Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 30/04/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00348/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- in proprio e n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Aurora Pedà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Reggio Calabria, via Sbarre Inf. Vico Cieco, n. 39;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l’accertamento
del diritto del minore-OMISSIS- alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell’ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15 e per il risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. GI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 3.8.2025 e depositato il successivo 26.8.2025, i ricorrenti hanno esposto quanto segue:
- sono i genitori del piccolo -OMISSIS-, affetto da disturbo dello spettro autistico;
- la patologia è stata diagnosticata all’età di circa 36 mesi, avendo i genitori notato delle anomalie nel suo comportamento e nella sua crescita psicomotoria;
- in data 10.10.2017, l’ASP di Reggio Calabria diagnosticava al minore-OMISSIS- un ritardo globale dello sviluppo-disturbo dello spettro autistico e redigeva la diagnosi funzionale (All. 1);
- a seguito della visita del 23.03.2018 e del ricovero dal 03.09.2018 al 05.09.2018, l’UOC di Neuropsichiatria Infantile del Policlinico di Messina diagnosticava un disturbo dello spettro autistico di grado moderato e prescriveva l’avvio della terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA, già avviata privatamente per poche ore settimanali, in via molto strutturata ed intensiva per almeno tre volte a settimana (All. 2);
- non essendo erogata dall’ASP tale terapia, la famiglia era costretta ad avviarla privatamente presso il centro Prometeo per 6 ore settimanali (All. 3);
- la Commissione Medica dell’INPS riconosceva al minore l’invalidità civile al 100% con diritto all’accompagnamento, nonché lo status di handicap ex art.3 comma 3 della L. n. 104/92 (All. 4);
- le terapie poste al recupero di questo gap devono essere seguite con costanza quotidiana, per almeno 6 ore al giorno, mediante la metodologia ABA, così come previsto dalle “Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti”, pubblicate nell’ottobre 2011 ed aggiornate nell’ottobre 2023 (All. 5);
- nonostante le suddette linee guida siano state fatte proprie dalla legge sui nuovi LEA (All. 6), secondo cui le terapie dovrebbero essere gratuite e dovrebbe essere garantito dalle ASP il servizio di screening, mentoring e di supporto alle famiglie, la Regione Calabria non garantirebbe tali terapie e servizi;
- il piccolo-OMISSIS- riesce ad usufruire di appena 6 ore settimanali delle terapie, e non ha un reale sostegno nelle ore scolastiche in quanto il personale docente e ATA non è specializzato nella metodologia ABA e non ha alcun tipo di assistenza domiciliare al di fuori di quella dei genitori;
- i genitori non vengono supportati e non vengono formati ad essere “genitori di un bambino autistico”, disturbo che comporta un grande impegno che costringe almeno uno dei due genitori a non poter svolgere una professione, in quanto costretto a seguire 24 ore su 24 il bambino, determinando un forte stress a causa dell’assenza di assistenza ed alla frustrazione derivante dal non poter garantire economicamente al proprio figlio le cure necessarie (che dovrebbero essere gratuite) nonché disturbi psicologici e fisici ai medesimi genitori;
- entrambi i genitori non possono avere una normale vita coniugale, né sociale; sono costretti a continui viaggi fuori regione, in quanto in Calabria non è presente il reparto di neuropsichiatria infantile, in disparte la preoccupazione relativa al “dopo di loro”;
- non istanza-diffida del 04.09.2021, inviata a mezzo p.e.c. all’ASP di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria, i ricorrenti chiedevano la presa in carico per la terapia cognitivo comportamentale con metodologia ABA, nonché il rimborso degli importi già corrisposti per la terapia abilitativa (All. 7); ma né l’ASP né la Regione hanno mai riscontrato suddetta istanza;
- hanno proposto un ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Reggio Calabria Sezione Lavoro e Previdenza che, a seguito dell’espletata c.t.u. (All. 8), con ordinanza resa in via d’urgenza all’esito del p.n. -OMISSIS- R.g., così statuiva “ Accoglie la domanda per quanto in motivazione e , per l’effetto, condanna l’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria a provvedere, direttamente o indirettamente, in favore della parte minorenne ricorrente alla erogazione di quindici ore settimanali di terapia con metodo ABA o , in subordine , a sostenere l’onere economico di tale terapia con diritto di rivalsa dei ricorrenti ” (All. 9);
