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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratical in persona della dott.ssa Claudia Colicchio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 10144/2021
TRA
,in persona del legale rapp.pt rappresentata e Parte 1
difesa dall'avv. Gianpaolo Antonio Lacopo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv Vittorio Iuliano in alla via Domenico Fontana n. 27 giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
in persona del legale rappresentate p.t rappresentata e Controparte 1
,
difesa dagli Avv.ti Steve Fucci e Giuseppe Stellato elettivamente domiciliate presso lo studio degli stessi in S. Maria Capua Vetere in Corso Garibaldi n. 8 giusta procura in atti;
, persona del suo procuratore ab negotia, in Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Vaiana presso il cui studio elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiara n. 276
TERZA CHIAMATA
Oggetto: Responsabilità professionale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'attrice sopra epigrafata esponeva principalmente quanto segue:
che la sig.ra Parte 2 in data 16.11.1995, in stato di gravidanza alla 39° settimana di gestazione, stante la presenza di forti dolori all'addome, si recava presso la struttura sanitaria sita in Castel CP 1
Volturno, ove veniva sottoposta a visita medica dal ginecologo di turno Dott. Persona 1 che ne disponeva il ricovero in detta struttura;
che veniva accertata la presenza di sangue nel liquido amniotico e, le applicava una flebo con dei farmaci per accelerare la contrazione uterina;
che la sig. ra Parte 2 a causa dell'aumentare delle contrazioni uterine,
,
veniva portata in sala parto, ove il medico chirurgo di turno il Dott. Per 1 ed il personale sanitario ivi presente, eseguivano una serie di manovre sulla parete addominale al fine di favorire il parto, con successiva estrazione del nascituro con l'ausilio di una ventosa ostetrica;
che il neonato avendo problemi di asfissia veniva rianimato dal pediatra
-
presente in sala parto e poi veniva trasferito presso l' Controparte_3
[...] ;
che la sig. ra invece veniva trasferita in sala degenza presso la divisione di ginecologia della medesima struttura sanitaria CP 1
che il giorno successivo stante il persistere di forti dolori addominali, la sig.ra Parte 2 veniva sottoposta ad un esame ecografico pelvico e quindi trasferita presso la divisione di ginecologia del presidio ospedaliero di Capua ove veniva operata di isterectomia con annessiectomia bilaterale;
che in data 2.12.95 la sig.ra Parte_2 veniva sottoposta ad una ulteriore ecografia addominale di controllo con la quale si accertava una calico- pielectasia destra con ectasia dell'uretere omolaterale ed in data 4.12.95 veniva dimessa dal presidio ospedaliero di Capua;
che decorsi alcuni giorni e precisamente in data 11.12.95, stante la presenza di perdite incontrollabili di urina la sig.ra Parte 2 veniva ricoverata nuovamente presso il presidio ospedaliero di Capua ove veniva accertata la presenza di una fistola uretero-vaginale e destra post-isterectomia;
- che in data 15.12.95 la sig.ra Parte_2 veniva nuovamente ricoverata questa volta presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale A. Cardarelli di
Napoli ove veniva sottoposta a nefrostomia percutanea destra e poi dimessa in data 20.12.95 con diagnosi di “Stenosi ureterale e fistola uretero-vaginale dx in isterectomizzata";
che in data 11.2.96 la sig.ra Parte 2 veniva sottoposta dalla suddetta divisione di urologia ad operazione chirurgica di reimpianto ureterale a destra ed in data 24.04.1996 veniva rimosso lo stent ureterale;
che la sig.ra Parte 2 pertanto a seguito della gravidanza e del parto eseguito presso la struttura sanitaria CP 1 subiva gravissime lesioni permanenti derivanti, tra l'altro, dalla perdita della capacità di procreare a seguito dell'asportazione dell'utero (isterectomia) e di una ulteriore lesione grave, rappresentata dall'indebolimento permanente della funzione endocrina ovarica, conseguente all'asportazione dell'ovaio di destra;
che la pziente promuoveva giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere per il risarcimento dei danni subiti nei confronti del dott.
