Sentenza 30 novembre 2005
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la parte civile è legittimata, ex art. 576 cod. proc. pen., a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, ai soli effetti della responsabilità civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede di impugnazione, deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta riguardante esclusivamente l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto, senza alcun riferimento all'azione risarcitoria, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di delibare soltanto in merito ad un effetto penale che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/11/2005, n. 9374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9374 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 30/11/2005
Dott. SICA GI - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2355
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo NT - Consigliere - N. 007247/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IO EP, N. IL 16/06/1925;
2) IO NT, N. IL 16/02/1954;
avverso SENTENZA del 15/06/2004 CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SICA EP;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. IZZO GIOACCHINO, che ha concluso per l'a.c.r.;
Udito, per la parte civile l'Avv. OCCHIUTO AR;
Udito il difensore Avv. BARBERA Franco Vincenzo.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Patti, in data 14/6/2002 "con sentenza riguardante due processi riuniti, in quanto i protagonisti erano gli stessi" condannava IO EP e IO NT, alle rispettive pene (sospese), in quanto entrambi responsabili del reato di cui all'art. 393 c.p. per avere con violenza e con minaccia, costretto AI ON a tollerare l'esecuzione di lavori di scavo e posa di una tubazione in un terreno di sua proprietà (capo A) e;
altresì, del reato di cui all'art. 582 c.p. per avere colpito l'AI con una piccola zappa, cagionandogli lesioni guarite in giorni quattro (capo B).
Il tribunale dichiarava i due imputati, colpevoli del reato di cui all'art. 393 c.p., così riqualificato il fatto contestato ai capo A) e il solo IO EP del reato di cui all'art. 582 c.p., ritenuta l'insussistenza dell'aggravante contestata e, concesse le circostanze attenuanti generiche ad entrambi gli imputati, ritenuto i vincolo della continuazione tra le condotte addebitate a IO EP, condannava IO NT alla pena di mesi uno di reclusione e RI EP alla pena di mesi quattro di reclusione. Spese. Assolveva RI NT dal reato di lesioni, per non avere commesso il fatto, il tribunale dichiarava AI NT, EN CE e NO NZ, colpevoli del reato di cui all'art. 393 c.p. in danno di PR GI (capo A della loro contestazione) e li condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche alla pena di giorni venti di reclusione ciascuno, mentre assolveva IA AR da tale reato, per non aver commesso il fatto.
Assolveva i predetti imputati con varie formule da reato di ingiuria e minacce, in danno dei PR.
Pena sospesa per tutti gli imputati.
Tutti venivano condannati al risarcimento dei danni nei confronti delle rispettive parti offese, da liquidarsi in separata sede e alle spese di costituzione delle parti civili.
La Corte di Appello di Messina, con sentenza dei 15/6/2004, dichiarava inammissibile l'appello proposto da PR GI e PR ON, avverso la posizione di RD AR e la confermava nei confronti di tutti gli altri imputati. Spese.
Ricorrevano per Cassazione tutti gli imputati.
Questa Corte, con sentenza dei 23/2/2005, disponeva la separazione del ricorso di IO EP e IO NT, quali parti civili nei confronti di IA AR e rinviava a nuovo ruolo detto processo separato, per difetto di notifica all'imputato;
dichiarava inammissibili i ricorsi dei IO quali imputati, nonché quelli di AI, EN e NO, condannando tutti alle spese del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L'impugnazione dei ricorrenti, quali parti civili, va limitato all'esame della affermata violazione dell'art. 576 c.p.p., nel procedimento a carico di IA AR, avendo la Corte di merito erroneamente emesso declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, in quanto non era pacifico che la parte civile non fosse legittimata a proporre gravame anche contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato.
Risulta dall'atto di appello che la difesa dei PR, nella veste di parti civili, aveva lamentato che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare anche il IA responsabile dei reato ascrittogli, in quanto dagli atti di causa era emerso che lo stesso si era comportato in modo da impedire al PR GI di eseguire i lavori per i quali aveva ottenuto l'autorizzazione giudiziale.
Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.
Infatti, la giurisprudenza di questa Corte, con giurisprudenza assolutamente prevalente "peraltro, la disposizione dell'art. 576, comma 1, non suscita alcun dubbio in proposito" ritiene che la legittimazione della parte civile all'impugnazione risulta circoscritta ai capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio. Infatti, la sua azione risulta circoscritta al medesimo oggetto e presenta gli stessi limiti dell'azione civile che la parte privata è abilitata a compiere nel processo penale, per cui può investire le sole disposizioni della decisione che attengono ai suoi interessi civili.
Quindi, l'impugnazione contro il capo di assoluzione della sentenza del Tribunale di Patti, riguardante IA AR, doveva fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità dello stesso gravame, agli effetti civili che si intendevano conseguire (Cass. Sez. 3^, 2/10/1997, n. 11429). Ora, nella specie, la richiesta dei IO era rivolta esclusivamente alla affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto, senza alcun riferimento all'azione risarcitoria, per cui la sua assoluzione risulta, pertanto, intangibile. Infatti, al Giudice dell'imputazione era stato richiesto di deliberare esclusivamente in merito ad un effetto penale, richiesta che esula dalle facoltà riconosciute alla parte civile (Cass. Sez. 1^, 4/3/1999, n. 7241). Le spese de procedimento seguono la soccombenza degli imputati, mentre, tra le parti private, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese dei procedimento. Dichiara interamente compensate tra le parti private le spese de presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006