- l’ordinanza non è stata reclamata ed è divenuta definitiva;
- con delibera del Commissario Straordinario n. 566 dell’08.06.2021 (all. 10), l’ASP ha indicato il metodo che avrebbe adottato per l’esecuzione delle ordinanze cautelari in via indiretta, rilevando che nel territorio di competenza dell’ASP di Reggio Calabria non sussistono strutture pubbliche né accreditate in grado di somministrare in via diretta le prestazioni secondo il metodo ABA;
- tali rimborsi sono relativi alle spese per la terapia sostenute a seguito del deposito delle rispettive ordinanze cautelari;
- nulla è stato previsto per le spese già sostenute negli anni, a causa dell’inadempimento dell’ASP ed il mancato adeguamento alla normativa nazionale, che ha costretto le famiglie a doversi rivolgere a terapisti privati;
- prima dell’ordinanza cautelare, per il minore-OMISSIS- sono state sostenute spese per € 31.213,00 (All. 11) per la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA;
- ad oggi, nonostante il provvedimento giudiziale e la delibera commissariale, la famiglia non riceve con costanza e puntualità neanche il rimborso in via indiretta, tanto che non è mai stato possibile garantire al minore il numero di ore di terapia accertate giudizialmente (All. 12);
- per il rimborso delle somme spese nel periodo anteriore alla emissione dell’ordinanza cautelare hanno proposto un giudizio (proc. r.g n.-OMISSIS-) dinnanzi al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Lavoro che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- i ricorrenti hanno riproposto il giudizio dinnanzi a questo Tribunale;
- con sentenza n. -OMISSIS- questo TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto come ricorso collettivo, in assenza della necessaria identità delle giuridiche situazioni sostanziali oggetto di tutela;
- ed hanno, quindi, riproposto le domande con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
2. Per quanto ora esposto, con l’odierno ricorso viene contestata l’inerzia delle amministrazioni resistenti per il seguente articolato motivo di diritto: “ violazione della L. n. 134/15. Violazione dell’art. 32 della Costituzione - eccesso di potere per ingiustizia manifesta – irragionevolezza – inefficacia ed inefficienza dell’azione amministrativa ”.
I ricorrenti chiedono di accertare il diritto del loro figlio minore a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale l’erogazione del trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A., con conseguente condanna dell’ASP di Reggio Calabria a prenderla in carico in via diretta o indiretta per l’esecuzione dei suddetti trattamenti così garantendogli l’erogazione del trattamento riabilitativo quanto meno per le ore minime previste dai nuovi LEA, con l’obiettivo di migliorare le abilità comunicativo-relazionali e ridurre il disturbo comportamentale, mediante la metodologia ABA, indicata dalle “ Linee guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti ” pubblicate nell’ottobre 2011 e aggiornate nell’ottobre 2015, ovvero riconoscendogli il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trattamento riabilitativo a far data dal deposito del presente ricorso, oltre al rimborso di tutte le spese sostenute per la terapia, per un importo pari ad € 31.213,00, oltre interessi e rivalutazione da ciascuna fattura sino all’effettivo soddisfo, formulando altresì domanda di risarcimento per i danni non patrimoniali cagionati dal ritardo al minore e a loro stessi.
3. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
4. All’udienza pubblica del 25.2.2026 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Va preliminarmente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo per le ragioni già indicate anche di recente da questo TAR con la sentenza n. 94/2026.
6. La domanda spiegata dai genitori del piccolo -OMISSIS-, nell’interesse del minore, siccome tendente proprio alla condanna dell'ASP di Reggio Calabria al riconoscimento del diritto di quest’ultima ad essere sottoposta ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, coincidente con la terapia comportamentale con il metodo A.B.A., sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra, pertanto, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010.
7. Il ricorso è fondato, nei termini appresso indicati e, come tale, deve essere accolto.
8. Viene all’esame del Collegio l’accertamento del diritto soggettivo del minore-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- affetto da disturbo dello spettro autistico, ad essere sottoposto al trattamento terapeutico mediante la metodologia dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), a cura dell’ASP di Reggio Calabria, territorialmente competente.
