b) legge 283/62, perché "deteneva per vendere o comunque distribuire al consumo n. 270 bottiglie di acqua minerale ... in cattivo stato di conservazione ed in particolare in luogo esposto al sole e pertanto in violazione del disposto di cui all'art. 47 del D.M. 20/1/27". Con la sentenza in epigrafe il giudice di merito, ritenuto che l'imputato non avesse offerto adeguata prova in ordine all'assunta delega delle funzioni di direzione e vigilanza relativamente all'esercizio de quo e che il fatto accertato integrasse gli estremi del reato di pericolo ascritto, per la violazione di norme sia regolamentari, sia, comunque, di ordinaria ed elementare cautela attinenti alla conservazione di sostanze destinate all'alimentazione umana, dichiarava il SE colpevole della rubricata contravvenzione e, concessegli le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di quattromila euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta decisione l'imputato ha proposto, tramite i difensori di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Nel primo, deducente erronea applicazione dell'art. 5 lett. b) legge 283/62, si critica l'interpretazione, ancorché conforme a quella resa dalle SS.UU. penali di questa Corte, della norma suddetta, secondo la quale il reato viene ritenuto configurabile, indipendentemente dall'accertamento dell'alterazione o comunque da modificazioni intrinseche dello stato del prodotto, per il solo fatto dell'inosservanza delle regole e cautele di conservazione. In particolare si sostiene, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale esigente il requisito di una concreta, ancorché minima, attitudine offensiva della condotta anche nei reati di pericolo presunto, che la disposizione penale, nell'accezione di cui sopra, si connoterebbe di illegittimità costituzionale, in ragione di una ingiustificata parificazione di trattamento sanzionatorio ad altre fattispecie contravvenzionali previste dall'art. 5, segnatamente per le ipotesi, oggettivamente più gravi, di accertata alterazione della sostanza.
Sotto altro profilo si deduce l'avvenuta abrogazione del regolamento ministeriale richiamato nel capo d'imputazione, censurandosi comunque l'applicazione delle relative disposizioni "in chiave pedissequamente sanzionatoria".
Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, in ordine alla ravvisata responsabilità personale dell'imputato, il cui accertamento sarebbe viziato da inadeguata valutazione delle effettive risultanze processuali circa la posizione del SE, in relazione alle vastissime dimensioni aziendali ed alle specifiche mansioni del medesimo, ed all'ingiustificata pretesa di una prova scritta della delega;
per di più la motivazione sarebbe del tutto carente in punto di specificazione dei profili di colpa circa l'assunta omissione dei controlli, risolvendosi nell'affermazione di una responsabilità oggettiva.
Il primo motivo di ricorso è infondato.
In ordine al profilo di censura, proponente la tesi della natura di reato di "evento" della contravvenzione contestata, il collegio si limita a richiamare, condividendole integralmente, le esaurienti e convincenti argomentazioni al riguardo esposte nella sentenza delle Sezioni Unite n. 40 del 19 dicembre 2001, che consolidando un indirizzo già largamente prevalente, ha ribadito il principio a termini del quale l'elemento oggettivo della fattispecie contravvenzionale in questione si configura, indipendentemente dall'eventuale modificazione delle caratteristiche intrinseche della sostanza alimentare, per il solo fatto estrinseco che le modalità di conservazione della stessa siano "cattive", per mancata osservanza di norme, regolamentari o anche di comune diligenza e cautela;
ciò in quanto la disposizione di cui all'art. 5 lett. d) legge 283/62 realizza una forma di tutela avanzata, in tema di prevenzione e garanzie igieniche nel commercio delle sostanze destinate al consumo umano, sanzionando condotte la cui pericolosità è presunta iuris et de iure, in ragione della particolare importanza e diffusione degli interessi collettivi tutelati.
Nè coglie nel segno l'obiezione secondo la quale la tesi interpretativa recepita dalle SS.UU. presenti profili di legittimità costituzionale, per irrazionale parificazione di trattamento penale rispetto ad altre ipotesi sostanzialmente più gravi e lesive, considerato che i larghi margini di discrezionalità consentiti ex art. 133 cod. pen. al giudice, nell'ambito dei comuni limiti edittali di pena (da gg. 5 ad a. 1 di arresto, congiunto ad ammenda da L. 600.000 a 60.000.000, salvo che per le ipotesi sub a) ed h), in cui il massimo dell'ammenda era di L. 90.000.000, nel testo di legge previgente alla modifica apportata dall'art. 6 L.507/99) assicuravano ampie possibilità di adeguamento della sanzione alla gravità del caso concreto. Detta, astratta, parità di trattamento sanzionatorio con le ipotesi relative a sostanze in stato di alterazione e similari (contemplate dalla lettera d), peraltro, non è più sussistente dopo l'intervento modificativo sopra citato, a seguito del quale il regime riservato a tali contravvenzioni, oggi punibili con l'arresto da m. 3 ad a. 1 o con l'ammenda da L.