Per 1 che aveva provveduto ad assisterla presso sia primaCP 1 che durante il parto nonché nei successivi controlli;
che con sentenza avente il n. 3635/12 veniva preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, per tardività, della chiamata in causa eseguita dal sanitario di
Pineta Grande Spa, e conseguentemente della ulteriore chiamata in garanzia della CP 4 così come invece era stata regolarmente autorizzata dal precedente Giudice designato, condannando pertanto l'unico soggetto processuale rimasto in giudizio ovvero il Dott. Pasquale Morelli al risarcimento per tutti i danni non patrimoniali subiti dalla sig.ra Parte 2 e quantificati tenuto conto delle valutazioni medico legali della CTU (I.P. 31%)
e delle tabelle del danno in uso presso il Tribunale di Milano, nella complessiva somma di Euro 302.348,80, oltre interessi legali dalla sentenza
(30.10.12) al saldo nonché alle spese di CTU;
che il Dott. Per 1 all'epoca dell'evento aveva sottoscritto una propria
-
copertura assicurativa per responsabilità civile professionale per eventuali danni cagionati a terzi con l'allora Controparte_5 ora odierna attrice;
Controparte_6
che pertanto l'attrice stante la suindicata copertura assicurativa provvedeva al risarcimento, in manleva del proprio assicurato, di tutti i danni liquidati alla sig.ra con diritto di ripetere, anche in via di surrogaParte_2 del proprio assicurato, quanto versato nei confronti della corresponsabile casa di cura CP 1 Grande;
Persona 1 con gli altri che stante la responsabilità solidale, tra il Dott. operatori sanitari e la struttura sanitaria CP 1 avendo l'odierna attrice provveduto in data 14.12.2012 al versamento dell'intera somma risarcitoria per conto del proprio assicurato pari ad Euro 303.048,80 (doc. 5),
e ciò in esecuzione della sentenza de quo, ha diritto di ripetere, anche eventualmente in via di surroga di quest'ultimo, verso la odierna convenuta la metà della somma versata ovvero l'importo di Euro 151.524,40 oltre interessi legali dalla data del pagamento, ovvero quell'importo diverso maggiore e/o minore ritenuto di giustizia;
Pt 1che con diverse missive la anche in via di surroga dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916 c.c., richiedeva alla casa di cura Pineta CP 1 stante la sussistenza di una responsabilità solidale, la ripetizione almeno della metà di quanto versato alla danneggiata senza tuttavia ottenere alcun positivo riscontro.
Sulla base di tali premesse, l'attrice in via principale, chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza di una responsabilità solidale del Dott. Persona 1 e della convenuta Pineta CP 1 nell'evento lesivo per cui è causa per le ragioni di cui alle premesse e per l'effetto condannare la citata società Controparte 1 alla restituzione e/o al rimborso e/o al pagamento in favore della [...] in p.l.r.p.t., anche in via di surroga del proprio assicurato, della Controparte_6
somma di Euro 151.524,40 pari cioè alla metà di quanto versato alla sig.ra Parte 2 con gli interessi legali dalla data del pagamento e sino all'effettivo
,
soddisfo. In via subordinata, salvo gravame, chiedeva ove non dovesse essere accertata una responsabilità solidale tra le parti, di accertare e dichiarare quella diversa percentuale di responsabilità da attribuirsi alla società convenuta e per l'effetto condannarla al pagamento in favore dell'odierna attrice di quella somma diversa, anche minore, ritenuta di giustizia, ed anche in via equitativa, con gli interessi legali dalla data del pagamento e sino all'effettivo soddisfo.
Controparte 1 la quale in via preliminare chiedeva di chiamare in Si costituiva
Controparte 7 nel merito chiedeva il rigetto della domanda perché causa la inammissibile ed improcedibile oltre che infondata, in via gradata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda e di accertamento della responsabilità professionale, di dichiarare la terza chiamata CP 7 a mantenerla indenne da ogni responsabilità. Si costituiva la Controparte_7 la quale in via preliminare chiedeva di rigettare
, l'istanza di manleva della chiamante Pineta CP 1 perché prescritta e comunque in ragione del difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 ovvero per l'invalidità e l'inoperatività della polizza assicurativa, nel merito chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto inammissibile improcedibile ed infondata.
In subordine chiedeva di dichiarare che alcuna forma di responsabilità in particolare solidale potesse essere ascritta alla convenuta e in ogni caso subordinare l'accoglimento dell'istanza di manleva della Controparte_8 [...] Controparte_9 alle prescrizioni di cui alle condizioni generali e particolari di polizza e delle esclusioni ivi previste e nei limiti del massimale di polizza.
Prodotta documentazione, la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite veniva riservata in decisione all'udienza del 28.10.2024, con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Tanto premesso in ordine alla materia del contendere, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di prescrizione della domanda di risarcimento proposta da
Controparte_10Controparte_1 (prima e dalla Controparte_2
Al riguardo, va innanzitutto precisato che la predetta eccezione risulta tempestivamente sollevata tanto dalla struttura ospedaliera convenuta quanto dalla terza chiamata in garanzia, costituitesi rispettivamente con comparse di risposta depositate in data 5.10.2021 e 10.2.2022 e, dunque, nei termini di cui agli artt. 166 e
167 c.p.c. (nella formulazione vigente prima del 28 febbraio 2023 e pertanto applicabile ratione temporis alla fattispecie) di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.