8.1. Dalla documentazione versata in atti emerge che, come accertato dal c.t.u., al minore, il piccolo-OMISSIS- è stato riconosciuto affetto da “ Ritardo globale dello sviluppo, Disturbo dello Spettro Autistico ” in data 27/06/2017 dalla U.O. di Neuropsichiatria infantile dell’ASP di Reggio Calabria. E dal mese di gennaio 2017 pratica terapia ABA presso l’“ Associazione Prometeo Onlus ” in Reggio Calabria per sei ore alla settimana.
Nell’anno 2018 è stato visitato e ricoverato presso il “Programma Interdipartimentale Autismo 090” del Policlinico Universitario di Messina con conferma della diagnosi di “Disturbo dello Spettro Autistico” e consiglio di proseguire il trattamento riabilitativo in atto praticato.
9. Se l’apprezzamento – quanto all’ an debeatur - del diritto del minore ad essere sottoposta, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a terapia con il metodo dell’analisi comportamentale applicata, cd. A.B.A., passa dalla preliminare ricognizione della normativa vigente in materia, va, al riguardo, richiamata la recente sentenza di questo Tribunale n. 94/2026 (in particolare, ai §§ 14 - 17.1) quanto alla ricostruzione della disciplina vigente in materia ai sensi degli artt. 74 e 88 co. 2 lett. d) c.p.a., alla quale si intende dare continuità e rinviare, per ragioni di economia processuale, per la ricostruzione del quadro normativo in cui viene disciplinato il trattamento A.B.A. invocato dai ricorrenti e l’illustrazione delle ragioni per cui esso sia sussumibile nei c.d. Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.) erogati dal Servizio sanitario nazionale nonché per le ragioni poste a fondamento dell’accoglimento della domanda di accertamento del diritto alla terapia e della connessa domanda risarcitoria.
10. Tanto premesso in linea generale e venendo al caso in esame, il diritto del minore, affetto da disturbo dello spettro autistico (come da certificazione medica in atti), ad essere preso in carico dall’A.S.P. di Reggio Calabria per la prestazione dello specifico trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A. trova riscontro negli esiti della C.T.U. disposta dal Tribunale di Reggio Calabria, nel corso del giudizio cautelare, ex art. 700 c.p.c., definito con l’ordinanza summenzionata.
Sul punto, come già chiarito da questo Tribunale (sentenza n. 552/2024), si osserva come l’ordinanza in parola non sia idonea al giudicato in quanto priva di stabilità (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 28/02/2019, n.6039). Tuttavia, siffatto provvedimento cautelare, al pari del materiale probatorio acquisito nel relativo giudizio (cfr. art. 669 octies c.p.c.), è invocabile nel successivo processo di merito che, nella specie, è stato definito con la sentenza in atti con cui il Tribunale ha declinato la giurisdizione in favore di questo T.A.R.
Soccorre, peraltro, in proposito, il disposto di cui all’art. 11 comma 6 c.p.a. secondo cui “ Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova ”.
La valorizzazione di siffatto materiale probatorio deve viepiù ritenersi operante nel caso di c.t.u. la quale non è un mezzo di prova, bensì un mezzo di indagine finalizzato ad aiutare il Giudicante nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 26/07/2021, n. 5531 e giurisprudenza, sul punto, ivi richiamata).
11. Tanto premesso, nel caso in esame, non vi sono ragioni per discostarsi dalle puntuali valutazioni svolte, in seno al giudizio ex art. 700 c.p.c., dal dott. Domenico D’Agostino, Specialista in Neuropsichiatria Infantile. Del resto, siffatta consulenza è stata disposta dal g.o. previa puntuale allegazione, da parte dei ricorrenti, di ampia documentazione medica comprovante lo stato di salute della minore ed inoltre gli accertamenti peritali sono avvenuti garantendo il contraddittorio tra le parti, ancorché l’A.S.P. “ Nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio ” non “ si costituiva in giudizio ” e veniva, pertanto, “ dichiarata contumace ” (cfr. ordinanza del 07/10/2021 del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, nel procedimento cautelare ante causam , iscritto al R.G. n. -OMISSIS-).