5.000.000 a L. 90.000.000, è palesemente più severo di quello relativo alle ipotesi sub b), che sono punibili con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da L. 600.000 a L. 60.000.000; sicché la censura risulta anche irrilevante. Del pari lo è il profilo di censura correlato alla dedotta abrogazione della norma regolamentare citata nel capo d'imputazione, considerato che la contestata condotta di esposizione alla luce ed al calore solare di sostanze destinate al consumo umano, segnatamente di acque minerali contenute in bottiglie di plastica, particolarmente soggette a processi di degenerazione fisico-chimica innescati dalle suddette condizioni ambientali, come correttamente osservato nella sentenza di merito, costituisce integra comunque violazione di un'elementare regola di cautela igienica, dettata dalla comune esperienza e, come tale, integrante gli estremi soggettivi della contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa. Non miglior sorte merita, infine, il profilo di censura correlato al requisito della concreta attitudine offensiva della condotta accertata, ancorché di pericolo, considerato che nel caso di specie la sentenza di merito evidenzia una negligenza di non lieve rilevanza (atta a porre in pericolo gli interessi dei potenziali consumatori), come tale intrinsecamente idonea, secondo la necessaria valutazione ex ante (a nulla rilevando che, nella specie, l'acqua minerale sia poi risultata ancora potabile, tanto da essere dissequestrata), a valicare quella soglia di minima offensività che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità e nel solco dei dettami di quella costituzionale, è richiesta anche nei reati di cosiddetto "pericolo presunto".
Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.
Il giudice di merito, pur dando per scontate le rilevanti dimensioni (notorie e, comunque, oggetto di prova dibattimentale) della società, nell'ambito della quale l'imputato, pur non essendone (come da inesatta qualificazione attribuita in rubrica) il legale rappresentante, occupava una posizione (di "direttore vendite e logistica") che lo poneva al vertice di un vasto settore organizzativo ricomprendente numerose strutture aziendali, disseminate lungo l'intera rete autostradale italiana, lo ha tuttavia ritenuto responsabile di una violazione, di evidente natura episodica (il collocamento, in un posto non idoneo, di alcuni contenitori temporaneamente eccedenti le esigenze di smercio), che non poteva che far capo alla persona incaricata delle specifiche mansioni o, comunque, per culpa in vigilando, a chi, in quella locale articolazione della complessa struttura societaria, era preposto alla relativa direzione e vigilanza dell'unità aziendale. La riconduzione della responsabilità all'imputato, che per le sue menzionate attribuzioni verticistiche era risultato essere la persona fisica ("procuratore pro tempore della s.p.a. Autogrill") organicamente rappresentante la società, titolare della licenza d'esercizio della struttura in questione, si è basata su argomentazioni astratte e formalistiche, che ponendo a carico dell'imputato l'onere della prova di una formale delega al locale preposto, si sono tradotte nell'inammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa, a vero e proprio titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione dei fondamentali principi della personalità della responsabilità penale.
Al riguardo il collegio ritiene di dover adesivamente richiamare quelle pronunzia di legittimità che, affrontando analoghe tematiche (v., in particolare, sent. IV pen. n. 548 del 3/3/98, in materia di prevenzione infortuni, sent. III pen. n. 681 del 26/2/98, in materia di commercio di prodotti alimentari, costituente quest'ultima vero e proprio precedente in termini), hanno avuto modo, con convincenti argomentazioni presupponenti una realistica valutazione delle esigenze della moderna economia, imponenti l'articolato decentramento delle grandi strutture produttive, ed un approccio ragionevole alla problematica della suddivisione delle responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, di chiarire come l'esigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi verticistici di una società di rilevanti dimensioni, sia superflua, dovendosi presumere in re ipsa, allorquando ricorra la suddivisione dell'azienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati ed idonei. Tale principio, del tutto condiviso dal collegio per la sua aderenza a quello basilare dettato dall'art. 27 comma 1 Cost. ed anche in considerazione della fondamentale regola logica secondo la quale nemo ad impossibilia tenetur (che impedisce il contemporaneo svolgimento, da parte di un unico soggetto, di innumerevoli mansioni, anche di vigilanza, consentendone all'interno di grandi aziende, la delega ed il decentramento: v., al riguardo, in tema di smaltimento di rifiuti, Cass. VI n. 9715 del 4/9/97) comporta che nei casi, come nella specie, in cui l'apparato produttivo della società sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto all'uopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità vada affrontato, sia pure in base ai consueti dettami della giurisprudenza di legittimità (dei quali è menzione nella sentenza di merito), con riferimento a quella singola struttura aziendale, all'interno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi o omissivi, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contestata, senza dover invece esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona occupante una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di servizio.
Sulla base delle suesposte considerazioni si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per non avere il ricorrente imputato commesso il fatto.
Inutile si appalesa la trasmissione degli atti al competente P.M., risultando ormai la contravvenzione, ad altri ascrivibile, prescritta ex art. 157 n. 5 cod. pen., in ragione della sua risalenza (6/9/1999).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APRILE 2003 .