Per quanto attiene la richiesta di accertamento della responsabilità solidale tra il medico e la struttura, in assenza della evocazione in giudizio del primo, l'asserzione può costituire un antecedente logico- giuridico della esercitata azione di regresso in surroga proprio in ragione dell'interesse dello stesso sanitario ad ottenere una pronuncia per il tramite della propria assicurazione.
Così ragionando deve essere valutata, quale momento interruttivo della decorrenza del termine decennale di prescrizione la domanda, sia pur dichiarata inammissibile per ragioni processuali dal Tribunale di SMCV, proposta in data 13/12/2005 ( come indicato in sentenza agli atti e non oggetto di contestazione dalle parti del presente giudizio) dal Per 1 nei confronti della struttura.
Tal termine si può considerare ripreso a seguito del deposito della sentenza con la quale tale domanda veniva dichiarata inammissibile durando la sospensione l'intero arco processuale. Pertanto, data per depositata la sentenza il giorno 30/10/2012 è da tal data che decorre nuovamente il termine, interrotto dalla notifica della citazione del presente giudizio in surroga dei diritti del medico dott. Per 1
Questo inquanto “L'effetto interruttivo della prescrizione che, ai sensi dell'art. 2945, secondo comma, cod. civ., nel caso di domanda giudiziale si protrae per tutta la durata del processo, fino alla sentenza che lo definisce, si verifica in tutte le situazioni in cui sia pronunciata una sentenza che definisca il giudizio e sia suscettibile di passare in giudicato;
categoria che comprende anche i provvedimenti di natura decisoria aventi ad oggetto pronunzie meramente processuali” (cfr Cass
n. 6227/81).
In merito, poi, alla decorrenza del termine di prescrizione della domanda di pagamento proposta (qui in surroga) da un condebitore solidale vale rilevare che la stessa decorre ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal giorno in cui “il diritto può essere fatto valere". Ebbene si osserva come “Nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento e non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché il diritto al regresso, stante il disposto di cui all'art. 2935 c.c., non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione.” (cfr Cass n.
25698/19) e che pertanto posto come eseguito in data 14.12.2012, il pagamento da parte di Controparte_6 in favore di Parte 2
(attrice nel procedimento recante n. r.g. 6159/2004), dell'importo di € 303.048,80, come risultante dall'attestazione di avvenuto pagamento del 30.9.2019, allegata al fascicolo della società odierna attrice (cfr. Doc. n. 5) la domanda, introdotta con citazione notificata il 16/04/2021, non è prescritta. Deve pertanto escludersi che, nella fattispecie in esame, sia maturata l'eccepita prescrizione, essendo intercorso tra la data del pagamento del suddetto credito risarcitorio dalla e la notificazione dell'atto Controparte_6
introduttivo del 16.4.2021, un lasso temporale già di per sé - e senza tenere conto delle diffide di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione medio tempore intervenuti (cfr. Doc. 6 allegato al fascicolo di parte attrice) - inferiore a dieci anni.
Venendo poi all'esame del merito della domanda proposta dalla [...] nei confronti dell'ente ospedaliero convenuto, parte attriceControparte_6 Persona 1nella qualità di società di assicurazione del Dott. condannato all'esito del giudizio recante n. rg. 6159/2004 a pagare l'intero debito alla paziente- creditrice - agisce in questa sede controParte 2 CP_1
[...] ai fini del recupero del 50% della quota dovuta a titolo di risarcimento danni, pari ad € 151.524,40, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti, conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua responsabilità
nel diverso rapporto con il danneggiato." (cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18497).
Da quanto premesso, mette conto evidenziare che il compiuto accertamento del fatto colposo imputato al sanitario, avvenuto con sentenza del Tribunale di S.M.
Capua Vetere del 30.10.2012, non implica certamente il venir meno presupposti di responsabilità anche della struttura nei confronti della paziente danneggiata;
e ciò essendo l'illecito dell'ausiliario elemento costitutivoné ai sensi dell'art. 1218 c.c.
della responsabilità del debitore (cfr. Cass. civ., sez. III, 05/07/2017, n. 16488) - né tanto più dell'art. 1228 c.c. essendo l'ente, in ogni caso, tenuto a rispondere per l'attività dei collaboratori, quand'anche non formalmente dipendenti, dei quali abbia inteso avvalersi, secondo il generale principio del "cuius commoda eius et incommoda". Principi che restano immutati, secondo il più recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, finanche nell'ipotesi - diversa da quella sub iudice - di una intervenuta transazione tra il medico, autore materiale dell'illecito, ed il paziente danneggiato, non essendo precluso a quest'ultimo di introdurre e coltivare la domanda risarcitoria nei confronti della struttura coobbligata in solido, atteso che, diversamente opinando, la liberazione “dell'ausiliato” di cui all'art. 1228 c.c. avverrebbe ipso iure (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 30/05/2024, n.15216).