12. Il trattamento A.B.A. non è stato prescritto dall’ASP di Reggio Calabria - che pure ha riconosciuto la patologia da cui è affetto il piccolo-OMISSIS- - né stato prescritto un trattamento alternativo, specificamente indicato per la cura dei disturbi autistici, essendosi l’amministrazione limitata ad indicare prescrizioni generiche (“sostegno scolastico con il massimo delle ore”), non rientranti tra quelle elettive per la cura della patologia in questione.
E ciò nonostante, come sottolinea il c.t.u., già nel mese di «marzo 2018 veniva visitato presso il “Programma Interdipartimentale Autismo 0-90” del Policlinico Universitario di Messina con conferma della diagnosi di “Disturbo dello Spettro Autistico” e consiglio di proseguire il trattamento riabilitativo in atto praticato», e cioè la terapia ABA iniziata “per 6 ore settimanali presso l’Associazione Prometeo Onlus con prima valutazione effettuata in data 07/01/2017”.
13. Il c.t.u. nominato nel corso dal Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento cautelare ante causam, dott. Domenico D’Agostino, Specialista in Neuropsichiatria Infantile, previo esame della documentazione medica in atti e sottoposizione a visita del minore, ha accertato quanto segue:
«1) Il bambino-OMISSIS- è affetto da Disturbo dello Spettro Autistico di grado moderato e negli ultimi anni ha ottenuto un miglioramento del linguaggio e del comportamento con terapia ABA;
2) la cura che sta effettuando con metodologia ABA è scientificamente valida e porta un concreto beneficio alla salute della minore;
3) tenendo in considerazione la linea guida dell’Istituto Superiore della Sanità e le condizioni cliniche di-OMISSIS-, lo stesso necessita, per la sua età, di un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata; si ritengono pertanto necessarie e sufficienti quindici
ore settimanali di trattamento con modello ABA comprensive della formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti;
4) la durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’età di 12 (dodici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.».
Le suddette valutazioni peritali in uno al quadro normativo tratteggiato nella recente sentenza di questo Tribunale n. 94/2026 (in particolare, ai §§ 14 - 17.1), comprovano, dunque, l’assoluta inadeguatezza delle cure fin qui prestate dall’ASP nei confronti del minore e, dunque, il diritto di quest’ultimo ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, del trattamento terapeutico nei termini sopra indicati.
14. Deve essere accolta anche la domanda avente ad oggetto il rimborso, a cura dell’amministrazione, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, delle spese documentate in atti corrispondenti e connesse alla terapia A.B.A. prestata in favore del minore da parte di professionisti privati.
15. Dalla documentazione fiscale versata in giudizio si evince invero come il minore, in data 27.6.2017, veniva preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria (cfr. certificazione in atti), senza tuttavia la prescrizione, ancorché in forma indiretta, a carico del S.S.N. di uno specifico trattamento terapeutico per la cura dell’autismo, men che meno quello con metodologia A.B.A., ritenuta dal C.T.U. “scientificamente valida” ed idonea ad apportare un concreto beneficio alla salute del minore (così si legge nelle conclusioni della relazione di consulenza in atti).
15.1. Ne consegue l’obbligo (an debeatur) dell’A.S.P. di fornire al minore, il trattamento terapeutico con metodologia A.B.A., mediante rimborso delle spese sostenute, a tale titolo, con decorrenza dal 27.6.2017 ed il conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’inadempimento, da parte dell’A.S.P., del suddetto obbligo.
15.2. Tali danni coincidono con l’importo complessivo della documentazione fiscale in atti, emessa dall’Associazione Promoteo dal 15.02.2018 all’1.3.2022 a fronte della somministrazione del trattamento terapeutico in questione, il cui ammontare è pari a complessivi € 21.422,00.
15.2.1. Parte ricorrente, invero, sostiene di aver sostenuto spese per € 31.213,00.
15.2.2. Dalla documentazione versata in atti, sono, tuttavia, riconoscibili spese per un importo complessivo, come si diceva, pari ad € 21.422,00, che è quello risultante dalla somma degli importi relativi alle:
a) fatture nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS-, rispettivamente pari ad € 2.966,00 e € 922,00, e relative alle prestazioni rese nei “mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2021” e nei “mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022”, in quanto indicano che si tratta di “Supervisioni e trattamenti riabilitativi A.B.A. effettuati da educatori professionali in favore del minore-OMISSIS-”;
b) ricevute e fatture (dalla n. -OMISSIS- alla n. -OMISSIS-) rilasciate dall’Associazione Prometeo Onlus, per un importo complessivo pari ad € 14.604,00.
15.2.3. Quest’ultima documentazione dimostra le spese inerenti alla terapia ABA, come emerge, altresì:
- dall’attestazione del medesimo Centro-Servizi per l’Autismo, dal quale è possibile evincere che negli anni dal 2017 al 2020 il minore ha ricevuto prestazioni riabilitative A.B.A. e il centro ha erogate tali prestazioni tramite “personale specializzato con la qualifica di Assistente analista del comportamento (terapista A.B.A.) per un totale di n. 6 ore settimanali”;
- dall’esito della stessa c.t.u. che, nella sintesi anamnestica, dà atto che il minore « Iniziava terapia ABA per 6 ore settimanali presso l’Associazione Prometeo Onlus con prima valutazione effettuata in data 07/01/2017: veniva redatto un programma di intervento prioritariamente finalizzato alla interazione e comunicazione espressiva, attraverso strategie ABA ha svolto le seguenti considerazioni » e che « L’ultima valutazione annuale effettuata il 15/12/2020 presso l’ “Associazione Prometeo Onlus” in Reggio Calabria evidenzia il notevole miglioramento del bambino in diverse aree dello sviluppo. In particolare, nell’area comportamentale e nell’area del linguaggio espressivo », mentre nello sviluppo della relazione medico-legale e nelle conclusioni, sottolinea che « Nel caso di-OMISSIS-, all’inizio del trattamento con metodologia ABA era presente un livello intellettivo scarso rispetto all’età cronologica, una assenza del linguaggio limitato all’emissione di vocalizzi, una scarsa capacità di comunicazione, impaccio motorio e manierismi con stereotipie, scarsa apertura sociale» e che « Il bambino oggi frequenta la seconda classe della scuola elementare con insegnante di sostegno grazie al miglioramento comportamentale ottenuto con la terapia ».
15.2.4. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate.
15.2.5. Non rappresentano, invece, una prova adeguata, conducente e positivamente apprezzabile, in mancanza, peraltro, di altri e concorrenti elementi di riscontro (quietanze di pagamento, bonifici, ecc…), le mere “note di debito” del 23/12/2017 e dell’08/02/2017 (peraltro prive del codice fiscale del “cliente”/paziente).
Come già chiarito da questo Tribunale «vanno escluse le ricevute o comunque documenti recanti mere “Note di debito” le quali, in difetto di corrispondente comprova tracciabile circa l’effettivo esborso delle somme ivi indicate, gravante sui ricorrenti, non possono costituire adeguata prova dell’effettuazione reale di esborsi (cfr. TAR Reggio Calabria n. 553/2025).» (TAR Reggio Calabria n. 692/2025).
16. Merita, altresì, di essere accolta la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore in termini di ansia e frustrazione derivanti, in via presuntiva ed indiziaria, ex art. 2729 c.c., dalla difficoltà di far fronte alle ingenti spese mediche, fin qui sostenute.
Trattandosi di un pregiudizio relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la prova principale (così T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 5.10.2023, n. 747; 30/12/2017, n. 990; 13/01/2016, n.39; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/11/2016, n. 2679; 22/04/2016, n.975; anche Tar Campania, Napoli, IV, 25 settembre 2012, n. 3936).
17. Avuto riguardo al cd. quantum debeatur , le disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimano la liquidazione in via equitativa dei danni non patrimoniali (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
Ciò posto, appare equo liquidare, in favore dei genitori, la somma di € 1.000,00 ciascuno a titolo di danni non patrimoniali subiti per effetto del mancato riscontro, da parte dell’ASP di Reggio Calabria, all’istanza di attivazione del trattamento terapeutico richiesto in favore del minore.
18. Quanto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, per perdita di chance, patiti dal minore, la stessa deve essere accolta.
I ricorrenti hanno chiesto di essere risarciti, per equivalente, del danno corrispondente ai miglioramenti che il minore avrebbe potuto ottenere se avesse beneficiato di un trattamento terapeutico con una frequenza superiore rispetto a quella fin qui assicurata.
Gli accertamenti medici svolti dal C.T.U. dott. Domenico D’Agostino, da cui non vi è ragione di discostarsi e che sono stati condivisi dai ricorrenti, hanno confermato la necessità della terapia A.B.A. con un trattamento sia intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) che di lunga durata pari a quindici ore settimanali, superiore rispetto a quella fin qui erogata, ovvero 6 ore settimanali circa. Sicché, ad avviso del Collegio, sussistono in atti elementi e circostanze di fatto da cui poter inferire che ove il minore fosse stato sottoposto a 15 anziché a 6 ore settimanali avrebbe avuto una chance di miglioramento ulteriore, rispetto a quello riscontrato dal C.T.U. quale conseguenza immediata e diretta della terapia svolta da professionisti privati. Tale perdita di chance è risarcibile per equivalente e, tenuto conto della natura non patrimoniale dei nocumenti patiti, può essere liquidata in via equitativa, ex artt. 1226 e 2056 c.c., nella somma di € 2.000,00 (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. VI, 13/04/2022, n. 11930).
19. In conclusione, il ricorso è fondato quanto alla domanda di accertamento del diritto del minore-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, di trattamento tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto di lunga durata, pari a quindici ore settimanali di trattamento con modello ABA comprensive della formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti. La durata del trattamento, visto il grave deficit del linguaggio ed i disturbi comportamentali, è da considerare almeno fino all’età di 12 (dodici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.
20. È fondata anche la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, con la conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 21.422,00. Alle somme in questione dovranno essere detratte quelle che, eventualmente, l’A.S.P. ha già corrisposto a titolo di rimborso delle fatture fin qui inoltrate dai ricorrenti.
21. È, altresì, fondata e va accolta, per le ragioni sopra esposte, la domanda risarcitoria avente ad oggetto i danni non patrimoniali patiti dai genitori del minore, con conseguente condanna dell’A.S.P. di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00.
22. È, infine, fondata la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance, liquidato in via equitativa nella somma di € 2.000,00.
23. Sulle somme dovute a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali sono dovuti, quali accessori naturali del credito, la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale, sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, da calcolarsi dalla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla presentazione dell’istanza del 4.9.2021 rimasta inevasa, fino al soddisfo (cfr. Cassazione civile sez. III, 01/02/2023, n. 2979; Cassazione civile sez. III, 04/11/2020, n. 24468).
24. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, accertando e dichiarando il diritto del minore-OMISSIS-, nato a -OMISSIS- ad essere preso in carico dall’ASP di Reggio Calabria ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute dai terzi, del trattamento terapeutico con metodologia cd. A.B.A., ai sensi e nei termini di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’ASP di Reggio Calabria alla definitiva presa in carico del minore, ai fini dell’erogazione, in via diretta ovvero indiretta mediante rimborso delle ore di terapia ricevute da terzi, di un trattamento con modello ABA tanto intensivo (in quanto a numero di ore settimanali) quanto di lunga durata, pari a quindici ore settimanali, comprensive della formazione e supporto della famiglia e degli insegnanti, e fino all’età di 12 (dodici) anni con successiva rivalutazione sull’efficacia della terapia e sulla necessità di continuazione della stessa.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali fin qui patiti dai genitori del minore, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento in favore degli stessi dell’importo complessivo di € 21.422,00, detratte le somme che, eventualmente, l’amministrazione ha già corrisposto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai genitori e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore degli stessi, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal minore a titolo di perdita di chance e, per l’effetto, condanna l’ASP di Reggio Calabria al pagamento, in favore dei ricorrenti quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore, della complessiva somma di € 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’ASP al pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge da distrarsi nei confronti dell’Avv. Stefania Aurora Pedà che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI TI, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
GI TR, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| GI TR | RI TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.