Nei rapporti interni ed a carico di ciascun debitore permane poi l'onere di dimostrare l'esatto adempimento, onere in assenza del quale deve ritenersi che correttamente si applichi il principio di cui è espressione l'art. 1298, 2° comma, c.c., esemplificativo della presunzione di pari contribuzione al danno da parte dei condebitori in solido.
Si deve dunque dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza (n. 29001/21) che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale "in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3,
c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati”.
Applicando tali principi, non essendo stato invece dimostrato, né allegato, un comportamento del sanitario del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria condotta, Controparte_1 va considerata, rispetto all'obbligazione assunta nei confronti della paziente danneggiata, condebitrice solidale, con conseguente diritto del coobbligato che abbia adempiuto all'intera prestazione di poterla ripetere, in considerazione della parità delle colpe alla causazione del sinistro, nella misura del
50%.
Pertanto, tenuto conto che è la Controparte_6 attrice nel presente giudizio - ad aver provveduto, in manleva del Dott. Persona 1 al
,
per la complessivarisarcimento dei danni liquidati a Parte 2
somma di € 303.048,80, merita accoglimento la domanda proposta ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell'ente ospedaliero coobbligato, correttamente integrando un'ipotesi di surrogazione dell'assicurazione nei diritti dell'assicurato nei confronti del terzo, nel caso di specie parimenti responsabile alla causazione dell'evento dannoso.
Quanto infine alle domande proposte da Controparte_1 nei confronti della chiamata in causa, deve preliminarmente darsi atto che, in merito alla eccezione formulata dalla società di assicurazione convenuta, in termini di difetto di legittimazione passiva, derivante dalla tardiva denuncia del sinistro ad opera dell'ente ospedaliero convenuto, la società assicuratrice Controparte_2 ha tempestivamente eccepito la prescrizione annuale ex art.2952, 3° comma, c.c., nella predetta comparsa di costituzione del 10.02.2022.
Orbene, risulta dal documentale in atti che, a seguito della richiesta di Parte 2
[...] del 3.5.2002, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 17.5.2002 (cfr. Doc. 10), provvide a Controparte 1
formalizzare denuncia di sinistro in data 20.5.2002 - poi integrata da successive e dunque nel pieno rispetto del termine annuale di cui all'art. 2952, raccomandate
3° comma, c.c.
A fronte di tali risultanze, ed in difetto di prova di precedenti istanze provenienti Parte 2 , l'eccezione non può che essere disattesa.dalla
Deve poi darsi atto che le somme oggetto della domanda formulata da parte attrice ineriscono all'attività svolta dal Dott. Persona 1 non in virtù un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria (cfr. certificazione non disconosciuta dell'esistenza del rapporto lavorativo non dipendente), ipotesi con ogni evidenza rientrante, come correttamente rilevato pure dalla convenuta Controparte_1
nell'appendice allegata alla polizza n. 704240699-06, ove si evidenza - in deroga alla lettera "P" delle condizioni generali di assicurazione - l'estensione delle garanzie ivi contenute anche a tutti i professionisti medici che prendono parte all'attività assicurata "non in dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività”.
Sulla scorta di quanto precede, merita quindi di essere accolta la domanda di in virtù di garanzia assicurativa - proposta da nei manleva
- Controparte 1
Controparte_2 con decorrenza degli interessi sulla somma dovuta dal confronti di giorno della messa in mora (prima agli atti ricevuta in data 26.11.2014). Quanto alle spese di lite le stesse vanno regolate, ai sensi art.91 c.p.c., in base al principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue al medio dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria che, essendosi le parti costituite limitate al deposito delle sole memorie ex art.183, 6° comma, c.p.c., segue il minimo dello scaglione di riferimento.
La chiamata in causa Controparte_2 dovrà essere condannata, risultando accolta la domanda derivata di garanzia proposta nei suoi confronti, alla refusione delle spese di lite nei confronti di Pineta CP 1 liquidate al minimo dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando ogni contraria eccezione disattesa così provvede:
a) in accoglimento della domanda spiegata in surroga da parte attrice condanna
Controparte_1 al pagamento in favore di Controparte_6
della somma di € 151.524,40 oltre interessi al tasso legale, dal 26.11.2014 al soddisfo;
b) condanna Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in € 760,00 per spese vive, € 11.268,00 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
c) in accoglimento della domanda di garanzia proposta da parte convenuta, condanna Controparte_2 a tenere indenne Pineta CP 1 delle somme che sarà tenuta a corrispondere in dipendenza dei capi che precedono;
al pagamento delle spese di lite d) condanna la Controparte_11
in favore di Pineta Grande S.p.A. che liquida in € 7.052,00 con clausola di attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
Napoli, 20.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio